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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6791 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1
RAZZANO MODESTINO;
e
RICORRENTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to LOMBARDI Controparte_1
ELENA ;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) il 20.04.2002 con parte resistente, dalla cui unione sono nati tre figli (il 24/02/2003), (il 10/08/2004) e (il 10/08/2004). Persona_1 Per_2 Per_3
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 100,00 mensili;
un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 in favore della figlia Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 14.01.2025 il resistente il quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da parte ricorrente ma chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della figlia della somma mensile di euro 100,00 oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie;
rigettare la richiesta avversa di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
disporre la ripartizione al 50% dell'assegno unico percepito per i figli.
All'udienza cartolare del 28.02.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto, pertanto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: All'udienza del 28.02.2025 le parti precisavano che “l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, Parte II, Serie A, anno 2002);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6791 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1
RAZZANO MODESTINO;
e
RICORRENTE
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to LOMBARDI Controparte_1
ELENA ;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) il 20.04.2002 con parte resistente, dalla cui unione sono nati tre figli (il 24/02/2003), (il 10/08/2004) e (il 10/08/2004). Persona_1 Per_2 Per_3
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 100,00 mensili;
un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 in favore della figlia Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 14.01.2025 il resistente il quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da parte ricorrente ma chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della figlia della somma mensile di euro 100,00 oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie;
rigettare la richiesta avversa di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
disporre la ripartizione al 50% dell'assegno unico percepito per i figli.
All'udienza cartolare del 28.02.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto, pertanto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: All'udienza del 28.02.2025 le parti precisavano che “l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, Parte II, Serie A, anno 2002);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso