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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5428/2024 R.G. promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Rabeggiani e Claudia Proni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via
Monteverdi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Morena Carpi CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (Ra), Corso Matteotti n. 15, in virtù di procura allegata l ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordinare al competente Ufficio del Comune di Bagnacavallo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condivise
CONDIZIONI
4) I coniugi si sono già reciprocamente autorizzati a vivere separati fin dal 23.07.2024 e con la sottoscrizione del presente atto ribadiscono e confermano tale autorizzazione e il reciproco consenso
a vivere separati, come di fatto già in essere, con facoltà della SI.ra di stabilire il Parte_1 proprio domicilio, residenza o dimora ovunque lo riterrà opportuno, impegnandosi entrambi a non interferire nelle rispettive vite private ed improntando il loro rapporto al massimo reciproco rispetto;
5) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (Ra), Via Piemonte n. 17 è di proprietà esclusiva del SI.
e, per tale ragione e non essendovi figli, non vi è nulla da provvedere in punto di CP_1
assegnazione della casa coniugale ma, in ogni caso, è a questi assegnata.
La SI.ra lascerà la casa coniugale e provvederà a trasferirsi altrove (trasferendo la Parte_1
propria residenza) nel più breve tempo possibile ma comunque entro e non oltre il 30.06.2025. Nelle more del reperimento di altra idonea abitazione e del definitivo trasferimento ovvero fino al
30.06.2025, è consentito alla SI.ra permanere senza oneri a suo carico presso Parte_1
l'immobile per un massimo di cinque giorni al mese, comunicando al SI. almeno tre CP_1
giorni prima le date della permanenza.
La SI.ra preleverà i propri beni ed effetti personali. I SIg.ri e Parte_1 Parte_1 CP_1
danno atto di aver diviso i beni comuni della casa coniugale con separato accordo;
[...]
6) Il SI. ha già versato alla SI.ra la somma di € 7.500,00 in virtù della CP_1 Parte_1
sottoscrizione del precedente accordo di separazione consensuale a titolo di concorso al contributo nel mantenimento della moglie;
somma acquisita definitivamente dalla moglie;
7) Il SI. quale contributo al mantenimento della moglie corrisponderà alla SI.ra CP_1
la somma mensile di € 500,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con Parte_1
decorrenza dal giorno 15/01/2025, previa sottoscrizione del presente atto da parte dei coniugi e relativa iscrizione a ruolo, per la durata di mesi otto con l'ultima mensilità al 15/08/2025 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato in via esclusiva alla SI.ra . Al Parte_1
15/08/2025 cesserà tale contribuzione del SI. a favore della SI.ra , CP_1 Parte_1
dichiarando le parti, in esito alla emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio di cui più sotto e suo passaggio in giudicato, di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare che comunque in ogni caso è rinunciato in forza della liquidazione una tantum di cui più sotto;
8) Il dossier titoli cointestato tra i coniugi acceso presso La Cassa SpA, filiale di Bagnacavallo, con scadenza naturale al mese di maggio 2025 e con un deposito capitale pari a € 13.000,00, alla sua scadenza il relativo controvalore verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
9) I coniugi inoltre dichiarano di aver risolto ogni loro questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa.
10) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
11) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
12) I coniugi prestano acquiescenza alla omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
13) Le spese legali sono compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Bagnacavallo (RA) in data 5/9/2010, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, Atto n. 17, p. 1 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 26/3/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5428/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_2
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a
Bagnacavallo (RA), in data 5/9/2010, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2010, Atto n. 17, p. 1;
b) da atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 16/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5428/2024 R.G. promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Rabeggiani e Claudia Proni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via
Monteverdi n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Morena Carpi CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (Ra), Corso Matteotti n. 15, in virtù di procura allegata l ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordinare al competente Ufficio del Comune di Bagnacavallo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condivise
CONDIZIONI
4) I coniugi si sono già reciprocamente autorizzati a vivere separati fin dal 23.07.2024 e con la sottoscrizione del presente atto ribadiscono e confermano tale autorizzazione e il reciproco consenso
a vivere separati, come di fatto già in essere, con facoltà della SI.ra di stabilire il Parte_1 proprio domicilio, residenza o dimora ovunque lo riterrà opportuno, impegnandosi entrambi a non interferire nelle rispettive vite private ed improntando il loro rapporto al massimo reciproco rispetto;
5) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (Ra), Via Piemonte n. 17 è di proprietà esclusiva del SI.
e, per tale ragione e non essendovi figli, non vi è nulla da provvedere in punto di CP_1
assegnazione della casa coniugale ma, in ogni caso, è a questi assegnata.
La SI.ra lascerà la casa coniugale e provvederà a trasferirsi altrove (trasferendo la Parte_1
propria residenza) nel più breve tempo possibile ma comunque entro e non oltre il 30.06.2025. Nelle more del reperimento di altra idonea abitazione e del definitivo trasferimento ovvero fino al
30.06.2025, è consentito alla SI.ra permanere senza oneri a suo carico presso Parte_1
l'immobile per un massimo di cinque giorni al mese, comunicando al SI. almeno tre CP_1
giorni prima le date della permanenza.
La SI.ra preleverà i propri beni ed effetti personali. I SIg.ri e Parte_1 Parte_1 CP_1
danno atto di aver diviso i beni comuni della casa coniugale con separato accordo;
[...]
6) Il SI. ha già versato alla SI.ra la somma di € 7.500,00 in virtù della CP_1 Parte_1
sottoscrizione del precedente accordo di separazione consensuale a titolo di concorso al contributo nel mantenimento della moglie;
somma acquisita definitivamente dalla moglie;
7) Il SI. quale contributo al mantenimento della moglie corrisponderà alla SI.ra CP_1
la somma mensile di € 500,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con Parte_1
decorrenza dal giorno 15/01/2025, previa sottoscrizione del presente atto da parte dei coniugi e relativa iscrizione a ruolo, per la durata di mesi otto con l'ultima mensilità al 15/08/2025 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato in via esclusiva alla SI.ra . Al Parte_1
15/08/2025 cesserà tale contribuzione del SI. a favore della SI.ra , CP_1 Parte_1
dichiarando le parti, in esito alla emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio di cui più sotto e suo passaggio in giudicato, di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare che comunque in ogni caso è rinunciato in forza della liquidazione una tantum di cui più sotto;
8) Il dossier titoli cointestato tra i coniugi acceso presso La Cassa SpA, filiale di Bagnacavallo, con scadenza naturale al mese di maggio 2025 e con un deposito capitale pari a € 13.000,00, alla sua scadenza il relativo controvalore verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
9) I coniugi inoltre dichiarano di aver risolto ogni loro questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa.
10) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
11) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
12) I coniugi prestano acquiescenza alla omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
13) Le spese legali sono compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Bagnacavallo (RA) in data 5/9/2010, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, Atto n. 17, p. 1 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 26/3/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5428/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_2
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a
Bagnacavallo (RA), in data 5/9/2010, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2010, Atto n. 17, p. 1;
b) da atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 16/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi