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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Basolu Parte_1 C.F._1 attore contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia CP_1 C.F._2
Simona Pedde convenuta
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
Accertare e dichiarare che il in conseguenza delle ricevute di pagamento versate in atti è creditore nei confronti Parte_1 della della somma totale di € 2.001,47, di cui € 531,25 per spese straordinarie, quali visite mediche e CP_1 ludiche dei minori, ed € 1.470,22, quota pari al 50% della a titolo di utenze domestiche dell'immobile assegnato ed CP_1 abitato con tre figli;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il nulla deve alla in forza del Parte_1 CP_1 precetto azionato e, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi oggi contestato e conseguentemente compensate le somme richieste dall'opposta con quelle dovute dall'opponente; con vittoria di spese, diritti e onorari Nell'interesse della convenuta:
Rigetti integralmente le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) conseguentemente confermi la piena validità ed efficacia del precetto azionato e del conseguente pignoramento presso terzi;
In via riconvenzionale c) accerti e dichiari il credito sub di nei confronti di pari ad euro 199,50 ovvero il 50% della CP_1 Parte_1 maggior somma di euro 399,90 per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori concordate e debitamente documentate;
c.1.) conseguentemente condanni al pagamento della somma di euro 199,50; d) condanni ex Parte_1 art. 96 cpc l'attore al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata per lite temeraria e Parte_1 per il contegno processuale tenuto;
e) con vittoria di spese e competenze.
Verbale udienza 24 luglio 2025
Sono presenti per l'opponente l'Avv. Basolu, mentre per l'opposta l'Avv. Pedde. L'Avv. Basolu e si riporta a tutte le difese in atti. L'Avv. Pedde insiste per l'accoglimento delle difese. Il giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 2 dicembre 2022 depositò presso il Tribunale di Nuoro ricorso di separazione dal CP_1 coniuge Parte_1
Con provvedimento del 2 maggio 2023 il Presidente pose a carico di “la somma di euro Parte_1
480,00 mensili (€ 160,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.).
In data 22 ottobre 2024 , in virtù del titolo costituito dall'ordinanza presidenziale sopra CP_1 menzionata, notificò ad atto di precetto, intimandogli il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 1.317,67 a titolo di spese straordinarie, così suddivise: spese scolastiche € 1.063,20; spese mediche € 620,29; spese ludiche e sportive € 614,50.
Stante il mancato adempimento, avviò azione esecutiva, in specie pignoramento mobiliare CP_1 presso terzi.
Avverso il pignoramento depositò ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., Parte_1 asserendo di “essere creditore a partire dal momento della presentazione della domanda di separazione giudiziale, avvenuta in data 01.12.2022, della somma di € 2.001.47, di cui € 531,25 per spese straordinarie, quali visite mediche e ludiche dei minori, ed € 1.470.22 (totale utenze € 2.940,43/2 = € 1.470,22) per spese ordinarie inerenti le utenze domestiche dell'immobile affidato alla . L'opponente, previa CP_1 sospensione della procedura, chiese al Tribunale di accertare che nulla era da lui dovuto per il precetto azionato, in quanto tale credito era inesistente e/o non dovuto e/o compensato, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituì l'opposta, contestando in fatto e diritto quanto dedotto in ricorso.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il giudice dell'esecuzione mobiliare rigettò l'istanza di sospensione, condannò il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria e fissò in giorni trenta il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, introdusse il presente Parte_1 giudizio di merito, deducendo di aver pagato a favore dell'ex coniuge, oltre alle spese del mantenimento ordinario, anche le spese per le utenze domestiche dell'immobile alla e ai figli. Tali somme, di fatto, CP_1 costituivano un duplicato delle voci del mantenimento ordinario e non erano dovute. Ad oggi, specificò
la compensazione del suo controcredito con quello oggetto del pignoramento non solo azzerava Pt_1 il suo debito, ma lo collocava in posizione di credito nei confronti della per la somma di € 683,50. CP_1
Tanto premesso, l'attore così concluse: Accertare e dichiarare che il in conseguenza delle ricevute di Parte_1 pagamento versate in atti è creditore nei confronti della della somma totale di € 2.001,47, di cui € 531,25 CP_1 per spese straordinarie, quali visite mediche e ludiche dei minori, ed € 1.470,22, quota pari al 50% della a titolo di CP_1 utenze domestiche dell'immobile assegnato ed abitato con tre figli;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il Parte_1 nulla deve alla in forza del precetto azionato e, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia CP_1 dell'atto di pignoramento presso terzi oggi contestato e conseguentemente compensate le somme richieste dall'opposta con quelle dovute dall'opponente; con vittoria di spese, diritti e onorari.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio , deducendo l'infondatezza del CP_1 controcredito vantato dall'attore, in quanto del tutto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
La convenuta, inoltre, ha dichiarato di essere ulteriormente creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 199,50, ovvero il 50% della maggior somma di € 399,90 sostenute, a titolo di spese straordinarie, nell'interesse dei minori, concordate e debitamente documentate.
