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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7547/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7547/2023 R.G.
TRA
, , rapp.ti e difesi come da mandato in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. ORLANDINI ALESSANDRO;
ATTORI
CONTRO
, ; Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la sorella e il di lei Pt_3 Controparte_1
figlio, , al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento apparentemente CP_2
redatto da costei il 6.05.2022 per apocrifia dello stesso e la conseguente invalidazione dell'atto di donazione effettuato dalla sorella convenuta in favore del figlio, avente ad oggetto un bene rientrante nell'asse ereditario.
I convenuti sono rimasti contumaci e all'udienza del 13.03.2025 il difensore degli attori ha chiesto disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda, stante l'accordo raggiunto con le controparti contumaci ed è stato acquisito il testo dell'atto negoziale;
all'udienza del 27.03.2025 il medesimo difensore ha dato atto a verbale che la materia del contendere è cessata tra le parti e ha chiesto dichiararsi cessata la stessa con compensazione delle spese di lite e con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dagli attori. Ha precisato in tal senso le conclusioni e ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 * * * * * *
Attese le dichiarazioni rese dall'unica parte costituita non resta al Giudicante che dichiarare cessata la materia del contendere, parimenti con riferimento alle spese di lite, disponendo altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 7547/2023 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite;
- Ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata il 30.11.2023 al n. reg. gen. 44525 e al n. reg. part. 36706 con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza.
Lecce, 04/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7547/2023 R.G.
TRA
, , rapp.ti e difesi come da mandato in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. ORLANDINI ALESSANDRO;
ATTORI
CONTRO
, ; Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la sorella e il di lei Pt_3 Controparte_1
figlio, , al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento apparentemente CP_2
redatto da costei il 6.05.2022 per apocrifia dello stesso e la conseguente invalidazione dell'atto di donazione effettuato dalla sorella convenuta in favore del figlio, avente ad oggetto un bene rientrante nell'asse ereditario.
I convenuti sono rimasti contumaci e all'udienza del 13.03.2025 il difensore degli attori ha chiesto disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda, stante l'accordo raggiunto con le controparti contumaci ed è stato acquisito il testo dell'atto negoziale;
all'udienza del 27.03.2025 il medesimo difensore ha dato atto a verbale che la materia del contendere è cessata tra le parti e ha chiesto dichiararsi cessata la stessa con compensazione delle spese di lite e con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dagli attori. Ha precisato in tal senso le conclusioni e ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 * * * * * *
Attese le dichiarazioni rese dall'unica parte costituita non resta al Giudicante che dichiarare cessata la materia del contendere, parimenti con riferimento alle spese di lite, disponendo altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 7547/2023 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite;
- Ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata il 30.11.2023 al n. reg. gen. 44525 e al n. reg. part. 36706 con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza.
Lecce, 04/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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