Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 26/03/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9451 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Luigi Mazza, presso il quale elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere stati assunti, a seguito di passaggio di cantiere e con decorrenza dal 21 novembre
2012, alle dipendenze della società convenuta– comodato poi incorporata nella CP_2
operante nel settore del trasporto di passeggeri su gomma e Controparte_1
su rotaia;
di essere stati assunti, come emergente dalle buste paga allegate: il Pt_1
con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro n. 175 e, a decorrere dal mese di dicembre 2016, nel parametro n. 183 del ccnl di categoria;
il con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro n. Parte_2
158 del ccnl di categoria e, a decorrere dal mese di gennaio 2017, nel parametro n. 175 del
il con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento Pt_3
con il parametro n. 175 e, a decorrere dal mese di marzo 2019, nel parametro n. 183 del ccnl di categoria;
il con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il Pt_4
parametro n. 175 e, a decorrere dal mese di dicembre 2018, nel parametro n. 183 del ccnl di categoria;
il con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il Parte_5
parametro n. 175 e, a decorrere dal mese di febbraio 2017, nel parametro n. 183 del ccnl di categoria;
di aver percepito in virtù delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri -all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali- ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale nel citato CCNL, nonché, in accordi integrativi di II livello;
che, con accordo del 15 dicembre
2011 le OO.SS. e la società datrice di lavoro hanno previsto all'art. 2 di detto accordo che,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 la struttura della retribuzione mensile comprendesse la retribuzione tabellare, l' Ex indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, importi del T.D.R., indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri, competenze accessorie unificate, trattamenti sostituivi, assegno ad personam;
che, sempre con il medesimo accordo, all'art. 3, le parti hanno dichiarato la cessazione dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del nonché, la cessazione di disposizioni aziendali che Pt_6 prevedessero l'erogazione di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva;
che contestualmente è stata disciplinata l'erogazione di una indennità perequativa e una indennità compensativa legandone la corresponsione alle mansioni svolte e/o alla presenza in misura equivalente nell'intero al trattamento economico in vigore prima dell'intervenuto accordo;
che la previsione di “legare” la corresponsione della indennità perequativa e una indennità compensativa alla effettiva prestazione lavorativa, oltre che nell'accordo del 15 dicembre 2011, é stata, altresì, ribadita nell'accordo del 19 febbraio 2023 ove, espressamente, le parti hanno dichiarato che “in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione lavorata, una indennità perequativa e una indennità compensativa”; che i valori delle menzionate indennità perequativa e compensativa sarebbero stati pari, per ciò che concerne la indennità perequativa, a quelli indicati nella tabella allegata all'accordo sindacale del 19 febbraio 2013, mentre, per ciò che concerne l'indennità compensativa,
l'importo a corrispondersi doveva essere pari alla differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto al valore dell'indennità perequativa;
che, benché la corresponsione della prevista indennità perequativa e indennità compensativa fosse “legata” alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, pertanto, da ritenersi quale parte integrante della retribuzione mensile, ciascun lavoratore non si è visto corrispondere alcunché a tale titolo relativamente al godimento delle ferie;
che a ciascun ricorrente è corrisposta una indennità di turno, ex art. 5 dell' 1 maggio 1981, nella misura di €.0,52 CP_3
giornaliere, competente al personale che presta servizio in turni avvicendati;
che essa è corrisposta in busta paga alla voce “Indennità di turno A.N. 81” solo per ogni giorno di effettivo servizio;
che anche la menzionata indennità non risulta inclusa nella base di calcolo delle ferie;
che la retribuzione corrisposta dall'azienda per il periodo feriale non computa nella base di calcolo della retribuzione dovuta a tale titolo, le voci retributive: “indennità perequativa”, “indennità compensativa” e “indennità di turno”; di aver pertanto ricevuto, nei periodi in cui hanno goduto annualmente dei giorni di ferie, una somma di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione percepita nei giorni in cui hanno prestato la propria attività lavorativa;
che per le dette causali, sono creditori nei confronti della società convenuta rispettivamente, il dell'importo di €.1.700,39, il dell'importo di Pt_1 Parte_2
€.1.414,87, il dell'importo di €.1.827,17, il dell'importo di €.1.561,39 e Pt_3 Pt_4 il dell'importo di €.1.520,41 così come meglio specificato nei conteggi allegati Parte_5
al ricorso;
di aver depositato in azienda reclamo gerarchico ritenendo di aver diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie delle citate indennità; che solo con verbale di accordo nazionale del 10 maggio 2022, le OO.SS. e le Associazioni datoriali, risolvendo la suesposta problematica, hanno previsto all'art. 4 del predetto accordo di inserire una
“indennità retribuzione ferie” del valore di €.8,00 da corrispondersi solo nei giorni di ferie e ciò al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro;
che, purtroppo, con il citato accordo le OO.SS. e le Associazioni Datoriali nulla hanno disposto in ordine alle pregresse debenze.
