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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 192/2021
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
F: rappresentata e E_ P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Carotti del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata in Ancona, C.so Mazzini, 160, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carotti
APPELLANTE
CONTRO
nonché dei AR soci illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2
, in persona del Curatore Fallimentare Dott. CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Giantomassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Jesi, via Gramsci, 31,
Oggetto: appello avverso sentenza n. 452/2018 emessa dal Tribunale Civile di Ancona in data 19.03.2018 in materia di contratti bancari/ripetizione indebito Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona dei soci illimitatamente responsabili Parte_2
, e - e, a seguito di interruzione, la curatela CP_1 Controparte_2 CP_3
del Fallimento - ha convenuto in giudizio in amministrazione Controparte_5
straordinaria per la ripetizione dell'indebito, previo accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente n. 3782 (conto corrente ordinario ancora in essere, aperto il
17.04.1997), n. 3511 (conto corrente anticipi fatture ancora in essere aperto il
18.9.1995) e n. 4492 (conto corrente SBF aperto il 5.6.2002 estinto nel 2005), deducendo illegittimi addebitati a titolo di interessi ultralegali e/o anatocistici e/o di commissioni di massimo scoperto e/o di oneri passivi e/o di spese non dovuti.
La convenuta, cui è succeduta ha CP_5 E_ contrastato l'azione proposta eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, deducendo infine l'infondatezza della domanda attrice;
ha depositato documentazione inerente il rapporto, in particolare due schede del contratto, entrambe sottoscritte in data 05.07.1993 relative al conto corrente ordinario n. 3010 9000 9078, ed il contratto di castelletto Sconto n. 20073 o di conto anticipi salvo buon fine n. 900071.
Istruito il giudizio mediante acquisizione di documenti e perizia, con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, sul presupposto della perdurante apertura dei rapporti bancari, ne ha rideterminato il saldo, dichiarando che il saldo del c/c n. 3782 – in cui sono state addebitate le competenze del c/c 3511 – alla data del 31.12.2013 ammonta a euro 40.964,25 a credito del correntista; il giudice ha ritenuto l'inammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito per essere il conto principale ancora aperto, ha rilevato la produzione degli estratti conto e degli scalari dall'inizio del rapporto tenuto,
pag. 2/30 ha ritenuto che i tassi pattuiti non superassero il tasso soglia, ha accertato l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori ad eccezione del contratto di conto corrente n.
4492, sottoscritto in data 5/6/2002, in quanto contenente la previsione di pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, ha ritenuto la mancata pattuizione dell'interesse intra-fido nel contratto di c/c n. 3782 (provvedendo allo storno delle somme addebitate a titolo di interessi intra fido al 9.2.2012 con sostituzione dei tassi ex art. 117 TUB, comma 7, col tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali), ha ritenuto l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto relativa al contratto di c/c n. 3872 sino alla data del 31.12.2008, ha verificato la prescrizione delle rimesse solutorie sul conto c.d. ricalcolato, ha rideterminato quindi il saldo del cc/c ordinario n. 3782.
(parte ora del gruppo bancario ) ha proposto appello;
si è Pt_1 Controparte_6
costituito il proponendo a sua volta appello incidentale. AR
Disposta la rinnovazione della consulenza contabile, la causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 09.07.2024.
Con la prima censura, la banca appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata che ha disposto l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale anche successivamente alla delibera CICR 9.2.2000; argomenta che la si è Controparte_7
uniformata alle previsioni della delibera C.I.C.R., attraverso la pubblicazione delle nuove condizioni negoziali sulla Gazzetta Ufficiale e mediante comunicazione al cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente.
Il motivo è infondato.
Preso atto che la sentenza chiamata riporta letteralmente il costante indirizzo di questa
Corte territoriale, che ha sempre ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità aveva valenza peggiorativa e che quindi non era sufficiente la pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000,
pag. 3/30 dovendo essere oggetto di specifica contrattazione, ci si deve limitare a segnalare che detto indirizzo è stato confermato dalla Cassazione.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, ha statuito che “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente
pag. 4/30 applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione
(cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire,
pag. 5/30 quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
La giurisprudenza sopra citata ha chiarito quindi che ai sensi della delibera CICR
9.02.2000, anche a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 d.lgs.
342/1999, è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
ebbene, non è rinvenibile dagli atti , né allegata ex partis, la circostanza che gli appellanti abbiano sottoscritto degli strumenti contrattuali successivi con una specifica approvazione per iscritto della clausola avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Col secondo motivo di gravame la CA deduce l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha statuito “la nullità della pattuizione relativa agli interessi entro fido nel c/c n.
3511”; sulla allegazione di una contraddittorietà nella motivazione della sentenza, afferma la valida pattuizione scritta dei tassi di interesse in relazione al conto n. 3511.
Il motivo è infondato.
Questa Corte deve infatti rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla CA appellante, la sentenza gravata nulla dice circa gli interessi intra-fido nel conto pag. 6/30 corrente n. 3511, avendo ritenuto la mancata pattuizione dell'interesse intra-fido nel contratti di c/c n. 3782 in relazione al quale il giudice di prime cure scrive: Il contratto non contiene, invero, la pattuizione del tasso di interesse valevole per l'apertura di credito, che viene riportato in calce all'estratto conto del 30.6.1997 nella misura del
15% e risulta applicato a far data dal 13.5.1998 con un tasso pari a 8,25%. Il tasso de quo risulta pattuito, per la prima volta, nella comunicazione di affidamenti del 9.2.2012 che lo quantifica nell'euribor media 3mm più uno spread di 3,30%, come evidenziato anche dal CTU (cfr. pag. 33 della Relazione di consulenza tecnica).
Col terzo motivo di gravame la appellante deduce l'erroneità della sentenza di CP_5
prime cure laddove ha affermato, nella parte motiva (pagg. 23-24), in relazione al conto n. 3782, la mancata pattuizione del tasso debitore ultralegale quanto all'intra-fido, così motivando: “Il tasso de quo risulta pattuito, per la prima volta, nella comunicazione di affidamenti del 9.2.2012 che lo quantifica nell'euribor media 3mm più uno spread di
3,30%, come evidenziato anche dal CTU.... Pertanto, con riferimento a tale contratto il
Tribunale, discostandosi dalle conclusioni del perito officioso, ritiene che gli interessi intra-fido ultra legali non sono stati pattuiti per iscritto, come richiesto dall'art. 1284
c.c. Dunque, le somme addebitate a titolo di interessi intra fido al 9.2.2012 vanno espunte e sostituite ex art. 117 TUB, comma 7, dal tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali”; argomenta che, stante la pattuizione contrattuale dello ius variandi, il tasso relativo all'apertura di credito risulta validamente pattuito attraverso il meccanismo previsto dall'art. 118 Dlgs n. 385/1993 vigente ratione temporis, attesa la comunicazione effettuata in calce all'estratto conto del 30.06.1997 (v. doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) della , ed il mancato CP_5
esercizio del recesso da parte della snc correntista.
Il motivo è infondato.
Ad opinione di questa Corte territoriale, lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura pag. 7/30 normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate;
depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce alla CA la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto alla CA dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura;
che l'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto, ovvero in sostituzione di un corrispettivo previsto da clausola invalida, implicherebbe infatti una alterazione del rapporto;
che parimenti la CA d'LI nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) ha ribadito che “Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. […]” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2,
Variazioni contrattuali)”.
Col quarto motivo di gravame la appellante deduce l'erroneità della sentenza di CP_5
prime cure nella parte in cui, relativamente ai c/c n. 3511 e 3785, ha ritenuto nulla la pattuizione avente ad oggetto la Commissione di Massimo Scoperto, così motivando:
“Sino alla data del 17/1/2005 non risultano determinati i criteri di calcolo della CMS”
(quanto al c/c n. 3511) e “Sino alla data del 31/12/2008 non risultano determinati i criteri di calcolo della CMS” (quanto al c/c n. 3782); illustra che in ordine al rapporto di conto corrente n.3511, il contratto di apertura del 18.9.1995 prevede l'applicazione di una commissione di massimo scoperto nella misura del 0,250%; in ordine al rapporto di pag. 8/30 conto corrente n. 3782, il contratto di apertura del 17.4.1997 prevede l'applicazione di una commissione di massimo scoperto nella misura del 0,250%; argomenta che ai fini della corretta pattuizione della clausola della CMS è sufficiente l'indicazione della percentuale di calcolo, poiché gli altri elementi si evincono dalla stessa nozione della commissione in questione come uniformemente e costantemente applicata;
chiede che vengano riconosciuti come legittimi gli addebiti a titolo di CMS anche per il periodo precedente al 17/1/2005 (quanto al c/c n. 3511) e al 31/12/2008 (quanto al c/c n. 3782).
Il motivo va esaminato unitamente al quarto motivo di appello incidentale con il quale il aggredisce la statuizione con cui si riconosce la valida AR
pattuizione della CMS al conto corrente n. 3782 a partire dal 2009 perché la banca con l'estratto conto al 31.03.2009 avrebbe comunicato la variazione ed indicato i parametri ai sensi della legge n. 2/09.
Il motivo di appello principale è infondato, mentre è fondato il motivo di appello incidentale.
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo pag. 9/30 della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Nel caso di specie, nei documenti contrattuali indicati mancano sia la periodicità, che la base di calcolo.
E' invece fondato il correlato motivo di appello incidentale, risolvendosi nelle condizione di operatività del meccanismo di cui all'art. 118 TUB, richiamandosi quanto detto nella soluzione del terzo motivo di appello principale: lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate
Le poste addebitate a titolo di CMS vanno quindi stornate, ove non determinate con valida pattuizione scritta.
Resta assorbito il quinto motivo, ove si disquisisce in merito alla corretta determinazione del saldo del conto corrente fra le varie soluzioni offerte dal CTU, in quanto l'indagine peritale è stata rinnovata.
Infine va esaminata l'eccezione subordinata avanzata dalla appellante, che CP_5 chiede per la prima volta con l'appello di compensare il credito vantato dal CP_1
con i propri crediti ammessi al passivo del AR
e dei soci e (n. 47/2017
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
Tribunale di Ancona) per € 45.053,34, in relazione alla domanda di ammissione CA
Adriatica spa, ora (cron. 3) e per € 80.793,87 in relazione alla domanda CP_8
di ammissione (cron. 14), come da stato passivo dichiarato esecutivo il CP_8
20.02.2018, di cui all'allegato n. 4, e dunque per complessivi € 125.847,21 in via pag. 10/30 chirografaria;
allega che tali crediti ammessi sono relativi a rapporti diversi rispetto a quelli oggetto di giudizio (prestiti chirografari) e sono preesistenti alla dichiarazione di fallimento.
Secondo Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13345 Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (conf. Cassazione civile sez. I,
11/12/2023, n.34424).
Tuttavia va ricordato che l'eccezione di compensazione legale (tale qualificandosi la compensazione ex art. 56 l. fall.) è eccezione in senso stretto, sicchè è inammissibile per il divieto dei nova previsto dall'art. 345 c.p.c.. L'eccezione infatti risulta tardivamente eccepita per la prima volta con l'atto di citazione in appello: intervenuto il fallimento della nel corso del giudizio di primo grado, era in detto grado di giudizio, CP_1
anche attraverso la rimessione in termini, che la appellante doveva far vale la CP_5
compensazione fra i crediti ed i debiti nei confronti del fallimento. In
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo di gravame deduce che il giudice di primo AR grado ha errato nell'aver ritenuto l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, atteso che a seguito del fallimento della snc attrice, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, il rapporto di conto corrente è automaticamente cessato ex pag. 11/30 art. 78 l. fall., sicché il saldo così come rideterminato va ritenuto esigibile da parte della curatela.
Il motivo è fondato.
Secondo Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214. «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Va inoltre osservato che l'azione di ripetizione dell'indebito è quella che è stata concretamente promossa da in bonis, attrice originaria;
poiché secondo CP_1
giurisprudenza risalente la chiusura del conto era considerata condizione di procedibilità, se il conto corrente si chiude in corso di causa come è avvenuto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 78 l. fall., viene meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto, come già statuito da Cass. 18 dicembre
2014, n. 26769, "è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi"(in senso conforme Cass. Civ., n.
15797/2018).
Con il secondo motivo di gravame deduce che il giudice di AR
primo grado ha errato perché non ha applicato il principio del c.d. saldo zero, ossia non ha azzerato la posta passiva esposta nel primo e/c depositato dal essa attrice, sul rilevo della condotta della che, depositati gli estratti conto e gli scalari antecedenti al CP_5
pag. 12/30 mese di ottobre 2003 solo nel corso del giudizio, a fronte di contestazione delle singole partite con memoria ex art. 183 n.3, non ha depositato le relative contabili, ossia la documentazione necessaria a comprovare la correttezza degli addebiti per insoluti;
aggiunge che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere la contestazione generica e non verosimile l'allegazione di non avere mai ricevuto, nel corso degli anni, gli e/c.
Il motivo è infondato.
A fronte del deposito degli e/c relativi al periodo mancante, la società correntista ha contestato in primo grado tutti gli addebiti effettuati sul c/c n. 3782 nel periodo dal
31.03.2001 al 31.12.2001, per un totale di €. 391.431.219, a titolo di effetti insoluti.
Secondo Cass. civ. n. 29415/2020 In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto
l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni.
Ad avviso di questa Corte territoriale, la contestazione che si limita all'elenco degli effetti insoluti desunto dagli estratti conto depositati nel corso del giudizio si risolve appunto in un generico diniego della posizione debitoria: pertanto la contestazione va confermata come generica, perché la società correntista non ha esplicitato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il motivo della contestazione, ad esempio negando la presentazione alla CA degli effetti allo sconto, ovvero deducendo il pagamento dell'effetto scontato.
Nel medesimo motivo il deduce la violazione dell'obbligo di AR
rendicontazione.
pag. 13/30 E' vero che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Va quindi ricordato che nel contratto di conto corrente bancario l'obbligo di rendiconto si esplica attraverso l'invio periodico degli estratti conto, altrimenti la banca risulta inadempiente
(Cass. sentenza n. 1584/2016; Cass. sentenza n. 1584/2017).
Nel caso di specie, la ha prodotto gli estratti conto dei rapporti intercorsi, ed ha CP_5
quindi assolto al proprio obbligo.
Con il secondo motivo di gravame deduce l'erroneità della AR
pronuncia gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati;
allega che l'errore di fondo risiede nel fatto che il CTU, nella verifica del conto corrente n. 3782/43, ha fatto riferimento al tasso soglia usura in relazione ad operazioni che non rientrano nell'ambito dei valori effettivi degli affidamenti, in quanto il tasso di riferimento doveva essere quello per le operazioni superiori ad euro
10.000,00.
Il motivo è carente di specificità e frutto di una disattenta lettura della pronuncia gravata.
Nella sentenza infatti, oltre a rigettare la contestazione della categoria “aperture di credito in conto corrente” fino a 10 milioni di lire, si osserva che “alla medesima conclusione della non usurarietà del contratto si perverrebbe anche nel caso in cui i tassi pattuiti venissero confrontati con il tasso soglia pari al 19,79% al momento della stipula per tale diversa categoria di operazioni” (ndr: aperture di credito oltre lire 10.000,000)
Il appellante aggiunge di avere richiesto anche la verifica dei tassi in CP_1
occasione delle modifiche unilaterali effettuate dalla banca in esercizio dello ius variandi;
aggiunge di avere fatto riferimento alla perizia di parte del Dr.
[...]
richiamata sia nell'atto introduttivo e depositata al momento della Persona_1
pag. 14/30 costituzione in giudizio, sia nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc ove ha indicato anche le pagine della relazione, così dettagliando, per relationem, l'oggetto dell'indagine circa l'usura.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che nella citazione la ha limitato CP_1
e circoscritto la censura di usurarietà alla presunta usurarietà originaria pattizia, in sede di stipula, del contratto di c/c 3782 stipulato il 17.4.1997, assumendo che dalla verifica effettuata dal perito di parte sarebbe emerso che il tasso effettivo globale applicato, tenuto conto del tasso occulto, della c.m.s. dello 0,250%, della maggiorazione per effetti assunti al dopo incasso dello 0,125% e delle commissioni su titoli protestati.
E' vero che l'esercizio, da parte della banca, dello ius variandi, quanto al tasso di interesse, configura nuova pattuizione – costituita dalla manifestazione di volontà espressa della banca e dalla manifestazione tacita per fatto concludente legalmente tipizzato del cliente, che non si avvale della facoltà di recesso – alla quale dunque si applica il rigore della disciplina dell'usura presunta ove il tasso così variato superi la soglia di legge valevole per il periodo in cui è stato appunto esercitato lo ius variandi.
A partire da SS.UU. n. 19597/2020 la Cassazione ha statuito che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento.
Tuttavia detto onere di allegazione può ritenersi soddisfatto anche mediante il rinvio per relationem ad una perizia di parte, depositata unitamente all'atto di citazione, atteso che la produzione della perizia di parte costituisce allegazione difensiva.
pag. 15/30 Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, (ud. 28/03/2024, dep. 22/07/2024), n.20262 ha statuito che In ossequio alla primaria finalità, di rilievo costituzionale, di realizzare il diritto delle parti a ottenere una risposta finale nel merito alle loro istanze di giustizia, altrettanto efficacemente enucleato nel principio di tutela giurisdizionale effettiva rinvenibile nell'art. 6 Conv. EDU e nell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, nell'attività di interpretazione della domanda giudiziale viene in rilievo il principio per cui l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione o nella domanda riconvenzionale, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015; Sez. L - Sentenza n. 17991 del
9/7/2018; Cass., Sez. VI-3, 5/2/2019, n. 3363).
L'indagine è stata quindi ripetuta con rinnovazione della consulenza.
Col quinto motivo di gravame il appellante incidentale lamenta l'erroneità CP_1
della sentenza gravata che non ha provveduto a eliminare tutte le poste conseguenti alla modifica dei tassi debitori derivanti dall'esercizio dello ius variandi, in assenza di prova del legittimo esercizio di tale facoltà da parte della CA;
aggiunge che non vi è prova della comunicazione delle modifiche unilaterali apportate.
