Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 2
In tema di arbitrato, il controllo da parte della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice per supportare il proprio convincimento.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 cod.proc.civ., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38974 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38974 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24563-2019 proposto da: B.R., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANNIA REGILLA, 137, presso lo studio dell'avvocato ROSA CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO TOMMASI; – ricorrenti – contro ARCHIFORM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2007, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA (LO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 14, presso l'Avvocato Enrico Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giovanni Mariotti, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PADANA CONDOTTE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato Alessandro Pallottino, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mauro Ciani, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2246/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2007 dal Consigliere Dott. DEL CORE Sergio;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pafundi Gabriele, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pallottino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione al contratto di appalto stipulato tra il Comune di San Martino in Strada e la Lombarda Costruzioni s.r.l. - in seguito fusa per incorporazione nella Padana Condotte s.p.a. - e avente a oggetto la costruzione di una palestra comunale, il collegio arbitrale costituito, nel decidere la controversia insorta tra le parti in ordine all'esecuzione dell'opera, accertò l'insussistenza di inadempimenti della appaltatrice e, di riflesso, l'illegittimità del recesso esercitato ai sensi della L. n. 2248 del 1965, art. 340 dal Comune committente, che condannò a pagare alla società predetta la somma di Lire 139.875.763 a titolo di risarcimento danni e l'ulteriore somma di Lire 28.889.849 pari ai compensi maturati in base allo stato di avanzamento dei lavori. il lodo fu impugnato per nullità dal Comune di San Martino in Strada davanti alla Corte d'appello di Milano, che, con sentenza del 30 maggio 2001, respinse l'impugnazione, osservando, per quanto ancora qui rileva, che le prime due doglianze si risolvevano in una mera critica in fatto del percorso valutativo compiutamente espresso dal collegio arbitrale, cui contrapponevano la prospettazione di una diversa ricostruzione e interpretazione delle risultanze processuali, e che doveva escludersi l'esistenza di contraddizioni tra dispositivo e motivazione o all'interno delle varie argomentazioni esposte a sostegno delle singole statuizioni.
Di tale sentenza, il Comune di San Martino in Strada ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da tre motivi, in seguito illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la Padana Condotte s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando testualmente la "violazione e la falsa applicazione di norme di legge, precisamente in relazione ai principi di diritto di cui all'art.829 c.p.c., comma 2", assume che, contrariamente a quanto opinato dalla corte milanese, nel motivi di impugnazione contrassegnati con le lettere A) e B) aveva indicato le norme di diritto violate dal collegio arbitrale, e cioè la L. n. 2248 del 1865, art. 340, la L. n. 109 del 1994, art. 16 e il D.M. 18 marzo 1996 ("norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi"). In tali violazioni gli arbitri erano incorsi per avere considerato lacunosi e carenti gli elaborati progettuali predisposti dalla direzione dei lavori e per l'effetto ritenuto, da un canto, giustificata la sospensione dei lavori e, dall'altro, illegittima la rescissione del contratto d'appalto per la insussistenza dei relativi presupposti. In particolare, si era denunziato che il collegio degli arbitri aveva errato nel valutare il progetto esecutivo, approvato con delibere 251 e 262 del 1994, alla luce delle prescrizioni di cui alla legge n.109/1994 e al d.m. citato, entrati in vigore successivamente alla stipula del contratto di appalto.
Il motivo enuncia censure palesemente inammissibili. Il ricorrente fa le mostre di ignorare che la corte del merito ha ritenuto le prime due doglianze inammissibili non certo per una carenza formale, ovverosia perché non recavano l'indicazione delle norme o dei principi giuridici assunti violati, ma dal punto di vista contenutistico, in quanto prospettanti non consentite censure di mero fatto all'accertamento dell'inadempimento posto in essere dalla parte committente e alla ritenuta mancanza di prova dei vizi dell'opera. Più specificamente, la corte territoriale ha sottolineato che con l'impugnazione si erano criticati, solo per ragioni di fatto, i punti del lodo nei quali gli arbitri avevano (a) ritenuto parzialmente incompleto e carente il progetto dell'opera redatto dal Comune committente, (b) accertato la mancanza di collaborazione di quest'ultimo e della direzione dei lavori per ovviare ai relativi inconvenienti, e (c) escluso che la Padana Condotte s.p.a. potesse essere considerata, nell'esecuzione dell'opera, nudus minister, traendo da tutto ciò la logica conseguenza della liceità dell'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice e, quindi, della illegittimità del recesso dal contratto, motivato dall'ente appaltante proprio con tale sospensione. Ha rimarcato, ancora, la corte del merito che l'unica norma - id est la L. n. 10 del 1991 sul contenimento dei consumi energetici - citata, dell'impugnante come erroneamente applicata dagli arbitri perché non pertinente rispetto all'opera commissionata, si rivelava assolutamente irrilevante ai fini della definizione della controversia, in quanto il giudizio negativo sul progetto dell'opera medesima era stato formulato nel lodo prescindendo totalmente da detta normativa. Ha, infine, osservato la corte meneghina che anche con riguardo all'accertamento negativo dei vizi dell'opera il Comune non aveva prospettato errori di diritto, ma si era limitato a criticare la valutazione del materiale probatorio e della C.T.U. in particolare, nonché il mancato esperimento di un supplemento di consulenza, venendo così ad interferire nella incensurabile sfera di discrezionalità degli arbitri.
