Sentenza 21 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/11/2022, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 01829/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2017, proposto da
La Gaviota Soc. Coop A.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Nobile e Giuseppe Simeone, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Simeone in Taranto, via Crispi n.28;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento,
con conseguente declaratoria, dell’obbligo del Comune di Taranto al pagamento della somma di euro 10.544,09 o, alternativamente, in applicazione del T.U n.327/2001, di euro 17.573,49 o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, conseguentemente
per la condanna
del Comune di Taranto al pagamento in favore dell'odierna ricorrente della somma di euro 10.544,09 o di euro 17.573,49 o di altra somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di cessione fino all'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente citava in giudizio il Comune di Taranto innanzi al Tribunale Civile per ottenere la condanna dell'Ente al pagamento di una somma scaturente da un atto di cessione volontaria adottato in costanza di procedura espropriativa per pubblica utilità (rep. n.62541 raccolta n.16503, per Notaio G. Troise Mangoni di Santo Stefano), con il quale la Cooperativa ricorrente cedeva volontariamente al Comune di Taranto un fondo di sua proprietà, esteso circa mq 2.343 e catastalmente individuato al foglio 258 particella 685.
In forza di detto contratto, il fondo effettivamente veniva ceduto al Comune, il quale provvedeva al pagamento di quanto concordato ed ammontante in Lire a 57.672.942 come meglio specificato nel medesimo atto, con esclusione della indennità di occupazione da liquidarsi successivamente secondo i criteri individuati nell'allegato B all'atto notarile medesimo, e cioè in una nota datata 21.04.1997 sottoscritta per accettazione da entrambe le parti.
Nell’atto di citazione suindicato si evidenziava che, con ulteriore giudizio davanti alla G.O., il ricorrente aveva rivendicato il pagamento della indennità di occupazione con l’applicazione dell'interesse al 5% calcolato su base mensile ( e non già annuale) per la durata dell'occupazione stessa, al termine del quale, con sentenza n.111\2011 il Tribunale Civile di Taranto non accoglieva la domanda della Cooperativa, odierna ricorrente, e pertanto , stabiliva che la corretta opzione ermeneutica del contratto richiedesse il calcolo dell'interesse del 5% su base annua e non già mensile.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alberto Munno, con sentenza n. 108\2017 pubblicata il 16.01.2017 nel giudizio di primo grado annotato al n.985 dell'anno 2012, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Taranto in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine al giudizio vertente sul pagamento della indennità di occupazione, statuendo che “ la controversia oggetto del presente giudizio verte proprio sulla interpretazione ed esecuzione di un accordo procedimentale diretto a sostituire un provvedimento amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità ”, dichiarando pertanto il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.133 del c.d. Codice del processo amministrativo.
1.1. Con il ricorso all’esame parte ricorrente ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questo G.A. riproponendo la medesima domanda, ossia la richiesta di pagamento della indennità di occupazione scaturente dall’atto di cessione volontaria del bene espropriato, secondo i criteri stabiliti nell’allegato B all’atto notarile di cui sopra (come interpretati nella sentenza del G.O. n.111/2011).
1.2. Il Comune di Taranto non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, in punto di giurisdizione, osserva il Tribunale, che la cessione volontaria di un immobile, ai sensi dell'art. 45 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, costituisce un contratto ad oggetto pubblico, riconducibile all'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241; di conseguenza, le relative controversie, anche se concernenti la fase dell'esecuzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, 1° comma, lett. g) e a), n. 2, cod. proc. amm., con esclusione di quelle riconducibili alla indennità, che sono sempre riservate al giudice ordinario (Cons. Stato Sez. II, 28/01/2020, n. 705).
3. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini e sensi di seguito indicati.
3.1. Come risulta dai documenti esibiti in giudizio, con il citato atto di cessione volontaria adottato in costanza di procedura espropriativa per pubblica utilità (rep. n.62541 raccolta n.16503, per Notaio G. Troise Mangoni di Santo Stefano) la Cooperativa ricorrente cedeva volontariamente al Comune di Taranto un fondo di sua proprietà esteso circa mq 2343 e catastalmente individuato al foglio 258 particella 685; con l’allegato “B” del suddetto contratto rep. 62541 la parte cedente “prende atto della valutazione” delle seguenti voci: “a) valore area; b) accettazione bonaria 40%; c) strutture e soprassuolo; d) indennità di occupazione)”.
In relazione alle voci di cui ai punti sub a), b) e c) la ricorrente riconosce l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione intimata delle somme ad esse relative, come quantificate convenzionalmente dalle parti, lamentando il mancato pagamento della voce sub d) relativa alla indennità di occupazione pari al 5% su a+b+c su base annua, da calcolarsi fino al momento del
pagamento.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la domanda della Società Cooperativa ricorrente (non contestata dall’Amministrazione Comunale intimata), in quanto sufficientemente documentata, possa essere accolta.
4.Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà proporre alla ricorrente, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione e /o notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione, conseguente alla cessione volontaria dell’area ut supra indicata, da calcolarsi per il periodo dal 23.03.1994 (data del decreto sindacale n.1 del 23.3.1994) al 28.03.2001 (data di stipula del contratto traslativo della proprietà in favore dell'ente convenuto), secondo la determinazione effettuata nell’allegato B dell’atto notarile rep.62541 del 21.04.1997 (come interpretato nella sentenza del G.O. n.111/2011), ossia 5% annuo su a+(valore area)+c(accettazione bonaria 40%), da calcolarsi fino al momento del pagamento, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal Comune a tal titolo.
4.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi (stante la peculiarità e la complessità della controversia in ordine alla giurisdizione) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini indicati in motivazione e, per l’effetto, dispone che il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., provveda a proporre alla ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione (con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal Comune a tal titolo) secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva, nel termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO