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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1479/2018 R.G.A.C.
All'udienza del 10.06.2025 è presente per parte appellante l'avv. CORRADO CERBINO per delega orale dell'avv. DINOIA VITO.
E' presente per parte appellata l'avv. LOMBARDI ANTONELLO.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa. L'avv. Lombardi insiste nell'eccezione preliminare di improcedibilità.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara N . 1 4 7 9 / 2 0 1 8 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1479 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti
Vito Dinoia e OM RD, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n. 263
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Antonello Lombardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nemoli (PZ), alla via
Della Repubblica n. 2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 98 del 4.04.2018 (r.g.n.
498/2016)
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato l'11.07.2018, l' Parte_1
, ex ) proponeva appello avverso la sentenza n. 98 del
[...] CP_2 Pt_2
4.04.2018, resa dal Giudice di Pace di Lagonegro a definizione del procedimento n.r.g. 498/2016, e conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro al fine di vedere riformata CP_1
l'impugnata sentenza, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda proposta da e condannato l'I.N.P.S. di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.935,83 a titolo di interessi e rivalutazione sugli indebiti accertati, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in complessivi € 1.330,00.
L'appellante a sostegno della propria impugnazione esponeva che la sentenza appellata fosse illegittima ed ingiusta sotto più profili, quali: 1) errata dichiarazione di competenza per territorio del
Giudice adito ex art. 19 c.p.c., per essere competente il Giudice di Pace presso il Tribunale di Potenza;
2) erroneità della motivazione in ordine alla riconosciuta azione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. della L. 162/2014 e 170 c.p.c.; 3) erroneità della motivazione circa la legittimazione passiva
CP_ dell' convenuto in qualità di terzo pignorato ex art. 546, co 1 c.p.c.; 4) errato riconoscimento della somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria- erronea applicazione dell'art. 2033 c.c. al caso di specie.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva: “in via preliminare di:
1. Dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito ed annullare la sentenza oggetto del presente gravame;
2. Dichiarare
l'improcedibilità per difetto di negoziazione assistita;
3. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ex Gestione Inpdap;
in via subordinata nel merito: in riforma della sentenza Pt_1
gravata dichiarare non dovute le somme a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria. In ogni caso, spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio rifusi.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.11.2018, si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità dell'appello promosso per violazione CP_1 dell'art. 348, comma 1 c.p.c. e l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. per omessa precisa indicazione nella parte motiva del proposto gravame delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge rilevanti ai fini della decisione impugnata, oltre che per l'assenza di una “ragionevole probabilità” di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata, atteso che la ricostruzione dei fatti e l'applicazione delle norme di diritto operata dal
Giudice di prime cure era da considerarsi adeguatamente motivata ed esente da censure e, in subordine, la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
La causa, a seguito di alcuni differimenti, dovuti ad esigenze di carico del ruolo, è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Tanto premesso, la causa si presta ad essere decisa in applicazione del principio della c. d. “ragione più liquida”, di matrice giurisprudenziale, in base al quale il giudice può esaminare, con priorità logica rispetto ad ogni altro, quel profilo (di rito o di merito) che si presta più idoneo alla pronta decisione della controversia, con assorbimento dei restanti motivi (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 9936 del 8.5.2014: «in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale»; Cass.
Civ. sez. 6, n. 12002 8.5.2014: «il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”; da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 del 11.5.2018).
3. In applicazione di quanto appena rappresentato, questo Tribunale ritiene di dover esaminare in via del tutto preliminare ed assorbente l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine all'improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348, comma 1 c.p.c..
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'appello promosso da deve dichiararsi improcedibile, atteso che l'atto di citazione in Pt_1 appello è stato notificato l'11.07.2018 al procuratore di costituito nel primo grado di CP_1
giudizio (come da ricevuta di avvenuta notificazione, pag. 25 prod. parte appellata), mentre la causa
è stata iscritta a ruolo ben oltre il termine di dieci giorni soltanto in data 29.10.2018.
Ed invero, ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della Legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti o non abbia eccepito l'improcedibilità o lo abbia fatto non in comparsa di costituzione e risposta, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 1 c.p.c., richiamato dall'art. 171 del medesimo Codice (Cass. n. 6654/2013).
Tale pronuncia non fa altro che ribadire quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU.
n.10864 del 2011) e cioè che l'art. 347, comma 1 c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171
c.p.c., concernente la ritardata costituzione delle parti, la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli. Dall'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'appello ne discende la conferma della sentenza gravata e l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Va infine rigettata la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. per temerarietà della lite avanzata dall'appellata, poiché non è stata fornita la prova, gravante sulla stessa.
Per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile
d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n.
7583/2004).
Dunque, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016,
n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, . 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto in considerazione della natura delle questioni affrontate e del tipo di pronuncia adottata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa da;
CP_1
3) condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere le spese del Pt_1
giudizio nei confronti di , che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Antonello Lombardi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro in data 10.06.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara