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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 3202/2025 promossa da
(c.f. , nato/a a DOLO (VE), il Parte_1 C.F._1
con l'avv. LETIZIA DE FRANCO
e
VE RA (C.F: ), nata a [...], C.F._2 l'8/03/1975
con l'avv. GAIA FRANCHIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/05/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in
2 tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese per questa fase interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a DOLO (VE), il 14/02/1975 Parte_1 e VE RA, nata a [...], l' 8/03/1975 uniti in matrimonio l'8/07/2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CARBONERA (TV) dell'anno 2006 n. 11, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e AR Parte_1
ER che hanno contratto matrimonio concordatario in data 8.7.2006 presso il
Comune di Carbonera;
l'atto è stato registrato al Registro degli atti del medesimo comune parte II serie A n. 11.
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all' ufficiale dello stato civile del Comune di Carbonera ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
3. Il signor si impegna a trasferire alla signora AR – la quale si Parte_1 impegna ad acquistare – la propria quota di 1/2 di proprietà dell'attuale casa familiare sita in Carbonera, località Pezzan, Via Cadorna 12 così catastalmente censita o, comunque, nota alle parti come “Casa familiare”:
- Comune di Carbonera - Catasto terreni - Foglio 7 – mappale n. 270 – Ente
Urbano di 940mq
- Comune di Carbonera – NCEU – Sezione B – foglio 1 mappale n. 270 sub 8, p. T-1 Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 10,5 vani, sup. cat. 242 mq, Rendita €
650,74 mappale n. 270 sub 9, p. T Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 35 mq,
Rendita € 65,07. Il formale trasferimento della quota di proprietà dell'immobile avverrà, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, a mezzo di atto notarile da considerarsi connesso al presente accordo, avanti al Notaio che verrà scelto da parte acquirente che ne sosterrà le relative spese.
I coniugi dichiarano che intendono costituire un diritto di abitazione a favore di sulla casa coniugale, avente termine finale il 31.12.2026, e che Parte_1 tale diritto verrà formalizzato avanti al notaio contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà.
Il signor garantisce sin d'ora la piena ed incondizionata disponibilità Parte_1 dell'immobile di Carbonera;
garantisce inoltre che la predetta quota di proprietà è
3 libera da vincoli o diritti di terzi che ne possano impedire l'efficace libera cessione, quali diritti reali di garanzia, privilegi in genere ed in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura, e quindi qualsiasi vincolo pregiudizievole, fatta eccezione del diritto di abitazione di cui al paragrafo che precede.
La signora AR, a fronte della cessione della quota immobiliare, si impegna a corrispondere e corrisponderà al signor - che dichiara fin d'ora di Parte_1 accettare - la somma di € 210.000,00= (euro duecentodiecimila//) - che verrà corrisposta in tre tranches: la prima, di € 20.000,00= (euro ventimila//) alla sottoscrizione dell'accordo, per procedere all'immediata estinzione del mutuo acceso presso Intesa San Paolo con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, la seconda, di € 100.000,00 = (euro centomila//) alla sentenza di separazione ed € 90.000,00 (euro novantamila//) al momento del rogito.
Nel trasferimento immobiliare in oggetto le parti intendono avvalersi della totale esenzione da imposte e tasse, essendosi concluso lo stesso in sede di separazione consensuale come per legge consentito specificando che questo accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Salva l'esecuzione di quanto previsto al punto 3) e della scrittura privata sottoscritta a latere, le Parti si danno atto di aver composto e regolato ogni loro rapporto, nonché di aver definito, anche in via transattiva, ogni pendenza di carattere patrimoniale;
conseguentemente dichiarano di non aver ulteriori pretese di carattere economico, né rapporti di debito/credito nei confronti l'uno dell'altro, e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere.
5. Le Parti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emandanda sentenza di separazione.
6. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE per questa fase interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 3202/2025 promossa da
(c.f. , nato/a a DOLO (VE), il Parte_1 C.F._1
con l'avv. LETIZIA DE FRANCO
e
VE RA (C.F: ), nata a [...], C.F._2 l'8/03/1975
con l'avv. GAIA FRANCHIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/05/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in
2 tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese per questa fase interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a DOLO (VE), il 14/02/1975 Parte_1 e VE RA, nata a [...], l' 8/03/1975 uniti in matrimonio l'8/07/2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CARBONERA (TV) dell'anno 2006 n. 11, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e AR Parte_1
ER che hanno contratto matrimonio concordatario in data 8.7.2006 presso il
Comune di Carbonera;
l'atto è stato registrato al Registro degli atti del medesimo comune parte II serie A n. 11.
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all' ufficiale dello stato civile del Comune di Carbonera ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
3. Il signor si impegna a trasferire alla signora AR – la quale si Parte_1 impegna ad acquistare – la propria quota di 1/2 di proprietà dell'attuale casa familiare sita in Carbonera, località Pezzan, Via Cadorna 12 così catastalmente censita o, comunque, nota alle parti come “Casa familiare”:
- Comune di Carbonera - Catasto terreni - Foglio 7 – mappale n. 270 – Ente
Urbano di 940mq
- Comune di Carbonera – NCEU – Sezione B – foglio 1 mappale n. 270 sub 8, p. T-1 Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 10,5 vani, sup. cat. 242 mq, Rendita €
650,74 mappale n. 270 sub 9, p. T Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 35 mq,
Rendita € 65,07. Il formale trasferimento della quota di proprietà dell'immobile avverrà, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, a mezzo di atto notarile da considerarsi connesso al presente accordo, avanti al Notaio che verrà scelto da parte acquirente che ne sosterrà le relative spese.
I coniugi dichiarano che intendono costituire un diritto di abitazione a favore di sulla casa coniugale, avente termine finale il 31.12.2026, e che Parte_1 tale diritto verrà formalizzato avanti al notaio contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà.
Il signor garantisce sin d'ora la piena ed incondizionata disponibilità Parte_1 dell'immobile di Carbonera;
garantisce inoltre che la predetta quota di proprietà è
3 libera da vincoli o diritti di terzi che ne possano impedire l'efficace libera cessione, quali diritti reali di garanzia, privilegi in genere ed in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura, e quindi qualsiasi vincolo pregiudizievole, fatta eccezione del diritto di abitazione di cui al paragrafo che precede.
La signora AR, a fronte della cessione della quota immobiliare, si impegna a corrispondere e corrisponderà al signor - che dichiara fin d'ora di Parte_1 accettare - la somma di € 210.000,00= (euro duecentodiecimila//) - che verrà corrisposta in tre tranches: la prima, di € 20.000,00= (euro ventimila//) alla sottoscrizione dell'accordo, per procedere all'immediata estinzione del mutuo acceso presso Intesa San Paolo con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, la seconda, di € 100.000,00 = (euro centomila//) alla sentenza di separazione ed € 90.000,00 (euro novantamila//) al momento del rogito.
Nel trasferimento immobiliare in oggetto le parti intendono avvalersi della totale esenzione da imposte e tasse, essendosi concluso lo stesso in sede di separazione consensuale come per legge consentito specificando che questo accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. Salva l'esecuzione di quanto previsto al punto 3) e della scrittura privata sottoscritta a latere, le Parti si danno atto di aver composto e regolato ogni loro rapporto, nonché di aver definito, anche in via transattiva, ogni pendenza di carattere patrimoniale;
conseguentemente dichiarano di non aver ulteriori pretese di carattere economico, né rapporti di debito/credito nei confronti l'uno dell'altro, e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere.
5. Le Parti dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emandanda sentenza di separazione.
6. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE per questa fase interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci
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