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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile
Composta dai seguenti magistrati: dott. GI ND Presidente dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. EA DI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1067/2024 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIOVANNI VALTULINI ( ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Trescore B.rio (BG), Via Locatelli n. 82
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_3 avv. ALDO BISSI ( e IC GIACOMETTI Email_2
( ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori Email_3 in Milano, Via Pietro Colletta n. 7
pagina 1 di 20 APPELLATA
E CONTRO
quale incorporante di (C.F. ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ALDO BISSI
( e IC GIACOMETTI Email_2
( ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori Email_3 in Milano, Via Pietro Colletta n. 7
APPELLATA
E CONTRO
(C.F ) e, per essa, la mandataria (C.F. Controparte_5 P.IVA_5 Parte_2
e P. IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_6 P.IVA_7 dall'avv. ANTONIO DONVITO ( ed elettivamente domiciliata Email_4 presso lo studio del difensore in Milano, Via Paolo Andreani n. 4
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_8
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: bancari sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, così statuire: in via pregiudiziale assorbente:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, della società nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'insussistenza in capo a CP_1 questa di crediti, titoli ed azioni nei confronti della con conseguente rigetto di tutte le Parte_1 domande articolate da CP_1 pagina 2 di 20 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società Controparte_2
, per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente nonché la nullità della
[...] procura speciale rilasciata da per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e CP_1
1418 c.c., con conseguente rigetto delle domande articolate;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, della società nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'insussistenza in Controparte_5 capo a questa di crediti, titoli ed azioni nei confronti della con conseguente rigetto di tutte Parte_1 le domande articolate;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della società , per effetto Parte_2 dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente nonché la nullità della procura speciale rilasciata da per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c., Controparte_5 con conseguente rigetto delle domande articolate.
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e/o del Controparte_6 proprio cessionario ad agire in executivis in forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria rep
174022 Notaio di DI stante l'accertata Per_1 inesistenza del credito portato da decreto ingiuntivo n. 238/2018;
– in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la per difetto di causa in quanto Controparte_6 diretto ad appianare ed estinguere in parte l'esposizione debitoria del conto corrente, nonché per violazione degli artt. 1325 n. 2, 1418 comma II, 1813, 1814 e 832 c.c., in quanto non vi era stata alcuna effettiva e reale erogazione e/o messa a disposizione di somme a favore della mutuataria ma una mera operazione contabile di cancellazione di somme già segnate a debito della Parte_1 cliente;
- accertare e dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n. 74616 ex art. 117 TUB, e per
l'effetto dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza del credito portato nel titolo costituito dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 (rep. 179215 notaio di DI), alla Per_1 base dell'intervento effettuato in data 11.07.2018 nella procedura esecutiva opposta R.G.E. 198/2018
Tribunale di DI;
- in ogni caso, dichiararsi la nullità contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 (rep.
179215 notaio di DI) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1325 n. 2, 1418 comma II e/o 1813, Per_1
pagina 3 di 20 1814 e 832 c.c., posto che la somma mutuata ha coperto una esposizione illegittima, fittizia ed apparente di conto corrente;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di . CP_4
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. di quelle di secondo grado in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”.
Per l'appellata e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis,
PRELIMINARMENTE
In applicazione dell'art. 350 bis c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza dell'impugnazione, fissare
l'udienza per la discussione orale della causa.
NEL MERITO
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
In ogni caso respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis,
PRELIMINARMENTE
In applicazione dell'art. 350 bis c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza dell'impugnazione, fissare
l'udienza per la discussione orale della causa.
NEL MERITO
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
In ogni caso respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata.
pagina 4 di 20
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Per l'appellata , per essa, Controparte_5 Parte_2
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così
GIUDICARE nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile e comunque infondato, e, in ogni caso, confermare la sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1 I fatti che hanno dato origine al contenzioso possono essere riassunti come segue.
- Il 7/10/2009, (“ ”) aveva stipulato con la Parte_1 Pt_1 Controparte_6
(“ ) il contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787 per l'importo
[...] Controparte_6 di € 1.200.000,00, da restituirsi in 15 anni mediante il pagamento di rate semestrali posticipate1;
- sulla base di tale contratto, aveva avviato la procedura esecutiva n. Controparte_6
198/2018 r.g.e.;
- medio tempore, chiedeva ed otteneva, dinanzi al Tribunale di DI, il Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 238/2018, con cui veniva ingiunto a il pagamento di € Pt_1
2.629.734,48, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in forza di un contratto di apertura di credito fondiaria, stipulato il 27/4/2005, a valere sul c/c n. 142697. Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., successivamente avviato dalla società debitrice, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo, così divenendo titolo utile per giustificare l'intervento della Banca creditrice nella procedura esecutiva di cui sopra (n. 1 In particolare, la somma mutuata era stata erogata in più tranches: € 100.000,00 all'atto della stipula del contratto mediante versamento sul c/c n. 142697; € 100.000,00 il 7/10/2019; € 600.000,00 in data 23/12/2019; € 499.000,00 in data 26/7/2010; € 1.000,00 in data 26/10/2011. pagina 5 di 20 198/2018 r.g.e.). Nelle more del giudizio, definito con la sentenza impugnata, tale intervento veniva tuttavia meno, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione. e, quindi, della revoca del decreto ingiuntivo che aveva costituito titolo, disposta con la sentenza n. 207/2022 del
Tribunale di DI, pubblicata il 21/3/2022 e passata in giudicato;
- in data 1/7/2019, nella stessa procedura esecutiva interveniva anche in forza Controparte_4 del contratto di mutuo ipotecario del 22/11/2010, sottoscritto da con la Pt_1 [...]
(poi fusa per incorporazione nell'istituto procedente), per l'importo di € Controparte_7
1.500.000,00, erogato mediante versamento sul c/c n. 74616 intestato alla s.r.l.
I.2 RS proponeva, quindi, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di DI, per ottenere l'accertamento e la declaratoria:
- della nullità, illegittimità ed inefficacia del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del
7/10/2009, per mancanza di causa in concreto, trattandosi di mutuo c.d. solutorio (stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria della società relativa al c/c n. 142697, sul quale era stato erogato l'importo mutuato), nonché per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832
c.c., per non esservi stata alcuna reale erogazione e/o messa a disposizione delle somme mutuate, bensì una mera operazione contabile di cancellazione delle poste già a debito della società. Inoltre, la nullità del contratto di mutuo veniva prospettata dall'opponente quale conseguenza dell'invalidità del contratto di conto corrente sul quale l'importo mutuato era stato erogato, trattandosi, in tesi, di due contratti funzionalmente collegati: collegamento che, asseritamente, poteva evincersi sia dall'avvenuto accredito delle somme mutuate sul c/c, sia dalla natura solutoria del mutuo concesso. In corso di causa, questo motivo di nullità veniva argomentato anche facendo riferimento alla sentenza del Tribunale di DI di accoglimento dell'opposizione proposta avverso il d. i. n. 238/2018 che, secondo la prospettiva attorea, aveva accertato la nullità del contratto di conto corrente;
- della nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria sottoscritto con l'allora
[...] in data 22/11/2010, per difetto di causa in concreto (essendo anche Controparte_7 questo un mutuo solutorio), nonché per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., essendo mancata un'effettiva erogazione delle somme mutuate. Anche in questo caso, l'opponente prospettava, quale ulteriore motivo di nullità del contratto di mutuo, l'invalidità del contratto di conto corrente sul quale erano state versate le somme mutuate (in tesi funzionalmente collegato pagina 6 di 20 al primo), in quanto mancante della forma scritta prescritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117
TUB;
- dell'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa da Controparte_4
I.3 Si costituiva e, per essa la mandataria quale Controparte_1 Controparte_2 cessionaria pro-soluto del credito di deducendo l'inammissibilità delle domande Controparte_4 avversarie per violazione dei principi di chiarezza, sinteticità e precisione;
chiedeva, comunque, il loro rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
I.4 Con atto depositato il 30/4/2021, interveniva in giudizio quale incorporante Controparte_3 di dando atto dell'intervenuta cessione a del credito relativo al Controparte_4 Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario sottoscritto da aderiva, quindi, alle Controparte_7 difese ed alle domande articolate dalla cessionaria, chiedendone il rigetto, in quanto integralmente infondate.
I.5 Infine, con atto del 24/5/2021, si costituiva in giudizio e, per essa, la Controparte_5 mandataria in qualità di cessionaria pro soluto del credito vantato dalla Parte_2 [...]
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle CP_6 eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie delle condotte tenute dalla cedente;
nel merito, contestava le doglianze svolte da e chiedeva il rigetto delle domande da quest'ultima formulate. Pt_1
I.6 Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 6/6/2022, l'opponente, dando seguito alle contestazioni svolte nei precedenti atti difensivi, articolava ulteriori domande, chiedendo:
- l'accertamento con declaratoria del difetto, in capo a e di Controparte_1 Controparte_5 di legittimazione, sostanziale e processuale, ad agire sia nel procedimento esecutivo che nel giudizio di opposizione, nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con conseguente rigetto delle domande dalle medesime proposte in quanto inammissibili e, comunque, infondate;
- l'accertamento con declaratoria del difetto di legittimazione ad agire in capo a, rispettivamente,
e a prospettato quale conseguenza sia Controparte_2 Parte_2 dell'accoglimento della suddetta domanda nei confronti delle rispettive mandatarie, sia della ritenuta nullità delle singole procure speciali per indeterminatezza dell'oggetto, con rigetto di tutte le domande articolate dalle mandatarie in quanto inammissibili e comunque infondate.
I.7 All'udienza del 28/5/2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 20 Con ordinanza datata 29/10/2022, il giudice di prime cure rimetteva la causa sul ruolo, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., che, pur richiesti, non erano stati assegnati.
Istruita quindi la causa documentalmente, all'esito del giudizio, il Tribunale di DI, con sentenza n.
193/2024, pubblicata il 29/2/2024, ha così deciso:
1) rigetta le domande formulate da per tutte le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per Parte_1 CP_5 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.200,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
4) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 2.500,00 per Parte_1 Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
I.8 Preliminarmente, il primo giudice ha rilevato l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice con le note di precisazione delle conclusioni del 6/6/2022, in quanto formulate in modo generico, senza specificare le ragioni poste a loro fondamento, in violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c.
Tanto premesso, il giudice di primo grado, chiarito che, a fronte del venir meno dell'intervento nella procedura esecutiva di in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo n. 238/2018, il Controparte_6 thema decidendum restava circoscritto alle sole contestazioni inerenti ai contratti di mutuo ipotecario sottoscritti con e con ha rilevato quanto segue: Controparte_6 Controparte_7
- entrambe le censure di nullità svolte dalla difesa con riguardo al mutuo ipotecario n. 8/81787 sottoscritto con erano del tutto infondate. Ed invero: Controparte_6
i. la circostanza che fosse un mutuo solutorio non ne inficiava la validità, in adesione ai principi posti sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23149/2022). In ogni caso, ha osservato il Tribunale come, nel contratto di mutuo, la mutuataria avesse dichiarato di
“utilizzare il mutuo […] concesso per costruzione immobile” (cfr. pag. 2 contratto mutuo;
doc. 5 parte convenuta 2020); CP_5
ii. la difesa attorea non aveva provato l'esistenza del collegamento negoziale tra il contratto de quo ed il contratto di conto corrente sul quale le somme erano state accreditate. Ad ogni buon conto, la censura di nullità, prospettata quale immediata conseguenza dell'invalidità del contratto di conto corrente sul quale il mutuo insisteva, era del tutto infondata: diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la sentenza del Tribunale
pagina 8 di 20 di DI che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 238/2018 non costituiva elemento utile a dimostrarne il fondamento;
- il rigetto delle domande relative al contratto di mutuo n. 8/81787 assorbiva e, comunque, rendeva superfluo l'esame della domanda di improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di creditore intervenuto nella procedura;
CP_4
- parimenti infondata era l'eccezione di nullità, per difetto di causa in concreto e per assenza della traditio rei, del contratto mutuo ipotecario del 22/11/2020 sottoscritto con l'allora
[...]
(anch'esso mutuo solutorio), per le stesse ragioni già svolte con Controparte_7 riferimento all'altro contratto: il Tribunale, invero, oltre a ribadire la validità del contratto di mutuo solutorio, ha evidenziato altresì come, anche in tale ipotesi, non fosse stata dimostrata
“la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente. Parte attrice, infatti, anche in questo caso [aveva fondato] il collegamento sulle circostanze dell'erogazione del mutuo sul conto corrente e sulla destinazione delle somme mutuate all'estinzione di un debito pregresso;
circostanze che – come visto – non sono di per sé idonee a far ritenere sussistente il collegamento negoziale tra i due contratti” (sentenza, p. 16).
II. Il giudizio di appello
II.1 ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento Pt_1 delle conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio.
Sono stati proposti sei motivi di appello, così rubricati e riassunti.
1) L'eccezione preliminare e/o pregiudiziale di difetto di legittimazione, sia sostanziale sia processuale: mancata pronunzia.
Col primo motivo, parte appellante ha inteso dolersi dell'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione, sostanziale e processuale, di entrambi i creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare sub n. 198/2018 r.g.e., nonché delle rispettive mandatarie. La fondatezza dell'eccezione, invero, risulterebbe ictu oculi dalla disamina “degli atti costitutivi e/o introduttivi di suddetto procedimento esecutivo” (atto di appello, p. 36).
2) Il rapporto con (e per essa della cessionaria Controparte_6 [...]
: inesistenza del credito azionato in via esecutiva. CP_5
Col secondo motivo di impugnazione, ha censurato il rigetto della domanda di accertamento Pt_1 negativo del credito asseritamente derivato dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con CP_6
pagina 9 di 20 nonostante l'effettuata produzione della sentenza n. 207/22 del Tribunale di DI, CP_6 passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 238/2018, in tesi accertando l'inesistenza di ogni credito in quella sede azionato, ivi compreso quello relativo al mutuo.
3) Nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1 .200.000,00 del 7.10.2009 (rep.
174022 notaio di DI) e dell'atto di erogazione di mutuo del 26.10.2011 (rep. 183116 Per_1 notaio di DI). Per_1
Col terzo motivo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo stipulato con sotto il profilo del difetto di causa in concreto. Secondo Controparte_6
l'appellante, pregiudicherebbe la validità del contratto di mutuo, oltre alla sua funzione solutoria,
l'inesistenza del debito pregresso (ovvero dello scoperto di conto corrente), sempre in tesi accertata dal
Tribunale di DI con la sentenza che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 238/2018.
4) Nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1 .200.000,00 del 7.10.2009 (rep.
174022 notaio di DI) e dell'atto di erogazione di mutuo del 26.10.2011 (rep. 183116 Per_1 notaio di DI) per violazione degli art. 1813, 1814 e 832 c.c. Per_1
Col quarto motivo, la appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo, sottoscritto con sotto il profilo della ritenuta violazione degli art. 1813, Controparte_6
1814 e 832 c.c., essendo mancata l'effettiva traditio rei. Ad avviso della difesa, invero, non vi sarebbe stata alcuna messa a disposizione dell'importo mutuato, avendo la banca eseguito soltanto una mera operazione contabile di cancellazione delle somme già segnate in avere della società mutuataria, in forza del debito pregresso.
5) Della dedotta nullità e dell'illegittimità del diritto di di agire in Controparte_6 executivis. Col quinto motivo di appello, ha insistito sulla ritenuta inesistenza del diritto Pt_1 del creditore procedente ad agire in executivis, a fronte della dedotta nullità del titolo esecutivo e della “concreta” insussistenza del credito portato ad esecuzione.
6) Nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 del 22.11.2010 (rep.
179215 notaio di DI) per violazione degli art. 1325 numero 2, 1418 II comma c.c., e/o Per_1 per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c.; nullità della sentenza per omessa statuizione.
pagina 10 di 20 Da ultimo, col sesto motivo, parte appellante ha censurato il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo concluso con Per contestare la decisione del Controparte_7
Tribunale, l'appellante ha fatto riferimento alle ragioni già esposte a sostegno della ritenuta nullità del mutuo stipulato con ed invero, anche in questo caso: (i) non vi sarebbe stato Controparte_6 alcun effettivo accredito della somma mutuata, ma una mera operazione contabile di cancellazione delle poste a debito nel c/c n. 74616; (ii) la validità del contratto di mutuo sarebbe pregiudicata dalla nullità del contratto di conto corrente, per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 TUB (non risultando “che a dispetto dell'eccezione sollevata sin dall'atto introduttivo e precisata nelle conclusioni, , e per essa il cessionario e/o , abbia CP_4 Controparte_3 prodotto il contratto di conto corrente come invece era suo preciso onere, avendo Parte_1 contestato il saldo di conto corrente”), nonché per difetto di prova dell'effettiva posizione debitoria della società (cfr. atto di appello, p. 42).
