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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5323/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Cessione del credito”
TRA
, C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Gentile, C.F. elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio del difensore sito a Caserta in Piazza Vanvitelli 4/D, con domicilio digitale:
Email_1
- Opponenti -
E
P. IV , in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
P. IV , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele P.IVA_2
Zurlo ed Andrea Ornati, con espressa dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- Email_2 Email_3
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 494/2020, rubricato al R.G. n. 4332/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 21.02.2020 e notificato il
29.05.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva ai sig.ri e Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 21.961,69 – a titolo di saldo debitore scaturente Parte_2
dal contratto di finanziamento n. 290853495590 di prestito personale, stipulato il 16.11.2004 tra e quest'ultima quale coniuge/obbligata in solido, e la Parte_1 Parte_2 [...]
(d'ora in poi ), trasmesso previamente alla Controparte_3 CP_4 [...]
e successivamente alla mediante contratti di cessione di Controparte_5 Controparte_1 un portafoglio di crediti pecuniari, attuati a titolo oneroso e pro soluto, identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sig.ri Parte_1
e lamentando l'invalidità o l'annullamento del ricorso monitorio, per la
[...] Parte_2 carenza di legittimazione attiva di e per essa di in virtù dell'omessa Controparte_1 Controparte_2 prova delle avvenute cessioni, in violazione dell'art. 58 T.U.B.
Gli opponenti eccepivano, altresì, la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ad substantiam derivante dalla violazione disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario (D. Lgs. n.
385/1993) e Finanziario (D. Lgs. n. 59/1998), non essendo stata fornita dall'opposta alcuna prova, circa l'avvenuta consegna ai Sig.ri e di una copia del contratto Parte_1 Parte_2 monofirma.
Infine, a fondamento di tale opposizione, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., per la illiquidità e l'inesistenza del credito ingiunto.
Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, pervia richiesta di non concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo di condanna n. 494/2020, dichiararsi nullo o inefficace il medesimo decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa. Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna, in ogni caso, del Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 risultante all'esito dell'espletata attività istruttoria.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 14.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Inoltre, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999, come quello per cui è causa, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
Diversamente, secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza, in tema di prova della titolarità del credito oggetto di cessione, il deposito dell'avviso di cessione del credito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale da parte del presunto cessionario ex art. 58 TUB non è sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione, in quanto l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (Cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019), allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Conseguentemente, risulta necessario ai fini di tale prova, da un lato, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, con specifiche indicazioni in ordine al credito oggetto di contestazione e, dall'altro,
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Di qui l'affermazione del principio secondo cui in caso di contestazione della legittimazione sostanziale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (cfr. Corte di
Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798; cfr. anche Cass., Sent. n. 4116/2016).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la si è limitata a produrre la seguente documentazione: 1) la pubblicazione in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2017; 2) la procura speciale del 5.7.2016; 3) l'atto di fusione per incorporazione della nella 4) la richiesta di prestito personale del CP_6 CP_2 CP_2
15/11/2004 N. 29/085/3495590 ( ); 5) l'estratto conto sottoscritto Controparte_3 CP_4
Cont meccanograficamente da un Responsabile Area della Banca 6) la comunicazione di CP_5 intervenuta cessione tra e effettuate mediante raccomandata A/R. Controparte_5 CP_1
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In particolare, dalla disamina delle risultanze documentali, manca del tutto la prova del contenuto e dei crediti ricompresi nella cessione tra e ed è assente, in particolar modo, CP_1 Controparte_5 la prova della cessione eventualmente intercorsa tra ( ) e Controparte_3 CP_4 CP_5
di cui non è stata prodotta l'avvenuta cartolarizzazione, né la data della presunta stipulazione.
[...]
A tal riguardo, infatti, si ricorda il recente orientamento di merito, che merita attenzione nel caso che ci occupa, in virtù del quale “in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Cass. Trib. di Trani, sent. n. 1210 del 25 luglio 2023). Invero, la titolarità del credito dell'opposta, sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento, non è stata adeguatamente ricostruita né nel ricorso monitorio, né nella comparsa di costituzione.
Accanto al contratto di finanziamento originario, è stato allegato avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale, ma non è stato possibile riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dal debitore avesse formato oggetto di cessione.
Infatti, il mero richiamo, nell'avviso prodotto, ad una pluralità di contratti di cessione tra la CP_5
[...
e (identificati unicamente con le seguenti date di stipulazione: Controparte_3
26.06.2006, 22.09.2006, 22.11.2006, 22.05.2007), non consente, in assenza di ulteriori elementi, di verificare l'eventuale ricomprensione nel loro ambito del credito oggetto di causa.
Peraltro, come previamente indicato, secondo la giurisprudenza, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria.
Conseguentemente, non risulta assolto l'onere probatorio richiesto alle società cessionarie dal dispositivo normativo e dalla recente giurisprudenza.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti pur essendo presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento, tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto. La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 494/2020, rubricato al R.G. n. 4332/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 21.02.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 10.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5323/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Cessione del credito”
TRA
, C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Gentile, C.F. elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio del difensore sito a Caserta in Piazza Vanvitelli 4/D, con domicilio digitale:
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- Opponenti -
E
P. IV , in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
P. IV , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele P.IVA_2
Zurlo ed Andrea Ornati, con espressa dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 494/2020, rubricato al R.G. n. 4332/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 21.02.2020 e notificato il
29.05.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva ai sig.ri e Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 21.961,69 – a titolo di saldo debitore scaturente Parte_2
dal contratto di finanziamento n. 290853495590 di prestito personale, stipulato il 16.11.2004 tra e quest'ultima quale coniuge/obbligata in solido, e la Parte_1 Parte_2 [...]
