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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 981/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 981/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. AMOROSO GIANLUIGI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/04/2024, e Parte_1
esponevano che in data 15/09/2023 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
981/2024 pubbl. il 25/06/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 15/09/2023, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 PESCARA, nell'anno 2023 atto numero 73 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
- Le parti continueranno a vivere separate, portandosi reciproco rispetto, rinunciando reciprocamente a richiedere un onere di mantenimento, essendo entrambi soggetti giovani e con piena capacità di impiegarsi lavorativamente, economicamente indipendenti e altresì in considerazione dell'estrema brevità del rapporto di coniugio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 981/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. AMOROSO GIANLUIGI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/04/2024, e Parte_1
esponevano che in data 15/09/2023 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
981/2024 pubbl. il 25/06/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 15/09/2023, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 PESCARA, nell'anno 2023 atto numero 73 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
- Le parti continueranno a vivere separate, portandosi reciproco rispetto, rinunciando reciprocamente a richiedere un onere di mantenimento, essendo entrambi soggetti giovani e con piena capacità di impiegarsi lavorativamente, economicamente indipendenti e altresì in considerazione dell'estrema brevità del rapporto di coniugio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3