Ciò premesso, agendo anche in via riconvenzionale, la convenuta ha così concluso: Rigetti integralmente le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) conseguentemente confermi la piena validità ed efficacia del precetto azionato e del conseguente pignoramento presso terzi;
In via riconvenzionale c) accerti e dichiari il credito sub di nei confronti di pari ad euro 199,50 ovvero il 50% della maggior somma di euro CP_1 Parte_1
399,90 per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori concordate e debitamente documentate;
c.1.) conseguentemente condanni al pagamento della somma di euro 199,50; d) condanni ex art. 96 cpc l'attore Parte_1 al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata per lite temeraria e per il contegno Parte_1 processuale tenuto;
e) con vittoria di spese e competenze. Con decreto del 3 dicembre 2024 il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, assegnando termine sino al 20 dicembre 2024 e posponendo la prima udienza alla data del 6 maggio 2025.
All'udienza del 26 giugno 2025 – la prima udienza è stata oggetto di rinvio per due volte (6 maggio 2025
e 24 giugno 2025) per legittimo impedimento del giudizio designato – le parti hanno insistito sui mezzi istruttori richiesti fin dagli atti introduttivi e il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 2 luglio 2025 il giudice, ritenuta la causa decidibile in diritto e matura per la decisione, ha rigettato le istanze istruttorie e fissato l'udienza del 24 luglio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il 24 luglio 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato la decisione.
La presente causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Occorre in primo luogo osservare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha sancito che “in tema di esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna”
(Cass. Civ. 379 del 2021 e successive conformi). Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale del 2 maggio 2023 costituisce titolo esecutivo idoneo a consentire a di agire direttamente in via esecutiva. Le spese richieste, ben individuate CP_1
e provate mediante puntuale documentazione integrativa dell'ordinanza, sono tutte a carattere routinario – scolastiche, mediche, ludico-sportive – e presentano il carattere della certezza, liquidità ed immediata esigibilità. Del resto, l'opponente non ha contestato né an né quantum.
Il pignoramento, pertanto, è assistito da valido titolo esecutivo.
Alle stesse conclusioni, viceversa, non può pervenirsi in ordine al controcredito che pretende di porre in Parte_1 compensazione.
Con riferimento alle spese sostenute per le utenze domestiche, va osservato che la documentazione prodotta (fatture, bollette) non consente di capire e accertare (anche perché l'attore non ha presentato indicizzazione e riferimenti specifici) a quale lasso temporale siano riferibili i costi sostenuti Senza dubbio, gran parte di essa a periodo in cui abitava ancora Pt_1
l'abitazione poi assegnata alla e molta addirittura al precedente la separazione. Nel costituirsi in giudizio, infatti, CP_1 ha prodotto l'ordinanza del 18 aprile 2024 con la quale il Tribunale di Nuoro ha assegnato l'immobile a CP_1
genitore collocatario della prole, e ha ordinato ad di lasciare l'immobile. Sino a tale data, CP_1 Parte_1 pertanto, è lecito presumere che abitasse nell'abitazione familiare. La prima fattura Enel depositata in ricorso Pt_1 dall'opponente tuttavia, emessa per la consistente somma di € 527,26, reca la scadenza di febbraio 2024: è evidente Pt_1 che i consumi risalgono a periodo anteriore, in cui l'opponente medesimo abitava la casa familiare. Non è pertanto possibile dedurre quale parte della spese per energia elettrica fosse per il mantenimento della famiglia e quale per sé stesso. Le fatture a seguire – di difficile lettura in quanto fotocopiate in un foglio e prive di indicizzazione – riguardano addirittura periodi risalenti al 2023 (quelle di acquedotto, ad esempio) e al 2022. Anche le spese straordinarie per i figli non risultano certe, liquide ed esigibili. Alcune di tali spese sono state sostenute in periodo antecedente l'ordinanza presidenziale (vedi le spese per il nuoto di ). Parte_1
In conclusione, può dirsi che l'opposizione, finalizzata a ottenere la compensazione dell'asserito credito per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e per il pagamento delle utenze a favore del genitore collocatario dei figli e assegnatario dell'abitazione familiare, non può trovare accoglimento. Il credito non si presenta certo, liquido e tanto meno esigibile. Molte delle spese che l'opponente intende portare in compensazione, infatti, riguardano periodi anteriori la domanda di separazione e l'ordinanza presidenziale, quanto ancora l'opponente condivideva con il nucleo familiare l'abitazione. Le spese sostenute per le utenze, pertanto, debbono considerarsi effettuate nell'interesse della famiglia e non sono ripetibili o rimborsabili.
Deve essere accolta, viceversa, la domanda riconvenzionale di La spesa sostenuta per l'acquisto del computer CP_1 portatile necessario per la scuola dei figli non è stata contestata dall'opponente e, inoltre, è stata regolarmente documentata dall'opposta (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa).
Tanto premesso, deve essere condannato a rimborsare a il 50% delle spese di acquisto del Parte_1 Parte_2 computer, pari a € 199,50.
Le spese, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti per cause di analogo valore dai DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022 seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna CP_1
a rimborsare ad la somma di € 199,50, oltre interessi al tasso legale Parte_1 Parte_1 dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna a rimborsare delle spese della fase di merito del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in € 1.278,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 28 luglio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Basolu Parte_1 C.F._1 attore contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia CP_1 C.F._2
Simona Pedde convenuta
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
Accertare e dichiarare che il in conseguenza delle ricevute di pagamento versate in atti è creditore nei confronti Parte_1 della della somma totale di € 2.001,47, di cui € 531,25 per spese straordinarie, quali visite mediche e CP_1 ludiche dei minori, ed € 1.470,22, quota pari al 50% della a titolo di utenze domestiche dell'immobile assegnato ed CP_1 abitato con tre figli;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il nulla deve alla in forza del Parte_1 CP_1 precetto azionato e, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi oggi contestato e conseguentemente compensate le somme richieste dall'opposta con quelle dovute dall'opponente; con vittoria di spese, diritti e onorari Nell'interesse della convenuta:
Rigetti integralmente le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) conseguentemente confermi la piena validità ed efficacia del precetto azionato e del conseguente pignoramento presso terzi;
In via riconvenzionale c) accerti e dichiari il credito sub di nei confronti di pari ad euro 199,50 ovvero il 50% della CP_1 Parte_1 maggior somma di euro 399,90 per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori concordate e debitamente documentate;
c.1.) conseguentemente condanni al pagamento della somma di euro 199,50; d) condanni ex Parte_1 art. 96 cpc l'attore al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata per lite temeraria e Parte_1 per il contegno processuale tenuto;
e) con vittoria di spese e competenze.
Verbale udienza 24 luglio 2025
Sono presenti per l'opponente l'Avv. Basolu, mentre per l'opposta l'Avv. Pedde. L'Avv. Basolu e si riporta a tutte le difese in atti. L'Avv. Pedde insiste per l'accoglimento delle difese. Il giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 2 dicembre 2022 depositò presso il Tribunale di Nuoro ricorso di separazione dal CP_1 coniuge Parte_1
Con provvedimento del 2 maggio 2023 il Presidente pose a carico di “la somma di euro Parte_1
480,00 mensili (€ 160,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.).
