CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A. 3109/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con ricorso depositato l'11.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 148/2024, pubblicata il
10.4.2024 e non notificata da
(P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Cavallo Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) nel cui studio, è elettivamente domiciliata C.F._1
- appellante -
Contro
(P.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massai, Controparte_1 P.IVA_2
Codice fiscale , presso il cui studio è elett.te dom.ta, C.F._2
- appellata -
Oggetto: appello in materia di affitto di azienda
Conclusioni:
Per Parte_1 in via pregiudiziale e cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 447 bis c.p.c., sospendere, l'efficacia esecutiva della sentenza n.180/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio non notificata;
nel merito in riforma della sentenza n. 180/2024 pubblicata in data 10/04/2024 per i motivi di cui alla narrativa: accertare e dichiarare che ha violato il dovere di buona fede e correttezza Controparte_2 nell'esecuzione del contratto rifiutandosi di ricontrattare le condizioni e la riduzione del canone di affitto a seguito alla pandemia Covid 19 ed alle chiusure forzate dell'azienda; accertare e dichiarare
1 legittima la sospensione del pagamento del canone per i periodi di lock down totale (11 marzo-28 maggio 2020; novembre 2020-gennaio 2021); accertare e dichiarare che nei periodi in cui vigeva la zona arancione con limitazione alla circolazione fuori dalla Regione Lombardia e la chiusura degli impianti sciistici (sino al maggio 2021) produceva ricavi nella misura del 20% rispetto Parte_1
a quelli prodotti nello stesso periodo (gennaio – marzo) nel 2019 (Euro 80.128,00 nell'anno 2021 a fronte di Euro 364.118,38 nel 2019) registrando una riduzione/perdita dei ricavi nella misura dell'80%; accertare e dichiarare altresì il diritto di ad ottenere la riduzione del canone Parte_1 nella misura del 100% limitatamente al periodo di lockdown totale (zona rossa) dal 9 marzo 2020 al
28 maggio 2020, e dal novembre 2021 al gennaio 2021 che in via prudenziale si indica in Euro
75.00,00 oltre iva, e/o nella diversa minore e/o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia;
- per
l'effetto disporre la riduzione del canone e nella misura dell'80% per i periodi di lock down attenuato che vanno dal febbraio 2021 al maggio 2021 che in via prudenziale si indica in Euro 37.500,00 oltre iva e/o nella diversa minore e/o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; riconoscere come valido ed efficace il bonifico pari ad € 92.140,50 eseguito in data 15/01/2020 dalla società e conseguentemente portarlo in detrazione all'importo ancora dovuto a titolo di Parte_1 canoni di locazione alla accertare e dichiarare il diritto di ad Controparte_1 Parte_1 ottenere da il rimborso delle spese anticipate di manutenzione straordinaria per Controparte_2
l'importo complessivo di € 65.865,63 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare dunque l'esatto dare - avere tra le parti in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado, disponendo la distrazione per quelle del grado d'appello in favore del sottoscritto antistatario.
per : Controparte_1
Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, voglia
- Accertare la tardività e pertanto assoluta inammissibilità per espressa violazione dell'art. 345 c.p.c. ed irrilevanza dei documenti n. 2-3-4-5-6-7-8 e per l'effetto dichiarare la conseguente inammissibilità ed espunzione degli stessi dal fascicolo telematico e comunque si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita non voglia tenerne conto ai fini del decidere.
- Accertare e dichiarare la tardività e irrilevanza e pertanto l'inammissibilità per espressa violazione dell'art. 345 c.p.c. delle prove sia orali che di CTU richieste da controparte, per tutti i motivi esposti nel punto 3) della presente comparsa.
- Dichiarare assolutamente inammissibile e infondato il gravame promosso da per tutti Parte_1
i motivi indicati ai punti 1) e 2) della presente comparsa.
- Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Sondrio n. 148/2024 pubblicata in data 10/04/2024, perché giusta corretta e correttamente motivata, rigettare integralmente l'interposto appello essendo lo stesso per essere infondato per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le motivazioni esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi parte integrante del presente atto di costituzione, così come riportate e trascritte, sia di
2 quelle in via principale che nel merito.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2020 (di seguito anche solo ) proponeva Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 216/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio, su ricorso depositato da (di seguito anche solo “ ), con il quale le veniva intimato il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 46.230,02, oltre interessi, a saldo della fattura n. 3/2020 emessa da a titolo di canoni scaduti in data 31.3.2020 e non pagati di cui al contratto di affitto di ramo CP_1
d'azienda (avente ad oggetto una struttura alberghiera nel comune di Madesimo ed i relativi mobili) stipulato tra le parti in data 1.6.2016, modificato con la scrittura privata del 27.9.2016.
Il negozio prevedeva la concessione da parte di alla società del complesso aziendale di CP_1 Pt_1 sua proprietà, denominato Boscone Suite Hotel fruibile come residenza turistica, ristorante e bar, sito nel comune di Madesimo (SO) alla via Motta n. 14, a fronte della corresponsione di un canone d'affitto pari ad € 150.000,00 da corrispondersi in tre rate annuali posticipate rispetto al correlato periodo di godimento dell'azienda, sulla base delle seguenti scadenze: € 75.000,00 oltre IVA al 10 gennaio di ogni anno, € 37.500,00 oltre IVA al 31 marzo di ogni anno ed € 37.500,00 oltre IVA al 10 settembre di ogni anno.
A sostegno dell'opposizione, la società deduceva: 1) innanzitutto, la non imputabilità Pt_1 dell'inadempimento per impossibilità di esercitare l'azienda dall'11 marzo al 28 maggio 2020 in ragione dei provvedimenti legati all'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid 19 e, conseguentemente, il avere il diritto di sospendere il pagamento del canone e di ottenerne la riduzione;
2) il diritto di ripetere o di porre in compensazione un controcredito di € 59.603,74 per interventi di natura straordinaria ed urgente asseritamente sostenuti dalla su beni facenti parte del complesso Pt_1 aziendale affittatole;
3) l'inadempimento di all'obbligo di fornire il certificato di prevenzione CP_1 incendi all'opponente che, quindi, richiedeva una sua condanna all'esecuzione in forma specifica di tale obbligo di fare.
2. Si costituiva parte opposta contestando le deduzioni di controparte ed eccependo, in particolare: i) che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo, con scadenza il 31 marzo, era riferita al periodo dal
01 dicembre 2019 al 28/29 febbraio 2020, periodo antecedente alla sopravvenuta chiusura dell'attività commerciale per l'emergenza da Covid 19, durante il quale aveva goduto pienamente Pt_1 dell'azienda per cui non era pretendibile alcuna riduzione del canone;
ii) anche a voler considerare la scadenza al 31 marzo 2020 riferita al periodo gennaio-31 marzo, l'opponente avrebbe dovuto corrispondere ad buona parte del canone maturato (avendo il c.d. lockdown limitato gli CP_1 spostamenti sul territorio nazionale solo a partire dal giorno 9 marzo); iii) nessuna norma connessa all'emergenza sanitaria aveva concesso al conduttore di un immobile o all'affittuario di un'azienda il
3 diritto di sospendere unilateralmente o rifiutare il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali assunti dal Governo.
Inoltre, sulla riduzione del canone ad equità, rilevava che nelle località sciistiche, quale quella CP_1 dove è ubicata l'azienda affittata (Madesimo), le strutture alberghiere sospendono abitualmente la loro attività all'indomani della chiusura degli impianti sciistici, coincidente con il giorno successivo alla Santa Pasqua, che nell'anno 2020 è caduta il 12 aprile;
pertanto, gli effetti negativi delle chiusure previste dalla normativa emergenziale sarebbero ricaduti su un solo mese, ovvero dal 9 marzo al 12 aprile e non oltre. Tra l'altro, precisava ulteriormente l'opposta, ben poteva ricorrere ai Pt_1 benefici introdotti dalle normative per il contenimento dei danni alle imprese derivanti dalle misure di contenimento e prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
Con riguardo alla domanda per ottenere il certificato di prevenzione incendi, la società opposta eccepiva che, già prima della stipula del contratto d'affitto d'azienda (avvenuto nel 2016), la gestione della relativa pratica era stata assunta dalla la quale non aveva però dimostrato la pendenza di Pt_1 alcuna pratica presentata al SUAP di Madesimo (essendo stato respinto il progetto depositato in data
3 aprile 2019 presso il Comando Provinciale dei VVFF in quanto ufficio non competente).
Infine, contestava il controcredito opposto da in quanto infondato nell'an e nel quantum CP_1 Pt_1
e domandava, in via di reconventio reconventionis, il risarcimento dei danni per la mancata manutenzione ordinaria del compendio aziendale, quantificato in € 150.000,00 (poi ridotto ad €
50.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni).
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva la condanna di al risarcimento dei Parte_1 danni.
3. proponeva un successivo ricorso contro la società volto ad ottenere CP_2 Pt_1
l'accertamento e la dichiarazione d'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'affitto d'azienda stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 5 di tale negozio- per grave e ripetuto inadempimento contrattuale della affittuaria e, per l'effetto, la condanna di al pagamento dei canoni d'affitto Pt_1 scaduti e non pagati, pari ad € 229.550,80, oltre gli ulteriori canoni maturandi fino al rilascio del bene e agli interessi maturati dalla data di cessazione del rapporto all'effettivo soddisfo, nonché la condanna di alla restituzione immediata e senza dilazione del complesso aziendale concesso in Pt_1 affitto alla proprietaria CP_1
4. Si costituiva in questo secondo giudizio deducendo, così come fatto nella causa di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo (iscritta al r. g. n. 740/2020), la non imputabilità a sua colpa del ritardato pagamento dei canoni, con conseguente legittimità della sospensione dei pagamenti del canone d'affitto per i periodi dall'11.3.al 28.5.2020 e da novembre 2020 a gennaio 2021, interessati dalle limitazioni dettate dalla normativa emergenziale anti Covid 19, aggiungendo che, in ogni caso, era stata pagata la rata di canone di settembre 2020 e avrebbe corrisposto la rata di settembre 2021.
Rappresentava che era debitrice della somma di € 6.261,89, oltre al credito già azionato nella CP_1 causa rg. 740/2020, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati a sua cura e spese, e
4 concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna di a restituire CP_1 le spese sostenute da per spese straordinarie anticipate. Pt_1
Esperita con esito negativo la mediazione, il giudice di primo grado disponeva la riunione delle due cause aventi ad oggetto il medesimo rapporto di affitto d'azienda, ammetteva la c. t. u. richiesta dalla volta a valutare l'esistenza dei danni lamentati da e, fallite le trattative per un eventuale CP_1 CP_1 bonario componimento della lite, fissava l'udienza di discussione.
5. Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 148/2024, dichiarava la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti, a far data dal 15.4.2021, e atteso il parziale pagamento del debito intervenuto nelle more del procedimento, revocava il decreto ingiuntivo n.
216/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio e condannava al pagamento in favore di Parte_2 di € 245.731,64 a titolo di mancato pagamento dei canoni d'affitto per gli anni Controparte_3
2020, 2021 e sino al rilascio dell'immobile avvenuto, in corso di causa, il 28.4.2022; rigettava le ulteriori domande formulate dalle parti e compensava per 1/6 le spese del giudizio, condannando alla refusione della restante parte a favore della Parte_2 Controparte_3
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, le controversie riunite nascono dal contratto di affitto d'azienda stipulato in data 1° giugno 2016 tra la società la società Controparte_2 avente ad oggetto il complesso aziendale denominato Boscone Suite Hotel fruibile Parte_1 come residenza turistica, ristorante e bar situato nel comune di Madesimo (SO) via Motta n. 14 ad un canone di affitto pari ad € 150.000,00 oltre Iva, da pagarsi con rate posticipate scadenti il 10 gennaio, il 31 marzo e il 10 settembre di ogni anno.
Il primo giudice ha quindi inquadrato e circoscritto l'oggetto del contendere, precisando che CP_1 lamenta il mancato pagamento dei canoni di affitto dell'azienda dal dicembre 2019 – gennaio
[...]
2020 e, invoca la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. contenuta nell'art. 5 del contratto in oggetto, ha quindi chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto d'affitto d'azienda avvenuta in forza di diffida inviata alla in data 15/4/2021 (doc. 6), con condanna Pt_1 della affittuaria al pagamento degli importi dovuti, oltre al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno, mentre ha eccepito la non imputabilità a lei dell'inadempimento ed, anzi, il diritto Pt_1 alla riduzione dei canoni, oltre alla restituzione degli importi versati e spettanti a per le spese CP_1 straordinarie.
5.1. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione evidenziando, da un lato, che la pattuizione nel contratto di una clausola risolutiva espressa determina la predeterminazione ad opera delle parti stesse della gravità dell'inadempimento rendendo irrilevante ogni indagine volta a verificare se l'inadempimento dedotto sia grave o meno e, dall'altro, che l'opponente non ha neanche contestato la morosità allegata a sostegno della chiesta risoluzione, assumendo – come sopra detto- la non imputabilità a sua colpa dell'inadempimento.
Il primo giudice ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di osservando che dal gennaio 2020, più Pt_1 nulla è stato corrisposto dall'affittuaria a titolo di canoni- al di là di due versamenti effettuati in corso di causa- sicchè “il mancato pagamento riguarda pacificamente anche periodi antecedenti e
5 successivi e comunque diversi da quelli di chiusura imposta dalla normativa emergenziale, senza che la 14 abbia anche solo allegato prima ancora che provato una idonea ragione giustificatrice”. Pt_1
Ha inoltre rilevato che la normativa emergenziale emanata nel periodo di pandemia non prevedeva alcuna sospensione dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione o il diritto del conduttore di diminuirne l'importo ad nutum. L'unica possibilità prevista dall'ordinamento in capo al conduttore, in caso di sopravvenuta eccesiva onerosità della prestazione, sarebbe stata quella di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., subordinata alla possibilità per l'altra parte di ricondurre il contratto ad equità, modificandone le condizioni;
pertanto il rifiuto alla rinegoziazione di un contratto, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, “non può rappresentare un inadempimento contrattuale o, comunque, un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale” (pagina 12 della sentenza impugnata). Analogamente, il Tribunale ha evidenziato che non esiste neppure un potere del giudice di modificare il regolamento contrattuale espressione dell'autonomia negoziale delle parti. L'art. 91, I comma, L. 24.4.2020 n. 27 cd. "
[...]
," nell'integrare l'art. 3, D.L. n.6/2020 con l'inserzione del comma 6 bis, ha inteso solo dare CP_4 rilievo alle misure di contenimento emergenziali al fine di escludere l'obbligo risarcitorio del debitore nel caso di suo inadempimento o di tardivo adempimento, senza liberare il debitore dagli obblighi che scaturiscono dal contratto.
Conseguentemente, il giudice di primo grado ha dichiarato risolto il contratto d'affitto d'azienda oggetto di causa, a decorrere dal 15.4.2021 (data in cui ha inviato a la diffida ad CP_1 Pt_1 adempiere con contestuale dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa), rigettando la domanda formulata da di rideterminazione del canone. Pt_1
5.2. In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto da il giudice ha rilevato che dagli atti Pt_1 risulta che la ha omesso di corrispondere i canoni a far data dal dicembre 2019- gennaio 2020, Pt_1 pur continuando ad avere la disponibilità e ad utilizzare il complesso aziendale per la propria attività commerciale sino alla data del rilascio dei locali (avvenuto il 28.4.2022). Ha contestualmente dato atto dei pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, in particolare di € 46.070,25 versati a settembre
2020 ed € 39.448,11 versati a settembre 2021; entrambi versamenti riconosciuti da e CP_1 documentati dalle contabili prodotte dalla Pt_1
Il Tribunale, poi, non ha ritenuto rilevante la corresponsione a parte opposta di € 3.000,00 in quanto effettuato, come risulta dai documenti prodotti, a titolo di “rimborso indennizzo assicurazione” e quindi con una causale diversa dal pagamento del canone. Ha giudicato non provato il versamento di
€ 92.140,50 allegato dall'opponente rilevando che la parte si è limitata a produrre la mera richiesta di pagamento effettuata dal cliente alla e non anche la documentazione comprovante l'avvenuto CP_5 pagamento di tale somma. Di talchè, considerati i pagamenti parziali di euro 46.070,25 ed euro
39.448,11 e la riduzione al 50% del canone per il periodo marzo-maggio 2020 -spontaneamente riconosciuta da nelle conclusioni rassegnate – il giudice ha quantificato la morosità di CP_2
14 per i canoni di affitto a far data dal 1.12.2019, per tutto l'anno 2020 e 2021 e sino al Pt_1
28.4.2022, nella somma complessiva di euro 245.731,64 oltre i.v.a. e oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
6 5.3. Il Tribunale ha invece ritenuto insussistente il controcredito allegato da osservando che Pt_1 dalle fatture allegate non è dato evincere la natura di straordinaria amministrazione degli interventi asseritamente eseguiti. Quindi, previa qualificazione e distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il primo giudice ha rilevato come, “in primo luogo, risulti carente la descrizione degli interventi che sarebbero stati operati sulla struttura alberghiera per cui è causa, ma in particolare difetti del tutto ogni specifica allegazione volta a consentire la catalogazione degli stessi quali interventi straordinari alla luce degli specifici criteri in tal senso posti dalla Suprema
Corte con specifico riferimento al contratto de quo, che non può essere assimilato, per la specificità della relativa natura, ad una comune locazione”.
Il giudice ha inoltre rilevato “come sia del tutto carente la prova relativa all'intervenuto pagamento dei lavori e delle forniture de quibus ad opera dalla convenuta, essendosi limitata ad allegare le relative fatture”, ricordando altresì che “la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente che assume valore di mero indizio e non di prova”
5.4. Il Tribunale ha, infine, rigettato la reconventio reconventionis di risarcimento dei danni formulata da per carenza di allegazione prima ancora che di prova. CP_1
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi articolati in più punti. Parte_1
Preliminarmente, l'appellante ha evidenziato le ragioni che, a suo avviso, sono all'origine dei contrasti tra le parti in causa e che dimostrerebbero la mancanza di correttezza e di buona fede nei comportamenti tenuti da Controparte_1
Assume l'appellante che i contenziosi giudiziari sono sorti nell'ambito del gruppo familiare dei in passato tutti soci di e sono stati innescati allorquando i coniugi e CP_6 CP_1 Parte_3
(quest'ultimo legale rappresentante di hanno deciso di esercitare il loro CP_7 Pt_1 diritto di recesso da pretendendo la liquidazione della quota. CP_1
La coppia , che non partecipava all'amministrazione di adduceva che la scelta Parte_4 CP_1 di recedere dalla società di famiglia era stata imposta da una serie di gravi inadempimenti posti in essere dall'amministratore unico della che avrebbero trovato conforto nel lodo reso a CP_1 conclusione del giudizio arbitrale instaurato tra le parti.
La difesa di inoltre, evidenzia che la dopo il rilascio dei locali, avrebbe concluso un Pt_1 CP_1 contratto di affitto della stessa azienda con altra società amministrata da un componente della famiglia per un canone annuo inferiore di oltre il 50% rispetto a quello preteso da e ciò a CP_6 Parte_1 dimostrazione che il rifiuto di sospendere, ridurre o rinegoziare il canone d' affitto loro applicato, costituiva una ritorsione contro i soci receduti.
L'appellante produce unitamente all'atto appello la documentazione richiamata a riprova di tali assunti, ritenuta indispensabile ai fini del giudizio per fornire elementi di valutazione della correttezza comportamentale di CP_1
7 6.1 Ciò posto, con il primo motivo di gravame la chiede la riforma della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di affitto del ramo d'azienda, per grave inadempimento.
Secondo l'appellante sarebbe erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui la pattuizione di una clausola risolutiva espressa dispensi dall'onere di provare l'importanza dell'inadempimento, ritenendo, a contrario che, in base ai principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, debba essere sempre effettuato il controllo di gravità dell'inadempimento, in quanto il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa è necessariamente governato dal principio di buona fede e dal divieto di abuso del diritto. Il giudice, nel caso di specie, in tesi, avrebbe dovuto negare l'esistenza dell'inadempimento imputato all'affittuaria, ritenendo invece legittima la sospensione del pagamento del canone nel periodo Covid e la conseguente richiesta di riduzione del canone stesso, attesa l'inutilizzabilità dell'azienda nel periodo Covid che avrebbe reso totale anche l'inadempimento del locatore rispetto alla sua obbligazione di mantenere la cosa locata in grado di servire all'uso convenuto. Inoltre, lamenta l'appellante che il primo giudice abbia erroneamente escluso la violazione da parte del locatore dei doveri di buona fede e correttezza in funzione anche delle disposizioni di legge in tema di Covid 19.
Nel caso di specie, conclude l'appellante, “è documentato invece che, in spregio ai principi di buona fede e correttezza innanzi richiamati, non ha inteso accordare la sospensione del canone né CP_1 rinegoziarlo in sede stragiudiziale, così come ha rifiutato ogni incontro con l'affittuaria che aveva nel 2020 aveva comunque versato dapprima € 91.500 (cfr. doc. 3 fascicolo n. 740/2020 rg e doc. 4 fascicolo n. 609/221 rg) e successivamente € 46.070,25 (cfr. doc. 29 fascicolo n. 740/2020 rg)”.
I pagamenti in corso di causa e la disponibilità manifestata dalla conduttrice di provvedere all'integrale sanatoria della morosità costituivano il presupposto per impedire la risoluzione del contratto anche in assenza del versamento di interessi e spese, così come desumibile dall'art. 91, 1 c.,
L. 24.4.2020 n. 27 cd. "Cura ," e art. 3, D.L. n.6/2020 con l'inserzione del comma 6 bis. CP_4
6.2 Con il secondo motivo, impugna e chiede la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Sondrio con riferimento alla quantificazione dell'importo dovuto. Al riguardo, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto del pagamento della somma di € 92.140,50, sul presupposto che sarebbe stata allegata soltanto la richiesta di bonifico inoltrata alla banca senza fornire la prova dell'effettivo pagamento. Sul punto, la società appellante da un lato adduce che il pagamento in oggetto non è mai stato contestato da e, comunque, produce la CP_1 copia della disposizione di bonifico con l'estratto conto bancario, da cui evincere l'addebito della somma, sostenendo l'ammissibilità della nuova produzione documentale attesa la decisività della stessa ai fini del giudizio, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
8441/2020, prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, con riferimento a quella prova, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
6.3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, la chiede la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del credito allegato per spese di natura straordinaria asseritamente sostenute in vece della locatrice, cui spetterebbero in forza del contratto.
8 La società sul punto, pur condividendo la distinzione operata dal giudice tra gli interventi di Pt_1 manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle ipotesi di affitto di ramo d'azienda, denuncia l'erroneità della pronuncia laddove ha ritenuto che gli interventi effettuati dall'affittuaria per il risanamento delle tubature malmesse a rischio rottura, non rappresentino uno degli interventi di straordinaria manutenzione più importanti da effettuare all'interno degli alberghi. La sostituzione di tubazioni, secondo la costituisce un ammodernamento del bene condotto in locazione e ne determina un Pt_1 aumento significativo del valore ed è, quindi, finalizzata alla conservazione della destinazione del bene stesso.
Analogamente, l'appellante sostiene che anche l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua che hanno interessato la parete del ristorante rivestita in legno, come evidenziato dalla perizia di parte versata in atti, costituisce un intervento finalizzato a sopperire all'errore di progettazione della pendenza data alla copertura del fabbricato che non ha facilitato il defluire delle acque che sono, quindi, filtrate, all'interno dell'edificio.
Precisa, dunque, che il richiamo fatto dalla sentenza impugnata all'art. 1005 c.c. è inconferente e che gli interventi effettuati da essa società non rientrano nelle opere di ordinaria manutenzione, spettanti all'affittuaria, né tantomeno, nei lavori non finalizzati alla conservazione dell'originaria destinazione economica del bene.
Per quanto concerne, poi, l'ammontare dei costi sostenuti dalla società allega l'appellante che Pt_1
“la documentazione prodotta sia stata elaborata dal Dott. Trussoni, commercialista di che ha Pt_1 determinato nel quantum, alla luce delle risultanze contabili, i mancati corrispettivi, con riferimento ai giorni in cui accadde imprevedibilmente la rottura dell'impianto della rete d'acqua, nonchè tutti
i costi sostenuti quali conseguenza immediata e diretta del fatto;
gradatamente, insiste per l'ammissione di c.t.u. al fine di verificare la natura dei lavori eseguiti nell'Hotel Boscone e la congruità delle spese sostenute.
Infine, ha concluso l'appellante, “l'art 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art 1578 c.c., con la precisazione che in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purchè la sospensione, totale o parziale, del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
7. all'udienza del 19.3.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la Corte ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
*****
9 8. La questione di fondo oggetto dell'appello ruota intorno al fatto che, a causa dello scoppio della
Pandemia da Covid 19 e delle misure restrittive emergenziali assunte dal Governo italiano, sarebbe venuta meno la prestazione del locatore, atteso che il conduttore non ha potuto esercitare l'attività imprenditoriale svolta nel complesso aziendale oggetto del contratto di affitto in essere e non ha, quindi, potuto godere dello stesso;
di conseguenza, l'impossibilità parziale e temporanea della prestazione del locatore, legittimava per un verso il conduttore ad invocare l'eccezione di inesatto adempimento dell'affittante, giustificandone la temporanea sospensione del pagamento, nonché la richiesta di riduzione del canone, e rilevava quale causa di esenzione da responsabilità per il ritardo o l'inadempimento ai sensi dell'art. 91 del D.L. 23/02/2020, n. 18.
L'appellante eccepisce, quindi, l'illegittimità del rifiuto opposto da alla richiesta di riduzione CP_1 del canone di locazione, nonostante lo squilibrio del sinallagma contrattuale determinatosi a causa della pandemia, qualificando tale condotta come una violazione del dovere generale di correttezza e buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e, quindi, un inadempimento contrattuale dell'affittante, che legittimava la sospensione del pagamento dei canoni autonomamente attuata da anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. Pt_1
9. La tesi dell'appellante è inaccoglibile sotto diversi profili.
Il rifiuto alla rinegoziazione di un canone non può rappresentare un inadempimento contrattuale di e, comunque, un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale. CP_1
La Corte di Cassazione afferma che l'art.1374 c.c. (secondo cui “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge,
o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità”), richiama i principi di buona fede, correttezza e solidarietà sociale e ne esplicita il significato nel senso di imporre a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, ma precisa anche che ciò deve avvenire “nei limiti dell'interesse proprio” (Cass.23069/2018) ovvero “nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori” (Cass.17642/2012).
Peraltro, in ordine al richiamo all'art.1374 c.c. e ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, né il predetto articolo né il dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, nè un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge (vedasi il potere del giudice di ridurre le penali manifestamente eccessive riconosciuto dall'art.1384 c.c. o il potere ex art. 1660 c.c. in materia di appalto). Non è possibile altresì individuare nel nostro ordinamento un diritto alla riduzione del canone di locazione, potendo il conduttore/affittuario, in caso di eccessiva onerosità della prestazione, chiedere – ex art.1467 c.c. - la risoluzione del contratto. Allo stesso modo, nessuna norma emanata nel periodo di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha mai autorizzato il conduttore di un immobile,
10 o l'affittuario di un'azienda, a sospendere (anche parzialmente) il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività esercitata sia stata interdetta dai provvedimenti emergenziali.
Infatti, l'art.91, 1°c., L. 24.4.2020 n.27 cd. “Cura Italia,” nell'interpolare l'art. 3, D.L. n.6/2020 con l'inserzione del comma 6 bis, nel prevedere che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e
1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma non libera il debitore dai propri obblighi contrattuali.
10. Tra l'altro non può non sottolinearsi che, pur in assenza di alcun dovere di rideterminazione del canone locatizio, la locatrice odierna appellata, in primo grado, nelle note d'udienza del 18.11.2022, ha manifestato la propria disponibilità a ridurre il canone di affitto del 50% per il periodo di 78 giorni di chiusura obbligatoria delle attività durante il lockdown dal 9 marzo al 18 maggio 2020, ribadendo tale determinazione nelle note conclusive depositate il 4.4.2024 nelle quali ha ridotto la richiesta di pagamento dei canoni scaduti ed inevasi, decurtando il 50% del pattuito per i canoni da marzo a maggio 2020, andando così anche oltre il periodo di effettiva durata del lockdown.
Dall'esame degli atti è, quindi, incontestabile (e non contestato) che l'affittuaria sia stata Pt_1 inadempiente dal dicembre 2019 all'aprile 2022 (fatti salvi i due versamenti effettuati in corso di causa) al principale obbligo su lei gravante in virtù del contratto di affitto d'azienda di pagare il canone pattuito, così determinando la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453- 1455 c.c., oltre che ex art. all'art. 5 del contratto che prevede espressamente che “il mancato pagamento del canone o un eventuale ritardo del pagamento medesimo superiore a giorni
20 dalla scadenza … produrrà ipso iure la risoluzione del contratto di affitto d'azienda”.
11. Emerge dagli atti che i due soli pagamenti dei canoni d'affitto (del tutto minimali rispetto alla morosità maturata) sono stati eseguiti dalla locatrice, solo dopo che la parte aveva deciso unilateralmente ed autoritativamente -con condotta del tutto arbitraria- di sospendere il pagamento dei canoni e, in parte, successivamente all'introduzione del giudizio volto ad accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, quindi, dopo che si era ormai verificata la causa risolutiva comunicata il 24.5.2021).
12. Va inoltre osservato che, per quanto concerne, poi, il periodo successivo alla chiusura forzata degli esercizi commerciali (e quindi dal 18 maggio 2020 sino alla restituzione dell'azienda- aprile
22), si osserva che invocare la crisi economica connessa alla pandemia quale causa giustificatrice dell'inadempimento, significherebbe invocare motivi attinenti al “rischio di impresa” che non appaiono strettamente “oggettivi”, oltre che transitori (considerata la non definitività della situazione di crisi economica che ha determinato l'eccessiva onerosità ed il periodo limitato di tempo cui ricollegare la crisi stessa), tale da ritenere trattarsi di ordinario rischio di impresa che deve rimanere a carico del conduttore.