II.2 Si sono costituite – con atto separato, ma con gli stessi difensori – e, per essa, in Controparte_1 qualità di mandataria, ed concludendo entrambe Controparte_2 Controparte_3 per l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., e, in via principale, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la difesa di entrambe le appellate, prendendo posizione sui motivi che riguardano il contratto di mutuo sottoscritto da e Parte_1 [...]
(primo e sesto motivo di appello), ha osservato quanto segue: Controparte_7
- in ordine al primo motivo d'appello, contrariamente a quanto sostenuto da , il Tribunale Pt_1 di DI non sarebbe incorso in alcuna omessa pronuncia, avendo al contrario valutato le domande (di accertamento della carenza di legittimazione e di interesse ad agire di CP_1
e della nullità della procura rilasciata a , rigettandole perché
[...] Controparte_2 formulate in termini estremamente generici, in violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c. Non risulta che tale decisione sia stata espressamente impugnata dall'appellante: pertanto, la stessa, deve intendersi passata in giudicato. In ogni caso, la presente doglianza risulta affetta da grave genericità, mancando dei requisiti minimi di allegazione;
- per quanto concerne il sesto motivo di appello, posta la validità del mutuo solutorio e la sussistenza della prova della traditio rei, come evidenziato dal primo giudice, non Parte_1 ha offerto la prova né del presunto collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il c/c, né della ritenuta nullità di quest'ultimo, asseritamente idonea a pregiudicare la validità del primo. pagina 11 di 20 II.3 Si è costituita anche e, per essa, la mandataria istando per il Controparte_5 Parte_2 rigetto dell'appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la parte ha sostenuto quanto segue:
- il primo motivo d'appello è del tutto generico nella sua formulazione e comunque infondato. Ed invero, nel primo grado di giudizio l'appellata ha offerto adeguata prova sia della titolarità del credito in capo a (doc. n. 12-15), sia del mandato conferito a CP_5 Parte_2
(doc. 1). L'infondatezza di tale doglianza consentirebbe di ritenere assorbito il quinto motivo, in quanto strettamente consequenziale rispetto a quello in esame;
- per quanto concerne il contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787, la revoca del decreto ingiuntivo non poteva incidere in alcun modo sulla sua esistenza. Né il Tribunale di DI, in sede di opposizione all'esecuzione, avrebbe potuto esaminare la validità del contratto di conto corrente cui il provvedimento monitorio revocato si riferiva, trattandosi di questione vagliata e decisa, con efficacia di giudicato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c.;
- da ultimo, premessa la validità del mutuo solutorio, in ogni caso, la sopravvenuta inesistenza del debito pregresso che la somma mutuata era destinata a coprire avrebbe avuto conseguenze solo “sul piano meramente contabile dei rapporti di dare e avere tra le parti in relazione allo specifico conto corrente affidato nel quale sarebbe confluito il mutuo, nel senso che il conto corrente in origine riportante un saldo a debito esporrebbe un minor debito o diverrebbe a credito, con, in ogni caso, relativa maggior disponibilità in capo a della somma Parte_1 mutuata” (comparsa, p. 15).
Infine, ha rinnovato, “in via prudenziale”, l'eccezione della carenza della propria Controparte_5 legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande di restituzione e/o risarcimento eventualmente formulate in relazione a condotte tenute dalla banca cedente, essendo l'appellata succeduta solo nel credito oggetto dell'intervenuta cessione, e non anche nel rapporto contrattuale.
II.4 pur ritualmente citata dall'appellante, non si è costituita e, all'udienza di Controparte_6 prima comparizione delle parti del 16/10/2024, ne è stata dichiarata la contumacia. In quella stessa sede, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 26/11/2025, assegnando alle parti i termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito per il deposito degli atti conclusivi;
nella predetta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
pagina 12 di 20
III. Le osservazioni della Corte III.1 Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Ed invero, i singoli motivi di appello, ancorché formulati in modo sommario, risultano comunque nel complesso rispettosi dei canoni previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), consentendo di individuare sia le parti gravate della sentenza, sia la ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dalle appellate ed deve anzitutto osservarsi che la mancanza, secondo un Controparte_1 Controparte_3 giudizio ex ante, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità, così come previsto dall'art. 348bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che, sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. In ogni caso, l'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello – oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti – deve ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 c.p.c. anziché ex art. 350bis cpc, disposto alla prima udienza.
III.2 Avuto successivo riguardo al merito dell'impugnazione, la stessa è nel suo complesso infondata.
Per quanto riguarda il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulle domande di accertamento della carenza di legittimazione e di interesse ad agire di e di e Controparte_1 Controparte_5 delle rispettive mandatarie, va innanzitutto osservato che il Tribunale, come si evince dal dispositivo, ha disatteso e respinto ogni domanda od eccezione non partitamente esaminata, per cui potrebbe semmai ravvisarsi un deficit di motivazione, e non un'omessa pronuncia. Alle eventuali lacune motivazionali può e deve supplire la Corte, in considerazione del fatto che, data la tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e data la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1 c.p.c.), il giudice d'appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, essa non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
Ciò premesso, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice si è soffermato sulle suddette domande, che ha ritenuto inaccoglibili in ragione della genericità delle allegazioni: “non avendo l'attrice specificato le ragioni poste a fondamento delle stesse, come peraltro
pagina 13 di 20 prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c. Tali eccezioni, infatti, formulate da parte attrice per la prima volta con la precisazione delle conclusioni del 6.6.2022, non sono state in alcun modo sviluppate negli scritti successivi, pur avendo il Giudice rimesso la causa in istruttoria proprio al fine di assegnare alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. RS, infatti, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata proprio alla precisazione e modificazione delle domande, si è limitata a riproporre le conclusioni precedentemente formulate senza nulla dedurre al riguardo nel corpo dell'atto.” (cfr. sentenza, pp. 9-10). Possono comunque essere svolte le considerazioni integrative che seguono.
Va ricordato che la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. La legittimazione in senso processuale di e di Controparte_1 CP_5
e conseguentemente delle rispettive mandatarie, non è perciò revocabile in dubbio: ed invero, è
[...] dalla prospettazione delle dichiarate cessionarie, cui deve appunto riguardarsi, che si trae la legittimazione ad agire nei confronti della società appellante per il recupero del credito.
Per quanto invece attiene alla legittimazione in senso sostanziale, ovvero alla titolarità del credito, va osservato quanto segue.
RS, nelle prime difese successive alla costituzione in giudizio di e di Controparte_1 [...]
(ovvero, rispettivamente, nelle note di depositate in vista dell'udienza del 28/5/2021 e nelle CP_5 note di precisazione delle conclusioni depositate il 6/6/2022), ha contestato ad entrambe di non aver offerto prova della qualità di cessionaria dei crediti portati ad esecuzione. Negli scritti conclusivi successivamente depositati, ha poi ulteriormente sviluppato la contestazione, riferendola alla carenza di prova della presenza, nel portafoglio dei crediti ceduti, di quelli portati ad esecuzione, senza invece confutare l'esistenza stessa di entrambi i contratti di cessione.
Con riguardo alla posizione di cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario del 22/11/2010, la medesima ha prodotto, in sede di costituzione, l' estratto della Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 12/12/2020, dove si dà conto dell'avvenuta cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_8 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
pagina 14 di 20 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione”.
Tra i rapporti indicati quali oggetto della cessione appare dunque rientrare quello portato ad esecuzione, avente titolo in un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 22/11/2010.
In ogni caso, ad essere dirimente è l'intervento in giudizio di , incorporante della Controparte_3 cedente che ha dato atto della successione di nel credito de quo. Deve Controparte_4 Controparte_1 richiamarsi l'orientamento di legittimità, per cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale”, ovvero “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [sia] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. civ.
n. 10200/2021). Tale orientamento è stato seguito anche da questa Corte in precedenti pronunce, ove si
è evidenziato come la dichiarazione del cedente rappresenti la prova più liquida a sostegno della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse, la cedente, a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 76/2024).
