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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4189/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4189/2021
Oggi all'udienza del 31 marzo 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 4189 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 promossa da
pagina 1 di 8 nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...],rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonina Tamburello, codice fiscale , PEC C.F._2
fax 091583786 ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio in Palermo, Via Carducci n.2, in virtù di procura rilasciata in foglio separato, il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt.133 comma 3 e 134, comma 2 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica Email_1
Opponente Contro
già Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale P.IVA_1 sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore,
[...]
(C.F. ) in qualità di legale rappresentante pro tempore CP_3 C.F._3 di (C.F./P.I./R.I. ), in forza di procura autenticata nella firma per CP_4 P.IVA_2 atto del Notaio dott. di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T (Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
a margine del presente atto – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronicacertificata: Email_2
Opposta
PQM
Il Tribunale di Palermo - III Sezione civile- , esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede :
- Rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6389/2020 emesso dal Tribunale di Palermo il 31.12.2020 che per l'effetto conferma;
- Condanna al pagamento al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1 di (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., nella misura di € 1700,00 per
[...]
compensi oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
pagina 2 di 8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società chiedeva ed Controparte_1
otteneva in data 31.12.2020 dal Tribunale di Palermo il decreto ingiuntivo nr 6389/2020, con il quale ingiungeva al sig. di pagare la somma di € 13.512,53, oltre interessi e Parte_1
spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per consumi di energia elettrica non corrisposti.
Avverso il predetto provvedimento , con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva rituale opposizione chiedendo la revoca del decreto opposto sulla base Pt_1
della carenza di documentazione probatoria allegata in monitorio ed ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
contestava la pretesa creditoria sotto il profilo dell'assenza di prova della fatturazione emessa , la prescrizione biennale del diritto di credito ed infine il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Si costituiva ritualmente la società opposta la quale Controparte_1
contestava l'opposizione ritenendola infondata e ne chiedeva il rigetto. In particolare deduceva l'opposta che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, traeva origine da un sopralluogo eseguito in data 04.05.2016 dai tecnici di Enel Distribuzione S.p.A.
(oggi E-Distribuzione S.p.A.), presso il punto di prelievo ubicato in Palermo (PA), Piazzale
Castronovo n. 4/A, contraddistinto dal N. POD IT001E91768538, al fine di verificare lo stato ed il funzionamento dell'apparecchio di misura matricola n. 00162885, associato alla fornitura di energia elettrica per usi domestici contrattualmente intestata al sig. che Parte_1 nel corso di tale loro intervento i tecnici accertatori rilevavano l'esigenza di una più approfondita indagine non eseguibile sul posto per la necessità di prove e rilievi tecnici specifici e, pertanto, rimuovevano il predetto contatore e lo repertavano in busta sigillata per trasportarlo nel luogo in cui sarebbero stati effettuati tali più approfonditi controlli tecnici;
che alla data del 20.07.2016, previo formale invito al Maceo con nota prot. Enel-DIS-
30/05/2016-0353892 , a presenziare alle operazioni di verifica in laboratorio , veniva eseguita la verifica al banco, alla presenza dello stesso nel corso della quale veniva riscontrato: Pt_1
“…CONTATORE ELETTRONICO CON SIGILLO DI BASE E TENONI POSTERIORI
MANOMESSI, CONDIZIONE CHE PERMETTE L'ACCESSO INTERNO AI CIRCUITI DI
PROTEZIONE E DI MISURA. INTERRUTTORE NON INTERVENUTO, ERRORI NELLA
pagina 3 di 8 MISURA CON VALORI DEL - 73%; DALL'ESAME INTERNO AL CONTATORE SI
RISCONTRA LA MANOMISSIONE DELLE SALDATURE DELLA RESISTENZA
CAMPIONE, E DEL CIRCUITO ANTITAMPER CON CONTATTI DISTANZIATI”; che con nota prot. del 02.12.2016 , trasmessa a Persona_2 Controparte_2
(oggi e indirizzata, altresì, per conoscenza al sig. Controparte_1 [...]
E-Distribuzione S.p.A. comunicava che di seguito all'accertata manomissione Pt_1 aveva proceduto alla ricostruzione del consumo sfuggito, per il periodo riferibile dal
24.11.2011 al 03.05.2016, sulla base del criterio oggettivo “del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Evidenziava , ancora, che , ancor prima di azionare il procedimento monitorio, il aveva inoltrato, in data 06.07.2017, tramite l'allora suo difensore, Avv. Pt_1
Francesca Cellura, una contestazione relativa alla fattura azionata in sede monitoria e che tale contestazione era stata prontamente riscontrata sia dalla società di fornitura odierna opposta che dal distributore, con nota del 21.08.2017, con la quale era stato informato che il metodo utilizzato per la ricostruzione era stato quello del coefficiente di correzione sulla base dell'errore rilevato sul misuratore in sede di verifica (-73%), e non quello della potenza tecnicamente prelevabile;
che il quale intestatario del contratto di fornitura Parte_1
per il periodo in cui ebbe luogo il prelievo irregolare, era senz'altro obbligato secondo le previsione di cui all'art. 15, delle condizioni generali di fornitura alla“…. conservazione e integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al
Fornitore” e che in assenza di denuncia per manomissione doveva ritenersi civilmente responsabile del prelievo irregolare, quanto meno a titolo di culpa in vigilando. Allegava, poi, documentazione di riscontro in ordine a tutti i fatti delineati superiormente. Ed infine, in relazione al quantum assumeva che la ricostruzione dei consumi era avvenuta in aderenza alla normativa di settore.
* * * *
Tanto premesso, ed esaminate le difese delle parti, va subito detto che parte opponente non formula alcuna contestazione in ordine al verbale di verifica del 20.07.20216, nel quale risulta pagina 4 di 8 che i tecnici di E—Distribuzione spa, in presenza del hanno verificato che il Pt_1
misuratore elettrico posto a servizio dell'abitazione del risultava manomesso . Pt_1
Egli agisce in giudizio, contestando la quantificazione dei consumi riportato nella fattura azionata e la prescrizione biennale del credito.
Ciò posto e venendo alla contestazione del quantum , si osserva che, sulla scorta di tale verifica E-Distribuzione spa, risulta documentato che la mancata registrazione dei consumi derivava non da un malfunzionamento del contatore, bensì da una fraudolenta manomissione del contatore elettrico che non consentiva al misuratore di registrare i consumi reali.
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione del consumo abusivo, sia con riferimento dell'intervallo temporale che ai criteri di calcolo dell'energia consumata.
Giova a tal proposito riassumere la normativa in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
La delibera del 208 dicembre 1999 n.200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt.9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una “rottura” o ad un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o pagina 5 di 8 riparazione del gruppo di misura medesimo ( vedi art. 10 rubricato “Periodo di ricostruzione dei consumi”).
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato “Modalità di ricostruzione dei consumi”).
La delibera n.200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio 2006,
n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio
2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura
Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com,
128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel, 594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel,
318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1° gennaio 2017, ha previsto all'art.16, primo comma, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione Pt_2
nel modo di seguito indicato:“Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il
pagina 6 di 8 suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.”
Nella specie, il consumo di una energia elettrica maggiore rispetto a quella registrata si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione.
Ora, la delibera n.200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore e tanto più la realizzazione di una manomissione abusiva.
Anche l'art.16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di “prelievo irregolare”, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art.16 si deduce quindi che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
Si ritiene, pertanto, che il prelievo fraudolento non possa equipararsi al prelievo irregolare e non sia pertanto regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 gg. prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di allaccio abusivo diretto, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico ( ridotto a due anni pagina 7 di 8 dalla Delibera ARERA n.97/2018/R/COM, tranne il caso di responsabilità accertata del titolare del contratto di servizio elettrico).
Il termine finale è ovviamente quello della verifica o della sostituzione del misuratore se successiva alla verifica.
Ora, posto che risulta del tutto dimostrata una alterazione del contatore, volta a registrare consumi inferiori a quelli effettivi nella misura del 73%.
E' altresì dimostrato che la ricostruzione dei consumi reali (e che si sarebbero avuti senza la manomissione) è stata del tutto corretta atteso che, essa è stata effettuata con metodo matematico ed oggettivo, non presuntivo, basandosi sul dato riscontrato all'atto della verifica della percentuale di riduzione del prelievo, tecnicamente detto errore relativo percentuale, che nella specie risulatava pari al 73%, come risulta dalla schema ricostruzione dei consumi di E-Distribuzione (all.7 documentazione parte opposta).
La metodologia appare del tutto corretta considerando che non prende in esame dati presuntivi ma effettivi.
Né appare fondata la contestazione formulata dall'opponente, il quale, senza neppure contestare la predetta tabella di ricostruzione , si è limitato ad una generica contestazione, senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio, in suo favore.
L'opposizione, quindi, è risultata infondata e deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore - tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
Cosi deciso in Palermo all'udienza odierna del 31 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4189/2021
Oggi all'udienza del 31 marzo 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 4189 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 promossa da
pagina 1 di 8 nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...],rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonina Tamburello, codice fiscale , PEC C.F._2
fax 091583786 ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio in Palermo, Via Carducci n.2, in virtù di procura rilasciata in foglio separato, il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt.133 comma 3 e 134, comma 2 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica Email_1
Opponente Contro
già Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale P.IVA_1 sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore,
[...]
(C.F. ) in qualità di legale rappresentante pro tempore CP_3 C.F._3 di (C.F./P.I./R.I. ), in forza di procura autenticata nella firma per CP_4 P.IVA_2 atto del Notaio dott. di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T (Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
a margine del presente atto – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronicacertificata: Email_2
Opposta
PQM
Il Tribunale di Palermo - III Sezione civile- , esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede :
- Rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6389/2020 emesso dal Tribunale di Palermo il 31.12.2020 che per l'effetto conferma;
- Condanna al pagamento al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1 di (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., nella misura di € 1700,00 per
[...]
compensi oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
pagina 2 di 8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società chiedeva ed Controparte_1
otteneva in data 31.12.2020 dal Tribunale di Palermo il decreto ingiuntivo nr 6389/2020, con il quale ingiungeva al sig. di pagare la somma di € 13.512,53, oltre interessi e Parte_1
spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per consumi di energia elettrica non corrisposti.
Avverso il predetto provvedimento , con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva rituale opposizione chiedendo la revoca del decreto opposto sulla base Pt_1
della carenza di documentazione probatoria allegata in monitorio ed ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
contestava la pretesa creditoria sotto il profilo dell'assenza di prova della fatturazione emessa , la prescrizione biennale del diritto di credito ed infine il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Si costituiva ritualmente la società opposta la quale Controparte_1
contestava l'opposizione ritenendola infondata e ne chiedeva il rigetto. In particolare deduceva l'opposta che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, traeva origine da un sopralluogo eseguito in data 04.05.2016 dai tecnici di Enel Distribuzione S.p.A.
(oggi E-Distribuzione S.p.A.), presso il punto di prelievo ubicato in Palermo (PA), Piazzale
Castronovo n. 4/A, contraddistinto dal N. POD IT001E91768538, al fine di verificare lo stato ed il funzionamento dell'apparecchio di misura matricola n. 00162885, associato alla fornitura di energia elettrica per usi domestici contrattualmente intestata al sig. che Parte_1 nel corso di tale loro intervento i tecnici accertatori rilevavano l'esigenza di una più approfondita indagine non eseguibile sul posto per la necessità di prove e rilievi tecnici specifici e, pertanto, rimuovevano il predetto contatore e lo repertavano in busta sigillata per trasportarlo nel luogo in cui sarebbero stati effettuati tali più approfonditi controlli tecnici;
che alla data del 20.07.2016, previo formale invito al Maceo con nota prot. Enel-DIS-
30/05/2016-0353892 , a presenziare alle operazioni di verifica in laboratorio , veniva eseguita la verifica al banco, alla presenza dello stesso nel corso della quale veniva riscontrato: Pt_1
“…CONTATORE ELETTRONICO CON SIGILLO DI BASE E TENONI POSTERIORI
MANOMESSI, CONDIZIONE CHE PERMETTE L'ACCESSO INTERNO AI CIRCUITI DI
PROTEZIONE E DI MISURA. INTERRUTTORE NON INTERVENUTO, ERRORI NELLA
pagina 3 di 8 MISURA CON VALORI DEL - 73%; DALL'ESAME INTERNO AL CONTATORE SI
RISCONTRA LA MANOMISSIONE DELLE SALDATURE DELLA RESISTENZA
CAMPIONE, E DEL CIRCUITO ANTITAMPER CON CONTATTI DISTANZIATI”; che con nota prot. del 02.12.2016 , trasmessa a Persona_2 Controparte_2
(oggi e indirizzata, altresì, per conoscenza al sig. Controparte_1 [...]
E-Distribuzione S.p.A. comunicava che di seguito all'accertata manomissione Pt_1 aveva proceduto alla ricostruzione del consumo sfuggito, per il periodo riferibile dal
24.11.2011 al 03.05.2016, sulla base del criterio oggettivo “del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Evidenziava , ancora, che , ancor prima di azionare il procedimento monitorio, il aveva inoltrato, in data 06.07.2017, tramite l'allora suo difensore, Avv. Pt_1
Francesca Cellura, una contestazione relativa alla fattura azionata in sede monitoria e che tale contestazione era stata prontamente riscontrata sia dalla società di fornitura odierna opposta che dal distributore, con nota del 21.08.2017, con la quale era stato informato che il metodo utilizzato per la ricostruzione era stato quello del coefficiente di correzione sulla base dell'errore rilevato sul misuratore in sede di verifica (-73%), e non quello della potenza tecnicamente prelevabile;
che il quale intestatario del contratto di fornitura Parte_1
per il periodo in cui ebbe luogo il prelievo irregolare, era senz'altro obbligato secondo le previsione di cui all'art. 15, delle condizioni generali di fornitura alla“…. conservazione e integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al
Fornitore” e che in assenza di denuncia per manomissione doveva ritenersi civilmente responsabile del prelievo irregolare, quanto meno a titolo di culpa in vigilando. Allegava, poi, documentazione di riscontro in ordine a tutti i fatti delineati superiormente. Ed infine, in relazione al quantum assumeva che la ricostruzione dei consumi era avvenuta in aderenza alla normativa di settore.
* * * *
Tanto premesso, ed esaminate le difese delle parti, va subito detto che parte opponente non formula alcuna contestazione in ordine al verbale di verifica del 20.07.20216, nel quale risulta pagina 4 di 8 che i tecnici di E—Distribuzione spa, in presenza del hanno verificato che il Pt_1
misuratore elettrico posto a servizio dell'abitazione del risultava manomesso . Pt_1
Egli agisce in giudizio, contestando la quantificazione dei consumi riportato nella fattura azionata e la prescrizione biennale del credito.
Ciò posto e venendo alla contestazione del quantum , si osserva che, sulla scorta di tale verifica E-Distribuzione spa, risulta documentato che la mancata registrazione dei consumi derivava non da un malfunzionamento del contatore, bensì da una fraudolenta manomissione del contatore elettrico che non consentiva al misuratore di registrare i consumi reali.
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione del consumo abusivo, sia con riferimento dell'intervallo temporale che ai criteri di calcolo dell'energia consumata.
Giova a tal proposito riassumere la normativa in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
La delibera del 208 dicembre 1999 n.200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt.9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una “rottura” o ad un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o pagina 5 di 8 riparazione del gruppo di misura medesimo ( vedi art. 10 rubricato “Periodo di ricostruzione dei consumi”).
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato “Modalità di ricostruzione dei consumi”).
La delibera n.200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio 2006,
n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio
2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura
Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com,
128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel, 594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel,
318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1° gennaio 2017, ha previsto all'art.16, primo comma, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione Pt_2
nel modo di seguito indicato:“Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il
pagina 6 di 8 suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.”
Nella specie, il consumo di una energia elettrica maggiore rispetto a quella registrata si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione.
Ora, la delibera n.200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore e tanto più la realizzazione di una manomissione abusiva.
Anche l'art.16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di “prelievo irregolare”, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art.16 si deduce quindi che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
Si ritiene, pertanto, che il prelievo fraudolento non possa equipararsi al prelievo irregolare e non sia pertanto regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 gg. prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di allaccio abusivo diretto, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico ( ridotto a due anni pagina 7 di 8 dalla Delibera ARERA n.97/2018/R/COM, tranne il caso di responsabilità accertata del titolare del contratto di servizio elettrico).
Il termine finale è ovviamente quello della verifica o della sostituzione del misuratore se successiva alla verifica.
Ora, posto che risulta del tutto dimostrata una alterazione del contatore, volta a registrare consumi inferiori a quelli effettivi nella misura del 73%.
E' altresì dimostrato che la ricostruzione dei consumi reali (e che si sarebbero avuti senza la manomissione) è stata del tutto corretta atteso che, essa è stata effettuata con metodo matematico ed oggettivo, non presuntivo, basandosi sul dato riscontrato all'atto della verifica della percentuale di riduzione del prelievo, tecnicamente detto errore relativo percentuale, che nella specie risulatava pari al 73%, come risulta dalla schema ricostruzione dei consumi di E-Distribuzione (all.7 documentazione parte opposta).
La metodologia appare del tutto corretta considerando che non prende in esame dati presuntivi ma effettivi.
Né appare fondata la contestazione formulata dall'opponente, il quale, senza neppure contestare la predetta tabella di ricostruzione , si è limitato ad una generica contestazione, senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio, in suo favore.
L'opposizione, quindi, è risultata infondata e deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore - tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
Cosi deciso in Palermo all'udienza odierna del 31 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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