Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 837/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. AR CodiceFiscale_1
Antonio Leonardo (c.f. ), e dall'Avv. Saveria Speranzoso (c.f. CodiceFiscale_2
), con domicilio eletto in Bari alla via Calefati n. 133 (presso CodiceFiscale_3
Studio Avv. Francesca Di Pierro),
pec: Email_1
pec: Email_2
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Appellante
Contro
:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RT CodiceFiscale_4
Antonio Fesce (c.f. ), con domicilio eletto in Foggia al Viale CodiceFiscale_5
Ofanto n. 137/P,
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Appellato
2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 6267/2019, notificata in data 14 aprile 2021. Appello del 14 maggio 2021
Conclusioni: all'udienza del 27 settembre 2024, celebrata in modalità telematica, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio chiedendo la AR RT revocazione ex art. 395 c.p.c. n. 5 del decreto ingiuntivo n. 2301/2018, per contrarietà alla sentenza n. 2242/2017, intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato.
Rappresentava l'attore che la vicenda aveva avuto inizio con il decreto ingiuntivo
7718/2015, ottenuto per il pagamento della somma di €uro 50.000,00, dovutagli in virtù di un assegno bancario emesso in suo favore da . Questi RT proponeva opposizione, eccependo di avere pagato la detta somma tramite bonifici.
L'opposizione veniva rigettata sul presupposto che la documentazione allegata non era idonea a fornire prova dell'estinzione dell'obbligazione, atteso che i pagamenti erano anteriori all'emissione dell'assegno.
Successivamente, otteneva a sua volta ingiunzione di RT pagamento in danno di per il pagamento della somma di €uro AR
50.000,00, a titolo di restituzione di prestito erogato mediante bonifici, alcuni dei quali precedentemente indicati a sostegno dell'eccezione di pagamento. Il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo per mancanza di opposizione.
, pertanto, ritenendo esservi contrasto tra la sentenza AR passata in giudicato e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, con particolare riguardo alla natura dei bonifici, dichiarati quali pagamenti nella sentenza e quale prestito nel decreto ingiuntivo, promuoveva il giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 5 con atto di citazione del 16 settembre 2019.
Si costituiva in giudizio , eccependo la tardività della RT domanda di revocazione e la pendenza di altro giudizio ex art. 645 c.p.c. avverso un ulteriore decreto ingiuntivo per €uro 15.000,00 ottenuto nei confronti di CP
pag. 2/8 in virtù degli stessi bonifici di cui al decreto ingiuntivo, concesso per €uro Pt_1
50.000,00, anziché €uro 65.000,00 come richiesto.
Poiché la causa non necessitava di istruttoria, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il Giudice rigettava la domanda, applicando il principio della ragione più liquida.
In particolare, rilevava come il giudicato formatosi sulla sentenza non si estendesse ad aspetti del rapporto che non avevano costituito oggetto di disamina e valutazione da parte del giudice, quali la natura dei versamenti eseguiti da CP
, atteso che nella sentenza il Giudice si era limitato a rigettare per mancanza
[...] di prova l'eccezione di pagamento, stante l'assenza di nesso temporale, senza entrare nel merito della natura e causa dei versamenti, circostanza che non aveva costituito presupposto logico-giuridico della sentenza poi passata in giudicato.
Mancando contrasto tra giudicati, la domanda veniva rigettata e alla soccombenza seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello , ritenendo che la AR sentenza fosse errata e andasse pertanto riformata per i seguenti motivi:
a) Mancata valutazione di un fatto decisivo non contestato e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
Il Giudice monocratico aveva errato nel ritenere che nel giudizio definito con sentenza non fosse stato oggetto di valutazione il rapporto sostanziale sotteso all'emissione dell'assegno, senza tener conto dei fatti dedotti da e AR mai contestati specificamente da , il quale aveva dichiarato di avere RT estinto il proprio debito, senza contestare l'esistenza del rapporto sostanziale sotteso tra le parti, argomentando successivamente, utilizzando i medesimi bonifici, di avere effettuato un prestito.
b) Errore in iudicando nella interpretazione e applicazione del principio della ragione più liquida
Il Giudice aveva errato non valutando l'autorità del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, ovvero le questioni proponibili sia in via di azione che di eccezione le pag. 3/8 quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro attinenza ai fatti costitutivi delle pretese svolte. Mentre il dedotto resta sempre coperto dal giudicato, il deducibile lo sarà solo se la relativa questione sia stata affrontata dal giudice per la soluzione della controversia. Nel caso di specie, RT aveva comunque ammesso di essere debitore di e di aver estinto AR il debito con distinti bonifici, valutati dal giudice .
c) Il Giudice aveva errato omettendo di acquisire il fascicolo d'ufficio RG
9238/2015, definito con la sentenza 2442/2017.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado di porsi nel nulla il decreto ingiuntivo 2301/2018, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che reiterava l'eccezione di tardività RT della proposizione della domanda di revocazione. Ai sensi dell'art. 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere impugnato per revocazione, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 4 dicembre 2018, per cui il termine per l'opposizione scadeva il 13 gennaio 2019. I sei mesi iniziavano a decorrere dal 14 gennaio 2019, indipendentemente dalla declaratoria di esecutorietà, con scadenza al
15 luglio 2019, sicché l'azione era da considerarsi tardiva. Il inoltre aveva CP avuto conoscenza del decreto ingiuntivo sin dal 4 dicembre 2018, data dalla quale decorrevano i termini di cui agli artt. 645 c.p.c. e 656 c.c. Non ricorrerebbe pertanto il motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c. n. 5, essendo inammissibile quando il debitore si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza del procedimento nella pendenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. dei motivi di revocazione.
Nel merito, evidenziava come il giudicato esterno intervenuto successivamente alla sentenza – o al decreto ingiuntivo – da impugnare sarebbe stato denunciabile con i mezzi ordinari di gravame, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 5.
La domanda era inammissibile atteso che affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra avente tra le parti efficacia di giudicato e quindi essere oggetto di revocazione occorreva che prima dell'emanazione della sentenza o del decreto ingiuntivo impugnato per revocazione fosse intervenuta un'altra sentenza a decidere in senso contrario e con efficacia di giudicato sullo stesso punto della pag. 4/8 decisione adottata. Bene aveva fatto il giudice di prime cure a rigettare la domanda, poiché il giudicato formatosi tra le parti con la sentenza 2442/2017 non poteva intendersi esteso nemmeno implicitamente alla natura dei versamenti eseguiti da tra il 1° agosto 2013 e il 24 settembre 2013. RT
Così definita la posizione delle parti, la causa all'udienza 27 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio notificato in data 16 settembre
2019, , nel descrivere la complessa vicenda che lo aveva visto AR contrapposto al figlio , ha chiesto la revocazione del decreto RT ingiuntivo notificatogli a mezzo pec in data 4 dicembre 2018, non opposto nel termine di giorni quaranta dalla notifica (scadente il 14 gennaio 2019), dichiarato esecutivo in data 15 febbraio 2019. A motivo della scadenza dei termini per proporre opposizione, affermava che la pec presso la quale gli era stato notificato il decreto era in uso al patronato che si occupava dei suoi adempimenti contabili amministrativi.
, nel costituirsi, eccepì nuovamente la tardività della RT proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 656 c.p.c.
Il Giudice di prime cure pur prendendo atto della detta eccezione, non si pronunciò sulla stessa, atteso che si orientò per il rigetto della domanda, ritenendo inesistente il contrasto di giudicati prospettato dall'attore a sostegno della richiesta di revocazione, ritenuta, questa, la ragione più liquida.
Quanto alle osservazioni mosse dall'appellato, osserva la Corte che l'eccezione di tardività della domanda non è stata assorbita dalla decisione di primo grado e pertanto non necessitava di essere riproposta nella forma dell'appello incidentale. Se
è vero che allorquando il convenuto, rimasto vittorioso all'esito di un giudizio, voglia riproporre in appello un'eccezione di merito non accolta in modo espresso o inequivocabile dal giudice di primo grado, deve utilizzare lo strumento processuale dell'appello incidentale, disciplinato dall'art. 343 c.p.c., è altrettanto corretto affermare che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., è consentita la riproposizione delle medesime domande ed eccezioni, nel caso in cui non siano state oggetto di alcun esame da parte del giudice di prime cure. Tanto conformemente all'orientamento pag. 5/8 espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno rimarcato i confini tra appello incidentale e l'istituto della mera riproposizione con la sentenza n. 7700 del 2016 poi ribadita da Cass., Sezioni Unite, 12 maggio 2017, n. 11799.
Poiché scopo dell'impugnazione, anche incidentale, è muovere critiche alla decisione, ne deriva che anche l'appello incidentale necessariamente deve risolversi in una critica alla decisione impugnata, strada da percorrere tutte le volte in cui l'eccezione di merito, sollevata dal convenuto in primo grado, sia stata rigettata con una pronuncia espressa e motivata, formando oggetto della decisione.
Operata tale premessa, va precisato che in ogni caso l'appello appare infondato.
Affinché il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e quindi avente valore di giudicato tra le parti possa considerarsi contrario ad altra sentenza avente del pari valore di cosa giudicata tra le medesime parti, è necessario che tra i due provvedimenti vi sia stretta concordanza, nel senso che la sentenza precedente deve avere avuto ad oggetto il medesimo fatto, di guisa che la contrarietà diviene ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti svolti, risultati poi contrastanti nei due giudizi.
Nel caso di specie, pertanto, va confermato quanto sostenuto dal primo giudice, lì dove si è pronunciato per il rigetto della domanda, affermando che il rapporto sostanziale tra le parti, sotteso alla emissione del decreto ingiuntivo non opposto, non ha costituito oggetto di accertamento specifico e concreto nella sentenza precedente, poi passata in giudicato. Giova ribadire che in detta sentenza il
Giudice si era pronunciato per il rigetto della domanda proposta da RT senza entrare nel merito della natura giuridica dei versamenti effettuati (€uro
20.000,00 in data 1° agosto 2013, €uro 10.000,00 in data 28 agosto 2013 ed €uro
10.000,00 in data 24 settembre 2013) ritenendo mancante il nesso temporale tra i versamenti eseguiti e l'assegno di €uro 50.000,00 emesso in favore di AR
in data 30 dicembre 2013, e quindi successivo, a nulla rilevando che nel
[...] primo giudizio abbia eccepito il parziale pagamento della somma RT dovuta a mezzo dei bonifici indicati, non essendo – si ribadisce - il Giudice entrato nel merito della natura giuridica dei bonifici effettuati.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite. pag. 6/8 Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate al valore medio della tariffa vigente, secondo lo scaglione di valore della causa.
6: contributo
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 837/2021, proposta da AR contro avverso la sentenza n. 684/2021, pubblicata in data 16 RT marzo 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
6267/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Conseguentemente, condanna al pagamento delle spese di lite AR in favore di che, come da motivazione, liquida in €uro 9.991,00, RT oltre rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, sulle somme di condanna in misura di legge;
C) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 7/8 pag. 8/8