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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati
dott.ssa Daniela Ronzani presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5955/2023 in data 03/11/2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. VASCELLARI GIOVANNA
parte ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. CIRRI VALENTINO
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Separazione giudiziale trattenuta in decisione sulle seguenti congiunte
CONCLUSIONI
1) Disporre che i figli e Persona_1 Persona_2
siano affidati in via esclusiva alla madre, Sig.ra Pt_1
, con collocamento e residenza presso la medesima
[...]
autorizzando la stessa ad assumere autonomamente qualsiasi decisione anche quelle di maggiore interesse per i figli, a titolo di esempio ma non esaustivo in relazione all'ambito scolastico, medico-sanitario e dentistico, ricreativo-
sportivo e a percorsi terapeutici e psicologici dei minori.
2) Assegnarsi la casa familiare sita in Vittorio Veneto,
Viadella Vallata n. 15 int. 2 di proprietà della signora per la quota indivisa del 15% e per il Parte_1
restante 75% della sig.ra alla sig.ra CP_2 Pt_1
perché vi abiti con i figli. Disporsi che il sig.
[...]
asporti tutti i beni di sua proprietà dalla ex casa CP_1
familiare e dal garage della sig.ra entro e CP_2
non oltre il 31.12.2024.
3) Fermo il più ampio potere di visita del padre, disporsi che quest'ultimo vedrà i figli, occupandosi anche di accompagnarli alle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, secondo e seguenti modalità:
- il martedì e il venerdì quando li andrà a prendere al termine della scuola alle ore 13.00 e li riaccompagnerà
presso la casa materna entro le ore 20.30 dopo avere cenato
Pag. 2 di 10 con loro e a settimane alterne il sabato quando andrà a prendere a scuola e presso la casa materna e Per_1 Per_2
li riaccompagnerà presso a casa materna entro le ore
22.30/23.00 e la domenica con accompagnamento presso la casa materna entro le ore 20.30.
- durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con i figli almeno due settimane anche non consecutive, da stabilirsi entro e non oltre il 1° marzo di ciascun anno.
-durante le festività natalizie e pasquali i genitori favoriranno la parità dei giorni goduti compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi;
i figli trascorreranno il pranzo del giorno di Natale 2024 con il padre e la cena con la madre, il giorno di Pasqua 2025 con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre, alternandosi l'anno successivo.
Compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, i genitori si alterneranno nei giorni festivi/ponti
(Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il ponte di
“tutti i santi”, 8 dicembre).
Si informeranno reciprocamente in relazione agli impegni lavorativi e sui propri giorni di ferie con sufficiente anticipo e sui luoghi ove i figli trascorreranno i soggiorni o vacanze con l'uno e l'altro garantendo sempre un contatto quotidiano telefonico con i minori.
4) Conferirsi incarico ai Servizi di competenza del Comune
di Vittorio Veneto e del Distretto ULSS 2 Marca Trevigiana
di monitorare il nucleo familiare dei sig.ri Parte_1
Pag. 3 di 10 e individuando i percorsi individuali di CP_1
sostegno per i figli minori e Persona_1 Per_2
e, in accordo con i genitori, percorsi di sostegno
[...]
alla genitorialità relazionando il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Treviso con cadenza semestrale.
5) Porre a carico del sig. a titolo di CP_1
concorso al mantenimento ordinario dei figli minori Per_1
e la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun Per_2
figlio), da corrispondersi alla madre tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi in via automatica annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, con la specifica che le spese per baby-sitter devono ritenersi comprese nel concorso al mantenimento ordinario.
6) Disporsi che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla madre.
7) Porre a carico del sig. l'importo di euro CP_1
9.723,89 per spese straordinarie e concorso al mantenimento dei minori relativi al periodo pregresso sino al mese di ottobre 2024 compreso.
8) I sig.ri e dichiarano di CP_1 Parte_1
fare fin d'ora acquiescenza avverso l'emananda sentenza,
rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento”.
Pag. 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha adito il Tribunale di Treviso Parte_1
esponendo:
di avere contratto matrimonio concordatario in data
13.06.2009 a Vittorio Veneto (TV) con il Sig. CP_1
matrimonio registrato agli atti del medesimo Comune,
[...]
Anno 2009, Parte II, Serie: A, Atto N. 11. Dalla loro unione sono nati i figli , il 15.08.2009, e , Per_1 Per_2
il 25.12.2015;
che il marito aveva sempre trascurato la famiglia tenendo anche comportamenti aggressivi e si era disinteressato dei problemi dei figli;
aveva poi lasciato la casa familiare nel marzo 2022.
Chiedeva l'affido c.d. super-esclusivo dei figli,
l'assegnazione della casa familiare, un contributo mensile di euro 600 per il mantenimento dei figli.
Il sig chiedeva invece l'affido condiviso dei figli CP_1
e chiedeva di contribuire al loro mantenimento con il versamento mensile di euro 400.
Il giudice chiedeva l'intervento dei competenti Servizi
Sociali.
Emessa sentenza non definitiva sullo status, le parti precisavano poi le conclusioni congiuntamente come in epigrafe trascritte.
***
Pag. 5 di 10 A fronte della prospettazione della situazione familiare proposta nell'atto introduttivo, ove la ricorrente lamentava comportamenti inadeguati del sig anche CP_1
nei confronti dei figli, sono stati coinvolti i competenti
Servizi Sociali.
All'esito, il Tribunale ritiene di poter disporre come chiesto congiuntamente dalle parti;
e quindi di affidare i minori in via c.d. super esclusiva alla loro madre , alla quale viene pertanto assegnata la casa familiare, con facoltà per il padre di vedere i figli secondo le modalità
indicate dalle parti e comunque con un costante monitoraggio da parte dei Servizi;
e con regolamentazione del mantenimento dei figli come proposta dalle parti concordemente.
Per il resto, si prende atto di quanto concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa di separazione giudiziale nr. 5955/2023 RG, così
provvede:
1) dispone che i figli e Persona_1 Persona_2
siano affidati in via esclusiva alla madre, Sig.ra Pt_1
, con collocamento e residenza presso la medesima
[...]
autorizzando la stessa ad assumere autonomamente qualsiasi decisione anche quelle di maggiore interesse per i figli, a
Pag. 6 di 10 titolo di esempio ma non esaustivo in relazione all'ambito scolastico, medico-sanitario e dentistico, ricreativo-
sportivo e a percorsi terapeutici e psicologici dei minori.
2) Assegna la casa familiare sita in Vittorio Veneto, Via
della Vallata n. 15 int. 2 di proprietà della signora per la quota indivisa del 15% e per il Parte_1
restante 75% della sig.ra alla sig.ra CP_2 Pt_1
perché vi abiti con i figli. Dispone che il sig.
[...]
asporti tutti i beni di sua proprietà dalla ex casa CP_1
familiare e dal garage della sig.ra , se non è CP_2
stato rispettato il termine del 31.12.2024 concordato tra le parti, entro il 31/1/2025.
3) Fermo il più ampio potere di visita del padre, disponei che quest'ultimo vedrà i figli, occupandosi anche di accompagnarli alle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, secondo e seguenti modalità:
- il martedì e il venerdì quando li andrà a prendere al termine della scuola alle ore 13.00 e li riaccompagnerà
presso la casa materna entro le ore 20.30 dopo avere cenato con loro e a settimane alterne il sabato quando andrà a prendere a scuola e presso la casa materna e Per_1 Per_2
li riaccompagnerà presso a casa materna entro le ore
22.30/23.00 e la domenica con accompagnamento presso la casa materna entro le ore 20.30.
Pag. 7 di 10 - durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con i figli almeno due settimane anche non consecutive, da stabilirsi entro e non oltre il 1° marzo di ciascun anno.
-durante le festività natalizie e pasquali i genitori favoriranno la parità dei giorni goduti compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi;
i figli trascorreranno il pranzo del giorno di Natale 2024 con il padre e la cena con la madre, il giorno di Pasqua 2025 con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre, alternandosi l'anno successivo.
Compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, i genitori si alterneranno nei giorni festivi/ponti
(Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il ponte di
“tutti i santi”, 8 dicembre).
Si informeranno reciprocamente in relazione agli impegni lavorativi e sui propri giorni di ferie con sufficiente anticipo e sui luoghi ove i figli trascorreranno i soggiorni o vacanze con l'uno e l'altro garantendo sempre un contatto quotidiano telefonico con i minori.
4) Conferisce incarico ai Servizi di competenza del Comune
di Vittorio Veneto e del Distretto ULSS 2 Marca Trevigiana
di monitorare il nucleo familiare dei sig.ri Parte_1
e individuando i percorsi individuali di CP_1
sostegno per i figli minori e Persona_1 Per_2
e, in accordo con i genitori, percorsi di sostegno
[...]
alla genitorialità relazionando il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Treviso con cadenza semestrale.
Pag. 8 di 10 5) Pone a carico del sig. a titolo di CP_1
concorso al mantenimento ordinario dei figli minori Per_1
e la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun Per_2
figlio), da corrispondersi alla madre tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi in via automatica annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, con la specifica che le spese per baby-sitter devono ritenersi comprese nel concorso al mantenimento ordinario.
6) Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla madre.
7) prende atto dell'accordo tra le parti per il quale il sig. verserà alla signora l'importo di euro CP_1 Pt_1
9.723,89 per spese straordinarie e concorso al mantenimento dei minori relativi al periodo pregresso sino al mese di ottobre 2024 compreso.
8) prende atto che i sig.ri e CP_1 Parte_1
dichiarano di fare fin d'ora acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali come da punto 4
del dispositivo.
Così deciso in Treviso, 07/01/2025
Pag. 9 di 10 Il presidente Il giudice dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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