(d'ora in poi ), trasmesso previamente alla Controparte_3 CP_4 [...]
e successivamente alla mediante contratti di cessione di Controparte_5 Controparte_1 un portafoglio di crediti pecuniari, attuati a titolo oneroso e pro soluto, identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sig.ri Parte_1
e lamentando l'invalidità o l'annullamento del ricorso monitorio, per la
[...] Parte_2 carenza di legittimazione attiva di e per essa di in virtù dell'omessa Controparte_1 Controparte_2 prova delle avvenute cessioni, in violazione dell'art. 58 T.U.B.
Gli opponenti eccepivano, altresì, la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ad substantiam derivante dalla violazione disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario (D. Lgs. n.
385/1993) e Finanziario (D. Lgs. n. 59/1998), non essendo stata fornita dall'opposta alcuna prova, circa l'avvenuta consegna ai Sig.ri e di una copia del contratto Parte_1 Parte_2 monofirma.
Infine, a fondamento di tale opposizione, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., per la illiquidità e l'inesistenza del credito ingiunto.
Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, pervia richiesta di non concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo di condanna n. 494/2020, dichiararsi nullo o inefficace il medesimo decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa. Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna, in ogni caso, del Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 risultante all'esito dell'espletata attività istruttoria.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 14.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. Tuttavia, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Inoltre, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999, come quello per cui è causa, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
Diversamente, secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza, in tema di prova della titolarità del credito oggetto di cessione, il deposito dell'avviso di cessione del credito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale da parte del presunto cessionario ex art. 58 TUB non è sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione, in quanto l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (Cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019), allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Conseguentemente, risulta necessario ai fini di tale prova, da un lato, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, con specifiche indicazioni in ordine al credito oggetto di contestazione e, dall'altro,
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Di qui l'affermazione del principio secondo cui in caso di contestazione della legittimazione sostanziale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (cfr. Corte di
Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798; cfr. anche Cass., Sent. n. 4116/2016).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la si è limitata a produrre la seguente documentazione: 1) la pubblicazione in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2017; 2) la procura speciale del 5.7.2016; 3) l'atto di fusione per incorporazione della nella 4) la richiesta di prestito personale del CP_6 CP_2 CP_2
15/11/2004 N. 29/085/3495590 ( ); 5) l'estratto conto sottoscritto Controparte_3 CP_4
Cont meccanograficamente da un Responsabile Area della Banca 6) la comunicazione di CP_5 intervenuta cessione tra e effettuate mediante raccomandata A/R. Controparte_5 CP_1
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In particolare, dalla disamina delle risultanze documentali, manca del tutto la prova del contenuto e dei crediti ricompresi nella cessione tra e ed è assente, in particolar modo, CP_1 Controparte_5 la prova della cessione eventualmente intercorsa tra ( ) e Controparte_3 CP_4 CP_5
di cui non è stata prodotta l'avvenuta cartolarizzazione, né la data della presunta stipulazione.
[...]
A tal riguardo, infatti, si ricorda il recente orientamento di merito, che merita attenzione nel caso che ci occupa, in virtù del quale “in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Cass. Trib. di Trani, sent. n. 1210 del 25 luglio 2023). Invero, la titolarità del credito dell'opposta, sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento, non è stata adeguatamente ricostruita né nel ricorso monitorio, né nella comparsa di costituzione.
Accanto al contratto di finanziamento originario, è stato allegato avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale, ma non è stato possibile riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dal debitore avesse formato oggetto di cessione.
Infatti, il mero richiamo, nell'avviso prodotto, ad una pluralità di contratti di cessione tra la CP_5
[...
e (identificati unicamente con le seguenti date di stipulazione: Controparte_3
26.06.2006, 22.09.2006, 22.11.2006, 22.05.2007), non consente, in assenza di ulteriori elementi, di verificare l'eventuale ricomprensione nel loro ambito del credito oggetto di causa.
Peraltro, come previamente indicato, secondo la giurisprudenza, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria.
Conseguentemente, non risulta assolto l'onere probatorio richiesto alle società cessionarie dal dispositivo normativo e dalla recente giurisprudenza.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Orbene, pur riconoscendo, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali sovra menzionati, la forma libera del contratto di cessione dei crediti ed il conseguente libero accertamento, ad opera del giudice, riguardo la sua sussistenza, non risultano presenti neanche ulteriori indici rilevatori idonei a sostenere l'avvenuta cessione.
Invero, allo stato degli atti pur essendo presente la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cartolarizzazione che, per l'effetto delle sentenze numero 17944 e 9412 del 2023, poteva essere utilizzata (congiuntamente ad altri documentati elementi) per dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento, tale dimostrazione, in ottemperanza agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche un'indicazione puntuale del credito ceduto. La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 494/2020, rubricato al R.G. n. 4332/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 21.02.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 10.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente