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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2321/2019, posta in deliberazione il giorno all' udienza in trattazione scritta del 31/10/2024 vertente
TRA
con gli Avv.ti MARIA ROSARIA PIZZIMENTI E GINEVRA BARDAZZI Parte_1
- -appellante -
E
, C.F., P.IVA e numero di iscrizione Controparte_1 nel registro delle imprese di VE , elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. P.IVA_1
25, presso e nello studio dell'avv. Stefano Rossi del Foro di Roma, C.F. che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura alle liti estesa in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ,
-appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 27/02/2019 Tribunale di Roma emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis c.p. nella causa R.G.N 63914/2015.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex 702 bis c.p.c ritualmente notificato, ora Parte_2 Parte_3
) conveniva in giudizio per il rimborso dell'importo di euro 16. 344,000
[...] Parte_1 erogato dalla ricorrente al beneficiario della polizza fideiussoria n. 030/09/5009021029009, stipulata dalla assicuratrice con il resistente, in favore di genzia CP_2 Controparte_3
a garanzia del contributo pubblico per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti.
[...]
2. Detto contributo veniva concesso dall'Ente in seguito alla partecipazione dell'imprenditore al connesso piano di sostegno pubblico così come disciplinato dai Regolamenti comunitari in materia ed attutato mediante delibera regionale.
3. Sia gli atti comunitari che quelli interni prevedevano infatti, quale presupposto indefettibile per l'accesso al contributo, la stipula da parte del richiedente di una garanzia fideiussoria rilasciata a favore dell'organismo pagatore. Nel caso di specie detta garanzia avrebbe dovuto coprire il 120% della somma da erogare oltre a dover essere conforme al modello contenuto nel decreto di attuazione (Doc 1, Allegato 1 al fascicolo di parte di primo grado).
4. L'intervento di sostegno, inoltre, subordinava l'esborso dei pagamenti anticipati a sostegno dei costi per la realizzazione degli obiettivi delineati in sede comunitaria, all'adempimento di specifici obblighi da parte del beneficiario del contributo, consistenti nell'adozione delle misure e delle opere stabilite dal piano concordato con l'ente pubblico, entro un termine prestabilito e previo puntuale rendiconto all'Organismo erogatore stesso.
5. Tuttavia il IO, che inizialmente teneva fede agli obblighi assunti sia nei confronti di che CP_2 dell , non comunicava in tempo ad l'ultimazione dei lavori, nonostante le numerose Parte_4 CP_2 proroghe concesse dall'Ente per agevolare il completamento di questi ultimi. Conseguentemente
escuteva la polizza fideiussoria stipulata con la er ottenere il rimborso della CP_2 Parte_2 somma erogata anticipatamente.
6. La Compagnia escussa, dopo aver provveduto tempestivamente al pagamento degli importi garantiti, chiedeva al proprio assicurato la restituzione delle somme corrisposte all . CP_2
7. Le comunicazioni all'uopo inoltrate all'imprenditore dalla Compagnia rimanevano tuttavia inevase, sicchè quest'ultima agiva in rivalsa nei confronti del IO con ricorso ex art 702 bis c.p.c.
8. Costituitosi in giudizio, il resistente non contestava in alcun modo il merito della vicenda e l'esistenza del credito azionato, confermando sia di aver ricevuto il contributo pubblico, sia di avere sottoscritto la polizza fideiussoria in favore di , sia di non aver ottemperato agli obblighi assunti CP_2 con l'Ente erogatore, seppure attribuendo tale inadempimento all'inadeguata amministrazione della propria casella pec da parte del gestore di quest'ultima.
9. Ciononostante il resistente, oltre a dedurre l'incompetenza dell'adito Tribunale, chiedeva il rigetto delle domande di , eccependo l'inesistenza e la nullità del contratto stipulato con la stessa e, in Pt_2 subordine, l'inesatto inquadramento giuridico di quest'ultimo.
10. Attesa la completezza della prova documentale fornita dalla Compagnia in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, il primo giudice accoglieva la domanda della ricorrente, ritenendo del tutto infondate e pretestuose le eccezioni di parte convenuta, condannata alla restituzione dell'importo di euro 16.344,000, pari a quanto versato da alla terza garantita, oltre che alla Pt_2 refusione delle spese processuali.
11. La decisione veniva tempestivamente impugnata dal soccombente che ne chiedeva l'integrale riforma sulla base delle medesime argomentazioni addotte in primo grado previa sospensione della provvisoria esecutività della gravata ordinanza.
12. Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_4 dell'impugnazione, contestando tutto quanto dedotto in fatto e in diritto da controparte e instando per il rigetto dell'appello con condanna alle spese dell'appellante.