In data 22 ottobre 2024 , in virtù del titolo costituito dall'ordinanza presidenziale sopra CP_1 menzionata, notificò ad atto di precetto, intimandogli il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 1.317,67 a titolo di spese straordinarie, così suddivise: spese scolastiche € 1.063,20; spese mediche € 620,29; spese ludiche e sportive € 614,50.
Stante il mancato adempimento, avviò azione esecutiva, in specie pignoramento mobiliare CP_1 presso terzi.
Avverso il pignoramento depositò ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., Parte_1 asserendo di “essere creditore a partire dal momento della presentazione della domanda di separazione giudiziale, avvenuta in data 01.12.2022, della somma di € 2.001.47, di cui € 531,25 per spese straordinarie, quali visite mediche e ludiche dei minori, ed € 1.470.22 (totale utenze € 2.940,43/2 = € 1.470,22) per spese ordinarie inerenti le utenze domestiche dell'immobile affidato alla . L'opponente, previa CP_1 sospensione della procedura, chiese al Tribunale di accertare che nulla era da lui dovuto per il precetto azionato, in quanto tale credito era inesistente e/o non dovuto e/o compensato, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituì l'opposta, contestando in fatto e diritto quanto dedotto in ricorso.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il giudice dell'esecuzione mobiliare rigettò l'istanza di sospensione, condannò il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria e fissò in giorni trenta il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, introdusse il presente Parte_1 giudizio di merito, deducendo di aver pagato a favore dell'ex coniuge, oltre alle spese del mantenimento ordinario, anche le spese per le utenze domestiche dell'immobile alla e ai figli. Tali somme, di fatto, CP_1 costituivano un duplicato delle voci del mantenimento ordinario e non erano dovute. Ad oggi, specificò
la compensazione del suo controcredito con quello oggetto del pignoramento non solo azzerava Pt_1 il suo debito, ma lo collocava in posizione di credito nei confronti della per la somma di € 683,50. CP_1
Tanto premesso, l'attore così concluse: Accertare e dichiarare che il in conseguenza delle ricevute di Parte_1 pagamento versate in atti è creditore nei confronti della della somma totale di € 2.001,47, di cui € 531,25 CP_1 per spese straordinarie, quali visite mediche e ludiche dei minori, ed € 1.470,22, quota pari al 50% della a titolo di CP_1 utenze domestiche dell'immobile assegnato ed abitato con tre figli;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il Parte_1 nulla deve alla in forza del precetto azionato e, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia CP_1 dell'atto di pignoramento presso terzi oggi contestato e conseguentemente compensate le somme richieste dall'opposta con quelle dovute dall'opponente; con vittoria di spese, diritti e onorari.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio , deducendo l'infondatezza del CP_1 controcredito vantato dall'attore, in quanto del tutto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
La convenuta, inoltre, ha dichiarato di essere ulteriormente creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 199,50, ovvero il 50% della maggior somma di € 399,90 sostenute, a titolo di spese straordinarie, nell'interesse dei minori, concordate e debitamente documentate.
Ciò premesso, agendo anche in via riconvenzionale, la convenuta ha così concluso: Rigetti integralmente le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) conseguentemente confermi la piena validità ed efficacia del precetto azionato e del conseguente pignoramento presso terzi;
In via riconvenzionale c) accerti e dichiari il credito sub di nei confronti di pari ad euro 199,50 ovvero il 50% della maggior somma di euro CP_1 Parte_1
399,90 per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori concordate e debitamente documentate;
c.1.) conseguentemente condanni al pagamento della somma di euro 199,50; d) condanni ex art. 96 cpc l'attore Parte_1 al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata per lite temeraria e per il contegno Parte_1 processuale tenuto;
e) con vittoria di spese e competenze. Con decreto del 3 dicembre 2024 il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, assegnando termine sino al 20 dicembre 2024 e posponendo la prima udienza alla data del 6 maggio 2025.
All'udienza del 26 giugno 2025 – la prima udienza è stata oggetto di rinvio per due volte (6 maggio 2025
e 24 giugno 2025) per legittimo impedimento del giudizio designato – le parti hanno insistito sui mezzi istruttori richiesti fin dagli atti introduttivi e il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 2 luglio 2025 il giudice, ritenuta la causa decidibile in diritto e matura per la decisione, ha rigettato le istanze istruttorie e fissato l'udienza del 24 luglio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il 24 luglio 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato la decisione.
La presente causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Occorre in primo luogo osservare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha sancito che “in tema di esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna”
(Cass. Civ. 379 del 2021 e successive conformi). Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale del 2 maggio 2023 costituisce titolo esecutivo idoneo a consentire a di agire direttamente in via esecutiva. Le spese richieste, ben individuate CP_1
e provate mediante puntuale documentazione integrativa dell'ordinanza, sono tutte a carattere routinario – scolastiche, mediche, ludico-sportive – e presentano il carattere della certezza, liquidità ed immediata esigibilità. Del resto, l'opponente non ha contestato né an né quantum.
Il pignoramento, pertanto, è assistito da valido titolo esecutivo.
Alle stesse conclusioni, viceversa, non può pervenirsi in ordine al controcredito che pretende di porre in Parte_1 compensazione.
Con riferimento alle spese sostenute per le utenze domestiche, va osservato che la documentazione prodotta (fatture, bollette) non consente di capire e accertare (anche perché l'attore non ha presentato indicizzazione e riferimenti specifici) a quale lasso temporale siano riferibili i costi sostenuti Senza dubbio, gran parte di essa a periodo in cui abitava ancora Pt_1
l'abitazione poi assegnata alla e molta addirittura al precedente la separazione. Nel costituirsi in giudizio, infatti, CP_1 ha prodotto l'ordinanza del 18 aprile 2024 con la quale il Tribunale di Nuoro ha assegnato l'immobile a CP_1
genitore collocatario della prole, e ha ordinato ad di lasciare l'immobile. Sino a tale data, CP_1 Parte_1 pertanto, è lecito presumere che abitasse nell'abitazione familiare. La prima fattura Enel depositata in ricorso Pt_1 dall'opponente tuttavia, emessa per la consistente somma di € 527,26, reca la scadenza di febbraio 2024: è evidente Pt_1 che i consumi risalgono a periodo anteriore, in cui l'opponente medesimo abitava la casa familiare. Non è pertanto possibile dedurre quale parte della spese per energia elettrica fosse per il mantenimento della famiglia e quale per sé stesso. Le fatture a seguire – di difficile lettura in quanto fotocopiate in un foglio e prive di indicizzazione – riguardano addirittura periodi risalenti al 2023 (quelle di acquedotto, ad esempio) e al 2022. Anche le spese straordinarie per i figli non risultano certe, liquide ed esigibili. Alcune di tali spese sono state sostenute in periodo antecedente l'ordinanza presidenziale (vedi le spese per il nuoto di ). Parte_1
In conclusione, può dirsi che l'opposizione, finalizzata a ottenere la compensazione dell'asserito credito per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e per il pagamento delle utenze a favore del genitore collocatario dei figli e assegnatario dell'abitazione familiare, non può trovare accoglimento. Il credito non si presenta certo, liquido e tanto meno esigibile. Molte delle spese che l'opponente intende portare in compensazione, infatti, riguardano periodi anteriori la domanda di separazione e l'ordinanza presidenziale, quanto ancora l'opponente condivideva con il nucleo familiare l'abitazione. Le spese sostenute per le utenze, pertanto, debbono considerarsi effettuate nell'interesse della famiglia e non sono ripetibili o rimborsabili.
Deve essere accolta, viceversa, la domanda riconvenzionale di La spesa sostenuta per l'acquisto del computer CP_1 portatile necessario per la scuola dei figli non è stata contestata dall'opponente e, inoltre, è stata regolarmente documentata dall'opposta (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa).
Tanto premesso, deve essere condannato a rimborsare a il 50% delle spese di acquisto del Parte_1 Parte_2 computer, pari a € 199,50.
Le spese, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti per cause di analogo valore dai DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022 seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna CP_1
a rimborsare ad la somma di € 199,50, oltre interessi al tasso legale Parte_1 Parte_1 dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna a rimborsare delle spese della fase di merito del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in € 1.278,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 28 luglio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito