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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
- dr.ssa Lucia Gesummaria Presidente
- dr.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- avv. Fabrizio Nastri Giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con ordinanza depositata in data 15/04/2025, comunicata alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.05.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n.471/2016 rg, vertente
TRA
(c.f. ), già socio illimitatamente responsabile Parte_1 C.F._1
della società CLIMARRA snc dei fratelli e , rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2 dall'Avv. Raffaele Micelli
Appellante in riassunzione
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Potenza
Appellato Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.05.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 859/2016 del Tribunale di Matera;
opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 11/03/2011 dinanzi al Tribunale di Matera, il signor
[...]
, in proprio e nella sua qualità legale rappresentante della Climarra snc, Parte_3
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.251 del 30/12/2010, emessa dalla
Provinciale del Lavoro di con la quale veniva ingiunto di pagare il CP_1 CP_1
complessivo importo di euro 223.084,20, per una serie di violazioni attinenti a: 1) mancata comunicazione agli enti competenti della costituzione di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente l'assunzione e mancata trasmissione entro cinque giorni dall'assunzione della comunicazione contenenti i nominativi dei lavoratori, la tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e normativo;
2) mancata consegna ai dipendenti, all'atto di assunzione, della comunicazione contenente i dati relativi alla registrazione sul libro matricola e le condizioni di lavoro applicate al rapporto;
3) mancata comunicazione agli enti competenti della cessazione dei rapporti di lavoro;
4) impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.
L'opponente deduceva:
- l'estinzione della sanzione per decadenza dalla contestazione;
- il difetto di motivazione dell'ordinanza e la sua conseguente nullità, anche in ragione della violazione del diritto di difesa;
- l'infondatezza dell'accertamento per l'irrilevanza probatoria della documentazione posta alla base dello stesso – che veniva contestualmente disconosciuta – costituita da fogli mobili denominati "rapportini giornalieri";
- il difetto di prova delle violazioni in ragione della inammissibilità e irrilevanza della documentazione e della mancanza di prova della prestazione lavorativa e del requisito della subordinazione.
Eccepiva poi, in via gradata, l'omesso accertamento della entità, della durata e delle qualità delle prestazioni effettive ai fini del calcolo delle sanzioni, nonché la illegittimità ed erroneità del calcolo delle sanzioni.
_______________
pag. 2 2. Si costituiva, con comparsa depositata il 25/05/2011, la Controparte_2
di contestando gli assunti dell'opponente e sottolineando come l'ordinanza CP_1
impugnata si fondasse sulle risultanze scaturite dall'accesso effettuato dai militari della guardia di finanza presso gli uffici della ditta Climarra SNC, come riportate nel verbale del
30/10/2009, pervenuto alla DPL in data 10/11/2009 e dai successivi accertamenti, effettuati dagli ispettori del lavoro presso lo studio del consulente della ditta, nonché presso l'azienda stessa e il Centro per l'Impiego di Policoro, che avevano confermato quanto riportato nell'ordinanza ingiunzione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza opposta.
3. Il Tribunale di Matera sospendeva la provvisoria esecutività dell'ordinanza e il giudizio veniva istruito attraverso prova testimoniale.
4. Con sentenza n.859/2016 del 30/05/2016 il Tribunale di Matera rigettava il ricorso, revocando la concessa sospensione, ma riduceva le sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, determinandole in complessivi euro 87.315,40.
Riteneva il giudice di prime cure che le doglianze avanzate dal ricorrente fossero infondate in punto di an debeatur, in quanto, in riferimento all'eccezione di estinzione della sanzione per decadenza della contestazione, l'amministrazione aveva iniziato gli accertamenti in data
22/01/2010 ed aveva avuto piena e definitiva contezza dell'illecito con la redazione del verbale conclusivo notificato al resistente in data 16/03/2010, dunque nel termine dei 90 giorni previsti dall'art. 14 L. n. 689/1981. Neppure poteva dirsi violato il diritto di difesa poiché dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, consentendo all'ingiunto di far valere le sue ragioni;
doveva inoltre ritenersi ammissibile il richiamo per relationem ad altri atti del procedimento amministrativo. Infine con riferimento alla documentazione disconosciuta dagli opponenti, vale a dire i fogli mobili denominati "rapportini giornalieri" rinvenuti dalla guardia di finanza presso la sede della società ricorrente, gli stessi provavano la tenuta della contabilità sociale in modo sommario e, quindi, l'esistenza di lavoro in nero, nonché la sussistenza delle violazioni contestate e la loro riferibilità al soggetto intimato.
