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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.SS Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.SS Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 351/2024, assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promoSS da:
(C.F. in persona del legale rappresentante, dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Beinette (CN) Via Giovanni Agnelli n. 3, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Pier Giorgio Olivero (C.F. - pec: CodiceFiscale_1 Email_1 [...]
u) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Cuneo, Email_2
Piazza Galimberti n. 1, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
3, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Montanari (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Email_3
Mondovì, Corso Statuto n. 31, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
1 per parte appellante, Controparte_1
-contrariis reiectis
-previa ammissione dei capi di prova e se del caso di ctu dedotti da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2
-in riforma delle statuizioni della sentenza appellata, dichiarare che il decreto ingiuntivo che ha dato ingresso al presente giudizio essendosi verificati fatti estintivi del diritto in contestazione con l'integrale pagamento di quanto liquidato in decreto ivi comprese le spese legali, revocarsi il detto decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Cuneo in data 16 dicembre 2019 n. 1648/2019
- previa ammissione dei sottotenorizzati capitoli di prova
1) Vero che la affidava a nel dicembre 2017 l'incarico di Parte_1 CP_3
impaginazione e grafica delle seguenti testate giornalistiche: " Controparte_4
" con tiratura giornaliera, tre settimanali e precisamente " ", "la Piazza
[...] Parte_2
grande", " "; Controparte_5
2) Vero che l'incarico affidato al convenuto in opposizione riguardava anche giornali di tiratura nazionale, quali "Espansione" con una tiratura di 55000 copie, "Banca finanza", con una tiratura di 25000 copie e il "Giornale delle assicurazioni", anche questo con tiratura di
25000 copie;
3) Vero che, anche più volte sollecitato dai vertici della il rifiutò di Parte_1 CP_3
sottoscrivere un contratto contenente le condizioni e le obbligazioni oggetto del rapporto fra le parti;
4) Vero che questa mancanza ha determinato notevoli discussioni fra i vertici dell'attrice e il convenuto in opposizione;
5) Vero che in quel periodo la non poteva rinunciare alla collaborazione del Pt_1 CP_3
in attesa di fornitura alla prima di strutture atte a svolgere l'attività di impaginazione e grafica dei giornali sopraindicati;
6) Vero che la ha spesso ripreso il sia per la qualità del lavoro svolto, sia Pt_1 CP_3
soprattutto rispetto alle tempistiche per la consegna del materiale da inviare in tipografia;
7) Vero che il era in continuo ritardo nella consegna del proprio lavoro e che tale CP_3
2 comportamento ha determinato ritardi nella pubblicazione delle tre riviste a tiratura nazionale con notevoli danni per la perdita di molti inserzionisti per la pubblicità dai testi indicandi;
8) Vero che il volgeva la propria attività lavorativa per la nella sua struttura CP_3 CP_1
e solo raramente si recava nello stabilimento della Società scrivente;
9) Vero che, risolto il rapporto fra le parti nell'ottobre 2019, il non ha restituito i CP_3
template relativi alle tre testate giornalistiche nazionali;
10) Vero che non ha e non aveva nei propri pc alcuna traccia dei lavori effettuati Pt_1
da CP_3
11) Vero che l'editore dei tre giornali con diffusione nazionale, "Newspapers Milano srl" ha dovuto, per riprendere la pubblicazione dei tre giornali, fare realizzare un nuovo progetto grafico editoriale da due differenti studi grafici, con un esborso a testi indicando addoSSto alla società scrivente pari a circa Euro 50.000,00.
Testi, anche in materia contraria:
- OT. c/o Polo grafico, Beinette, Cuneo;
Tes_1
- OT.SS , Chiusa di Pesio;
Testimone_2
- OT.SS ; Testimone_3 Persona_1
- Legale rappresentante News Papers Milano srl
- Direttori di testata delle riviste nazionali "Espansione", "Banca e finanza", "Giornale delle assicurazioni", Milano;
Assolversi da ogni domanda proposta da in riconvenzionale—reconventio CP_3
reconvertionis nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
IN VIA RICONVENZIONALE
-condannarsi al risarcimento dei danni da lui causati alla corrente CP_3 CP_1
in Beinette, per i fatti narrati in questo atto, danni che si indicano nella misura di € 50.000,00 od in somma veriore determinanda
IN VIA SUBORDINATA
-disporsi la compensazione del credito vantato da parte attrice per l'attività svolta a favore della d il credito vantato da quest'ultima a titolo di ristoro dei danni subiti a CP_1
3 causa del comportamento del Signor per i ritardi di consegna e conseguenza degli CP_3
stessi e per non avere lo stesso restituito le strutture grafiche delle riviste Espansione,
BancaFinanza e Giornale delle Assicurazioni
-condannarsi così controparte al pronto risarcimento dei danni sopra richiesti decurtati delle somme dovute da questa società e richieste dal stesso CP_3
-in ogni caso con il favore delle spese;
per parte appellata, : CP_3
- respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione;
- IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata, previa se del caso ammissione delle prove per testi dedotte dalla difesa scrivente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 20.03.2021 e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. datata 12.04.2021;
- accogliersi l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
• dichiarare che il saggio degli interessi che deve corrispondere sulla CP_1
somma di euro 29.313,84 è quello moratorio ovvero quello previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della richiesta (15.07.2020) sino al pagamento (effettuato il
12.07.2024);
• liquidare le spese del giudizio di primo grado a carico di in euro Controparte_1
7.616,00 oltre accessori di legge;
- IN SUBORDINE in caso di accoglimento dell'appello relativamente alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in via di appello incidentale subordinato, limitatamente al credito portato dal decreto ingiuntivo, dichiararsi la ceSSzione della materia del contendere con condanna di al pagamento delle spese del giudizio di opposizione;
Controparte_1
- IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.11.2019, chiedeva e otteneva dal Tribunale di CP_3
Cuneo, a carico di l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1648/2019, notificato CP_1
in data 09.01.2020, per l'importo di € 14.449,00=, oltre interessi e spese, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di parcelle emesse per attività di consulenza riguardante la redazione e l'impaginazione di testate giornalistiche.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 13.02.2020, la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto, innanzi il Tribunale di Cuneo, chiedendone la revoca e formulando a carico del domanda riconvenzionale di condanna al pagamento CP_3
dell'importo di €. 50.000,00=, a titolo di risarcimento danni o, in subordine, chiedendo disporsi la compensazione di tale importo con le somme eventualmente riconosciute al ricorrente opposto.
Sosteneva, infatti, la che nell'espletamento dell'incarico conferitogli, il non CP_1 CP_3
avesse rispettato i tempi di consegna, di volta in volta comunicati, ritardando l'invio dei lavori alle tipografie, con conseguente rinvio nella stampa e nella distribuzione delle testate, cagionando ritardi che avevano provocato a la perdita di inserzioni pubblicitarie CP_1
e il mancato rinnovo di contratti.
In ragione di tali circostanze, affermava di aver interrotto il rapporto di CP_1
consulenza con il il quale, peraltro, non aveva restituito le strutture grafiche di talune CP_3
riviste neceSSrie per la realizzazione grafica dei giornali, con conseguenti ulteriori esborsi per la realizzazione di nuovi layout.
Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 683/2020, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.07.2020 il chiedendo il rigetto della CP_3
domanda riconvenzionale avversaria, esponendo che, contrariamente a quanto dedotto dalla società, il rapporto si era interrotto in data 17.10.2019 per effetto del recesso, da egli dichiarato, a fronte dell'inadempimento della nel pagamento dei compensi e CP_1
avanzando reconventio reconventionis per i compensi maturati nell'anno 2019, quantificati nella somma di €. 29.313,84=, non ricompresi negli importi azionati nel decreto.
All'udienza di prima comparizione del 25.09.2020, il Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ex art. 649 c.p.c. ed assegnava i termini ex
5 art. 183 comma 6 c.p.c.
Seguiva una sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti;
fallite le trattative, le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 22.09.2022 il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie dedotte e, con provvedimento del 28.09.2022, dichiarava inammissibili le prove orali richieste, rinviando la causa al 22.11.2022, ove il Tribunale formulava proposta ex art. 185 c.p.c.
La transazione non veniva raggiunta e il Giudice fiSSva l'udienza per la precisazione delle conclusioni, dove la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 123/2024 del 26.01.2024, pubblicata in data 09.02.2024, il Tribunale di
Cuneo si pronunciava, respingendo l'opposizione formulata dalla Controparte_1
confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opponente al pagamento, in favore del dell'ulteriore importo di €. 29.313,84=, oltre interessi legali CP_3
e spese legali liquidate come da provvedimento.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, argomentando che, dalla documentazione in atti, doveva ritenersi provata la pretesa creditoria del anche alla luce del fatto che le CP_3
prestazioni rese dal medesimo a favore dell'opponente non erano state oggetto di contestazione specifica da parte della che, negli atti di causa, si era limitata ad CP_1
invocare il ritardo dell'opposto nella consegna dei lavori e la mancata restituzione dei layout di stampa e che, soprattutto, in ambito stragiudiziale aveva reso, a favore del un CP_3
espresso riconoscimento di debito, con impegno al pagamento rateale della somma oggetto di ingiunzione.
Il Tribunale riteneva, per converso, non provati gli inadempimenti addebitati al dalla CP_3
inadempimenti che, secondo la società, erano stati forieri di danni ingenti per CP_1
un importo complessivo di €. 50.000,00=, richiesti dalla opponente in via riconvenzionale.
Il Tribunale riteneva ammissibile anche la domanda proposta dal avente ad oggetto il CP_3
pagamento degli ulteriori compensi maturati dallo stesso nell'anno 2019 fino alla ceSSzione del rapporto contrattuale, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, assumendo la posizione sostanziale di attore, doveva ritenersi
6 ammesso a proporre anche domande diverse da quelle fatte valere con il procedimento monitorio, purché connesse con il rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che, nella fattispecie, doveva ritenersi ammissibile la richiesta di condanna relativa ai compensi maturati per l'anno 2019.
Sotto tale profilo il Tribunale di Cuneo riteneva fondata la domanda, sulla base della produzione di comunicazione e-mail dell'Amministratore della società opponente che, nel riepilogare le somme dovute nel 2018, aveva specificato anche i compensi dell'anno 2019.
Nella mail del 21.10.2019, infatti, tale Amministratore aveva dettagliato gli importi da versare al che corrispondevano agli avvisi di parcella inviati da quest'ultimo. Oltre a CP_3
quanto sopra, esponeva sempre il Tribunale nella motivazione, vi erano ulteriori mail, prodotte e non contestate, attestanti lo svolgimento nel corso del 2019, delle attività da parte del a favore della società opponente. CP_3
Ritenendo ingiusta e/o erronea la decisione emeSS dal Tribunale di Cuneo, in data 9.02.2024 la società proponeva appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 11.03.2024, chiedendone l'integrale riforma e proponendo cinque motivi di gravame.
Nel primo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione di conferma del decreto contenuta nella sentenza, avendo proceduto al pagamento del capitale, degli interessi e delle relative spese, prima dell'emissione della sentenza. Secondo
l'appellante il pagamento eseguito avrebbe dovuto comportare, da parte del Tribunale, la revoca del decreto e non la conferma del provvedimento.
Nel secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che la propria memoria, datata
2.04.2021, fosse stata ritenuta tardiva dal Tribunale.
Nel terzo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'inammissibilità della cd “reconventio reconventionis” dedotta dal poiché, nella fattispecie, non vi sarebbe stata connessione CP_3
tra la riconvenzionale esperita da riguardante i danni subiti da tale società per i CP_1
ritardi di consegna e per la mancata restituzione delle schede tecniche, con l'ulteriore domanda di pagamento del riguardante i compensi maturati nel 2019. CP_3
Nel quarto motivo, l'appellante negava che l'opposto avesse provato l'attività svolta CP_3
nell'anno 2019 e la determinazione inter partes dei relativi compensi, non essendo stata
7 emeSS alcuna fattura per tale annualità, dovendosi ritenere irrilevanti i preavvisi di parcella e, infine, non avendo le mail dell'Amministratore della , contrariamente a quanto CP_1
ritenuto dal Tribunale, valore di riconoscimento di debito, ma di mera programmazione dell'attività.
