Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 02/01/2024 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. TODARO VINCENZO e dell'avv. TIBALDO FLAVIO;
- parte impugnante - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CACCO ROBERTA e BORTOLATO TITO;
- parte impugnata -
Avente a oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – impugnazione del lodo deliberato in Treviso il 2 agosto 2023 dagli arbitri avv.ti G. Piccione, A. NN e
M. Bettin.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 17/04/2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte_1
1. Fatta eccezione per il motivo sub 1 in relazione al quale si chiede alla Corte in via principale che accolga la presente impugnazione senza esaminare e decidere il merito della controversia (e solo in subordine la accolga decidendo il merito della controversia) per gli altri motivi voglia la Corte così provvedere
2. Se il lodo sarà annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5),
6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, voglia la Corte decidere la controversia
-1-
3. Negli altri diversi casi, voglia la Corte con sentenza accogliere la presente impugnazione e dichiarare la nullità totale o parziale del Lodo
4. condannarsi la convenuta a pagare in restituzione a Controparte_1
tutto quanto posto a suo carico dal Lodo sotto ogni forma (spese Parte_1
pagate e crediti oggetto di compensazione pre e post Lodo), oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, ponendo a carico della convenuta spese e compensi sia arbitrali, sia di patrocinio (giuste NotaSpese ivi dimessa), oltre accessori di legge ed imposte di registro
5. accogliersi le istanze di cui alle Note per Udienze 2.5.24 e 17.7.24
6. revocarsi e/o modificarsi in sentenza il provvedimento 23.5.24 di rigetto dell'istanza di ricusazione, accogliendo quest'ultima
7. condannarsi la convenuta alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge ed alla restituzione di quanto pagato (sub All. A) per spettanze legali e pena pecuniaria di € 100,00 del procedimento di ricusazione
8. rigettarsi le eccezioni e difese della convenuta con condanna anche ai sensi dell'Art. 96 Cpc.
Controparte_1
Respingersi perché inammissibile e manifestamente infondata l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato il 2 agosto 2023 e notificato a il 21.09.23 Parte_1
da ritenersi quindi confermato, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellante per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Motivi della decisione
1. La controversia origina dal contratto di appalto 2-3-2007 con il quale Parte_1 ha affidato all' i lavori di ampliamento di una
[...] Controparte_1
villa di sua proprietà sita in Musestre e attiene, in estrema sintesi, alle contrapposte pretese dell'appaltatore - in merito al corrispettivo maturato per l'esecuzione delle opere - e della committente relativamente ai danni che Pt_1
assumeva di aver patito in conseguenza dei lavori e del ritardo nella loro realizzazione.
2. Con il lodo qui impugnato gli arbitri, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di relative alla tardività o irritualità della Parte_1
-2- riassunzione in sede arbitrale operata dalla (d'ora in Controparte_1 avanti anche solo “ ” o “appaltatore”) e alla prescrizione del credito CP_1
(paragrafo sub A del lodo, pag. 7-11), hanno passato in disamina le domande dell' , dirette “nella sostanza” ad “accertare, oltre alla corretta CP_1
esecuzione delle opere e la loro conformità a quanto commissionato, che quanto ricevuto dalla anche a seguito dell'ingiunzione provvisoriamente Pt_1 esecutiva, costituiva il saldo dell'intero dovuto” (paragrafo sub B. pagg. 11-19).
3. In proposito il collegio arbitrale ha ritenuto condivisibili gli esiti a cui era giunta la c.t.u. espletata nel corso del procedimento inter partes avanti il tribunale di Treviso
(r.g. 9879/2008), vale a dire che l'ammontare complessivo delle opere realizzate dalla era pari a € 155.815,33 iva esclusa (pari a € 167.646,86 iva compresa), CP_1 onde - detratti i pagamenti pacificamente effettuati dalla er € 188.033,46 - Pt_1 ha determinato in € 20.386,60 l'importo pagato in eccesso.
4. Gli arbitri sono poi passati a trattare la questione dibattuta fra le parti dei cc.dd.
“lavori in economia” e delle correlative pretese da parte dell'appaltatore. Alla stregua della indagine testimoniale in proposito espletata (testimoni Tes_1
e della c.t.u. del geom. integrata con le risposte
[...] Testimone_2 CP_2 alle osservazioni delle parti, ha riconosciuto l'importo dei lavori in economia nei termini richiesti dall'impresa (paragrafo B2 del lodo). Gli arbitri hanno poi disatteso le contestazioni mosse dalla alle conclusioni dell'esperto dell'ufficio CP_1
(paragrafo B3).
5. In merito all'accertamento delle somme già versate dalla parte (paragrafo Pt_1
B4) e, in particolare, degli importi relativi ai due assegni (rispettivamente di €
20.000,00 e di € 584,60) oggetto di dibattito fra le parti, il collegio arbitrale ha ritenuto non adeguatamente comprovati in causa tali versamenti, dei quali conseguentemente non ha tenuto conto.
6. Gli arbitri hanno poi disatteso la domanda della parte di condanna ex art. 96 CP_1
c.p.c. (paragrafo B5).
7. Nel capitolo sub C) del lodo gli arbitri hanno affrontato le domande formulate dalla parte Pt_1
8. La richiesta di risarcimento danni da ritardo per € 33.000,00 non è stata ritenuta fondata, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, che consentivano di
-3- accertare l'assenza di responsabilità dell'impresa per il lamentato ritardo
(paragrafo C1).
9. La domanda diretta al ristoro delle spese per un alloggio sostitutivo e per i mobili per € 13.000,00 è stata respinta dagli arbitri, in conseguenza dell'esclusione di un ritardo rilevante di cui al punto precedente, oltre che per la previsione di una penale che avrebbe in ogni caso escluso la facoltà di chiedere ulteriori danni, nonché per le carenze probatorie in ordine all'effettivo esborso della somma richiesta (paragrafo C2).
10. La richiesta risarcitoria per il crollo del camino per complessivi € 2.562,00 non è stata accolta, avendo gli arbitri ritenuto comprovato in causa che il terminale in rame causa del crollo non era stato installato dall' , ma da una ditta CP_1
terza (AN) intervenuta successivamente in cantiere (paragrafo C3).
11. Le richieste dirette ai danni connessi alla dedotta erroneità nell'esecuzione di quattro fori delle finestre (€ 2.061,80) sono state disattese, avendo gli arbitri ritenuto non provato in causa un errore dell'impresa (paragrafo C4).
12. La richiesta relativa ai danni per la presenza di muffe (€ 366,00) è stata disattesa sulla scorta dell'opinamento del c.t.u., così come le richieste relative al degrado dell'intonaco in locale attiguo alla cucina, avendo gli arbitri ritenuto che si trattasse di pregiudizi dipendenti dalla vecchia muratura sulla quale l'impresa non era CP_1 intervenuta così come per quelle inerenti alle infiltrazioni, per le quali l'esperto dell'ufficio aveva ricollegato l'eziologia alla vecchia muratura (paragrafi C5-C6-C7).
13. Del pari prive di fondamento sono state giudicate le richieste della committente relative al portoncino blindato (paragrafo C8), in quanto su di esso risultava essere intervenuto un fabbro incaricato dalla Pt_1
14. Le richieste risarcitorie a titolo di danni morali o non patrimoniali per € 70.000,00
(paragrafo C9) sono state respinte, in quanto prive di alcun elemento di giustificazione e prova sull'an e con un quantum “palesemente fuori misura anche rispetto agli inadempimenti come denunziati”.
15. La richiesta di condanna dell'Impresa Moro al pagamento di € 30.000,00 a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. è stata respinta, non ravvisandosene i presupposti
“a parte ogni valutazione sul quantum domandato” (paragrafo C10).
16. In ordine alla regolamentazione delle spese gli arbitri ne hanno posto a carico
-4- della 'onere per la quota di 4/5, dichiarando compensato il residuo quinto. Pt_1
17. Gli arbitri hanno poi statuito l'obbligo restitutorio da parte dell'impresa della CP_1
somma eccedente quella riconosciuta come dovuta rispetto a quanto versato dalla
Pt_1
18. Avverso tale lodo ha proposto impugnazione ex art. 827 c.p.c. Parte_1 sulla base di quattordici motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande come in epigrafe riportate.
19. Si è costituita in causa l'impresa opponendosi all'accoglimento CP_1 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna della er responsabilità processuale. Pt_1
20. Nel corso del processo ha proposto istanza di ricusazione nei Parte_1 confronti dell'originario magistrato istruttore, dott. Caterina Passarelli, istanza respinta dalla corte d'appello con ordinanza 23-5-2024, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di una pena pecuniaria.
21. La causa, a seguito del trasferimento della dott. Passarelli ad altra sezione, è stata assegnata quale istruttore al dott. Guido Santoro (il che ha indotto la parte impugnante nelle note per l'udienza del 17 aprile 2025 a prestare “acquiescenza” al provvedimento sulla ricusazione, non insistendo per le relative domande).
22. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17 aprile
2025.
In diritto.-
1. Non è inutile premettere che l'impugnazione del lodo, differentemente dall'appello,
è un'impugnazione a critica vincolata, nella quale la cognizione devoluta alla corte d'appello è limitata, in fase rescindente, alla verifica dell'ipotesi di nullità dedotte dalle parti e previste dall'art. 829 c.p.c.
2. Mette conto pure ricordare che, come stabilito dal terzo comma del citato articolo
829, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa unicamente se “espressamente disposta dalle parti o dalla legge”, oltre che in caso di contrarietà all'ordine pubblico. Il disposto del novellato art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ha dunque escluso, in via generale, la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito
-5- della controversia, se tale possibilità non è espressamente prevista dalle parti o dalla legge, consentendola, in via eccezionale, solo nel caso in cui la decisione sia contraria a principi di ordine pubblico. Sebbene, dunque, l'arbitro rituale debba giudicare secondo diritto, dando applicazione al principio iura novit curia, non tutti gli errori di giudizio nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto sono sindacabili. Solo se l'error iuris in iudicando comporta la violazione di un principio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè di ordine pubblico), il lodo stesso frustra tale valore e diviene intollerabile, al punto da giustificarne la rimozione degli effetti (fase rescindente) e la riforma della decisione
(fase rescissoria)
3. Nel caso che ne occupa è pacifico non solo che si applichi l'attuale formulazione della citata disposizione normativa (trattandosi di clausola compromissoria contenuta nel contratto 2-3-2007 e di giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della novella), ma anche che non ricorra alcuna delle ipotesi nelle quali è ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, non avendo le parti espressamente stabilito la possibilità dell'impugnazione del lodo per tale ipotesi (v. contratto 2-3-2007 articolo 14) Il punto è del resto non controverso fra le parti.
4. Ne consegue che il giudizio che è chiamata a compiere la corte d'appello rappresenta una sorta di giudizio di legittimità ante litteram (Cass., Sez I,
25/09/2015, n. 19080), posto che, pur svolgendosi avanti alla Corte d'appello, esso non ha la consistenza di una revisio prioris instantiae, non costituisce, cioè una reiterazione in secondo grado del giudizio svoltosi avanti agli arbitri, all'esito del quale come in un ordinario giudizio di appello sia consentito al decidente di sindacare nel merito la decisione assunta dagli arbitri sostituendola, in caso di riforma, con la propria. Esso, piuttosto, dà più esattamente vita, in coerenza con la struttura bifasica del procedimento, al c.d. iudicium rescindens, che consiste unicamente nell'accertare se sussista taluna delle nullità previste come conseguenza di errores in procedendo oppure in iudicando, sicché soltanto se il giudizio rescindente si conclude con il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo è possibile, giusta l'art. 830 cod. proc. civ., il riesame nel successivo iudicium rescissorium, del merito della pronuncia arbitrale (Cass., Sez.
-6- I, 22/03/2007, n. 6986; Cass., Sez. 2, 26/05/2015, n. 10809; Cass., Sez. VI-I,
7/02/2018, n. 2985)
5. Chiarito, dunque, che si tratta di verificare le ipotesi di nullità lamentate dall'impugnante che non riguardino violazione di regole di diritto attinenti al merito, ossia un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, vanno richiamati i ricevuti insegnamenti giurisprudenziali di legittimità sulle ipotesi di nullità dedotte alla luce dei quali condurre la disamina dei motivi di impugnazione articolati dalla Pt_1
6. Occorre partire dalla considerazione che, avendo il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte,
“l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente
l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente.” (Cass. n. 3356/2024).
7. Il vizio afferente all'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c, in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale;
tale carattere è stato accentuato dalla l.n. 25 del 1994, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.n. 40 del 2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto (Cass. 7335/2023).
8. Con riferimento al vizio di cui all'art. 829 n. 9 c.p.c., la s. Corte ha chiarito che vengono in rilievo le sole violazioni del contraddittorio che si traducono nell'impedimento per una delle parti di svolgere le proprie difese in modo paritario rispetto all'altra, oppure di svolgere le proprie difese in modo pieno di fronte agli arbitri, in ogni fase del procedimento arbitrale, anche nella fase istruttoria. Il limite del rispetto del principio del contraddittorio - ha affermato la giurisprudenza di
-7- legittimità (Cass., Sez. I, 4 aprile 2018, n. 8331) - va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
L'omessa osservanza del principio del contraddittorio, d'altra parte, non è un vizio formale, ma di attività: la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento deve essere dichiarata solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18600).
Il rispetto del principio del contraddittorio costituisce un requisito essenziale per lo stesso funzionamento del giudizio arbitrale e deve sussistere anche quando la controversia sia deferita ad arbitri. Il mancato rispetto di tale requisito comporta l'impugnazione per nullità del lodo, a condizione, però, che la parte impugnante alleghi lo specifico pregiudizio subito in conseguenza della violazione del principio del contraddittorio (Cass. 16118/2024).
In particolare, il rispetto del principio del contraddittorio non deve essere valutato sotto il punto di vista strettamente formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte ( Cass. 18600/2020).
Secondo Cass. n. 16118/2024 “nel giudizio arbitrale il principio del contradditorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e do conoscere in tempo utile le istanze e le richieste avverse”.
-8- 9. Con specifico riguardo alla ipotesi di nullità del lodo di cui al n. 11 dell'art. 829
c.p.c. ossia “se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”, il giudice di legittimità ha chiarito che tale vizio richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 15136/2000). Nell'ambito di tale orientamento si
è affermato il principio per cui in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. 11895/2014; 1258/2016).
Nella descritta cornice ricostruttiva dell'ambito di rilevanza del vizio previsto dal n.
11 dell'art. 829 c.p.c., la deduzione di una nullità ai sensi della ora citata disposizione normativa esige la positiva verifica di una contraddittorietà fra i vari capi del dispositivo ovvero fra quanto statuito nel dispositivo del lodo e quanto ritenuto in motivazione.
10. La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri (Cass. 15613 del 04/06/2021).
11. Va poi ricordato che non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. 4397/2006; Cass.
-9- 17097/2013; Cass. 16553/2020; Cass. 27954/2022; Cass. 13604/2024).
12. Occorre poi ricordare che laddove si questioni dell'interpretazione del contratto che, in quanto implichi un accertamento in fatto dell'accordo delle parti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice del merito e quindi, nel caso di arbitrato, solo agli arbitri, censurabile solo in termini di controllo di legittimità nel giudizio affidato al giudice dell'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.,
e quindi sindacabile soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss c.c. (Cass., Sez. I, 8/04/2011, n. 8049).
Pertanto, coerentemente con le regole che sovrintendono alla ricorribilità per cassazione dell'errore ermeneutico (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319), colui che impugna il lodo deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole per sé) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in un giudizio di legittimità (Cass., Sez. I,
25/09/2015, n. 19080).
13. Alla luce di tali ricevuti principi vanno passati in disamina i motivi formulati dall'impugnante.
14. Quanto alle denunce – contenute in vari motivi – inerenti alla “contraddittorietà del lodo” o della sua motivazione e alle correlative denunce di nullità, ne va senza dubbio sin da subito esclusa la ricorrenza nel caso sottoposto a questa corte, in quanto, alla stregua del ricordato ambito della previsione di cui al n. 11 dell'art. 829 cit., va riscontrato che lo sviluppo motivazionale come sopra ricordato (v. sub nn. da 2. a 17), è del tutto idoneo a evidenziare l'iter logico e giuridico seguito dagli arbitri per pervenire alla loro decisione.
15. La disamina del primo e del secondo motivo (che per la stretta connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione) rende opportuno un preliminare riepilogo di alcuni aspetti della vicenda processuale che qui rileva.
-10- 16. Occorre in proposito premettere che il processo arbitrale conclusosi con il lodo qui impugnato è stato preceduto da una domanda formulata in via monitoria dall' avanti il tribunale di Treviso nei confronti della e diretta CP_1 Pt_1
a conseguire il pagamento della somma di Euro 63.036,46, quale saldo del corrispettivo del contratto di appalto (decreto ingiuntivo n. 2516/2008).
17. Con sentenza n. 2682/2015 depositata il 2 dicembre 2015, l'adìto tribunale, pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ha revocato Pt_1
il decreto ingiuntivo, ma ha contestualmente condannato la parte ingiunta a corrispondere alla società la somma di Euro 42.646,86, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
18. Investita dell'appello proposto dalla avverso tale sentenza, la corte Pt_1
d'appello di Venezia, con sentenza n. 2296/2020, ha dichiarato l'incompetenza del giudice ordinario, spettando la cognizione della controversia agli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 2 marzo 2007, con revoca del decreto ingiuntivo n. 2516/2008 e con condanna dell'impresa a restituire ad la somma di Euro CP_1 Parte_1
66.967,12, oltre interessi e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
19. Avverso detta sentenza ha proposto regolamento per competenza l CP_1
e ha formulato controricorso, che la s. Corte, con ordinanza n. Parte_1
75/22, ha dichiarato inammissibili con conferma della competenza arbitrale e con compensazione delle spese di lite.
20. L'impresa ha riassunto il processo avanti la Camera di commercio di CP_1
Treviso, depositando in data 14-2-2022 ricorso diretto alla nomina del collegio arbitrale e prefigurando - quale oggetto dell'arbitrato - l'accertamento del valore delle opere realizzate su incarico della e del corrispettivo dovuto, con Pt_1
accertamento del saldo spettantele nella misura richiesta con il provvedimento monitorio.
21. Con atti 28-2-2022 e 22-3-2022 la Camera arbitrale ha provveduto alla nomina del collegio arbitrale nelle persone degli avv.ti. Guido Piccione, Michele Bettin e
Alberto NN, notificando tale atto alle parti e ai loro difensori, e il presidente del collegio arbitrale ha fissato al 21 aprile 2022 la costituzione dell'arbitrato e la prima udienza di comparizione delle parti (con atto regolarmente notificato alle parti e ai
-11- difensori).
22. In data 21 aprile 2024 si è costituito il collegio arbitrale e si è costituita in giudizio,
a mezzo dell'avv. Todaro, il quale ha depositato (anche per Parte_1 conto dell'avv. F. Tibaldo) “comparsa di costituzione e risposta, con mandato e procura speciale in calce, nonché fascicolo di parte” (v. “verbale di instaurazione della procedura arbitrale” prodotto dall'impugnante).
23. All'esito del procedimento, il collegio arbitrale ha pronunciato il lodo qui impugnato.
24. Ciò premesso, non è contestato che l'impresa abbia riassunto il processo CP_1 entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza con la quale la s. Corte ha confermato la competenza degli arbitri. Secondo l'impugnante, peraltro, la riassunzione operata dall' sarebbe da considerarsi nondimeno CP_1
tardiva, in quanto il processo avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza della corte d'appello di Venezia (di cui sub n. 16).
25. Inoltre, secondo la la riassunzione mediante il deposito dell'atto presso la Pt_1
Camera arbitrale non sarebbe rituale, siccome non effettuata con comparsa notificata ex art. 170 c.p.c., secondo quanto stabilito dagli articoli 50 e 125 disp. att. c.p.c.
26. Da tali ipotizzate irritualità l'impugnante deduce l'assenza dell'effetto interruttivo del termine per la riassunzione con la conseguenza che il processo neppure potrebbe ritenersi mai riassunto, dal che la crede di poter trarre l'ulteriore Pt_1 conseguenza dell'estinzione dell'intero processo civile svoltosi nei tre gradi di giudizio.
27. Mette conto ricordare che il lodo ha affrontato la questione al paragrafo A1-A2 della motivazione, disattendendo la prospettazione della sulla base dei Pt_1
seguenti rilievi: “Anzitutto la corte costituzionale con sentenza 19.7.2013 n. 223 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma secondo dell'art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui esclude
l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e procedimento civile, delle norme corrispondenti a quelle contenute nell'art. 50 c.p.c., precisando che la censura non colpisce la parte restante dello stesso art. 819 ter c.p.c. Tale norma, come noto, disciplina la prosecuzione del procedimento civile attraverso l'istituto della riassunzione innanzi al Giudice competente, in tal modo permettendo la conservazione degli effetti, sia di natura processuale che sostanziale, della domanda proposta al
Giudice che si dichiara incompetente per sussistenza di una clausola compromissoria in arbitrato.
-12- La Corte costituzionale ha quindi ritenuto applicabile la misura preordinata a conservare gli effetti di natura sostanziale e processuale che scaturiscono dalla domanda proposta avanti al giudice o all'arbitro incompetente, la cui necessità, in virtù dell'art. 24 Cost. si pone allo stesso modo “tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se abbia sbagliato a scegliere tra giudice e arbitro”. Secondo la Corte costituzionale il secondo comma dell'art. 819 ter c.p.c. non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. ostacola la prosecuzione della causa innanzi all'arbitro ovvero al giudice competente, precludendo pertanto la conservazione degli effetti processuali e sostanziali dell'atto introduttivo.
Il tribunale arbitrale ritiene pertanto che solo una volta comunicata alle parti la statuizione della
Corte di Cassazione a seguito del regolamento di competenza che affermava in via definitiva la competenza arbitrale per la lite rimessa dalle parti avanti l'AGO è iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del processo avanti il tribunale arbitrale, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Infondata è pure l'eccezione circa il mancato rispetto nella operata riassunzione avanti agli Arbitri delle forme di cui all'art. 125 dis.att.c.p.c. … giacchè è evidente che l'instaurazione del giudizio arbitrale non poteva prescindere dalla preliminare e necessitata istanza all'organo deputato alla nomina degli Arbitri, senza della quale di riassunzione o instaurazione del giudizio arbitrale nemmeno poteva parlarsi. Ciò a dire che anche le norme processuali vanno interpretate secondo una logica di sistema ed adattate alla specifica configurazione di ciascun istituto, onde renderlo effettivo come effettiva deve esser la tutela dei rispettivi diritti”.
Il collegio arbitrale ha quindi ritenuto che il deposito dell'istanza di nomina degli arbitri avanti la Camera di Commercio da parte dell'impresa entro il termine CP_1 per la riassunzione della causa aveva “raggiunto lo scopo previsto dal legislatore di avviare l'instaurazione del contraddittorio in sede arbitrale con la Parte he non ha Pt_1 subito e non può lamentare alcun vulnus sotto il profilo della tutela dei propri diritti, sia di natura processuale che di natura sostanziale”, valendo in ogni caso la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.”.
28. Il primo motivo torna a riproporre l'eccezione secondo la quale “la domanda in riassunzione di arbitrato non fu mai notificata da alla eppure entro 3 CP_1 Pt_1
mesi dalla Ordinanza della Cassazione, ma semplicemente depositata presso la
CCIAA”. L'impugnante sostiene che “ avrebbe dovuto entro 3 mesi notificare CP_1 la Comparsa a (senza indicare data d'udienza, essendo la notifica Pt_1
finalizzata a portarla legalmente a conoscenza entro i 3 mesi della propria volontà di riassumere), poi depositare la comparsa alla CCIAA per la nomina degli arbitri”.
29. La ravvisa altresì un profilo di contraddittorietà della motivazione del lodo Pt_1
-13- e un'ipotesi di violazione del contraddittorio, giungendo addirittura a sostenere che il procedimento arbitrale non sarebbe mai stato instaurato.
30. Anche il secondo motivo è incentrato sulla questione della tempestività-ritualità della riassunzione e mira a derivare dalla ipotizzata tardività della riassunzione conseguenze in ordine alla presenza nel lodo di “disposizioni contraddittorie” e di mancata osservanza del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale.
31. Entrambi i motivi sono infondati.
32. Che, in caso di adizione della s. Corte in sede di regolamento di competenza (con esito di rigetto o inammissibilità a fronte di una pronuncia del giudice di merito declinatoria della competenza), il termine per la riassunzione debba prendere decorrenza dalla pronuncia del giudice di legittimità è stato espressamente chiarito da Cass. n. 22002 del 06/12/2012, ancor prima dell'intervento del giudice delle leggi: “allorquando sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3, cod. civ., e di quello permanente, di cui all'art. 2945, comma 2, dello stesso codice”. E, come detto, è pacifico in questo contendere che la riassunzione da parte dell'impresa è CP_1
stata compiuta nel termine trimestrale dalla pronuncia del giudice di legittimità.
33. Ciò posto, quanto alle forme della riassunzione, al di là della richiesta di una previa notificazione dell'atto di riassunzione privo della data dell'udienza, il che neppure risulterebbe pienamente in linea con la previsione di quello stesso articolo
125 disp. att. c.p.c. del quale viene denunciata la violazione (cfr. n. 4 dell'art. 15 disp. att. c.p.c. ove è espressamente stabilito che il ricorso rechi “l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire”), rimane insuperato il rilievo degli arbitri circa l'avvenuto raggiungimento dello scopo, dovendosi rilevare che, a seguito del deposito del ricorso per la nomina degli arbitri e della notificazione del provvedimento del presidente del collegio con fissazione della prima udienza del
-14- procedimento arbitrale, la ebbe a costituirsi in giudizio, avendo così modo Pt_1
– come notato dagli arbitri – di sviluppare, a seguito di quell'atto di impulso, un
“amplissimo contraddittorio in termini di difese, produzioni e istanze istruttorie, tale da escludere qualsiasi, anche modesta, compressione dei propri diritti di tutela e di difesa” (lodo, pag. 10), del resto neppure specificatamente e concretamente allegata dalla Pt_1
34. E va rimarcato che la notificazione alle parti del provvedimento con il quale il presidente del collegio arbitrale, sul ricorso dell' , ha fissato la prima CP_1
udienza della procedura arbitrale è avvenuta il 25 marzo 2022 via pec ai difensori della e dunque prima del decorso del termine trimestrale dall'ordinanza Pt_1
della Corte di cassazione, nel mentre in data 21 aprile 2022, come già ricordato, si
è costituita nel giudizio arbitrale a mezzo dei suoi difensori con Parte_1
deposito di comparsa di costituzione e risposta nella quale ha anche formulato essa stessa la richiesta della pronuncia arbitrale su alcune delle sue domande (v. comparsa di risposta 21 aprile 2022).
35. È quindi certo che, a seguito dell'atto di impulso rappresentato dal ricorso di adizione agli arbitri da parte dell' , si è instaurato un procedimento CP_1
arbitrale con notificazione alla del ricorso iniziale e del conseguente Pt_1
provvedimento di fissazione della prima udienza di convocazione delle parti, notificazione effettuata prima del decorso del termine di tre mesi dall'ordinanza della s. Corte, così come è certo che in siffatto procedimento si è costituita la formulando essa stessa domande agli arbitri. Pt_1
36. La circostanza che la notificazione sia provenuta dall'organismo arbitrale anziché dalla parte – circostanza sulla quale pure insiste l'impugnante (v comparsa conclusionale, pag. 3; note conclusionali di replica, pag. 5 s.) – non vale a rendere inesistente quella notificazione e a escludere l'effetto della avvenuta costituzione di un valido rapporto processuale, la cui eventuale irregolarità risulterebbe in ogni caso sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio. Va ricordato che “la notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla
e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato” (Cass. 22806/2024 sulla scorta di un insegnamento
-15- ormai consolidato a partire da Cass. s.u.14916/2016).
37. Né si rivelano pertinenti gli estratti delle motivazioni delle sentenze della s. Corte citati dalla parte impugnante. In disparte decisioni che si occupavano della questione della pendenza della lite, si tratta di casi non analoghi al presente, in quanto relativi a casi di comunicazioni della domanda di arbitrato effettuate a mezzo lettera a.r. e, soprattutto, a fattispecie nelle quali la parte intimata era venuta a conoscenza della lite solo con la notificazione del lodo (così ad esempio
Cass. 2400/2012; Cass. 15445/2012). Si tratta, dunque di casi ben diversi dal presente, nel quale – vale la pena ribadirlo – si è registrata la notificazione entro il termine dell'atto di impulso e del provvedimento di nomina degli arbitri, sia pure a cura del presidente del collegio arbitrale e non della parte, con vizio al più di nullità
e non già di inesistenza, e con la puntuale costituzione in giudizio della parte qui impugnante e con lo svolgimento da parte sua di domande e di ogni possibile difesa.
38. Cercare poi di accreditare che tutto il procedimento arbitrale, le udienze tenutesi, gli scritti difensivi depositati, l'attività istruttoria espletata, tutto “l'amplissimo contraddittorio” dipanatosi dal ricorso per la nomina degli arbitri del 14-2-2022 al lodo depositato il 2-8-2023 sia tamquam non esset, come parrebbe pretendere la difesa dell'impugnante, val quanto obliterare il ricordato principio di sanatoria ex art. 156 c.p.c., oltre che porsi in chiara contraddizione anche con la regola secondo cui factum infectum fieri nequit. Ne viene che, escluso ogni profilo di contraddittorietà nel lodo, anche la denuncia incentrata sulla violazione del contraddittorio non merita seguito e va respinta.
39. Né sussiste la contraddittorietà che la parte crede di poter ravvisare nei Pt_1
due brani di motivazione del lodo che riporta a pagina 2 della sua comparsa conclusionale. È infatti chiaro che gli arbitri hanno ritenuto in linea generale che l'istanza di riassunzione presupponesse la previa costituzione del collegio arbitrale, constatando ex post – e senza nessuna effettiva contraddizione – che l'istanza di nomina degli arbitri aveva, nondimeno, “raggiunto lo scopo previsto dal legislatore di avviare l'instaurazione del contraddittorio”.
40. Il terzo motivo denuncia che il lodo non avrebbe pronunciato su alcune domande ed eccezioni proposte da nel senso che gli arbitri non avrebbero preso in Pt_1
-16- esame e statuito sull'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla difesa della qui impugnante in riferimento alle domande di accertamento svolte dall'impresa Segnatamente l'impugnante riporta le conclusioni enunciate in CP_1
sede arbitrale (pagina 6 atto di citazione) e ritiene che le richieste dirette all'accertamento (i.) della consistenza delle opere commissionate ed eseguite con determinazione del loro valore e del corrispettivo complessivamente dovuto dalla committente e (ii.) che “la richiesta di pagamento del saldo dovuto pari ad €
57.305,87 in linea capitale fu correttamente accolta dal decreto ingiuntivo n.
2516/2008 cui la debitrice ottemperò in data 30-6-2009” sarebbero sprovviste di interesse ad agire, in quanto domande dirette all'accertamento di un “mero fatto e non di un diritto”, nel mentre, soggiunge l'impugnante, l'accertamento di “fatti” da parte del giudice richiede che essi siano funzionali al fondamento fatto valere in giudizio. Si deduce che in tal caso l'accertamento aveva ad oggetto meri fatti
(“correttezza del D.I. e successivo pagamento coatto del 20-6-09”) e si ricorda che
«“solo” nel giudizio di opposizione a D.I. (non in quello arbitrale) vale la regola che, essendo l'opposizione a D.I. un ordinario giudizio di cognizione, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli specifica ed espressa domanda di condanna al pagamento del proprio credito azionato in via monitoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione chiedendo la conferma del D.I. opposto».
Il motivo soggiunge che “l'accertamento sulla correttezza di un D.I. definitivamente revocato, quindi tamquam non esset, non sarebbe di nessuna utilità ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc della parte. Impresa non avrebbe cioè CP_1
dovuto chiedere un mero accertamento su fatti quali consistenza delle opere, loro valore, corrispettivo dovuto, correttezza del D.I. ed il fatto che la debitrice vi ottemperò, perché un simile accertamento non sarebbe stato di alcuna utilità processuale e di diritto. Siccome quel DI, in quanto revocato, non esisteva più e la sentenza 2296/20 C. App. VE era passata in giudicato sul capo di condanna alla restituzione di quanto pagato da avrebbe dovuto riproporre la Pt_1 CP_1
domanda giudiziale originaria monitoria, chiedendo che gli arbitri, previo accertamento della consistenza delle opere, del loro valore e del corrispettivo dovuto, pronunciassero un Lodo di condanna della a pagare quel Pt_1
corrispettivo per il caso che nelle more del giudizio arbitrale la stessa portasse in
-17- esecuzione la sentenza 2296/20 o quantomeno un che dichiarasse il diritto Per_1 creditorio di a trattenere le somme all'epoca pagate da per effetto CP_1 Pt_1 del D.I. poi revocato”.
41. Il motivo è infondato.
42. Esigenze di chiarezza intellettuale impongono di premettere che sia che si collochi l'interesse ad agire tra le condizioni di esistenza ed elemento costitutivo del diritto all'azione, sia che si attribuisca ad esso la qualificazione di presupposto processuale, la sentenza che statuisce sul difetto di interesse ad agire, applicando regole processuali, resta una decisione in rito, come tutte quelle che riguardano le condizioni di decidibilità della causa nel merito, la quale non è destinata a passare in cosa giudicata materiale.
43. In ogni caso, sostenere che la domanda dell'impresa diretta a far accertare CP_1
la debenza della somma come richiesta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sia sprovvista di interesse ad agire potrebbe sostenersi laddove la avesse Pt_1
da sempre riconosciuto la spettanza di quel corrispettivo, ma, finisce per risultare palesemente priva del benché minimo fondamento a fronte di un'opposizione al decreto ingiuntivo nella quale la stessa sosteneva che appariva “ictu oculi la mala fede dell'azione intrapresa dall'impresa per aver adito l'A.G.O. in aperta CP_1
violazione della Clausola 14 Arbitrale Contr. Appalto, per aver rifiutato i tentativi di conciliazione promossi da e nel merito per aver preteso somme non Pt_1
dovute nè provate ed aver omesso di risarcire i danni cagionati alla committenza in relazione ai lavori di cui è causa e a vari illecite condotte (rifiuto di consegnare i certificati ecc.)”.
44. Del pari è specioso fermarsi all'aspetto formale della richiesta della CP_1 circa la correttezza del d.i. per cercare di trarre sostegno all'eccezione di carenza di interesse ad agire. Gli arbitri, con interpretazione del tutto corretta, come insegnato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6226/2014: “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire”; Cass. 13602/2019; Cass. 7322/2019; Cass. 118/2016; Cass.
