Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 2Articolo 4
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26 gennaio 1948
Art. 3.
Gli articoli 4 , 5 , 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 , sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge i ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 , contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948