Il Comune contesta queste valutazioni della corte, deducendo di avere indicato le norme asseritamente violate dagli arbitri. Ha, a parte quanto testè rilevato sulla effettiva ratio della affermata inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo, il ricorrente, lamentando la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 340, sembra non rendersi conto che il collegio arbitrale ha escluso la sussistenza di un inadempimento dell'impresa appaltatrice tale da giustificare il recesso previsto dalla norma invocata.
In buona sostanza, con il motivo in esame, il Comune ripropone inammissibilmente le critiche già prospettate davanti alla corte territoriale, come intese a denunciare errori di diritto, ma in realtà volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, rimessa istituzionalmente alla competenza dagli arbitri e non riesaminabile in quella sede e ancor meno nella presente.
Per quanto riguarda la denunzia di falsa applicazione della L. n.109 del 1994, la censura si rivela assolutamente generica giacché
il ricorrente asserisce che il progetto esecutivo venne approvato anteriormente alla entrata in vigore di quelle disposizioni normative (sì da non poter essere valutato alla loro stregua), indicando, tuttavia, come epoca di approvazione le "delibere di G.C. nn. 252 e 261 del 1994".
Quanto, infine, al presunto errato riferimento al D.M. 18 marzo 1996, la relativa questione si rivela nuova, non essendovi alcun cenno nella sentenza impugnata e nelle conclusioni ivi epigrafate del decreto in parola.
Con il secondo motivo il Comune denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 823 c.p.c., comma 2, n. 3, art. 829 c.p.c., comma 2, e art. 830 c.p.c. Lamenta che i giudici a quibus non hanno verificato e censurato la interpretazione logico-giuridica data dagli arbitri agli elementi di fatto acquisiti al giudizio, la quale si poneva in palese contrasto con i principi di diritto sanciti dalla L. n. 2248 del 1865, art. 340 ed era sostenuta da motivazione assolutamente inadeguata. Critica, altresì, l'affermazione della corte meneghina secondo cui era inammissibile la richiesta di procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle conclusioni della C.T.U., costituendo un'interferenza nella incensurabile sfera di discrezionalità degli arbitri. Al più, la corte avrebbe dovuto respingere la richiesta di un riesame del merito, affermando di non ravvisare la necessità di passare alla fase rescissoria "essendosi la precedente fase rescindente conclusa senza l'accertamento delle nullità denunciate dal Comune".
Già la stessa esposizione della doglianza ne evidenzia la pretestuosità nell'ottica del sindacato "formale", il solo possibile in questa sede, dacché, a fronte della prospettava violazione di norme di diritto, si censura il ragionamento della corte che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha per l'appunto escluso la sussistenza di nullità del lodo e quindi la necessità di passare alla fase rescissoria in quanto tutte le doglianze in cui era articolata la impugnazione investivano il merito delle valutazioni espresse dal collegio arbitrale, pretendendo di sovrapporre agli apprezzamenti di quei giudici una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, che evidentemente non si risolve nella enucleazione ne' di violazioni di legge ne' di vizi della motivazione.