13. Rigettata la sospensiva e precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. 14. Premessa l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. stante la sussistenza degli elementi che consentono il superamento del vaglio di ammissibilità dell' appello ex art. 342 c.p.c. , il gravame risulta infondato e merita di essere integralmente rigettato.
15. Per vero, come anticipato, l'appellante si limita a reiterare pedissequamente nell'atto introduttivo del presente giudizio le difese già svolte davanti al Tribunale, tutte motivatamente ritenute prive di fondamento.
16. A sostegno del gravame, infatti, l'appellante formula una serie di motivi con cui lamenta sotto diversi profili le asserite carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata, oltre a riproporre l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma
17. In particolare, le censure formulate in questa sede afferiscono ancora una volta:
- alla presunta “inesistenza” del contratto di garanzia stipulato con TA in quanto carente dei requisiti essenziali e precisamente nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- alla paventata nullità del contratto in questione per contrarietà a norme imperative dovuta a un generico mancato rispetto del Regolamento CEE 2220/1985 recante le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;
- alla errata qualificazione del contratto sottoscritto con la TA in quanto non riconducibile allo schema negoziale del contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità al caso di specie dalla disciplina della fideiussione e in particolare dell'art 1950 c.c. che riconosce al fideiussore il diritto di regresso nei confronti del debitore principale
18. Confermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, stante la riscontrata doppia sottoscrizione della clausola relativa alla deroga del foro territorialmente competente di cui all'art 7 delle Condizioni generali predisposte da (che lo individua espressamente in quello in cui ha sede Pt_2 la Direzione del Fideiussore), ragioni di connessione giustificano l'esame congiunto dei restanti motivi.
19. Dirimente rispetto alla valutazione di infondatezza di ciascuna delle doglianze formulate dall'appellante riguardo alla validità e all'efficacia della garanzia fideiussoria sottoscritta con la TA è proprio la struttura negoziale rivestita dall'accordo in questione, i cui requisiti indefettibili risultano già compiutamente disciplinati, come emerge dalla copiosa documentazione in atti, dal Regolamento comunitario disciplinante la materia del contributo erogato da e dal relativo provvedimento CP_2 attuativo ai quali la polizza sottoscritta dall'appellante espressamente rinvia.
20. Quest'ultima, infatti, ricalca perfettamente lo schema tipo “per richiesta anticipo del contributo relativo al piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti- REG. CE 479/08 e reg CE 555/2008” contenuto nell'allegato 1 del provvedimento attuativo e la relativa scheda tecnica che risulta sottoscritta dal contraente in tutte le sue parti.
21. La sinteticità del documento in questione, pure dedotta dall'appellante a sostegno della radicale inesistenza del contratto per mancata specificazione degli obblighi riconducibili alle parti, è del tutto irrilevante rispetto all'efficacia della garanzia dal momento che gli obblighi anzidetti sono puntualmente elencati nelle Condizioni di Polizza, anche queste ultime recanti la doppia sottoscrizione.
22. A tal proposito è opportuno precisare che le suddette condizioni, che regolano i rapporti tra l'assicuratrice e il contraente, prevedono espressamente il diritto di rivalsa della Compagnia sull'assicurato. In particolare, all'art 2. è stabilito che “Il contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Fideiussore, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato ad , CP_2 oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art 1952 c.c.”
23. Pertanto non è revocabile in dubbio che in seguito all'incontestato inadempimento dell'assicurato, che ha espressamente riconosciuto di non aver comunicato l'ultimazione dei lavori ad in CP_2 tempo utile, quest'ultimo sia tenuto al rimborso degli importi versati dalla garante all'Organismo erogatore beneficiario della polizza anche prescindendo dalla sussistenza di un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.
24. Ne deriva che la doglianza relativa all'errata qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia è in ogni caso del tutto inconferente rispetto al legittimo esercizio del diritto di rivalsa contrattualmente previsto.
25. Oltretutto la correttezza dell'inquadramento giuridico del negozio in esame nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art 1950 c.c. quale istituto tipico del negozio fideiussorio, è puntualmente confermata dal tenore letterale delle condizioni di polizza nonchè, a monte, dalle condizioni generali della garanzia delineate nello schema tipo allegato al decreto attuativo, che all'art 6 prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del contraente e alle eccezioni opponibili a quest'ultimo.
26. L'assoluta infondatezza di tutti i motivi formulati postula il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'ordinanza gravata.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore dell'appellata, tenendo conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, con esclusione della fase di trattazione / istruttoria in quanto, la prima, consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma repert n. 4683/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado che liquida, Parte_1 in euro 3.966,00, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 23/04/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2321/2019, posta in deliberazione il giorno all' udienza in trattazione scritta del 31/10/2024 vertente
TRA
con gli Avv.ti MARIA ROSARIA PIZZIMENTI E GINEVRA BARDAZZI Parte_1
- -appellante -
E
, C.F., P.IVA e numero di iscrizione Controparte_1 nel registro delle imprese di VE , elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. P.IVA_1
25, presso e nello studio dell'avv. Stefano Rossi del Foro di Roma, C.F. che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura alle liti estesa in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ,
-appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 27/02/2019 Tribunale di Roma emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis c.p. nella causa R.G.N 63914/2015.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex 702 bis c.p.c ritualmente notificato, ora Parte_2 Parte_3
) conveniva in giudizio per il rimborso dell'importo di euro 16. 344,000
[...] Parte_1 erogato dalla ricorrente al beneficiario della polizza fideiussoria n. 030/09/5009021029009, stipulata dalla assicuratrice con il resistente, in favore di genzia CP_2 Controparte_3
a garanzia del contributo pubblico per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti.
[...]
2. Detto contributo veniva concesso dall'Ente in seguito alla partecipazione dell'imprenditore al connesso piano di sostegno pubblico così come disciplinato dai Regolamenti comunitari in materia ed attutato mediante delibera regionale.
3. Sia gli atti comunitari che quelli interni prevedevano infatti, quale presupposto indefettibile per l'accesso al contributo, la stipula da parte del richiedente di una garanzia fideiussoria rilasciata a favore dell'organismo pagatore. Nel caso di specie detta garanzia avrebbe dovuto coprire il 120% della somma da erogare oltre a dover essere conforme al modello contenuto nel decreto di attuazione (Doc 1, Allegato 1 al fascicolo di parte di primo grado).
4. L'intervento di sostegno, inoltre, subordinava l'esborso dei pagamenti anticipati a sostegno dei costi per la realizzazione degli obiettivi delineati in sede comunitaria, all'adempimento di specifici obblighi da parte del beneficiario del contributo, consistenti nell'adozione delle misure e delle opere stabilite dal piano concordato con l'ente pubblico, entro un termine prestabilito e previo puntuale rendiconto all'Organismo erogatore stesso.
5. Tuttavia il IO, che inizialmente teneva fede agli obblighi assunti sia nei confronti di che CP_2 dell , non comunicava in tempo ad l'ultimazione dei lavori, nonostante le numerose Parte_4 CP_2 proroghe concesse dall'Ente per agevolare il completamento di questi ultimi. Conseguentemente
escuteva la polizza fideiussoria stipulata con la er ottenere il rimborso della CP_2 Parte_2 somma erogata anticipatamente.
6. La Compagnia escussa, dopo aver provveduto tempestivamente al pagamento degli importi garantiti, chiedeva al proprio assicurato la restituzione delle somme corrisposte all . CP_2
7. Le comunicazioni all'uopo inoltrate all'imprenditore dalla Compagnia rimanevano tuttavia inevase, sicchè quest'ultima agiva in rivalsa nei confronti del IO con ricorso ex art 702 bis c.p.c.
8. Costituitosi in giudizio, il resistente non contestava in alcun modo il merito della vicenda e l'esistenza del credito azionato, confermando sia di aver ricevuto il contributo pubblico, sia di avere sottoscritto la polizza fideiussoria in favore di , sia di non aver ottemperato agli obblighi assunti CP_2 con l'Ente erogatore, seppure attribuendo tale inadempimento all'inadeguata amministrazione della propria casella pec da parte del gestore di quest'ultima.
9. Ciononostante il resistente, oltre a dedurre l'incompetenza dell'adito Tribunale, chiedeva il rigetto delle domande di , eccependo l'inesistenza e la nullità del contratto stipulato con la stessa e, in Pt_2 subordine, l'inesatto inquadramento giuridico di quest'ultimo.
10. Attesa la completezza della prova documentale fornita dalla Compagnia in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, il primo giudice accoglieva la domanda della ricorrente, ritenendo del tutto infondate e pretestuose le eccezioni di parte convenuta, condannata alla restituzione dell'importo di euro 16.344,000, pari a quanto versato da alla terza garantita, oltre che alla Pt_2 refusione delle spese processuali.
11. La decisione veniva tempestivamente impugnata dal soccombente che ne chiedeva l'integrale riforma sulla base delle medesime argomentazioni addotte in primo grado previa sospensione della provvisoria esecutività della gravata ordinanza.
12. Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_4 dell'impugnazione, contestando tutto quanto dedotto in fatto e in diritto da controparte e instando per il rigetto dell'appello con condanna alle spese dell'appellante.
13. Rigettata la sospensiva e precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. 14. Premessa l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. stante la sussistenza degli elementi che consentono il superamento del vaglio di ammissibilità dell' appello ex art. 342 c.p.c. , il gravame risulta infondato e merita di essere integralmente rigettato.
15. Per vero, come anticipato, l'appellante si limita a reiterare pedissequamente nell'atto introduttivo del presente giudizio le difese già svolte davanti al Tribunale, tutte motivatamente ritenute prive di fondamento.
16. A sostegno del gravame, infatti, l'appellante formula una serie di motivi con cui lamenta sotto diversi profili le asserite carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata, oltre a riproporre l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma
17. In particolare, le censure formulate in questa sede afferiscono ancora una volta:
- alla presunta “inesistenza” del contratto di garanzia stipulato con TA in quanto carente dei requisiti essenziali e precisamente nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- alla paventata nullità del contratto in questione per contrarietà a norme imperative dovuta a un generico mancato rispetto del Regolamento CEE 2220/1985 recante le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;
- alla errata qualificazione del contratto sottoscritto con la TA in quanto non riconducibile allo schema negoziale del contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità al caso di specie dalla disciplina della fideiussione e in particolare dell'art 1950 c.c. che riconosce al fideiussore il diritto di regresso nei confronti del debitore principale
18. Confermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, stante la riscontrata doppia sottoscrizione della clausola relativa alla deroga del foro territorialmente competente di cui all'art 7 delle Condizioni generali predisposte da (che lo individua espressamente in quello in cui ha sede Pt_2 la Direzione del Fideiussore), ragioni di connessione giustificano l'esame congiunto dei restanti motivi.
19. Dirimente rispetto alla valutazione di infondatezza di ciascuna delle doglianze formulate dall'appellante riguardo alla validità e all'efficacia della garanzia fideiussoria sottoscritta con la TA è proprio la struttura negoziale rivestita dall'accordo in questione, i cui requisiti indefettibili risultano già compiutamente disciplinati, come emerge dalla copiosa documentazione in atti, dal Regolamento comunitario disciplinante la materia del contributo erogato da e dal relativo provvedimento CP_2 attuativo ai quali la polizza sottoscritta dall'appellante espressamente rinvia.
20. Quest'ultima, infatti, ricalca perfettamente lo schema tipo “per richiesta anticipo del contributo relativo al piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti- REG. CE 479/08 e reg CE 555/2008” contenuto nell'allegato 1 del provvedimento attuativo e la relativa scheda tecnica che risulta sottoscritta dal contraente in tutte le sue parti.
21. La sinteticità del documento in questione, pure dedotta dall'appellante a sostegno della radicale inesistenza del contratto per mancata specificazione degli obblighi riconducibili alle parti, è del tutto irrilevante rispetto all'efficacia della garanzia dal momento che gli obblighi anzidetti sono puntualmente elencati nelle Condizioni di Polizza, anche queste ultime recanti la doppia sottoscrizione.
22. A tal proposito è opportuno precisare che le suddette condizioni, che regolano i rapporti tra l'assicuratrice e il contraente, prevedono espressamente il diritto di rivalsa della Compagnia sull'assicurato. In particolare, all'art 2. è stabilito che “Il contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Fideiussore, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato ad , CP_2 oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art 1952 c.c.”
23. Pertanto non è revocabile in dubbio che in seguito all'incontestato inadempimento dell'assicurato, che ha espressamente riconosciuto di non aver comunicato l'ultimazione dei lavori ad in CP_2 tempo utile, quest'ultimo sia tenuto al rimborso degli importi versati dalla garante all'Organismo erogatore beneficiario della polizza anche prescindendo dalla sussistenza di un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.
24. Ne deriva che la doglianza relativa all'errata qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia è in ogni caso del tutto inconferente rispetto al legittimo esercizio del diritto di rivalsa contrattualmente previsto.
25. Oltretutto la correttezza dell'inquadramento giuridico del negozio in esame nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art 1950 c.c. quale istituto tipico del negozio fideiussorio, è puntualmente confermata dal tenore letterale delle condizioni di polizza nonchè, a monte, dalle condizioni generali della garanzia delineate nello schema tipo allegato al decreto attuativo, che all'art 6 prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del contraente e alle eccezioni opponibili a quest'ultimo.
26. L'assoluta infondatezza di tutti i motivi formulati postula il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'ordinanza gravata.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore dell'appellata, tenendo conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, con esclusione della fase di trattazione / istruttoria in quanto, la prima, consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma repert n. 4683/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado che liquida, Parte_1 in euro 3.966,00, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 23/04/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino