Versione
9 gennaio 1963
9 gennaio 1963
Art. 1.
Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.
I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.
Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311 .
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.
I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.
Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311 .
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 22/02/1990, n. 70Provvedimento: […] La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. È pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.Leggi di più...
- integrazione al minimo·
- coltivatori diretti·
- principio di eguaglianza·
- pensione di reversibilità·
- cumulo pensioni·
- illegittimità costituzionale·
- gestione commercianti·
- art. 3 Cost.