Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 336/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. AR Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 336/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 618/2021 pubblicata il 16/09/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1436/16 R.G., notificata in data 22/09/2021, avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
TRA
AD IA AR (C.F. [...]),
Di RE CO, nato a [...] il [...],
Di RE IC, nata a [...] il [...],
Quali eredi di Di RE IO, nato a [...] il [...], deceduto in data20.03.2023, in proprio e quale erede della Sig.ra De IN IT con il patrocinio dell'avv. PISCOPO ERNESTINA, elettivamente domiciliati in CORSO NAZIONALE N. 75 86039 TERMOLI presso il difensore
APPELLANTI
E
DI ZO GI (C.F. [...]),
Di RE LA, (C.F. [...]),
Di RE AB, (C.F. [...]), in proprio e quali eredi di De IN IT con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI IA, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.49 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/1/24, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti AR RM MO, Di RE CO, Di RE IC in qualità di eredi del Sig. Di RE IO, nato a [...] il [...] deceduto in data 20.03.2023, l'avv. PISCOPO ERNESTINA così conclude:
Pag. 1 a 5
Nel merito, accogliere il dispiegato Appello in tutti i capi analiticamente contestati, riformando e/o annullando conseguentemente la Sentenza di primo grado.
In ogni caso, comandare al Conservatore RII di Campobasso, esonerandolo da ogni responsabilità, nel caso in cui la formalità sia già stata eseguita, di procedere alla cancellazione dell'annotazione della sentenza appellata in margine all'atto di compravendita.
Con condanna alle spese del presente giudizio nonché del primo grado”. per gli appellati DI ZO AN, DI ZO LA e DI ZO AB, in proprio e quali eredi di IT De IN, l'avv. BIANCHINI IA chiede che la corte voglia:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione dell'appellante di inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione all'altro convenuto De IN IT;
in denegata ipotesi, e solo per estremo scrupolo difensivo, e sempre premessa la correttezza della decisione del Tribunale, gli appellanti si rimettono comunque alla decisione che l'On.le Corte di Appello adita voglia adottare, e qualora venga rilevata l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado indirizzato alla sig.ra IT De IN, con conseguente la rimessione della causa dinanzi al primo giudice, rilevano, comunque, che in tal caso il giudizio retrocesso si svolgerebbe tra le stesse identiche parti del presente giudizio di appello. nel merito rigettare il gravame proposto dal sig. Di RE IO poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/06/2016 i germani Di RE AN, Di RE LA e Di RE AB convenivano in giudizio Di RE IO (germano degli attori) e De IN IT madre degli attori per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) Accertare che il contratto di compravendita immobiliare del 21/01/2016, rogato a mezzo notaio Dr. Riccardo Ricciardi ( N. del Repertorio 131.613- N. di raccolta 18.412), registrato a Campobasso, il 17/02/2016, Reg. n. 551, serie N.1 T, intercorso tra la Sig.ra IT De IN, nata a [...], il [...], e res.te in Campobasso alla P.zza Vincenzo Cuoco n. 29, quale parte venditrice, e il Sig. Di RE IO nato a [...], il [...], res.te in Campobasso, alla Piazza Molise n. 60, costituisce un atto simulato;
b) Accertare e dichiarare la natura di donazione a favore del Sig. Di RE IO del suddetto accordo intercorso tra le parti.
Si costituiva Di RE IO chiedendo il rigetto della domanda.
La madre De IN IT non si costituiva e il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Assunti interrogatori formali ed espletata CTU, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 618/2021 pubblicata il 16/09/2021, notificata in data 22/09/2021, così provvedeva:
“1) Dichiara che il contratto denominato compravendita stipulato il 21/01/2016 dinanzi al notaio Ricciardi, Rep. 131.613, Racc. 18.412, tra IT DE TI, quale venditrice, e DI ZO IO, quale acquirente, è simulato e costituisce e dissimula una donazione, per effetto di simulazione relativa;
2) Ordina al Conservatore RRII di Campobasso, che esonera da ogni responsabilità a riguardo, di annotare la presente sentenza in margine all'atto come sopra dichiarato simulato;
3) Condanna i convenuti DI ZO IO e DE TI IT al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, spese che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre IVA, cpa, e rimborso forfettario del 15%”.
Pag. 2 a 5 Il Tribunale in via preliminare rigettava l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica della citazione effettuata nei confronti di DE TI IT, atteso il fatto che la notifica risultava perfezionata ex art. 139 comma 2 c.p.c.
Il tribunale rilevava che la compravendita stipulata il 21/01/16 aveva riguardato l'appartamento sito in Campobasso, facente parte della lottizzazione “Gelsi”, alla Piazza Molise n. 60, sito al quarto piano, scala C, composto da tre camere, soggiorno, cucinino-tinello, doppi servizi e garage, posto al piano seminterrato del medesimo stabile, per il prezzo di € 80.000; di detta somma euro 13.000,00 dovevano ritenersi compensati con un credito di pari ammontare vantato dall'acquirente nei confronti della venditrice;
euro 10.000,00 erano stati pagati con assegno bancario;
euro 3.000,00 con altro assegno bancario;
la restante parte del prezzo, di euro 67.000,00, sarebbe stata pagata dal figlio IO in rate mensili di euro 500,00 ciascuna, la prima con scadenza il 21.02.2016, senza pagamento di interessi;
sussistevano una pluralità di indizi, tutti convergenti verso la natura simulata della vendita, rappresentati dai seguenti fatti:
-D TI aveva acquistato da terzi l'appartamento il 29.06.2005 al prezzo di euro 119.000,00
-il rapporto di strettissima parentela esistente tra l'acquirente dell'immobile (figlio) e la venditrice (madre);
-le anomale modalità di pagamento del prezzo, come emergenti dal contratto, visto che, a fronte del prezzo di euro 80.000,00, euro 13.000,00 risultavano “scomputati” per compensazione con un pregresso debito della DE TI verso DI ZO IO, risalente al 2005, ossia ad 11 anni prima, e la restante parte, di euro 67.000,00, sarebbe stata pagata con rate mensili di 500,00 euro, senza interessi, con una inusuale e lunghissima dilazione di pagamento, di 11 anni, che andrebbe a scadere quando la simulata venditrice avrebbe 102 anni;
-l'esiguità del prezzo di vendita indicato nell'atto (euro 80.000,00), stimato dal ctu (con valutazione che si condivide, perché immune da vizi logici), al momento del rogito, in euro 168.866,00 per l'appartamento (di 139 mq) e in euro 16.800,00 per il garage (di 28 mq), ossia complessivi euro 185.666,00, con una differenza di oltre 100.000,00 rispetto al prezzo indicato nel rogito (euro 80.000,00);
-il fatto che il prezzo indicato nell'atto è addirittura inferiore a quello ricavabile sulla scorta della rendita catastale del bene (circa 108.000,00 euro) e, pure, nettamente inferiore a quello di acquisto da parte della DE TI nel 2005 (euro 119.000,00), allorché l'immobile fu acquistato non ristrutturato.
Di RE IO, in proprio e quale erede della madre De IN IT, deceduta a Campobasso il 9/12/19, nel corso del procedimento di primo grado, proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 15/10/21 ai soli germani GI DI ZO, Di RE LA e Di RE AB, in proprio e non quali eredi, e iscritta a ruolo il 20/10/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In rito, in via preliminare dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo alla convenuta Sig. De IN IT, in palese violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e di conseguenza rimettere la presente controversia al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. o comunque dichiarare la nullità dell'intero procedimento per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario e dichiarare inutiliter data la Sentenza di prima grado. 3) Nel merito, accogliere il dispiegato Appello in tutti i capi analiticamente contestati, riformando e/o annullando conseguentemente la Sentenza di primo grado. 4) In ogni caso, comandare al Conservatore RII di Campobasso, esonerandolo da ogni responsabilità, nel caso in cui la formalità sia già stata eseguita, di procedere alla cancellazione dell'annotazione della sentenza appellata in margine all'atto di compravendita. 5) Con condanna alle spese del presente giudizio nonché del primo grado”.
Si costituivano GI DI ZO, Di RE LA e Di RE AB, in proprio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione dell'appellante di inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione all'altro convenuto De IN IT;
in denegata ipotesi, e solo per estremo scrupolo difensivo, e sempre premessa la correttezza della
Pag. 3 a 5 decisione del Tribunale, gli appellanti si rimettono comunque alla decisione che l'On.le Corte di Appello adita voglia adottare, e qualora venga rilevata l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado indirizzato alla sig.ra IT De IN, con conseguente la rimessione della causa dinanzi al primo giudice, rilevano, comunque, che in tal caso il giudizio retrocesso si svolgerebbe tra le stesse identiche parti del presente giudizio di appello. nel merito rigettare il gravame proposto dal sig. Di RE IO poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado”
Con ordinanza depositata in data 30/3/22, la corte, dato atto del decesso di IT de IN nel corso del giudizio di primo grado, dichiarato dall'appellante (che agiva in proprio e quale erede) e del fatto che gli appellati si erano costituiti in proprio, disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione della citazione agli eredi.
Si ricostituivano i germani GI DI ZO, Di RE LA e Di RE AB, anche quali eredi di De IN IT, rassegnando conclusioni conformi a quelle rassegnate nella precedente costituzione.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 11/1/2024 si costituivano AR RM MO, Di RE CO, Di RE IC, in qualità di eredi dell'appellante Di RE IO, deceduto in data 20.03.2023, facendo proprie le conclusioni già rassegnate dal congiunto deceduto nel corso del giudizio di appello.
Con ordinanza del 25/1/24, resa all'esito dell'udienza del 24/1/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, si contesta l'erronea ritenuta regolarità della notificazione eseguita dagli attori ( tra cui di RE LA) nei confronti della madre De IN IT, notificazione eseguita a mani del figlio, nonché attore, Di RE LA.
Il tribunale, motivando sull'eccezione di nullità assoluta ex art. 160 cpc della notificazione, sollevata dal convenuto costituito in comparsa conclusionale, ha ritenuto la regolarità della stessa, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c., senza null'altro aggiungere.
Parte appellante assume la violazione degli artt. 156 e 160 cpc rappresentando che la notificazione, eseguita incontestabilmente dall'ufficiale giudiziario in data 15/6/16 a mani del figlio LA di Rienzo, che tra l'altro non era neppure convivente con la madre, risiedendo in Campobasso alla Via Gorizia n. 3, pur essendo il figlio, versava in situazione di conflitto di interessi, avendo assunto posizione contrapposta nello stesso procedimento nei confronti del destinatario determinando la nullità della notificazione.
Parte appellata ha eccepito la tardività del rilievo dell'eccezione di nullità e nel merito l'infondatezza essendo la notificazione stata eseguita ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
ha inoltre eccepito che la nullità poteva essere eccepita solo dalla parte e nella prima difesa successiva alla conoscenza dell'atto oggetto di notifica ai sensi dell'art. 157 co. 2 cpc;
ha inoltre dedotto che l'eventuale rimessione della causa al primo giudice sarebbe inutiliter data in quanto atteso il decesso della madre, le parti sarebbero le stesse del giudizio di appello.
Il motivo è fondato.
Premesso che la fattispecie in esame riguarda la verifica della regolarità della notificazione della citazione introduttiva di primo grado, va rilevato che, il procedimento disciplinato nell'art. 139, comma 2, c.p.c. consente di perfezionare la notifica anche senza la consegna materiale dell'atto al destinatario;
tuttavia, la notificazione deve essere ritenuta invalida a causa dell'esistenza di una situazione di conflitto di interessi fra il consegnatario cd il destinatario dell'atto; secondo la pronuncia della Cassazione 7 luglio 2004, n. 12413: "in tema di notificazione effettuata a mani di una delle persone contemplate dall'art. 139, 2 comma, c.p.c., una situazione di conflitto di interessi fra il consegnatario e il destinatario dell'atto è idonea ad incidere sulla validità della notificazione solo se tali soggetti abbiano assunto posizioni contrapposte nell'ambito dello stesso processo e il conflitto sia quindi interno al procedimento cui l'atto notificato si riferisce" (in senso conforme Cass. n. 8826/1987).
Pag. 4 a 5 Nella fattispecie viene in rilievo la nullità e non l'inesistenza della notificazione;
va rilevato che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado deve essere esaminata sempre di ufficio dal giudice come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione , nella sentenza n. 4874 del 03/05/1991 (ma con riflessi anche recentemente per Cass. n. 16402/2014), che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, definito con sentenza ad essa favorevole nel merito, non ha l'onere, ove tale pronuncia sia appellata dalla controparte, di proporre appello incidentale per sollevare la questione (non esaminata dal giudice di primo grado) della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, questione che deve essere dal giudice d'appello esaminata sempre d'ufficio ed in via preliminare".
Ad abundantiam va rilevato che l'appellante, costituendosi con la citazione in appello non solo in proprio, ma anche quale erede della madre, contumace in primo grado, è subentrato nella posizione della stessa, ben potendo esercitare la facoltà di eccepire la nullità della notificazione eseguita nei confronti della madre stessa, nella prima difesa successiva all'atto nullo, con osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 157 co. 2 cpc.
Del tutto irrilevante è il fatto nel caso di rimessione degli atti al giudice di primo grado che le parti del procedimento di primo grado siano le stesse del procedimento di appello, in quanto, a seguito della rilevata nullità della notificazione della citazione introduttiva, consegue la nullità della sentenza di primo grado;
ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 354 co. 1 cpc la causa deve essere rimessa al primo giudice.
3. I successivi motivi di appello sono assorbiti.
4. Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado si reputa opportuno demandarne la regolamentazione al giudice nuovamente investito della causa perché vi provveda all'esito della valutazione complessiva dell'esito della controversia;
in caso di rimessione al primo giudice, la giurisprudenza di legittimità non reputa obbligatoria la statuizione in ordine alle spese di primo grado da parte del giudice di appello, tenuto invece a provvedere su quelle del secondo grado (cfr. Cass. 2006/n.13550; Cass. 2010/n.16765; Cass. 2021/n. 11865)-; queste ultime, in applicazione del principio, sia della soccombenza, che della causalità , vanno poste a carico degli appellati, in quanto soccombenti sia in relazione alla questione della nullità della notificazione, sia per il fatto che sono responsabili della mancata instaurazione del corretto contradditorio;
le spese si liquidano in dispositivo in favore degli appellanti intervenuti, succeduti all'appellante originario, in riferimento al valore della controversia applicando il D.M. n. 147/2022, in riferimento valore delle controversia, con parametri minimi in considerazione della soluzione basata su questione pregiudiziale, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, di trattazione, decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Di RE IO, avverso la sentenza n. 618/2021 pubblicata il 16/09/2021 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva di primo grado;
- per l'effetto, ordina la rimessione della causa al Tribunale di Campobasso, il quale si pronuncerà anche in ordine alle spese di primo grado;
-condanna DI ZO GI, Di RE LA e Di RE AB in solido al pagamento in favore di AR RM MO, Di RE CO, Di RE IC delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.165,50 per spese ed € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 10/01/2025. Il Presidente Dr. AR Grazia D'Errico Il Consigliere est. Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5