Infatti, in generale, la causa del contratto di locazione, anche per le locazioni commerciali, non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a
11 svolgere nei locali concessi, ma è circoscritta a garantire al conduttore il godimento del bene immobile;
nel caso di specie non è in discussione che la conduttrice abbia avuto il costante ed indisturbato godimento dell'immobile, pertanto era correlativamente tenuta a corrispondere l'integrale canone locatizio contrattualmente stabilito.
Va, quindi, confermata la pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore che non ha provveduto, nei termini e misura pattuiti, al pagamento dei canoni di affitto.
13. Prima di passare agli altri due motivi, va preliminarmente sottolineato che il difetto probatorio rilevato dal Tribunale non può essere superato dalla documentazione prodotta per la prima volta con l'atto appello, attesa l'inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dall'appellante, come correttamente eccepito dalla difesa di parte appellata.
Ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c., così come modificato dall'art. 54 co. 1 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83 convertito nella L. 7/08/2012 n. 134, “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Inconferente al caso di specie è il richiamo operato dall'appellante all'ordinanza n. 8441/2020 della
Suprema Corte di Cassazione, atteso che la stessa riguardava un caso del tutto peculiare in cui il documento prodotto in appello era a confutazione delle risultanze della CTU disposta in quel grado.
Il testo vigente dell'art. 345 comma 3 c.p.c. pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. Sent. Cass. 29506/2023 e sent. n. 26522/2017).
In applicazione del dettato dell'art. 345 co. 3 c.p.c., vale il principio espresso sempre dalla Corte di
Cassazione secondo cui: “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12574 del 10 maggio 2019).
Nessuno degli indicati presupposti ricorre nel caso di specie.
La documentazione tardivamente prodotta consta di documenti preesistenti al giudizio, nella disponibilità della parte o di cui la parte avrebbe potuto premunirsi, la cui indispensabilità ai fini del giudizio era già emersa nel corso del primo giudizio;
non ha allegato alcuna ragione atta a Pt_1 giustificare l'impossibilità ad essa non imputabile di produrli tempestivamente in primo grado.
Pertanto, non trattandosi di documenti nuovi, emersi o formati successivamente alla decisione del primo giudice, non possono essere ritualmente posti a fondamento della decisione.
12 Inoltre, rileva il Collegio che ai fini dell'ammissibilità della produzione tardiva sono qualificabili come indispensabili i soli documenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado, mentre “non è ammissibile la nuova produzione di documenti che già apparivano indispensabili durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicché la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte, che avrebbe potuto introdurlo” (Cass. Civ., sez. VI, n. 5013 del 15/03/2016).
Nel caso di specie, l'utilità e la necessarietà ai fini della decisione della produzione documentale comprovante il pagamento dei canoni di affitto e i lavori di manutenzione straordinaria asseritamente svolti ed i costi assuntivamente sostenuti era evidente già in base ad un'analisi preventiva dell'azione intrapresa, con la conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte per la prima volta in appello.
14. Ciò premesso, con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta la mancata decurtazione ad opera del giudice -dal conteggio dei canoni dovuti- del pagamento di € 92.140,50 effettuato nel gennaio 2020, sul presupposto che sarebbe stata allegata solo la mera richiesta alla banca e non anche l'effettivo pagamento. Esclusa l'ammissibilità della produzione documentale probatoria effettuata con l'atto d'appello, per i motivi sopra esposti, osserva tuttavia la Corte che del pagamento in questione in realtà aveva dato già atto la stessa nella scheda contabile relativa agli affitti CP_1 Pt_1 allegata sub. doc. 5 al ricorso introduttivo (rg. 608/21) di primo grado, nella quale sono riportati, anno per anno, le fatture emesse e i pagamenti effettuati da con annotazione delle causali. Ebbene, Pt_1 dall'esame di tale scheda risulta l'emissione da parte di della fattura n. 1/2020 del 2.1.2020 CP_1 per € 92.140,50, e viene dato atto del pagamento effettuato da mediante “bonifico creval” Pt_1 ricevuto da il 16.1.2020. Tuttavia, di tale pagamento non si può tener conto in questa sede CP_1 atteso che, come risulta dalla medesima contabile, riguardava il saldo dei canoni d'affitto maturati dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2019, coerentemente agli accordi contrattuali che prevedevano il pagamento del canone d'affitto posticipato rispetto al correlato periodo di godimento dell'azienda, e quindi il periodo antecedente alla morosità contestata alla nel presente giudizio, per i canoni Pt_1 maturati a far data dal dicembre 2019 sino al 28.4.2022.
Pertanto, se da un lato la motivazione resa dal giudice è errata, la doglianza non è conferente atteso che il pagamento effettuato da effettivamente non contestato da è relativo ad un diverso Pt_1 CP_1 periodo contrattuale, estraneo a quello in contestazione e non può essere computato – come richiesto dall'appellante- a decurtazione del dovuto per i canoni a decorrere dal 2020 in poi. Per cui anche sotto il profilo della quantificazione della morosità accumulata da la sentenza di primo grado è Pt_1 corretta, atteso che dal canone d'affitto contrattualmente pattuito, il primo giudice ha dedotto la riduzione del 50% concessa da per i mesi da marzo a maggio 2020 e i due pagamenti effettuati CP_1 da nel settembre 2020 e nel settembre 2021, come correttamente conteggiati dall'appellata Pt_1 nelle note conclusive depositate in primo grado e non contestate da con conseguente CP_1 Pt_1 conferma dell'importo dovuto come quantificato dal primo giudice nella misura complessiva di €
245.731,64, oltre Iva ed interessi come specificati dal primo giudice e non contestati, a titolo di
13 pagamento dei canoni di affitto per gli anni 2020, 2021 e sino al 28.4.2022, data di rilascio dell'immobile.
15. Con il terzo motivo d'appello la lamenta il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere Pt_1 il rimborso della somma di € 59.603,74 e di ulteriori € 6.261,89 asseritamente anticipati per gli interventi di straordinaria manutenzione che, in base alle pattuizioni contrattuali erano ad esclusivo carico di Tuttavia, al di là di un generico richiamo ad attività di risanamento delle tubazioni CP_1 malmesse e alla necessità di eliminare non meglio precisate infiltrazioni d'acqua quali opere riconducibili ad interventi di straordinaria manutenzione, l'appellante non è riuscita a fornire gli elementi fattuali specifici atti a superare il rilievo del primo giudice di carenza allegatoria e probatoria a sostegno della pretesa avanzata. L'appellante non ha saputo indicare alcuna prova atta a dimostrare l'esecuzione dei meramente rappresentati lavori e dei costi assuntivamente sostenuti, di cui pretende il rimborso, così dimostrando l'inconsistenza della doglianza.
L'esame dei documenti prodotti da conferma l'infondatezza della domanda. Innanzitutto non Pt_1 si può non rilevare la genericità descrittiva degli interventi asseritamente straordinari ed urgenti resisi necessari;
non è dato comprenderne l'effettiva consistenza e portata, attesa anche l'ampiezza del complesso aziendale, essendosi la parte limitata a riferire la “rottura delle tubazioni portanti l'acqua nei sotterranei dell'hotel”, senza specificare in cosa sia effettivamente consistita, ovvero indicarne la causa;
non ha prodotto neppure una relazione di parte attestante le condizioni della struttura, il Pt_1 verificarsi delle dedotte rotture e delle infiltrazioni d'acqua, con la descrizione degli interventi eseguiti;
né ha fornito alcuna prova dei lavori asseritamente svolti.
A sostegno del contro credito dedotto ha prodotto le fatture dalla stessa emesse a carico di Pt_1 riportanti nella descrizione “addebiti costi da noi sostenuti”, ovvero “ribaltamento costi da CP_1 noi sostenuti per Vs conto”, “riaddebito costi di assicurazione e cpi”, ecc. (cfr. fatt. 3-6-9z-10z,11z), inidonee -quale atto unilateramente predisposto- ad avere alcuna valenza anche solo indiziaria. Ha poi prodotto alcune fatture di ditte che avrebbero effettuato interventi o forniture presso la struttura alberghiera, le quali riportano una indicazione del tutto generica della causale dalla quale non è possibile evincere la portata delle opere e servizi cui si riferiscono e, men che meno, la dedotta natura straordinaria dell'intervento di riferimento. Né la carenza probatoria può ritenersi superata dal resoconto dei lavori (doc. 4) predisposto unilateralmente da tra l'altro del tutto generico, Pt_1 mancante di una puntuale descrizione degli interventi di cui si chiede il rimborso e privo di alcun riscontro probatorio.
E', poi, del tutto indimostrato l'assenso allo svolgimento dei lavori assuntivamente rilasciato da a e, anzi, risulta a contrario che la fattura 30.7.2021 emessa da per il rimborso CP_1 Pt_1 Pt_1 delle “spese di rottura della tubazione dell'impianto di acqua calda” è stata tempestivamente contestata da poiché relativa a lavori “non coerenti e non autorizzati”, eseguiti quando era CP_1 stata già comunicata la risoluzione del contratto (15.4.2021).
Pertanto, non può che confermarsi la sentenza di primo grado anche in punto di rigetto della domanda di rimborso spese, osservando che manca una descrizione degli interventi che sarebbero stati operati sulla struttura alberghiera che possa consentirne alcuna valutazione in termini di straordinarietà e,
14 quindi, di spettanza alla proprietaria;
ma manca, a monte, la prova degli interventi effettivamente eseguiti, oltre che del pagamento dei lavori e delle forniture di cui pretende il rimborso sulla Pt_1 base delle fatture allegate e prive di valore probatorio, come correttamente evidenziato dal primo giudice con motivazione non specificamente contestata e confutata sul punto.