Nella sua formulazione originaria (vigente fino al 4.7.2006), l'art. 118 TUB statuiva che, ove fosse stata convenuta nei contratti di durata la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, “le variazioni sfavorevoli dovessero essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindi giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente aveva diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
pag. 16/30 Ebbene, il CICR con delibera del 4.3.2003 aveva disciplinato che “le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, fosse comunicate al cliente con chiara evidenziazione delle variazioni intervenute” nonché “variazioni sfavorevoli generalizzate potessero essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario”, salvo però ad essere poi “comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”.
Tale norma, veniva poi novellata dall'art. 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, il quale condizionava la facoltà della banca di modifica unilatera alla determinazione di un giustificato motivo: “Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.”
Continua la norma: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.”
pag. 17/30 L'ultimo comma è stato infine modificato - per il periodo che ai fini della definizione del presente giudizio interessa - dall' articolo 2, comma 451, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (vigente dal 01/01/2008 al 18/09/2010): "le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
Chiarito il quadro normativo, si rileva quanto segue.
Il motivo è infondato, perché, di nuovo, il appellante non rispetta l'onere CP_1
probatorio su esso gravante.
Ai sensi dell'art. 16 comma 1 dell'allegato al contratto di c/c, è stato attribuito all'istituto di credito il diritto potestativo di modificare le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto con clausola negoziale debitamente sottoscritta dalla società correntista.
Muovendo da tale dato, va rilevato che Il odierno appellante incidentale, CP_1
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito, nemmeno in via inferenziale, prova della carenza dei presupposti per l'esercizio dello ius variandi o, perlomeno, che esso sia stato attuato in maniera difforme rispetto a quanto pattuito. Del resto, nell'atto di citazione la si era limitata ad eccepire di non avere ricevuto CP_1
comunicazione dalla delle variazioni peggiorative. CP_5
Va infatti evidenziato, sotto il profilo degli oneri assertivi e probatori, che l'attore in ripetizione – come pure l'attore che contesta il saldo del conto corrente - ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi) oppure a disquisizioni dottrinali sull'istituto dello ius variandi, ma deve indicare esattamente la variazioni unilaterali che assume essere avvenute in suo danno, non potendo onerare il giudice della loro ricerca.
Invero, con particolare riferimento al mancato rispetto dell'art. 118 T.U.B. vale la pena osservare che il lamentarne la violazione, genericamente, per mancata comunicazione pag. 18/30 nelle forme prescritte, ovvero in assenza del giustificato motivo, si traduce in una deduzione del tutto priva di contenuto specie nei casi in cui la disciplina dell'art. 118 citato sia mutata nel corso del rapporto di durata. La giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo ius variandi di cui all'art. 118 T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate;
b) della violazione delle modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr. Cassazione civile, sez. 1^, 19/10/2017, n.
24811) disattendendo costantemente la mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui "l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio".
Ritornando al caso di specie, nella perizia di parte depositata con l'atto di citazione la stessa società attrice ha dato atto di avere esaminato le nuove condizioni negoziali applicate in variazione (avendone contestato l'usurarietà proprio con riguardo ai tassi variati), evidentemente per averle ricevute in comunicazione.
Col sesto motivo di gravame il torna a dedurre che il conto corrente n. 3511 CP_1
del 19.09.1995 non prevede gli interessi convenzionali, non essendo idoneo il foglio aggiuntivo recante la medesima data del contratto di conto corrente, in assenza di un richiamo a detto contratto;
contesta inoltre che il tasso indicato non corrisponde a quello pag. 19/30 indicato, atteso che per effetto della capitalizzazione trimestrale il tasso annuo effettivo
è maggiore di quello nominale.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del fallimento appellante, deve ritenersi sufficiente a provare la pattuizione in forma scritta degli interessi convenzionali il foglio aggiuntivo sottoscritto lo stesso giorno della pattuizione del contratto di conto corrente:
l'identità dei sottoscrittori e la redazione del foglio aggiuntivo nella medesima data consente di ritenere che detto foglio, recante le condizioni economiche, sia relativo al coevo conto corrente.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del tasso debitore nominale, in quanto non veritiero perché non incorporante gli effetti della capitalizzazione: basta richiamare, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235, secondo cui L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Detta argomentazione spiega forza persuasiva anche con riguardo alla infondatezza della eccezione di indeterminatezza del tasso debitore relativo al conto corrente n. 4492, per il giroconto degli insoluti addebitati, nel conto corrente ordinario n. 3782.
Con il settimo motivo di gravame il appellante contesta l'omesso CP_1 riconoscimento dell'indebito pagamento di spese a titolo di scrittura per operazioni non pattuite, rigettato dal giudice di prime cure sul rilievo della pattuizione in forma scritta delle spese di gestione di conto;
allega che dall'estratto conto del 30.04.2002, i pag. 20/30 costi in questione passano da Lit.
1.500 ad €.
1.44 e lamenta che il giudice di prime cure non ha ritenuto illegittima la variazione pur essendo evidente, che rispetto alla previsione iniziale, gli importi risultano raddoppiati.
Il motivo è infondato, atteso che detti costi sono stati variati in esercizio della facoltà ex art. 118 TUB riconosciuta alla con pattuizione scritta, irrilevante la misura della CP_5 variazione, atteso che la società correntista, reputato inaccettabile l'aumento applicato, ben avrebbe potuto esercitare il recesso.
Con l'ottavo motivo di gravame il fallimento torna ad eccepire che la domanda di determinazione del saldo rende inammissibile la eccezione di prescrizione per la ragione che la stessa è riferibile alle sole pretese restitutorie.
Premesso che va colta la contraddizione fra tale affermazione e quanto allegato in punto dalla medesima difesa in tema di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in caso di chiusura del rapporto bancario in corso di causa, il motivo va ritenuto assorbito in forza di quanto statuito da questa Corte in sede di disamina del primo motivo di appello incidentale.
In definitiva l'appello incidentale va parzialmente accolto.
ESITO DELLA CONSULENZA TECNICA.
Questa Corte territoriale ha disposto, sulla scorta delle statuizioni adottate, il rinnovo della CTU, ponendo al consulente di primo grado i seguenti quesiti.
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sui vari contratti bancari anche accessori al conto corrente principale, intercorsi fra le parti di cui alle produzioni in atti sulla base dei seguenti principi:
pag. 21/30 Effettui il CTU il conteggio osservando i seguenti criteri:
1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella del 31.12.2013. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione;
3) ove non vi sia pattuizione scritta dei tassi di interesse, gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso sostitutivo ex art.117 TUB;
in particolare va applicato il tasso sostitutivo ex art, 117 TUB per l'intrafido nel c/c 3782, per il periodo antecedente al 9.02.2012;
4) ove non vi sia valida pattuizione scritta (deve essere indicata la percentuale della commissione, la periodicità, la base di calcolo) le commissioni di massimo scoperto non vanno addebitate in conto corrente;
in particolare vanno eliminate gli addebiti a itolo di cms sul c/c 3511 fino al 17.1.2005, e gli addebiti sul c/c 3782 per tutto il periodo, ossia anche nel periodo successivo al marzo 2009;
5) vanno invece addebitati i c.d. giorni valuta, le altre commissioni, remunerazione espese come da indagine già effettuata;
: CP_9
Provveda il CTU a ripetere l'indagine sul superamento del tasso soglia verificando le condizioni economiche espressamente stabilite nei contratti intercorsi fra le parti, nei contratti accessori e nelle modifiche effettuate in sede di esercizio dello ius variandi, individuando il DM di riferimento secondo le rispettive stipulazioni;
l'indagine sul superamento del tasso-soglia previsto dalla 1. 108/1996 va effettuata seguendo le pag. 22/30 modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 0/06/2018, n. 16303 e sentenza n.
19597/2020, utilizzando il metodo elaborato da CA d'LI (Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta in rapporto ai contratti bancari vigenti precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, è necessario comparare distintamente il tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto con il "tasso soglia" e la commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata con la "CMS soglia” procedendo successivamente alla compensazione dell'eccedenza della CMS applicata con quello della CMS rientrante nella soglia con l'eventuale "margine" residuo degli interessi);
l'esistenza di un fido va ritenuta solo ove vi sia idonea prova scritta delle relative condizioni;
provveda, in caso di superamento del tasso soglia, allo scomputo degliaddebiti relativi ai soli interessi usurari nulli (per es se il superamento del tasso soglia riguardi solo le condizioni extrafido, vanno stornati solo gli addebiti corrispondenti); in caso di superamento del tasso soglia in virtù di modifiche unilaterali ex art. 118 TUB, lo scomputo avrà luogo fino all'intervento di successiva valida pattuizione;
PRESCRIZIONE:
svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto dei conti tenendo conto della prescrizione.
pag. 23/30 Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sui conti rettificati, ossia depurati degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite Provveda infine il
CTU a determinare il saldo fra tutti i rapporti bancari intercorsi fra le parti.
