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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/10/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 35
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA TARRONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale Vincenzo Randi n. 37
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza dell'11.06.2025. In data 17.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.04.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 18.04.1999 matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ravenna al n. 38, p. 2, s. A dell'anno 1999, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile in comproprietà sito a Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, che, dall'unione coniugale, erano nate a Per_ Ravenna le figlie in data 02.12.2002 e in data 26.02.2006, e che, da tempo, i rapporti Per_1 coniugali si erano deteriorati tanto che erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o Per_ prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) la figlia , già maggiorenne ma non economicamente sufficiente, continuerà a vivere con la madre nella ex casa coniugale che, per l'effetto, viene a lei Per_ assegnata sino ad avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di;
2) il sig. ha già lasciato l'ex casa familiare trasferendosi dai di lui genitori, ove abita Parte_1 tuttora, asportando parte dei beni in proprietà e dei propri effetti personali. Quanto non ancora prelevato verrà depositato presso il garage della casa coniugale sino a quando il Sig. non Pt_1 troverà un immobile nel quale trasferirsi. Una copia delle chiavi del garage quindi resterà nella disponibilità del Sig. mentre tutte le chiavi dell'abitazione verranno consegnate da Pt_1 quest'ultimo alla moglie alla firma del presente ricorso. La Sig.ra si impegna ad intestare Parte_2
a sé le utenze e imposte della ex casa coniugale;
3) il Sig. cambierà la propria residenza entro un anno dalla data dell'udienza presidenziale;
Pt_1
4) relativamente agli arredi presenti nell'ex casa coniugale di proprietà comune, le parti convengono che alla vendita dell'immobile gli stessi verranno divisi tra i coniugi o alienati ed il ricavato ripartito al 50 % ciascuno;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a far data dal 10.04.2024 e così il 10 di ogni Pt_1 Parte_2 Per_ mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento a maggio 2025;
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra ; Parte_2 Per_
7) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie di , così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
8) le parti danno atto che la figlia è assunta con contratto a tempo determinato e che il Per_1 contratto verrà a scadere il 28/03/2025. Al momento la ragazza gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente. Le parti prevedono che, laddove il contratto non dovesse essere rinnovato, per i mesi in cui la ragazza sarà senza lavoro e per il periodo successivo alla cessazione dell'indennità di disoccupazione, verrà concordemente definito dai genitori l'importo mensile che il padre dovrà versare alla figlia qualora ella continui ad abitare con la madre la quale provvederà al suo mantenimento;
9) il Sig. si farà carico del pagamento del 50 % delle n. 5 rate di acquisto della Wolkswagen Pt_1
Golf pari a totali € 267,46 sino alla scadenza del contratto in essere, nonché del 50 % della rata finale pagina 2 di 5 pari a circa € 10.499,19 (o la diversa somma che verrà quantificata al momento del riscatto) laddove l'auto venga riscattata a settembre 2024;
10) il Sig. si farà altresì carico del 50 % delle n. 13 rate per l'acquisto dell'I-Phone per la Pt_1 Per_ figlia pari a € 62,00 mensili;
11) il saldo del C/C comune acceso presso verrà equamente diviso con riferimento alla CP_1 somma presente alla data della firma del presente ricorso;
12) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento, dichiarando di essere autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi autonomamente. La Sig.ra Parte_2 precisa di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del Sig. anche laddove dovesse Pt_1 tornare a lavorare part-time, dichiarando di essere in possesso del 50 % del saldo del conto corrente cointestato;
13) i coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni da dividere ad eccezione di quanto previsto in questa sede e di non vantare ulteriori pretese oltre a quelle previste in questa sede, l'uno nei confronti dell'altro;
14) spese legali compensate”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 08.05.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 17.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.05.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 17.10.2024, il sig. e la sig.ra confermavano di volersi separare e le Pt_1 Parte_2 condizioni di separazione contenute nel ricorso congiunto e i loro difensori chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle condizioni concordate nel ricorso e, decorso il termine di legge, di rimettere la causa sul ruolo per l'esame della domanda congiunta di divorzio. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 14.01.2025 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 22/2025 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dell'11.06.2025 innanzi al medesimo. Alla suddetta udienza, il sig. e la sig.ra confermavano di voler divorziare alle Pt_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso e davano atto che la separazione si protraeva sin dall'udienza del 17.10.2024 e che non vi era stata alcuna riconciliazione e, in relazione alla figlia , che il suo Per_1 contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato. I difensori delle parti insistevano pertanto per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle pagina 3 di 5 parti in data 18.04.1999 a Ravenna e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, parte 2, s. A, dell'anno 1999. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 14.01.2025 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 17.10.2024, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e Per_ all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie e Per_1
Il Collegio prende invece atto degli impegni trasfusi alle condizioni nn. 2, 3, 4, 9,10, 11, 12 e 13 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Stante l'espressa domanda sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a Palermo il [...], a [...] in Parte_2 data 18.04.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 38, p. 2, s. A, dell'anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cui ai punti nn. 2, 3, 4, 9,10, 11, 12 e 13 formulate nel ricorso;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 35