Orbene, l'attribuzione di tale effetto alla dichiarazione resa dalla dante causa in sede stragiudiziale, a maggior ragione deve valere con riferimento all'intervento volontario ed adesivo della medesima nel giudizio intentato contro cessionaria, finalizzato ad avvalorarne le ragioni.
D'altro canto, per quanto attiene alla posizione di cessionaria del credito Controparte_5 derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 7/10/2009, la società, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 138 del 24/11/2020
(ove si dà conto della cessione dei crediti che “derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca
pagina 15 di 20 Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”), anche l'elenco dei crediti ceduti, ove compare il codice univoco che caratterizza la società debitrice (47267). Trattasi dell'elenco cui rimanda il link indicato nell'avviso di cessione.
A fronte degli elementi di cui si è appena dato conto, incontestato il perfezionamento delle due operazioni di cessione, la Corte ritiene che tanto quanto abbiano Controparte_1 Controparte_5 idoneamente dimostrato la presenza del rispettivo credito portato ad esecuzione tra quelli loro ceduti, e, quindi, abbiano idoneamente provato la titolarità del credito. Conclusione, questa, che consente di delibare positivamente la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale interesse attuale e concreto non altrimenti perseguibile se non attraverso l'ottenimento di un provvedimento giurisdizionale che definisca l'opposizione all'esecuzione.
Acclarata la legittimazione ad agire delle cessionarie, deve aversi riguardo all'eccezione di nullità delle procure rilasciate, rispettivamente, a e Controparte_2 Parte_2
Ad avviso dell'appellante, entrambe recherebbero un oggetto indeterminato, non contenendo alcun riferimento ai crediti rispetto ai quali è conferito l'esercizio dei poteri di rappresentanza.
La Corte osserva, contrariamente, che il contenuto di entrambe le procure speciali è sufficientemente chiaro nell'attribuire alle procuratrici mandatarie il potere di compiere tutte le attività necessarie alla gestione nonché al recupero di tutti i crediti (anche futuri) nella titolarità delle rispettive mandanti, attività che vengono indicate nel dettaglio (pur se a titolo esemplificativo). Al proposito è sufficiente leggere il passaggio (che si rinviene in termini identici in entrambe le procure), che, prima di descrivere le singole attività oggetto dei poteri attribuiti alle mandatarie, precisa come a queste ultime venga demandato lo svolgimento di “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”. Tanto è sufficiente ad escludere il fondamento della doglianza. Il motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
III.3 Il secondo, terzo e quarto motivo si appello, poiché tutti relativi al credito derivante dal contratto di mutuo del 7/10/2009 sottoscritto da con sono passibili di trattazione Pt_1 Controparte_6 congiunta e sono infondati.
A tal proposito, rileva la Corte quanto segue.
pagina 16 di 20 È infondata la tesi della nullità del contratto di mutuo, per insussistenza del debito che il mutuo stesso sarebbe stato finalizzato a ripianare.
Ed infatti , anche in appello, fonda la propria tesi in via esclusiva sulla sentenza n. 207/22 del Pt_1
Tribunale di DI, passata in giudicato, che ha accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2018: come però ben evidenziato dal giudice di prime cure, tale provvedimento non è affatto utile “in ordine all'illiceità degli addebiti, tenuto conto del fatto che la domanda di pagamento formulata dalla banca [era] stata rigettata perché la banca non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, mancando la produzione integrale degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, necessari al fine di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto” (sentenza,
p. 15).
Questo punto motivazionale non è stato oggetto di specifica censura, ed in ogni caso è certamente condivisibile, atteso che il rigetto della pretesa della banca, siccome fondato esclusivamente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio che sulla stessa incombeva, non ha costituito accertamento negativo dell'esistenza del credito, tant'è che la domanda riconvenzionale di in quello stesso Pt_1 giudizio, volta (anche) al risarcimento del danno procurato con l'addebito sul conto corrente di somme non dovute, è stata parimenti respinta per difetto di prova.
Ne deriva l'assenza del preteso giudicato sulla illiceità degli addebiti.
Per quanto invece attiene alla eccepita nullità del contratto di mutuo per difetto di causa in concreto, la stessa è argomentata dall'appellante sotto il duplice profilo della funzione solutoria e dell'inesistenza, reiteratamente sostenuta, del debito pregresso.
Superato tale ultimo aspetto, a fronte delle superiori considerazioni sull'effettivo contenuto della sentenza n. 207/22 del Tribunale di DI, in ordine al mutuo solutorio è sufficiente il richiamo al recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite, n. 5841/2025.
La Suprema Corte ha infatti affermato la piena validità del mutuo solutorio sotto il profilo causale: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,
è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente,
e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
pagina 17 di 20 All'evidenza, il richiamo a tale principio consente anche di rilevare l'infondatezza della censura formulata con riferimento alla mancanza di effettiva traditio rei, da ritenersi sussistente anche ove la somma mutuata venga immediatamente impiegata per il rientro del debito preesistente.
In definitiva, i motivi sub n. 2, 3 e 4 devono essere integralmente respinti.
III.4 L'infondatezza dei suddetti motivi consente di ritenere assorbita la censura di cui al quinto motivo di gravame, in cui l'appellante si duole, in termini peraltro oltremodo generici, dell'inesistenza del diritto di ad agire in executivis in ragione della inesistenza del credito Controparte_6 determinata dalla nullità del contratto di mutuo: doglianza, quest'ultima, di cui si è appena escluso il fondamento.
III.5 Parimenti infondato è il sesto motivo di impugnazione, relativo al rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo sottoscritto con Controparte_7
Per quanto attiene al profilo di nullità sollevato per l'assenza di effettiva traditio della somma mutuata, in quanto immediatamente destinata a ripianare la pregressa esposizione debitoria, è sufficiente il richiamo alle superiori considerazioni, trattandosi, anche in questo caso, di un mutuo solutorio.
Avuto invece riguardo alla eccepita nullità del contratto di mutuo quale conseguenza dell'invalidità, per mancanza di forma scritta, del contratto di conto corrente, rilievo dirimente assume l'assenza di prova del collegamento negoziale, tra conto corrente e mutuo, da cui pretende di trarre la nullità di Pt_1 quest'ultimo.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass. n. 12567/2004 e, più di recente, Cass. n. 9475/2022).
Correttamente il primo giudice, facendo buon governo dei suddetti principi, ha affermato che “Ai fini della sussistenza del collegamento negoziale, […] occorre non solo il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche
pagina 18 di 20 quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. civ. n. 20634/2018; Cass. civ. n. 22216/2018)” (sentenza, p. 14).
non ha introdotto in giudizio alcun elemento in grado di dimostrare né il nesso teleologico tra i Pt_1 due negozi, né il comune intento delle parti stipulanti di realizzare, oltre all'effetto tipico dei singoli contratti, anche il loro coordinamento funzionale al perseguimento di un fine autonomo ed ulteriore rispetto a quello cui il singolo contratto era preordinato.
A fronte, dunque, della validità del contratto di mutuo, anche in questa sede deve ritenersi legittima l'iniziativa di di intervenire nella procedura esecutiva n. r.g.e. 198/2018: resta dunque CP_4 assorbita la valutazione della domanda di improcedibilità dell'azione promossa da quest'ultima con tale intervento.
IV. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado confermata.
V. Il regolamento delle spese di lite
Le spese del grado seguono la soccombenza, e vengono quindi poste a carico dell'appellante che dovrà rifonderle in favore, da un lato, di e, dall'altro lato, di e Controparte_5 Controparte_1 [...] in modo unitario, in quanto, in ragione delle esposte difese comuni, considerabili alla Controparte_3 stregua di un'unica parte processuale.
La liquidazione avviene nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00) ed avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
pagina 19 di 20 193/2024 del Tribunale di DI pubblicata il 29/2/2024, nella contumacia di Controparte_6
, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna alla rifusione, in favore di ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 31.283,00 per compensi (di cui € 4.822,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva ed €
16.033,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
3. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_5 presente grado di giudizio, che liquida in € 31.283,00 per compensi (di cui € 4.822,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva ed € 16.033,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
4. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11. 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EA DI GI ND
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile
Composta dai seguenti magistrati: dott. GI ND Presidente dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. EA DI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1067/2024 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIOVANNI VALTULINI ( ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Trescore B.rio (BG), Via Locatelli n. 82
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_3 avv. ALDO BISSI ( e IC GIACOMETTI Email_2
( ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori Email_3 in Milano, Via Pietro Colletta n. 7
pagina 1 di 20 APPELLATA
E CONTRO
quale incorporante di (C.F. ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ALDO BISSI
( e IC GIACOMETTI Email_2
( ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori Email_3 in Milano, Via Pietro Colletta n. 7
APPELLATA
E CONTRO
(C.F ) e, per essa, la mandataria (C.F. Controparte_5 P.IVA_5 Parte_2
e P. IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_6 P.IVA_7 dall'avv. ANTONIO DONVITO ( ed elettivamente domiciliata Email_4 presso lo studio del difensore in Milano, Via Paolo Andreani n. 4
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_8
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: bancari sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, così statuire: in via pregiudiziale assorbente:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, della società nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'insussistenza in capo a CP_1 questa di crediti, titoli ed azioni nei confronti della con conseguente rigetto di tutte le Parte_1 domande articolate da CP_1 pagina 2 di 20 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società Controparte_2
, per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente nonché la nullità della
[...] procura speciale rilasciata da per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e CP_1
1418 c.c., con conseguente rigetto delle domande articolate;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, della società nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'insussistenza in Controparte_5 capo a questa di crediti, titoli ed azioni nei confronti della con conseguente rigetto di tutte Parte_1 le domande articolate;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della società , per effetto Parte_2 dell'accoglimento della domanda di cui al punto precedente nonché la nullità della procura speciale rilasciata da per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c., Controparte_5 con conseguente rigetto delle domande articolate.
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e/o del Controparte_6 proprio cessionario ad agire in executivis in forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria rep
174022 Notaio di DI stante l'accertata Per_1 inesistenza del credito portato da decreto ingiuntivo n. 238/2018;
– in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la per difetto di causa in quanto Controparte_6 diretto ad appianare ed estinguere in parte l'esposizione debitoria del conto corrente, nonché per violazione degli artt. 1325 n. 2, 1418 comma II, 1813, 1814 e 832 c.c., in quanto non vi era stata alcuna effettiva e reale erogazione e/o messa a disposizione di somme a favore della mutuataria ma una mera operazione contabile di cancellazione di somme già segnate a debito della Parte_1 cliente;
- accertare e dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n. 74616 ex art. 117 TUB, e per
l'effetto dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza del credito portato nel titolo costituito dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 (rep. 179215 notaio di DI), alla Per_1 base dell'intervento effettuato in data 11.07.2018 nella procedura esecutiva opposta R.G.E. 198/2018
Tribunale di DI;
- in ogni caso, dichiararsi la nullità contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 (rep.
179215 notaio di DI) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1325 n. 2, 1418 comma II e/o 1813, Per_1
pagina 3 di 20 1814 e 832 c.c., posto che la somma mutuata ha coperto una esposizione illegittima, fittizia ed apparente di conto corrente;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di . CP_4
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. di quelle di secondo grado in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”.
Per l'appellata e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis,
PRELIMINARMENTE
In applicazione dell'art. 350 bis c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza dell'impugnazione, fissare
l'udienza per la discussione orale della causa.
NEL MERITO
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
In ogni caso respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis,
PRELIMINARMENTE
In applicazione dell'art. 350 bis c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza dell'impugnazione, fissare
l'udienza per la discussione orale della causa.
NEL MERITO
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
In ogni caso respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata.
pagina 4 di 20
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Per l'appellata , per essa, Controparte_5 Parte_2
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così
GIUDICARE nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile e comunque infondato, e, in ogni caso, confermare la sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1 I fatti che hanno dato origine al contenzioso possono essere riassunti come segue.
- Il 7/10/2009, (“ ”) aveva stipulato con la Parte_1 Pt_1 Controparte_6
(“ ) il contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787 per l'importo
[...] Controparte_6 di € 1.200.000,00, da restituirsi in 15 anni mediante il pagamento di rate semestrali posticipate1;
- sulla base di tale contratto, aveva avviato la procedura esecutiva n. Controparte_6
198/2018 r.g.e.;
- medio tempore, chiedeva ed otteneva, dinanzi al Tribunale di DI, il Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 238/2018, con cui veniva ingiunto a il pagamento di € Pt_1
2.629.734,48, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in forza di un contratto di apertura di credito fondiaria, stipulato il 27/4/2005, a valere sul c/c n. 142697. Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., successivamente avviato dalla società debitrice, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo, così divenendo titolo utile per giustificare l'intervento della Banca creditrice nella procedura esecutiva di cui sopra (n. 1 In particolare, la somma mutuata era stata erogata in più tranches: € 100.000,00 all'atto della stipula del contratto mediante versamento sul c/c n. 142697; € 100.000,00 il 7/10/2019; € 600.000,00 in data 23/12/2019; € 499.000,00 in data 26/7/2010; € 1.000,00 in data 26/10/2011. pagina 5 di 20 198/2018 r.g.e.). Nelle more del giudizio, definito con la sentenza impugnata, tale intervento veniva tuttavia meno, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione. e, quindi, della revoca del decreto ingiuntivo che aveva costituito titolo, disposta con la sentenza n. 207/2022 del
Tribunale di DI, pubblicata il 21/3/2022 e passata in giudicato;
- in data 1/7/2019, nella stessa procedura esecutiva interveniva anche in forza Controparte_4 del contratto di mutuo ipotecario del 22/11/2010, sottoscritto da con la Pt_1 [...]
(poi fusa per incorporazione nell'istituto procedente), per l'importo di € Controparte_7
1.500.000,00, erogato mediante versamento sul c/c n. 74616 intestato alla s.r.l.
I.2 RS proponeva, quindi, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di DI, per ottenere l'accertamento e la declaratoria:
- della nullità, illegittimità ed inefficacia del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del
7/10/2009, per mancanza di causa in concreto, trattandosi di mutuo c.d. solutorio (stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria della società relativa al c/c n. 142697, sul quale era stato erogato l'importo mutuato), nonché per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832
c.c., per non esservi stata alcuna reale erogazione e/o messa a disposizione delle somme mutuate, bensì una mera operazione contabile di cancellazione delle poste già a debito della società. Inoltre, la nullità del contratto di mutuo veniva prospettata dall'opponente quale conseguenza dell'invalidità del contratto di conto corrente sul quale l'importo mutuato era stato erogato, trattandosi, in tesi, di due contratti funzionalmente collegati: collegamento che, asseritamente, poteva evincersi sia dall'avvenuto accredito delle somme mutuate sul c/c, sia dalla natura solutoria del mutuo concesso. In corso di causa, questo motivo di nullità veniva argomentato anche facendo riferimento alla sentenza del Tribunale di DI di accoglimento dell'opposizione proposta avverso il d. i. n. 238/2018 che, secondo la prospettiva attorea, aveva accertato la nullità del contratto di conto corrente;
- della nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria sottoscritto con l'allora
[...] in data 22/11/2010, per difetto di causa in concreto (essendo anche Controparte_7 questo un mutuo solutorio), nonché per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., essendo mancata un'effettiva erogazione delle somme mutuate. Anche in questo caso, l'opponente prospettava, quale ulteriore motivo di nullità del contratto di mutuo, l'invalidità del contratto di conto corrente sul quale erano state versate le somme mutuate (in tesi funzionalmente collegato pagina 6 di 20 al primo), in quanto mancante della forma scritta prescritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117
TUB;
- dell'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa da Controparte_4
I.3 Si costituiva e, per essa la mandataria quale Controparte_1 Controparte_2 cessionaria pro-soluto del credito di deducendo l'inammissibilità delle domande Controparte_4 avversarie per violazione dei principi di chiarezza, sinteticità e precisione;
chiedeva, comunque, il loro rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
I.4 Con atto depositato il 30/4/2021, interveniva in giudizio quale incorporante Controparte_3 di dando atto dell'intervenuta cessione a del credito relativo al Controparte_4 Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario sottoscritto da aderiva, quindi, alle Controparte_7 difese ed alle domande articolate dalla cessionaria, chiedendone il rigetto, in quanto integralmente infondate.
