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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra ConSIliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1092/2023 promossa da:
- C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile) e residente in [...], frazione La Cure De Chevrot n. 53, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Roberto Morelli del Foro di Modena e Luca Parrillo (pec Email_1
del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata nello studio dei Email_2 predetti difensori in Via Antonio Morandi n. 34 in Modena (MO)
PARTE APPELLANTE
Contro
- C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] e - C.F. nato a CP C.F._3
Modena il 25.3.1963 e residente in [...] in Fiumalbo (MO), entrambi rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti RI Penelli (pec Email_3 del Foro di Modena e Antonello Maria Giacobazzi (pec del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati Email_4 presso lo studio dell'Avv. Antonello Maria Giacobazzi in Via Pier Paolo Pasolini n. 23 in Modena
(MO)
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 10 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 259/2023, Rep. 585/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1757/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 febbraio 2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 1° luglio 2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da note scritte ex art. 352 c.p.c. del 30.4.2025
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per effetto, in totale riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 259/2023 emessa dal
Tribunale di Modena, in persona del Giudice, Dott.ssa Susanna Zavaglia, all'esito nella causa civile n.
1757/2021 R.G., notificata in data 31/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Adversis reiectis, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto
n. 150/2021 – R.G. n. 215/2021 – emesso dal Tribunale di Modena in data 19/01/2021 in ogni sua parte. NEL MERITO, IN ORDINE ALLE CONCLUSIONI RASSEGNATE DALL'INTERVENIENTE: respingere ogni domanda formulata dal SI. nell'ambito del presente procedimento, in CP quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: accertare in ogni caso l'entità del credito vantato dalla SI.ra Parte_1
nei confronti della SI.ra in virtù della scrittura privata in data 22/05/2019,
[...] Controparte_1 dichiarando conseguentemente tenuta e condannando l'opponente al pagamento in favore della convenuta dell'importo così determinato. Con interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs.
231/2022 dal dì della messa in mora al saldo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari tanto nei confronti dell'opponente che dell'interveniente Controparte_1
. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a. CP come per legge di entrambi i gradi di giudizio””.
Per e Controparte_1 CP come da note scritte ex art. 352 c.p.c. del 30.4.2025
“ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza respinta nel merito: - dichiarare l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 259/2023 (r.g. n. 1757/2023) - condannare la SI.ra
[...]
pagina 2 di 10 al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ed al Parte_1 risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – (ex moglie di , figlio di ) Parte_1 CP Controparte_1 ha ottenuto nei confronti di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Controparte_1
n. 150/2021, emesso dal Tribunale di Modena in data 19.1.2021 e depositato in pari data, nel procedimento rubricato al n. R.G. 215/2021, per il pagamento della somma di euro 59.762,42, oltre interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed in euro 406,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, munito di formula esecutiva in data 22.1.2021 e notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 1.2.2021, titolo esecutivo fondato su una scrittura privata sottoscritta in data 22.5.2019 in forza della quale al punto c) si Controparte_1
è impegnata “in caso di conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal
Tribunale di Modena in data 10.7.2013 a versare la somma di cui risulterà creditrice la SI.ra
per contributo al mantenimento, spese straordinarie e spese legali Parte_1 liquidate”.
In detta scrittura privata si è impegnata a versare le somme di cui risulterà creditrice “in CP_1 Pt_1 caso di conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena in data 10.7.2013” (punto d).
1.1 – Con atto di citazione in opposizione notificato in data 11.3.2021 ha Controparte_1 proposto opposizione evocando in giudizio ed ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi ex art. 649 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
– dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
150/2021 (r.g. n. 215/2021) emesso dal Tribunale di Modena in data 19.1.2021 e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte per i motivi di impugnazione sopra individuati;
IN OGNI CASO – condannarsi la SI.ra al pagamento delle spese di causa ivi comprese le Parte_1 spese generali e gli accessori di legge. - Accertata la mala fede della SI.ra , Parte_1 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; IN VIA SUBORDINATA – Ove sia ritenuto sussistente un obbligo in capo alla SI.ra , determinare l'esatto ammontare Controparte_1 delle somme eventualmente dovute”.
Segnatamente, parte attrice ha eccepito l'annullabilità della scrittura privata per grave dolo della controparte ex art. 1439 c.c.; la nullità per mancata specifica approvazione della clausola vessatoria pagina 3 di 10 indicata al punto c); la nullità per eccessiva genericità ed indeterminatezza della predetta clausola e la nullità per illiceità per aver ad oggetto un diritto indisponibile. Ha, inoltre, evidenziato la non definitività della pronuncia sul disconoscimento della paternità e, in via subordinata, nel caso di ritenuta sussistenza di un obbligo in capo a parte attrice, ha contestato la quantificazione delle somme ingiunte, perché eccessive e non adeguatamente provate ed ha invocato la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
1.2 – In data 2.9.2021 si è costituita , la quale ha domandato in via Parte_1 preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, invocando la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nel merito, ha domandato di accertare l'entità del credito vantato dalla convenuta in virtù della scrittura privata, con condanna di parte attrice al pagamento dell'importo determinato, in ogni caso con interessi moratori dal giorno della messa in mora al saldo effettivo.
1.3 – In data 21 settembre 2021 ha spiegato intervento volontario ad adiuvandum CP
, condividendo le eccezioni formulate da parte opponente e, previa declaratoria di
[...] ammissibilità dell'intervento, ha rassegnato le medesime conclusioni.
1.4 – All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice, rilevato che risultava dubbio l'avveramento della condizione di cui alla scrittura privata, avendo la Corte d'appello pronunciato l'estinzione del giudizio, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie 183 comma sesto c.p.c.
1.5 – Le parti hanno, quindi, depositato le rispettive memorie e, all'esito, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.2.23, differita d'ufficio al 14.2.2023.
1.6 – Con sentenza n. 259/2023 Rep. 585/2023 il Tribunale di Modena si è così determinato:
“in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1
ed a carico di da questo Tribunale n. 150 del 19/1/2021; condanna
[...] Controparte_1
alla rifusione in favore dell'opponente e del terzo intervenuto delle spese Parte_1 processuali che liquida, per ciascuna parte, in €.
6.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a.”.
A sostegno della decisione il Giudice ha accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta alla scrittura privata, atteso che il giudizio avanti alla Corte d'Appello recante R.G. 1425/2019 si è concluso con una declaratoria di estinzione che ha precluso al giudice dell'impugnazione l'esame nel merito dell'azione proposta e, dunque, non con una pronuncia di conferma della sentenza del
Tribunale di Modena e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha, poi, dichiarato pagina 4 di 10 l'insussistenza dei presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. e condannato
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente e del terzo intervenuto. Parte_1
*
2 - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 30 giugno 2023 affidando l'impugnazione a due motivi di appello.
Con la prima doglianza parte appellante si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice statuito in ordine al mancato avveramento della condizione sospensiva, sebbene nessuna delle parti convenute avesse richiesto di accertarne il mancato avveramento, in tal modo incorrendo nel vizio di extra-petizione.
Con la seconda doglianza ha lamentato l'erroneità della valutazione circa la definitività della sentenza del Tribunale di Modena e l'erroneità dell'interpretazione della clausola c) della scrittura privata e delle volontà delle parti. In particolare, parte appellante ha, in via preliminare, evidenziato che il giudizio di opposizione non avesse ad oggetto l'accertamento della sussistenza del rapporto di parentela. In aggiunta ha insistito nel dedurre in ordine al verificarsi della condizione di cui al punto c) della scrittura privata in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha altresì eccepito che il Giudice avrebbe erroneamente interpretato la volontà delle parti nella parte in cui ha statuito che “nel momento in cui pattuirono la condizione sospensiva della conferma di quest'ultima decisione, puntassero ad ottenere una statuizione che scendesse nel merito delle questioni oggetto del giudizio, e in particolare della sussistenza del rapporto di paternità tra i ed i due figli”, posto che la CP sentenza del Tribunale di Modena, richiamata espressamente nella scrittura privata, non si era pronunciata sul tema della paternità, avendo rigettato la domanda di disconoscimento per intervenuta decadenza dell'azione.
Da ultimo, ha reiterato le deduzioni in punto di infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e dall'intervenuto nel giudizio di primo grado. E così, ha insistito nell'infondatezza della pretesa annullabilità della scrittura privata per grave dolo della (primo motivo di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo e terzo motivo dell'atto di intervento volontario), oltre che nell'infondatezza della dedotta nullità del contratto per mancata specifica sottoscrizione di clausole vessatorie (secondo motivo di opposizione), nonché nell'infondatezza della pretesa nullità della scrittura privata per eccessiva genericità in relazione alle somme (terzo, quinto e sesto motivo di opposizione).
2.1 - Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_1 CP resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto ed hanno domandato la condanna di controparte al pagina 5 di 10 pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ed al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma I c.p.c.
2.2 – All'udienza di prima comparizione del 21.11.2023, il ConSIliere Istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
2.3 – All'udienza del 1° luglio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati rispettivamente alle conclusioni in atti ed il ConSIliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'appello è infondato e non merita accoglimento, essendo pienamente condivisibile la decisione impugnata.
Preliminarmente, è il caso di chiarire che il decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente giudizio aveva ad oggetto somme consistenti (nella prospettazione della ricorrente) nei debiti di nei CP confronti della ex moglie per il contributo di euro 400 (200 x 2) oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie per il mantenimento dei figli gemelli e RI (nati il 12/7/2006) e per assegno Per_1 divorzile di euro 300 (sentenza di divorzio n. 378/2015 del Tribunale di Modena), oltre a spese legali.
In forza di tali titoli ha iniziato una procedura esecutiva immobiliare nel 2018 nei confronti di Pt_1
CP
Quest'ultimo, peraltro, aveva instaurato un giudizio di disconoscimento di paternità relativamente ai due figli gemelli, conclusosi con il rigetto della domanda in primo (con sentenza del Tribunale di
Modena in data 10.7.2013) e secondo grado, ma con la cassazione con rinvio della sentenza di appello
(sent. Cass. n. 6517/2019 del 6 marzo 2019).
La scrittura privata datata 22 maggio 2019, con la quale si è impegnata a pagare Controparte_1 quanto dovuto dal figlio per mantenimento di ex moglie e figli in virtù della sentenza di divorzio è intervenuta proprio dopo tale pronuncia della Suprema Corte, nelle more della riassunzione, e il riferimento al “ caso di conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal
Tribunale di Modena in data 10.7.2013....” (al quale ha subordinato il pagamento delle somme suddette) è inequivocabilmente (e pacificamente) fatto con riguardo al giudizio di rinvio pendente dinanzi alla Corte di Appello a quell'epoca.
3.1- Tanto premesso, ritiene la Corte evidente l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla clausola c) della scrittura privata del 22.5.2019, in mancanza di allegazione delle parti. In tesi di parte appellante, il
Giudice di prime cure, anziché verificare la sussistenza o meno dei motivi di nullità e annullabilità in forza dei quali controparte ha spiegato opposizione, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 pagina 6 di 10 c.p.c., avendo posto a fondamento della decisione una questione mai sollevata dall'opponente e dall'intervenuto.
Se è vero infatti che l'originaria opponente non ha inizialmente esplicitato una specifica doglianza circa il mancato avveramento della condizione sospensiva (costituita dalla conferma della sentenza di primo grado), avendo chiesto l'annullamento della scrittura privata ex art. 1439 c.c., oltre che alla declaratoria di nullità per mancata sottoscrizione di clausole vessatorie, di nullità del contratto per eccessiva genericità della clausola c), di nullità della clausola perché relativa ad un contratto illecito e comunque in subordine, l'eccessività e non corretta determinazione della somma ingiunta, la difesa di
[...]
ha tuttavia fatto proprie con la memoria ex art. 183, 6° co , n 1, le argomentazioni svolte CP_1 dal giudice nell'ordinanza in data 10 dicembre 2021, con la quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (“Va detto che risulta dubbio se si sia verificata la condizione prevista…La scrittura privata in esame è stata redatta in data 22/5/2019 e fa quindi riferimento al giudizio di rinvio pendente in appello, come espressamente indicato nelle premesse dell'atto. Giudizio che è stato poi definitivo con sentenza n. 2756/2020 del 20/10/2020 della Corte di
Appello di Bologna, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, che è pronuncia diversa da quella di
“conferma” della sentenza di primo grado indicata nella scrittura 22/5/2019. Peraltro, anche contro tale ultima sentenza 2756/2020 è stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente”, ordinanza emessa in data 10 dicembre 2021 a scioglimento della riserva assunta al 17.11.2021)
In proposito è appena il caso di osservare che il giudice, investito della nullità, di cui l'inefficacia, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, costituisce un “minus” ed in essa può ritenersi virtualmente compresa (cfr. Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 2860 del 7.2.2008 secondo cui
“pur a fronte di una domanda diretta alla dichiarazione di nullità degli atti in questione, ben avrebbe potuto il giudice dichiararne la semplice inefficacia, posto che l'inefficacia costituisce, all'evidenza, un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente nella stessa compresa (non diversamente da quanto è stato, ripetutamente, precisato dalla giurisprudenza nell'analoga tematica dei rapporti tra domanda di dichiarazione della nullità e quella di annullamento: v, tra le altre, Cass. 16708/02,
11157/96), sol che si consideri che il negozio nullo non potendo produrre alcun effetto giuridico, è anche inefficace”) e dell'annullabilità della scrittura privata, ha provocato il contraddittorio tra le parti sull'inefficacia della clausola c) della scrittura privata per mancato avveramento della condizione sospensiva ivi prevista.
Ciò posto, nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 1 parte opponente ha modificato le proprie originarie domande e conclusioni. Più precisamente, oltre ad insistere nei dedotti vizi di cui all'atto di citazione in opposizione, ha dedotto in ordine al mancato avveramento della condizione, sostenendo pagina 7 di 10 perciò l'insussistenza di alcun obbligo in capo a parte attrice e, in via principale e nel merito, ha domandato “- Dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 150/2021 (r.g. n. 215/2021) emesso dal Tribunale di Modena in data 19/01/2021 e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte per i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione
e nella presente memoria istruttoria ed in particolare non essendosi verificata la condizione di cui al punto c) della scrittura privata del 22/5/2019”. A fronte di tali allegazioni di parte opponente, nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2 l'odierna appellante si è limitata a controdedurre in ordine alla dedotta equivalenza di effetti giuridici sul piano sostanziale tra la pronuncia di estinzione dell'appello e la pattuita “conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena in data 10.7.2013”, nulla eccependo in ordine all'emendatio libelli attorea.
Ed ancora, nelle note conclusive del 27.1.2023, parte appellata ha insistito per “l'integrale accoglimento delle conclusioni indicate nella I memoria ex art 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 7.1.2022”.
Muovendo da tali assunti, è allora agevole rilevare che in alcuna violazione del vizio di ultra – petizione è incorso il Giudice di primo grado, avendo correttamente condotto l'accertamento in ordine all'avveramento della condizione a fronte della domanda dell'opponente di Controparte_1 cui alla memoria 183, 6° co. c.p.c. n. 1 (che definisce l'ambito del thema decidendum), sempre successivamente reiterata. Né l'appellante ha argomentato in ordine all'eventualmente tardività inammissibilità di tale domanda.
Ne consegue che la decisione impugnata risulta pienamente conforme al disposto normativo di cui all'art. 112 c.p.c. e, per tutte le ragioni innanzi esposte, il motivo di appello deve essere rigettato.
3. 2 – Parimenti è infondato il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante ha eccepito l'erroneità dell'interpretazione della clausola c) della scrittura privata ad opera del Giudice.
Difatti, non coglie nel segno il rilievo dell'appellante per cui la declaratoria di estinzione pronunciata all'esito del giudizio di appello R.G. 1425/2019, pronuncia di rito, equivalga alla pattuita “conferma della sentenza del Tribunale di Modena in data 10.7.2013” n. 1126/2013 di cui alla clausola della scrittura privata.
Non può essere posto in dubbio che la declaratoria di estinzione del giudizio di appello non è in termini giuridici assibilabile a quella di rigetto, in presenza della quale soltanto si configura la “conferma”, richiamata dalla clausola sottoscritta dalle odierne parti nella richiamata scrittura del 22.5.2019.
Ciò, a maggior ragione allorquando si tratti – come nella fattispecie - di estinzione del giudizio di rinvio della Suprema Corte, ex art. 393 c.p.c. per accoglimento dell'eccezione preliminare di tardività della riassunzione, di cui alla sentenza n. 2756/2020 – statuizione che ha poi trovato conferma pagina 8 di 10 nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 16.9.2022 – ha determinato l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, ivi inclusa la sentenza del Tribunale di Modena 1126/2013.
Il dettato normativo di cui all'art. 393 c.p.c. è difatti chiaro nel sancire che “se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
È chiaro, pertanto, che, impregiudicata la possibilità di riproporre la domanda, fermo l'effetto vincolante dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, la condizione sospensiva di cui alla scrittura privata non può in alcun modo dirsi avverata, in quanto in conseguenza di tale declaratoria di estinzione non si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Modena n.
1126/2013.
Ciò assorbe ogni ulteriore considerazione, potendosi peraltro condividere le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure all'esito dell'attività interpretativa, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 - 1371 c.c. Ed invero, correttamente indagata e valorizzata la comune volontà delle parti, con ogni evidenza deve ritenersi che le parti, nel momento in cui pattuirono la condizione, avevano intenzione di ottenere una statuizione che scendesse nel merito, in particolare, sulla questione della sussistenza o meno del rapporto di paternità, il che esclude che una pronuncia di rito possa determinare il verificarsi della condizione pattuita.
Sotto tale profilo, emerge difatti una coerenza del comportamento delle parti, anche antecedente alla pattuizione, con tale volontà: non può non considerarsi che la scrittura privata è stata sottoscritta in data
22 maggio 2019, a seguito dell'espletamento della CTU che ha escluso il rapporto di filiazione nel giudizio di appello n. R.G. 447/2014, per cui evidentemente la domanda del i riforma della CP sentenza in punto di decadenza dalla proposizione dell'azione, per essere decorso il termine di un anno dalla nascita della prole ex art. 244 secondo comma c.c., era tesa ad ottenere nel merito l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. Difatti, la sentenza n. 1915/2017 emessa all'esito dell'appello n. R.G. 447/2014, che ha confermato la sentenza di primo grado per mancanza di prova della conoscenza dell'adulterio dalla data indicata dall'appellante, utile ai sensi dell'art. 244, secondo comma, c.c., è stata poi oggetto di ricorso per Cassazione ad opera di . Deve, dunque, CP concludersi che una pronuncia di rito, che preclude l'esame nel merito delle domande, è pronuncia diversa da quella di “conferma” della sentenza di primo grado indicata nella scrittura privata.
pagina 9 di 10 3.3 – Per effetto della conferma della sentenza di primo grado in ragione del dirimente rilievo del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla clausola c) della scrittura privata possono dirsi assorbite le deduzioni spiegate in relazione agli ulteriori motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto superflua l'indagine.
4 – Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione, ad opera di parte appellata, dell'art. 96 comma 1 c.p.c., che presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non ricorrenti nella specie, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dall'appellante. Va pertanto respinta la richiesta di condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. Parte_1
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'attività processuale in concreto espletata in assenza di istruttoria.
6 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 del Tribunale di Modena n. 259/2023, Rep. n. 585/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G.
1757/2021, emessa in data 14.2.2023 e pubblicata in pari data;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
5.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il ConSIliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra ConSIliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1092/2023 promossa da:
- C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile) e residente in [...], frazione La Cure De Chevrot n. 53, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Roberto Morelli del Foro di Modena e Luca Parrillo (pec Email_1
del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata nello studio dei Email_2 predetti difensori in Via Antonio Morandi n. 34 in Modena (MO)
PARTE APPELLANTE
Contro
- C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] e - C.F. nato a CP C.F._3
Modena il 25.3.1963 e residente in [...] in Fiumalbo (MO), entrambi rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti RI Penelli (pec Email_3 del Foro di Modena e Antonello Maria Giacobazzi (pec del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati Email_4 presso lo studio dell'Avv. Antonello Maria Giacobazzi in Via Pier Paolo Pasolini n. 23 in Modena
(MO)
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 10 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 259/2023, Rep. 585/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1757/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 febbraio 2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 1° luglio 2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da note scritte ex art. 352 c.p.c. del 30.4.2025
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per effetto, in totale riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 259/2023 emessa dal
Tribunale di Modena, in persona del Giudice, Dott.ssa Susanna Zavaglia, all'esito nella causa civile n.
1757/2021 R.G., notificata in data 31/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Adversis reiectis, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto
n. 150/2021 – R.G. n. 215/2021 – emesso dal Tribunale di Modena in data 19/01/2021 in ogni sua parte. NEL MERITO, IN ORDINE ALLE CONCLUSIONI RASSEGNATE DALL'INTERVENIENTE: respingere ogni domanda formulata dal SI. nell'ambito del presente procedimento, in CP quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: accertare in ogni caso l'entità del credito vantato dalla SI.ra Parte_1
nei confronti della SI.ra in virtù della scrittura privata in data 22/05/2019,
[...] Controparte_1 dichiarando conseguentemente tenuta e condannando l'opponente al pagamento in favore della convenuta dell'importo così determinato. Con interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs.
231/2022 dal dì della messa in mora al saldo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari tanto nei confronti dell'opponente che dell'interveniente Controparte_1
. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a. CP come per legge di entrambi i gradi di giudizio””.
Per e Controparte_1 CP come da note scritte ex art. 352 c.p.c. del 30.4.2025
“ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza respinta nel merito: - dichiarare l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 259/2023 (r.g. n. 1757/2023) - condannare la SI.ra
[...]
pagina 2 di 10 al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ed al Parte_1 risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – (ex moglie di , figlio di ) Parte_1 CP Controparte_1 ha ottenuto nei confronti di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Controparte_1
n. 150/2021, emesso dal Tribunale di Modena in data 19.1.2021 e depositato in pari data, nel procedimento rubricato al n. R.G. 215/2021, per il pagamento della somma di euro 59.762,42, oltre interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed in euro 406,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, munito di formula esecutiva in data 22.1.2021 e notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 1.2.2021, titolo esecutivo fondato su una scrittura privata sottoscritta in data 22.5.2019 in forza della quale al punto c) si Controparte_1
è impegnata “in caso di conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal
Tribunale di Modena in data 10.7.2013 a versare la somma di cui risulterà creditrice la SI.ra
per contributo al mantenimento, spese straordinarie e spese legali Parte_1 liquidate”.
In detta scrittura privata si è impegnata a versare le somme di cui risulterà creditrice “in CP_1 Pt_1 caso di conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena in data 10.7.2013” (punto d).
1.1 – Con atto di citazione in opposizione notificato in data 11.3.2021 ha Controparte_1 proposto opposizione evocando in giudizio ed ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi ex art. 649 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
– dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
150/2021 (r.g. n. 215/2021) emesso dal Tribunale di Modena in data 19.1.2021 e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte per i motivi di impugnazione sopra individuati;
IN OGNI CASO – condannarsi la SI.ra al pagamento delle spese di causa ivi comprese le Parte_1 spese generali e gli accessori di legge. - Accertata la mala fede della SI.ra , Parte_1 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; IN VIA SUBORDINATA – Ove sia ritenuto sussistente un obbligo in capo alla SI.ra , determinare l'esatto ammontare Controparte_1 delle somme eventualmente dovute”.
Segnatamente, parte attrice ha eccepito l'annullabilità della scrittura privata per grave dolo della controparte ex art. 1439 c.c.; la nullità per mancata specifica approvazione della clausola vessatoria pagina 3 di 10 indicata al punto c); la nullità per eccessiva genericità ed indeterminatezza della predetta clausola e la nullità per illiceità per aver ad oggetto un diritto indisponibile. Ha, inoltre, evidenziato la non definitività della pronuncia sul disconoscimento della paternità e, in via subordinata, nel caso di ritenuta sussistenza di un obbligo in capo a parte attrice, ha contestato la quantificazione delle somme ingiunte, perché eccessive e non adeguatamente provate ed ha invocato la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
1.2 – In data 2.9.2021 si è costituita , la quale ha domandato in via Parte_1 preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, invocando la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nel merito, ha domandato di accertare l'entità del credito vantato dalla convenuta in virtù della scrittura privata, con condanna di parte attrice al pagamento dell'importo determinato, in ogni caso con interessi moratori dal giorno della messa in mora al saldo effettivo.
1.3 – In data 21 settembre 2021 ha spiegato intervento volontario ad adiuvandum CP
, condividendo le eccezioni formulate da parte opponente e, previa declaratoria di
[...] ammissibilità dell'intervento, ha rassegnato le medesime conclusioni.
1.4 – All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice, rilevato che risultava dubbio l'avveramento della condizione di cui alla scrittura privata, avendo la Corte d'appello pronunciato l'estinzione del giudizio, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie 183 comma sesto c.p.c.
1.5 – Le parti hanno, quindi, depositato le rispettive memorie e, all'esito, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.2.23, differita d'ufficio al 14.2.2023.
1.6 – Con sentenza n. 259/2023 Rep. 585/2023 il Tribunale di Modena si è così determinato:
“in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1
ed a carico di da questo Tribunale n. 150 del 19/1/2021; condanna
[...] Controparte_1
alla rifusione in favore dell'opponente e del terzo intervenuto delle spese Parte_1 processuali che liquida, per ciascuna parte, in €.
6.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a.”.
A sostegno della decisione il Giudice ha accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta alla scrittura privata, atteso che il giudizio avanti alla Corte d'Appello recante R.G. 1425/2019 si è concluso con una declaratoria di estinzione che ha precluso al giudice dell'impugnazione l'esame nel merito dell'azione proposta e, dunque, non con una pronuncia di conferma della sentenza del
Tribunale di Modena e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha, poi, dichiarato pagina 4 di 10 l'insussistenza dei presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. e condannato
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente e del terzo intervenuto. Parte_1
*
2 - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 30 giugno 2023 affidando l'impugnazione a due motivi di appello.
Con la prima doglianza parte appellante si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice statuito in ordine al mancato avveramento della condizione sospensiva, sebbene nessuna delle parti convenute avesse richiesto di accertarne il mancato avveramento, in tal modo incorrendo nel vizio di extra-petizione.
Con la seconda doglianza ha lamentato l'erroneità della valutazione circa la definitività della sentenza del Tribunale di Modena e l'erroneità dell'interpretazione della clausola c) della scrittura privata e delle volontà delle parti. In particolare, parte appellante ha, in via preliminare, evidenziato che il giudizio di opposizione non avesse ad oggetto l'accertamento della sussistenza del rapporto di parentela. In aggiunta ha insistito nel dedurre in ordine al verificarsi della condizione di cui al punto c) della scrittura privata in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha altresì eccepito che il Giudice avrebbe erroneamente interpretato la volontà delle parti nella parte in cui ha statuito che “nel momento in cui pattuirono la condizione sospensiva della conferma di quest'ultima decisione, puntassero ad ottenere una statuizione che scendesse nel merito delle questioni oggetto del giudizio, e in particolare della sussistenza del rapporto di paternità tra i ed i due figli”, posto che la CP sentenza del Tribunale di Modena, richiamata espressamente nella scrittura privata, non si era pronunciata sul tema della paternità, avendo rigettato la domanda di disconoscimento per intervenuta decadenza dell'azione.
Da ultimo, ha reiterato le deduzioni in punto di infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e dall'intervenuto nel giudizio di primo grado. E così, ha insistito nell'infondatezza della pretesa annullabilità della scrittura privata per grave dolo della (primo motivo di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo e terzo motivo dell'atto di intervento volontario), oltre che nell'infondatezza della dedotta nullità del contratto per mancata specifica sottoscrizione di clausole vessatorie (secondo motivo di opposizione), nonché nell'infondatezza della pretesa nullità della scrittura privata per eccessiva genericità in relazione alle somme (terzo, quinto e sesto motivo di opposizione).
2.1 - Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_1 CP resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto ed hanno domandato la condanna di controparte al pagina 5 di 10 pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ed al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma I c.p.c.
2.2 – All'udienza di prima comparizione del 21.11.2023, il ConSIliere Istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
2.3 – All'udienza del 1° luglio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati rispettivamente alle conclusioni in atti ed il ConSIliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'appello è infondato e non merita accoglimento, essendo pienamente condivisibile la decisione impugnata.
Preliminarmente, è il caso di chiarire che il decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente giudizio aveva ad oggetto somme consistenti (nella prospettazione della ricorrente) nei debiti di nei CP confronti della ex moglie per il contributo di euro 400 (200 x 2) oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie per il mantenimento dei figli gemelli e RI (nati il 12/7/2006) e per assegno Per_1 divorzile di euro 300 (sentenza di divorzio n. 378/2015 del Tribunale di Modena), oltre a spese legali.
In forza di tali titoli ha iniziato una procedura esecutiva immobiliare nel 2018 nei confronti di Pt_1
CP
Quest'ultimo, peraltro, aveva instaurato un giudizio di disconoscimento di paternità relativamente ai due figli gemelli, conclusosi con il rigetto della domanda in primo (con sentenza del Tribunale di
Modena in data 10.7.2013) e secondo grado, ma con la cassazione con rinvio della sentenza di appello
(sent. Cass. n. 6517/2019 del 6 marzo 2019).
