TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3973/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3973/2023 R.G., proposto
DA
(C.F. e P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Plantamura, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Ivan Paladini, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Regionale CP_2 P.IVA_2
e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Alessio Mattera, avvocato regionale, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Elena Papadia, giusta mandato in atti;
pagina 1 di 5 APPELLATO
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
; Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: quelle rassegnate per l'udienza del 17.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, impugnava Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 05920219000725909 che riportava le cartelle di pagamento n.
05920110032084683, 05920110048243033, 05920120000655017 e 05920120003079784 per un importo di € 3.439,81 per mancanza del titolo esecutivo sotteso, per mancata notifica delle cartelle e dei titoli sottesi, per decadenza e prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione, con condanna dell' al pagamento delle Parte_1
spese.
Si costituivano in giudizio, l' , la e il Parte_1 CP_2 [...]
che, eccepito dalle prime due preliminarmente il difetto di giurisdizione del CP_3 giudice adito, impugnavano e contestavano quanto richiesto e dedotto dall'opponente e chiedevano il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese
La controversia veniva decisa dal Giudice di Pace con sentenza n. 2562/22 che accoglieva l'opposizione, dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n. 05920219000725909 notificata il 26.11.2021 limitatamente alle cartelle nn. 05920110032084683, 05920110048243033,
05920120000655017 e 05920120003079784 e condannava l' Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , che ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di voler riformare l'impugnata sentenza “per omessa dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione e per errata statuizione sulla prescrizione delle cartelle n.
pagina 2 di 5 05920110048243033, sussistendo il proprio difetto di giurisdizione, e n. 05920120000655017
e 05920120003097784, non avendo considerato la sospensione prevista ex lege nel periodo della Pandemia Covid.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si sono costituiti in giudizio , che ha chiesto di “1) rigettare l'appello e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e/o la nullità dell'atto di citazione in appello proposto dal concessionario per tutti i motivi esposti in narrativa nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione”; nonché la che ha concluso per l'accoglimento CP_2 dell'appello formulato da ed ha chiesto al Giudice di voler “riformare la Sentenza CP_6
9562/2022 emessa dal Giudice di Lecce, non notificata, dichiarando nel caso in questione il radicale difetto di giurisdizione, per tutte le argomentazioni spese, con rimessione al giudice competente (Corte di Giustizia tributaria di Bari); - in subordine, riformare comunque la
Sentenza 9562/2022 del GdP di Lecce, dichiarando comunque tardiva la odierna opposizione per la definitività delle cartelle di pagamento a monte;
- ancora in subordine, riformare comunque la Sentenza 9562/2022 del GdP di Lecce, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della e comunque, tenendo indenne l' da eventuali CP_2 CP_7
conseguenze processuali sfavorevoli dovute esclusivamente ad eventuali attività/inattività di stretta competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; - in estremo subordine, riformare comunque la Sentenza 9562/2022 del GdP di Lecce, previo accertamento della mancata impugnativa nei termini degli avvisi di accertamento per tassa automobilistica regionale sui veicoli citati intestati all'odierna attrice, dichiarando, contrariis reiectis, la piena legittimità
(rectius doverosità) dell'azione della . - Con vittoria di spese e competenze di CP_2 entrambi i gradi di giudizio”; si è costituito anche il , che ha chiesto il Controparte_3
rigetto del ricorso proposto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 17.9.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Difatti, la sentenza impugnata risulta corretta e non merita censure.
pagina 3 di 5 1. Quanto all'invocato difetto di giurisdizione per la cartella n. 05920110048243033, derivante da credito relativo a omesso pagamento di tassa automobilistica, è corretto il richiamo effettuato dalla e da alle sentenze n. 16986/22 e CP_2 Parte_1
34447/2019, secondo cui, per quanto concerne la prescrizione, la ratio decidendi impone di discernere tra il caso in cui la stessa sia maturata a monte, (cioè prima della cartella di pagamento o, più verosimilmente, tra la cartella di pagamento e l'avviso di mora) e il caso in cui sia maturata a valle (cioè dopo la notifica della cartella o dell'avviso di mora e prima del pignoramento, cioè in un momento in cui – avuto riguardo al discrimen individuato dall'art. 2,
d.lgs. n. 546 del 1992 – non sarebbe possibile dedurre quel fatto innanzi alle Commissioni tributarie). In quest'ultimo caso la competenza è del Giudice Ordinario.
Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora, è anche vero che, per espressa disposizione normativa (art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992), “la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Cass. S.U. 24.12.2019, n.
34447).