La capitalizzazione va eliminata anche per il contratto di conto corrente n. 4492, sottoscritto in data 5/6/2002, nonostante preveda la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori.
Va infatti rilevato d'ufficio che detto contratto, nella pattuizione del tasso creditore, indica TAN e TAE identici nella misura percentuale del 0,125%.
Ricordato che l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371), va richiamata Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf.
Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, Pres. De Chiara, Rel. Falabella ).
Alla luce della delibera CICR 9 febbraio 2000, un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
pag. 24/30 Le circostanze de quibus sono immediatamente desumibili dalla documentazione tempestivamente acquisita in giudizio: nel caso di specie, come detto, il contratto di conto corrente ordinario prevede la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura dello 0,125%, circostanza questa che conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
L'ausiliare ha preliminarmente ricostruito integralmente gli estratti trimestrali del conto corrente n. 3782/43 dal 30/6/1997, saldo iniziale pari a zero, fino alla data del
31/12/2013; gli estratti conto prodotti risultano completi, iniziando dal 2° trimestre 1997 al 31/12/2013; fa eccezione l'estratto di conto corrente relativo al 4° trimestre 2001, del quale tuttavia è in atti l'estratto conto scalare.
Non essendosi rilevata interruzione degli estratti conto prodotti non si è reso necessario effettuare alcuna operazione di collegamento sui saldi.
Si è così ottenuta la precisa ricostruzione del conto corrente originario, che evidenzia un saldo contabile finale al 31/12/2013 di euro 34.120,78 a debito del correntista
Gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 3511 coprono il periodo che va dal
31/1/2002, con saldo iniziale pari a euro 35.119,06 a debito del correntista, fino al
31/3/2005. Poiché il primo saldo utile leggibile non coincide con l'apertura del contratto di conto corrente che risale al 18/9/1995, è stato considerato il saldo iniziale al
31/1/2002 come disposto nel quesito.
Tutti i movimenti in “dare” e in “avere” riguardano operazioni di “giroconto c/anticipi c/ordinario” e le competenze passive confluiscono trimestralmente sul c/c ordinario n.
3782, sul quale pertanto vengono effettuati i ricalcoli richiesti.
Gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 4492 coprono il periodo dal 4/6/2002, con saldo iniziale pari a zero, al 31/12/2013. Le relative competenze passive confluiscono trimestralmente sul c/c ordinario n. 3782, sul quale pertanto vengono effettuati i ricalcoli richiesti.
pag. 25/30 I conti correnti sono stati completamente sterilizzati dalla capitalizzazione degli interessi
Sono stati applicati gli interessi convenzionali e relative variazioni, perché pattuiti in forma scritta, con riguardo al conto corrente n. 3511, al conto corrente n. 4492, al conto corrente n. 3782; con riguardo al fido concesso in data 8/5/1998 per lire 350.000.000 suddiviso tra castelletto commerciale, apercredito in conto corrente ed anticipo fattre, è stata riscontrata l'assenza di pattuizione scritta del tasso di interesse intrafido. Nella comunicazione affidamenti del 9/2/2012 venivano fissati il tasso entro fido per la linea di credito “apercredito in conto corrente” nella misura del tasso euribor media 3mm più uno spread di 3,30% e il tasso fuori fido nella misura del 12,50%..
Si è provveduto ad applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (BOT annuale minimo) in sostituzione di quello convenzionale nei seguenti periodi. - “apertura di conto corrente”: dall'inizio del rapporto fino al 9/2/2012, - “castelletto commerciale al sbf”: dall'inizio del rapporto fino al 31/12/2013.
Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, nel conto corrente n. 3511 la valida pattuizione si riscontra solo dal contratto di apertura di credito per anticipi in conto corrente datato 17/01/2005 ove si pattuiva la misura della CMS entro/fuori fido pari a 0,50% specificando che veniva “calcolata sul maggior saldo debitore, anche per valuta, verificatosi in un periodo continuativo di almeno 3 gg. di saldo dare, nell'arco di un trimestre. Qualora si verificasse uno sconfinamento rispetto al fido accordato verrà applicata, sulla parte eccedente il fido, la commissione prevista per il fuori fido”.
Si è provveduto perciò ad espungere sino al 17/1/2005, non essendo determinati i criteri di calcolo, le somme addebitate a titolo di CMS per complessivi euro 774,00 come ricavabile dagli estratti conto bancari.
Nel conto corrente n.4492 la CMS non risulta applicata.
pag. 26/30 Nel conto corrente n. 3782, l'iniziale pattuizione risulta nulla per indeterminatezza, in assenza di periodicità e base di calcolo;
irrilevanti le successive modifiche apportate in esercizio dello ius variandi, con storno quindi degli addebiti appostati per complessivi euro 25.118,88.
Giorni valuta, altri oneri e spese sono stati mantenuti.
In sede di verifica del superamento del tasso soglia il consulente ha concluso in questi termini.
Conto corrente n. 3511/63 Alla data di stipula del contratto di conto corrente
(18/9/1995) non era in vigore la disciplina relativa alla usura bancaria, introdotta dalla
Legge n. 108 del 7/3/1996. Non è pertanto verificabile il carattere usurario della pattuizione contrattuale.
Conto corrente n. 4492 La pattuizione del tasso a debito (TAN 8,75% e TAE 9,041%) non risulta usuraria. Non si effettua la comparazione con la CMS soglia poiché in contratto tale condizione non è prevista.
Conto corrente n. 3782/43 non risulta superato il tasso soglia.
aperture di credito e comunicazioni di affidamenti intervenute in corso di rapporto:
l'apertura di credito datata 17.01.2005 presenta un tasso fuori fido pattuito nella misura di 11,50% (TAE 12,006%) per l'anticipo fatture a valere sul c/c n. 3511 superiore al tasso soglia;
tuttavia dall'esame dell'estratto conto al 31/3/2005 non risultano interessi passivi addebitati a tale titolo.
Le comunicazioni degli affidamenti effettuate dalla banca con riferimento al c/c ordinario n. 3782 riguardano tassi risultati tutti inferiori al tasso soglia di riferimento.
Accertamento usurario delle modifiche effettuate in sede di esercizio dello ius variandi:
conto corrente n. 3511 è stata individuata una sola comunicazione di variazione delle condizioni economiche riportata in calce all'estratto conto bancario con decorrenza pag. 27/30 20/5/2002, nella quale il tasso debitore per il fuori fido, pari a 11,00%, risulta superiore al corrispondente valore trimestrale del tasso soglia usura relativo alla categoria
“anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” oltre 5.000 euro, pari a 10,20.
Gli interessi fuori fido da espungere in seguito alla riscontrata usura da ius variandi, come disposto nel quesito, ammontano a euro 24,10, di cui euro 13,01 relativi al 2° trimestre 2002 ed euro 11,09 relativi al 3° trimestre 2002, come desumibile dall'analisi dei corrispondenti estratti conto.
Conto corrente n. 4492: non si ravvisa il superamento della soglia usura.
Conto corrente n. 3782: non si ravvisa il superamento della soglia usura.
Va infine precisato che le argomentazioni difensive svolte dal consulente di parte dott.
e dalla difesa del nella II comparsa conclusionale relative Persona_1 CP_1 all'usurarietà dei tassi perché indicati in modo unitario e non percentuale, per l'omesso inserimento del simbolo%, sono inammissibili perché tardive, in quanto non introdotte con l'appello incidentale.
Effettuata infine la verifica delle rimesse solutorie prescritte sul conto corrente c.d. rettificato, Il rapporto di conto corrente ordinario n. 3782, sul quale come già riferito sono confluite le risultanze dei rapporti n. 3511 e n. 4492, rettificato tramite la eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle poste indebite ove non prescritte, osservando i criteri fissati nel quesito, evidenzia un saldo finale al 31/12/2013
a credito del correntista di euro 31.120,84, importo inferiore a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado.
, convenuta in ripetizione, va quindi condannata, ex E_
art. 2033 c.c., al pagamento in favore di AR
, nonché dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] CP_1
pag. 28/30 , della somma di euro 31.120,84, oltre Controparte_2 CP_3
interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale e il rigetto dell'appello principale vanno valutati come reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., giustificando la compensazione integrale delle spese di lite del grado fra le parti;
considerato che
l'importo dell'accertamento del saldo del conto corrente alla chiusura come riformato non cade in un diverso scaglione tariffario, il governo delle spese di primo grado non necessita di riforma;
le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti e dall'altro, in ragione di CP_10 AR
metà per ciascuna delle parti contrapposte, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro E_ AR
, nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
, , , nonché sull'appello incidentale
[...] Controparte_2 CP_3
di , nonché dei AR
soci illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata
Condanna al pagamento in favore di E_
, nonché dei soci AR AR
illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2 CP_3
pag. 29/30 , della somma di euro 31.120,84 oltre interessi legali dalla data della CP_3
domanda al saldo;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado ponendo a carico di
[...]
e di E_ AR
, nonché dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] CP_1 CP_2
, , in ragione di metà ciascuna, il pagamento delle spese
[...] CP_3
di consulenza come liquidate con separato decreto;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale . E_
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 192/2021
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
F: rappresentata e E_ P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Carotti del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata in Ancona, C.so Mazzini, 160, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carotti
APPELLANTE
CONTRO
nonché dei AR soci illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2
, in persona del Curatore Fallimentare Dott. CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Giantomassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Jesi, via Gramsci, 31,
Oggetto: appello avverso sentenza n. 452/2018 emessa dal Tribunale Civile di Ancona in data 19.03.2018 in materia di contratti bancari/ripetizione indebito Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona dei soci illimitatamente responsabili Parte_2
, e - e, a seguito di interruzione, la curatela CP_1 Controparte_2 CP_3
del Fallimento - ha convenuto in giudizio in amministrazione Controparte_5
straordinaria per la ripetizione dell'indebito, previo accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente n. 3782 (conto corrente ordinario ancora in essere, aperto il
17.04.1997), n. 3511 (conto corrente anticipi fatture ancora in essere aperto il
18.9.1995) e n. 4492 (conto corrente SBF aperto il 5.6.2002 estinto nel 2005), deducendo illegittimi addebitati a titolo di interessi ultralegali e/o anatocistici e/o di commissioni di massimo scoperto e/o di oneri passivi e/o di spese non dovuti.
