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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.422/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.422/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. LAGUZZI GIUSEPPE parte ricorrente
( ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 CodiceFiscale_2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CORNACCHIA MICHELA GIOVANNA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1 - accertato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale dichiarare che gli stessi nulla reciprocamente pretendono a tale titolo;
2 - confermare la assegnazione del domicilio coniugale con gli arredi ivi contenuti alla madre, quale genitore con cui la figlia vivrà e stante il titolo di proprietaria esclusiva dell' immobile;
3 - confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. In ogni caso stabilire a favore del padre i seguenti diritti di visita: - tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 22,00 allorquando il padre riporterà Per_1 preso la abitazione della madre;
- durante i week-end stabiliti secondo un rigido criterio di alternanza dal venerdì
[...] sera al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la figlia a scuola (o sino alle 21 della domenica allorquando Per_1 sarà libera da impegni scolastici); - una settimana durante le vacanze natalizie dal mattino del 23 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua, ovvero dalle 20 della domenica alle 20 del mercoledì successivo, alternativamente di anno in anno;
- tre settimane, anche suddivise in due distinti periodi, durante le vacanze estive da segnalare preventivamente alla madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- , qualora Persona_1 lo richiedesse, potrà comunque, in ogni caso, stare con il padre in altre occasioni, oltre a quelle sopra menzionate;
4 – prevedere che il signor concorra al mantenimento della figlia minore tramite il versamento a favore della Parte_1 convenuta entro il giorno 10 di ogni mese un importo pari ad €. 413 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) o di quell' altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese di carattere medico-scolastico-sportivo o straordinario in genere che la madre sosterrà per le necessità della figlia. L' obbligo alla corresponsione dell' assegno mensile dovrà essere ridotto proporzionalmente nei mesi in cui la figlia trascorrerà con il padre almeno cinque giorni consecutivi.
5 - accertare che i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio con conseguente iscrizione della figlia minore sui medesimi;
6 – respingersi ogni difforme domanda avanzata da parte ricorrente.
7 - Con il favore di spese e competenze di causa. In via istruttoria, l' esponente chiede fin d'ora di essere ammesso a provare per interpello e testi le seguenti circostanze:
1 - vero che la signora ha ricevuto l'incarico da parte di alcune Case editrici fra cui “Edizioni il capitello spa” scrivere alcuni Parte_2 libri destinanti ad alunni della scuola elementare;
2 - vero che la convenuta ha corrisposto negli anni 2018 e 2019 la somma di €. 45.000 per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile in cui attualmente abita ed ha pagato le successive rate del Cont mutuo acceso presso ammontanti a circa € 600 mensili;
3 - vero che nel 2024 ha acquistato una autovettura Peugeot 208 Suv del valore di circa €. 30.000; 4 - vero che la convenuta trascorre ogni anno un periodo di vacanza di circa 10 giorni sulla riviera toscana e lo scorso mese di agosto ha trascorso alcuni giorni di vacanza presso un resort di Tunisi;
5 - vero che l' esponente percorre quotidianamente circa 90 chilometri per recarsi al lavoro e fare rientro a casa: ciò comporta, per l' acquisto del carburante e per il pagamento dei pedaggi, un esborso mensile di circa €. 300; 6 - vero che il figlio negli scorsi mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 ha percepito compensi ammontanti a quasi €. Per_2
2.000 mensili;
7 - vero che il figlio ha trascorso le ultime sei settimane presso la abitazione della fidanzata senza Per_2 fare ritorno presso la casa materna;
8 – vero che il ricorrente contribuisce al mantenimento del nucleo familiare recentemente costituito con la signora versando la somma di circa €. 700 mensili;
9 - vero che la Regione Piemonte Persona_3 contribuisce al pagamento della retta di €.
3.900 dovuta all' Istituto Salesiani Don Bosco di Borgomanero per la frequentazione della minore versando annualmente al suddetto istituto l'importo di €. 1.800; 10 – vero che i docc. Per_1
14, 21, 22, 23 e 24 di parte ricorrente sono screenshot tratti dal cellulare di parte ricorrente e rappresentano i messaggi whatsapp scambiati fra quest'ultimo e parte convenuta. Si indicano quali testimoni i sigg.ri residente in [...]
Angera, Via Greppi n. 22 sui capitoli da 3 a 6 e da 8 a 10; residente in [...] dei Prati n. 7 su tutti i capitoli. Il legale rappresentante pro-tempore dell' Istituto Salesiani Don Bosco, con sede in Viale dante n. 19, Borgomanero sul capitolo n.
9. L' esponente insta affinchè il Giudice ill.mo, ai sensi dell'art. 473 bis 2 cpc, voglia disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze della documentazione che dovrà essere esibita da controparte, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della convenuta. Si insta inoltre affinchè il Tribunale Ill.mo, ai sensi del' art 210 cpc, voglia ordinare alla Regione Piemonte la produzione di ogni idonea documentazione attestante l'erogazione annuale della somma di €.
1.800 a titolo di contributo per il pagamento della retta scolastica dovuta all' Istituto Salesiani Don Bosco di Borgomanero per la frequentazione della minore Si insiste infine affinchè il Tribunale Persona_4 ill.mo voglia nominare un professionista che possa fornire ausilio al fine di superare i conflitti familiari e soprattutto agevolare la ripresa delle relazioni fra padre e figlia.
Parte resistente: Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa. Con ricorso depositato in data 28/2/2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Novara per chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 4/6/2001in Cavaglio d'Agogna (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavaglio d' Agogna al n. 1 – parte II – serie A dell'anno 2001).
Ha, quindi, rappresentato che con la sentenza n. 716/2018 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate di cui all'allegato 2 del ricorso e ha chiesto: “1 - dichiarare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 02.06.2001 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavaglio d' Agogna in data 04.06.2001 al n. 1, parte II, Serie A, ordinando all' Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle relative annotazioni;
2 – dichiarare che la Sig.ra perderà Parte_2 il cognome del marito;
3 - accertato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale dichiarare che gli stessi nulla reciprocamente pretendono a tale titolo;
4 - confermare la assegnazione del domicilio coniugale con gli arredi ivi contenuti alla madre, quale genitore con cui la figlia vivrà e stante il titolo di proprietaria esclusiva dell' immobile;
5 - confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. In ogni caso stabilire a favore del padre i seguenti diritti di visita: - tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 22,00 allorquando il padre riporterà preso la abitazione della madre;
- durante i week-end stabiliti Persona_1 secondo un rigido criterio di alternanza dal venerdì sera al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la figlia a scuola (o sino alle 21 della domenica allorquando sarà libera da impegni scolastici); - una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie dal mattino del 23 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua, ovvero dalle 20 della domenica alle 20 del mercoledì successivo, alternativamente di anno in anno;
- tre settimane, anche suddivise in due distinti periodi, durante le vacanze estive da segnalare preventivamente alla madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- , qualora lo richiedesse, potrà comunque, in ogni caso, stare con il Persona_1 padre in altre occasioni, oltre a quelle sopra menzionate;
6 – prevedere che il signor concorra al Parte_1 mantenimento della figlia minore tramite il versamento a favore della convenuta entro il giorno 5 di ogni mese un importo pari ad €. 413 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) o di quell' altra maggiore somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese di carattere medico-scolastico-sportivo o straordinario in genere che la madre sosterrà per le necessità della figlia. L'obbligo alla corresponsione dell'assegno mensile dovrà essere ridotto proporzionalmente nei i mesi in cui la figlia trascorrerà con il padre almeno cinque giorni consecutivi.