2742/2005) non si sono arrestati al mero tenore letterale delle domande, ma
-18- hanno compiuto una loro interpretazione alla luce dell'effettiva volontà della parte, giungendo alla – peraltro pienamente condivisibile – conclusione che la materia sottoposta al loro giudizio atteneva alle pretese dell'appaltatrice derivanti dall'esecuzione delle opere in adempimento del contratto di appalto inter partes e, fra l'altro, al quantum reclamato in sede monitoria.
45. Il quarto motivo denuncia che il lodo avrebbe pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, in quanto – a fronte di domande di mero accertamento – ha pronunciato “decisione non di mero accertamento, ma anche dichiarativa” del corretto adempimento del contratto di appalto “che nessuna parte aveva chiesto né di accertare né di dichiarare”.
Inoltre, soggiunge il motivo, gli arbitri hanno adottato una “condanna restitutoria” a carico di e a favore di di “c.ca € 20.000” senza che però nessuna CP_1 Pt_1
delle parti avesse chiesto né tale condanna né tale restituzione.
46. In disparte la non chiara distinzione fra pronunce di accertamento e dichiarative, così come la difficoltà di ravvisare l'interesse ad agire che possa muovere la a dolersi di una pronuncia in suo favore, il motivo denuncia la violazione Pt_1 dei limiti della convenzione d'arbitrato, onde ciò che va preso a riferimento, per verificarne la fondatezza, è la convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria devolveva alla cognizione arbitrale “qualunque controversia derivante dal presente contratto dovesse essere promossa dall'appaltatore nei confronti della committente …” (contratto 2-3-2007, clausola n. 14). Ed è certo che la pronuncia in ordine alla restituzione della prestazione prevista dal contratto d'appalto indebitamente versata rientra nell'ampia formula sopra testualmente riportata, con conseguente infondatezza della denunciata violazione dell'art. 829, co. 1, n. 4,
c.p.c. Non si tratta – come ognun vede – di attribuire la qualifica di “contratto” alla sentenza della corte d'appello, ma di prendere atto che si tratta di controversia derivante dal contratto di appalto, come tale riconducibile alla lata previsione della clausola compromissoria.
47. Con il quinto motivo si sostiene la nullità del lodo, in quanto contrario a precedente sentenza passata in giudicato, identificata nella sentenza n. 2296/20 della Corte d'appello di Venezia, con specifico riguardo alla condanna restitutoria a carico di e in favore della sentenza che “condannava a CP_1 Pt_1 CP_1
-19- restituire a na somma decisamente maggiore”. Pt_1
48. Il motivo è privo di pregio, in quanto nessun contrasto fra le due decisioni è effettivamente riscontrabile. Occorre al riguardo osservare che la corte d'appello, nella sentenza invocata, si è limitata ad accogliere l'eccezione di arbitrato sollevata dalla declinando la propria competenza e assumendo le Pt_1
statuizioni conseguenti a tale dichiarazione di incompetenza, ossia la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto pagato in esecuzione di esso (si tratta della sentenza ricordata sopra al n. 40). Il lodo oggetto di questa impugnazione ha, invece, affrontato il merito delle contrapposte pretese, pervenendo alla determinazione del conto del dare e dell'avere fra le parti come innanzi ricordato e traendone le debite conseguenze, anche in tema di effetti restitutori.
49. Il sesto motivo denuncia che il lodo non avrebbe pronunciato su alcune domande ed eccezioni proposte dalla segnatamente l'impugnante ricorda di aver Pt_1 eccepito avanti gli arbitri la novità della domanda formulata dall' , la CP_1 quale non aveva riassunto il procedimento “svoltosi avanti l'AGO ma apriva in arbitrato un giudizio NUOVO, facendo quindi venir meno l'effetto sospensivo della prescrizione previsto in caso di riassunzione”, prescrizione che – secondo tale prospettazione – era decorsa.
50. Il motivo è infondato, in quanto il lodo ha affrontato la questione della “novità della domanda” a pagina 10 della motivazione, laddove ha osservato “né può essere negato che la controversia da dirimere in questa sede arbitrale integri la medesima res litigiosa oggetto dei procedimenti di merito avanti l'AGO, e ciò indipendentemente dalla diversa formulazione delle domande di Controparte_1 in questa sede, formulazione conseguente a quanto accaduto avanti l'AGO
(provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e adempimento della parte Pt_1 al titolo esecutivo, poi revocato dalla Corte d'Appello)”. Va, pertanto, esclusa l'omissione di pronuncia denunciata.
51. Il settimo motivo presenta come mancato rispetto del principio del contraddittorio la “questione arbitro NN”, vale a dire il rapporto di amicizia che sarebbe intercorso fra questo arbitro e l'avv. Cacco, patrono della parte , CP_1 desumendone l'impugnante la nullità del lodo con violazione dell'art. 111 Cost., in ragione dell'incompatibilità dell'arbitro (“se è commensale abituale di alcuno dei
-20- difensori”), con integrazione dell'ipotesi dell'art. 815 n. 3 c.p.c.
52. Il motivo è palesemente infondato.
53. Tutta la prospettazione difensiva è incentrata sulla espressione utilizzata dall'arbitro NN in una missiva all'avv. Cacco (“ ”) “diverse da Persona_2 quelle invece formali usate dall'arbitro NN con l'avv. Todaro” e sugli esiti di una indagine difensiva che “insospettiti da tale amicizia” è stata dall'impugnante commissionata a un'agenzia investigativa la quale avrebbe rinvenuto “l'esistenza di messaggi affettuosi o comunque confidenziali tra i due” risalenti a un “decennio fa”.
54. Che, all'esito di investigazioni, sia risultata unicamente la formulazione di un augurio di compleanno nell'anno 2014, in quelli che correntemente vengono chiamati “social media”, vale a evidenziare la totale inconsistenza della congettura formulata dalla parte appellante su di un'espressione del tutto neutra e usuale fra colleghi, conclamando l'insussistenza dell'invocata ipotesi di cui al n. 2) dell'art. 51
c.p.c. (“commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”). In disparte che l'interpretazione suggerita dalla parte appellante – che pretenderebbe di applicare la previsione del “commensale abituale” a qualsivoglia “legame di amicizia” – si pone in chiara violazione del carattere tassativo delle ipotesi di astensione obbligatoria (“I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica”: Cass.
22930/2017), rimane indiscutibilmente accertato in causa che non sussiste alcun elemento in grado di denotare un'ipotesi nemmeno lontanamente avvicinabile alle fattispecie di astensione obbligatoria di cui al citato articolo 51.
55. È appena il caso di osservare che la parte impugnante, in sede di deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 17 aprile 2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, ha esteso, al di fuori del contraddittorio, tali note per esporre tesi difensive e depositare articoli dottrinali (oltre che il fascicolo di parte). Si tratta di deduzioni e difese radicalmente inammissibili, in quanto in chiara violazione della previsione normativa richiamata, chiara nel circoscrivere
-21- l'ambito di dette note alle “sole istanze e conclusioni” proprio a garanzia di quel principio del contraddittorio la cui violazione la stessa parte impugnante ha a più riprese invocato.