La scrittura privata datata 22 maggio 2019, con la quale si è impegnata a pagare Controparte_1 quanto dovuto dal figlio per mantenimento di ex moglie e figli in virtù della sentenza di divorzio è intervenuta proprio dopo tale pronuncia della Suprema Corte, nelle more della riassunzione, e il riferimento al “ caso di conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal
Tribunale di Modena in data 10.7.2013....” (al quale ha subordinato il pagamento delle somme suddette) è inequivocabilmente (e pacificamente) fatto con riguardo al giudizio di rinvio pendente dinanzi alla Corte di Appello a quell'epoca.
3.1- Tanto premesso, ritiene la Corte evidente l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla clausola c) della scrittura privata del 22.5.2019, in mancanza di allegazione delle parti. In tesi di parte appellante, il
Giudice di prime cure, anziché verificare la sussistenza o meno dei motivi di nullità e annullabilità in forza dei quali controparte ha spiegato opposizione, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 pagina 6 di 10 c.p.c., avendo posto a fondamento della decisione una questione mai sollevata dall'opponente e dall'intervenuto.
Se è vero infatti che l'originaria opponente non ha inizialmente esplicitato una specifica doglianza circa il mancato avveramento della condizione sospensiva (costituita dalla conferma della sentenza di primo grado), avendo chiesto l'annullamento della scrittura privata ex art. 1439 c.c., oltre che alla declaratoria di nullità per mancata sottoscrizione di clausole vessatorie, di nullità del contratto per eccessiva genericità della clausola c), di nullità della clausola perché relativa ad un contratto illecito e comunque in subordine, l'eccessività e non corretta determinazione della somma ingiunta, la difesa di
[...]
ha tuttavia fatto proprie con la memoria ex art. 183, 6° co , n 1, le argomentazioni svolte CP_1 dal giudice nell'ordinanza in data 10 dicembre 2021, con la quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (“Va detto che risulta dubbio se si sia verificata la condizione prevista…La scrittura privata in esame è stata redatta in data 22/5/2019 e fa quindi riferimento al giudizio di rinvio pendente in appello, come espressamente indicato nelle premesse dell'atto. Giudizio che è stato poi definitivo con sentenza n. 2756/2020 del 20/10/2020 della Corte di
Appello di Bologna, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, che è pronuncia diversa da quella di
“conferma” della sentenza di primo grado indicata nella scrittura 22/5/2019. Peraltro, anche contro tale ultima sentenza 2756/2020 è stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente”, ordinanza emessa in data 10 dicembre 2021 a scioglimento della riserva assunta al 17.11.2021)
In proposito è appena il caso di osservare che il giudice, investito della nullità, di cui l'inefficacia, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, costituisce un “minus” ed in essa può ritenersi virtualmente compresa (cfr. Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 2860 del 7.2.2008 secondo cui
“pur a fronte di una domanda diretta alla dichiarazione di nullità degli atti in questione, ben avrebbe potuto il giudice dichiararne la semplice inefficacia, posto che l'inefficacia costituisce, all'evidenza, un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente nella stessa compresa (non diversamente da quanto è stato, ripetutamente, precisato dalla giurisprudenza nell'analoga tematica dei rapporti tra domanda di dichiarazione della nullità e quella di annullamento: v, tra le altre, Cass. 16708/02,
11157/96), sol che si consideri che il negozio nullo non potendo produrre alcun effetto giuridico, è anche inefficace”) e dell'annullabilità della scrittura privata, ha provocato il contraddittorio tra le parti sull'inefficacia della clausola c) della scrittura privata per mancato avveramento della condizione sospensiva ivi prevista.
Ciò posto, nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 1 parte opponente ha modificato le proprie originarie domande e conclusioni. Più precisamente, oltre ad insistere nei dedotti vizi di cui all'atto di citazione in opposizione, ha dedotto in ordine al mancato avveramento della condizione, sostenendo pagina 7 di 10 perciò l'insussistenza di alcun obbligo in capo a parte attrice e, in via principale e nel merito, ha domandato “- Dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 150/2021 (r.g. n. 215/2021) emesso dal Tribunale di Modena in data 19/01/2021 e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte per i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione
e nella presente memoria istruttoria ed in particolare non essendosi verificata la condizione di cui al punto c) della scrittura privata del 22/5/2019”. A fronte di tali allegazioni di parte opponente, nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2 l'odierna appellante si è limitata a controdedurre in ordine alla dedotta equivalenza di effetti giuridici sul piano sostanziale tra la pronuncia di estinzione dell'appello e la pattuita “conferma da parte della Corte di Appello di Bologna della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena in data 10.7.2013”, nulla eccependo in ordine all'emendatio libelli attorea.
Ed ancora, nelle note conclusive del 27.1.2023, parte appellata ha insistito per “l'integrale accoglimento delle conclusioni indicate nella I memoria ex art 183, VI comma, c.p.c., depositata in data 7.1.2022”.
Muovendo da tali assunti, è allora agevole rilevare che in alcuna violazione del vizio di ultra – petizione è incorso il Giudice di primo grado, avendo correttamente condotto l'accertamento in ordine all'avveramento della condizione a fronte della domanda dell'opponente di Controparte_1 cui alla memoria 183, 6° co. c.p.c. n. 1 (che definisce l'ambito del thema decidendum), sempre successivamente reiterata. Né l'appellante ha argomentato in ordine all'eventualmente tardività inammissibilità di tale domanda.
Ne consegue che la decisione impugnata risulta pienamente conforme al disposto normativo di cui all'art. 112 c.p.c. e, per tutte le ragioni innanzi esposte, il motivo di appello deve essere rigettato.
3. 2 – Parimenti è infondato il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante ha eccepito l'erroneità dell'interpretazione della clausola c) della scrittura privata ad opera del Giudice.
Difatti, non coglie nel segno il rilievo dell'appellante per cui la declaratoria di estinzione pronunciata all'esito del giudizio di appello R.G. 1425/2019, pronuncia di rito, equivalga alla pattuita “conferma della sentenza del Tribunale di Modena in data 10.7.2013” n. 1126/2013 di cui alla clausola della scrittura privata.
Non può essere posto in dubbio che la declaratoria di estinzione del giudizio di appello non è in termini giuridici assibilabile a quella di rigetto, in presenza della quale soltanto si configura la “conferma”, richiamata dalla clausola sottoscritta dalle odierne parti nella richiamata scrittura del 22.5.2019.
Ciò, a maggior ragione allorquando si tratti – come nella fattispecie - di estinzione del giudizio di rinvio della Suprema Corte, ex art. 393 c.p.c. per accoglimento dell'eccezione preliminare di tardività della riassunzione, di cui alla sentenza n. 2756/2020 – statuizione che ha poi trovato conferma pagina 8 di 10 nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 16.9.2022 – ha determinato l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, ivi inclusa la sentenza del Tribunale di Modena 1126/2013.
Il dettato normativo di cui all'art. 393 c.p.c. è difatti chiaro nel sancire che “se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
È chiaro, pertanto, che, impregiudicata la possibilità di riproporre la domanda, fermo l'effetto vincolante dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, la condizione sospensiva di cui alla scrittura privata non può in alcun modo dirsi avverata, in quanto in conseguenza di tale declaratoria di estinzione non si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Modena n.
1126/2013.
Ciò assorbe ogni ulteriore considerazione, potendosi peraltro condividere le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure all'esito dell'attività interpretativa, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 - 1371 c.c. Ed invero, correttamente indagata e valorizzata la comune volontà delle parti, con ogni evidenza deve ritenersi che le parti, nel momento in cui pattuirono la condizione, avevano intenzione di ottenere una statuizione che scendesse nel merito, in particolare, sulla questione della sussistenza o meno del rapporto di paternità, il che esclude che una pronuncia di rito possa determinare il verificarsi della condizione pattuita.
Sotto tale profilo, emerge difatti una coerenza del comportamento delle parti, anche antecedente alla pattuizione, con tale volontà: non può non considerarsi che la scrittura privata è stata sottoscritta in data
22 maggio 2019, a seguito dell'espletamento della CTU che ha escluso il rapporto di filiazione nel giudizio di appello n. R.G. 447/2014, per cui evidentemente la domanda del i riforma della CP sentenza in punto di decadenza dalla proposizione dell'azione, per essere decorso il termine di un anno dalla nascita della prole ex art. 244 secondo comma c.c., era tesa ad ottenere nel merito l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. Difatti, la sentenza n. 1915/2017 emessa all'esito dell'appello n. R.G. 447/2014, che ha confermato la sentenza di primo grado per mancanza di prova della conoscenza dell'adulterio dalla data indicata dall'appellante, utile ai sensi dell'art. 244, secondo comma, c.c., è stata poi oggetto di ricorso per Cassazione ad opera di . Deve, dunque, CP concludersi che una pronuncia di rito, che preclude l'esame nel merito delle domande, è pronuncia diversa da quella di “conferma” della sentenza di primo grado indicata nella scrittura privata.
pagina 9 di 10 3.3 – Per effetto della conferma della sentenza di primo grado in ragione del dirimente rilievo del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla clausola c) della scrittura privata possono dirsi assorbite le deduzioni spiegate in relazione agli ulteriori motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto superflua l'indagine.
4 – Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione, ad opera di parte appellata, dell'art. 96 comma 1 c.p.c., che presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non ricorrenti nella specie, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dall'appellante. Va pertanto respinta la richiesta di condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. Parte_1
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'attività processuale in concreto espletata in assenza di istruttoria.
6 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 del Tribunale di Modena n. 259/2023, Rep. n. 585/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G.
1757/2021, emessa in data 14.2.2023 e pubblicata in pari data;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
5.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il ConSIliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa pagina 10 di 10