Quale quinto motivo, l'appellante contestava e lamentava la contraddittorietà della sentenza laddove il Giudice aveva ritenuto insussistente la prova dei danni affermati dalla a causa del comportamento del CP_1 CP_3
Invero, esponeva la società appellante, nella prova testimoniale articolata aveva chiesto di provare, sia i ritardi del nella consegna del lavoro, sia la mancata restituzione delle CP_3
schede neceSSrie alla esecuzione.
Non avendo ammesso il Tribunale le prove testimoniali richieste, tale decisione aveva posto la nella impossibilità di provare gli inadempimenti del e i danni subiti. CP_1 CP_3
Nel giudizio di appello si costituiva . CP_3
In via principale l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello della e in via CP_1
incidentale eccepiva l'erroneità della sentenza su due capi;
il primo riguardante il saggio del tasso di interesse da applicarsi all'importo di €. 29.313,84=, relativo al compenso per l'attività svolta nell'anno 2019, richiesto al tasso moratorio ovvero al tasso indicato nell'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (15.07.2020) al saldo.
Il secondo motivo di appello incidentale riguardava le spese liquidate nella fase di opposizione.
L'importo riconosciuto dal Tribunale a titolo di spese nel primo grado (pari a €. 4.000,00=) risultava inferiore alla somma che derivava applicando i valori medi del D.M. 55/2014, senza che fosse stata in alcun modo giustificata la riduzione da parte del Tribunale.
Su tali aspetti, pertanto, il richiedeva la modifica della sentenza. CP_3
Per quanto riguardava il gravame principale proposto dalla , l'appellato prendeva CP_1
posizione sul primo motivo, affermandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza, essendo il pagamento avvenuto in corso di causa.
In via subordinata l'appellato chiedeva dichiararsi la ceSSzione della materia del contendere, comunque con condanna della alle spese della fase di opposizione. CP_1
8 Sul secondo motivo, l'appellato prendeva posizione lamentandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la carenza di interesse giuridico, poiché, dagli atti di causa, emergeva che, contrariamente a quanto rappresentato dalla il Giudice di prime cure aveva CP_1
ritenuto tempestiva la memoria in questione, sia pure respingendo nel merito le istanze della
CP_1
Sul terzo motivo, l'appellato contestava la fondatezza della censura, evidenziando che tale domanda era stata articolata già nella comparsa di costituzione e risposta (non nella prima memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) e che sussistevano ragioni di connessione, poiché la proponendo l'opposizione, aveva formulato domanda riconvenzionale CP_1
eccependo l'inesatto adempimento contrattuale del nello svolgimento dell'intero CP_3
rapporto contrattuale, compreso l'anno 2019.
La domanda del riferita ai compensi per l'anno 2019, pertanto non ampliava il thema CP_3
decidendum, ma aveva diretta attinenza con il titolo dedotto dalla Controparte_1
Sul quarto motivo, l'appellato prendeva posizione, negando la fondatezza delle argomentazioni avversarie, sia per quanto riguardava la valenza dei preavvisi di parcella, sia per quanto riguardava la prova delle attività rese.
Parte appellata richiamava specificatamente:
- i preavvisi di parcella (doc. da 13 a 28);
- il doc. 7, rappresentato dalla mail inviata dall'Amministratore di in data CP_1
5.03.2019 nella quale venivano indicati i compensi previsti per l'anno 2019, oltre a riepilogare il piano dei pagamenti delle somme arretrate relative all'anno 2018;
- il doc. 9, rappresentato sempre da mail dall'Amministratore della con CP_1
tabella delle attività prestate e relativi avvisi di parcella;
- il doc. 10, costituente stampata dei meSSggi intercorsi tra il e l'Amministratore CP_3
della confermativi dello svolgimento delle attività da parte del fino al CP_1 CP_3
16.10.2019, essendo receduto l'appellato dal rapporto in data 17.10.2019, a causa del grave inadempimento della nei pagamenti dovuti. CP_1
Oltre a quanto sopra, l'appellato richiamava il doc. 74 di inoltro degli esecutivi delle Riviste,
“Il Giornale delle Assicurazioni” e “Banca e Finanza”, che aveva espreSSmente CP_1
confermato di aver ricevuto.
9 L'appellato, infine, evidenziava che la successivamente alla formulazione della CP_1
domanda di condanna per i compensi dell'anno 2019, si fosse limitata a eccepirne l'inammissibilità, ma non avesse svolto alcuna contestazione specifica sullo svolgimento delle attività da parte del CP_3
Anche il quinto motivo di appello veniva confutato dall'appellato che ne sollevava l'inammissibilità, rilevando che l'appellante non avesse dedotto, né argomentato, le ragioni per cui le prove orali respinte avrebbero dovuto essere ammesse.
L'appellato ribadiva poi le contestazioni svolte su ciascun capitolo di prova già sollevate in primo grado.
Tali essendo le argomentazioni e le difese delle parti, in data 12.09.2024 si teneva l'udienza di prima comparizione e, all'esito, il Consigliere Istruttore disponeva la rimessione della causa per la decisione all'udienza del 19.12.2024, ove veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza impugnata, valutati i documenti, osserva quanto segue.
In ordine al gravame principale di Controparte_1
Il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni di consulenza editoriale svolte da a CP_3
favore di riguardanti la redazione e stampa di testate giornalistiche, Controparte_1
risultassero provate, con relativa ritualità dell'emissione del decreto ingiuntivo e della conseguente conferma in sede di sentenza.
In via pregiudiziale si deve sottolineare che la , innanzi tutto, per Controparte_1
comprovare gli (asseriti) inadempimenti di controparte ed i danni subiti ripropone istanze istruttorie per testi del tutto generiche (e, come tali, inammissibili) in ordine alle circostanze di tempo, luogo, soggetti, contenuto e modalità.
Quale primo motivo di gravame, la lamenta che il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
sia stato confermato in sentenza, nonostante l'intervenuto pagamento nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo d'appello, a parere di questa Corte, è del tutto infondato, perché il pagamento è avvenuto non a seguito di ceSSzione della materia del contendere (tanto è vero che la s.r.l.
10 coltiva l'opposizione persino in sede di appello) ma unicamente in forza della CP_1
provvisoria esecuzione di cui il decreto ingiuntivo era stato dotato, con la conseguenza che, in modo corretto, in sede di sentenza è stato confermato.
Il secondo motivo d'appello riguardante la contestazione che la seconda memoria ex art. 183, 6°c., c.p.c. fosse tardiva, appare inammissibile;
da un lato, si risolve in una argomentazione puramente processuale senza che siano state indicate dalla la CP_1
rilevanza e le conseguenze di tale motivo d'appello che si vorrebbero trarre rispetto alla sentenza impugnata;
dall'altro, non vi è concreto interesse alla luce dell'osservazione che in primo grado la memoria era stata ritenuta comunque ammissibile dal Tribunale (che aveva respinto nel merito le istanze). eccepisce poi che la domanda proposta in corso di causa da Controparte_1 CP_3
relativa ai compensi maturati nell'anno 2019 costituisca una forma di reconventio reconventionis, come tale inammissibile.
Tuttavia tale qualificazione della domanda (possibile anche in sede di appello) nel caso di specie appare errata, giacché, rispetto a quella di pagamento dei compensi delle annualità precedenti fondate sul medesimo rapporto contrattuale, deve ritenersi che, in realtà, costituisca una semplice emendatio libelli, pacificamente proponibile dall'opposto a decreto ingiuntivo (attore sostanziale) in sede di comparsa di risposta.
La contestazione oggetto del terzo motivo di gravame circa il fatto che non CP_3
avrebbe provato l'esecuzione delle prestazioni relative all'anno 2019 e la pattuizione dei relativi compensi è inammissibile, perché, a fronte della specifica motivazione resa dal
Giudice di primo grado che ha reputato tale prova presente nella puntuale e nutrita documentazione agli atti (pag. 6 sentenza) non ha allegato motivi specifici Controparte_1
idonei a contrastare la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
I danni richiesti in via riconvenzionale da parte di non risultano comprovati, vista CP_1
l'inammissibilità (suddetta) delle deduzioni testimoniali.
Procedendo poi alla disamina dei motivi di appello incidentale proposti dal la Corte CP_3
ritiene infondato il motivo di ove ha domandato il riconoscimento degli interessi CP_3
di cui all'art.1284, 4°c. c.c. sulla somma richiesta in corso di causa ed oggetto della suvvista emendatio libelli.
11 E' lo stesso (pag.25 della comparsa di risposta) ad assumere che nella domanda CP_3
richiese alternativamente “gli interessi al tasso moratorio o al tasso indicato nell'art.1284 comma 4 c.c.”, mentre secondo unanime opinione, la domanda alternativa (e non subordinata) è inammissibile, giacché compete alla parte, in forza del diritto dispositivo, individuare concretamente la domanda avanzata in causa e non al Giudice operare la scelta tra due opzioni, rientranti entrambe nella disponibilità delle parti.
Fondato deve ritenersi, invece, il motivo di appello incidentale relativo alle spese processuali liquidate a favore di in (soli) €. 4.000,00=, considerato che il valore della causa CP_3
ammontava ad €. 50.000,00= (avuto riguardo al valore della domanda più alta, rappresentata dalla domanda riconvenzionale proposta da e respinta) e lo scaglione di CP_1
riferimento (€. 26.000,01 – 52.000,00) prevedeva, effettivamente, valori medi più elevati di quelli liquidati dal Tribunale.
L'accoglimento del motivo comporta, pertanto, la modifica della sentenza di primo grado per quanto riguarda il capo della liquidazione delle spese di causa.
Tanto premesso, il gravame principale promosso dalla società deve essere Controparte_1
respinto nella sua interezza, con le conseguenze di legge in ordine alla soccombenza del grado, compresa l'applicazione della sanzione ex art. 13, comma 1 quater primo periodo DPR
30.05.2002.
L'accoglimento parziale del gravame di parte comporta, invece, la modifica della CP_3
regolazione delle spese che per entrambi i gradi di giudizio viene determinata avuto riguardo al criterio del valore della domanda riconvenzionale proposta dalla fatta valere CP_1
anche in sede di appello.
La Corte ritiene di liquidare, a favore dell'appellato, i compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo il prospetto riassuntivo che segue:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 26.001,00= ed euro 52.000,00=:
fase di studio della controversia 1.701,00
fase introduttiva del giudizio 1.204,00
fase istruttoria 1.806,00
fase decisionale 2.905,00
12 TOTALE 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 26.001,00= ed euro 52.000,00=: fase di studio della controversia 2.058,00 fase introduttiva del giudizio 1.418,00 fase decisionale 3.470,00
TOTALE 6.946,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 123/2024 del Controparte_1
Tribunale di Cuneo, pubblicata il 09.02.2024;
2) in parziale accoglimento del gravame incidentale promosso dal , ridetermina il CP_3
valore e la liquidazione delle spese del primo grado a favore di quest'ultimo nella misura di €. 7.616,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, modificando sul punto la sentenza appellata e condannando la al CP_1
relativo pagamento;
3) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4) condanna al pagamento a favore di delle spese legali del Controparte_1 CP_3
presente grado di giudizio, pari a € 6.946,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater primo periodo
DPR 30.05.2002, a carico della sola parte appellante principale ( . Controparte_1
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
OT.SS Angela LABANCA OT. Francesco RIZZI
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.SS Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.SS Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 351/2024, assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promoSS da:
(C.F. in persona del legale rappresentante, dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Beinette (CN) Via Giovanni Agnelli n. 3, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Pier Giorgio Olivero (C.F. - pec: CodiceFiscale_1 Email_1 [...]
u) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Cuneo, Email_2
Piazza Galimberti n. 1, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
3, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Montanari (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Email_3
Mondovì, Corso Statuto n. 31, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
1 per parte appellante, Controparte_1
-contrariis reiectis
-previa ammissione dei capi di prova e se del caso di ctu dedotti da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2
-in riforma delle statuizioni della sentenza appellata, dichiarare che il decreto ingiuntivo che ha dato ingresso al presente giudizio essendosi verificati fatti estintivi del diritto in contestazione con l'integrale pagamento di quanto liquidato in decreto ivi comprese le spese legali, revocarsi il detto decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Cuneo in data 16 dicembre 2019 n. 1648/2019
- previa ammissione dei sottotenorizzati capitoli di prova
1) Vero che la affidava a nel dicembre 2017 l'incarico di Parte_1 CP_3
impaginazione e grafica delle seguenti testate giornalistiche: " Controparte_4
" con tiratura giornaliera, tre settimanali e precisamente " ", "la Piazza
[...] Parte_2
grande", " "; Controparte_5
2) Vero che l'incarico affidato al convenuto in opposizione riguardava anche giornali di tiratura nazionale, quali "Espansione" con una tiratura di 55000 copie, "Banca finanza", con una tiratura di 25000 copie e il "Giornale delle assicurazioni", anche questo con tiratura di
25000 copie;
3) Vero che, anche più volte sollecitato dai vertici della il rifiutò di Parte_1 CP_3
sottoscrivere un contratto contenente le condizioni e le obbligazioni oggetto del rapporto fra le parti;
4) Vero che questa mancanza ha determinato notevoli discussioni fra i vertici dell'attrice e il convenuto in opposizione;
5) Vero che in quel periodo la non poteva rinunciare alla collaborazione del Pt_1 CP_3
in attesa di fornitura alla prima di strutture atte a svolgere l'attività di impaginazione e grafica dei giornali sopraindicati;
6) Vero che la ha spesso ripreso il sia per la qualità del lavoro svolto, sia Pt_1 CP_3
soprattutto rispetto alle tempistiche per la consegna del materiale da inviare in tipografia;
7) Vero che il era in continuo ritardo nella consegna del proprio lavoro e che tale CP_3
2 comportamento ha determinato ritardi nella pubblicazione delle tre riviste a tiratura nazionale con notevoli danni per la perdita di molti inserzionisti per la pubblicità dai testi indicandi;
8) Vero che il volgeva la propria attività lavorativa per la nella sua struttura CP_3 CP_1
e solo raramente si recava nello stabilimento della Società scrivente;
9) Vero che, risolto il rapporto fra le parti nell'ottobre 2019, il non ha restituito i CP_3
template relativi alle tre testate giornalistiche nazionali;
10) Vero che non ha e non aveva nei propri pc alcuna traccia dei lavori effettuati Pt_1
da CP_3
11) Vero che l'editore dei tre giornali con diffusione nazionale, "Newspapers Milano srl" ha dovuto, per riprendere la pubblicazione dei tre giornali, fare realizzare un nuovo progetto grafico editoriale da due differenti studi grafici, con un esborso a testi indicando addoSSto alla società scrivente pari a circa Euro 50.000,00.
Testi, anche in materia contraria:
- OT. c/o Polo grafico, Beinette, Cuneo;
Tes_1
- OT.SS , Chiusa di Pesio;
Testimone_2
- OT.SS ; Testimone_3 Persona_1
- Legale rappresentante News Papers Milano srl
- Direttori di testata delle riviste nazionali "Espansione", "Banca e finanza", "Giornale delle assicurazioni", Milano;
Assolversi da ogni domanda proposta da in riconvenzionale—reconventio CP_3
reconvertionis nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
IN VIA RICONVENZIONALE
-condannarsi al risarcimento dei danni da lui causati alla corrente CP_3 CP_1
in Beinette, per i fatti narrati in questo atto, danni che si indicano nella misura di € 50.000,00 od in somma veriore determinanda
IN VIA SUBORDINATA
-disporsi la compensazione del credito vantato da parte attrice per l'attività svolta a favore della d il credito vantato da quest'ultima a titolo di ristoro dei danni subiti a CP_1
3 causa del comportamento del Signor per i ritardi di consegna e conseguenza degli CP_3
stessi e per non avere lo stesso restituito le strutture grafiche delle riviste Espansione,
BancaFinanza e Giornale delle Assicurazioni
-condannarsi così controparte al pronto risarcimento dei danni sopra richiesti decurtati delle somme dovute da questa società e richieste dal stesso CP_3
-in ogni caso con il favore delle spese;
per parte appellata, : CP_3
- respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione;
- IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata, previa se del caso ammissione delle prove per testi dedotte dalla difesa scrivente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 20.03.2021 e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. datata 12.04.2021;
- accogliersi l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
• dichiarare che il saggio degli interessi che deve corrispondere sulla CP_1
somma di euro 29.313,84 è quello moratorio ovvero quello previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della richiesta (15.07.2020) sino al pagamento (effettuato il
12.07.2024);
• liquidare le spese del giudizio di primo grado a carico di in euro Controparte_1
7.616,00 oltre accessori di legge;
- IN SUBORDINE in caso di accoglimento dell'appello relativamente alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, in via di appello incidentale subordinato, limitatamente al credito portato dal decreto ingiuntivo, dichiararsi la ceSSzione della materia del contendere con condanna di al pagamento delle spese del giudizio di opposizione;
Controparte_1
- IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.11.2019, chiedeva e otteneva dal Tribunale di CP_3
Cuneo, a carico di l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1648/2019, notificato CP_1
in data 09.01.2020, per l'importo di € 14.449,00=, oltre interessi e spese, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di parcelle emesse per attività di consulenza riguardante la redazione e l'impaginazione di testate giornalistiche.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 13.02.2020, la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto, innanzi il Tribunale di Cuneo, chiedendone la revoca e formulando a carico del domanda riconvenzionale di condanna al pagamento CP_3
dell'importo di €. 50.000,00=, a titolo di risarcimento danni o, in subordine, chiedendo disporsi la compensazione di tale importo con le somme eventualmente riconosciute al ricorrente opposto.
