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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/07/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47 - 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa RA CA Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice ha messo la seguente
SENTENZA
Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40
e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata dal Dott. in qualità di curatore della Parte_1 liquidazione giudiziale di gruppo aperta a carico delle società “ (c.f. Parte_2
), “ (c.f. , “ P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
(c.f. e “ (c.f. ), con sede in 56025
[...] P.IVA_3 Parte_5 P.IVA_4
Pontedera (PI), via della Misericordia n. 22, disposta con sentenza n. 41/2024 e iscritta rispettivamente ai nn. 19/2024, 16/2024, 18/2024 e 17/2024 R.G. del Tribunale di Pisa, nei confronti di
[...]
(C.F.: ), nonché nei Controparte_1 P.IVA_5 confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile Sig. (c.f. Controparte_1
) depositata in data 07/03/2025; C.F._1
visto che, con il suindicato ricorso, parte creditrice vantava una serie di crediti insoluti per complessivi €
3.674.500,00 (oltre interessi e spese di procedura) verso la società ed € 700.000,00 nei CP_1 confronti del socio accomandatario Sig. chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la Controparte_1 apertura della liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F.: ), nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] P.IVA_5
Sig. nato a [...] il giorno 8 marzo 1938 e residente in [...] (c.f. ), potendosi desumere lo stato di sovraindebitamento CodiceFiscale_2 dal mancato pagamento del dovuto;
1.- Procedimento unitario. liquidazione controllata del sovraindebitato. contraddittorio e diritto di difesa. ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;
considerato che
il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che la parte resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, sebbene non si sia costituita in giudizio;
ritenuto così integrato il contraddittorio;
2.- competenza territoriale. rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario (cfr. visura camerale storica allegata sub 5);
3.- Presupposto soggettivo. ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;
considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato, difatti, che la è una società di persone (costituita nel 2008 – cfr. visura camerale) che CP_1 svolge pacificamente una attività agricola;
rilevato altresì che il sig. è attualmente socio accomandatario della suddetta società; Controparte_1
considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 comma 1 e art. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere attività commerciale;
vista la sentenza del Tribunale di Pisa del 20/3/2024 nella quale è stata respinta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di per mancanza del requisito soggettivo, trattandosi di impresa CP_1 agricola;
ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
3.- legittimazione attiva del creditore. rilevato che la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata spetta (anche) al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023): segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022); considerato, dunque, che laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022); orbene, evidenziato che, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento di un aumento di capitale sociale a titolo oneroso per cui due società facenti parte del gruppo in liquidazione ( e avevano anticipato una Parte_4 Parte_5 somma di € 1.000.000,00 in conto futuro aumento di capitale (cfr. rogito del 29/09/2022 allegato sub 5- bis). In aggiunta, sia che hanno dimostrato di essere creditrici Parte_4 Parte_5 altresì rispetto a dei finanziamenti soci infruttiferi mai restituiti, rispettivamente per complessivi €
831.500,00 e € 843.000,00 (cfr. bilanci allegati sub 7 e 7-bis). Quanto alle poste passive direttamente riconducibili all'operato del socio accomandatario Sig. le società sopra menzionate vantano CP_1 un credito pari a € 350.000,00 ciascuna.
4.- Presupposto oggettivo. Stato di crisi e di insolvenza. osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;
osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso:
• l'esistenza del debito verso la ricorrente per oltre € 2.000.000,00, superando già abbondantemente il requisito quantitativo di cui all'art. 268, comma 2, CCII;
• l'esistenza di debiti verso un terzo creditore “ , in forza di Controparte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Pisa, pari ad ulteriori €
2.671.005,44 (cfr. ricorso per ingiunzione allegato sub 10);
• l'esistenza di un procedimento di concordato preventivo con riserva instaurato nel 2017;
• la presentazione di un'istanza di apertura di liquidazione giudiziale a carico della società, rigettata da codesto Tribunale per carenza dell'elemento soggettivo (cfr. sentenza di rigetto allegata sub 9); ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti;
ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
5.- Ambito di applicazione. Spossessamento. ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore; ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale; precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti
(come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent.
100/2024); ritenuto, pertanto, che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;
ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;
6.- crediti esclusi
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata. chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore.
7.- modalità di acquisizione. ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del
Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il
Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore;
4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;
8.- Liquidatore. Nomina. Osservato che il Dott. è già stato nominato curatore della procedura di liquidazione Parte_1 giudiziale di gruppo aperta a carico delle società , “ Parte_2 [...]
, “ e “ ; Parte_3 Parte_4 Parte_5
osservato, come nel caso di specie possa essere nominato Gestore della crisi il medesimo professionista, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di
[...]
(C.F.: ), nonché la Controparte_1 P.IVA_5 liquidazione in estensione del socio accomandatario;
Controparte_1
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa RA CA;
3. NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, Dott. iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, Parte_1 istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65
CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. ORDINA alla parte debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. MANDA il debitore di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle fatture emesse;
10. DISPONE che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
11. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
12. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
14. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga
(alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico
Ministero;
25. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
27. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso
28. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 16/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa RA CA Dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa RA CA Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice ha messo la seguente
SENTENZA
Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40
e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata dal Dott. in qualità di curatore della Parte_1 liquidazione giudiziale di gruppo aperta a carico delle società “ (c.f. Parte_2
), “ (c.f. , “ P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
(c.f. e “ (c.f. ), con sede in 56025
[...] P.IVA_3 Parte_5 P.IVA_4
Pontedera (PI), via della Misericordia n. 22, disposta con sentenza n. 41/2024 e iscritta rispettivamente ai nn. 19/2024, 16/2024, 18/2024 e 17/2024 R.G. del Tribunale di Pisa, nei confronti di
[...]
(C.F.: ), nonché nei Controparte_1 P.IVA_5 confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile Sig. (c.f. Controparte_1
) depositata in data 07/03/2025; C.F._1
visto che, con il suindicato ricorso, parte creditrice vantava una serie di crediti insoluti per complessivi €
3.674.500,00 (oltre interessi e spese di procedura) verso la società ed € 700.000,00 nei CP_1 confronti del socio accomandatario Sig. chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la Controparte_1 apertura della liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F.: ), nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] P.IVA_5
Sig. nato a [...] il giorno 8 marzo 1938 e residente in [...] (c.f. ), potendosi desumere lo stato di sovraindebitamento CodiceFiscale_2 dal mancato pagamento del dovuto;
1.- Procedimento unitario. liquidazione controllata del sovraindebitato. contraddittorio e diritto di difesa. ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;
considerato che
il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che la parte resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, sebbene non si sia costituita in giudizio;
ritenuto così integrato il contraddittorio;
2.- competenza territoriale. rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario (cfr. visura camerale storica allegata sub 5);
3.- Presupposto soggettivo. ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;
considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato, difatti, che la è una società di persone (costituita nel 2008 – cfr. visura camerale) che CP_1 svolge pacificamente una attività agricola;
rilevato altresì che il sig. è attualmente socio accomandatario della suddetta società; Controparte_1
considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 comma 1 e art. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere attività commerciale;
vista la sentenza del Tribunale di Pisa del 20/3/2024 nella quale è stata respinta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di per mancanza del requisito soggettivo, trattandosi di impresa CP_1 agricola;
ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
3.- legittimazione attiva del creditore. rilevato che la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata spetta (anche) al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023): segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022); considerato, dunque, che laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di apertura di liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022); orbene, evidenziato che, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento di un aumento di capitale sociale a titolo oneroso per cui due società facenti parte del gruppo in liquidazione ( e avevano anticipato una Parte_4 Parte_5 somma di € 1.000.000,00 in conto futuro aumento di capitale (cfr. rogito del 29/09/2022 allegato sub 5- bis). In aggiunta, sia che hanno dimostrato di essere creditrici Parte_4 Parte_5 altresì rispetto a dei finanziamenti soci infruttiferi mai restituiti, rispettivamente per complessivi €
831.500,00 e € 843.000,00 (cfr. bilanci allegati sub 7 e 7-bis). Quanto alle poste passive direttamente riconducibili all'operato del socio accomandatario Sig. le società sopra menzionate vantano CP_1 un credito pari a € 350.000,00 ciascuna.
4.- Presupposto oggettivo. Stato di crisi e di insolvenza. osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;
osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso:
• l'esistenza del debito verso la ricorrente per oltre € 2.000.000,00, superando già abbondantemente il requisito quantitativo di cui all'art. 268, comma 2, CCII;
• l'esistenza di debiti verso un terzo creditore “ , in forza di Controparte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Pisa, pari ad ulteriori €
2.671.005,44 (cfr. ricorso per ingiunzione allegato sub 10);
• l'esistenza di un procedimento di concordato preventivo con riserva instaurato nel 2017;
• la presentazione di un'istanza di apertura di liquidazione giudiziale a carico della società, rigettata da codesto Tribunale per carenza dell'elemento soggettivo (cfr. sentenza di rigetto allegata sub 9); ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è comunque inferiore al totale dei debiti;
ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
5.- Ambito di applicazione. Spossessamento. ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore; ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale; precisato, dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti
(come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (Trib. Forlì Sent.
100/2024); ritenuto, pertanto, che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata ed aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate;
ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto negli accertamenti allo stesso demandati;
6.- crediti esclusi
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata. chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore.
7.- modalità di acquisizione. ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del
Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al ricorrente di stornare mensilmente dai redditi acquisiti e di versare sul conto corrente della presente procedura che il
Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) onerare il ricorrente di rendicontare ogni trimestre al Liquidatore;
4) e comunque ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura;
8.- Liquidatore. Nomina. Osservato che il Dott. è già stato nominato curatore della procedura di liquidazione Parte_1 giudiziale di gruppo aperta a carico delle società , “ Parte_2 [...]
, “ e “ ; Parte_3 Parte_4 Parte_5
osservato, come nel caso di specie possa essere nominato Gestore della crisi il medesimo professionista, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di
[...]
(C.F.: ), nonché la Controparte_1 P.IVA_5 liquidazione in estensione del socio accomandatario;
Controparte_1
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa RA CA;
3. NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, Dott. iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, Parte_1 istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65
CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. ORDINA alla parte debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
9. MANDA il debitore di rendicontare i movimenti del conto corrente bancario, sul quale avvengono i versamenti dei proventi dell'attività dalla data di apertura della liquidazione controllata, mediante invio al Liquidatore di estratto di conto corrente e/o di altra documentazione ricevuta dall'Istituto di credito, unitamente a copia delle fatture emesse;
10. DISPONE che il debitore e/o il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente;
11. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
12. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
14. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga
(alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico
Ministero;
25. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
27. AVVERTE il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso
28. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 16/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa RA CA Dott.ssa Eleonora Polidori