La convenuta, cui è succeduta ha CP_5 E_ contrastato l'azione proposta eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, deducendo infine l'infondatezza della domanda attrice;
ha depositato documentazione inerente il rapporto, in particolare due schede del contratto, entrambe sottoscritte in data 05.07.1993 relative al conto corrente ordinario n. 3010 9000 9078, ed il contratto di castelletto Sconto n. 20073 o di conto anticipi salvo buon fine n. 900071.
Istruito il giudizio mediante acquisizione di documenti e perizia, con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, sul presupposto della perdurante apertura dei rapporti bancari, ne ha rideterminato il saldo, dichiarando che il saldo del c/c n. 3782 – in cui sono state addebitate le competenze del c/c 3511 – alla data del 31.12.2013 ammonta a euro 40.964,25 a credito del correntista; il giudice ha ritenuto l'inammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito per essere il conto principale ancora aperto, ha rilevato la produzione degli estratti conto e degli scalari dall'inizio del rapporto tenuto,
pag. 2/30 ha ritenuto che i tassi pattuiti non superassero il tasso soglia, ha accertato l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori ad eccezione del contratto di conto corrente n.
4492, sottoscritto in data 5/6/2002, in quanto contenente la previsione di pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, ha ritenuto la mancata pattuizione dell'interesse intra-fido nel contratto di c/c n. 3782 (provvedendo allo storno delle somme addebitate a titolo di interessi intra fido al 9.2.2012 con sostituzione dei tassi ex art. 117 TUB, comma 7, col tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali), ha ritenuto l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto relativa al contratto di c/c n. 3872 sino alla data del 31.12.2008, ha verificato la prescrizione delle rimesse solutorie sul conto c.d. ricalcolato, ha rideterminato quindi il saldo del cc/c ordinario n. 3782.
(parte ora del gruppo bancario ) ha proposto appello;
si è Pt_1 Controparte_6
costituito il proponendo a sua volta appello incidentale. AR
Disposta la rinnovazione della consulenza contabile, la causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 09.07.2024.
Con la prima censura, la banca appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata che ha disposto l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale anche successivamente alla delibera CICR 9.2.2000; argomenta che la si è Controparte_7
uniformata alle previsioni della delibera C.I.C.R., attraverso la pubblicazione delle nuove condizioni negoziali sulla Gazzetta Ufficiale e mediante comunicazione al cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente.
Il motivo è infondato.
Preso atto che la sentenza chiamata riporta letteralmente il costante indirizzo di questa
Corte territoriale, che ha sempre ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità aveva valenza peggiorativa e che quindi non era sufficiente la pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000,
pag. 3/30 dovendo essere oggetto di specifica contrattazione, ci si deve limitare a segnalare che detto indirizzo è stato confermato dalla Cassazione.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, ha statuito che “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente
pag. 4/30 applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione
(cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire,
pag. 5/30 quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
La giurisprudenza sopra citata ha chiarito quindi che ai sensi della delibera CICR
9.02.2000, anche a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 d.lgs.
342/1999, è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
ebbene, non è rinvenibile dagli atti , né allegata ex partis, la circostanza che gli appellanti abbiano sottoscritto degli strumenti contrattuali successivi con una specifica approvazione per iscritto della clausola avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Col secondo motivo di gravame la CA deduce l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha statuito “la nullità della pattuizione relativa agli interessi entro fido nel c/c n.
3511”; sulla allegazione di una contraddittorietà nella motivazione della sentenza, afferma la valida pattuizione scritta dei tassi di interesse in relazione al conto n. 3511.
Il motivo è infondato.
Questa Corte deve infatti rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla CA appellante, la sentenza gravata nulla dice circa gli interessi intra-fido nel conto pag. 6/30 corrente n. 3511, avendo ritenuto la mancata pattuizione dell'interesse intra-fido nel contratti di c/c n. 3782 in relazione al quale il giudice di prime cure scrive: Il contratto non contiene, invero, la pattuizione del tasso di interesse valevole per l'apertura di credito, che viene riportato in calce all'estratto conto del 30.6.1997 nella misura del
15% e risulta applicato a far data dal 13.5.1998 con un tasso pari a 8,25%. Il tasso de quo risulta pattuito, per la prima volta, nella comunicazione di affidamenti del 9.2.2012 che lo quantifica nell'euribor media 3mm più uno spread di 3,30%, come evidenziato anche dal CTU (cfr. pag. 33 della Relazione di consulenza tecnica).
Col terzo motivo di gravame la appellante deduce l'erroneità della sentenza di CP_5
prime cure laddove ha affermato, nella parte motiva (pagg. 23-24), in relazione al conto n. 3782, la mancata pattuizione del tasso debitore ultralegale quanto all'intra-fido, così motivando: “Il tasso de quo risulta pattuito, per la prima volta, nella comunicazione di affidamenti del 9.2.2012 che lo quantifica nell'euribor media 3mm più uno spread di
3,30%, come evidenziato anche dal CTU.... Pertanto, con riferimento a tale contratto il
Tribunale, discostandosi dalle conclusioni del perito officioso, ritiene che gli interessi intra-fido ultra legali non sono stati pattuiti per iscritto, come richiesto dall'art. 1284
c.c. Dunque, le somme addebitate a titolo di interessi intra fido al 9.2.2012 vanno espunte e sostituite ex art. 117 TUB, comma 7, dal tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali”; argomenta che, stante la pattuizione contrattuale dello ius variandi, il tasso relativo all'apertura di credito risulta validamente pattuito attraverso il meccanismo previsto dall'art. 118 Dlgs n. 385/1993 vigente ratione temporis, attesa la comunicazione effettuata in calce all'estratto conto del 30.06.1997 (v. doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) della , ed il mancato CP_5
esercizio del recesso da parte della snc correntista.
Il motivo è infondato.
Ad opinione di questa Corte territoriale, lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura pag. 7/30 normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate;
depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce alla CA la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto alla CA dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura;
che l'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto, ovvero in sostituzione di un corrispettivo previsto da clausola invalida, implicherebbe infatti una alterazione del rapporto;
che parimenti la CA d'LI nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) ha ribadito che “Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. […]” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2,
Variazioni contrattuali)”.
Col quarto motivo di gravame la appellante deduce l'erroneità della sentenza di CP_5
prime cure nella parte in cui, relativamente ai c/c n. 3511 e 3785, ha ritenuto nulla la pattuizione avente ad oggetto la Commissione di Massimo Scoperto, così motivando:
“Sino alla data del 17/1/2005 non risultano determinati i criteri di calcolo della CMS”
(quanto al c/c n. 3511) e “Sino alla data del 31/12/2008 non risultano determinati i criteri di calcolo della CMS” (quanto al c/c n. 3782); illustra che in ordine al rapporto di conto corrente n.3511, il contratto di apertura del 18.9.1995 prevede l'applicazione di una commissione di massimo scoperto nella misura del 0,250%; in ordine al rapporto di pag. 8/30 conto corrente n. 3782, il contratto di apertura del 17.4.1997 prevede l'applicazione di una commissione di massimo scoperto nella misura del 0,250%; argomenta che ai fini della corretta pattuizione della clausola della CMS è sufficiente l'indicazione della percentuale di calcolo, poiché gli altri elementi si evincono dalla stessa nozione della commissione in questione come uniformemente e costantemente applicata;
chiede che vengano riconosciuti come legittimi gli addebiti a titolo di CMS anche per il periodo precedente al 17/1/2005 (quanto al c/c n. 3511) e al 31/12/2008 (quanto al c/c n. 3782).
Il motivo va esaminato unitamente al quarto motivo di appello incidentale con il quale il aggredisce la statuizione con cui si riconosce la valida AR
pattuizione della CMS al conto corrente n. 3782 a partire dal 2009 perché la banca con l'estratto conto al 31.03.2009 avrebbe comunicato la variazione ed indicato i parametri ai sensi della legge n. 2/09.
Il motivo di appello principale è infondato, mentre è fondato il motivo di appello incidentale.
Va infatti ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo pag. 9/30 della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Nel caso di specie, nei documenti contrattuali indicati mancano sia la periodicità, che la base di calcolo.
E' invece fondato il correlato motivo di appello incidentale, risolvendosi nelle condizione di operatività del meccanismo di cui all'art. 118 TUB, richiamandosi quanto detto nella soluzione del terzo motivo di appello principale: lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate
Le poste addebitate a titolo di CMS vanno quindi stornate, ove non determinate con valida pattuizione scritta.
Resta assorbito il quinto motivo, ove si disquisisce in merito alla corretta determinazione del saldo del conto corrente fra le varie soluzioni offerte dal CTU, in quanto l'indagine peritale è stata rinnovata.
Infine va esaminata l'eccezione subordinata avanzata dalla appellante, che CP_5 chiede per la prima volta con l'appello di compensare il credito vantato dal CP_1
con i propri crediti ammessi al passivo del AR
e dei soci e (n. 47/2017
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
Tribunale di Ancona) per € 45.053,34, in relazione alla domanda di ammissione CA
Adriatica spa, ora (cron. 3) e per € 80.793,87 in relazione alla domanda CP_8
di ammissione (cron. 14), come da stato passivo dichiarato esecutivo il CP_8
20.02.2018, di cui all'allegato n. 4, e dunque per complessivi € 125.847,21 in via pag. 10/30 chirografaria;
allega che tali crediti ammessi sono relativi a rapporti diversi rispetto a quelli oggetto di giudizio (prestiti chirografari) e sono preesistenti alla dichiarazione di fallimento.
Secondo Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13345 Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (conf. Cassazione civile sez. I,
11/12/2023, n.34424).
Tuttavia va ricordato che l'eccezione di compensazione legale (tale qualificandosi la compensazione ex art. 56 l. fall.) è eccezione in senso stretto, sicchè è inammissibile per il divieto dei nova previsto dall'art. 345 c.p.c.. L'eccezione infatti risulta tardivamente eccepita per la prima volta con l'atto di citazione in appello: intervenuto il fallimento della nel corso del giudizio di primo grado, era in detto grado di giudizio, CP_1
anche attraverso la rimessione in termini, che la appellante doveva far vale la CP_5
compensazione fra i crediti ed i debiti nei confronti del fallimento. In
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo di gravame deduce che il giudice di primo AR grado ha errato nell'aver ritenuto l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, atteso che a seguito del fallimento della snc attrice, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, il rapporto di conto corrente è automaticamente cessato ex pag. 11/30 art. 78 l. fall., sicché il saldo così come rideterminato va ritenuto esigibile da parte della curatela.
Il motivo è fondato.
Secondo Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214. «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Va inoltre osservato che l'azione di ripetizione dell'indebito è quella che è stata concretamente promossa da in bonis, attrice originaria;
poiché secondo CP_1
giurisprudenza risalente la chiusura del conto era considerata condizione di procedibilità, se il conto corrente si chiude in corso di causa come è avvenuto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 78 l. fall., viene meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto, come già statuito da Cass. 18 dicembre
2014, n. 26769, "è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi"(in senso conforme Cass. Civ., n.
15797/2018).
Con il secondo motivo di gravame deduce che il giudice di AR
primo grado ha errato perché non ha applicato il principio del c.d. saldo zero, ossia non ha azzerato la posta passiva esposta nel primo e/c depositato dal essa attrice, sul rilevo della condotta della che, depositati gli estratti conto e gli scalari antecedenti al CP_5
pag. 12/30 mese di ottobre 2003 solo nel corso del giudizio, a fronte di contestazione delle singole partite con memoria ex art. 183 n.3, non ha depositato le relative contabili, ossia la documentazione necessaria a comprovare la correttezza degli addebiti per insoluti;
aggiunge che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere la contestazione generica e non verosimile l'allegazione di non avere mai ricevuto, nel corso degli anni, gli e/c.
Il motivo è infondato.
A fronte del deposito degli e/c relativi al periodo mancante, la società correntista ha contestato in primo grado tutti gli addebiti effettuati sul c/c n. 3782 nel periodo dal
31.03.2001 al 31.12.2001, per un totale di €. 391.431.219, a titolo di effetti insoluti.
Secondo Cass. civ. n. 29415/2020 In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto
l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni.
Ad avviso di questa Corte territoriale, la contestazione che si limita all'elenco degli effetti insoluti desunto dagli estratti conto depositati nel corso del giudizio si risolve appunto in un generico diniego della posizione debitoria: pertanto la contestazione va confermata come generica, perché la società correntista non ha esplicitato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. il motivo della contestazione, ad esempio negando la presentazione alla CA degli effetti allo sconto, ovvero deducendo il pagamento dell'effetto scontato.
Nel medesimo motivo il deduce la violazione dell'obbligo di AR
rendicontazione.
pag. 13/30 E' vero che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Va quindi ricordato che nel contratto di conto corrente bancario l'obbligo di rendiconto si esplica attraverso l'invio periodico degli estratti conto, altrimenti la banca risulta inadempiente
(Cass. sentenza n. 1584/2016; Cass. sentenza n. 1584/2017).
Nel caso di specie, la ha prodotto gli estratti conto dei rapporti intercorsi, ed ha CP_5
quindi assolto al proprio obbligo.
Con il secondo motivo di gravame deduce l'erroneità della AR
pronuncia gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati;
allega che l'errore di fondo risiede nel fatto che il CTU, nella verifica del conto corrente n. 3782/43, ha fatto riferimento al tasso soglia usura in relazione ad operazioni che non rientrano nell'ambito dei valori effettivi degli affidamenti, in quanto il tasso di riferimento doveva essere quello per le operazioni superiori ad euro
10.000,00.
Il motivo è carente di specificità e frutto di una disattenta lettura della pronuncia gravata.
Nella sentenza infatti, oltre a rigettare la contestazione della categoria “aperture di credito in conto corrente” fino a 10 milioni di lire, si osserva che “alla medesima conclusione della non usurarietà del contratto si perverrebbe anche nel caso in cui i tassi pattuiti venissero confrontati con il tasso soglia pari al 19,79% al momento della stipula per tale diversa categoria di operazioni” (ndr: aperture di credito oltre lire 10.000,000)
Il appellante aggiunge di avere richiesto anche la verifica dei tassi in CP_1
occasione delle modifiche unilaterali effettuate dalla banca in esercizio dello ius variandi;
aggiunge di avere fatto riferimento alla perizia di parte del Dr.
[...]
richiamata sia nell'atto introduttivo e depositata al momento della Persona_1
pag. 14/30 costituzione in giudizio, sia nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc ove ha indicato anche le pagine della relazione, così dettagliando, per relationem, l'oggetto dell'indagine circa l'usura.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che nella citazione la ha limitato CP_1
e circoscritto la censura di usurarietà alla presunta usurarietà originaria pattizia, in sede di stipula, del contratto di c/c 3782 stipulato il 17.4.1997, assumendo che dalla verifica effettuata dal perito di parte sarebbe emerso che il tasso effettivo globale applicato, tenuto conto del tasso occulto, della c.m.s. dello 0,250%, della maggiorazione per effetti assunti al dopo incasso dello 0,125% e delle commissioni su titoli protestati.
E' vero che l'esercizio, da parte della banca, dello ius variandi, quanto al tasso di interesse, configura nuova pattuizione – costituita dalla manifestazione di volontà espressa della banca e dalla manifestazione tacita per fatto concludente legalmente tipizzato del cliente, che non si avvale della facoltà di recesso – alla quale dunque si applica il rigore della disciplina dell'usura presunta ove il tasso così variato superi la soglia di legge valevole per il periodo in cui è stato appunto esercitato lo ius variandi.
A partire da SS.UU. n. 19597/2020 la Cassazione ha statuito che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento.
Tuttavia detto onere di allegazione può ritenersi soddisfatto anche mediante il rinvio per relationem ad una perizia di parte, depositata unitamente all'atto di citazione, atteso che la produzione della perizia di parte costituisce allegazione difensiva.
pag. 15/30 Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, (ud. 28/03/2024, dep. 22/07/2024), n.20262 ha statuito che In ossequio alla primaria finalità, di rilievo costituzionale, di realizzare il diritto delle parti a ottenere una risposta finale nel merito alle loro istanze di giustizia, altrettanto efficacemente enucleato nel principio di tutela giurisdizionale effettiva rinvenibile nell'art. 6 Conv. EDU e nell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, nell'attività di interpretazione della domanda giudiziale viene in rilievo il principio per cui l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione o nella domanda riconvenzionale, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015; Sez. L - Sentenza n. 17991 del
9/7/2018; Cass., Sez. VI-3, 5/2/2019, n. 3363).
L'indagine è stata quindi ripetuta con rinnovazione della consulenza.
Col quinto motivo di gravame il appellante incidentale lamenta l'erroneità CP_1
della sentenza gravata che non ha provveduto a eliminare tutte le poste conseguenti alla modifica dei tassi debitori derivanti dall'esercizio dello ius variandi, in assenza di prova del legittimo esercizio di tale facoltà da parte della CA;
aggiunge che non vi è prova della comunicazione delle modifiche unilaterali apportate.
Nella sua formulazione originaria (vigente fino al 4.7.2006), l'art. 118 TUB statuiva che, ove fosse stata convenuta nei contratti di durata la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, “le variazioni sfavorevoli dovessero essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindi giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente aveva diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
pag. 16/30 Ebbene, il CICR con delibera del 4.3.2003 aveva disciplinato che “le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, fosse comunicate al cliente con chiara evidenziazione delle variazioni intervenute” nonché “variazioni sfavorevoli generalizzate potessero essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario”, salvo però ad essere poi “comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”.
Tale norma, veniva poi novellata dall'art. 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, il quale condizionava la facoltà della banca di modifica unilatera alla determinazione di un giustificato motivo: “Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.”
Continua la norma: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.”
pag. 17/30 L'ultimo comma è stato infine modificato - per il periodo che ai fini della definizione del presente giudizio interessa - dall' articolo 2, comma 451, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (vigente dal 01/01/2008 al 18/09/2010): "le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
Chiarito il quadro normativo, si rileva quanto segue.
Il motivo è infondato, perché, di nuovo, il appellante non rispetta l'onere CP_1
probatorio su esso gravante.
Ai sensi dell'art. 16 comma 1 dell'allegato al contratto di c/c, è stato attribuito all'istituto di credito il diritto potestativo di modificare le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto con clausola negoziale debitamente sottoscritta dalla società correntista.
Muovendo da tale dato, va rilevato che Il odierno appellante incidentale, CP_1
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito, nemmeno in via inferenziale, prova della carenza dei presupposti per l'esercizio dello ius variandi o, perlomeno, che esso sia stato attuato in maniera difforme rispetto a quanto pattuito. Del resto, nell'atto di citazione la si era limitata ad eccepire di non avere ricevuto CP_1
comunicazione dalla delle variazioni peggiorative. CP_5
Va infatti evidenziato, sotto il profilo degli oneri assertivi e probatori, che l'attore in ripetizione – come pure l'attore che contesta il saldo del conto corrente - ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi) oppure a disquisizioni dottrinali sull'istituto dello ius variandi, ma deve indicare esattamente la variazioni unilaterali che assume essere avvenute in suo danno, non potendo onerare il giudice della loro ricerca.
Invero, con particolare riferimento al mancato rispetto dell'art. 118 T.U.B. vale la pena osservare che il lamentarne la violazione, genericamente, per mancata comunicazione pag. 18/30 nelle forme prescritte, ovvero in assenza del giustificato motivo, si traduce in una deduzione del tutto priva di contenuto specie nei casi in cui la disciplina dell'art. 118 citato sia mutata nel corso del rapporto di durata. La giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo ius variandi di cui all'art. 118 T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate;
b) della violazione delle modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr. Cassazione civile, sez. 1^, 19/10/2017, n.
24811) disattendendo costantemente la mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui "l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio".
Ritornando al caso di specie, nella perizia di parte depositata con l'atto di citazione la stessa società attrice ha dato atto di avere esaminato le nuove condizioni negoziali applicate in variazione (avendone contestato l'usurarietà proprio con riguardo ai tassi variati), evidentemente per averle ricevute in comunicazione.
Col sesto motivo di gravame il torna a dedurre che il conto corrente n. 3511 CP_1
del 19.09.1995 non prevede gli interessi convenzionali, non essendo idoneo il foglio aggiuntivo recante la medesima data del contratto di conto corrente, in assenza di un richiamo a detto contratto;
contesta inoltre che il tasso indicato non corrisponde a quello pag. 19/30 indicato, atteso che per effetto della capitalizzazione trimestrale il tasso annuo effettivo
è maggiore di quello nominale.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del fallimento appellante, deve ritenersi sufficiente a provare la pattuizione in forma scritta degli interessi convenzionali il foglio aggiuntivo sottoscritto lo stesso giorno della pattuizione del contratto di conto corrente:
l'identità dei sottoscrittori e la redazione del foglio aggiuntivo nella medesima data consente di ritenere che detto foglio, recante le condizioni economiche, sia relativo al coevo conto corrente.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del tasso debitore nominale, in quanto non veritiero perché non incorporante gli effetti della capitalizzazione: basta richiamare, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235, secondo cui L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Detta argomentazione spiega forza persuasiva anche con riguardo alla infondatezza della eccezione di indeterminatezza del tasso debitore relativo al conto corrente n. 4492, per il giroconto degli insoluti addebitati, nel conto corrente ordinario n. 3782.
Con il settimo motivo di gravame il appellante contesta l'omesso CP_1 riconoscimento dell'indebito pagamento di spese a titolo di scrittura per operazioni non pattuite, rigettato dal giudice di prime cure sul rilievo della pattuizione in forma scritta delle spese di gestione di conto;
allega che dall'estratto conto del 30.04.2002, i pag. 20/30 costi in questione passano da Lit.
1.500 ad €.
1.44 e lamenta che il giudice di prime cure non ha ritenuto illegittima la variazione pur essendo evidente, che rispetto alla previsione iniziale, gli importi risultano raddoppiati.
Il motivo è infondato, atteso che detti costi sono stati variati in esercizio della facoltà ex art. 118 TUB riconosciuta alla con pattuizione scritta, irrilevante la misura della CP_5 variazione, atteso che la società correntista, reputato inaccettabile l'aumento applicato, ben avrebbe potuto esercitare il recesso.
Con l'ottavo motivo di gravame il fallimento torna ad eccepire che la domanda di determinazione del saldo rende inammissibile la eccezione di prescrizione per la ragione che la stessa è riferibile alle sole pretese restitutorie.
Premesso che va colta la contraddizione fra tale affermazione e quanto allegato in punto dalla medesima difesa in tema di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in caso di chiusura del rapporto bancario in corso di causa, il motivo va ritenuto assorbito in forza di quanto statuito da questa Corte in sede di disamina del primo motivo di appello incidentale.
In definitiva l'appello incidentale va parzialmente accolto.
ESITO DELLA CONSULENZA TECNICA.
Questa Corte territoriale ha disposto, sulla scorta delle statuizioni adottate, il rinnovo della CTU, ponendo al consulente di primo grado i seguenti quesiti.
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sui vari contratti bancari anche accessori al conto corrente principale, intercorsi fra le parti di cui alle produzioni in atti sulla base dei seguenti principi:
pag. 21/30 Effettui il CTU il conteggio osservando i seguenti criteri:
1) il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella del 31.12.2013. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione;
3) ove non vi sia pattuizione scritta dei tassi di interesse, gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso sostitutivo ex art.117 TUB;
in particolare va applicato il tasso sostitutivo ex art, 117 TUB per l'intrafido nel c/c 3782, per il periodo antecedente al 9.02.2012;
4) ove non vi sia valida pattuizione scritta (deve essere indicata la percentuale della commissione, la periodicità, la base di calcolo) le commissioni di massimo scoperto non vanno addebitate in conto corrente;
in particolare vanno eliminate gli addebiti a itolo di cms sul c/c 3511 fino al 17.1.2005, e gli addebiti sul c/c 3782 per tutto il periodo, ossia anche nel periodo successivo al marzo 2009;
5) vanno invece addebitati i c.d. giorni valuta, le altre commissioni, remunerazione espese come da indagine già effettuata;
: CP_9
Provveda il CTU a ripetere l'indagine sul superamento del tasso soglia verificando le condizioni economiche espressamente stabilite nei contratti intercorsi fra le parti, nei contratti accessori e nelle modifiche effettuate in sede di esercizio dello ius variandi, individuando il DM di riferimento secondo le rispettive stipulazioni;
l'indagine sul superamento del tasso-soglia previsto dalla 1. 108/1996 va effettuata seguendo le pag. 22/30 modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 0/06/2018, n. 16303 e sentenza n.
19597/2020, utilizzando il metodo elaborato da CA d'LI (Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta in rapporto ai contratti bancari vigenti precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, è necessario comparare distintamente il tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto con il "tasso soglia" e la commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata con la "CMS soglia” procedendo successivamente alla compensazione dell'eccedenza della CMS applicata con quello della CMS rientrante nella soglia con l'eventuale "margine" residuo degli interessi);
l'esistenza di un fido va ritenuta solo ove vi sia idonea prova scritta delle relative condizioni;
provveda, in caso di superamento del tasso soglia, allo scomputo degliaddebiti relativi ai soli interessi usurari nulli (per es se il superamento del tasso soglia riguardi solo le condizioni extrafido, vanno stornati solo gli addebiti corrispondenti); in caso di superamento del tasso soglia in virtù di modifiche unilaterali ex art. 118 TUB, lo scomputo avrà luogo fino all'intervento di successiva valida pattuizione;
PRESCRIZIONE:
svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto dei conti tenendo conto della prescrizione.
pag. 23/30 Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sui conti rettificati, ossia depurati degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite Provveda infine il
CTU a determinare il saldo fra tutti i rapporti bancari intercorsi fra le parti.
