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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2235/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MOI Parte_1 C.F._1
SILVIA, come da giusta procura in atti e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BELLU CARLA ITRIA, come da giusta procura in atti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Pag. 1 a 4 Oggetto: Domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, Persona_1
(7.7.2022), nella quale hanno così concluso:
[...]
“a) i genitori continueranno entrambi ad esercitare congiuntamente la responsabilità
genitoriale. I genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore le scelte scolastiche, sanitarie nonché l'eventuale indirizzo religioso,
b) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, nel senso che ciascun genitore deciderà per il bambino nel momento i cui è a lui affidato su cosa fare, mangiare e come impiegare il tempo;
c) il domicilio anagrafico del minore, , rimane fissato presso il domicilio della Persona_1
Sig.ra sita in Quartucciu, Via Giofra, 20, Pt_2
d) il minore in ogni caso dovrà mantenere con ciascun genitore rapporti equilibrati e continuativi e conservare con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi,
e) il padre potrà tenere con sé il piccolo on la seguente calendarizzazione: SETTIMANA Per_1
A) Lunedi, mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 21.30 nel periodo invernale. Nel periodo estivo l'orario posticipato fino alle 24.00. ovviamente salvo diverso accordo tra le parti;
SETTIMANA B) martedì, giovedì dalle 18.00 alle 21 .30 nel periodo invernale, sabato e domenica dalle ore 11 alle 22/22.30 nel periodo invernale. Nel periodo estivo l'orario di rientro verrà protratto massimo fino alle 24.00. ovviamente salvo diverso accordo tra le parti. Qualora
Pag. 2 a 4 sulla base della suddetta calendarizzazione vi fosse una giornata festiva da calendario il diritto di visita osserverà gli orari del sabato e della domenica, ossia 10/11 fino alle 22. /22.30 o 24
se estate.
f) Qualora ciascun genitore per qualsiasi motivo dovesse avere degli impedimenti di qualsiasi genere, (lavorativi, personali, viaggi) dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore.
g) il Sig potrà trascorrere anche 15 gg. non consecutivi con il minore durante le vacanze Pt_1
estive compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Il periodo che ciascun genitore dovrà trascorrere con il minore dovrà essere comunicato all'altro organizzare il proprio tempo libero. In ogni caso il potrà essere preso dal padre dalle ore 10 Per_2 Per_1
del mattino e dovrà essere riportato presso la madre entro le 24, nelle giornate di vacanza con il padre;
h) il giorno del compleanno del minore verrà organizzata una festa unica a cui potranno partecipare entrambi i genitori ed i rispettivi parenti prossimi.
i) I giorni del 24 dicembre e del 31 gennaio il minore li trascorreranno con la madre, il giorno di Natale ed il primo dell'anno li trascorrerà con il padre, ad anni alterni. Pasqua e Lunedi
dell'Angelo verranno trascorsi dal minore alternativamente con il padre o la madre previo accordo tra gli stessi;
a prescindere da quanto previsto al punto E)
j) I genitori concordano che in casi eccezionali, il minore possa pernottare presso il padre fino al verificarsi della condizione di cui al punto L)
k) i genitori concordano che solo dall'età di 6 anni il minore potrà intraprendere dei viaggi unitamente al padre e/o alla madre previa autorizzazione di entrambi i genitori l) i genitori concordemente hanno deciso che il pernottamento presso il padre inizierà a decorrere dal compimento dei tre anni e mezzo.
m) il Sig. , si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del minore la somma di € Pt_1
400,00, somma che dovrà essere di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente. La
Pag. 3 a 4 suddetta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla presente pronuncia. Ciascun genitore parteciperà nella misura del
50% alle spese straordinarie così come indicate nella delibera del Consiglio Forense del
29.11.2017,
n) Il Sig rinuncia alla sua quota parte dell'assegno unico in favore della Sig.ra Pt_1
, la quale percepirà integralmente l'assegno unico a favore di . Pt_2 Per_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
e Parte_1 Parte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Parte_2
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 20.5.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
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