Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.