Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC avvgiuseppevitolo@pec.ordineforense.salerno.it;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di LE, domiciliataria ex lege in LE, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento,
– del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, col quale il -OMISSIS- ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare del “ rimprovero scritto ”;
– dell’atto di “ contestazione di addebito ” prot. n. -OMISSIS-, emesso ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. di categoria;
– del verbale del -OMISSIS- redato in sede di audizione personale dell’interessato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Udito per la parte il difensore presente all’udienza pubblica del -OMISSIS-, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e in pari data depositato, il ricorrente, -OMISSIS- in servizio presso il -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, col quale il Comandante provinciale gli ha comminato la sanzione del “ rimprovero scritto ”, in ragione della violazione dell’art. 63 d.p.r. -OMISSIS-, n. 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).
L’azione disciplinare in parola ha avuto origine dall’intervento di soccorso pubblico urgente effettuato il-OMISSIS-, alle ore 22:30 circa, a causa del distacco di “ sezioni di guaina ” da una parte della copertura del cimitero comunale – lato nord (cfr. scheda intervento n. 1648/1). In tale occasione, il Capo squadra del locale distaccamento dei VV.F. intervenuto sul posto, svolte le prime operazioni di messa in sicurezza dell’area, ha contattato telefonicamente il deducente, in qualità di Funzionario di guardia del turno, chiedendogli di inoltrare la comunicazione di rito agli Enti competenti (cd. fonogramma), al fine di sollecitare gli interventi necessari a tutela dell’incolumità pubblica. Quest’ultimo, in un primo momento, ha opposto un rifiuto all’adozione dell’atto richiesto, ritenendolo non di sua diretta attribuzione, invitando il Capo squadra segnalante a rivolgersi al Capo reparto in servizio, anch’egli poi dichiaratosi al riguardo incompetente (cfr. nota informativa datata -OMISSIS-).
Pertanto, solo il -OMISSIS-seguente, l’instante, superando l’iniziale ritrosia, ha trasmesso il detto “ fonogramma ” alla Sala operativa 115 per la protocollazione e l’inoltro all’Ufficio tecnico del-OMISSIS-
2. Ciò posto, col provvedimento odiernamente gravato, il Comandante provinciale ha comminato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto “ considerata dunque la palese inosservanza a quanto statuito dall’art. 63 del DPR 64/2012 che recita, tra i compiti del funzionario responsabile di guardia, che quest’ultimo richiede l’adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito di interventi di soccorso assicurandosi della avvenuta trasmissione. Ritenuta l’opportunità di valutare come aggravante la circostanza della posizione apicale del Giordano e la possibilità che il suo comportamento avrebbe potuto causare danni alla pubblica incolumità (…) ”.
3. L’impugnata sanzione è stata censurata con quattro motivi di ricorso così articolati.
3.1. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.63 D.P.R. 64/2012, DEGLI ARTT.37 E SS. DEL CCNL DI CATEGORIA DEL 05.04.1996 E SUCC. MOD. E INT, DEGLI ARTT.1 E SS. DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. (ADOTTATO AI SENSI DELL’ART.239 D. LGS. N.217/05), NONCHÉ DELLA CIRCOLARE M.I. PROT. N.-OMISSIS- DEL 02.08.91 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA – INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A.”, in quanto l’atto sarebbe stato emesso in “ assenza di condotta sanzionabile” , atteso che il comportamento tenuto dal ricorrente nella vicenda risulterebbe conforme alla normativa di settore e agli ordini di servizio interni del Comando (cfr. O.d.s. del 2-OMISSIS-);
3.2. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.63 D.P.R. 64/2012, DEGLI ARTT.37 E SS. DEL CCNL DI CATEGORIA DEL 05.04.1996 E SUCC. MOD. E INT, DEGLI ARTT.3, 17 E 19 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. (ADOTTATO AI SENSI DELL’ART.239 D. LGS. N.217/05), NONCHÉ DELLA CIRCOLARE M.I. PROT. N.-OMISSIS- DEL 02.08.91 – ECCESSO DI POTE7 RE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA – INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A .”, poiché il provvedimento finale, fondato sulla circostanza secondo cui “il fonogramma era indirizzato alla Sala Operativa e non agli Enti interessati, tra i quali il Comune di -OMISSIS-” risulterebbe contraddittorio rispetto all’atto di contestazione dell’addebito disciplinare, basato sull’aver “deliberatamente omesso di procedere all’adempimento dei doveri di Ufficio, di cui al sopracitato articolo 63 del DPR 64/2012”;
3.3. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.63 D.P.R. 64/2012, DEGLI ARTT.37 E SS. DEL CCNL DI CATEGORIA DEL 05.04.1996 E SUCC. MOD. E INT, DELL’ART.3, 17 E 20 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. (ADOTTATO AI SENSI DELL’ART.239 D. LGS. N.217/05), NONCHÉ DELLA CIRCOLARE M.I. PROT. N.-OMISSIS- DEL 02.08.91 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA – INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A .”, in quanto il Comandante provinciale non avrebbe garantito il diritto di difesa dell’instante, a causa dell’omesso esame della memoria difensiva prodotta in sede di procedimento disciplinare;
3.4. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.63 D.P.R. 64/2012, DEGLI ARTT.37 E SS. DEL CCNL DI CATEGORIA DEL 05.04.1996 E SUCC. MOD. E INT, DELL’ART.3, 17 E 20 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. (ADOTTATO AI SENSI DELL’ART.239 D. LGS. N.217/05), NONCHÉ DELLA CIRCOLARE M.I. PROT. N.-OMISSIS- DEL 02.08.91 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA – INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A.”, poiché la procedura in parola sarebbe stata strutturata in contrasto con la scansione temporale indicata nel Regolamento di disciplina del Corpo (versato in atti), segnatamente con gli artt. 3, 17 e 20.
