Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, l'imputato condannato in primo grado (nella specie, per false comunicazioni sociali, ex art. 2621 cod. civ.) che abbia versato alla costituita parte civile (nella specie, i soci della società) una somma a titolo di provvisionale per effetto di statuizione del giudice penale contestuale alla condanna, è legittimato a richiederne la restituzione nei confronti delle parti civile beneficiarie in caso di proscioglimento in appello dal reato contestato (nella specie, "rectius", per dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso l'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- ricorrente -
contro
TE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso l'avvocato ROMOLO REBOA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5072/96 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 28/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Battista, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Reboa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
1. A seguito di varie denunzie presentate dai soci della cooperativa IM, il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 aprile 1989, condannò il dottor NO LE - imputato del reato previsto dall'art.2621 c.c. per avere esposto fraudolentemente, come amministratore della SIMA, nelle comunicazioni sociali, fatti non rispondenti al vero - alla pena di anni uno di reclusione, lire un milione di multa e al pagamento di una provvisionale di lire un milione a favore di ciascuno dei soci, costituitisi parte civile. Il LE pagò la provvisionale.
La Corte d'appello, con sentenza 24 novembre 1995, riformando la decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere contro il LE, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Il LE chiese decreto ingiuntivo a carico del sig. AR TA per un importo corrispondente alla provvisionale a suo tempo pagata, oltre agli interessi e alle spese.
Il giudice di pace di Roma accolse l'istanza.
Il TA propose opposizione avverso il decreto, e, anche domanda riconvenzionale, sollevando in via pregiudiziale varie eccezioni.
3. Nelle more del processo penale il TA e gli altri soci convennero in giudizio il LE, chiedendo l'annullamento di alcune delibere assembleari, davanti al Tribunale di Roma. Con atto di citazione notificata il 5 dicembre 1986 la cooperativa IM e i soci convennero in giudizio ancora il LE, oltre all'impresa appaltatrice, che aveva costruito l'immobile sociale, ed al consorzio Co.La.Co., che aveva ottenuto la gestione della cooperativa, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
4. Con sentenza depositata il 28 novembre 1996 il giudice di pace, respinte le varie eccezioni, dichiarò inammissibile la riconvenzionale proposta dal TA e confermò il decreto ingiuntivo, osservando:
- quanto alla eccepita incompetenza, che il LE aveva agito "per il pagamento de quo, divenuto indebito e, quindi, non in materia di valore indeterminabile";
- che non era configurabile un'acquiescenza in relazione al pagamento della provvisionale, ne' era applicabile l'art.578 c.p.p. (previgente); - che nemmeno erano configurabili una "litispendenza, continenza o connessione di cause tra questa e quella pendente davanti al Tribunale di Roma tra diverse cooperative e il dr. LE": a) sia perché, non solo non vi era identità di persone, ma mancavano anche riferimenti ad un identico petitum o alla stessa causa petendi, secondo quanto emergeva "dalla lettura delle conclusioni"; b) sia perché la connessione era esclusa dall'art.40, co.2 , c.p.c., "dato lo stato delle diverse cause e le distinte questioni trattate, compresa quella sollevata ex art.24 c.p.p.";
- circa !a riconvenzionale proposta dall'opponente, che essa non dipendeva "nè dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ne' da altro titolo dedotto quale eccezione";
infine, che spettava all'opponente "impugnare i diritti civili", per la "sentenza caducata in penale".
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art..360 n.2 c.p.c., in relazione all'art.383 c.p.p. del 1930 e assoluta carenza di motivazione e deduce l'incompetenza del giudice di pace a pronunciarsi sulla restituzione della provvisionale, in quanto l'unico giudice competente a conoscere delle domande civili dell'imputato prosciolto sarebbe il giudice penale. Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art.2909 c.c., in relazione all'art.383 c.p.p., e deduce che si sarebbe formato il giudicato in ordine alla (debenza della) provvisionale, per effetto della mancata pronunzia (equivalente, secondo il ricorrente, al rigetto della domanda), da parte della Corte d'appello, sulla provvisionale stessa e sui relativi interessi.
Col terzo motivo denuncia violazione dell'art.113 c.p.c., in relazione all'art.111 Cost. e all'art.360 n.5 c.p.c., nonché assoluta carenza di motivazione. E deduce che, avendo il giudice penale annullato la sentenza per prescrizione, il giudice di pace era tenuto ad esaminare il merito della causa, cioè la condotta del LE che aveva già indotto il Tribunale a liquidare la provvisionale, e a valutare secondo equità i comportamenti reciproci delle parti.
Col quarto motivo denuncia la violazione dell'art.360 n.2 e 3 c.p.c., e deduce che Il giudice di pace avrebbe dovuto applicare gli artt.39 e 40 c.p.c., anziché decidere la causa, in quanto davanti al Tribunale di Roma pendeva la causa n.5421/86, alla quale erano state riunite altre cause promosse contro il LE dalla cooperativa e dagli altri soci. Col quinto motivo, lamentando la violazione dell'art.36 c.p.c., in relazione all'art.360 n.2 e 5 c.p.c., deduce, infine, che il giudice di pace ha dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta, senza considerare che, come risultava dalla sentenza penale e dall'atto di opposizione, le questioni sollevate, investendo le stesse doglianze fatte valere nei confronti dell'attuale resistente, erano dipendenti dal titolo e dall'oggetto.
2. Il ricorso è ammissibile, alla stregua dei principi stabiliti da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 23 settembre 1998, n. 9493), in quanto il giudice di pace con la decisione impugnata si è pronunciato in una causa non eccedente il valore di lire due milioni. Infatti, come risulta dall'esame diretto degli atti processuali ed è, del resto, pacifico tra le parti, in via monitoria il LE aveva chiesto al giudice di pace la condanna dell'odierno ricorrente alla restituzione della "provvisionale" di lire 1.000.000 (oltre agli accessori), ed anche nella riconvenzionale proposta dal TA la domanda di risarcimento del danno, non precisata nel quantum, doveva presumersi di competenza dello stesso giudice adito.
3. Il ricorso è, tuttavia, infondato, per le considerazioni che seguono. Sui profili denunciati col primo e col secondo motivo è sufficiente osservare, per un verso, che l'attribuzione, già prevista nel sistema previgente, al giudice penale della competenza a statuire "sulle domande per rifusione di spese e per risarcimento di danni" dell'imputato prosciolto nei confronti del querelante (art.383 c.p.p.), è di carattere eccezionale, in quanto in via di principio la funzione della giurisdizione civile è esercitata dal giudice civile;
dall'altro, che, venuta meno nella fattispecie, per effetto della decisione della Corte di appello, la sentenza di condanna (al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e) alla provvisionale emessa dal Tribunale il 10 aprile 1989, non era configurabile la formazione di un giudicato in ordine alla statuizione predetta, che è rimasta necessariamente assorbita nella successiva sentenza (24 novembre 1995) di riforma della decisione di primo grado.
Venuto meno il titolo giustificativo della provvisionale, e passata in giudicato la sentenza della Corte d'appello, il giudice di pace era, dunque, competente a statuire sulla domanda di restituzione di indebito proposta in via monitoria.
Sul terzo motivo, va rilevato che non sussiste ne' il vizio di omessa pronuncia, ne' la carenza di motivazione denunciata, in quanto il giudice adito si è pronunciato ed ha motivato su tutte le eccezioni (di prescrizione del diritto fatto valere;
di incompetenza del giudice adito;
di acquiescenza alla sentenza penale di primo grado;
di "irrepetibilità ex art.578"; di litispendenza o continenza di cause) dedotte dal TA a contestazione del decreto ingiuntivo opposto, nonché sulla domanda riconvenzionale da lui proposta nello stesso atto di opposizione, e, quanto al merito, in corrispondenza al petitum dedotto, si è limitato a rilevare che la natura dell'indebito fatto valere non giustificava l'eccezione di prescrizione.
Sul quarto e sul quinto motivo è sufficiente rilevare che il giudice di pace ha escluso qualsiasi ipotesi di connessione tra la causa proposta dal TA in quella sede, e le altre proposte davanti al Tribunale, correttamente rilevando che essa non era giustificata ne' dalla identità delle parti (essendo diverse e plurime quelle tra le quali si era costituito il rapporto processuale nelle altre sedi), nè dalla coincidenza della causa petendi (avuto riguardo al fatto che davanti al Tribunale il tema del contendere non era costituito da un indebito, ma dalla inefficacia e risoluzione contrattuale), e che diverso era anche il petitum, come risultava evidente anche dalle conclusioni delle parti. E che, per analoghe ragioni, non poteva essere proposta con l'opposizione, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento del danno che (investendo la gestione della cooperativa tramite anche altri soggetti) nessun collegamento presentava con le statuizioni già emesse dal giudice penale in tema di provvisionale, e annullate, con sentenza ormai definitiva, nel successivo giudizio di appello.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 23 novembre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 6/3/1999.