16. Alla decisione consegue – quanto alle spese del grado- la condanna della parte appellante, totalmente soccombente, al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147 del 13/08/2022 per la fase studio ed introduttiva, attesa la media complessità delle questioni trattate, con riferimento al valore della controversia (rapportato alla pronuncia condannatoria) e con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione e quella decisoria contenute nella discussione finale.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 148/2024, pubblicata in data Parte_1
10/04/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore della elle spese del presente Controparte_1 grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Alessandro
Massai;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 19/03/2025
Il consigliere rel. est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con ricorso depositato l'11.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 148/2024, pubblicata il
10.4.2024 e non notificata da
(P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Cavallo Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) nel cui studio, è elettivamente domiciliata C.F._1
- appellante -
Contro
(P.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massai, Controparte_1 P.IVA_2
Codice fiscale , presso il cui studio è elett.te dom.ta, C.F._2
- appellata -
Oggetto: appello in materia di affitto di azienda
Conclusioni:
Per Parte_1 in via pregiudiziale e cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 447 bis c.p.c., sospendere, l'efficacia esecutiva della sentenza n.180/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio non notificata;
nel merito in riforma della sentenza n. 180/2024 pubblicata in data 10/04/2024 per i motivi di cui alla narrativa: accertare e dichiarare che ha violato il dovere di buona fede e correttezza Controparte_2 nell'esecuzione del contratto rifiutandosi di ricontrattare le condizioni e la riduzione del canone di affitto a seguito alla pandemia Covid 19 ed alle chiusure forzate dell'azienda; accertare e dichiarare
1 legittima la sospensione del pagamento del canone per i periodi di lock down totale (11 marzo-28 maggio 2020; novembre 2020-gennaio 2021); accertare e dichiarare che nei periodi in cui vigeva la zona arancione con limitazione alla circolazione fuori dalla Regione Lombardia e la chiusura degli impianti sciistici (sino al maggio 2021) produceva ricavi nella misura del 20% rispetto Parte_1
a quelli prodotti nello stesso periodo (gennaio – marzo) nel 2019 (Euro 80.128,00 nell'anno 2021 a fronte di Euro 364.118,38 nel 2019) registrando una riduzione/perdita dei ricavi nella misura dell'80%; accertare e dichiarare altresì il diritto di ad ottenere la riduzione del canone Parte_1 nella misura del 100% limitatamente al periodo di lockdown totale (zona rossa) dal 9 marzo 2020 al
28 maggio 2020, e dal novembre 2021 al gennaio 2021 che in via prudenziale si indica in Euro
75.00,00 oltre iva, e/o nella diversa minore e/o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia;
- per
l'effetto disporre la riduzione del canone e nella misura dell'80% per i periodi di lock down attenuato che vanno dal febbraio 2021 al maggio 2021 che in via prudenziale si indica in Euro 37.500,00 oltre iva e/o nella diversa minore e/o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; riconoscere come valido ed efficace il bonifico pari ad € 92.140,50 eseguito in data 15/01/2020 dalla società e conseguentemente portarlo in detrazione all'importo ancora dovuto a titolo di Parte_1 canoni di locazione alla accertare e dichiarare il diritto di ad Controparte_1 Parte_1 ottenere da il rimborso delle spese anticipate di manutenzione straordinaria per Controparte_2
l'importo complessivo di € 65.865,63 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare dunque l'esatto dare - avere tra le parti in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado, disponendo la distrazione per quelle del grado d'appello in favore del sottoscritto antistatario.
per : Controparte_1
Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, voglia
- Accertare la tardività e pertanto assoluta inammissibilità per espressa violazione dell'art. 345 c.p.c. ed irrilevanza dei documenti n. 2-3-4-5-6-7-8 e per l'effetto dichiarare la conseguente inammissibilità ed espunzione degli stessi dal fascicolo telematico e comunque si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita non voglia tenerne conto ai fini del decidere.
- Accertare e dichiarare la tardività e irrilevanza e pertanto l'inammissibilità per espressa violazione dell'art. 345 c.p.c. delle prove sia orali che di CTU richieste da controparte, per tutti i motivi esposti nel punto 3) della presente comparsa.
- Dichiarare assolutamente inammissibile e infondato il gravame promosso da per tutti Parte_1
i motivi indicati ai punti 1) e 2) della presente comparsa.
- Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Sondrio n. 148/2024 pubblicata in data 10/04/2024, perché giusta corretta e correttamente motivata, rigettare integralmente l'interposto appello essendo lo stesso per essere infondato per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le motivazioni esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi parte integrante del presente atto di costituzione, così come riportate e trascritte, sia di
2 quelle in via principale che nel merito.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2020 (di seguito anche solo ) proponeva Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 216/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio, su ricorso depositato da (di seguito anche solo “ ), con il quale le veniva intimato il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 46.230,02, oltre interessi, a saldo della fattura n. 3/2020 emessa da a titolo di canoni scaduti in data 31.3.2020 e non pagati di cui al contratto di affitto di ramo CP_1
d'azienda (avente ad oggetto una struttura alberghiera nel comune di Madesimo ed i relativi mobili) stipulato tra le parti in data 1.6.2016, modificato con la scrittura privata del 27.9.2016.
Il negozio prevedeva la concessione da parte di alla società del complesso aziendale di CP_1 Pt_1 sua proprietà, denominato Boscone Suite Hotel fruibile come residenza turistica, ristorante e bar, sito nel comune di Madesimo (SO) alla via Motta n. 14, a fronte della corresponsione di un canone d'affitto pari ad € 150.000,00 da corrispondersi in tre rate annuali posticipate rispetto al correlato periodo di godimento dell'azienda, sulla base delle seguenti scadenze: € 75.000,00 oltre IVA al 10 gennaio di ogni anno, € 37.500,00 oltre IVA al 31 marzo di ogni anno ed € 37.500,00 oltre IVA al 10 settembre di ogni anno.
A sostegno dell'opposizione, la società deduceva: 1) innanzitutto, la non imputabilità Pt_1 dell'inadempimento per impossibilità di esercitare l'azienda dall'11 marzo al 28 maggio 2020 in ragione dei provvedimenti legati all'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid 19 e, conseguentemente, il avere il diritto di sospendere il pagamento del canone e di ottenerne la riduzione;
2) il diritto di ripetere o di porre in compensazione un controcredito di € 59.603,74 per interventi di natura straordinaria ed urgente asseritamente sostenuti dalla su beni facenti parte del complesso Pt_1 aziendale affittatole;
3) l'inadempimento di all'obbligo di fornire il certificato di prevenzione CP_1 incendi all'opponente che, quindi, richiedeva una sua condanna all'esecuzione in forma specifica di tale obbligo di fare.
2. Si costituiva parte opposta contestando le deduzioni di controparte ed eccependo, in particolare: i) che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo, con scadenza il 31 marzo, era riferita al periodo dal
01 dicembre 2019 al 28/29 febbraio 2020, periodo antecedente alla sopravvenuta chiusura dell'attività commerciale per l'emergenza da Covid 19, durante il quale aveva goduto pienamente Pt_1 dell'azienda per cui non era pretendibile alcuna riduzione del canone;
ii) anche a voler considerare la scadenza al 31 marzo 2020 riferita al periodo gennaio-31 marzo, l'opponente avrebbe dovuto corrispondere ad buona parte del canone maturato (avendo il c.d. lockdown limitato gli CP_1 spostamenti sul territorio nazionale solo a partire dal giorno 9 marzo); iii) nessuna norma connessa all'emergenza sanitaria aveva concesso al conduttore di un immobile o all'affittuario di un'azienda il
3 diritto di sospendere unilateralmente o rifiutare il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali assunti dal Governo.
Inoltre, sulla riduzione del canone ad equità, rilevava che nelle località sciistiche, quale quella CP_1 dove è ubicata l'azienda affittata (Madesimo), le strutture alberghiere sospendono abitualmente la loro attività all'indomani della chiusura degli impianti sciistici, coincidente con il giorno successivo alla Santa Pasqua, che nell'anno 2020 è caduta il 12 aprile;
pertanto, gli effetti negativi delle chiusure previste dalla normativa emergenziale sarebbero ricaduti su un solo mese, ovvero dal 9 marzo al 12 aprile e non oltre. Tra l'altro, precisava ulteriormente l'opposta, ben poteva ricorrere ai Pt_1 benefici introdotti dalle normative per il contenimento dei danni alle imprese derivanti dalle misure di contenimento e prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
Con riguardo alla domanda per ottenere il certificato di prevenzione incendi, la società opposta eccepiva che, già prima della stipula del contratto d'affitto d'azienda (avvenuto nel 2016), la gestione della relativa pratica era stata assunta dalla la quale non aveva però dimostrato la pendenza di Pt_1 alcuna pratica presentata al SUAP di Madesimo (essendo stato respinto il progetto depositato in data
3 aprile 2019 presso il Comando Provinciale dei VVFF in quanto ufficio non competente).
Infine, contestava il controcredito opposto da in quanto infondato nell'an e nel quantum CP_1 Pt_1
e domandava, in via di reconventio reconventionis, il risarcimento dei danni per la mancata manutenzione ordinaria del compendio aziendale, quantificato in € 150.000,00 (poi ridotto ad €
50.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni).
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva la condanna di al risarcimento dei Parte_1 danni.
3. proponeva un successivo ricorso contro la società volto ad ottenere CP_2 Pt_1
l'accertamento e la dichiarazione d'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'affitto d'azienda stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 5 di tale negozio- per grave e ripetuto inadempimento contrattuale della affittuaria e, per l'effetto, la condanna di al pagamento dei canoni d'affitto Pt_1 scaduti e non pagati, pari ad € 229.550,80, oltre gli ulteriori canoni maturandi fino al rilascio del bene e agli interessi maturati dalla data di cessazione del rapporto all'effettivo soddisfo, nonché la condanna di alla restituzione immediata e senza dilazione del complesso aziendale concesso in Pt_1 affitto alla proprietaria CP_1
4. Si costituiva in questo secondo giudizio deducendo, così come fatto nella causa di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo (iscritta al r. g. n. 740/2020), la non imputabilità a sua colpa del ritardato pagamento dei canoni, con conseguente legittimità della sospensione dei pagamenti del canone d'affitto per i periodi dall'11.3.al 28.5.2020 e da novembre 2020 a gennaio 2021, interessati dalle limitazioni dettate dalla normativa emergenziale anti Covid 19, aggiungendo che, in ogni caso, era stata pagata la rata di canone di settembre 2020 e avrebbe corrisposto la rata di settembre 2021.
Rappresentava che era debitrice della somma di € 6.261,89, oltre al credito già azionato nella CP_1 causa rg. 740/2020, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati a sua cura e spese, e
4 concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna di a restituire CP_1 le spese sostenute da per spese straordinarie anticipate. Pt_1
Esperita con esito negativo la mediazione, il giudice di primo grado disponeva la riunione delle due cause aventi ad oggetto il medesimo rapporto di affitto d'azienda, ammetteva la c. t. u. richiesta dalla volta a valutare l'esistenza dei danni lamentati da e, fallite le trattative per un eventuale CP_1 CP_1 bonario componimento della lite, fissava l'udienza di discussione.
5. Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 148/2024, dichiarava la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti, a far data dal 15.4.2021, e atteso il parziale pagamento del debito intervenuto nelle more del procedimento, revocava il decreto ingiuntivo n.
216/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio e condannava al pagamento in favore di Parte_2 di € 245.731,64 a titolo di mancato pagamento dei canoni d'affitto per gli anni Controparte_3
2020, 2021 e sino al rilascio dell'immobile avvenuto, in corso di causa, il 28.4.2022; rigettava le ulteriori domande formulate dalle parti e compensava per 1/6 le spese del giudizio, condannando alla refusione della restante parte a favore della Parte_2 Controparte_3
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, le controversie riunite nascono dal contratto di affitto d'azienda stipulato in data 1° giugno 2016 tra la società la società Controparte_2 avente ad oggetto il complesso aziendale denominato Boscone Suite Hotel fruibile Parte_1 come residenza turistica, ristorante e bar situato nel comune di Madesimo (SO) via Motta n. 14 ad un canone di affitto pari ad € 150.000,00 oltre Iva, da pagarsi con rate posticipate scadenti il 10 gennaio, il 31 marzo e il 10 settembre di ogni anno.
Il primo giudice ha quindi inquadrato e circoscritto l'oggetto del contendere, precisando che CP_1 lamenta il mancato pagamento dei canoni di affitto dell'azienda dal dicembre 2019 – gennaio
[...]
2020 e, invoca la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. contenuta nell'art. 5 del contratto in oggetto, ha quindi chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto d'affitto d'azienda avvenuta in forza di diffida inviata alla in data 15/4/2021 (doc. 6), con condanna Pt_1 della affittuaria al pagamento degli importi dovuti, oltre al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno, mentre ha eccepito la non imputabilità a lei dell'inadempimento ed, anzi, il diritto Pt_1 alla riduzione dei canoni, oltre alla restituzione degli importi versati e spettanti a per le spese CP_1 straordinarie.
5.1. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione evidenziando, da un lato, che la pattuizione nel contratto di una clausola risolutiva espressa determina la predeterminazione ad opera delle parti stesse della gravità dell'inadempimento rendendo irrilevante ogni indagine volta a verificare se l'inadempimento dedotto sia grave o meno e, dall'altro, che l'opponente non ha neanche contestato la morosità allegata a sostegno della chiesta risoluzione, assumendo – come sopra detto- la non imputabilità a sua colpa dell'inadempimento.
Il primo giudice ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di osservando che dal gennaio 2020, più Pt_1 nulla è stato corrisposto dall'affittuaria a titolo di canoni- al di là di due versamenti effettuati in corso di causa- sicchè “il mancato pagamento riguarda pacificamente anche periodi antecedenti e
5 successivi e comunque diversi da quelli di chiusura imposta dalla normativa emergenziale, senza che la 14 abbia anche solo allegato prima ancora che provato una idonea ragione giustificatrice”. Pt_1
Ha inoltre rilevato che la normativa emergenziale emanata nel periodo di pandemia non prevedeva alcuna sospensione dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione o il diritto del conduttore di diminuirne l'importo ad nutum. L'unica possibilità prevista dall'ordinamento in capo al conduttore, in caso di sopravvenuta eccesiva onerosità della prestazione, sarebbe stata quella di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., subordinata alla possibilità per l'altra parte di ricondurre il contratto ad equità, modificandone le condizioni;
pertanto il rifiuto alla rinegoziazione di un contratto, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, “non può rappresentare un inadempimento contrattuale o, comunque, un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale” (pagina 12 della sentenza impugnata). Analogamente, il Tribunale ha evidenziato che non esiste neppure un potere del giudice di modificare il regolamento contrattuale espressione dell'autonomia negoziale delle parti. L'art. 91, I comma, L. 24.4.2020 n. 27 cd. "
[...]
," nell'integrare l'art. 3, D.L. n.6/2020 con l'inserzione del comma 6 bis, ha inteso solo dare CP_4 rilievo alle misure di contenimento emergenziali al fine di escludere l'obbligo risarcitorio del debitore nel caso di suo inadempimento o di tardivo adempimento, senza liberare il debitore dagli obblighi che scaturiscono dal contratto.
Conseguentemente, il giudice di primo grado ha dichiarato risolto il contratto d'affitto d'azienda oggetto di causa, a decorrere dal 15.4.2021 (data in cui ha inviato a la diffida ad CP_1 Pt_1 adempiere con contestuale dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa), rigettando la domanda formulata da di rideterminazione del canone. Pt_1
5.2. In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto da il giudice ha rilevato che dagli atti Pt_1 risulta che la ha omesso di corrispondere i canoni a far data dal dicembre 2019- gennaio 2020, Pt_1 pur continuando ad avere la disponibilità e ad utilizzare il complesso aziendale per la propria attività commerciale sino alla data del rilascio dei locali (avvenuto il 28.4.2022). Ha contestualmente dato atto dei pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, in particolare di € 46.070,25 versati a settembre
2020 ed € 39.448,11 versati a settembre 2021; entrambi versamenti riconosciuti da e CP_1 documentati dalle contabili prodotte dalla Pt_1
Il Tribunale, poi, non ha ritenuto rilevante la corresponsione a parte opposta di € 3.000,00 in quanto effettuato, come risulta dai documenti prodotti, a titolo di “rimborso indennizzo assicurazione” e quindi con una causale diversa dal pagamento del canone. Ha giudicato non provato il versamento di
€ 92.140,50 allegato dall'opponente rilevando che la parte si è limitata a produrre la mera richiesta di pagamento effettuata dal cliente alla e non anche la documentazione comprovante l'avvenuto CP_5 pagamento di tale somma. Di talchè, considerati i pagamenti parziali di euro 46.070,25 ed euro
39.448,11 e la riduzione al 50% del canone per il periodo marzo-maggio 2020 -spontaneamente riconosciuta da nelle conclusioni rassegnate – il giudice ha quantificato la morosità di CP_2
14 per i canoni di affitto a far data dal 1.12.2019, per tutto l'anno 2020 e 2021 e sino al Pt_1
28.4.2022, nella somma complessiva di euro 245.731,64 oltre i.v.a. e oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
6 5.3. Il Tribunale ha invece ritenuto insussistente il controcredito allegato da osservando che Pt_1 dalle fatture allegate non è dato evincere la natura di straordinaria amministrazione degli interventi asseritamente eseguiti. Quindi, previa qualificazione e distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il primo giudice ha rilevato come, “in primo luogo, risulti carente la descrizione degli interventi che sarebbero stati operati sulla struttura alberghiera per cui è causa, ma in particolare difetti del tutto ogni specifica allegazione volta a consentire la catalogazione degli stessi quali interventi straordinari alla luce degli specifici criteri in tal senso posti dalla Suprema
Corte con specifico riferimento al contratto de quo, che non può essere assimilato, per la specificità della relativa natura, ad una comune locazione”.
Il giudice ha inoltre rilevato “come sia del tutto carente la prova relativa all'intervenuto pagamento dei lavori e delle forniture de quibus ad opera dalla convenuta, essendosi limitata ad allegare le relative fatture”, ricordando altresì che “la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente che assume valore di mero indizio e non di prova”
5.4. Il Tribunale ha, infine, rigettato la reconventio reconventionis di risarcimento dei danni formulata da per carenza di allegazione prima ancora che di prova. CP_1
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi articolati in più punti. Parte_1
Preliminarmente, l'appellante ha evidenziato le ragioni che, a suo avviso, sono all'origine dei contrasti tra le parti in causa e che dimostrerebbero la mancanza di correttezza e di buona fede nei comportamenti tenuti da Controparte_1
Assume l'appellante che i contenziosi giudiziari sono sorti nell'ambito del gruppo familiare dei in passato tutti soci di e sono stati innescati allorquando i coniugi e CP_6 CP_1 Parte_3
(quest'ultimo legale rappresentante di hanno deciso di esercitare il loro CP_7 Pt_1 diritto di recesso da pretendendo la liquidazione della quota. CP_1
La coppia , che non partecipava all'amministrazione di adduceva che la scelta Parte_4 CP_1 di recedere dalla società di famiglia era stata imposta da una serie di gravi inadempimenti posti in essere dall'amministratore unico della che avrebbero trovato conforto nel lodo reso a CP_1 conclusione del giudizio arbitrale instaurato tra le parti.
La difesa di inoltre, evidenzia che la dopo il rilascio dei locali, avrebbe concluso un Pt_1 CP_1 contratto di affitto della stessa azienda con altra società amministrata da un componente della famiglia per un canone annuo inferiore di oltre il 50% rispetto a quello preteso da e ciò a CP_6 Parte_1 dimostrazione che il rifiuto di sospendere, ridurre o rinegoziare il canone d' affitto loro applicato, costituiva una ritorsione contro i soci receduti.
L'appellante produce unitamente all'atto appello la documentazione richiamata a riprova di tali assunti, ritenuta indispensabile ai fini del giudizio per fornire elementi di valutazione della correttezza comportamentale di CP_1
7 6.1 Ciò posto, con il primo motivo di gravame la chiede la riforma della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di affitto del ramo d'azienda, per grave inadempimento.
Secondo l'appellante sarebbe erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui la pattuizione di una clausola risolutiva espressa dispensi dall'onere di provare l'importanza dell'inadempimento, ritenendo, a contrario che, in base ai principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, debba essere sempre effettuato il controllo di gravità dell'inadempimento, in quanto il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa è necessariamente governato dal principio di buona fede e dal divieto di abuso del diritto. Il giudice, nel caso di specie, in tesi, avrebbe dovuto negare l'esistenza dell'inadempimento imputato all'affittuaria, ritenendo invece legittima la sospensione del pagamento del canone nel periodo Covid e la conseguente richiesta di riduzione del canone stesso, attesa l'inutilizzabilità dell'azienda nel periodo Covid che avrebbe reso totale anche l'inadempimento del locatore rispetto alla sua obbligazione di mantenere la cosa locata in grado di servire all'uso convenuto. Inoltre, lamenta l'appellante che il primo giudice abbia erroneamente escluso la violazione da parte del locatore dei doveri di buona fede e correttezza in funzione anche delle disposizioni di legge in tema di Covid 19.
Nel caso di specie, conclude l'appellante, “è documentato invece che, in spregio ai principi di buona fede e correttezza innanzi richiamati, non ha inteso accordare la sospensione del canone né CP_1 rinegoziarlo in sede stragiudiziale, così come ha rifiutato ogni incontro con l'affittuaria che aveva nel 2020 aveva comunque versato dapprima € 91.500 (cfr. doc. 3 fascicolo n. 740/2020 rg e doc. 4 fascicolo n. 609/221 rg) e successivamente € 46.070,25 (cfr. doc. 29 fascicolo n. 740/2020 rg)”.
I pagamenti in corso di causa e la disponibilità manifestata dalla conduttrice di provvedere all'integrale sanatoria della morosità costituivano il presupposto per impedire la risoluzione del contratto anche in assenza del versamento di interessi e spese, così come desumibile dall'art. 91, 1 c.,
L. 24.4.2020 n. 27 cd. "Cura ," e art. 3, D.L. n.6/2020 con l'inserzione del comma 6 bis. CP_4
6.2 Con il secondo motivo, impugna e chiede la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Sondrio con riferimento alla quantificazione dell'importo dovuto. Al riguardo, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto del pagamento della somma di € 92.140,50, sul presupposto che sarebbe stata allegata soltanto la richiesta di bonifico inoltrata alla banca senza fornire la prova dell'effettivo pagamento. Sul punto, la società appellante da un lato adduce che il pagamento in oggetto non è mai stato contestato da e, comunque, produce la CP_1 copia della disposizione di bonifico con l'estratto conto bancario, da cui evincere l'addebito della somma, sostenendo l'ammissibilità della nuova produzione documentale attesa la decisività della stessa ai fini del giudizio, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
8441/2020, prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, con riferimento a quella prova, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
6.3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, la chiede la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del credito allegato per spese di natura straordinaria asseritamente sostenute in vece della locatrice, cui spetterebbero in forza del contratto.
8 La società sul punto, pur condividendo la distinzione operata dal giudice tra gli interventi di Pt_1 manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle ipotesi di affitto di ramo d'azienda, denuncia l'erroneità della pronuncia laddove ha ritenuto che gli interventi effettuati dall'affittuaria per il risanamento delle tubature malmesse a rischio rottura, non rappresentino uno degli interventi di straordinaria manutenzione più importanti da effettuare all'interno degli alberghi. La sostituzione di tubazioni, secondo la costituisce un ammodernamento del bene condotto in locazione e ne determina un Pt_1 aumento significativo del valore ed è, quindi, finalizzata alla conservazione della destinazione del bene stesso.
Analogamente, l'appellante sostiene che anche l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua che hanno interessato la parete del ristorante rivestita in legno, come evidenziato dalla perizia di parte versata in atti, costituisce un intervento finalizzato a sopperire all'errore di progettazione della pendenza data alla copertura del fabbricato che non ha facilitato il defluire delle acque che sono, quindi, filtrate, all'interno dell'edificio.
Precisa, dunque, che il richiamo fatto dalla sentenza impugnata all'art. 1005 c.c. è inconferente e che gli interventi effettuati da essa società non rientrano nelle opere di ordinaria manutenzione, spettanti all'affittuaria, né tantomeno, nei lavori non finalizzati alla conservazione dell'originaria destinazione economica del bene.
Per quanto concerne, poi, l'ammontare dei costi sostenuti dalla società allega l'appellante che Pt_1
“la documentazione prodotta sia stata elaborata dal Dott. Trussoni, commercialista di che ha Pt_1 determinato nel quantum, alla luce delle risultanze contabili, i mancati corrispettivi, con riferimento ai giorni in cui accadde imprevedibilmente la rottura dell'impianto della rete d'acqua, nonchè tutti
i costi sostenuti quali conseguenza immediata e diretta del fatto;
gradatamente, insiste per l'ammissione di c.t.u. al fine di verificare la natura dei lavori eseguiti nell'Hotel Boscone e la congruità delle spese sostenute.
Infine, ha concluso l'appellante, “l'art 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art 1578 c.c., con la precisazione che in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purchè la sospensione, totale o parziale, del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
7. all'udienza del 19.3.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la Corte ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
*****
9 8. La questione di fondo oggetto dell'appello ruota intorno al fatto che, a causa dello scoppio della
Pandemia da Covid 19 e delle misure restrittive emergenziali assunte dal Governo italiano, sarebbe venuta meno la prestazione del locatore, atteso che il conduttore non ha potuto esercitare l'attività imprenditoriale svolta nel complesso aziendale oggetto del contratto di affitto in essere e non ha, quindi, potuto godere dello stesso;
di conseguenza, l'impossibilità parziale e temporanea della prestazione del locatore, legittimava per un verso il conduttore ad invocare l'eccezione di inesatto adempimento dell'affittante, giustificandone la temporanea sospensione del pagamento, nonché la richiesta di riduzione del canone, e rilevava quale causa di esenzione da responsabilità per il ritardo o l'inadempimento ai sensi dell'art. 91 del D.L. 23/02/2020, n. 18.
L'appellante eccepisce, quindi, l'illegittimità del rifiuto opposto da alla richiesta di riduzione CP_1 del canone di locazione, nonostante lo squilibrio del sinallagma contrattuale determinatosi a causa della pandemia, qualificando tale condotta come una violazione del dovere generale di correttezza e buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e, quindi, un inadempimento contrattuale dell'affittante, che legittimava la sospensione del pagamento dei canoni autonomamente attuata da anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. Pt_1
9. La tesi dell'appellante è inaccoglibile sotto diversi profili.
Il rifiuto alla rinegoziazione di un canone non può rappresentare un inadempimento contrattuale di e, comunque, un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale. CP_1
La Corte di Cassazione afferma che l'art.1374 c.c. (secondo cui “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge,
o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità”), richiama i principi di buona fede, correttezza e solidarietà sociale e ne esplicita il significato nel senso di imporre a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, ma precisa anche che ciò deve avvenire “nei limiti dell'interesse proprio” (Cass.23069/2018) ovvero “nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori” (Cass.17642/2012).
Peraltro, in ordine al richiamo all'art.1374 c.c. e ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, né il predetto articolo né il dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, nè un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge (vedasi il potere del giudice di ridurre le penali manifestamente eccessive riconosciuto dall'art.1384 c.c. o il potere ex art. 1660 c.c. in materia di appalto). Non è possibile altresì individuare nel nostro ordinamento un diritto alla riduzione del canone di locazione, potendo il conduttore/affittuario, in caso di eccessiva onerosità della prestazione, chiedere – ex art.1467 c.c. - la risoluzione del contratto. Allo stesso modo, nessuna norma emanata nel periodo di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha mai autorizzato il conduttore di un immobile,
10 o l'affittuario di un'azienda, a sospendere (anche parzialmente) il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività esercitata sia stata interdetta dai provvedimenti emergenziali.
Infatti, l'art.91, 1°c., L. 24.4.2020 n.27 cd. “Cura Italia,” nell'interpolare l'art. 3, D.L. n.6/2020 con l'inserzione del comma 6 bis, nel prevedere che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e
1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma non libera il debitore dai propri obblighi contrattuali.
10. Tra l'altro non può non sottolinearsi che, pur in assenza di alcun dovere di rideterminazione del canone locatizio, la locatrice odierna appellata, in primo grado, nelle note d'udienza del 18.11.2022, ha manifestato la propria disponibilità a ridurre il canone di affitto del 50% per il periodo di 78 giorni di chiusura obbligatoria delle attività durante il lockdown dal 9 marzo al 18 maggio 2020, ribadendo tale determinazione nelle note conclusive depositate il 4.4.2024 nelle quali ha ridotto la richiesta di pagamento dei canoni scaduti ed inevasi, decurtando il 50% del pattuito per i canoni da marzo a maggio 2020, andando così anche oltre il periodo di effettiva durata del lockdown.
Dall'esame degli atti è, quindi, incontestabile (e non contestato) che l'affittuaria sia stata Pt_1 inadempiente dal dicembre 2019 all'aprile 2022 (fatti salvi i due versamenti effettuati in corso di causa) al principale obbligo su lei gravante in virtù del contratto di affitto d'azienda di pagare il canone pattuito, così determinando la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453- 1455 c.c., oltre che ex art. all'art. 5 del contratto che prevede espressamente che “il mancato pagamento del canone o un eventuale ritardo del pagamento medesimo superiore a giorni
20 dalla scadenza … produrrà ipso iure la risoluzione del contratto di affitto d'azienda”.
11. Emerge dagli atti che i due soli pagamenti dei canoni d'affitto (del tutto minimali rispetto alla morosità maturata) sono stati eseguiti dalla locatrice, solo dopo che la parte aveva deciso unilateralmente ed autoritativamente -con condotta del tutto arbitraria- di sospendere il pagamento dei canoni e, in parte, successivamente all'introduzione del giudizio volto ad accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, quindi, dopo che si era ormai verificata la causa risolutiva comunicata il 24.5.2021).
12. Va inoltre osservato che, per quanto concerne, poi, il periodo successivo alla chiusura forzata degli esercizi commerciali (e quindi dal 18 maggio 2020 sino alla restituzione dell'azienda- aprile
22), si osserva che invocare la crisi economica connessa alla pandemia quale causa giustificatrice dell'inadempimento, significherebbe invocare motivi attinenti al “rischio di impresa” che non appaiono strettamente “oggettivi”, oltre che transitori (considerata la non definitività della situazione di crisi economica che ha determinato l'eccessiva onerosità ed il periodo limitato di tempo cui ricollegare la crisi stessa), tale da ritenere trattarsi di ordinario rischio di impresa che deve rimanere a carico del conduttore.
Infatti, in generale, la causa del contratto di locazione, anche per le locazioni commerciali, non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a
11 svolgere nei locali concessi, ma è circoscritta a garantire al conduttore il godimento del bene immobile;
nel caso di specie non è in discussione che la conduttrice abbia avuto il costante ed indisturbato godimento dell'immobile, pertanto era correlativamente tenuta a corrispondere l'integrale canone locatizio contrattualmente stabilito.
Va, quindi, confermata la pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore che non ha provveduto, nei termini e misura pattuiti, al pagamento dei canoni di affitto.
13. Prima di passare agli altri due motivi, va preliminarmente sottolineato che il difetto probatorio rilevato dal Tribunale non può essere superato dalla documentazione prodotta per la prima volta con l'atto appello, attesa l'inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dall'appellante, come correttamente eccepito dalla difesa di parte appellata.
Ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c., così come modificato dall'art. 54 co. 1 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83 convertito nella L. 7/08/2012 n. 134, “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Inconferente al caso di specie è il richiamo operato dall'appellante all'ordinanza n. 8441/2020 della
Suprema Corte di Cassazione, atteso che la stessa riguardava un caso del tutto peculiare in cui il documento prodotto in appello era a confutazione delle risultanze della CTU disposta in quel grado.
Il testo vigente dell'art. 345 comma 3 c.p.c. pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. Sent. Cass. 29506/2023 e sent. n. 26522/2017).
In applicazione del dettato dell'art. 345 co. 3 c.p.c., vale il principio espresso sempre dalla Corte di
Cassazione secondo cui: “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12574 del 10 maggio 2019).
Nessuno degli indicati presupposti ricorre nel caso di specie.
La documentazione tardivamente prodotta consta di documenti preesistenti al giudizio, nella disponibilità della parte o di cui la parte avrebbe potuto premunirsi, la cui indispensabilità ai fini del giudizio era già emersa nel corso del primo giudizio;
non ha allegato alcuna ragione atta a Pt_1 giustificare l'impossibilità ad essa non imputabile di produrli tempestivamente in primo grado.
Pertanto, non trattandosi di documenti nuovi, emersi o formati successivamente alla decisione del primo giudice, non possono essere ritualmente posti a fondamento della decisione.
12 Inoltre, rileva il Collegio che ai fini dell'ammissibilità della produzione tardiva sono qualificabili come indispensabili i soli documenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado, mentre “non è ammissibile la nuova produzione di documenti che già apparivano indispensabili durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicché la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte, che avrebbe potuto introdurlo” (Cass. Civ., sez. VI, n. 5013 del 15/03/2016).
Nel caso di specie, l'utilità e la necessarietà ai fini della decisione della produzione documentale comprovante il pagamento dei canoni di affitto e i lavori di manutenzione straordinaria asseritamente svolti ed i costi assuntivamente sostenuti era evidente già in base ad un'analisi preventiva dell'azione intrapresa, con la conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte per la prima volta in appello.
14. Ciò premesso, con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta la mancata decurtazione ad opera del giudice -dal conteggio dei canoni dovuti- del pagamento di € 92.140,50 effettuato nel gennaio 2020, sul presupposto che sarebbe stata allegata solo la mera richiesta alla banca e non anche l'effettivo pagamento. Esclusa l'ammissibilità della produzione documentale probatoria effettuata con l'atto d'appello, per i motivi sopra esposti, osserva tuttavia la Corte che del pagamento in questione in realtà aveva dato già atto la stessa nella scheda contabile relativa agli affitti CP_1 Pt_1 allegata sub. doc. 5 al ricorso introduttivo (rg. 608/21) di primo grado, nella quale sono riportati, anno per anno, le fatture emesse e i pagamenti effettuati da con annotazione delle causali. Ebbene, Pt_1 dall'esame di tale scheda risulta l'emissione da parte di della fattura n. 1/2020 del 2.1.2020 CP_1 per € 92.140,50, e viene dato atto del pagamento effettuato da mediante “bonifico creval” Pt_1 ricevuto da il 16.1.2020. Tuttavia, di tale pagamento non si può tener conto in questa sede CP_1 atteso che, come risulta dalla medesima contabile, riguardava il saldo dei canoni d'affitto maturati dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2019, coerentemente agli accordi contrattuali che prevedevano il pagamento del canone d'affitto posticipato rispetto al correlato periodo di godimento dell'azienda, e quindi il periodo antecedente alla morosità contestata alla nel presente giudizio, per i canoni Pt_1 maturati a far data dal dicembre 2019 sino al 28.4.2022.
Pertanto, se da un lato la motivazione resa dal giudice è errata, la doglianza non è conferente atteso che il pagamento effettuato da effettivamente non contestato da è relativo ad un diverso Pt_1 CP_1 periodo contrattuale, estraneo a quello in contestazione e non può essere computato – come richiesto dall'appellante- a decurtazione del dovuto per i canoni a decorrere dal 2020 in poi. Per cui anche sotto il profilo della quantificazione della morosità accumulata da la sentenza di primo grado è Pt_1 corretta, atteso che dal canone d'affitto contrattualmente pattuito, il primo giudice ha dedotto la riduzione del 50% concessa da per i mesi da marzo a maggio 2020 e i due pagamenti effettuati CP_1 da nel settembre 2020 e nel settembre 2021, come correttamente conteggiati dall'appellata Pt_1 nelle note conclusive depositate in primo grado e non contestate da con conseguente CP_1 Pt_1 conferma dell'importo dovuto come quantificato dal primo giudice nella misura complessiva di €
245.731,64, oltre Iva ed interessi come specificati dal primo giudice e non contestati, a titolo di
13 pagamento dei canoni di affitto per gli anni 2020, 2021 e sino al 28.4.2022, data di rilascio dell'immobile.
15. Con il terzo motivo d'appello la lamenta il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere Pt_1 il rimborso della somma di € 59.603,74 e di ulteriori € 6.261,89 asseritamente anticipati per gli interventi di straordinaria manutenzione che, in base alle pattuizioni contrattuali erano ad esclusivo carico di Tuttavia, al di là di un generico richiamo ad attività di risanamento delle tubazioni CP_1 malmesse e alla necessità di eliminare non meglio precisate infiltrazioni d'acqua quali opere riconducibili ad interventi di straordinaria manutenzione, l'appellante non è riuscita a fornire gli elementi fattuali specifici atti a superare il rilievo del primo giudice di carenza allegatoria e probatoria a sostegno della pretesa avanzata. L'appellante non ha saputo indicare alcuna prova atta a dimostrare l'esecuzione dei meramente rappresentati lavori e dei costi assuntivamente sostenuti, di cui pretende il rimborso, così dimostrando l'inconsistenza della doglianza.
L'esame dei documenti prodotti da conferma l'infondatezza della domanda. Innanzitutto non Pt_1 si può non rilevare la genericità descrittiva degli interventi asseritamente straordinari ed urgenti resisi necessari;
non è dato comprenderne l'effettiva consistenza e portata, attesa anche l'ampiezza del complesso aziendale, essendosi la parte limitata a riferire la “rottura delle tubazioni portanti l'acqua nei sotterranei dell'hotel”, senza specificare in cosa sia effettivamente consistita, ovvero indicarne la causa;
non ha prodotto neppure una relazione di parte attestante le condizioni della struttura, il Pt_1 verificarsi delle dedotte rotture e delle infiltrazioni d'acqua, con la descrizione degli interventi eseguiti;
né ha fornito alcuna prova dei lavori asseritamente svolti.
A sostegno del contro credito dedotto ha prodotto le fatture dalla stessa emesse a carico di Pt_1 riportanti nella descrizione “addebiti costi da noi sostenuti”, ovvero “ribaltamento costi da CP_1 noi sostenuti per Vs conto”, “riaddebito costi di assicurazione e cpi”, ecc. (cfr. fatt. 3-6-9z-10z,11z), inidonee -quale atto unilateramente predisposto- ad avere alcuna valenza anche solo indiziaria. Ha poi prodotto alcune fatture di ditte che avrebbero effettuato interventi o forniture presso la struttura alberghiera, le quali riportano una indicazione del tutto generica della causale dalla quale non è possibile evincere la portata delle opere e servizi cui si riferiscono e, men che meno, la dedotta natura straordinaria dell'intervento di riferimento. Né la carenza probatoria può ritenersi superata dal resoconto dei lavori (doc. 4) predisposto unilateralmente da tra l'altro del tutto generico, Pt_1 mancante di una puntuale descrizione degli interventi di cui si chiede il rimborso e privo di alcun riscontro probatorio.
E', poi, del tutto indimostrato l'assenso allo svolgimento dei lavori assuntivamente rilasciato da a e, anzi, risulta a contrario che la fattura 30.7.2021 emessa da per il rimborso CP_1 Pt_1 Pt_1 delle “spese di rottura della tubazione dell'impianto di acqua calda” è stata tempestivamente contestata da poiché relativa a lavori “non coerenti e non autorizzati”, eseguiti quando era CP_1 stata già comunicata la risoluzione del contratto (15.4.2021).
Pertanto, non può che confermarsi la sentenza di primo grado anche in punto di rigetto della domanda di rimborso spese, osservando che manca una descrizione degli interventi che sarebbero stati operati sulla struttura alberghiera che possa consentirne alcuna valutazione in termini di straordinarietà e,
14 quindi, di spettanza alla proprietaria;
ma manca, a monte, la prova degli interventi effettivamente eseguiti, oltre che del pagamento dei lavori e delle forniture di cui pretende il rimborso sulla Pt_1 base delle fatture allegate e prive di valore probatorio, come correttamente evidenziato dal primo giudice con motivazione non specificamente contestata e confutata sul punto.
16. Alla decisione consegue – quanto alle spese del grado- la condanna della parte appellante, totalmente soccombente, al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147 del 13/08/2022 per la fase studio ed introduttiva, attesa la media complessità delle questioni trattate, con riferimento al valore della controversia (rapportato alla pronuncia condannatoria) e con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione e quella decisoria contenute nella discussione finale.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 148/2024, pubblicata in data Parte_1
10/04/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore della elle spese del presente Controparte_1 grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Alessandro
Massai;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 19/03/2025
Il consigliere rel. est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
15