I.5 Infine, con atto del 24/5/2021, si costituiva in giudizio e, per essa, la Controparte_5 mandataria in qualità di cessionaria pro soluto del credito vantato dalla Parte_2 [...]
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle CP_6 eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie delle condotte tenute dalla cedente;
nel merito, contestava le doglianze svolte da e chiedeva il rigetto delle domande da quest'ultima formulate. Pt_1
I.6 Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 6/6/2022, l'opponente, dando seguito alle contestazioni svolte nei precedenti atti difensivi, articolava ulteriori domande, chiedendo:
- l'accertamento con declaratoria del difetto, in capo a e di Controparte_1 Controparte_5 di legittimazione, sostanziale e processuale, ad agire sia nel procedimento esecutivo che nel giudizio di opposizione, nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con conseguente rigetto delle domande dalle medesime proposte in quanto inammissibili e, comunque, infondate;
- l'accertamento con declaratoria del difetto di legittimazione ad agire in capo a, rispettivamente,
e a prospettato quale conseguenza sia Controparte_2 Parte_2 dell'accoglimento della suddetta domanda nei confronti delle rispettive mandatarie, sia della ritenuta nullità delle singole procure speciali per indeterminatezza dell'oggetto, con rigetto di tutte le domande articolate dalle mandatarie in quanto inammissibili e comunque infondate.
I.7 All'udienza del 28/5/2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 20 Con ordinanza datata 29/10/2022, il giudice di prime cure rimetteva la causa sul ruolo, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., che, pur richiesti, non erano stati assegnati.
Istruita quindi la causa documentalmente, all'esito del giudizio, il Tribunale di DI, con sentenza n.
193/2024, pubblicata il 29/2/2024, ha così deciso:
1) rigetta le domande formulate da per tutte le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per Parte_1 CP_5 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.200,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
4) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 2.500,00 per Parte_1 Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
I.8 Preliminarmente, il primo giudice ha rilevato l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice con le note di precisazione delle conclusioni del 6/6/2022, in quanto formulate in modo generico, senza specificare le ragioni poste a loro fondamento, in violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c.
Tanto premesso, il giudice di primo grado, chiarito che, a fronte del venir meno dell'intervento nella procedura esecutiva di in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo n. 238/2018, il Controparte_6 thema decidendum restava circoscritto alle sole contestazioni inerenti ai contratti di mutuo ipotecario sottoscritti con e con ha rilevato quanto segue: Controparte_6 Controparte_7
- entrambe le censure di nullità svolte dalla difesa con riguardo al mutuo ipotecario n. 8/81787 sottoscritto con erano del tutto infondate. Ed invero: Controparte_6
i. la circostanza che fosse un mutuo solutorio non ne inficiava la validità, in adesione ai principi posti sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23149/2022). In ogni caso, ha osservato il Tribunale come, nel contratto di mutuo, la mutuataria avesse dichiarato di
“utilizzare il mutuo […] concesso per costruzione immobile” (cfr. pag. 2 contratto mutuo;
doc. 5 parte convenuta 2020); CP_5
ii. la difesa attorea non aveva provato l'esistenza del collegamento negoziale tra il contratto de quo ed il contratto di conto corrente sul quale le somme erano state accreditate. Ad ogni buon conto, la censura di nullità, prospettata quale immediata conseguenza dell'invalidità del contratto di conto corrente sul quale il mutuo insisteva, era del tutto infondata: diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la sentenza del Tribunale
pagina 8 di 20 di DI che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 238/2018 non costituiva elemento utile a dimostrarne il fondamento;
- il rigetto delle domande relative al contratto di mutuo n. 8/81787 assorbiva e, comunque, rendeva superfluo l'esame della domanda di improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di creditore intervenuto nella procedura;
CP_4
- parimenti infondata era l'eccezione di nullità, per difetto di causa in concreto e per assenza della traditio rei, del contratto mutuo ipotecario del 22/11/2020 sottoscritto con l'allora
[...]
(anch'esso mutuo solutorio), per le stesse ragioni già svolte con Controparte_7 riferimento all'altro contratto: il Tribunale, invero, oltre a ribadire la validità del contratto di mutuo solutorio, ha evidenziato altresì come, anche in tale ipotesi, non fosse stata dimostrata
“la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente. Parte attrice, infatti, anche in questo caso [aveva fondato] il collegamento sulle circostanze dell'erogazione del mutuo sul conto corrente e sulla destinazione delle somme mutuate all'estinzione di un debito pregresso;
circostanze che – come visto – non sono di per sé idonee a far ritenere sussistente il collegamento negoziale tra i due contratti” (sentenza, p. 16).
II. Il giudizio di appello
II.1 ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento Pt_1 delle conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio.
Sono stati proposti sei motivi di appello, così rubricati e riassunti.
1) L'eccezione preliminare e/o pregiudiziale di difetto di legittimazione, sia sostanziale sia processuale: mancata pronunzia.
Col primo motivo, parte appellante ha inteso dolersi dell'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione, sostanziale e processuale, di entrambi i creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare sub n. 198/2018 r.g.e., nonché delle rispettive mandatarie. La fondatezza dell'eccezione, invero, risulterebbe ictu oculi dalla disamina “degli atti costitutivi e/o introduttivi di suddetto procedimento esecutivo” (atto di appello, p. 36).
2) Il rapporto con (e per essa della cessionaria Controparte_6 [...]
: inesistenza del credito azionato in via esecutiva. CP_5
Col secondo motivo di impugnazione, ha censurato il rigetto della domanda di accertamento Pt_1 negativo del credito asseritamente derivato dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con CP_6
pagina 9 di 20 nonostante l'effettuata produzione della sentenza n. 207/22 del Tribunale di DI, CP_6 passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 238/2018, in tesi accertando l'inesistenza di ogni credito in quella sede azionato, ivi compreso quello relativo al mutuo.
3) Nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1 .200.000,00 del 7.10.2009 (rep.
174022 notaio di DI) e dell'atto di erogazione di mutuo del 26.10.2011 (rep. 183116 Per_1 notaio di DI). Per_1
Col terzo motivo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo stipulato con sotto il profilo del difetto di causa in concreto. Secondo Controparte_6
l'appellante, pregiudicherebbe la validità del contratto di mutuo, oltre alla sua funzione solutoria,
l'inesistenza del debito pregresso (ovvero dello scoperto di conto corrente), sempre in tesi accertata dal
Tribunale di DI con la sentenza che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 238/2018.
4) Nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1 .200.000,00 del 7.10.2009 (rep.
174022 notaio di DI) e dell'atto di erogazione di mutuo del 26.10.2011 (rep. 183116 Per_1 notaio di DI) per violazione degli art. 1813, 1814 e 832 c.c. Per_1
Col quarto motivo, la appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo, sottoscritto con sotto il profilo della ritenuta violazione degli art. 1813, Controparte_6
1814 e 832 c.c., essendo mancata l'effettiva traditio rei. Ad avviso della difesa, invero, non vi sarebbe stata alcuna messa a disposizione dell'importo mutuato, avendo la banca eseguito soltanto una mera operazione contabile di cancellazione delle somme già segnate in avere della società mutuataria, in forza del debito pregresso.
5) Della dedotta nullità e dell'illegittimità del diritto di di agire in Controparte_6 executivis. Col quinto motivo di appello, ha insistito sulla ritenuta inesistenza del diritto Pt_1 del creditore procedente ad agire in executivis, a fronte della dedotta nullità del titolo esecutivo e della “concreta” insussistenza del credito portato ad esecuzione.
6) Nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 del 22.11.2010 (rep.
179215 notaio di DI) per violazione degli art. 1325 numero 2, 1418 II comma c.c., e/o Per_1 per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c.; nullità della sentenza per omessa statuizione.
pagina 10 di 20 Da ultimo, col sesto motivo, parte appellante ha censurato il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo concluso con Per contestare la decisione del Controparte_7
Tribunale, l'appellante ha fatto riferimento alle ragioni già esposte a sostegno della ritenuta nullità del mutuo stipulato con ed invero, anche in questo caso: (i) non vi sarebbe stato Controparte_6 alcun effettivo accredito della somma mutuata, ma una mera operazione contabile di cancellazione delle poste a debito nel c/c n. 74616; (ii) la validità del contratto di mutuo sarebbe pregiudicata dalla nullità del contratto di conto corrente, per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 TUB (non risultando “che a dispetto dell'eccezione sollevata sin dall'atto introduttivo e precisata nelle conclusioni, , e per essa il cessionario e/o , abbia CP_4 Controparte_3 prodotto il contratto di conto corrente come invece era suo preciso onere, avendo Parte_1 contestato il saldo di conto corrente”), nonché per difetto di prova dell'effettiva posizione debitoria della società (cfr. atto di appello, p. 42).
