Articolo 1 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 2
Versione
9 gennaio 1963
Art. 1.
Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444 , e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.
I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.
Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311 .
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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