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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4936/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4936/2024 R.G. da
. , Parte_1 Parte_2
e
CP_1
entrambi con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta delega in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Valona (Albania) il 16/08/2005 da
nata a [...], VALONA (ALBANIA) il 16/05/1984; Parte_3 Pt_2
e nato a [...] il [...], non trascritto. CP_1
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti: Pers
1. I figli e rimangono in affido condiviso dei genitori, con collocazione prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre avrà diritto-dovere di frequentare i figli e i mesi intercorrenti da dicembre a marzo, dal sabato dalle ore 10 fino a domenica alle ore 18; da aprile a novembre, dal venerdì dalle ore 18 alla domenica alle ore 18. Incontri infrasettimanali da concordarsi.
Nonché, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni, per la metà delle vacanze scolastiche (carnevale, Pasqua, Ognissanti), di Natale, alternando la prima e la seconda settimana, e per due settimane durante le vacanze estive, concordando il periodo scelto entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con l'importo di € 400 mensili cadauno, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat Provincia di Bolzano, prima rivalutazione febbraio pagina 2 di 3 2025.
Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per gli stessi necessitassero (spese odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, medicine su ricetta medica, ticket ospedalieri), delle spese scolastiche (libri di testo, eventuali lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi studio deliberati da parte della scuola, salvo gite unicamente di una giornata), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra genitori.
In caso di disaccordo facendo riferimento ai criteri di cui al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia della Provincia di Bolzano al momento vigente.
Assegno unico universale ed ogni ulteriore eventuale forma di contribuzione pubblica in favore della madre. Lo scarico fiscale concernente le spese straordinarie secondo la percentuale rispettivamente pagata.
4. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale, e di non più aver nulla reciprocamente a pretendere, rinunciando a pretese di mantenimento ad personam.
5. A fronte della normativa albanese che prevede la sostituzione, all'atto del matrimonio, del cognome della moglie con quello del marito, le parti dichiarano di concordare che la moglie, con la sentenza di divorzio, perda il cognome del marito recuperando il proprio cognome anche per quanto concerne i registi di stato civile albanesi. Pt_2
6. Spese di lite compensate.
26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4936/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4936/2024 R.G. da
. , Parte_1 Parte_2
e
CP_1
entrambi con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta delega in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Valona (Albania) il 16/08/2005 da
nata a [...], VALONA (ALBANIA) il 16/05/1984; Parte_3 Pt_2
e nato a [...] il [...], non trascritto. CP_1
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti: Pers
1. I figli e rimangono in affido condiviso dei genitori, con collocazione prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso la madre.
2. Il padre avrà diritto-dovere di frequentare i figli e i mesi intercorrenti da dicembre a marzo, dal sabato dalle ore 10 fino a domenica alle ore 18; da aprile a novembre, dal venerdì dalle ore 18 alla domenica alle ore 18. Incontri infrasettimanali da concordarsi.
Nonché, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni, per la metà delle vacanze scolastiche (carnevale, Pasqua, Ognissanti), di Natale, alternando la prima e la seconda settimana, e per due settimane durante le vacanze estive, concordando il periodo scelto entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con l'importo di € 400 mensili cadauno, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat Provincia di Bolzano, prima rivalutazione febbraio pagina 2 di 3 2025.
Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per gli stessi necessitassero (spese odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, medicine su ricetta medica, ticket ospedalieri), delle spese scolastiche (libri di testo, eventuali lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi studio deliberati da parte della scuola, salvo gite unicamente di una giornata), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra genitori.
In caso di disaccordo facendo riferimento ai criteri di cui al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia della Provincia di Bolzano al momento vigente.
Assegno unico universale ed ogni ulteriore eventuale forma di contribuzione pubblica in favore della madre. Lo scarico fiscale concernente le spese straordinarie secondo la percentuale rispettivamente pagata.
4. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale, e di non più aver nulla reciprocamente a pretendere, rinunciando a pretese di mantenimento ad personam.
5. A fronte della normativa albanese che prevede la sostituzione, all'atto del matrimonio, del cognome della moglie con quello del marito, le parti dichiarano di concordare che la moglie, con la sentenza di divorzio, perda il cognome del marito recuperando il proprio cognome anche per quanto concerne i registi di stato civile albanesi. Pt_2
6. Spese di lite compensate.
26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3