Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. n. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.140/2024, vertente tra
, in persona del Sindaco pro tempore;
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Troilo e dall'Avv. Consolino Zulli appellante
e
in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Tosti Guerra appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 5 gennaio 2024.
Conclusioni congiunte delle parti, come da note depositate in data 13 giugno 2025:
R.G. n. 140/2024 della Corte di Appello di L'Aquila, chiedendo l'estinzione del processo con compensazione integrale delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 7/2024, pubblicata in data 5 gennaio
2024, il Tribunale di Chieti respingeva l'opposizione proposta dal Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 554 del 24.10.2022, con il quale il medesimo
[...]
Tribunale aveva ingiunto all'amministrazione opponente il pagamento in favore della della somma di € 81.984,88, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, dovuta a seguito della revoca (con determinazione n. 827 del 18.11.2016) di un contributo di € 82.000,00 concesso con atto del 28.6.2012 dalla medesima , nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2007/2013, in CP_1 riferimento all'Asse IV, Sviluppo Territoriale, a seguito dell'approvazione di avvisi pubblici per gli ambiti di Lanciano e Vasto, e della formazione CP_1 delle graduatorie P.I.T. (Progettazione Integrata Territoriale) dei medesimi ambiti.
2. Appello. Avverso tale sentenza proponeva appello il , Parte_1 chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio la opponendosi all'accoglimento del Controparte_1 proposto gravame.
3. Rinuncia agli atti del giudizio. Con atto depositato in data 13 giugno 2025 le parti formulavano conclusioni congiunte, in particolare l'appellante dichiarando di rinunciare agli atti del giudizio ed entrambe chiedendo pronunciarsi l'estinzione del processo, con implicita accettazione della rinuncia da parte della a seguito della definizione transattiva della controversia. Controparte_1
Entrambe le parti invocavano, altresì, la compensazione delle spese di lite.
pag. 2/3 4. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 giugno 2025
Cons. est.
Francesca Coccoli Presidente del collegio
Barbara Del Bono
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