II.2 Si sono costituite – con atto separato, ma con gli stessi difensori – e, per essa, in Controparte_1 qualità di mandataria, ed concludendo entrambe Controparte_2 Controparte_3 per l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., e, in via principale, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la difesa di entrambe le appellate, prendendo posizione sui motivi che riguardano il contratto di mutuo sottoscritto da e Parte_1 [...]
(primo e sesto motivo di appello), ha osservato quanto segue: Controparte_7
- in ordine al primo motivo d'appello, contrariamente a quanto sostenuto da , il Tribunale Pt_1 di DI non sarebbe incorso in alcuna omessa pronuncia, avendo al contrario valutato le domande (di accertamento della carenza di legittimazione e di interesse ad agire di CP_1
e della nullità della procura rilasciata a , rigettandole perché
[...] Controparte_2 formulate in termini estremamente generici, in violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c. Non risulta che tale decisione sia stata espressamente impugnata dall'appellante: pertanto, la stessa, deve intendersi passata in giudicato. In ogni caso, la presente doglianza risulta affetta da grave genericità, mancando dei requisiti minimi di allegazione;
- per quanto concerne il sesto motivo di appello, posta la validità del mutuo solutorio e la sussistenza della prova della traditio rei, come evidenziato dal primo giudice, non Parte_1 ha offerto la prova né del presunto collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il c/c, né della ritenuta nullità di quest'ultimo, asseritamente idonea a pregiudicare la validità del primo. pagina 11 di 20 II.3 Si è costituita anche e, per essa, la mandataria istando per il Controparte_5 Parte_2 rigetto dell'appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la parte ha sostenuto quanto segue:
- il primo motivo d'appello è del tutto generico nella sua formulazione e comunque infondato. Ed invero, nel primo grado di giudizio l'appellata ha offerto adeguata prova sia della titolarità del credito in capo a (doc. n. 12-15), sia del mandato conferito a CP_5 Parte_2
(doc. 1). L'infondatezza di tale doglianza consentirebbe di ritenere assorbito il quinto motivo, in quanto strettamente consequenziale rispetto a quello in esame;
- per quanto concerne il contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787, la revoca del decreto ingiuntivo non poteva incidere in alcun modo sulla sua esistenza. Né il Tribunale di DI, in sede di opposizione all'esecuzione, avrebbe potuto esaminare la validità del contratto di conto corrente cui il provvedimento monitorio revocato si riferiva, trattandosi di questione vagliata e decisa, con efficacia di giudicato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c.;
- da ultimo, premessa la validità del mutuo solutorio, in ogni caso, la sopravvenuta inesistenza del debito pregresso che la somma mutuata era destinata a coprire avrebbe avuto conseguenze solo “sul piano meramente contabile dei rapporti di dare e avere tra le parti in relazione allo specifico conto corrente affidato nel quale sarebbe confluito il mutuo, nel senso che il conto corrente in origine riportante un saldo a debito esporrebbe un minor debito o diverrebbe a credito, con, in ogni caso, relativa maggior disponibilità in capo a della somma Parte_1 mutuata” (comparsa, p. 15).
Infine, ha rinnovato, “in via prudenziale”, l'eccezione della carenza della propria Controparte_5 legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande di restituzione e/o risarcimento eventualmente formulate in relazione a condotte tenute dalla banca cedente, essendo l'appellata succeduta solo nel credito oggetto dell'intervenuta cessione, e non anche nel rapporto contrattuale.
II.4 pur ritualmente citata dall'appellante, non si è costituita e, all'udienza di Controparte_6 prima comparizione delle parti del 16/10/2024, ne è stata dichiarata la contumacia. In quella stessa sede, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 26/11/2025, assegnando alle parti i termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito per il deposito degli atti conclusivi;
nella predetta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
pagina 12 di 20
III. Le osservazioni della Corte III.1 Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Ed invero, i singoli motivi di appello, ancorché formulati in modo sommario, risultano comunque nel complesso rispettosi dei canoni previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), consentendo di individuare sia le parti gravate della sentenza, sia la ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dalle appellate ed deve anzitutto osservarsi che la mancanza, secondo un Controparte_1 Controparte_3 giudizio ex ante, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità, così come previsto dall'art. 348bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che, sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. In ogni caso, l'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello – oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti – deve ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 c.p.c. anziché ex art. 350bis cpc, disposto alla prima udienza.
III.2 Avuto successivo riguardo al merito dell'impugnazione, la stessa è nel suo complesso infondata.
Per quanto riguarda il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulle domande di accertamento della carenza di legittimazione e di interesse ad agire di e di e Controparte_1 Controparte_5 delle rispettive mandatarie, va innanzitutto osservato che il Tribunale, come si evince dal dispositivo, ha disatteso e respinto ogni domanda od eccezione non partitamente esaminata, per cui potrebbe semmai ravvisarsi un deficit di motivazione, e non un'omessa pronuncia. Alle eventuali lacune motivazionali può e deve supplire la Corte, in considerazione del fatto che, data la tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e data la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1 c.p.c.), il giudice d'appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, essa non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
Ciò premesso, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice si è soffermato sulle suddette domande, che ha ritenuto inaccoglibili in ragione della genericità delle allegazioni: “non avendo l'attrice specificato le ragioni poste a fondamento delle stesse, come peraltro
pagina 13 di 20 prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c. Tali eccezioni, infatti, formulate da parte attrice per la prima volta con la precisazione delle conclusioni del 6.6.2022, non sono state in alcun modo sviluppate negli scritti successivi, pur avendo il Giudice rimesso la causa in istruttoria proprio al fine di assegnare alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. RS, infatti, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata proprio alla precisazione e modificazione delle domande, si è limitata a riproporre le conclusioni precedentemente formulate senza nulla dedurre al riguardo nel corpo dell'atto.” (cfr. sentenza, pp. 9-10). Possono comunque essere svolte le considerazioni integrative che seguono.
Va ricordato che la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. La legittimazione in senso processuale di e di Controparte_1 CP_5
e conseguentemente delle rispettive mandatarie, non è perciò revocabile in dubbio: ed invero, è
[...] dalla prospettazione delle dichiarate cessionarie, cui deve appunto riguardarsi, che si trae la legittimazione ad agire nei confronti della società appellante per il recupero del credito.
Per quanto invece attiene alla legittimazione in senso sostanziale, ovvero alla titolarità del credito, va osservato quanto segue.
RS, nelle prime difese successive alla costituzione in giudizio di e di Controparte_1 [...]
(ovvero, rispettivamente, nelle note di depositate in vista dell'udienza del 28/5/2021 e nelle CP_5 note di precisazione delle conclusioni depositate il 6/6/2022), ha contestato ad entrambe di non aver offerto prova della qualità di cessionaria dei crediti portati ad esecuzione. Negli scritti conclusivi successivamente depositati, ha poi ulteriormente sviluppato la contestazione, riferendola alla carenza di prova della presenza, nel portafoglio dei crediti ceduti, di quelli portati ad esecuzione, senza invece confutare l'esistenza stessa di entrambi i contratti di cessione.
Con riguardo alla posizione di cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario del 22/11/2010, la medesima ha prodotto, in sede di costituzione, l' estratto della Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 12/12/2020, dove si dà conto dell'avvenuta cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_8 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
pagina 14 di 20 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione”.
Tra i rapporti indicati quali oggetto della cessione appare dunque rientrare quello portato ad esecuzione, avente titolo in un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 22/11/2010.
In ogni caso, ad essere dirimente è l'intervento in giudizio di , incorporante della Controparte_3 cedente che ha dato atto della successione di nel credito de quo. Deve Controparte_4 Controparte_1 richiamarsi l'orientamento di legittimità, per cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale”, ovvero “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [sia] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. civ.
n. 10200/2021). Tale orientamento è stato seguito anche da questa Corte in precedenti pronunce, ove si
è evidenziato come la dichiarazione del cedente rappresenti la prova più liquida a sostegno della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse, la cedente, a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 76/2024).
Orbene, l'attribuzione di tale effetto alla dichiarazione resa dalla dante causa in sede stragiudiziale, a maggior ragione deve valere con riferimento all'intervento volontario ed adesivo della medesima nel giudizio intentato contro cessionaria, finalizzato ad avvalorarne le ragioni.
D'altro canto, per quanto attiene alla posizione di cessionaria del credito Controparte_5 derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 7/10/2009, la società, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 138 del 24/11/2020
(ove si dà conto della cessione dei crediti che “derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca
pagina 15 di 20 Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”), anche l'elenco dei crediti ceduti, ove compare il codice univoco che caratterizza la società debitrice (47267). Trattasi dell'elenco cui rimanda il link indicato nell'avviso di cessione.
A fronte degli elementi di cui si è appena dato conto, incontestato il perfezionamento delle due operazioni di cessione, la Corte ritiene che tanto quanto abbiano Controparte_1 Controparte_5 idoneamente dimostrato la presenza del rispettivo credito portato ad esecuzione tra quelli loro ceduti, e, quindi, abbiano idoneamente provato la titolarità del credito. Conclusione, questa, che consente di delibare positivamente la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale interesse attuale e concreto non altrimenti perseguibile se non attraverso l'ottenimento di un provvedimento giurisdizionale che definisca l'opposizione all'esecuzione.
Acclarata la legittimazione ad agire delle cessionarie, deve aversi riguardo all'eccezione di nullità delle procure rilasciate, rispettivamente, a e Controparte_2 Parte_2
Ad avviso dell'appellante, entrambe recherebbero un oggetto indeterminato, non contenendo alcun riferimento ai crediti rispetto ai quali è conferito l'esercizio dei poteri di rappresentanza.
La Corte osserva, contrariamente, che il contenuto di entrambe le procure speciali è sufficientemente chiaro nell'attribuire alle procuratrici mandatarie il potere di compiere tutte le attività necessarie alla gestione nonché al recupero di tutti i crediti (anche futuri) nella titolarità delle rispettive mandanti, attività che vengono indicate nel dettaglio (pur se a titolo esemplificativo). Al proposito è sufficiente leggere il passaggio (che si rinviene in termini identici in entrambe le procure), che, prima di descrivere le singole attività oggetto dei poteri attribuiti alle mandatarie, precisa come a queste ultime venga demandato lo svolgimento di “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”. Tanto è sufficiente ad escludere il fondamento della doglianza. Il motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
III.3 Il secondo, terzo e quarto motivo si appello, poiché tutti relativi al credito derivante dal contratto di mutuo del 7/10/2009 sottoscritto da con sono passibili di trattazione Pt_1 Controparte_6 congiunta e sono infondati.
A tal proposito, rileva la Corte quanto segue.
pagina 16 di 20 È infondata la tesi della nullità del contratto di mutuo, per insussistenza del debito che il mutuo stesso sarebbe stato finalizzato a ripianare.
Ed infatti , anche in appello, fonda la propria tesi in via esclusiva sulla sentenza n. 207/22 del Pt_1
Tribunale di DI, passata in giudicato, che ha accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2018: come però ben evidenziato dal giudice di prime cure, tale provvedimento non è affatto utile “in ordine all'illiceità degli addebiti, tenuto conto del fatto che la domanda di pagamento formulata dalla banca [era] stata rigettata perché la banca non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, mancando la produzione integrale degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, necessari al fine di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto” (sentenza,
p. 15).
Questo punto motivazionale non è stato oggetto di specifica censura, ed in ogni caso è certamente condivisibile, atteso che il rigetto della pretesa della banca, siccome fondato esclusivamente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio che sulla stessa incombeva, non ha costituito accertamento negativo dell'esistenza del credito, tant'è che la domanda riconvenzionale di in quello stesso Pt_1 giudizio, volta (anche) al risarcimento del danno procurato con l'addebito sul conto corrente di somme non dovute, è stata parimenti respinta per difetto di prova.
Ne deriva l'assenza del preteso giudicato sulla illiceità degli addebiti.
Per quanto invece attiene alla eccepita nullità del contratto di mutuo per difetto di causa in concreto, la stessa è argomentata dall'appellante sotto il duplice profilo della funzione solutoria e dell'inesistenza, reiteratamente sostenuta, del debito pregresso.
Superato tale ultimo aspetto, a fronte delle superiori considerazioni sull'effettivo contenuto della sentenza n. 207/22 del Tribunale di DI, in ordine al mutuo solutorio è sufficiente il richiamo al recente arresto della Cassazione a Sezioni Unite, n. 5841/2025.
La Suprema Corte ha infatti affermato la piena validità del mutuo solutorio sotto il profilo causale: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,
è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente,
e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
pagina 17 di 20 All'evidenza, il richiamo a tale principio consente anche di rilevare l'infondatezza della censura formulata con riferimento alla mancanza di effettiva traditio rei, da ritenersi sussistente anche ove la somma mutuata venga immediatamente impiegata per il rientro del debito preesistente.
In definitiva, i motivi sub n. 2, 3 e 4 devono essere integralmente respinti.
III.4 L'infondatezza dei suddetti motivi consente di ritenere assorbita la censura di cui al quinto motivo di gravame, in cui l'appellante si duole, in termini peraltro oltremodo generici, dell'inesistenza del diritto di ad agire in executivis in ragione della inesistenza del credito Controparte_6 determinata dalla nullità del contratto di mutuo: doglianza, quest'ultima, di cui si è appena escluso il fondamento.
III.5 Parimenti infondato è il sesto motivo di impugnazione, relativo al rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo sottoscritto con Controparte_7
Per quanto attiene al profilo di nullità sollevato per l'assenza di effettiva traditio della somma mutuata, in quanto immediatamente destinata a ripianare la pregressa esposizione debitoria, è sufficiente il richiamo alle superiori considerazioni, trattandosi, anche in questo caso, di un mutuo solutorio.
Avuto invece riguardo alla eccepita nullità del contratto di mutuo quale conseguenza dell'invalidità, per mancanza di forma scritta, del contratto di conto corrente, rilievo dirimente assume l'assenza di prova del collegamento negoziale, tra conto corrente e mutuo, da cui pretende di trarre la nullità di Pt_1 quest'ultimo.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass. n. 12567/2004 e, più di recente, Cass. n. 9475/2022).
Correttamente il primo giudice, facendo buon governo dei suddetti principi, ha affermato che “Ai fini della sussistenza del collegamento negoziale, […] occorre non solo il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche
pagina 18 di 20 quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. civ. n. 20634/2018; Cass. civ. n. 22216/2018)” (sentenza, p. 14).
non ha introdotto in giudizio alcun elemento in grado di dimostrare né il nesso teleologico tra i Pt_1 due negozi, né il comune intento delle parti stipulanti di realizzare, oltre all'effetto tipico dei singoli contratti, anche il loro coordinamento funzionale al perseguimento di un fine autonomo ed ulteriore rispetto a quello cui il singolo contratto era preordinato.
A fronte, dunque, della validità del contratto di mutuo, anche in questa sede deve ritenersi legittima l'iniziativa di di intervenire nella procedura esecutiva n. r.g.e. 198/2018: resta dunque CP_4 assorbita la valutazione della domanda di improcedibilità dell'azione promossa da quest'ultima con tale intervento.
IV. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado confermata.
V. Il regolamento delle spese di lite
Le spese del grado seguono la soccombenza, e vengono quindi poste a carico dell'appellante che dovrà rifonderle in favore, da un lato, di e, dall'altro lato, di e Controparte_5 Controparte_1 [...] in modo unitario, in quanto, in ragione delle esposte difese comuni, considerabili alla Controparte_3 stregua di un'unica parte processuale.
La liquidazione avviene nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00) ed avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
pagina 19 di 20 193/2024 del Tribunale di DI pubblicata il 29/2/2024, nella contumacia di Controparte_6
, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna alla rifusione, in favore di ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 31.283,00 per compensi (di cui € 4.822,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva ed €
16.033,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
3. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_5 presente grado di giudizio, che liquida in € 31.283,00 per compensi (di cui € 4.822,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva ed € 16.033,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
4. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11. 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EA DI GI ND
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