Sosteneva, infatti, la che nell'espletamento dell'incarico conferitogli, il non CP_1 CP_3
avesse rispettato i tempi di consegna, di volta in volta comunicati, ritardando l'invio dei lavori alle tipografie, con conseguente rinvio nella stampa e nella distribuzione delle testate, cagionando ritardi che avevano provocato a la perdita di inserzioni pubblicitarie CP_1
e il mancato rinnovo di contratti.
In ragione di tali circostanze, affermava di aver interrotto il rapporto di CP_1
consulenza con il il quale, peraltro, non aveva restituito le strutture grafiche di talune CP_3
riviste neceSSrie per la realizzazione grafica dei giornali, con conseguenti ulteriori esborsi per la realizzazione di nuovi layout.
Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 683/2020, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.07.2020 il chiedendo il rigetto della CP_3
domanda riconvenzionale avversaria, esponendo che, contrariamente a quanto dedotto dalla società, il rapporto si era interrotto in data 17.10.2019 per effetto del recesso, da egli dichiarato, a fronte dell'inadempimento della nel pagamento dei compensi e CP_1
avanzando reconventio reconventionis per i compensi maturati nell'anno 2019, quantificati nella somma di €. 29.313,84=, non ricompresi negli importi azionati nel decreto.
All'udienza di prima comparizione del 25.09.2020, il Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ex art. 649 c.p.c. ed assegnava i termini ex
5 art. 183 comma 6 c.p.c.
Seguiva una sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti;
fallite le trattative, le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 22.09.2022 il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie dedotte e, con provvedimento del 28.09.2022, dichiarava inammissibili le prove orali richieste, rinviando la causa al 22.11.2022, ove il Tribunale formulava proposta ex art. 185 c.p.c.
La transazione non veniva raggiunta e il Giudice fiSSva l'udienza per la precisazione delle conclusioni, dove la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 123/2024 del 26.01.2024, pubblicata in data 09.02.2024, il Tribunale di
Cuneo si pronunciava, respingendo l'opposizione formulata dalla Controparte_1
confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opponente al pagamento, in favore del dell'ulteriore importo di €. 29.313,84=, oltre interessi legali CP_3
e spese legali liquidate come da provvedimento.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, argomentando che, dalla documentazione in atti, doveva ritenersi provata la pretesa creditoria del anche alla luce del fatto che le CP_3
prestazioni rese dal medesimo a favore dell'opponente non erano state oggetto di contestazione specifica da parte della che, negli atti di causa, si era limitata ad CP_1
invocare il ritardo dell'opposto nella consegna dei lavori e la mancata restituzione dei layout di stampa e che, soprattutto, in ambito stragiudiziale aveva reso, a favore del un CP_3
espresso riconoscimento di debito, con impegno al pagamento rateale della somma oggetto di ingiunzione.
Il Tribunale riteneva, per converso, non provati gli inadempimenti addebitati al dalla CP_3
inadempimenti che, secondo la società, erano stati forieri di danni ingenti per CP_1
un importo complessivo di €. 50.000,00=, richiesti dalla opponente in via riconvenzionale.
Il Tribunale riteneva ammissibile anche la domanda proposta dal avente ad oggetto il CP_3
pagamento degli ulteriori compensi maturati dallo stesso nell'anno 2019 fino alla ceSSzione del rapporto contrattuale, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, assumendo la posizione sostanziale di attore, doveva ritenersi
6 ammesso a proporre anche domande diverse da quelle fatte valere con il procedimento monitorio, purché connesse con il rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che, nella fattispecie, doveva ritenersi ammissibile la richiesta di condanna relativa ai compensi maturati per l'anno 2019.
Sotto tale profilo il Tribunale di Cuneo riteneva fondata la domanda, sulla base della produzione di comunicazione e-mail dell'Amministratore della società opponente che, nel riepilogare le somme dovute nel 2018, aveva specificato anche i compensi dell'anno 2019.
Nella mail del 21.10.2019, infatti, tale Amministratore aveva dettagliato gli importi da versare al che corrispondevano agli avvisi di parcella inviati da quest'ultimo. Oltre a CP_3
quanto sopra, esponeva sempre il Tribunale nella motivazione, vi erano ulteriori mail, prodotte e non contestate, attestanti lo svolgimento nel corso del 2019, delle attività da parte del a favore della società opponente. CP_3
Ritenendo ingiusta e/o erronea la decisione emeSS dal Tribunale di Cuneo, in data 9.02.2024 la società proponeva appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 11.03.2024, chiedendone l'integrale riforma e proponendo cinque motivi di gravame.
Nel primo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione di conferma del decreto contenuta nella sentenza, avendo proceduto al pagamento del capitale, degli interessi e delle relative spese, prima dell'emissione della sentenza. Secondo
l'appellante il pagamento eseguito avrebbe dovuto comportare, da parte del Tribunale, la revoca del decreto e non la conferma del provvedimento.
Nel secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che la propria memoria, datata
2.04.2021, fosse stata ritenuta tardiva dal Tribunale.
Nel terzo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'inammissibilità della cd “reconventio reconventionis” dedotta dal poiché, nella fattispecie, non vi sarebbe stata connessione CP_3
tra la riconvenzionale esperita da riguardante i danni subiti da tale società per i CP_1
ritardi di consegna e per la mancata restituzione delle schede tecniche, con l'ulteriore domanda di pagamento del riguardante i compensi maturati nel 2019. CP_3
Nel quarto motivo, l'appellante negava che l'opposto avesse provato l'attività svolta CP_3
nell'anno 2019 e la determinazione inter partes dei relativi compensi, non essendo stata
7 emeSS alcuna fattura per tale annualità, dovendosi ritenere irrilevanti i preavvisi di parcella e, infine, non avendo le mail dell'Amministratore della , contrariamente a quanto CP_1
ritenuto dal Tribunale, valore di riconoscimento di debito, ma di mera programmazione dell'attività.
Quale quinto motivo, l'appellante contestava e lamentava la contraddittorietà della sentenza laddove il Giudice aveva ritenuto insussistente la prova dei danni affermati dalla a causa del comportamento del CP_1 CP_3
Invero, esponeva la società appellante, nella prova testimoniale articolata aveva chiesto di provare, sia i ritardi del nella consegna del lavoro, sia la mancata restituzione delle CP_3
schede neceSSrie alla esecuzione.
Non avendo ammesso il Tribunale le prove testimoniali richieste, tale decisione aveva posto la nella impossibilità di provare gli inadempimenti del e i danni subiti. CP_1 CP_3
Nel giudizio di appello si costituiva . CP_3
In via principale l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello della e in via CP_1
incidentale eccepiva l'erroneità della sentenza su due capi;
il primo riguardante il saggio del tasso di interesse da applicarsi all'importo di €. 29.313,84=, relativo al compenso per l'attività svolta nell'anno 2019, richiesto al tasso moratorio ovvero al tasso indicato nell'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (15.07.2020) al saldo.
Il secondo motivo di appello incidentale riguardava le spese liquidate nella fase di opposizione.
L'importo riconosciuto dal Tribunale a titolo di spese nel primo grado (pari a €. 4.000,00=) risultava inferiore alla somma che derivava applicando i valori medi del D.M. 55/2014, senza che fosse stata in alcun modo giustificata la riduzione da parte del Tribunale.
Su tali aspetti, pertanto, il richiedeva la modifica della sentenza. CP_3
Per quanto riguardava il gravame principale proposto dalla , l'appellato prendeva CP_1
posizione sul primo motivo, affermandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza, essendo il pagamento avvenuto in corso di causa.
In via subordinata l'appellato chiedeva dichiararsi la ceSSzione della materia del contendere, comunque con condanna della alle spese della fase di opposizione. CP_1
8 Sul secondo motivo, l'appellato prendeva posizione lamentandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la carenza di interesse giuridico, poiché, dagli atti di causa, emergeva che, contrariamente a quanto rappresentato dalla il Giudice di prime cure aveva CP_1
ritenuto tempestiva la memoria in questione, sia pure respingendo nel merito le istanze della
CP_1
Sul terzo motivo, l'appellato contestava la fondatezza della censura, evidenziando che tale domanda era stata articolata già nella comparsa di costituzione e risposta (non nella prima memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) e che sussistevano ragioni di connessione, poiché la proponendo l'opposizione, aveva formulato domanda riconvenzionale CP_1
eccependo l'inesatto adempimento contrattuale del nello svolgimento dell'intero CP_3
rapporto contrattuale, compreso l'anno 2019.
La domanda del riferita ai compensi per l'anno 2019, pertanto non ampliava il thema CP_3
decidendum, ma aveva diretta attinenza con il titolo dedotto dalla Controparte_1
Sul quarto motivo, l'appellato prendeva posizione, negando la fondatezza delle argomentazioni avversarie, sia per quanto riguardava la valenza dei preavvisi di parcella, sia per quanto riguardava la prova delle attività rese.
Parte appellata richiamava specificatamente:
- i preavvisi di parcella (doc. da 13 a 28);
- il doc. 7, rappresentato dalla mail inviata dall'Amministratore di in data CP_1
5.03.2019 nella quale venivano indicati i compensi previsti per l'anno 2019, oltre a riepilogare il piano dei pagamenti delle somme arretrate relative all'anno 2018;
- il doc. 9, rappresentato sempre da mail dall'Amministratore della con CP_1
tabella delle attività prestate e relativi avvisi di parcella;
- il doc. 10, costituente stampata dei meSSggi intercorsi tra il e l'Amministratore CP_3
della confermativi dello svolgimento delle attività da parte del fino al CP_1 CP_3
16.10.2019, essendo receduto l'appellato dal rapporto in data 17.10.2019, a causa del grave inadempimento della nei pagamenti dovuti. CP_1
Oltre a quanto sopra, l'appellato richiamava il doc. 74 di inoltro degli esecutivi delle Riviste,
“Il Giornale delle Assicurazioni” e “Banca e Finanza”, che aveva espreSSmente CP_1
confermato di aver ricevuto.
9 L'appellato, infine, evidenziava che la successivamente alla formulazione della CP_1
domanda di condanna per i compensi dell'anno 2019, si fosse limitata a eccepirne l'inammissibilità, ma non avesse svolto alcuna contestazione specifica sullo svolgimento delle attività da parte del CP_3
Anche il quinto motivo di appello veniva confutato dall'appellato che ne sollevava l'inammissibilità, rilevando che l'appellante non avesse dedotto, né argomentato, le ragioni per cui le prove orali respinte avrebbero dovuto essere ammesse.
L'appellato ribadiva poi le contestazioni svolte su ciascun capitolo di prova già sollevate in primo grado.
Tali essendo le argomentazioni e le difese delle parti, in data 12.09.2024 si teneva l'udienza di prima comparizione e, all'esito, il Consigliere Istruttore disponeva la rimessione della causa per la decisione all'udienza del 19.12.2024, ove veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza impugnata, valutati i documenti, osserva quanto segue.
In ordine al gravame principale di Controparte_1
Il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni di consulenza editoriale svolte da a CP_3
favore di riguardanti la redazione e stampa di testate giornalistiche, Controparte_1
risultassero provate, con relativa ritualità dell'emissione del decreto ingiuntivo e della conseguente conferma in sede di sentenza.