L'impugnazione del lodo per nullità, a norma dell'art. 829 c.p.c., è appena il caso di ricordarlo, non da luogo a un tipico e completo giudizio d'appello che abiliti il giudice dell'impugnazione a sindacare, nel merito, la decisione degli arbitri, ma al c.d. iudicium rescindens, che consiste unicamente nell'accertare se sussista taluna delle nullità previste in quella disposizione come conseguenza di errori in procedendo oppure in iudicando. Soltanto se il giudizio rescindente si conclude con il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo è possibile, giusta l'art. 830 c.p.c., il riesame, nel successivo iudicium rescissorium, del merito della pronuncia arbitrale. Ma tale ultima ipotesi non ricorre nel caso in esame, dacché la corte, una volta ritenuto che la pronuncia degli arbitri non era viziata dagli errori denunziati dal Comune, si è arrestata alla fase rescindente, disattendendo di conseguenza le ulteriori censure, tutte fondate sulla prospettazione di diverse letture delle risultanze processuali. In altri termini, il ricorrente denuncia la violazione di disposizioni di legge, criticando l'accertamento e la valutazione dei fatti operata dagli arbitri. Così facendo, dimentica, però, che, quando la corte d'appello respinge tutti i motivi d'impugnazione per nullità del lodo, come avvenuto nel caso di specie, la sua cognizione si arresta alla fase rescindente del giudizio e, quindi, al mero controllo di legittimità senza procedere ad accertamenti di merito, ammissibili soltanto nella fase rescissoria.
D'altra parte, con il ricorso per cassazione non si può denunciare la insufficienza o illogicità della motivazione della sentenza della corte d'appello nella parte relativa al modo in cui gli arbitri hanno ricostruito e valutato i fatti, poiché tale censura, riguardando un accertamento di merito istituzionalmente riservato a questi ultimi giudici, in realtà maschera una doglianza rivolta contro il lodo. Nella specie il ricorrente, criticando proprio la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori da parte del lodo, non solo non tiene conto che la corte d'appello investita della relativa impugnazione non poteva procedere al riesame del fatto, attesi i limiti di cognizione della fase rescindens, ma addirittura propone alla Corte di cassazione un accertamento di merito.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e critica la sentenza della corte territoriale nella parte in cui ha respinto l'impugnazione per nullità del lodo per il vizio di insufficiente e non adeguata motivazione. Deduce di aver denunciato che il collegio arbitrale, disattendendo le risultanze della C.T.U., secondo cui le manchevolezze progettuali lamentate dalla Padana Condotte non erano tali da impedire la prosecuzione dei lavori ed erano superabili con la reciproca collaborazione tra le parti, ha giustificato contraddittoriamente la sospensione dei lavori medesimi con la presunta violazione di quei principi generali dell'ordinamento che avrebbero dovuto imporre al Comune di eseguire il contratto di appalto secondo buona fede. Ancora, si era addebitato al collegio arbitrale di avere disatteso l'accertamento da parte del C.T.U., di vizi e difetti dell'opera imputabili all'appaltatrice con l'insufficiente e perplessa motivazione che l'ausiliare non aveva esposto le ragioni di questo convincimento e senza darsi cura di approfondire l'indagine fino a raggiungere un accettabile grado di relativa certezza sulla sussistenza del presupposto della prestazione richiesta. Il motivo è del tutto destituito di fondamento.
Va premesso, al riguardo, come In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 c.p.c., n. 5 in relazione all'art. 823 c.p.c., n. 3, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione (cfr., e pltirimis, Cass. nn. 7600/2001, 5371/2001, 8529/2000, 7588/1999, 8785/1998, 7205/1997, 2720/1997, 8922/1994, 8043/1994, 2177/1993, 9148/1992, 485/1989, 5603/1988). Analogamente, per come è noto, il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale (non espressamente previsto tra i vizi che comportano la nullità del lodo) è deducibile con impugnazione per nullità solo qualora si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829 c.p.c., n. 4), o tra la motivazione ed il dispositivo, ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi, quindi, in sostanziale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta (cfr. Cass. nn. 3768/2006, 1183/2006, 6069/2004, 1815/2000, 1699/2000, 4881/1994, 7160/1990, 3990/1987, 2807/1987, 7402/1983, 1724/1982, 4020/1979, 3622/1978, 1006/1977). Nel caso in esame, la corte di appello ha proceduto al riscontro della sussistenza dei vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione denunciati e ne ha escluso la ricorrenza, osservando che le statuizioni del lodo in contestazione risultavano diffusamente e logicamente motivate. Essa, poi, ha escluso che vi fossero contraddizioni tra le varie statuizioni contenute nel dispositivo o tra dispositivo e motivazione o all'interno delle varie argomentazioni esposte a sostegno del decisum, escludendo altresì la sussistenza delle incongruenze dedotte dalla ricorrente ed affermando che, comunque, esse non sarebbero state tali da rendere impossibile l'individuazione della ratio decidendi seguita dagli arbitri, chiaramente desumibile dall'impianto motivazionale. Le considerazioni svolte dalla corte lombarda devono ritenersi immuni dai vizi denunciati, in quanto appaiono fondate su una lettura coordinata e complessiva della motivazione e del dispositivo del lodo, che chiaramente pone in risalto la valutazione effettuata dagli arbitri degli elementi fattuali emersi nel corso della compiuta istruttoria ai fini della soluzione di tutti i quesiti posti dalle parti.
