Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1922
CASS
Sentenza 6 marzo 1999

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In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, l'imputato condannato in primo grado (nella specie, per false comunicazioni sociali, ex art. 2621 cod. civ.) che abbia versato alla costituita parte civile (nella specie, i soci della società) una somma a titolo di provvisionale per effetto di statuizione del giudice penale contestuale alla condanna, è legittimato a richiederne la restituzione nei confronti delle parti civile beneficiarie in caso di proscioglimento in appello dal reato contestato (nella specie, "rectius", per dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1922
    Data del deposito : 6 marzo 1999

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