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA TARRONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale Vincenzo Randi n. 37
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza dell'11.06.2025. In data 17.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.04.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 18.04.1999 matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ravenna al n. 38, p. 2, s. A dell'anno 1999, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile in comproprietà sito a Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, che, dall'unione coniugale, erano nate a Per_ Ravenna le figlie in data 02.12.2002 e in data 26.02.2006, e che, da tempo, i rapporti Per_1 coniugali si erano deteriorati tanto che erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o Per_ prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) la figlia , già maggiorenne ma non economicamente sufficiente, continuerà a vivere con la madre nella ex casa coniugale che, per l'effetto, viene a lei Per_ assegnata sino ad avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di;
2) il sig. ha già lasciato l'ex casa familiare trasferendosi dai di lui genitori, ove abita Parte_1 tuttora, asportando parte dei beni in proprietà e dei propri effetti personali. Quanto non ancora prelevato verrà depositato presso il garage della casa coniugale sino a quando il Sig. non Pt_1 troverà un immobile nel quale trasferirsi. Una copia delle chiavi del garage quindi resterà nella disponibilità del Sig. mentre tutte le chiavi dell'abitazione verranno consegnate da Pt_1 quest'ultimo alla moglie alla firma del presente ricorso. La Sig.ra si impegna ad intestare Parte_2
a sé le utenze e imposte della ex casa coniugale;
3) il Sig. cambierà la propria residenza entro un anno dalla data dell'udienza presidenziale;
Pt_1
4) relativamente agli arredi presenti nell'ex casa coniugale di proprietà comune, le parti convengono che alla vendita dell'immobile gli stessi verranno divisi tra i coniugi o alienati ed il ricavato ripartito al 50 % ciascuno;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a far data dal 10.04.2024 e così il 10 di ogni Pt_1 Parte_2 Per_ mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento a maggio 2025;
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra ; Parte_2 Per_
7) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie di , così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
8) le parti danno atto che la figlia è assunta con contratto a tempo determinato e che il Per_1 contratto verrà a scadere il 28/03/2025. Al momento la ragazza gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente. Le parti prevedono che, laddove il contratto non dovesse essere rinnovato, per i mesi in cui la ragazza sarà senza lavoro e per il periodo successivo alla cessazione dell'indennità di disoccupazione, verrà concordemente definito dai genitori l'importo mensile che il padre dovrà versare alla figlia qualora ella continui ad abitare con la madre la quale provvederà al suo mantenimento;
9) il Sig. si farà carico del pagamento del 50 % delle n. 5 rate di acquisto della Wolkswagen Pt_1
Golf pari a totali € 267,46 sino alla scadenza del contratto in essere, nonché del 50 % della rata finale pagina 2 di 5 pari a circa € 10.499,19 (o la diversa somma che verrà quantificata al momento del riscatto) laddove l'auto venga riscattata a settembre 2024;
10) il Sig. si farà altresì carico del 50 % delle n. 13 rate per l'acquisto dell'I-Phone per la Pt_1 Per_ figlia pari a € 62,00 mensili;
11) il saldo del C/C comune acceso presso verrà equamente diviso con riferimento alla CP_1 somma presente alla data della firma del presente ricorso;
12) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento, dichiarando di essere autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi autonomamente. La Sig.ra Parte_2 precisa di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del Sig. anche laddove dovesse Pt_1 tornare a lavorare part-time, dichiarando di essere in possesso del 50 % del saldo del conto corrente cointestato;
13) i coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni da dividere ad eccezione di quanto previsto in questa sede e di non vantare ulteriori pretese oltre a quelle previste in questa sede, l'uno nei confronti dell'altro;
14) spese legali compensate”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 08.05.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 17.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.05.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 17.10.2024, il sig. e la sig.ra confermavano di volersi separare e le Pt_1 Parte_2 condizioni di separazione contenute nel ricorso congiunto e i loro difensori chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle condizioni concordate nel ricorso e, decorso il termine di legge, di rimettere la causa sul ruolo per l'esame della domanda congiunta di divorzio. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 14.01.2025 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 22/2025 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dell'11.06.2025 innanzi al medesimo. Alla suddetta udienza, il sig. e la sig.ra confermavano di voler divorziare alle Pt_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso e davano atto che la separazione si protraeva sin dall'udienza del 17.10.2024 e che non vi era stata alcuna riconciliazione e, in relazione alla figlia , che il suo Per_1 contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato. I difensori delle parti insistevano pertanto per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle pagina 3 di 5 parti in data 18.04.1999 a Ravenna e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, parte 2, s. A, dell'anno 1999. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 14.01.2025 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 17.10.2024, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e Per_ all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie e Per_1
Il Collegio prende invece atto degli impegni trasfusi alle condizioni nn. 2, 3, 4, 9,10, 11, 12 e 13 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Stante l'espressa domanda sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a Palermo il [...], a [...] in Parte_2 data 18.04.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 38, p. 2, s. A, dell'anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cui ai punti nn. 2, 3, 4, 9,10, 11, 12 e 13 formulate nel ricorso;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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