Tanto premesso, delineando gli elementi della nozione europea di retribuzione;
rappresentando inoltre come le indennità in questione dipendono dal loro specifico status professionale, hanno concluso chiedendo di “dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi corrispondere per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2021 una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” della “indennità compensativa” e della “indennità di turno” in atto analizzate , anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 2 e 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 così come integrati dagli Accordi di II livello del 15 dicembre 2011 e del 19 febbraio 2013; e per l'effetto •condannare l Controparte_1 (cod. Fisc. ) con sede legale in Napoli, Corso Garibaldi n. 387, in persona
[...] P.IVA_1
del suo amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo, di:
➢€.1.700,39 lordi in favore di;
Parte_1
➢€.1.414,87 lordi in favore di;
Parte_2
➢€.1.827,17 lordi in favore di Parte_3
➢€.1.561,39 lordi in favore di;
Parte_4
➢€.1.520,41 lordi in favore di ” Spese vinte. Parte_5
L' cui è stato notificato il ricorso, non si è costituito in Controparte_1
giudizio, ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
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A modifica del proprio orientamento pregresso, in adesione ex art. 118 d. a. c.p.c. quanto argomentato da Cassazione civile sez. lav., 27/09/2024, n. 25850, in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come evidenziato in detta sentenza della Suprema Corte, che ha richiamato ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c. le recenti sentenze n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame, occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1
precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è Persona_2
una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_3
la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il
D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CP_4
CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla CP_5
cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3
retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
È quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri
“la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior Pt_6
favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto la nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art. 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo […] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l' ‟importo della “indennità compensativa”.
L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.
In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Quanto alla indennità di turno valgono le medesime considerazioni, reputandosi la stessa ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo
Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di £. 500 (attualmente pari a €. 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché
l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Ciò non porta a ritenere che sussista un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva, dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie, al godimento delle stesse, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese,
e, quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita… Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta…, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”.
Ed inoltre (Cass. N. 19991 del 2024) “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il tribunale di poter utilizzare i conteggi prodotti da parte ricorrente che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e rispettosi degli elementi in fatto documentati e provati in giudizio, ovvero delle buste paga dei ricorrenti e della normativa di riferimento. Il computo tiene conto del riconoscimento a partire dal novembre 2022, e, avuto riguardo alla nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” ( cfr all.5 prod ric) – per l'anno 2022 si limita ai giorni di ferie effettivamente fruiti fino a tale data. Contr L' va pertanto condannato al pagamento degli importi precisati in dispositivo per ciascuno dei ricorrenti, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi indicati come nei citati conteggi) sino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
di:
€.1.700,39 lordi in favore di;
Parte_1
€.1.414,87 lordi in favore di;
Parte_2
€.1.827,17 lordi in favore di Parte_3
€.1.561,39 lordi in favore di;
Parte_4
€.1.520,41 lordi in favore di Parte_5
oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo per ciascun ricorrente;
b) condanna l pagamento delle spese del giudizio che si liquidando in complessivi CP_7
€. 2.900,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli, 26.03.2025
Il Giudice
( dr Ada Bonfiglio)