5. Con atto del 18.07.2016 , in proprio e in qualità di legale Parte_3
rappresentante della Climarra snc, proponeva appello formulando sei motivi di doglianza.
5.1 Con il primo motivo l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia di rigetto della eccezione di decadenza ex art.14 L. n.689/81, affermando che, poiché il verbale della
Guardia di Finanza era pervenuto all'amministrazione in data 10/11/2009, già da quella data
_______________
pag. 3 la DTL disponeva della notizia dei presunti illeciti e dei prospetti riepilogativi delle giornate asseritamente prestate dai 21 soggetti risultanti dai rapportini, pertanto avrebbe dovuto contestarli immediatamente, o nel termine di 90 giorni.
5.2 Evidenziava, con il secondo motivo, la erroneità della pronuncia sulla eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e la violazione del diritto di difesa. Gli opponenti asserivano di aver già contestato, con le note difensive ex art. 18 L. 689/81, la validità e, soprattutto la paternità, perché tale materiale era privo di sottoscrizione da parte dei soci o di soggetti da questi delegati del materiale raccolto durante gli accessi ispettivi.
Conseguentemente la DTL avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali:
riteneva irrilevante il disconoscimento del contenuto dei rapportini;
riteneva accertate determinate prestazioni lavorative, nonostante né la Guardia di
Finanza, né gli ispettori, avessero constatato personalmente la prestazione, o acquisito informazioni da parte dei prestatori coinvolti, o ancora verificato la sottoscrizione opposta ai predetti rapportini;
riteneva di individuare un numero di giornate diverse per ogni soggetto, rispetto a quelle individuate dai militari della GdF.
La motivazione per relationem della ordinanza ingiunzione, infine, non aveva consentito agli opponenti di fornire adeguata difesa.
5.3 Col terzo motivo deduceva la violazione di disposizioni processuali e di ripartizione degli oneri probatori, sostenendo, in riferimento alla documentazione posta a base dell'ordinanza ingiunzione, che il disconoscimento della stessa, nonché l'incongruenza degli accertamenti effettuati dalla GdF e successivamente dalla DTL in ordine al numero di giornate attribuibili ai soggetti in tali documenti indicati, facevano sì che la DTL fosse onerata di produrre copia autentica dei cosiddetti rapportini. Tali fogli mobili non potevano poi dimostrare in alcun modo la paternità e la riferibilità alla società dei lavoratori e delle prestazioni in essi indicate, non essendo gli stessi neanche sottoscritti dai soggetti ivi indicati. Gli accertatori non avevano effettuato alcuna indagine diretta e personale per verificare la corrispondenza al vero dei fatti riportati nei c.d. rapportini.
Il Tribunale, conseguentemente, non poteva inferire dai detti rapporti la sussistenza di una prestazione lavorativa non essendovi prova né che le prestazioni fossero state effettivamente rese, né che quei soggetti fossero stati legati da un rapporto di subordinazione con la
Climarra SNC.
_______________
pag. 4 5.4 Con il quarto motivo veniva dedotta la inefficacia, a fini probatori, dei verbali ispettivi e l'irrilevanza delle deposizioni rese dai testimoni. Assumeva l'appellante che, tanto la GdF quanto la DTL, non avevano ascoltato i soggetti che avrebbero prestato attività di lavoro a nero, né avevano acquisito informazioni dai dipendenti o dai committenti dei presunti lavori per effettuare i necessari riscontri. Per tali motivi evidenziava che al verbale ispettivo non si potesse attribuire alcun valore probatorio in merito all'effettuazione delle prestazioni lavorative da parte di quei soggetti.
5.5 Con il quinto motivo l'appellante ribadiva l'inapplicabilità e l'erroneità della misura della maxi sanzione prevista dalla L. n. 73/2002.
5.6 Infine, lamentava l'ingiustizia della compensazione delle spese e compensi di lite da parte del Tribunale, a seguito dell'errata valutazione del merito della vicenda;
formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
6. Si costituiva in giudizio il di deducendo la Controparte_3 CP_1
tempestività degli accertamenti ispettivi e della successiva contestazione degli illeciti amministrativi mediante notifica del verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro;
l'idoneità della documentazione prodotta, costituita dai c.d. rapportini, a provare la sussistenza dei fatti costitutivi di tutti gli illeciti amministrativi contestati, ivi compresa la natura subordinata della prestazione di lavoro, l'entità, la qualifica e la quantificazione delle giornate di lavoro effettivamente prestate, essendo ormai ammessa dalla giurisprudenza di legittimità la rilevanza ed il valore probatorio della cosiddetta “contabilità in nero”; la mancanza di prova, da parte della società ricorrente, in ordine ai fatti modificativi e/o estintivi dedotti;
la corretta motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
7. Con ordinanza del 17.03.2017 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Matera n.859/2016.
8. Con ordinanza del 21.11.2023 veniva pronunciata l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'appellante, , come dichiarata dal suo difensore con Parte_3
note scritte depositate il 17.11.2023.
9. Con ricorso depositato in data 21.02.2024 già socio illimitatamente Parte_1
responsabile della società Climarra s.n.c. dei fratelli e , riassumeva Parte_1 Pt_2
il processo onde sentire accogliere tutte le richieste già formulate con l'atto di appello.
_______________
pag. 5 10. All'udienza del 07.05.2024, essendo state depositate note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2024, la causa veniva riservata per la decisione, previo cambio del relatore;
con successivo decreto del 25.03.2025, infine, veniva fissata l'udienza del
06.05.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente va divisata l'eccezione di tardività della riassunzione sollevata dal nelle note di trattazione depositate in data 02.04.2024, poiché di per sé Controparte_1
suscettibile di definire il presente procedimento.
Assume l'Amministrazione che la riassunzione sarebbe tardiva poiché la morte di
[...]
è stata dichiarata dal suo procuratore costituito in data 17/11/2023, per Parte_3
mezzo delle note di trattazione scritta depositate, unitamente al certificato di morte della parte, per l'udienza fissata per il 21.11.2023, mentre il ricorso per riassunzione risulta depositato soltanto in data 21.02.2024; poiché il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore, anche qualora l'udienza sia sostituita da note scritte ex art. 127 ter CPC, la stessa è avvenuta oltre i tre mesi. Insiste, dunque, affinchè sia dichiarata l'estinzione del processo.
Deve sul punto richiamarsi il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva. » (Cass. civ. sent.
n.16797/2022).
In riferimento a tali principi appena enunciati la Corte rileva la tardività della riassunzione e, quindi, la intervenuta estinzione del giudizio.
_______________
pag. 6 Invero, nonostante la circostanza che il rilievo di tardività della riassunzione sia stato sollevato dal appellato con riferimento alla dichiarazione di morte della parte CP_1
contenuta nelle note depositate in data 17.11.2023, la Corte rileva che il procuratore costituito per il sig. , aveva dichiarato la morte di quest'ultimo già Parte_3
in data 19.05.2021, con le di trattazione scritta depositate per l'udienza fissata per il
25.05.2021, nelle quali affermava: “nelle more, l'appellante – presunto trasgressore – è deceduto, come risulta dal certificato di morte allegato alle presenti note (doc.n.1)”.
A tale udienza, tuttavia, la Corte non dichiarava l'interruzione del giudizio, ma introitava la causa per la decisione salvo poi rimetterla sul ruolo, con ordinanza del 05.10.2023, per l'udienza del 21.11.2023, da svolgersi anch'essa mediante trattazione scritta.
Il procuratore della parte appellante, con le note di trattazione scritta depositate il
17.11.2023, infatti, ribadiva che “nelle more, l'appellante – presunto trasgressore – è deceduto, come risulta dal certificato di morte già allegato alle note di trattazione depositate per l'udienza del 25.5.21” ribadiva la dichiarazione di morte del proprio rappresentato, sicchè la Corte, a scioglimento della riserva ex art.127 ter cpc, con ordinanza del 21.11.2023 dichiarava l'interruzione del processo.
Solo in data 21.02.2024 veniva depositato dal sig. il ricorso per la Parte_1
riassunzione del giudizio interrotto.
Essendo stata dichiarata in data 19.05.2021 la morte dell'appellante sig. Parte_3
, e poi ribadita con le note depositate il 17.11.2023, la riassunzione del processo
[...]
avvenuta soltanto in data 21.02.2024, con il deposito del ricorso da parte di , Parte_1
è evidentemente e conclusivamente tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 305 cpc.
12. Per tali essenziali ragioni, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera va dichiarato estinto, con conseguente ordine della cancellazione della causa dal ruolo.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicchè l'appellante in riassunzione viene condannato al pagamento delle spese del secondo grado che si liquidano, come da dispositivo con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 in considerazione del valore della causa (scaglione da €.52.000,01 a 260.000,00)
e dell'attività difensiva effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014.
14. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002.
_______________
pag. 7
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 471/2016 di cui in epigrafe così provvede:
a) dichiara estinto il procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) condanna l'appellante in riassunzione al pagamento in favore del
[...]
(c.f. n. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., delle competenze del presente grado P.IVA_1
di giudizio, complessivamente quantificate in € 4.997,00 (di cui €.1.489,00 per la fase di studio;
€.956,00 per la fase introduttiva;
€.2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
c) Dichiara l'obbligo dell'appellante in riassunzione al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma, 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 06.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Lucia Gesummaria
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pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
- dr.ssa Lucia Gesummaria Presidente
- dr.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- avv. Fabrizio Nastri Giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con ordinanza depositata in data 15/04/2025, comunicata alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.05.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n.471/2016 rg, vertente
TRA
(c.f. ), già socio illimitatamente responsabile Parte_1 C.F._1
della società CLIMARRA snc dei fratelli e , rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2 dall'Avv. Raffaele Micelli
Appellante in riassunzione
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Potenza
Appellato Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.05.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 859/2016 del Tribunale di Matera;
opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 11/03/2011 dinanzi al Tribunale di Matera, il signor
[...]
, in proprio e nella sua qualità legale rappresentante della Climarra snc, Parte_3
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.251 del 30/12/2010, emessa dalla
Provinciale del Lavoro di con la quale veniva ingiunto di pagare il CP_1 CP_1
complessivo importo di euro 223.084,20, per una serie di violazioni attinenti a: 1) mancata comunicazione agli enti competenti della costituzione di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente l'assunzione e mancata trasmissione entro cinque giorni dall'assunzione della comunicazione contenenti i nominativi dei lavoratori, la tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e normativo;
2) mancata consegna ai dipendenti, all'atto di assunzione, della comunicazione contenente i dati relativi alla registrazione sul libro matricola e le condizioni di lavoro applicate al rapporto;
3) mancata comunicazione agli enti competenti della cessazione dei rapporti di lavoro;
4) impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.
L'opponente deduceva:
- l'estinzione della sanzione per decadenza dalla contestazione;
- il difetto di motivazione dell'ordinanza e la sua conseguente nullità, anche in ragione della violazione del diritto di difesa;
- l'infondatezza dell'accertamento per l'irrilevanza probatoria della documentazione posta alla base dello stesso – che veniva contestualmente disconosciuta – costituita da fogli mobili denominati "rapportini giornalieri";
- il difetto di prova delle violazioni in ragione della inammissibilità e irrilevanza della documentazione e della mancanza di prova della prestazione lavorativa e del requisito della subordinazione.
Eccepiva poi, in via gradata, l'omesso accertamento della entità, della durata e delle qualità delle prestazioni effettive ai fini del calcolo delle sanzioni, nonché la illegittimità ed erroneità del calcolo delle sanzioni.
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pag. 2 2. Si costituiva, con comparsa depositata il 25/05/2011, la Controparte_2
di contestando gli assunti dell'opponente e sottolineando come l'ordinanza CP_1
impugnata si fondasse sulle risultanze scaturite dall'accesso effettuato dai militari della guardia di finanza presso gli uffici della ditta Climarra SNC, come riportate nel verbale del
30/10/2009, pervenuto alla DPL in data 10/11/2009 e dai successivi accertamenti, effettuati dagli ispettori del lavoro presso lo studio del consulente della ditta, nonché presso l'azienda stessa e il Centro per l'Impiego di Policoro, che avevano confermato quanto riportato nell'ordinanza ingiunzione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza opposta.
3. Il Tribunale di Matera sospendeva la provvisoria esecutività dell'ordinanza e il giudizio veniva istruito attraverso prova testimoniale.
4. Con sentenza n.859/2016 del 30/05/2016 il Tribunale di Matera rigettava il ricorso, revocando la concessa sospensione, ma riduceva le sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, determinandole in complessivi euro 87.315,40.
Riteneva il giudice di prime cure che le doglianze avanzate dal ricorrente fossero infondate in punto di an debeatur, in quanto, in riferimento all'eccezione di estinzione della sanzione per decadenza della contestazione, l'amministrazione aveva iniziato gli accertamenti in data
22/01/2010 ed aveva avuto piena e definitiva contezza dell'illecito con la redazione del verbale conclusivo notificato al resistente in data 16/03/2010, dunque nel termine dei 90 giorni previsti dall'art. 14 L. n. 689/1981. Neppure poteva dirsi violato il diritto di difesa poiché dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, consentendo all'ingiunto di far valere le sue ragioni;
doveva inoltre ritenersi ammissibile il richiamo per relationem ad altri atti del procedimento amministrativo. Infine con riferimento alla documentazione disconosciuta dagli opponenti, vale a dire i fogli mobili denominati "rapportini giornalieri" rinvenuti dalla guardia di finanza presso la sede della società ricorrente, gli stessi provavano la tenuta della contabilità sociale in modo sommario e, quindi, l'esistenza di lavoro in nero, nonché la sussistenza delle violazioni contestate e la loro riferibilità al soggetto intimato.
5. Con atto del 18.07.2016 , in proprio e in qualità di legale Parte_3
rappresentante della Climarra snc, proponeva appello formulando sei motivi di doglianza.
5.1 Con il primo motivo l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia di rigetto della eccezione di decadenza ex art.14 L. n.689/81, affermando che, poiché il verbale della
Guardia di Finanza era pervenuto all'amministrazione in data 10/11/2009, già da quella data
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pag. 3 la DTL disponeva della notizia dei presunti illeciti e dei prospetti riepilogativi delle giornate asseritamente prestate dai 21 soggetti risultanti dai rapportini, pertanto avrebbe dovuto contestarli immediatamente, o nel termine di 90 giorni.
5.2 Evidenziava, con il secondo motivo, la erroneità della pronuncia sulla eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e la violazione del diritto di difesa. Gli opponenti asserivano di aver già contestato, con le note difensive ex art. 18 L. 689/81, la validità e, soprattutto la paternità, perché tale materiale era privo di sottoscrizione da parte dei soci o di soggetti da questi delegati del materiale raccolto durante gli accessi ispettivi.
Conseguentemente la DTL avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali:
riteneva irrilevante il disconoscimento del contenuto dei rapportini;
riteneva accertate determinate prestazioni lavorative, nonostante né la Guardia di
Finanza, né gli ispettori, avessero constatato personalmente la prestazione, o acquisito informazioni da parte dei prestatori coinvolti, o ancora verificato la sottoscrizione opposta ai predetti rapportini;
riteneva di individuare un numero di giornate diverse per ogni soggetto, rispetto a quelle individuate dai militari della GdF.
La motivazione per relationem della ordinanza ingiunzione, infine, non aveva consentito agli opponenti di fornire adeguata difesa.
5.3 Col terzo motivo deduceva la violazione di disposizioni processuali e di ripartizione degli oneri probatori, sostenendo, in riferimento alla documentazione posta a base dell'ordinanza ingiunzione, che il disconoscimento della stessa, nonché l'incongruenza degli accertamenti effettuati dalla GdF e successivamente dalla DTL in ordine al numero di giornate attribuibili ai soggetti in tali documenti indicati, facevano sì che la DTL fosse onerata di produrre copia autentica dei cosiddetti rapportini. Tali fogli mobili non potevano poi dimostrare in alcun modo la paternità e la riferibilità alla società dei lavoratori e delle prestazioni in essi indicate, non essendo gli stessi neanche sottoscritti dai soggetti ivi indicati. Gli accertatori non avevano effettuato alcuna indagine diretta e personale per verificare la corrispondenza al vero dei fatti riportati nei c.d. rapportini.
Il Tribunale, conseguentemente, non poteva inferire dai detti rapporti la sussistenza di una prestazione lavorativa non essendovi prova né che le prestazioni fossero state effettivamente rese, né che quei soggetti fossero stati legati da un rapporto di subordinazione con la
Climarra SNC.
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pag. 4 5.4 Con il quarto motivo veniva dedotta la inefficacia, a fini probatori, dei verbali ispettivi e l'irrilevanza delle deposizioni rese dai testimoni. Assumeva l'appellante che, tanto la GdF quanto la DTL, non avevano ascoltato i soggetti che avrebbero prestato attività di lavoro a nero, né avevano acquisito informazioni dai dipendenti o dai committenti dei presunti lavori per effettuare i necessari riscontri. Per tali motivi evidenziava che al verbale ispettivo non si potesse attribuire alcun valore probatorio in merito all'effettuazione delle prestazioni lavorative da parte di quei soggetti.
5.5 Con il quinto motivo l'appellante ribadiva l'inapplicabilità e l'erroneità della misura della maxi sanzione prevista dalla L. n. 73/2002.
5.6 Infine, lamentava l'ingiustizia della compensazione delle spese e compensi di lite da parte del Tribunale, a seguito dell'errata valutazione del merito della vicenda;
formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
6. Si costituiva in giudizio il di deducendo la Controparte_3 CP_1
tempestività degli accertamenti ispettivi e della successiva contestazione degli illeciti amministrativi mediante notifica del verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro;
l'idoneità della documentazione prodotta, costituita dai c.d. rapportini, a provare la sussistenza dei fatti costitutivi di tutti gli illeciti amministrativi contestati, ivi compresa la natura subordinata della prestazione di lavoro, l'entità, la qualifica e la quantificazione delle giornate di lavoro effettivamente prestate, essendo ormai ammessa dalla giurisprudenza di legittimità la rilevanza ed il valore probatorio della cosiddetta “contabilità in nero”; la mancanza di prova, da parte della società ricorrente, in ordine ai fatti modificativi e/o estintivi dedotti;
la corretta motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
7. Con ordinanza del 17.03.2017 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Matera n.859/2016.
8. Con ordinanza del 21.11.2023 veniva pronunciata l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'appellante, , come dichiarata dal suo difensore con Parte_3
note scritte depositate il 17.11.2023.
9. Con ricorso depositato in data 21.02.2024 già socio illimitatamente Parte_1
responsabile della società Climarra s.n.c. dei fratelli e , riassumeva Parte_1 Pt_2
il processo onde sentire accogliere tutte le richieste già formulate con l'atto di appello.
