TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3853/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3853/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
NTroparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3853/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISENTINI GIULIA e dell'avv. WENTER Parte_1
MARKUS ( ; ( ) ; , C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CASTELLARO 31 41100 MODENA presso il difensore avv. VISENTINI GIULIA
ATTORE NTro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 C.F._3 BIGRETTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18/2 41124 MODENA presso il difensore avv. BIGRETTI MARCO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio 3.0. di Parte_1 CP_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni NTroparte_1 subiti dalla autovettura BMW X5 tg NF KO 1.
pagina 2 di 5 Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Si dava corso ad istruzione con rogatoria internazionale.
II. Il sig. mentre si trovava in Italia Parte_1 provenendo da Venezia e recatosi a Modena, per visitare il museo
Ferrari rifornì con Supreme Diesel la propria autovettura presso la stazione di servizio del convenuto, posta in via via Nonantolana, n.
576. Dato che dopo il rifornimento la vettura non ripartiva, è
NT intervenuto il concessionario la cui officina ebbe a constatare che nel serbatoio della vettura era presente carburante torbido misto ad acqua che ne danneggiò l'impianto di alimentazione, rendendo necessaria la sostituzione.
In questa sede, l'attore ha richiesto di addebitarne il costo al convenuto, come pure quello da fermo tecnico ed il costo del carburante pagato, pari ad € 144.
III. La domanda è fondata e va accolta.
Fa fede la deposizione della teste oculare presente Tes_1 assieme all'attore all'atto del rifornimento e nelle fasi successive il traino e la riparazione della vettura presso la concessionaria
NT
.
La stesa ha riferito dell'esame effettuato in officina prelevando un campione di carburante, da cui è emersa la significativa presenza di acqua nel serbatoio.
La teste ha ricordato che “il motore ha smesso di funzionare poco dopo il rifornimento”.
Da quanto precede emergono univoci indizi che fanno ritenere che il serbatoio della BMW sia stato riempito da personale del convenuto con carburante contaminato, che ha causalmente determinato il fermo della vettura, rendendo necessaria la riparazione.
Consegue quindi l'addebitabile del danno subito all'attore alla condotta negligente del convenuto.
pagina 3 di 5 IV. Con riguardo al quantum, fa fede la valutazione estimativa dei danni effettuata dal c.t.u. in € 8457,53, cui va aggiunto il danno da fermo tecnico, determinato dal c.t.u. in € 400 e con aggiunta dell'inutile esborso del costo del carburante, pari ad €
144.
Complessivamente, il danno subito dall'attore nell'occorso è pari ad € 9001,53.
Parte convenuta va condanna al risarcimento di questo importo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 19 Parte_1 giugno 2022,
1. dichiara tenuto e condanna il convenuto a risarcire il danno subito, che si liquida nella somma complessiva di € 9001,53, con interessi al saggio legale decorrenti dal 23 febbraio 2022 e fino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4800 (di cui € 300 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso del costo della c.t.u. e del c.t.p.
Modena, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3853/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
NTroparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3853/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISENTINI GIULIA e dell'avv. WENTER Parte_1
MARKUS ( ; ( ) ; , C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CASTELLARO 31 41100 MODENA presso il difensore avv. VISENTINI GIULIA
ATTORE NTro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 C.F._3 BIGRETTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18/2 41124 MODENA presso il difensore avv. BIGRETTI MARCO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio 3.0. di Parte_1 CP_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni NTroparte_1 subiti dalla autovettura BMW X5 tg NF KO 1.
pagina 2 di 5 Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Si dava corso ad istruzione con rogatoria internazionale.
II. Il sig. mentre si trovava in Italia Parte_1 provenendo da Venezia e recatosi a Modena, per visitare il museo
Ferrari rifornì con Supreme Diesel la propria autovettura presso la stazione di servizio del convenuto, posta in via via Nonantolana, n.
576. Dato che dopo il rifornimento la vettura non ripartiva, è
NT intervenuto il concessionario la cui officina ebbe a constatare che nel serbatoio della vettura era presente carburante torbido misto ad acqua che ne danneggiò l'impianto di alimentazione, rendendo necessaria la sostituzione.
In questa sede, l'attore ha richiesto di addebitarne il costo al convenuto, come pure quello da fermo tecnico ed il costo del carburante pagato, pari ad € 144.
III. La domanda è fondata e va accolta.
Fa fede la deposizione della teste oculare presente Tes_1 assieme all'attore all'atto del rifornimento e nelle fasi successive il traino e la riparazione della vettura presso la concessionaria
NT
.
La stesa ha riferito dell'esame effettuato in officina prelevando un campione di carburante, da cui è emersa la significativa presenza di acqua nel serbatoio.
La teste ha ricordato che “il motore ha smesso di funzionare poco dopo il rifornimento”.
Da quanto precede emergono univoci indizi che fanno ritenere che il serbatoio della BMW sia stato riempito da personale del convenuto con carburante contaminato, che ha causalmente determinato il fermo della vettura, rendendo necessaria la riparazione.
Consegue quindi l'addebitabile del danno subito all'attore alla condotta negligente del convenuto.
pagina 3 di 5 IV. Con riguardo al quantum, fa fede la valutazione estimativa dei danni effettuata dal c.t.u. in € 8457,53, cui va aggiunto il danno da fermo tecnico, determinato dal c.t.u. in € 400 e con aggiunta dell'inutile esborso del costo del carburante, pari ad €
144.
Complessivamente, il danno subito dall'attore nell'occorso è pari ad € 9001,53.
Parte convenuta va condanna al risarcimento di questo importo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 19 Parte_1 giugno 2022,
1. dichiara tenuto e condanna il convenuto a risarcire il danno subito, che si liquida nella somma complessiva di € 9001,53, con interessi al saggio legale decorrenti dal 23 febbraio 2022 e fino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4800 (di cui € 300 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso del costo della c.t.u. e del c.t.p.
Modena, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5