Nel caso di specie, l'opponente oggi appellato in primo grado ha inteso eccepire la prescrizione tanto a monte quanto a valle della notifica della cartella, avendo eccepito tanto la prescrizione del credito sotteso alla stessa (per decorrenza del termine triennale) quanto della cartella stessa, notificata nel 2015 e seguita dalla notifica dell'intimazione avvenuta solo nel
2021.
Sussiste, quindi, la giurisdizione del Giudice Ordinario perché – a tale scopo – è sufficiente la circostanza che le deduzioni difensive concernano, oltre agli altri motivi, il maturarsi della prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento e, in questo caso, tale eccezione è stata proposta.
Peraltro, l'eccezione è anche fondata visto che la cartella è stata notificata nel 2015 e l'avviso di intimazione nel 2021, ossia ben oltre il termine di prescrizionale triennale.
2. Per quanto poi riguarda le altre due cartelle per cui è causa, ossia le numero
05920120000655017 e 05920120003097784, il problema della sospensione COVID non si pone, in quanto, ancor prima della questione della prescrizione della cartelle sottese all'intimazione di pagamento, va valutata – e va valutata dichiarandone la sussistenza – la pagina 4 di 5 prescrizione del credito recato da esse. Ed infatti, per stessa pacifica ammissione del
[...]
, i verbali sono stati correttamente notificati all'indirizzo di residenza del CP_3
trasgressore, rispettivamente in data 02/11/2007 e 30/04/2008 (vds costituzione in appello del
; sempre da documentazione prodotta dallo stesso nel giudizio di primo CP_3 CP_3
grado, si evince come la cartella n. 05920120000655017000 è stata notificata in data
17/08/2015, e la cartella n. 05920120003079784000 in data 16.10.2025. E' evidente che, essendo passati tra la data dei verbali (2007/2008) e quella di notifica della cartella rispettivamente 8 e 7 anni, la pretesa si è prescritta, ai sensi dell'art. 209 C.d.S. il quale dispone che “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
3. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) deve Parte_1
essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta;
spese compensate nei confronti della e del spese irripetibili nei CP_2 Controparte_3
confronti degli appellati contumaci.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 3973/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. 2562/2022 del Giudice di Pace di Lecce;
2) Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8522,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
3) Spese compensate nei confronti della e del;
CP_2 Controparte_3
4) Spese irripetibili nei confronti degli appellati contumaci.
Così deciso in Lecce, 07.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3973/2023 R.G., proposto
DA
(C.F. e P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Plantamura, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Ivan Paladini, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Regionale CP_2 P.IVA_2
e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Alessio Mattera, avvocato regionale, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Elena Papadia, giusta mandato in atti;
pagina 1 di 5 APPELLATO
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
; Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: quelle rassegnate per l'udienza del 17.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, impugnava Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 05920219000725909 che riportava le cartelle di pagamento n.
05920110032084683, 05920110048243033, 05920120000655017 e 05920120003079784 per un importo di € 3.439,81 per mancanza del titolo esecutivo sotteso, per mancata notifica delle cartelle e dei titoli sottesi, per decadenza e prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione, con condanna dell' al pagamento delle Parte_1
spese.
Si costituivano in giudizio, l' , la e il Parte_1 CP_2 [...]
che, eccepito dalle prime due preliminarmente il difetto di giurisdizione del CP_3 giudice adito, impugnavano e contestavano quanto richiesto e dedotto dall'opponente e chiedevano il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese
La controversia veniva decisa dal Giudice di Pace con sentenza n. 2562/22 che accoglieva l'opposizione, dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n. 05920219000725909 notificata il 26.11.2021 limitatamente alle cartelle nn. 05920110032084683, 05920110048243033,
05920120000655017 e 05920120003079784 e condannava l' Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , che ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di voler riformare l'impugnata sentenza “per omessa dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione e per errata statuizione sulla prescrizione delle cartelle n.