La capitalizzazione va eliminata anche per il contratto di conto corrente n. 4492, sottoscritto in data 5/6/2002, nonostante preveda la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori.
Va infatti rilevato d'ufficio che detto contratto, nella pattuizione del tasso creditore, indica TAN e TAE identici nella misura percentuale del 0,125%.
Ricordato che l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371), va richiamata Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf.
Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, Pres. De Chiara, Rel. Falabella ).
Alla luce della delibera CICR 9 febbraio 2000, un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
pag. 24/30 Le circostanze de quibus sono immediatamente desumibili dalla documentazione tempestivamente acquisita in giudizio: nel caso di specie, come detto, il contratto di conto corrente ordinario prevede la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura dello 0,125%, circostanza questa che conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
L'ausiliare ha preliminarmente ricostruito integralmente gli estratti trimestrali del conto corrente n. 3782/43 dal 30/6/1997, saldo iniziale pari a zero, fino alla data del
31/12/2013; gli estratti conto prodotti risultano completi, iniziando dal 2° trimestre 1997 al 31/12/2013; fa eccezione l'estratto di conto corrente relativo al 4° trimestre 2001, del quale tuttavia è in atti l'estratto conto scalare.
Non essendosi rilevata interruzione degli estratti conto prodotti non si è reso necessario effettuare alcuna operazione di collegamento sui saldi.
Si è così ottenuta la precisa ricostruzione del conto corrente originario, che evidenzia un saldo contabile finale al 31/12/2013 di euro 34.120,78 a debito del correntista
Gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 3511 coprono il periodo che va dal
31/1/2002, con saldo iniziale pari a euro 35.119,06 a debito del correntista, fino al
31/3/2005. Poiché il primo saldo utile leggibile non coincide con l'apertura del contratto di conto corrente che risale al 18/9/1995, è stato considerato il saldo iniziale al
31/1/2002 come disposto nel quesito.
Tutti i movimenti in “dare” e in “avere” riguardano operazioni di “giroconto c/anticipi c/ordinario” e le competenze passive confluiscono trimestralmente sul c/c ordinario n.
3782, sul quale pertanto vengono effettuati i ricalcoli richiesti.
Gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 4492 coprono il periodo dal 4/6/2002, con saldo iniziale pari a zero, al 31/12/2013. Le relative competenze passive confluiscono trimestralmente sul c/c ordinario n. 3782, sul quale pertanto vengono effettuati i ricalcoli richiesti.
pag. 25/30 I conti correnti sono stati completamente sterilizzati dalla capitalizzazione degli interessi
Sono stati applicati gli interessi convenzionali e relative variazioni, perché pattuiti in forma scritta, con riguardo al conto corrente n. 3511, al conto corrente n. 4492, al conto corrente n. 3782; con riguardo al fido concesso in data 8/5/1998 per lire 350.000.000 suddiviso tra castelletto commerciale, apercredito in conto corrente ed anticipo fattre, è stata riscontrata l'assenza di pattuizione scritta del tasso di interesse intrafido. Nella comunicazione affidamenti del 9/2/2012 venivano fissati il tasso entro fido per la linea di credito “apercredito in conto corrente” nella misura del tasso euribor media 3mm più uno spread di 3,30% e il tasso fuori fido nella misura del 12,50%..
Si è provveduto ad applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (BOT annuale minimo) in sostituzione di quello convenzionale nei seguenti periodi. - “apertura di conto corrente”: dall'inizio del rapporto fino al 9/2/2012, - “castelletto commerciale al sbf”: dall'inizio del rapporto fino al 31/12/2013.
Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, nel conto corrente n. 3511 la valida pattuizione si riscontra solo dal contratto di apertura di credito per anticipi in conto corrente datato 17/01/2005 ove si pattuiva la misura della CMS entro/fuori fido pari a 0,50% specificando che veniva “calcolata sul maggior saldo debitore, anche per valuta, verificatosi in un periodo continuativo di almeno 3 gg. di saldo dare, nell'arco di un trimestre. Qualora si verificasse uno sconfinamento rispetto al fido accordato verrà applicata, sulla parte eccedente il fido, la commissione prevista per il fuori fido”.
Si è provveduto perciò ad espungere sino al 17/1/2005, non essendo determinati i criteri di calcolo, le somme addebitate a titolo di CMS per complessivi euro 774,00 come ricavabile dagli estratti conto bancari.
Nel conto corrente n.4492 la CMS non risulta applicata.
pag. 26/30 Nel conto corrente n. 3782, l'iniziale pattuizione risulta nulla per indeterminatezza, in assenza di periodicità e base di calcolo;
irrilevanti le successive modifiche apportate in esercizio dello ius variandi, con storno quindi degli addebiti appostati per complessivi euro 25.118,88.
Giorni valuta, altri oneri e spese sono stati mantenuti.
In sede di verifica del superamento del tasso soglia il consulente ha concluso in questi termini.
Conto corrente n. 3511/63 Alla data di stipula del contratto di conto corrente
(18/9/1995) non era in vigore la disciplina relativa alla usura bancaria, introdotta dalla
Legge n. 108 del 7/3/1996. Non è pertanto verificabile il carattere usurario della pattuizione contrattuale.
Conto corrente n. 4492 La pattuizione del tasso a debito (TAN 8,75% e TAE 9,041%) non risulta usuraria. Non si effettua la comparazione con la CMS soglia poiché in contratto tale condizione non è prevista.
Conto corrente n. 3782/43 non risulta superato il tasso soglia.
aperture di credito e comunicazioni di affidamenti intervenute in corso di rapporto:
l'apertura di credito datata 17.01.2005 presenta un tasso fuori fido pattuito nella misura di 11,50% (TAE 12,006%) per l'anticipo fatture a valere sul c/c n. 3511 superiore al tasso soglia;
tuttavia dall'esame dell'estratto conto al 31/3/2005 non risultano interessi passivi addebitati a tale titolo.
Le comunicazioni degli affidamenti effettuate dalla banca con riferimento al c/c ordinario n. 3782 riguardano tassi risultati tutti inferiori al tasso soglia di riferimento.
Accertamento usurario delle modifiche effettuate in sede di esercizio dello ius variandi:
conto corrente n. 3511 è stata individuata una sola comunicazione di variazione delle condizioni economiche riportata in calce all'estratto conto bancario con decorrenza pag. 27/30 20/5/2002, nella quale il tasso debitore per il fuori fido, pari a 11,00%, risulta superiore al corrispondente valore trimestrale del tasso soglia usura relativo alla categoria
“anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” oltre 5.000 euro, pari a 10,20.
Gli interessi fuori fido da espungere in seguito alla riscontrata usura da ius variandi, come disposto nel quesito, ammontano a euro 24,10, di cui euro 13,01 relativi al 2° trimestre 2002 ed euro 11,09 relativi al 3° trimestre 2002, come desumibile dall'analisi dei corrispondenti estratti conto.
Conto corrente n. 4492: non si ravvisa il superamento della soglia usura.
Conto corrente n. 3782: non si ravvisa il superamento della soglia usura.
Va infine precisato che le argomentazioni difensive svolte dal consulente di parte dott.
e dalla difesa del nella II comparsa conclusionale relative Persona_1 CP_1 all'usurarietà dei tassi perché indicati in modo unitario e non percentuale, per l'omesso inserimento del simbolo%, sono inammissibili perché tardive, in quanto non introdotte con l'appello incidentale.
Effettuata infine la verifica delle rimesse solutorie prescritte sul conto corrente c.d. rettificato, Il rapporto di conto corrente ordinario n. 3782, sul quale come già riferito sono confluite le risultanze dei rapporti n. 3511 e n. 4492, rettificato tramite la eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle poste indebite ove non prescritte, osservando i criteri fissati nel quesito, evidenzia un saldo finale al 31/12/2013
a credito del correntista di euro 31.120,84, importo inferiore a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado.
, convenuta in ripetizione, va quindi condannata, ex E_
art. 2033 c.c., al pagamento in favore di AR
, nonché dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] CP_1
pag. 28/30 , della somma di euro 31.120,84, oltre Controparte_2 CP_3
interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale e il rigetto dell'appello principale vanno valutati come reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., giustificando la compensazione integrale delle spese di lite del grado fra le parti;
considerato che
l'importo dell'accertamento del saldo del conto corrente alla chiusura come riformato non cade in un diverso scaglione tariffario, il governo delle spese di primo grado non necessita di riforma;
le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti e dall'altro, in ragione di CP_10 AR
metà per ciascuna delle parti contrapposte, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro E_ AR
, nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
, , , nonché sull'appello incidentale
[...] Controparte_2 CP_3
di , nonché dei AR
soci illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata
Condanna al pagamento in favore di E_
, nonché dei soci AR AR
illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2 CP_3
pag. 29/30 , della somma di euro 31.120,84 oltre interessi legali dalla data della CP_3
domanda al saldo;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado ponendo a carico di
[...]
e di E_ AR
, nonché dei soci illimitatamente responsabili ,
[...] CP_1 CP_2
, , in ragione di metà ciascuna, il pagamento delle spese
[...] CP_3
di consulenza come liquidate con separato decreto;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale . E_
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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