In via pregiudiziale si deve sottolineare che la , innanzi tutto, per Controparte_1
comprovare gli (asseriti) inadempimenti di controparte ed i danni subiti ripropone istanze istruttorie per testi del tutto generiche (e, come tali, inammissibili) in ordine alle circostanze di tempo, luogo, soggetti, contenuto e modalità.
Quale primo motivo di gravame, la lamenta che il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
sia stato confermato in sentenza, nonostante l'intervenuto pagamento nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo d'appello, a parere di questa Corte, è del tutto infondato, perché il pagamento è avvenuto non a seguito di ceSSzione della materia del contendere (tanto è vero che la s.r.l.
10 coltiva l'opposizione persino in sede di appello) ma unicamente in forza della CP_1
provvisoria esecuzione di cui il decreto ingiuntivo era stato dotato, con la conseguenza che, in modo corretto, in sede di sentenza è stato confermato.
Il secondo motivo d'appello riguardante la contestazione che la seconda memoria ex art. 183, 6°c., c.p.c. fosse tardiva, appare inammissibile;
da un lato, si risolve in una argomentazione puramente processuale senza che siano state indicate dalla la CP_1
rilevanza e le conseguenze di tale motivo d'appello che si vorrebbero trarre rispetto alla sentenza impugnata;
dall'altro, non vi è concreto interesse alla luce dell'osservazione che in primo grado la memoria era stata ritenuta comunque ammissibile dal Tribunale (che aveva respinto nel merito le istanze). eccepisce poi che la domanda proposta in corso di causa da Controparte_1 CP_3
relativa ai compensi maturati nell'anno 2019 costituisca una forma di reconventio reconventionis, come tale inammissibile.
Tuttavia tale qualificazione della domanda (possibile anche in sede di appello) nel caso di specie appare errata, giacché, rispetto a quella di pagamento dei compensi delle annualità precedenti fondate sul medesimo rapporto contrattuale, deve ritenersi che, in realtà, costituisca una semplice emendatio libelli, pacificamente proponibile dall'opposto a decreto ingiuntivo (attore sostanziale) in sede di comparsa di risposta.
La contestazione oggetto del terzo motivo di gravame circa il fatto che non CP_3
avrebbe provato l'esecuzione delle prestazioni relative all'anno 2019 e la pattuizione dei relativi compensi è inammissibile, perché, a fronte della specifica motivazione resa dal
Giudice di primo grado che ha reputato tale prova presente nella puntuale e nutrita documentazione agli atti (pag. 6 sentenza) non ha allegato motivi specifici Controparte_1
idonei a contrastare la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
I danni richiesti in via riconvenzionale da parte di non risultano comprovati, vista CP_1
l'inammissibilità (suddetta) delle deduzioni testimoniali.
Procedendo poi alla disamina dei motivi di appello incidentale proposti dal la Corte CP_3
ritiene infondato il motivo di ove ha domandato il riconoscimento degli interessi CP_3
di cui all'art.1284, 4°c. c.c. sulla somma richiesta in corso di causa ed oggetto della suvvista emendatio libelli.
11 E' lo stesso (pag.25 della comparsa di risposta) ad assumere che nella domanda CP_3
richiese alternativamente “gli interessi al tasso moratorio o al tasso indicato nell'art.1284 comma 4 c.c.”, mentre secondo unanime opinione, la domanda alternativa (e non subordinata) è inammissibile, giacché compete alla parte, in forza del diritto dispositivo, individuare concretamente la domanda avanzata in causa e non al Giudice operare la scelta tra due opzioni, rientranti entrambe nella disponibilità delle parti.
Fondato deve ritenersi, invece, il motivo di appello incidentale relativo alle spese processuali liquidate a favore di in (soli) €. 4.000,00=, considerato che il valore della causa CP_3
ammontava ad €. 50.000,00= (avuto riguardo al valore della domanda più alta, rappresentata dalla domanda riconvenzionale proposta da e respinta) e lo scaglione di CP_1
riferimento (€. 26.000,01 – 52.000,00) prevedeva, effettivamente, valori medi più elevati di quelli liquidati dal Tribunale.
L'accoglimento del motivo comporta, pertanto, la modifica della sentenza di primo grado per quanto riguarda il capo della liquidazione delle spese di causa.
Tanto premesso, il gravame principale promosso dalla società deve essere Controparte_1
respinto nella sua interezza, con le conseguenze di legge in ordine alla soccombenza del grado, compresa l'applicazione della sanzione ex art. 13, comma 1 quater primo periodo DPR
30.05.2002.
L'accoglimento parziale del gravame di parte comporta, invece, la modifica della CP_3
regolazione delle spese che per entrambi i gradi di giudizio viene determinata avuto riguardo al criterio del valore della domanda riconvenzionale proposta dalla fatta valere CP_1
anche in sede di appello.
La Corte ritiene di liquidare, a favore dell'appellato, i compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo il prospetto riassuntivo che segue:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 26.001,00= ed euro 52.000,00=:
fase di studio della controversia 1.701,00
fase introduttiva del giudizio 1.204,00
fase istruttoria 1.806,00
fase decisionale 2.905,00
12 TOTALE 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 26.001,00= ed euro 52.000,00=: fase di studio della controversia 2.058,00 fase introduttiva del giudizio 1.418,00 fase decisionale 3.470,00
TOTALE 6.946,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 123/2024 del Controparte_1
Tribunale di Cuneo, pubblicata il 09.02.2024;
2) in parziale accoglimento del gravame incidentale promosso dal , ridetermina il CP_3
valore e la liquidazione delle spese del primo grado a favore di quest'ultimo nella misura di €. 7.616,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, modificando sul punto la sentenza appellata e condannando la al CP_1
relativo pagamento;
3) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4) condanna al pagamento a favore di delle spese legali del Controparte_1 CP_3
presente grado di giudizio, pari a € 6.946,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater primo periodo
DPR 30.05.2002, a carico della sola parte appellante principale ( . Controparte_1
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
OT.SS Angela LABANCA OT. Francesco RIZZI
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