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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2672/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Federico GRIGUOLO, Parte_1 C.F._1
e
AN LO IE (C.F. ), con l'avv. Federico GRIGUOLO, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente in punto di separazione: “1. dichiarare la separazione consensuale dei coniugi del matrimonio celebrato in data 6 giugno 2015, nel Comune di Chioggia (Ve), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ed altresì si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla pretendere uno dall'altro; pagina 1 di 4 3. stabilire che la casa familiare sita a Chioggia (Ve), via Saloni, 116, sia assegnata alla sig.ra nella quale Pt_1 vi abiterà con il figlio minore Per_1
4. stabilire l'affido esclusivo del figlio minore a favore della madre, questo Persona_2 Parte_1 perché il padre è tutt'ora tossicodipendente ed in cura presso il Serd di Chioggia (Ve) e la madre ha necessità di poter decidere anche autonomamente a favore del proprio figlio, soprattutto riguardo la sua salute e la scuola;
5. stabilire che il sig. SC EL possa vedere e tenere con sé il figlio a seguito di accordo con la madre;
Per_1
6. stabilire che il sig. SC EL corrisponda direttamente alla moglie, l'assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio minore per la cifra pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1
Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 25 di ogni mese;
7. stabilire che il sig. SC EL trasferisca la proprietà esclusiva alla sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione i beni immobili cointestati tra i coniugi ed in particolare l'appartamento iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno
12, cl. A3, cons. 83 mq al civico 116 di via dei Saloni oltre al box auto iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno 211, classe C6, cons. 21 mq;
8. stabilire l'accollo del mutuo e della sua rata a carico della sig.ra con il sig. AN SC Parte_1
EL che rimarrà solamente come garante;
9. stabilire che i cani e Mya intestati al sig. AN SC EL siano tenuti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 ma mantenuti dal sig. AN SC EL;
10. stabilire che i beni mobili registrati intestati alla sig.ra restino di sua esclusiva proprietà ed in Parte_1 particolare riguardo all'autovettura Audi Q2 e della moto Piaggio Liberty 125;
11. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
12. spese legali compensate.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 6/6/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Chioggia (VE) al N. 28 Parte II Serie A Anno 2015;
pagina 2 di 4
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 24/9/2025, fissata innanzi al Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
ritenuto infine che la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) ed AN LO IE (C.F. ), alle C.F._1 C.F._2 condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. dichiarare la separazione consensuale dei coniugi del matrimonio celebrato in data 6 giugno 2015, nel Comune di Chioggia (Ve), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ed altresì si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla pretendere uno dall'altro;
3. stabilire che la casa familiare sita a Chioggia (Ve), via Saloni, 116, sia assegnata alla sig.ra nella quale Pt_1 vi abiterà con il figlio minore Per_1
4. stabilire l'affido esclusivo del figlio minore a favore della madre, questo Persona_2 Parte_1 perché il padre è tutt'ora tossicodipendente ed in cura presso il Serd di Chioggia (Ve) e la madre ha necessità di poter decidere anche autonomamente a favore del proprio figlio, soprattutto riguardo la sua salute e la scuola;
5. stabilire che il sig. SC EL possa vedere e tenere con sé il figlio a seguito di accordo con la madre;
Per_1
pagina 3 di 4 6. stabilire che il sig. SC EL corrisponda direttamente alla moglie, l'assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio minore per la cifra pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1
Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 25 di ogni mese;
7. stabilire che il sig. SC EL trasferisca la proprietà esclusiva alla sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione i beni immobili cointestati tra i coniugi ed in particolare l'appartamento iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno
12, cl. A3, cons. 83 mq al civico 116 di via dei Saloni oltre al box auto iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno 211, classe C6, cons. 21 mq;
8. stabilire l'accollo del mutuo e della sua rata a carico della sig.ra con il sig. AN SC Parte_1
EL che rimarrà solamente come garante;
9. stabilire che i cani e Mya intestati al sig. AN SC EL siano tenuti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 ma mantenuti dal sig. AN SC EL;
10. stabilire che i beni mobili registrati intestati alla sig.ra restino di sua esclusiva proprietà ed in Parte_1 particolare riguardo all'autovettura Audi Q2 e della moto Piaggio Liberty 125;
11. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Federico GRIGUOLO, Parte_1 C.F._1
e
AN LO IE (C.F. ), con l'avv. Federico GRIGUOLO, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente in punto di separazione: “1. dichiarare la separazione consensuale dei coniugi del matrimonio celebrato in data 6 giugno 2015, nel Comune di Chioggia (Ve), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ed altresì si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla pretendere uno dall'altro; pagina 1 di 4 3. stabilire che la casa familiare sita a Chioggia (Ve), via Saloni, 116, sia assegnata alla sig.ra nella quale Pt_1 vi abiterà con il figlio minore Per_1
4. stabilire l'affido esclusivo del figlio minore a favore della madre, questo Persona_2 Parte_1 perché il padre è tutt'ora tossicodipendente ed in cura presso il Serd di Chioggia (Ve) e la madre ha necessità di poter decidere anche autonomamente a favore del proprio figlio, soprattutto riguardo la sua salute e la scuola;
5. stabilire che il sig. SC EL possa vedere e tenere con sé il figlio a seguito di accordo con la madre;
Per_1
6. stabilire che il sig. SC EL corrisponda direttamente alla moglie, l'assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio minore per la cifra pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1
Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 25 di ogni mese;
7. stabilire che il sig. SC EL trasferisca la proprietà esclusiva alla sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione i beni immobili cointestati tra i coniugi ed in particolare l'appartamento iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno
12, cl. A3, cons. 83 mq al civico 116 di via dei Saloni oltre al box auto iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno 211, classe C6, cons. 21 mq;
8. stabilire l'accollo del mutuo e della sua rata a carico della sig.ra con il sig. AN SC Parte_1
EL che rimarrà solamente come garante;
9. stabilire che i cani e Mya intestati al sig. AN SC EL siano tenuti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 ma mantenuti dal sig. AN SC EL;
10. stabilire che i beni mobili registrati intestati alla sig.ra restino di sua esclusiva proprietà ed in Parte_1 particolare riguardo all'autovettura Audi Q2 e della moto Piaggio Liberty 125;
11. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
12. spese legali compensate.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 6/6/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Chioggia (VE) al N. 28 Parte II Serie A Anno 2015;
pagina 2 di 4
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 24/9/2025, fissata innanzi al Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
ritenuto infine che la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) ed AN LO IE (C.F. ), alle C.F._1 C.F._2 condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. dichiarare la separazione consensuale dei coniugi del matrimonio celebrato in data 6 giugno 2015, nel Comune di Chioggia (Ve), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ed altresì si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla pretendere uno dall'altro;
3. stabilire che la casa familiare sita a Chioggia (Ve), via Saloni, 116, sia assegnata alla sig.ra nella quale Pt_1 vi abiterà con il figlio minore Per_1
4. stabilire l'affido esclusivo del figlio minore a favore della madre, questo Persona_2 Parte_1 perché il padre è tutt'ora tossicodipendente ed in cura presso il Serd di Chioggia (Ve) e la madre ha necessità di poter decidere anche autonomamente a favore del proprio figlio, soprattutto riguardo la sua salute e la scuola;
5. stabilire che il sig. SC EL possa vedere e tenere con sé il figlio a seguito di accordo con la madre;
Per_1
pagina 3 di 4 6. stabilire che il sig. SC EL corrisponda direttamente alla moglie, l'assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio minore per la cifra pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1
Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 25 di ogni mese;
7. stabilire che il sig. SC EL trasferisca la proprietà esclusiva alla sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione i beni immobili cointestati tra i coniugi ed in particolare l'appartamento iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno
12, cl. A3, cons. 83 mq al civico 116 di via dei Saloni oltre al box auto iscritto al Registro fabbricati dei beni immobili del Comune di Chioggia (Ve) al foglio 21, particella 330, subalterno 211, classe C6, cons. 21 mq;
8. stabilire l'accollo del mutuo e della sua rata a carico della sig.ra con il sig. AN SC Parte_1
EL che rimarrà solamente come garante;
9. stabilire che i cani e Mya intestati al sig. AN SC EL siano tenuti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 ma mantenuti dal sig. AN SC EL;
10. stabilire che i beni mobili registrati intestati alla sig.ra restino di sua esclusiva proprietà ed in Parte_1 particolare riguardo all'autovettura Audi Q2 e della moto Piaggio Liberty 125;
11. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 28, anno 2015, parte 2, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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