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pag. 5 10. All'udienza del 07.05.2024, essendo state depositate note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2024, la causa veniva riservata per la decisione, previo cambio del relatore;
con successivo decreto del 25.03.2025, infine, veniva fissata l'udienza del
06.05.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente va divisata l'eccezione di tardività della riassunzione sollevata dal nelle note di trattazione depositate in data 02.04.2024, poiché di per sé Controparte_1
suscettibile di definire il presente procedimento.
Assume l'Amministrazione che la riassunzione sarebbe tardiva poiché la morte di
[...]
è stata dichiarata dal suo procuratore costituito in data 17/11/2023, per Parte_3
mezzo delle note di trattazione scritta depositate, unitamente al certificato di morte della parte, per l'udienza fissata per il 21.11.2023, mentre il ricorso per riassunzione risulta depositato soltanto in data 21.02.2024; poiché il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore, anche qualora l'udienza sia sostituita da note scritte ex art. 127 ter CPC, la stessa è avvenuta oltre i tre mesi. Insiste, dunque, affinchè sia dichiarata l'estinzione del processo.
Deve sul punto richiamarsi il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva. » (Cass. civ. sent.
n.16797/2022).
In riferimento a tali principi appena enunciati la Corte rileva la tardività della riassunzione e, quindi, la intervenuta estinzione del giudizio.
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pag. 6 Invero, nonostante la circostanza che il rilievo di tardività della riassunzione sia stato sollevato dal appellato con riferimento alla dichiarazione di morte della parte CP_1
contenuta nelle note depositate in data 17.11.2023, la Corte rileva che il procuratore costituito per il sig. , aveva dichiarato la morte di quest'ultimo già Parte_3
in data 19.05.2021, con le di trattazione scritta depositate per l'udienza fissata per il
25.05.2021, nelle quali affermava: “nelle more, l'appellante – presunto trasgressore – è deceduto, come risulta dal certificato di morte allegato alle presenti note (doc.n.1)”.
A tale udienza, tuttavia, la Corte non dichiarava l'interruzione del giudizio, ma introitava la causa per la decisione salvo poi rimetterla sul ruolo, con ordinanza del 05.10.2023, per l'udienza del 21.11.2023, da svolgersi anch'essa mediante trattazione scritta.
Il procuratore della parte appellante, con le note di trattazione scritta depositate il
17.11.2023, infatti, ribadiva che “nelle more, l'appellante – presunto trasgressore – è deceduto, come risulta dal certificato di morte già allegato alle note di trattazione depositate per l'udienza del 25.5.21” ribadiva la dichiarazione di morte del proprio rappresentato, sicchè la Corte, a scioglimento della riserva ex art.127 ter cpc, con ordinanza del 21.11.2023 dichiarava l'interruzione del processo.
Solo in data 21.02.2024 veniva depositato dal sig. il ricorso per la Parte_1
riassunzione del giudizio interrotto.
Essendo stata dichiarata in data 19.05.2021 la morte dell'appellante sig. Parte_3
, e poi ribadita con le note depositate il 17.11.2023, la riassunzione del processo
[...]
avvenuta soltanto in data 21.02.2024, con il deposito del ricorso da parte di , Parte_1
è evidentemente e conclusivamente tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 305 cpc.
12. Per tali essenziali ragioni, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera va dichiarato estinto, con conseguente ordine della cancellazione della causa dal ruolo.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicchè l'appellante in riassunzione viene condannato al pagamento delle spese del secondo grado che si liquidano, come da dispositivo con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 in considerazione del valore della causa (scaglione da €.52.000,01 a 260.000,00)
e dell'attività difensiva effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014.
14. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 471/2016 di cui in epigrafe così provvede:
a) dichiara estinto il procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) condanna l'appellante in riassunzione al pagamento in favore del
[...]
(c.f. n. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., delle competenze del presente grado P.IVA_1
di giudizio, complessivamente quantificate in € 4.997,00 (di cui €.1.489,00 per la fase di studio;
€.956,00 per la fase introduttiva;
€.2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
c) Dichiara l'obbligo dell'appellante in riassunzione al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma, 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 06.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Lucia Gesummaria
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