Come già risulta dalla loro esposizione e opportunamente rilevato dalla corte di appello, le doglianze proposte sul punto dal Comune sono ancora una volta dirette sostanzialmente a censurare gli accertamenti di fatto e gli apprezzamenti compiuti dagli arbitri ai fini della individuazione del contraente inadempiente, tendendo in fin dei conti a ottenere un inammissibile riesame del merito del giudizio arbitrale, di per sè sottratto al sindacato di legittimità del giudice dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. ove sorretto, come nella fattispecie, da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. In particolare, investono accertamenti di fatto le argomentazioni con le quali il ricorrente si duole della mancata condivisione, da parte degli arbitri, delle conclusioni della relazione di consulenza, ignorando che il giudice è libero nell'apprezzamento dei mezzi di prova. La censura incentrata sul vizio di motivazione del lodo non è, dunque, sorretta da alcuna valida spiegazione, perché non da conto del dato - emergente dalla stessa sentenza - che gli arbitri hanno valutato tutte le risultanze istruttorie, ivi comprese quelle della disposta consulenza tecnica, nonché tutte le tesi prospettate dalle parti ed hanno ampiamente giustificato i propri convincimenti in ordine a ciascuna delle questioni di fatto proposte, spiegando, in particolare, le ragioni per le quali hanno inteso discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare da essi nominato.
Con le critiche in esame 11 Comune ha dedotto la nullità del lodo non perché fosse impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico sottostante alla decisione degli arbitri, e quindi per l'assenza di una motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale, ma sul semplice rilievo che gli arbitri avevano disatteso le conclusioni del C.T.U. È evidente che in tal modo il ricorrente non si è fermato al riscontro formale circa la esistenza della motivazione come requisito dell'atto cui l'art. 829 c.p.c., n. 5 fa riferimento in coerenza con la struttura dal giudizio di impugnazione della decisione arbitrale, finendo piuttosto con il censurare la congruità e l'adeguatezza della motivazione. Ma, come detto, la valutazione dei fatti e delle prove,
istituzionalmente rimessa al giudice di merito, non è censurabile in sede di controllo di legittimità, qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., salvo che tale valutazione non sia logicamente e congruamente motivata. In altri termini, con la impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. nn. 4397/2006, 4078/2003, 5633/1999, 9063/1994, 3725/1985). In forza dello stesso principio, il controllo da parte della Suprema Corte non può assolutamente concretarsi in una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di verifica circa l'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri, ne' può riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della valutazione degli elementi istruttori siccome operata dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione con cui detto giudice ha considerato congruamente motivata quella valutazione.
I suesposti principi, espressi dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, discendono, come detto, dalle disposizioni dell'art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, le quali consentono l'impugnazione del lodo per difetto di motivazione solo se si tratti di radicale assenza di sostegno logico della pronuncia arbitrale o di insanabile contraddizione tra dispositivo e motivazione o all'interno di quest'ultima.
In definitiva, le critiche che il Comune aveva mosso al lodo impugnato riguardavano esclusivamente l'inadeguatezza della motivazione e non la mancanza della stessa per assoluta impossibilità di ricostruirne la ratio decidendo.
Ineccepibile risulta, quindi, la statuizione di inammissibilità delle censure in questione, palese essendo che il Comune non sottopose al giudice della impugnazione una violazione di legge, pretendendo piuttosto di prospettargli inammissibilmente una diversa valutazione di un elemento istruttorie vale a dire la relazione del C.T.U., tutt'altro che trascurato dagli arbitri ma da questi ritenuto non decisivo ai fini della prova della pretesa azionata dall'ente locale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del suo proponente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.600,00, di cui Euro 4.500,00, per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007