4. Si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando articolata memoria e documentazione.
5. Alla camera di consiglio del-OMISSIS- la causa è stata cancellata dal ruolo delle domande cautelari.
6. All’udienza pubblica del -OMISSIS-, sentito il difensore presente per la parte ricorrente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che le competenze attribuite al “ Funzionario di guardia ” dei Vigili del fuoco, in un determinato turno operativo, sono dettagliatamente indicate all’art. 63 del d.P.R. -OMISSIS-, n. 64, a mente del quale: “l’unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l’attività di soccorso (…) durante il turno”, effettuando “quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare (…) b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta (…) e) richiede l’adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione”.
Detto Ufficiale di p.g. deve esercitare, dunque, la propria attività di servizio in conformità a tale disposizione nonché alle varie circolari di settore, tra le quali deve annoverarsi, ai fini del presente giudizio, la circolare prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- – Servizio tecnico Centrale, secondo cui “il servizio di reperibilità notturna e festiva si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14,00 del giorno prefestivo alle ore 8,00 del giorno successivo festivo nonché dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni feriali. Ciascun funzionario potrà essere impegnato per un massimo di 121 turni in un anno (…) il funzionario reperibile dovrà restare nell’ambito territoriale di competenza del Comando provinciale in modo da poter sempre adempiere con assoluta tempestività alle richieste di intervento (…) rimane inteso che il funzionario reperibile, una volta chiamato, è considerato in servizio a tutti gli effetti”.
8. Ebbene, venendo al caso di specie, contrariamente all’assunto attoreo, dalla documentazione versata in giudizio emerge che la condotta posta in essere dall’esponente si è posta in contrasto coi doveri d’ufficio previsti dalle menzionate disposizioni di servizio, avendo questi inviato il fonogramma di rito soltanto il -OMISSIS--OMISSIS- (lunedì), a fronte di un intervento effettuato durante il turno del -OMISSIS- (venerdì), riguardante, tra l’altro, il dissesto di una guaina da una parte della copertura del cimitero urbano, tale da ingenerare una situazione di oggettivo pericolo per l’incolumità pubblica, trattandosi di area notoriamente accessibile alla cittadinanza anche nei giorni del sabato e della domenica.
Non coglie nel segno, peraltro, quanto dedotto al riguardo circa l’asserita inutilità di notiziare immediatamente gli Enti preposti (-OMISSIS- di -OMISSIS-) per l’ipotizzata assenza del relativo personale nelle giornate del fine settimana. Invero, posto che deve essere sempre garantito un intervento urgente da parte degli altri Uffici competenti in materia, sulla base delle regole organizzative di ciascun Ente, non rilevanti e non sindacabili in questa sede, va osservato che è stato lo stesso ricorrente a rimarcare l’urgenza di operare con immediatezza a tutela dell’incolumità collettiva laddove ha segnalato quanto segue: “ considerata la possibile evoluzione del fenomeno, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, non si può escludere un ulteriore distacco di sezioni di guaina dalla superficie interessata dall’evento, per cui si ritiene opportuno far eseguire da chi di dovere tutti i lavori di messa in sicurezza necessari” (cfr. fonogramma del -OMISSIS--OMISSIS-).
9. Quanto, poi, alla presunta violazione del procedimento disciplinare seguito dal Comandante provinciale, occorre rilevare che tale iter, in assenza di un regolamento vigente (quello versato in atti costituisce difatti una mera bozza), deve svilupparsi in ossequio alle disposizioni complessivamente rinvenibili nel d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), nell’art. 37 del C.C.N.L. di categoria del 5 aprile 1996, nell’art. 12 del C.C.N.L. di categoria del 26 maggio 2004 (Codice disciplinare), nella nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 5267 del 3 agosto 2006 (Procedimenti disciplinari – procedure), nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e nell’art. 239 del D.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (Riordino Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
9.1. Orbene, dal reticolato normativo qui tratteggiato emerge che per l’irrogazione della sanzione, segnatamente del rimprovero scritto, occorre contestare l’addebito al dipendente entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, garantirgli l’accesso agli atti del procedimento nonché assicurargli la possibilità di depositare memorie e di esporre le proprie difese in sede di audizione personale, da svolgersi non prima di 5 giorni dalla notifica della convocazione. Tale procedura deve concludersi nel termine massimo di 120 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Calando simili coordinate nel caso d’interesse, si delinea l’infondatezza delle doglianze dedotte dall’interessato.
Difatti, la contestazione degli addebiti è stata tempestivamente formulata con la nota del 6 marzo -OMISSIS-, ove si legge che “ la S.V. si rifiutava di procedere a tale adempimento, eccependo la circostanza che la competenza fosse del Capo Turno (…) pertanto la S.V. è convocata presso l’Ufficio dello scrivente in data-OMISSIS-.-OMISSIS- alle ore 9.00 per essere sentita in merito ai fatti oggetto di contestazione (…) potrà avvalersi, nel corso dell’audizione, dell’assistenza di un procuratore (…) in alternativa potrà presentare memorie (…) potrà presentare richiesta di accesso agli atti istruttori” . Successivamente, in data-OMISSIS- -OMISSIS- è stata espletata l’audizione personale, alla presenza del rappresentante sindacale indicato dall’esponente, e in data -OMISSIS- -OMISSIS- è stato adottato il provvedimento gravato, poi notificato il 1° maggio seguente (ossia in complessivi 24 giorni).
Pertanto, immuni da vizi si delineano sia la qualificazione della condotta de qua quale violazione disciplinare sia il procedimento seguito per la scelta della relativa sanzione che, tra l’altro, rappresenta “ espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (Consiglio di Sato, Sez. III, -OMISSIS- 2025, n. -OMISSIS-).
9.2. Sotto concorrente profilo, con riferimento al lamentato vulnus del diritto difesa e, quindi, all’asserita contraddittorietà tra l’atto di contestazione dell’addebito e la determinazione conclusiva nonché all’omesso esame degli scritti difensivi prodotti, si osserva quanto segue.
Ad avviso del Collegio il provvedimento disciplinare del -OMISSIS- -OMISSIS- disegna senza margini di equivocità l’essenza dell’incolpazione, che non può essere individuata nella mera trasmissione del richiamato fonogramma alla Sala operativa 115 – e non direttamente agli Enti interessati –, trattandosi di una procedura, questa, la cui correttezza è stata ribadita dallo stesso Comandante con la nota del -OMISSIS- -OMISSIS- nei seguenti termini: “ il funzionario di guardia deciderà sull’opportunità di fare tale comunicazione, ne curerà l’eventuale redazione e inoltrerà la stessa con propria firma alla SO115 per la successiva protocollazione e spedizione agli enti da esso indicati”.
Diversamente, dalla complessiva lettura dell’atto, a partire dalle sue premesse e dagli altri atti richiamati, è chiaro come l’effettiva condotta contestata sia stata quella della tardiva trasmissione del fonogramma alle Autorità competenti, in quanto lo stesso è stato inoltrato non entro il turno di servizio in cui è stato effettuato l’intervento ma solo a distanza di oltre due giorni.
Quanto alla censura riferita al mancato esame delle osservazioni difensive, in aggiunta a quanto fin qui osservato circa la corretta valutazione della vicenda, occorre rilevare che, come puntualmente dedotto dalla difesa erariale, non è stata neanche fornita la prova circa l’effettiva presentazione di scritti difensivi al Comando, atteso che la copia, versata agli atti (allegato n. 4 del ricorso), è priva di protocollo e di sottoscrizione.
10. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato.
Tuttavia, le spese di lite, per la peculiarità della vicenda, possono essere equamente compensate.
11. Infine, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per cui deve essere disposto che la Segreteria provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro elemento, anche di luogo, idoneo ad individuarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro elemento, anche di luogo, atto ad individuarlo.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.