pagina 2 di 5 05920110048243033, sussistendo il proprio difetto di giurisdizione, e n. 05920120000655017
e 05920120003097784, non avendo considerato la sospensione prevista ex lege nel periodo della Pandemia Covid.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si sono costituiti in giudizio , che ha chiesto di “1) rigettare l'appello e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e/o la nullità dell'atto di citazione in appello proposto dal concessionario per tutti i motivi esposti in narrativa nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione”; nonché la che ha concluso per l'accoglimento CP_2 dell'appello formulato da ed ha chiesto al Giudice di voler “riformare la Sentenza CP_6
9562/2022 emessa dal Giudice di Lecce, non notificata, dichiarando nel caso in questione il radicale difetto di giurisdizione, per tutte le argomentazioni spese, con rimessione al giudice competente (Corte di Giustizia tributaria di Bari); - in subordine, riformare comunque la
Sentenza 9562/2022 del GdP di Lecce, dichiarando comunque tardiva la odierna opposizione per la definitività delle cartelle di pagamento a monte;
- ancora in subordine, riformare comunque la Sentenza 9562/2022 del GdP di Lecce, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della e comunque, tenendo indenne l' da eventuali CP_2 CP_7
conseguenze processuali sfavorevoli dovute esclusivamente ad eventuali attività/inattività di stretta competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; - in estremo subordine, riformare comunque la Sentenza 9562/2022 del GdP di Lecce, previo accertamento della mancata impugnativa nei termini degli avvisi di accertamento per tassa automobilistica regionale sui veicoli citati intestati all'odierna attrice, dichiarando, contrariis reiectis, la piena legittimità
(rectius doverosità) dell'azione della . - Con vittoria di spese e competenze di CP_2 entrambi i gradi di giudizio”; si è costituito anche il , che ha chiesto il Controparte_3
rigetto del ricorso proposto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 17.9.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Difatti, la sentenza impugnata risulta corretta e non merita censure.
pagina 3 di 5 1. Quanto all'invocato difetto di giurisdizione per la cartella n. 05920110048243033, derivante da credito relativo a omesso pagamento di tassa automobilistica, è corretto il richiamo effettuato dalla e da alle sentenze n. 16986/22 e CP_2 Parte_1
34447/2019, secondo cui, per quanto concerne la prescrizione, la ratio decidendi impone di discernere tra il caso in cui la stessa sia maturata a monte, (cioè prima della cartella di pagamento o, più verosimilmente, tra la cartella di pagamento e l'avviso di mora) e il caso in cui sia maturata a valle (cioè dopo la notifica della cartella o dell'avviso di mora e prima del pignoramento, cioè in un momento in cui – avuto riguardo al discrimen individuato dall'art. 2,
d.lgs. n. 546 del 1992 – non sarebbe possibile dedurre quel fatto innanzi alle Commissioni tributarie). In quest'ultimo caso la competenza è del Giudice Ordinario.
Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora, è anche vero che, per espressa disposizione normativa (art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992), “la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Cass. S.U. 24.12.2019, n.
34447).
Nel caso di specie, l'opponente oggi appellato in primo grado ha inteso eccepire la prescrizione tanto a monte quanto a valle della notifica della cartella, avendo eccepito tanto la prescrizione del credito sotteso alla stessa (per decorrenza del termine triennale) quanto della cartella stessa, notificata nel 2015 e seguita dalla notifica dell'intimazione avvenuta solo nel
2021.
Sussiste, quindi, la giurisdizione del Giudice Ordinario perché – a tale scopo – è sufficiente la circostanza che le deduzioni difensive concernano, oltre agli altri motivi, il maturarsi della prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento e, in questo caso, tale eccezione è stata proposta.
Peraltro, l'eccezione è anche fondata visto che la cartella è stata notificata nel 2015 e l'avviso di intimazione nel 2021, ossia ben oltre il termine di prescrizionale triennale.
2. Per quanto poi riguarda le altre due cartelle per cui è causa, ossia le numero
05920120000655017 e 05920120003097784, il problema della sospensione COVID non si pone, in quanto, ancor prima della questione della prescrizione della cartelle sottese all'intimazione di pagamento, va valutata – e va valutata dichiarandone la sussistenza – la pagina 4 di 5 prescrizione del credito recato da esse. Ed infatti, per stessa pacifica ammissione del
[...]
, i verbali sono stati correttamente notificati all'indirizzo di residenza del CP_3
trasgressore, rispettivamente in data 02/11/2007 e 30/04/2008 (vds costituzione in appello del
; sempre da documentazione prodotta dallo stesso nel giudizio di primo CP_3 CP_3
grado, si evince come la cartella n. 05920120000655017000 è stata notificata in data
17/08/2015, e la cartella n. 05920120003079784000 in data 16.10.2025. E' evidente che, essendo passati tra la data dei verbali (2007/2008) e quella di notifica della cartella rispettivamente 8 e 7 anni, la pretesa si è prescritta, ai sensi dell'art. 209 C.d.S. il quale dispone che “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
3. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) deve Parte_1
essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta;
spese compensate nei confronti della e del spese irripetibili nei CP_2 Controparte_3
confronti degli appellati contumaci.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 3973/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. 2562/2022 del Giudice di Pace di Lecce;
2) Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8522,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
3) Spese compensate nei confronti della e del;
CP_2 Controparte_3
4) Spese irripetibili nei confronti degli appellati contumaci.
Così deciso in Lecce, 07.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5