TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 26/07/2024, al n. 2799/2024 V.G. e promossa da
RI nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Costalta n. 3/a,
C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
C.F. C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv.to Marchesini Antonio del Foro di Vicenza con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi manifestano la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. Il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di assegno Parte_2 Controparte_1
divorzile la somma di Euro 500,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. Le parti dichiarano di avere definitivamente composto, con appositi accordi intercorsi tra loro, ogni ulteriore reciproca pendenza derivante dai loro rapporti economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 26/07/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in ZA (VI) il 29/05/1971; di avere avuto i figli , , ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente con Per_5
provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 17/12/2010; di vivere separati da allora in modo ininterrotto e di ritenere impossibile una riconciliazione, i sigg. e Controparte_1 Parte_2
hanno chiesto che questo Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/70 e successive modificazioni;
ritenuto che
la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore nel procedimento per separazione consensuale (09/11/2010) e la presentazione del ricorso in esame
(26/07/2024) e la separazione si è conclusa con omologa in data 17/12/2010; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli , , ed , maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
economicamente autosufficienti;
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico
Part del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di CP_1
euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2799/2024 V.G., così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZA (VI) il 29/05/1971 tra e , alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui Controparte_1 Parte_2
integralmente richiamate.
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZA (VI) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 7 P. II Serie A – Anno 1971 dei coniugi sopra indicati.
Compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio del 28/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello