TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9669 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14306/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14306/2025 tra con l'avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO Parte_1
PARTE ATTRICE contro con l'avv. Controparte_1
VALAN MIKAELA PARTE CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. TO MA, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO per parte convenuta l'avv. VALAN MIKAELA anche in sostituzione dell'avv. AL CO Il Giudice preliminarmente dà atto dell'intervenuta riunione al presente procedimento dei giudizi nn. 29230/2025, 35961/2025 e 36178/2025 per connessione ed invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti discuto la causa ed all'uopo evidenziano che l'immobile è stato rilasciato, che i pagamenti concordati sono stati effettuati e chiedono di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di revocare i decreti ingiuntivi opposti con compensazione delle spese di lite, rinunciando tra di loro alla solidarietà ex art. 13 legge professionale. Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO MA
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14306 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 12577/2025, cui sono riuniti i procc. n. 29230/2025, 35961/2025 e 36178/2025, decisi all'esito della discussione orale all'udienza del
15.12.2025 e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Saverio Esposito;
Pt_1 P.IVA_1
ATTRICE/OPPOSTA
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mikaela Valan Controparte_2 P.IVA_2
e AL CO;
CONVENUTA/OPPONENTE
Oggetto: risoluzione per morosità, inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietaria dell'unità immobiliare sita in , Via Bonnet 6, piano Parte_1 CP_1
seminterrato ad uso ufficio/laboratorio contraddistinto al NCEU del Comune di al foglio 265, CP_1
mapp. 19, sub. 702, cat A/10, cl. 4, z.c. 2, piano S1, vani 6, cons. 181 mq, rendita catastale euro
3.129,73, che detta unità immobiliare era stata locata a in virtù di contratto di Controparte_2
locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 L. 392/78, stipulato in data 15.6.2023 con la durata di anni 6 a decorrere dal 01.09.2023 al 31.08.2029 con rinnovo tacito alle medesime condizioni per uguale periodo di tempo di anni 6, registrato il 15.06.2023 al n. 014588 – serie 3T, per un canone pagina 2 di 4 annuale di € 48.000,00 oltre iva e spese condominiali per € 4.200,00 oltre iva da corrispondersi anticipatamente il primo giorno di ogni trimestrale a partire dal 01.09.2023 e sino al 31.08.2029, che la società conduttrice era morosa per il mancato pagamento del canone trimestrale 01.03.2025 –
31.05.2025 per la complessiva somma di € 16.008,84 oltre interessi di mora, che intendeva avvalersi della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di locazione sottoscritto, sull'essenzialità del termine di pagamento ex art. 1457 c.c. nonché della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che a causa del comportamento non conforme alla buona fede ed alla diligenza nell'esecuzione del vigente contratto di locazione da parte di la quale aveva danneggiato l'impianto di aria Controparte_2
condizionata in costanza di custodia dell'immobile, era stata costretta ad acquistare e far installare il nuovo impianto a proprie cure e spese per un complessivo importo di € 16.000,00, intimava lo sfratto per morosità convenendo davanti a questo giudice per la relativa convalida e Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivi per i canoni scaduti ed a scadere sino al rilascio, ed oltre alla somma di € 16.000,00 che era stata costretta a sborsare per l'acquisto e l'installazione dell'impianto dell'aria condizionata.
si opponeva alla domanda che contestava anche nel merito e chiedeva in via Controparte_2
riconvenzionale che, accertata la presenza di vizi dell'immobile locato ex artt. 1578-1581 c.c., venisse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cc con condanna della società ricorrente
/locatrice alla restituzione, anche pro quota, di quanto corrisposto a titolo di canoni di locazione e del deposito cauzionale, e al ristoro di tutti i danni arrecati sia emergenti che a titolo di lucro cessante, anche in ragione della perdita dell'avviamento.
Con ordinanza resa il 10.04.2025 il giudice dichiarata inammissibile l'istanza di ordinanza provvisoria di rilascio disponeva il mutamento del rito.
Con separate memorie integrative le parti ribadivano le difese svolte.
Con separati ricorsi successivamente riuniti proponeva opposizione avverso i decreti Controparte_2
ingiuntivi nn. 9151/2025, 12600/2025 e 14359/2025 emessi dal Tribunale di Milano con cui veniva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di € 16.008,84, di € 16.008,84 e di € 16.250,34 a titolo di canoni locativi maturati in favore di deducendone l'illegittimità e chiedendone la declaratoria Parte_1
di nullità ed inefficacia.
pagina 3 di 4 contestava le opposizioni. Parte_1
All'udienza di discussione del 15.12.2025 le cause previamente riunite venivano decise con immediata lettura della sentenza
Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alle presenti controversie, atteso che nel corso dell'udienza entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, del pagamento delle somme concordate ed hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Spese compensate, per come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
TO MA
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14306/2025 tra con l'avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO Parte_1
PARTE ATTRICE contro con l'avv. Controparte_1
VALAN MIKAELA PARTE CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. TO MA, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO per parte convenuta l'avv. VALAN MIKAELA anche in sostituzione dell'avv. AL CO Il Giudice preliminarmente dà atto dell'intervenuta riunione al presente procedimento dei giudizi nn. 29230/2025, 35961/2025 e 36178/2025 per connessione ed invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti discuto la causa ed all'uopo evidenziano che l'immobile è stato rilasciato, che i pagamenti concordati sono stati effettuati e chiedono di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di revocare i decreti ingiuntivi opposti con compensazione delle spese di lite, rinunciando tra di loro alla solidarietà ex art. 13 legge professionale. Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO MA
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14306 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 12577/2025, cui sono riuniti i procc. n. 29230/2025, 35961/2025 e 36178/2025, decisi all'esito della discussione orale all'udienza del
15.12.2025 e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Saverio Esposito;
Pt_1 P.IVA_1
ATTRICE/OPPOSTA
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mikaela Valan Controparte_2 P.IVA_2
e AL CO;
CONVENUTA/OPPONENTE
Oggetto: risoluzione per morosità, inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietaria dell'unità immobiliare sita in , Via Bonnet 6, piano Parte_1 CP_1
seminterrato ad uso ufficio/laboratorio contraddistinto al NCEU del Comune di al foglio 265, CP_1
mapp. 19, sub. 702, cat A/10, cl. 4, z.c. 2, piano S1, vani 6, cons. 181 mq, rendita catastale euro
3.129,73, che detta unità immobiliare era stata locata a in virtù di contratto di Controparte_2
locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 L. 392/78, stipulato in data 15.6.2023 con la durata di anni 6 a decorrere dal 01.09.2023 al 31.08.2029 con rinnovo tacito alle medesime condizioni per uguale periodo di tempo di anni 6, registrato il 15.06.2023 al n. 014588 – serie 3T, per un canone pagina 2 di 4 annuale di € 48.000,00 oltre iva e spese condominiali per € 4.200,00 oltre iva da corrispondersi anticipatamente il primo giorno di ogni trimestrale a partire dal 01.09.2023 e sino al 31.08.2029, che la società conduttrice era morosa per il mancato pagamento del canone trimestrale 01.03.2025 –
31.05.2025 per la complessiva somma di € 16.008,84 oltre interessi di mora, che intendeva avvalersi della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di locazione sottoscritto, sull'essenzialità del termine di pagamento ex art. 1457 c.c. nonché della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che a causa del comportamento non conforme alla buona fede ed alla diligenza nell'esecuzione del vigente contratto di locazione da parte di la quale aveva danneggiato l'impianto di aria Controparte_2
condizionata in costanza di custodia dell'immobile, era stata costretta ad acquistare e far installare il nuovo impianto a proprie cure e spese per un complessivo importo di € 16.000,00, intimava lo sfratto per morosità convenendo davanti a questo giudice per la relativa convalida e Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivi per i canoni scaduti ed a scadere sino al rilascio, ed oltre alla somma di € 16.000,00 che era stata costretta a sborsare per l'acquisto e l'installazione dell'impianto dell'aria condizionata.
si opponeva alla domanda che contestava anche nel merito e chiedeva in via Controparte_2
riconvenzionale che, accertata la presenza di vizi dell'immobile locato ex artt. 1578-1581 c.c., venisse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cc con condanna della società ricorrente
/locatrice alla restituzione, anche pro quota, di quanto corrisposto a titolo di canoni di locazione e del deposito cauzionale, e al ristoro di tutti i danni arrecati sia emergenti che a titolo di lucro cessante, anche in ragione della perdita dell'avviamento.
Con ordinanza resa il 10.04.2025 il giudice dichiarata inammissibile l'istanza di ordinanza provvisoria di rilascio disponeva il mutamento del rito.
Con separate memorie integrative le parti ribadivano le difese svolte.
Con separati ricorsi successivamente riuniti proponeva opposizione avverso i decreti Controparte_2
ingiuntivi nn. 9151/2025, 12600/2025 e 14359/2025 emessi dal Tribunale di Milano con cui veniva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di € 16.008,84, di € 16.008,84 e di € 16.250,34 a titolo di canoni locativi maturati in favore di deducendone l'illegittimità e chiedendone la declaratoria Parte_1
di nullità ed inefficacia.
pagina 3 di 4 contestava le opposizioni. Parte_1
All'udienza di discussione del 15.12.2025 le cause previamente riunite venivano decise con immediata lettura della sentenza
Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alle presenti controversie, atteso che nel corso dell'udienza entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, del pagamento delle somme concordate ed hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Spese compensate, per come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
TO MA
pagina 4 di 4