7 - accertare che i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio con conseguente iscrizione della figlia minore sui medesimi;
8 – respingersi ogni difforme domanda avanzata da parte ricorrente.
9 - Con il favore di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio la Sig.ra che ha concluso in tali termini: “Voglia il Tribunale Parte_2
Ill.mo, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;
in via pregiudiziale e preliminare: attesa la mancata produzione da parte del ricorrente degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché del piano genitoriale, assumere ogni conseguente provvedimento a cui ci si rimette;
nel merito: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in Cavaglio D'Agogna il 04.06.2001 tra e e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Parte_1 Parte_2 con il conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge in relazione all'emananda sentenza;
2) dichiarare che la sig.ra perderà il cognome del marito;
3) confermare Parte_2
l'affido condiviso di con collocazione presso la residenza materna, sita in Cavaglio d'Agogna, via dei Prati, Persona_1
7, confermando pure l'assegnazione di tale casa alla moglie (già peraltro esclusiva proprietaria); 4) disporre che Parte_1 possa tenere con sé la figlia secondo le modalità che il Tribunale Ill.mo vorrà assumere, previo ascolto della minore;
[...]
5) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
, la somma mensile di almeno € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) porre Persona_1
a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 60% delle spese straordinarie per la figlia , facendo Persona_1 applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino, da versarsi direttamente senza che la madre ne anticipi il 100%; 7) disporre l'assegno unico a favore di;
8) respingere ogni domanda diversa proposta da controparte;
9) con Parte_2 il favore di spese e competenze”.
2. Il procedimento. Nel corso della prima udienza dell'1/7/2025, ha dichiarato Parte_1
“Sono sono nato a [...] il [...]. Sono residente a[...]. Parte_1
Ho conseguito il diploma di liceo scientifico. Sono project manager in una ditta di Romagnano Sesia. Guadagno circa € 2.500,00 netti al mese. Convivo con la mia compagna che è impiegata all'anagrafe del comune di Angera;
verso mensilmente la somma di € 600/700,00 al mese per le spese di mutuo e utenze e ho un finanziamento di € 407,00 al mese. Da quando mi sono trasferito ad Angera, ad agosto 2024, le spese di trasporto per il lavoro sono aumentate di circa
€ 300,00 al mese.
Voglio aggiungere che ricevo introiti dalla federazione italiana tennis, sono giudice/arbitro per cui percepisco circa € 800,00 all'anno; anche per il padel, ho un rimborso spese che non riesco a quantificare ma riesco a coprire gli spostamenti e i soldi per mangiare.
Voglio divorziare. La sentenza di separazione è del 2018.
Con i rapporti sono buoni, ci sentiamo quasi quotidianamente. Ha 21 anni, ormai è indipendente e fa la sua Per_2 vita. Con , invece, da febbraio i rapporti sono difficili, non riesco ad interagire con lei da genitore. Sono difficili
Per_1 perché c'è stato uno sfogo da parte mia per una mancanza di rispetto di . C'è stato uno sfogo a livello verbale e ho
Per_1 perso la pazienza. Ho sbagliato a comportarmi così, anche se lo sfogo in sé era corretto. In alcune occasioni aveva
Per_1 sminuito la mia figura paterna;
l'ultimo episodio riguardava il cane del fratello che era stato affidato ad una famiglia in Valle d'Aosta. Quando mi ha detto che non doveva dispiacermi di non averlo salutato, mi ha detto “il cane era nostro mica tuo” mettendo in luce questa spaccatura. Io ho detto parole dure verso , le ho detto 'che cazzo stai
Per_1 dicendo' e ho picchiato i pugni sul volante;
le ho detto di ridarmi la scheda telefonica visto che era mia. L'ho detto in un momento di rabbia.
Da quel momento mi ha detto che non voleva essere più accompagna a scuola da me;
non la vedo più perché è la Per_1 ragazza che si rifiuta di vedermi. Ho provato ad essere partecipe ma non so nulla di quello che fa. Quando è andata in gita a Roma mi ha fatto capire che le ha dato fastidio il mio messaggio per chiederle come fosse andato il viaggio. La madre non mi aggiorna sul suo stato.
Vorrei aggiungere che ha troncato anche tutti i rapporti con il nonno paterno e con la mia compagna. Adesso è Per_1 completamente assente ogni tipo di comunicazione.
Non è vero che ho abbandonato;
ogni mattina ho fatto tanti km per portarla a scuola. Ho seguito per Per_1 Per_2 tutta la sua attività agonistica e, senza l'aiuto di mio padre, la mia espressione a era per farle capire che con Per_1
l'indipendenza di avrei dedicato più tempo a lei. Per_2
È vero che non ho pagato l'assegno a da marzo 2025, da quando abbiamo depositato il ricorso. Poi c'è stato il Per_2 rimborso completo, anche con versamento dell'adeguamento ISTAT. C'è stato un precetto. Anche io ho fatto un precetto perché solo una parte delle mie spese non sono state pagate”. invece, ha dichiarato: Sono sono nata a [...] il [...]; Parte_2 Parte_2 risiedo a Cavaglio d'Agogna via dei Prati n.
7. Ho conseguito il diploma di liceo psicopedagogico. Sono insegnante di scuola primaria e quando ho la possibilità scrivo libri di testo scolastici per le case editrici nazionali. Il mio introito attuale è di € 1.900,00, stipendio da insegnante, decurtato a € 1.450,00 per la cessione del quinto dello stipendio, visto che ho acceso un finanziamento per acquistare la quota della casa familiare all'atto della separazione. Ho il mutuo di € 686,00 al mese. L'ultima pubblicazione è del 2024 (con cui ho guadagnato € 2.800,00). La più grossa è stata del 2022 perché era una pubblicazione a volumi. Ho le spese fisse delle utenze e per la scuola di mia figlia. La scuola costa € 3.900,00, il papà versa solo € 1.000,00. Ho comunque conseguito il bonus scuola. L'anno scorso non sono riuscita a conseguirlo e quindi sto pagando € 408,00 al mese di piano di rientro perché la scuola mi ha rateizzato la retta. Ho dei costi fissi di
€ 75,00 ogni 15 giorni per dei farmaci che assumo;
ho speso € 5.000,00 per la psicologa.
è autonomo ma comunque vive ancora a casa con me. Attualmente è istruttore di padel con un contratto triennale Per_2 di circa € 2.500,00 al mese, ma è variabile in base alle ore di lavoro che svolge. Io non chiedo nulla a mio figlio perché si sta pagando l'auto, il papà di gli ha prestato un anticipo. Quindi paga sia il finanziamento che la quota al Pt_1 nonno. Ha anche i costi per il mantenimento della macchina.
Voglio divorziare.
Dopo la separazione, ha sempre frequentato i suoi figli, è sempre venuto liberamente a casa, i ragazzi hanno Pt_1 sempre fatto le vacanze con lui, anche per periodi superiori rispetto a quelli previsti dall'accordo di separazione (ad esempio, sono stati un mese in Sardegna). Con si sono visti sempre perché hanno in comune la passione per il padel che Per_2 spesso li ha impegnati nel finesettimana, togliendo tempo a che ne ha risentito. Io le ho detto che doveva parlarne Per_1 con il papà; quando mi ha detto delle cose più grosse, io sono rimasta male e le ho detto che, se avesse avuto bisogno di parlare con qualcuno, l'avrei portata dalla psicologa, anche perché ho notato che aveva disturbi dell'alimentazione. Ad un certo punto è esplosa quando il papà aveva detto 'quando compirà 18 anni, io mi occuperò di te'. Per_2
si è risentita, anche perché ha notato che molte spese le affrontavo io. dice che non vuole parlare di questi Per_1 Per_1 problemi con me. Ho cercato di trovare un accordo con ma i fatti pregressi sono gravi per minacce e insulti. Pt_1
Questa situazione è iniziata quando ho trovato un nuovo compagno. Mi ha detto 'sei una madre di merda, per me sei morta, quando vuoi parlare con me parla via mail', poi ho deciso di rivolgermi all'avvocato perché non era più disponibile.
Quando ero ricoverata in ospedale, da ottobre al 16/12/2024, ha smesso di versarmi i soldi per e Pt_1 Per_2 in quella sede mi ha aiutato mio padre. si è arrabbiato ma poi si è riappacificato col padre. ormai ha Per_2 Per_1
16 anni e fa le sue valutazioni ma ribadisco che non l'ho mai messa contro suo padre e ho sempre cercato di tenere un rapporto civile. però si arrabbiava quando chiedevo di pagare le spese straordinarie. Pt_1
Oggi non ce la faccio con le spese;
volevo anche vendere la casa ma ho capito che economicamente non ce l'avrei fatta. Adesso mi aiuta anche il mio compagno che mi ha anche comprato la macchina;
inoltre, paga una parte delle quote di rientro per la scuola. Mi aiuta anche mio padre.
Voglio precisare che, per quanto riguarda il mio compagno, che ha venduto la sua casa, ha una figlia di 20 anni e che ha acceso un mutuo per acquistare un'altra casa.
Quanto detto da non è vero in merito ai rapporti di sul nonno, non voleva andare perché andava dal Pt_1 Per_1 nonno quando doveva vedere il padre al mercoledì; gli ha scritto che non aveva problemi con lui ma il nonno ha Per_1 risposto 'vedi di tagliare corto con tuo padre'. però ci è rimasta male. è seguita da una psicologa. Per_1 Per_1
Ma lei mi ha detto che è risentita perché il papà ha trascorso più tempo con il fratello. Non vuole sentire ragioni.
Voglio aggiungere che il mio ex marito mi ha chiesto metà dei soldi della benzina”. All'esito dell'udienza, quindi, veniva disposta l'audizione di , svolta all'udienza del 4/7/2025. La Per_1 minore ha dichiarato di aver un buon rapporto con entrambi i genitori e ha definito il rapporto col padre conflittuale, spiegando i motivi per cui ha preso la decisione di interrompere momentaneamente i contatti con lui: “Il rapporto con mio padre è bello perché gli voglio bene ma è conflittuale, è complicato perché è sempre una persona molto divertente però quando affrontiamo temi pesanti…ad esempio, io ero piccola, ero a dormire da lui, la casa era nuova, si erano appena separati, io non stavo bene e volevo tornare dalla mamma e lui mi ha sgridata. È abbastanza difficile definire mio padre, è divertente ma anche severo. Ma non so come spiegarglielo. È severo su alcune cose ma non eccessivamente. Da febbraio non ci vediamo, l'ultimo motivo è stato il litigio che abbiamo avuto ma la mia decisione è arrivata da un sacco di tempo a partire da litigi precedenti o cose accadute in precedenza. Il litigio di febbraio, avevamo appena dato il cane in adozione e io ci ero rimata male e mio padre ha detto che gli dispiaceva io non avevo però voglia di parlargli e gli ho detto il cane era nostro, non capiva perché io ci stessi male e ha reagito in malo modo. Ha urlato che dovevo ridargli la schedina del telefono perché era sua, battendo i pugni contro il volante. Quando se n'è andato di casa, ha lasciato tutti noi, cani compresi e quando ha detto che gli dispiaceva per il cane ci sono rimasta male. Gli ho chiesto di scendere dalla macchina ma lui mi ha accompagnata a scuola. Da lì mi ha contattato ma io ho rifiutato. Era successo che i miei genitori avevano litigato e mio padre aveva detto a mia madre che lei era morta... una mattina lui entra nel cancellino di casa e a me dava fastidio e gli ho chiesto di uscire dal cancellino e lui l'ha presa come se l'avessi cacciato. È successo qualche mese prima rispetto a febbraio. Avevano litigato perché mia mamma aveva un nuovo compagno. Lui ha detto 'per me sei morta', non ricorso se per messaggio o così, però sembrava irrispettoso che entrasse in casa dopo averle detto che per lui lei era morta. Ci siamo sempre presi cura di tutto, anche della casa. Sono cresciuta con i nonni materni, ho un buonissimo rapporto;
con mio nonno paterno c'è sempre stato un buon rapporto, la nonna purtroppo non c'è più.
Mio padre e io abbiamo auto dei litigi ma se non fosse per lui non andrei nella scuola dove vado ora… avevo i miei amici, la scuola mi trovavo bene... quando ci eravamo visti, prima di partire per la Sardegna l'anno scorso, io non capivo perché mio padre non voleva pagare la scuola perché so che mio papà ha un lavoro stabile, fa anche il giudice arbitro e mi chiedevo dove stesse il problema e quindi mi ero arrabbiata e in macchina, durante il litigio, ha tirato fuori le spese… pago ila benzina, la schedina del telefono ecc…allora io mi sono chiesta è davvero in difficoltà mio padre oppure no? Però non faccio i conti in tasca a nessuno però ho pensato ci fosse qualcosa di strano e mi ha dato fastidio.
Penso di poterlo rivedere in futuro. dovrebbe prendersi delle responsabilità, dovrebbe imparare a comportarsi come un adulto e a non reagire male. Resterà in Sicilia due mesi.
Non lo so come si potrebbe recuperare, essendo una situazione che arriva da tante altre è possibile capire come fare per recuperare;
ad esempio, mi ha chiamato in gita, io non volevo e ci sono stata male. Non so effettivamente come possa fare a recuperare, dovrebbe capire qual è la cosa giusta da fare. Non mi sento di rivederlo, perché lui fa sempre sentire in colpa su cose che non ho fatto. Con il compagno di mia madre mi trovo bene, è molto simpatico.
Dopo le vacanze, sono disposta a fare un incontro sola con il papà senza psicologo. Se potessi scegliere per vederlo vorrei il mercoledì sera, senza pernottamento. Di solito il mercoledì, veniva a scuola dopo il lavoro a prendermi e andavamo insieme dal nonno a Novara. Poi vorrei essere riaccompagnata a casa, nel fine settimana no. Sono una persona molto abitudinaria”.
All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, a parziale modifica di quanto statuito con la sentenza n. 716/2018 del Tribunale di Novara, revoca l'obbligo di mantenimento di in favore del figlio maggiorenne autosufficiente;
Parte_1 Per_2 dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minore versando la somma mensile di Parte_1 Per_1
€ 520,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
dispone che il padre potrà vedere ogni Per_1 mercoledì al termine della scuola, quando il papà andrà a prenderla fino alle ore 20.30 quando il papà la riaccompagnerà a casa, salvo diverso accordo tra le parti;
rigetta le richieste istruttorie di entrambe le parti;
restano ferme tutte le altre statuizioni della sentenza n. 716/2018 del Tribunale di Novara manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”.
Con sentenza emessa in data 19/7/2025, è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 27/11/2025, la a rappresentato che non aveva ancora instaurato alcun Pt_2 Per_1 rapporto con il padre e che, dunque, era ancora a suo carico: “ non ha ancora ripreso i rapporti con il Per_1 papà; io con lei non parlo molto, anche perché non voglio influenzarla. Le dico sempre che è suo padre. Segue un percorso psicologico. È molto arrabbiata per il momento perché non vuole cambiare programma per le visite in base ai suoi impegni e perché non vuole pagare la scuola. Ha ripreso i contatti con il nonno. Il telefono lo pago io;
ha restituito la scheda al padre ed è arrabbiata anche per questo. Io vorrei che mia figlia abbia rapporto con suo padre ma per il momento lei non vuole. Ho aumentato la cessione del quinto al massimo per pagare la scuola. Ho anche dovuto fare una rateizzazione per pagare la mensa della scuola che era scoperta;
l'ultima rata l'ho pagata a luglio. Non è vero che vive dalla Per_2 fidanzata;
vive a casa con me. È stato dalla fidanzata solo quando io ero in ospedale e la fidanzata aveva la polmonite. Dopo la sua guarigione è tornato a casa. Non dorme più lì perché la ragazza si occupa della madre”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione, dopo la discussione delle parti che si sono riportate alle conclusioni depositate ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'affido di ad entrambi i genitori, tutelante del benessere Per_1 della minore e considerato peraltro che le parti non hanno rassegnato conclusioni in senso contrario.
deve essere necessariamente collocata presso la madre, a cui va quindi assegnato il domicilio Per_1 coniugale.
Quanto al diritto di frequentazione di allo stato nulla può prevedersi, visto che ha Pt_1 Per_1 frapposto un muro fra sé e il papà, decidendo che -per il momento- non intende né vederlo né sentirlo. In ogni caso, quando vorrà vedere il padre, si dispone che le parti si vedano liberamente, previo Per_1 accordo tra i genitori.
Venendo alle statuizioni economiche, considerata la totale assenza di permanenza di presso la Per_1 madre, si ritiene di dover ulteriormente aumentare l'assegno di mantenimento a carico di e Pt_1 portarlo alla somma di € 600,00 mensili. Sul punto, si richiama quanto già statuito in tema di provvedimenti provvisori: l'aumento dell'età di comporta un progressivo aumento di esigenze, Per_1 con corrispondente aumento delle spese. Peraltro, si deve evidenziare il divario economico esistente tra le parti: la a portato al massimo la cessione del quinto dello stipendio, per pagare alcune spese Pt_2 della scuola di Letizia;
a un introito fisso dato dallo stipendio e introiti variabili che non è Pt_1 riuscito a quantificare, in ragione della sua attività con la Federazione Italiana Tennis. Inoltre, Pt_1 ha dichiarato di convivere con la compagna per cui le spese domestiche sono evidentemente ripartite da entrambi.
Le spese straordinarie devono essere ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, in ragione della descritta disparità economica tra i genitori della minore.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, essendo collocataria esclusiva di (in tema si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, ord. 4672 del Per_1
22/2/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”). ***
Quanto alle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente anche in sede di conclusioni, si evidenzia come la nomina di un professionista per superare i conflitti familiari sia del tutto superflua, considerato che non è emersa una situazione di conflitto tale da coinvolgere un terzo.
L'unica vera questione ha riguardato la scuola di Letizia, per ragioni puramente economiche.
Quanto alle attuali difficoltà di con il padre, la ragazza così come la madre hanno riferito che la Per_1 stessa è in carico ad un professionista e che, dunque, la sottoposizione di di ulteriori stimoli si Per_1 ritiene contraria al benessere della minore.
Gli approfondimenti richiesti tramite indagini delegate alla Guardia di Finanza sarebbero meramente esplorativi.
Quanto alle richieste di prova testimoniale, si richiama il provvedimento provvisorio del 4/7/2025 che ha dichiarato inammissibile la richiesta.
***
La soccombenza di omporta la sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, Pt_1 secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
2) assegna la casa familiare a Parte_2
3) dispone che gli incontri padre figlia, in caso di ripresa, si svolgano liberamente, previo accordo tra le parti;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la Parte_1 Per_1 somma mensile di € 600,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano ripartite a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) condanna al pagamento delle spese della causa, che si liquidano nella somma di € Parte_1
2.906,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.422/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. LAGUZZI GIUSEPPE parte ricorrente
( ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 CodiceFiscale_2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CORNACCHIA MICHELA GIOVANNA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1 - accertato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale dichiarare che gli stessi nulla reciprocamente pretendono a tale titolo;
2 - confermare la assegnazione del domicilio coniugale con gli arredi ivi contenuti alla madre, quale genitore con cui la figlia vivrà e stante il titolo di proprietaria esclusiva dell' immobile;
3 - confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. In ogni caso stabilire a favore del padre i seguenti diritti di visita: - tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 22,00 allorquando il padre riporterà Per_1 preso la abitazione della madre;
- durante i week-end stabiliti secondo un rigido criterio di alternanza dal venerdì
[...] sera al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la figlia a scuola (o sino alle 21 della domenica allorquando Per_1 sarà libera da impegni scolastici); - una settimana durante le vacanze natalizie dal mattino del 23 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua, ovvero dalle 20 della domenica alle 20 del mercoledì successivo, alternativamente di anno in anno;
- tre settimane, anche suddivise in due distinti periodi, durante le vacanze estive da segnalare preventivamente alla madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- , qualora Persona_1 lo richiedesse, potrà comunque, in ogni caso, stare con il padre in altre occasioni, oltre a quelle sopra menzionate;
4 – prevedere che il signor concorra al mantenimento della figlia minore tramite il versamento a favore della Parte_1 convenuta entro il giorno 10 di ogni mese un importo pari ad €. 413 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) o di quell' altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese di carattere medico-scolastico-sportivo o straordinario in genere che la madre sosterrà per le necessità della figlia. L' obbligo alla corresponsione dell' assegno mensile dovrà essere ridotto proporzionalmente nei mesi in cui la figlia trascorrerà con il padre almeno cinque giorni consecutivi.
5 - accertare che i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio con conseguente iscrizione della figlia minore sui medesimi;
6 – respingersi ogni difforme domanda avanzata da parte ricorrente.
7 - Con il favore di spese e competenze di causa. In via istruttoria, l' esponente chiede fin d'ora di essere ammesso a provare per interpello e testi le seguenti circostanze:
1 - vero che la signora ha ricevuto l'incarico da parte di alcune Case editrici fra cui “Edizioni il capitello spa” scrivere alcuni Parte_2 libri destinanti ad alunni della scuola elementare;
2 - vero che la convenuta ha corrisposto negli anni 2018 e 2019 la somma di €. 45.000 per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile in cui attualmente abita ed ha pagato le successive rate del Cont mutuo acceso presso ammontanti a circa € 600 mensili;
3 - vero che nel 2024 ha acquistato una autovettura Peugeot 208 Suv del valore di circa €. 30.000; 4 - vero che la convenuta trascorre ogni anno un periodo di vacanza di circa 10 giorni sulla riviera toscana e lo scorso mese di agosto ha trascorso alcuni giorni di vacanza presso un resort di Tunisi;
5 - vero che l' esponente percorre quotidianamente circa 90 chilometri per recarsi al lavoro e fare rientro a casa: ciò comporta, per l' acquisto del carburante e per il pagamento dei pedaggi, un esborso mensile di circa €. 300; 6 - vero che il figlio negli scorsi mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 ha percepito compensi ammontanti a quasi €. Per_2
2.000 mensili;
7 - vero che il figlio ha trascorso le ultime sei settimane presso la abitazione della fidanzata senza Per_2 fare ritorno presso la casa materna;
8 – vero che il ricorrente contribuisce al mantenimento del nucleo familiare recentemente costituito con la signora versando la somma di circa €. 700 mensili;
9 - vero che la Regione Piemonte Persona_3 contribuisce al pagamento della retta di €.
3.900 dovuta all' Istituto Salesiani Don Bosco di Borgomanero per la frequentazione della minore versando annualmente al suddetto istituto l'importo di €. 1.800; 10 – vero che i docc. Per_1
14, 21, 22, 23 e 24 di parte ricorrente sono screenshot tratti dal cellulare di parte ricorrente e rappresentano i messaggi whatsapp scambiati fra quest'ultimo e parte convenuta. Si indicano quali testimoni i sigg.ri residente in [...]
Angera, Via Greppi n. 22 sui capitoli da 3 a 6 e da 8 a 10; residente in [...] dei Prati n. 7 su tutti i capitoli. Il legale rappresentante pro-tempore dell' Istituto Salesiani Don Bosco, con sede in Viale dante n. 19, Borgomanero sul capitolo n.
9. L' esponente insta affinchè il Giudice ill.mo, ai sensi dell'art. 473 bis 2 cpc, voglia disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze della documentazione che dovrà essere esibita da controparte, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della convenuta. Si insta inoltre affinchè il Tribunale Ill.mo, ai sensi del' art 210 cpc, voglia ordinare alla Regione Piemonte la produzione di ogni idonea documentazione attestante l'erogazione annuale della somma di €.
1.800 a titolo di contributo per il pagamento della retta scolastica dovuta all' Istituto Salesiani Don Bosco di Borgomanero per la frequentazione della minore Si insiste infine affinchè il Tribunale Persona_4 ill.mo voglia nominare un professionista che possa fornire ausilio al fine di superare i conflitti familiari e soprattutto agevolare la ripresa delle relazioni fra padre e figlia.
Parte resistente: Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa. Con ricorso depositato in data 28/2/2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Novara per chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 4/6/2001in Cavaglio d'Agogna (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavaglio d' Agogna al n. 1 – parte II – serie A dell'anno 2001).
Ha, quindi, rappresentato che con la sentenza n. 716/2018 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate di cui all'allegato 2 del ricorso e ha chiesto: “1 - dichiarare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 02.06.2001 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavaglio d' Agogna in data 04.06.2001 al n. 1, parte II, Serie A, ordinando all' Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle relative annotazioni;
2 – dichiarare che la Sig.ra perderà Parte_2 il cognome del marito;
3 - accertato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale dichiarare che gli stessi nulla reciprocamente pretendono a tale titolo;
4 - confermare la assegnazione del domicilio coniugale con gli arredi ivi contenuti alla madre, quale genitore con cui la figlia vivrà e stante il titolo di proprietaria esclusiva dell' immobile;
5 - confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. In ogni caso stabilire a favore del padre i seguenti diritti di visita: - tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 22,00 allorquando il padre riporterà preso la abitazione della madre;
- durante i week-end stabiliti Persona_1 secondo un rigido criterio di alternanza dal venerdì sera al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la figlia a scuola (o sino alle 21 della domenica allorquando sarà libera da impegni scolastici); - una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie dal mattino del 23 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali dal venerdì mattina alle ore 20 della domenica di Pasqua, ovvero dalle 20 della domenica alle 20 del mercoledì successivo, alternativamente di anno in anno;
- tre settimane, anche suddivise in due distinti periodi, durante le vacanze estive da segnalare preventivamente alla madre entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- , qualora lo richiedesse, potrà comunque, in ogni caso, stare con il Persona_1 padre in altre occasioni, oltre a quelle sopra menzionate;
6 – prevedere che il signor concorra al Parte_1 mantenimento della figlia minore tramite il versamento a favore della convenuta entro il giorno 5 di ogni mese un importo pari ad €. 413 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) o di quell' altra maggiore somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese di carattere medico-scolastico-sportivo o straordinario in genere che la madre sosterrà per le necessità della figlia. L'obbligo alla corresponsione dell'assegno mensile dovrà essere ridotto proporzionalmente nei i mesi in cui la figlia trascorrerà con il padre almeno cinque giorni consecutivi.
7 - accertare che i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio con conseguente iscrizione della figlia minore sui medesimi;
8 – respingersi ogni difforme domanda avanzata da parte ricorrente.
9 - Con il favore di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio la Sig.ra che ha concluso in tali termini: “Voglia il Tribunale Parte_2
Ill.mo, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;
in via pregiudiziale e preliminare: attesa la mancata produzione da parte del ricorrente degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché del piano genitoriale, assumere ogni conseguente provvedimento a cui ci si rimette;
nel merito: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato in Cavaglio D'Agogna il 04.06.2001 tra e e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Parte_1 Parte_2 con il conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge in relazione all'emananda sentenza;
2) dichiarare che la sig.ra perderà il cognome del marito;
3) confermare Parte_2
l'affido condiviso di con collocazione presso la residenza materna, sita in Cavaglio d'Agogna, via dei Prati, Persona_1
7, confermando pure l'assegnazione di tale casa alla moglie (già peraltro esclusiva proprietaria); 4) disporre che Parte_1 possa tenere con sé la figlia secondo le modalità che il Tribunale Ill.mo vorrà assumere, previo ascolto della minore;
[...]
5) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
, la somma mensile di almeno € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) porre Persona_1
a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 60% delle spese straordinarie per la figlia , facendo Persona_1 applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino, da versarsi direttamente senza che la madre ne anticipi il 100%; 7) disporre l'assegno unico a favore di;
8) respingere ogni domanda diversa proposta da controparte;
9) con Parte_2 il favore di spese e competenze”.
2. Il procedimento. Nel corso della prima udienza dell'1/7/2025, ha dichiarato Parte_1
“Sono sono nato a [...] il [...]. Sono residente a[...]. Parte_1
Ho conseguito il diploma di liceo scientifico. Sono project manager in una ditta di Romagnano Sesia. Guadagno circa € 2.500,00 netti al mese. Convivo con la mia compagna che è impiegata all'anagrafe del comune di Angera;
verso mensilmente la somma di € 600/700,00 al mese per le spese di mutuo e utenze e ho un finanziamento di € 407,00 al mese. Da quando mi sono trasferito ad Angera, ad agosto 2024, le spese di trasporto per il lavoro sono aumentate di circa
€ 300,00 al mese.
Voglio aggiungere che ricevo introiti dalla federazione italiana tennis, sono giudice/arbitro per cui percepisco circa € 800,00 all'anno; anche per il padel, ho un rimborso spese che non riesco a quantificare ma riesco a coprire gli spostamenti e i soldi per mangiare.
Voglio divorziare. La sentenza di separazione è del 2018.
Con i rapporti sono buoni, ci sentiamo quasi quotidianamente. Ha 21 anni, ormai è indipendente e fa la sua Per_2 vita. Con , invece, da febbraio i rapporti sono difficili, non riesco ad interagire con lei da genitore. Sono difficili
Per_1 perché c'è stato uno sfogo da parte mia per una mancanza di rispetto di . C'è stato uno sfogo a livello verbale e ho
Per_1 perso la pazienza. Ho sbagliato a comportarmi così, anche se lo sfogo in sé era corretto. In alcune occasioni aveva
Per_1 sminuito la mia figura paterna;
l'ultimo episodio riguardava il cane del fratello che era stato affidato ad una famiglia in Valle d'Aosta. Quando mi ha detto che non doveva dispiacermi di non averlo salutato, mi ha detto “il cane era nostro mica tuo” mettendo in luce questa spaccatura. Io ho detto parole dure verso , le ho detto 'che cazzo stai
Per_1 dicendo' e ho picchiato i pugni sul volante;
le ho detto di ridarmi la scheda telefonica visto che era mia. L'ho detto in un momento di rabbia.
Da quel momento mi ha detto che non voleva essere più accompagna a scuola da me;
non la vedo più perché è la Per_1 ragazza che si rifiuta di vedermi. Ho provato ad essere partecipe ma non so nulla di quello che fa. Quando è andata in gita a Roma mi ha fatto capire che le ha dato fastidio il mio messaggio per chiederle come fosse andato il viaggio. La madre non mi aggiorna sul suo stato.
Vorrei aggiungere che ha troncato anche tutti i rapporti con il nonno paterno e con la mia compagna. Adesso è Per_1 completamente assente ogni tipo di comunicazione.
Non è vero che ho abbandonato;
ogni mattina ho fatto tanti km per portarla a scuola. Ho seguito per Per_1 Per_2 tutta la sua attività agonistica e, senza l'aiuto di mio padre, la mia espressione a era per farle capire che con Per_1
l'indipendenza di avrei dedicato più tempo a lei. Per_2
È vero che non ho pagato l'assegno a da marzo 2025, da quando abbiamo depositato il ricorso. Poi c'è stato il Per_2 rimborso completo, anche con versamento dell'adeguamento ISTAT. C'è stato un precetto. Anche io ho fatto un precetto perché solo una parte delle mie spese non sono state pagate”. invece, ha dichiarato: Sono sono nata a [...] il [...]; Parte_2 Parte_2 risiedo a Cavaglio d'Agogna via dei Prati n.
7. Ho conseguito il diploma di liceo psicopedagogico. Sono insegnante di scuola primaria e quando ho la possibilità scrivo libri di testo scolastici per le case editrici nazionali. Il mio introito attuale è di € 1.900,00, stipendio da insegnante, decurtato a € 1.450,00 per la cessione del quinto dello stipendio, visto che ho acceso un finanziamento per acquistare la quota della casa familiare all'atto della separazione. Ho il mutuo di € 686,00 al mese. L'ultima pubblicazione è del 2024 (con cui ho guadagnato € 2.800,00). La più grossa è stata del 2022 perché era una pubblicazione a volumi. Ho le spese fisse delle utenze e per la scuola di mia figlia. La scuola costa € 3.900,00, il papà versa solo € 1.000,00. Ho comunque conseguito il bonus scuola. L'anno scorso non sono riuscita a conseguirlo e quindi sto pagando € 408,00 al mese di piano di rientro perché la scuola mi ha rateizzato la retta. Ho dei costi fissi di
€ 75,00 ogni 15 giorni per dei farmaci che assumo;
ho speso € 5.000,00 per la psicologa.
è autonomo ma comunque vive ancora a casa con me. Attualmente è istruttore di padel con un contratto triennale Per_2 di circa € 2.500,00 al mese, ma è variabile in base alle ore di lavoro che svolge. Io non chiedo nulla a mio figlio perché si sta pagando l'auto, il papà di gli ha prestato un anticipo. Quindi paga sia il finanziamento che la quota al Pt_1 nonno. Ha anche i costi per il mantenimento della macchina.
Voglio divorziare.
Dopo la separazione, ha sempre frequentato i suoi figli, è sempre venuto liberamente a casa, i ragazzi hanno Pt_1 sempre fatto le vacanze con lui, anche per periodi superiori rispetto a quelli previsti dall'accordo di separazione (ad esempio, sono stati un mese in Sardegna). Con si sono visti sempre perché hanno in comune la passione per il padel che Per_2 spesso li ha impegnati nel finesettimana, togliendo tempo a che ne ha risentito. Io le ho detto che doveva parlarne Per_1 con il papà; quando mi ha detto delle cose più grosse, io sono rimasta male e le ho detto che, se avesse avuto bisogno di parlare con qualcuno, l'avrei portata dalla psicologa, anche perché ho notato che aveva disturbi dell'alimentazione. Ad un certo punto è esplosa quando il papà aveva detto 'quando compirà 18 anni, io mi occuperò di te'. Per_2
si è risentita, anche perché ha notato che molte spese le affrontavo io. dice che non vuole parlare di questi Per_1 Per_1 problemi con me. Ho cercato di trovare un accordo con ma i fatti pregressi sono gravi per minacce e insulti. Pt_1
Questa situazione è iniziata quando ho trovato un nuovo compagno. Mi ha detto 'sei una madre di merda, per me sei morta, quando vuoi parlare con me parla via mail', poi ho deciso di rivolgermi all'avvocato perché non era più disponibile.
Quando ero ricoverata in ospedale, da ottobre al 16/12/2024, ha smesso di versarmi i soldi per e Pt_1 Per_2 in quella sede mi ha aiutato mio padre. si è arrabbiato ma poi si è riappacificato col padre. ormai ha Per_2 Per_1
16 anni e fa le sue valutazioni ma ribadisco che non l'ho mai messa contro suo padre e ho sempre cercato di tenere un rapporto civile. però si arrabbiava quando chiedevo di pagare le spese straordinarie. Pt_1
Oggi non ce la faccio con le spese;
volevo anche vendere la casa ma ho capito che economicamente non ce l'avrei fatta. Adesso mi aiuta anche il mio compagno che mi ha anche comprato la macchina;
inoltre, paga una parte delle quote di rientro per la scuola. Mi aiuta anche mio padre.
Voglio precisare che, per quanto riguarda il mio compagno, che ha venduto la sua casa, ha una figlia di 20 anni e che ha acceso un mutuo per acquistare un'altra casa.
Quanto detto da non è vero in merito ai rapporti di sul nonno, non voleva andare perché andava dal Pt_1 Per_1 nonno quando doveva vedere il padre al mercoledì; gli ha scritto che non aveva problemi con lui ma il nonno ha Per_1 risposto 'vedi di tagliare corto con tuo padre'. però ci è rimasta male. è seguita da una psicologa. Per_1 Per_1
Ma lei mi ha detto che è risentita perché il papà ha trascorso più tempo con il fratello. Non vuole sentire ragioni.
Voglio aggiungere che il mio ex marito mi ha chiesto metà dei soldi della benzina”. All'esito dell'udienza, quindi, veniva disposta l'audizione di , svolta all'udienza del 4/7/2025. La Per_1 minore ha dichiarato di aver un buon rapporto con entrambi i genitori e ha definito il rapporto col padre conflittuale, spiegando i motivi per cui ha preso la decisione di interrompere momentaneamente i contatti con lui: “Il rapporto con mio padre è bello perché gli voglio bene ma è conflittuale, è complicato perché è sempre una persona molto divertente però quando affrontiamo temi pesanti…ad esempio, io ero piccola, ero a dormire da lui, la casa era nuova, si erano appena separati, io non stavo bene e volevo tornare dalla mamma e lui mi ha sgridata. È abbastanza difficile definire mio padre, è divertente ma anche severo. Ma non so come spiegarglielo. È severo su alcune cose ma non eccessivamente. Da febbraio non ci vediamo, l'ultimo motivo è stato il litigio che abbiamo avuto ma la mia decisione è arrivata da un sacco di tempo a partire da litigi precedenti o cose accadute in precedenza. Il litigio di febbraio, avevamo appena dato il cane in adozione e io ci ero rimata male e mio padre ha detto che gli dispiaceva io non avevo però voglia di parlargli e gli ho detto il cane era nostro, non capiva perché io ci stessi male e ha reagito in malo modo. Ha urlato che dovevo ridargli la schedina del telefono perché era sua, battendo i pugni contro il volante. Quando se n'è andato di casa, ha lasciato tutti noi, cani compresi e quando ha detto che gli dispiaceva per il cane ci sono rimasta male. Gli ho chiesto di scendere dalla macchina ma lui mi ha accompagnata a scuola. Da lì mi ha contattato ma io ho rifiutato. Era successo che i miei genitori avevano litigato e mio padre aveva detto a mia madre che lei era morta... una mattina lui entra nel cancellino di casa e a me dava fastidio e gli ho chiesto di uscire dal cancellino e lui l'ha presa come se l'avessi cacciato. È successo qualche mese prima rispetto a febbraio. Avevano litigato perché mia mamma aveva un nuovo compagno. Lui ha detto 'per me sei morta', non ricorso se per messaggio o così, però sembrava irrispettoso che entrasse in casa dopo averle detto che per lui lei era morta. Ci siamo sempre presi cura di tutto, anche della casa. Sono cresciuta con i nonni materni, ho un buonissimo rapporto;
con mio nonno paterno c'è sempre stato un buon rapporto, la nonna purtroppo non c'è più.
Mio padre e io abbiamo auto dei litigi ma se non fosse per lui non andrei nella scuola dove vado ora… avevo i miei amici, la scuola mi trovavo bene... quando ci eravamo visti, prima di partire per la Sardegna l'anno scorso, io non capivo perché mio padre non voleva pagare la scuola perché so che mio papà ha un lavoro stabile, fa anche il giudice arbitro e mi chiedevo dove stesse il problema e quindi mi ero arrabbiata e in macchina, durante il litigio, ha tirato fuori le spese… pago ila benzina, la schedina del telefono ecc…allora io mi sono chiesta è davvero in difficoltà mio padre oppure no? Però non faccio i conti in tasca a nessuno però ho pensato ci fosse qualcosa di strano e mi ha dato fastidio.
Penso di poterlo rivedere in futuro. dovrebbe prendersi delle responsabilità, dovrebbe imparare a comportarsi come un adulto e a non reagire male. Resterà in Sicilia due mesi.
Non lo so come si potrebbe recuperare, essendo una situazione che arriva da tante altre è possibile capire come fare per recuperare;
ad esempio, mi ha chiamato in gita, io non volevo e ci sono stata male. Non so effettivamente come possa fare a recuperare, dovrebbe capire qual è la cosa giusta da fare. Non mi sento di rivederlo, perché lui fa sempre sentire in colpa su cose che non ho fatto. Con il compagno di mia madre mi trovo bene, è molto simpatico.
Dopo le vacanze, sono disposta a fare un incontro sola con il papà senza psicologo. Se potessi scegliere per vederlo vorrei il mercoledì sera, senza pernottamento. Di solito il mercoledì, veniva a scuola dopo il lavoro a prendermi e andavamo insieme dal nonno a Novara. Poi vorrei essere riaccompagnata a casa, nel fine settimana no. Sono una persona molto abitudinaria”.
All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, a parziale modifica di quanto statuito con la sentenza n. 716/2018 del Tribunale di Novara, revoca l'obbligo di mantenimento di in favore del figlio maggiorenne autosufficiente;
Parte_1 Per_2 dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minore versando la somma mensile di Parte_1 Per_1
€ 520,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
dispone che il padre potrà vedere ogni Per_1 mercoledì al termine della scuola, quando il papà andrà a prenderla fino alle ore 20.30 quando il papà la riaccompagnerà a casa, salvo diverso accordo tra le parti;
rigetta le richieste istruttorie di entrambe le parti;
restano ferme tutte le altre statuizioni della sentenza n. 716/2018 del Tribunale di Novara manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”.
Con sentenza emessa in data 19/7/2025, è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 27/11/2025, la a rappresentato che non aveva ancora instaurato alcun Pt_2 Per_1 rapporto con il padre e che, dunque, era ancora a suo carico: “ non ha ancora ripreso i rapporti con il Per_1 papà; io con lei non parlo molto, anche perché non voglio influenzarla. Le dico sempre che è suo padre. Segue un percorso psicologico. È molto arrabbiata per il momento perché non vuole cambiare programma per le visite in base ai suoi impegni e perché non vuole pagare la scuola. Ha ripreso i contatti con il nonno. Il telefono lo pago io;
ha restituito la scheda al padre ed è arrabbiata anche per questo. Io vorrei che mia figlia abbia rapporto con suo padre ma per il momento lei non vuole. Ho aumentato la cessione del quinto al massimo per pagare la scuola. Ho anche dovuto fare una rateizzazione per pagare la mensa della scuola che era scoperta;
l'ultima rata l'ho pagata a luglio. Non è vero che vive dalla Per_2 fidanzata;
vive a casa con me. È stato dalla fidanzata solo quando io ero in ospedale e la fidanzata aveva la polmonite. Dopo la sua guarigione è tornato a casa. Non dorme più lì perché la ragazza si occupa della madre”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione, dopo la discussione delle parti che si sono riportate alle conclusioni depositate ex art. 473 bis.28 c.p.c.
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Ritiene il Collegio di dover confermare l'affido di ad entrambi i genitori, tutelante del benessere Per_1 della minore e considerato peraltro che le parti non hanno rassegnato conclusioni in senso contrario.
deve essere necessariamente collocata presso la madre, a cui va quindi assegnato il domicilio Per_1 coniugale.
Quanto al diritto di frequentazione di allo stato nulla può prevedersi, visto che ha Pt_1 Per_1 frapposto un muro fra sé e il papà, decidendo che -per il momento- non intende né vederlo né sentirlo. In ogni caso, quando vorrà vedere il padre, si dispone che le parti si vedano liberamente, previo Per_1 accordo tra i genitori.
Venendo alle statuizioni economiche, considerata la totale assenza di permanenza di presso la Per_1 madre, si ritiene di dover ulteriormente aumentare l'assegno di mantenimento a carico di e Pt_1 portarlo alla somma di € 600,00 mensili. Sul punto, si richiama quanto già statuito in tema di provvedimenti provvisori: l'aumento dell'età di comporta un progressivo aumento di esigenze, Per_1 con corrispondente aumento delle spese. Peraltro, si deve evidenziare il divario economico esistente tra le parti: la a portato al massimo la cessione del quinto dello stipendio, per pagare alcune spese Pt_2 della scuola di Letizia;
a un introito fisso dato dallo stipendio e introiti variabili che non è Pt_1 riuscito a quantificare, in ragione della sua attività con la Federazione Italiana Tennis. Inoltre, Pt_1 ha dichiarato di convivere con la compagna per cui le spese domestiche sono evidentemente ripartite da entrambi.
Le spese straordinarie devono essere ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, in ragione della descritta disparità economica tra i genitori della minore.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, essendo collocataria esclusiva di (in tema si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, ord. 4672 del Per_1
22/2/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”). ***
Quanto alle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente anche in sede di conclusioni, si evidenzia come la nomina di un professionista per superare i conflitti familiari sia del tutto superflua, considerato che non è emersa una situazione di conflitto tale da coinvolgere un terzo.
L'unica vera questione ha riguardato la scuola di Letizia, per ragioni puramente economiche.
Quanto alle attuali difficoltà di con il padre, la ragazza così come la madre hanno riferito che la Per_1 stessa è in carico ad un professionista e che, dunque, la sottoposizione di di ulteriori stimoli si Per_1 ritiene contraria al benessere della minore.
Gli approfondimenti richiesti tramite indagini delegate alla Guardia di Finanza sarebbero meramente esplorativi.
Quanto alle richieste di prova testimoniale, si richiama il provvedimento provvisorio del 4/7/2025 che ha dichiarato inammissibile la richiesta.
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La soccombenza di omporta la sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, Pt_1 secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
2) assegna la casa familiare a Parte_2
3) dispone che gli incontri padre figlia, in caso di ripresa, si svolgano liberamente, previo accordo tra le parti;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la Parte_1 Per_1 somma mensile di € 600,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano ripartite a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) condanna al pagamento delle spese della causa, che si liquidano nella somma di € Parte_1
2.906,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO