Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/06/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Catello Ruopoli e Fabio Orefice, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via Toledo n. 156 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC avv.orefice@pec.it e ruopoli@pec.giuffre.it;
contro
Ministero dell’Istruzione e Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, via Diaz 11;
avverso e per l’annullamento, previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
1) del provvedimento prot. n. 1074 F.P. Decr. 1316 del 04/03/2022 dell’I.C. Comprensivo -OMISSIS-, con il quale è stata confermata la “sospensione di gg. 10” a carico dell'alunno -OMISSIS- e viene altresì disposto il “ trasferimento dell'alunno nella classe 2 E ” a far data dal 07.03.2022;
2) della delibera del Consiglio di Classe straordinario della II G del plesso -OMISSIS- dell'IC -OMISSIS-, assunta all'esito della riunione su piattaforma zoom in data 24.02.2022 con cui è stata disposta la sospensione dalle attività didattiche dell'alunno -OMISSIS- per giorni 10 a far data dal 25.02.2022 e fino al 6 marzo compreso, senza obbligo di frequenza;
3) del provvedimento del 24.02.2022 con cui veniva comunicata alla famiglia la sospensione dell'alunna -OMISSIS-;
4) del verbale di estremi e contenuto ignoto, dell'incontro previsto per la difesa dell'alunno in data 24.02.2022, che sarebbe avvenuto, alla presenza dell'assistente sociale, con i genitori dell'alunna sospesa;
5) delle risultanze di estremi e contenuto ignoto dell'atto/provvedimento definito di “ assolvimento del diritto di difesa dell'alunna avvenuto in data 21 e 22 febbrario 2022 con contestazione dei fatti dai docenti presenti - prot. 952 del 24.02.2022 ”;
6) delle risultante di estremi e contenuto ignoti, degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 9 DPR 249/98 e ss.mm.ii.;
7) dei seguenti ulteriori atti/provvedimenti di estremi e contenuto ignoti: relazione docente, relazione secondo collaboratore DS, ulteriore relazione docenti su incontro con gli alunni -OMISSIS-, esposto scritto di un genitore su gravi offese ad alunno d.a.;
8) della nota prot. 1415 A/19 del 07.05.2021 ai servizi sociali, di estremi e contenuto ignoti;
9) della nota prot. 1028 B/32 del 02/03/2022 con cui è strato convocato l'Organo di Garanzia dell'IC -OMISSIS-;
10) di tutti gli atti e/o provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti n.q., ivi compresi, per quanto di ragione: a) il Regolamento di Istituto dell'IC -OMISSIS-; b) il Regolamento di Disciplina e Tabella delle Sanzioni dell'I.C. -OMISSIS-;
nonché per l’annullamento:
11) del silenzio serbato dall'I.C. -OMISSIS- relativamente all'istanza di accesso a documenti, depositata dai ricorrenti il 31.03.2022 ed acquisita al prot. n. 1597/B19 dell'IC -OMISSIS-, e tesa ad ottenere il rilascio della seguente documentazione: a) nota prot. 1415 A/19 del 07.05.2021 ai servizi sociali; b) atto/provvedimento definito di “assolvimento del diritto di difesa dell'alunna avvenuto in data 21 e 22 febbrario 2022 con contestazione dei fatti dai docenti presenti - prot. 952 del 24.02.2022”; c) verbale dell'incontro previsto per la difesa dell'alunno in data 24.02.2022, che sarebbe avvenuto, alla presenza dell'assistente sociale, con i genitori dell'alunna sospesa; d) documenti indicati al punto 6 del provvedimento del 04.03.2022 prot. 1073FP Decr. 1317 definiti “relazione docente, relazione secondo collaboratore DS, ulteriore relazione docenti su incontro con gli alunni -OMISSIS-, esposto scritto di un genitore su gravi offese ad alunno d.a.”; e) verbali delle riunioni del Consiglio di Classe straordinario della II G del plesso -OMISSIS- dell'IC -OMISSIS-, preordinati all'adozione del provvedimento di sospensione dell'alunno -OMISSIS-; f) l'atto/provvedimento deputato all'assolvimento del diritto di difesa dell'alunno che sarebbe “avvenuto in data 24.02.2022”;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti di cui all'istanza indicata sub 11);
nonché per la conseguente condanna dell'I.C. -OMISSIS- all’esibizione e rilascio delle copie dei documenti amministrativi concernenti nella documentazione tutta richiesta sub 11), allo scopo di consentire la verifica del corretto e legittimo esercizio del potere amministrativo in ordine alla adozione del provvedimento di sospensione ai danni dell'alunno -OMISSIS-, con espressa riserva, all'atto della conoscenza dei predetti documenti, di proporre motivi aggiunti laddove necessario;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 giugno 2022:
1) del provvedimento prot. n. 1074 F.P. Decr. 1316 del 04/03/2022 dell’I.C. Comprensivo -OMISSIS-, con il quale è stata confermata la “sospensione di gg. 10” a carico dell'alunno -OMISSIS- e viene altresì disposto il “ trasferimento dell'alunno nella classe 2 E ” a far data dal 07.03.2022 e del relativo verbale di incontro prot. 1070 B/19;
2) della delibera del Consiglio di Classe straordinario della II G del plesso -OMISSIS- dell'IC -OMISSIS-, assunta all'esito della riunione su piattaforma zoom in data 24.02.2022 con cui è stata disposta la sospensione dalle attività didattiche dell'alunno -OMISSIS- per giorni 10 a far data dal 25.02.2022 e fino al 6 marzo compreso, senza obbligo di frequenza e del relativo verbale della riunione;
3) del provvedimento del 24.02.2022 con cui veniva comunicata alla famiglia la sospensione dell'alunno -OMISSIS-;
4) del verbale di estremi e contenuto ignoto, dell'incontro previsto per la difesa dell'alunno in data 24.02.2022, che sarebbe avvenuto, alla presenza dell'assistente sociale, con i genitori dell'alunno sospeso;
5) delle risultanze di estremi e contenuto ignoto dell'atto/provvedimento definito di “ assolvimento del diritto di difesa dell'alunno avvenuto in data 21 e 22 febbrario 2022 con contestazione dei fatti dai docenti presenti - prot. 952 del 24.02.2022 ”;
6) delle risultante di estremi e contenuto ignoti, degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 9 DPR 249/98 e ss.mm.ii.;
7) dei seguenti ulteriori atti/provvedimenti di estremi e contenuto ignoti: relazione docente, relazione secondo collaboratore DS prot. 952/FP del 24.02.2022, ulteriore relazione docenti su incontro con gli alunni -OMISSIS-, esposto scritto di un genitore su gravi offese ad alunno d.a.;
8) della nota prot. 1415 A/19 del 07.05.2021 ai servizi sociali, mai comunicata, né notificata;
9) della nota prot. 1028 B/32 del 02/03/2022 con cui è strato convocato l'Organo di Garanzia dell'IC -OMISSIS-;
10) di tutti gli atti e/o provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti n.q., ivi compresi, per quanto di ragione: a) il Regolamento di Istituto dell'IC -OMISSIS-; b) il Regolamento di Disciplina e Tabella delle Sanzioni dell'I.C. -OMISSIS-; c) la nota prot. 1163 B/19 del 09/03/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 26 aprile 2022 e depositato in data 23 maggio 2022, i deducenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà, hanno rappresentato che il figlio minore è stato destinatario del provvedimento disciplinare di sospensione di giorni dieci nonché del trasferimento alla II classe di altra sezione (dalla sezione G alla sezione E) dell’Istituto; i deducenti hanno altresì evidenziato di aver richiesto l'accesso a tutti gli atti e documenti menzionati nel provvedimento del dirigente scolastico e costituenti presupposto della decisione dell'organo di garanzia, non ricevendo alcun riscontro.
La parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha pertanto avanzato le domande in epigrafe.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e Istituto Comprensivo -OMISSIS- chiedendo il rigetto della domanda cautelare nonché il rigetto, nel merito, del ricorso siccome infondato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 27 giugno 2022 la parte ricorrente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.
4. Con ordinanza 22 luglio 2022, n. 1435 è stata respinta la domanda cautelare.
5. Con istanza depositata in data 9 giugno 2025 i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e, per l'effetto, hanno chiesto che il ricorso venga deciso e dichiarato improcedibile.
6. All’udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2025, come da verbale, il Collegio ha indicato possibili motivi di improcedibilità del ricorso per insussistenza di un interesse attuale; dunque la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso introduttivo del giudizio ed il successivo ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2022, n. 6111; T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 aprile 2025, n. 271; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 446; T.A.R. Marche, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 124; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 28).
8. Le spese di lite, stante l’esito in rito ed i peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati; ritenuto, inoltre, che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.