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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 4 DICEMBRE 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3426/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
HI (BN) a Via Rella n. 19 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), e con lo stesso domiciliato telematicamente al CodiceFiscale_2 seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 5696/2024 pubbl. il 11/09/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.2.2024 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro, il lavoratore in epigrafe, odierno appellante, dipendente della società appellata inquadrato nel profilo professionale di
1 operatore qualificato, con parametro retributivo 160, di cui al CCNL
chiese: Controparte_2
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011 e
l'indennità compensativa a.r. 2011 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €902,52, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme”.
Vinte le spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con atto depositato presso questa Corte il 19.12.2024 il suddetto lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe mediante la quale era stato respinto il suo ricorso con il quale aveva rivendicato il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa/compensativa, di turno e ticket mensa.
Il lavoratore ha censurato l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, ed in particolare la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda volta ad ottenere l'inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie delle indennità perequativa e compensativa, alla luce della corretta lettura dell'accordo regionale del 16.12.2011.
Ha invocato a sostengo le recenti decisioni della Suprema Corte (ordinanze della S.C., Sezione Lavoro, n.25840/2024 e n. 25850/2024, pubblicate in data
27/09/2024) che hanno confermato l'orientamento espresso da questo Ufficio nel presente contenzioso.
2 Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato non si è costituito.
Disposta la trattazione della causa e depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa
è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
1.Con un primo articolato motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare l'Accordo e nel ritenere che la retribuzione delle ferie non debba coincidere con quella dei giorni di lavoro.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
3 punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_3 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_5 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_3
350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
4 "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_3
e altri, punto 58).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
-H e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore
e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
5 "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie
6 retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso Cont intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro
e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella recentissima sentenza n. 18160/2023 resa nel giudizio tra e + altri, in CP_5 CP_6 cui - conformandosi ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
2.Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure non sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 7 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre
2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà
l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può Contr consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di
Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, 9 in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata
8 dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore
(ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Sotto questo profilo, l'entità degli emolumenti controversi può dirsi solo apparentemente modesta, se riguardata con riferimento alla singola giornata;
nel lungo periodo la differenza sul trattamento economico risulta di significativa portata, come comprovato anche dai conteggi prodotti dalla difesa del lavoratore.
9 3.In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive
"indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere, come fa l'appellato, che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
10 4.Come chiarito dalla difesa appellante, ai fini del calcolo delle somme dovute, si è tenuto conto delle giornate di ferie effettivamente godute nel periodo di riferimento, come individuate dalla datrice di lavoro nelle buste paga rilasciate all'istante, nonché degli importi delle indennità per cui è causa percepiti dall'istante nel predetto periodo quali risultanti dalle buste paga in atti.
I prospetti contabili sono apparentemente immuni da evidenti errori logici e di calcolo, risultando di contro del tutto generiche le contestazioni sollevate dalla società in primo grado e possono essere recepiti dal collegio.
5.Infondata appare la pretesa formulata in primo grado dalla difesa Contr dell' , di limitare la richiesta ai soli giorni di ferie e di escludere dai conteggi i 4 gg. annui di permesso: in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie (v. sentenza di questa Corte n. 2270/2024 pubbl. il
28/05/2024). Contr La Corte di Cassazione, nel rigettare proprio il ricorso avanzato dalla su tale identica questione, ha avuto modo di chiarire che …la disposizione che la ricorrente principale richiama in proposito, ossia, l'art. 29 del CCNL del 2015, in tema di Festività soppresse, prevedeva testualmente che, in luogo delle indicate festività soppresse o differite “sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, sicché i 4 giorni in questione non necessariamente si configurano come “permessi retribuiti”
e possono essere goduti anche a titolo di ferie, per andare ad “aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, vale a dire, a seconda dell'anzianità di servizio periodi annuali di 25 o 26 giorni… (cfr. Cass. 15362/2025). Contr 6.Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in primo grado, deve rilevarsi che la stessa è stata ritenuta assorbita dal rigetto della domanda del lavoratore;
tuttavia non è stata riproposta, come necessario ex art. 346
11 c.p.c., e quindi deve ritenersi abbandonata, essendo la società rimasta contumace in questa fase.
Per le suindicate ragioni l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata. Per l'effetto l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 902,52 per le causali ed i periodi indicati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, per il doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 147/2022, trattandosi di contenzioso ormai seriale definito sulla scorta di un univoco orientamento della Suprema Corte in via di consolidamento.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € 902,52 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 258,00 per il primo grado, e in euro 300,00 per il presente, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge con distrazione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 4 DICEMBRE 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3426/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
HI (BN) a Via Rella n. 19 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), e con lo stesso domiciliato telematicamente al CodiceFiscale_2 seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n. 5696/2024 pubbl. il 11/09/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.2.2024 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro, il lavoratore in epigrafe, odierno appellante, dipendente della società appellata inquadrato nel profilo professionale di
1 operatore qualificato, con parametro retributivo 160, di cui al CCNL
chiese: Controparte_2
“1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011 e
l'indennità compensativa a.r. 2011 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €902,52, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme”.
Vinte le spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con atto depositato presso questa Corte il 19.12.2024 il suddetto lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe mediante la quale era stato respinto il suo ricorso con il quale aveva rivendicato il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa/compensativa, di turno e ticket mensa.
Il lavoratore ha censurato l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, ed in particolare la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda volta ad ottenere l'inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie delle indennità perequativa e compensativa, alla luce della corretta lettura dell'accordo regionale del 16.12.2011.
Ha invocato a sostengo le recenti decisioni della Suprema Corte (ordinanze della S.C., Sezione Lavoro, n.25840/2024 e n. 25850/2024, pubblicate in data
27/09/2024) che hanno confermato l'orientamento espresso da questo Ufficio nel presente contenzioso.
2 Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato non si è costituito.
Disposta la trattazione della causa e depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa
è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
1.Con un primo articolato motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare l'Accordo e nel ritenere che la retribuzione delle ferie non debba coincidere con quella dei giorni di lavoro.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
3 punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_3 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_5 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_3
350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
4 "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_3
e altri, punto 58).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
-H e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore
e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
5 "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie
6 retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso Cont intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro
e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella recentissima sentenza n. 18160/2023 resa nel giudizio tra e + altri, in CP_5 CP_6 cui - conformandosi ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
2.Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure non sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 7 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre
2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà
l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può Contr consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di
Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, 9 in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata
8 dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore
(ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Sotto questo profilo, l'entità degli emolumenti controversi può dirsi solo apparentemente modesta, se riguardata con riferimento alla singola giornata;
nel lungo periodo la differenza sul trattamento economico risulta di significativa portata, come comprovato anche dai conteggi prodotti dalla difesa del lavoratore.
9 3.In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive
"indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere, come fa l'appellato, che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
10 4.Come chiarito dalla difesa appellante, ai fini del calcolo delle somme dovute, si è tenuto conto delle giornate di ferie effettivamente godute nel periodo di riferimento, come individuate dalla datrice di lavoro nelle buste paga rilasciate all'istante, nonché degli importi delle indennità per cui è causa percepiti dall'istante nel predetto periodo quali risultanti dalle buste paga in atti.
I prospetti contabili sono apparentemente immuni da evidenti errori logici e di calcolo, risultando di contro del tutto generiche le contestazioni sollevate dalla società in primo grado e possono essere recepiti dal collegio.
5.Infondata appare la pretesa formulata in primo grado dalla difesa Contr dell' , di limitare la richiesta ai soli giorni di ferie e di escludere dai conteggi i 4 gg. annui di permesso: in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie (v. sentenza di questa Corte n. 2270/2024 pubbl. il
28/05/2024). Contr La Corte di Cassazione, nel rigettare proprio il ricorso avanzato dalla su tale identica questione, ha avuto modo di chiarire che …la disposizione che la ricorrente principale richiama in proposito, ossia, l'art. 29 del CCNL del 2015, in tema di Festività soppresse, prevedeva testualmente che, in luogo delle indicate festività soppresse o differite “sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, sicché i 4 giorni in questione non necessariamente si configurano come “permessi retribuiti”
e possono essere goduti anche a titolo di ferie, per andare ad “aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, vale a dire, a seconda dell'anzianità di servizio periodi annuali di 25 o 26 giorni… (cfr. Cass. 15362/2025). Contr 6.Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in primo grado, deve rilevarsi che la stessa è stata ritenuta assorbita dal rigetto della domanda del lavoratore;
tuttavia non è stata riproposta, come necessario ex art. 346
11 c.p.c., e quindi deve ritenersi abbandonata, essendo la società rimasta contumace in questa fase.
Per le suindicate ragioni l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata. Per l'effetto l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 902,52 per le causali ed i periodi indicati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, per il doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 147/2022, trattandosi di contenzioso ormai seriale definito sulla scorta di un univoco orientamento della Suprema Corte in via di consolidamento.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € 902,52 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 258,00 per il primo grado, e in euro 300,00 per il presente, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge con distrazione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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