56. In ogni caso, per completezza di motivazione, va osservato che, mentre la
“giurisprudenza” citata è in effetti relativa ad un parere consultivo pronunciato da un comitato per l'etica giudiziaria di altro sistema giuridico (Stati Uniti d'America), è certo che neppure da quel parere e dal materiale dottrinario allegato si arriva a sostenere un'ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che risulti “amico” della parte nei “social network”, limitandosi l'autore di quell'articolo di dottrina ad interrogarsi sulla opportunità o meno di un'astensione facoltativa del magistrato
“per gravi motivi di convenienza” ex art. 51, co. 2, c.p.c., vale a dire di ipotesi rilevante esclusivamente ai fini di un'eventuale responsabilità di indole disciplinare, ma che certamente non ridonda sulla validità della decisione assunta.
57. Come il precedente, anche l'ottavo motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio, ma in riferimento alla “questione presidente Arbitr. Piccione”, lamentando che l'avv. Guido Piccione, presidente del collegio arbitrale, essendo stato componente del Collegio distrettuale di disciplina per il procedimento disciplinare a carico dell'avv. Vincenzo Todaro, difensore di Parte_1 nonché coniuge di costei, avrebbe comportato la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 9, c.p.c., avendo l'avv. Piccione conosciuto del procedimento disciplinare e rivestito un ruolo nel deliberare il rinvio a giudizio del Todaro con compromissione della serenità e imparzialità che non dovrebbe mancare in chi svolge le funzioni di giudicante.
58. L'impugnante dà atto che l'avv. Piccione ha successivamente rinunciato all'incarico di componente del CDD, ma “insinuandosi il dubbio che l'avv. Piccione abbia violato le regole di priorità temporale dei processi nel dichiarare la propria incompatibilità per ragioni squisitamente economiche, dato che la funzione di giudice-disciplinare non è remunerata, mentre quella di giudice-arbitro è lautamente remunerata!”.
59. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
60. È certo – come riconosciuto anche dalla parte impugnante – che l'avv. Piccione ha rinunciato all'incarico quale componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina
-22- senza prendere parte alla decisione che ha definito quel giudizio sulla responsabilità disciplinare dell'avv. Todaro.
61. La circostanza che l'avv. Piccione abbia dato corso all'attività di arbitro per
“ragioni squisitamente economiche”, come non si perita di insinuare la difesa della non solo non ha alcun riscontro, ma – in ogni caso – nulla dice in ordine Pt_1
alla di lui imparzialità.
62. In disparte il rilievo che le “regole basilari indiscusse” in forza delle quali l'avv.
Piccione avrebbe dovuto preferire la rinuncia al suo ruolo nel procedimento arbitrale in quanto “causa più recente” rispetto al procedimento disciplinare
(circostanza dalla quale l'impugnante elabora la sua ipotesi), non sono rinvenibili nel codice di procedura civile (né l'impugnante si fa carico di indicarle), tutto il motivo risulta imperniato unicamente su supposizioni, dubbi e congetture carenti del benché minimo elemento di riscontro.
63. Il nono motivo ha ad oggetto la “questione prove rigettate con ordinanze
21.11.22 e 19.12.22” e sostiene che la mancanza di motivazione della prima ordinanza e la motivazione “in modo illogico” della seconda varrebbero a integrare una compromissione del contraddittorio, non essendo state ammesse “istanze istruttorie svolte in un atto difensivo depositato nel rispetto della scadenza del relativo termine perentorio”.
64. Anche tale motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
65. Da un lato, il giudizio circa l'ammissibilità e rilevanza di mezzi istruttori deriva da evidenti esigenze di razionalità ed economia, e non è incompatibile col rispetto del principio del contraddittorio (nella specie, il ricorrente censurava, quale violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9, il rigetto, da parte dell'arbitro rituale, di richieste istruttorie, senza alcuna motivazione) (Cass. civ., Sez. II,
21/09/2001, n. 11936), dall'altro con tale motivo si mira a far passare come violazione del contraddittorio la decisione sulle prove degli arbitri.
66. Sotto altro profilo il motivo è infondato e, per evidenziarlo, è sufficiente passare in disamina le motivazioni delle ordinanze rese dal collegio arbitrale sulle istanze istruttorie delle parti e ricordare i principi che governano l'ambito di questo giudizio. In particolare, l'ordinanza 21-11-2022 ha compiuto una valutazione in ordine alla sufficienza delle prove già acquisite nel procedimento davanti l'a.g.o.,
-23- concentrando l'attività istruttoria sui soli punti che ha considerato bisognosi di approfondimento, il che conclama una più che sufficiente motivazione a sostegno delle decisioni istruttorie. Quanto alla mancata presa in considerazione della richiesta di prova contraria formulata “in nota” delle pagine 198-199 della memoria
21-4-2022, è sufficiente rilevare che nell'ordinanza 19-12-2022 tale istanza è stata espressamente respinta in quanto ritenuta non ritualmente formulata. E, quanto al merito della decisione istruttoria, è sufficiente richiamare quanto innanzi ricordato sub 10. per ritenere la preclusione in questa sede di una nuova valutazione delle richieste di prova delle parti, riservata agli arbitri.
67. Il decimo motivo deplora la mancata pronuncia sulla “questione crollo camino” e, in particolare sull'eccezione di incapacità a testimoniare del teste AN, invitando la Corte a pronunciare, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la condanna per risarcimento danni.
68. Il motivo non può aver seguito.
69. Innanzi tutto, il lodo si è pronunciato su quella che l'impugnante chiama “questione crollo camino” respingendo la relativa domanda della a pagina 24 del lodo Pt_1
(paragrafo C3), come anche in proemio ricordato.
70. In secondo luogo, va evidenziato che il testimonio AN è stato assunto nel corso del procedimento davanti al tribunale, il quale ha reso nella sentenza pronunciata la motivazione in ordine alla capacità di quel testimone. Gli arbitri nel richiamare le deposizioni assunte in sede di processo avanti l'a.g.o. hanno implicitamente richiamato anche le motivazioni sottese dal tribunale per ritenere l'utilizzabilità di tutte quelle testimonianze e, fra esse, anche di quelle del AN.
71. Inoltre, va rilevato che il testimonio AN è stato ritenuto capace di testimoniare dal tribunale di Treviso (v. pagina 19 sentenza n. 2682/2015) in ragione del fatto che non sussisteva alcun concreto interesse ad agire nei suoi confronti dai contendenti (avendo costui definito ogni rapporto con gli stessi): risulta, dunque del tutto chiara e anche condivisibile la valutazione in proposito espressa.
72. Né ha pregio la distinzione che la parte impugnante crede di poter valorizzare fra prove, argomenti di prova, presunzioni (comparsa conclusionale, pag. 9), volta che, secondo i principi più volte ricordati, ciò che è precluso in sede di impugnazione del lodo è la critica inerente alla valutazione del materiale istruttorio
-24- sulla base del quale gli arbitri hanno pronunciato la loro decisione.
73. L'undicesimo motivo ha ad oggetto la “questione penale da ritardo” e prospetta la nullità del lodo per l'omessa osservanza del principio del contraddittorio e per non aver pronunciato su alcune domande proposte da denunciandosi Pt_1 violazione dell'art. 829, nn. 9 e 12, nonché “per contrarietà all'ordine pubblico” e del “divieto di decisione della terza via”.
74. Il motivo è infondato. La rinuncia all'incarico da parte del direttore dei lavori che, nella prospettazione dell'impugnante, rappresenterebbe la “terza via” inopinatamente seguita dagli arbitri è recata nel documento prodotto dall' CP_1
con il numero 22: si tratta, pertanto, di un documento regolarmente acquisito
[...]
in causa. Ciò posto, la motivazione del lodo non ha affatto negato la richiesta penale per il ritardo nell'inizio dei lavori sulla sola scorta della rinuncia all'incarico del d.l. come risultante in quel documento. Ben diversamente nelle pagine da 20 a
24 della motivazione gli arbitri hanno riassunto l'intero compendio probatorio sulla base del quale sono pervenuti alla pronuncia di rigetto. In tale ampia valutazione delle risultanze di causa è stato ricordato anche il documento 22, ma all'interno di un contesto probatorio complesso e articolato. Non corrisponde al vero, dunque, che il rigetto della domanda sia stato fondato sulla rinuncia all'incarico del direttore dei lavori (ossia sul documento 22), essendo al contrario il risultato della ponderazione di tutti gli elementi di causa ricordati nella motivazione, né che la rinuncia all'incarico da parte del direttore dei lavori abbia rappresentato una “terza via” seguita dagli arbitri al di fuori del contraddittorio delle parti, trattandosi di un documento acquisito regolarmente in causa e sottoposto al contraddittorio delle parti. Che poi se la parte qui impugnante ha ritenuto di non prendere posizione su quella produzione o di non articolare una efficace difesa al riguardo non è questione che attenga alla violazione da parte del giudice degli obblighi stabiliti dall'art. 101 c.p.c.
75. Quanto alla doglianza incentrata sul rilievo che “le prove depongono in senso contrario” si tratta di profilo attinente alla valutazione delle risultanze probatorie, riservate agli arbitri e precluso in questa sede, così come del tutto irrilevante è in questo processo che la parte impugnante giudichi “ridicolo” il modo con il quale gli arbitri hanno interpretato le deposizioni testimoniali, trattandosi di critica – se tale
-25- possa ritenersi – che, attenendo al giudizio di apprezzamento delle prove da parte degli arbitri, non può essere ammissibilmente oggetto di denuncia in sede di impugnazione di lodo. Alla stregua di tali rilievi anche la censura che chiama in causa financo l'ordine pubblico risulta del tutto priva di fondamento
76. Il dodicesimo motivo torna ad eccepire la nullità del lodo ai sensi dei numeri 9) e
12) dell'art. 829 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e mancata pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte da oltre che per la Pt_1
presenza di disposizioni contraddittorie (art. 829, n. 11, c.p.c.) in merito alla
“questione assegni”.
77. Il motivo è infondato.
78. Anche in questo caso, analogamente a quanto già notato con riguardo al decimo motivo, l'impugnante richiama l'eccezione di incapacità della sorella dei soci CP_1
quale testimonio e la mancata decisione in proposito da parte degli arbitri.
Peraltro, come già visto in occasione del decimo motivo di impugnazione, si tratta di una deposizione assunta dal tribunale in sede di processo avanti l'a.g.o., onde può essere richiamata la motivazione innanzi spesa per pervenire ad evidenziare l'infondatezza della doglianza. Anche in questo caso, come già nel decimo motivo, la deposizione della sorella dei soci si inserisce all'interno di un composito CP_1
quadro probatorio, nel quale la testimonianza non assume alcun valore dirimente.
79. Quanto alla denuncia di contraddittorietà, pure veicolata con il mezzo in esame, ne va ritenuta l'infondatezza, attenendo al merito la questione in ordine alla
“clausola di trasferibilità” sugli assegni e alla normativa antiriciclaggio e dovendosi in ogni caso richiamare i limiti della nozione di “disposizioni contraddittorie” già più volte ricordata.
80. Anche il tredicesimo motivo ipotizza la nullità del lodo per le ipotesi di cui ai nn.
9), 11) e 12) c.p.c. (inosservanza del principio del contraddittorio, mancata pronuncia su domande-eccezioni e presenza di disposizioni contraddittorie), in merito alla “prova dei lavori svolti da . CP_1
81. Il motivo è infondato.
82. Al di là del formale richiamo alle ipotesi di nullità di cui ai nn. 9), 11) e 12) dell'art. 829 c.p.c., il motivo cercherebbe di conseguire un diverso apprezzamento delle prove documentali (i cc.dd. rapportini) e testimoniali (deposizioni e CP_1 Tes_2
-26- ovvero una diversa valutazione del compendio probatorio acquisito (lamentandosi che gli arbitri avrebbero usato “2 pesi e 2 misure”), profili tutti preclusi in questa sede.
83. Il quattordicesimo motivo lamenta la mancata pronuncia su alcune domande- eccezioni proposte da segnatamente con riferimento al mancato riscontro Pt_1
alle osservazioni svolte alla c.t.u. espletata in sede di primo grado presso il tribunale.
84. L'impugnante non si fa carico neppure di indicare quali sarebbero le “osservazioni svolte da alla CTU” sulle quali gli arbitri non avrebbero fornito risposta e Pt_1
tale profilo risulta tanto più indispensabile per connotare in termini di ammissibilità il motivo in quanto il tribunale nella sentenza di primo grado ebbe a fare richiamo alle risposte (“puntuali repliche alle osservazioni formulate dai c.t.p. nella relazione integrativa”) rese dall'ausiliare alle osservazioni sollevate dai consulenti delle parti.
85. In definitiva, l'impugnazione è completamente infondata e va respinta.
86. La parte impugnata ha formulato istanza di condanna della parte impugnante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (v. conclusioni definitivamente assunte).
87. Benché molti motivi siano risultati palesemente inammissibili o manifestamente infondati, pur tuttavia, il presente giudizio non si connota in termini tali da manifestare un abuso dello strumento processuale, non discostandosi in maniera rilevante da consimili controversie in tema di impugnazioni di lodi, nel mentre la manifesta infondatezza delle tesi agitate può venir presa in considerazione ai fini della liquidazione del compenso a favore della parte vittoriosa, come in appresso.
88. Le spese processuali seguono la soccombenza di e vanno Parte_1
poste a suo integrale carico.
89. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000), ma tenuto conto dell'aumento ai sensi dell'art. 4, co. 8, d.m. 55/2014 per la manifesta fondatezza della difesa della parte vittoriosa e nei limiti della nota spese dimessa.
90. Va dato atto della sussistenza in capo alla parte impugnante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
-27- definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta da avverso Parte_1
il lodo 2-8-2023 reso presso la Camera arbitrale di Treviso dagli arbitri avv.ti
Piccione, NN e Bettin nella controversia tra e Controparte_1
, la respinge;
Parte_1
condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali da questa sostenute e che liquida in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte impugnante del Parte_1 presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-.
Venezia, 8 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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