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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3404 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 e vertente TRA
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Giuseppe Palladino PARTE APPELLANTE E (C.F. e P. IVA: ), con gli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati Simona Daminelli, MArco Pesenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo, Flora Josephine Alda Lettenmayer, Luciana Cipolla PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6989/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «All'udienza del 12 marzo 2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche. I signori e , nella Parte_1 Parte_2 rispettiva qualità di correntista e garante della ditta individuale
1 Index- poi cessata hanno convenuto in giudizio la Controparte_2 al fine di sentirla condannare alla restituzione di tutte le
[...] somme illegittimamente incassate, dall'apertura del conto corrente oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze, in favore del dott. ; accertare e dichiarare la nullità Parte_1 delle garanzie presuntivamente prestate dagli attori e, in via gradata accertare e dichiarare l'annullamento delle garanzie prestate per errore o dolo ex art. 1427 c.c. imputabile alla CP_2 con conseguente risarcimento di tutti danni patrimoniali e non, sui rischi del fideiussori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per mancanza di buona fede;
la violazione di clausole contrattuali;
la revoca delle linee di credito precedentemente accordate;
la immotivata risoluzione contrattuale;
l'applicazione di interessi anatocistici ed oltre il tasso soglia, la concessione abusiva del credito nei confronti della Index;
per tali motivi sentir condannare la convenuta al risarcimento di tutti danni subiti e subendi da essi attori, patrimoniali e non, quantificati in euro 50.000,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Gli attori hanno concluso chiedendo segnatamente:
1. l'accertamento e la declaratoria di giuridica inesistenza e/o nullità del contratto di c/c, del contratto di apertura di credito, nonché dei contratti di fideiussione ad esso collegati per mancanza di forma scritta ad substantiam;
2. l'accertamento e la declaratoria di nullità assoluta del contratto di mutuo per mancanza di un elemento essenziale e necessario, nonché dei contratti di fideiussione ad esso collegati per mancanza di forma scritta ad substantiam;
3. l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c, del contratto di mutuo oggetto di causa nonché l'inesistenza e/o inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie ed illegittime contenute nei contratti “disponendo l'immediata inibizione al loro utilizzo, tanto nei rapporti futuri, che in quelli già in essere”;
4. l'accertamento e la declaratoria di responsabilità esclusiva in capo ad di natura precontrattuale, Controparte_1 contrattuale ed extracontrattuale con condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 50.000,00 o nella diversa somma individuata secondo equità;
5. l'accertamento e la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (cd anatocismo), nonché
2 l'applicazione di spese e competenze non dovute, l'indicizzazione ed il potere di modifica delle condizioni contrattuali;
6. l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura con conseguente declaratoria che nulla è dovuto a titolo di interessi;
7. la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme incassate in maniera asseritamente illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del Sig. ; Pt_1
8. la condanna della al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali - danno morale ed esistenziale - da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi;
9. l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o l'annullamento delle garanzie fideiussorie ex art. 1427 c.c., con condanna in favore dei garanti al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi;
10. l'accertamento dell'effettiva ed efficace opponibilità del debito verso il fideiussore e la conseguente declaratoria di invalidità e nullità totale o parziale, nei suoi confronti dei rapporti bancari oggetto del presente giudizio. La convenuta, ritualmente costituita, ha spiegato domanda riconvenzionale affinché fosse riconosciuto il proprio diritto al pagamento del credito di euro 10.344,42 quale saldo scoperto del c/c di corrispondenza oggetto di causa oltre alla somma di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario. Nel merito ha contestato ogni assunto prospettato dagli attori ed insistito per il rigetto totale delle domande avversarie, spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale per la condanna del Sig.
, quale titolare della ditta Index di e Parte_1 Parte_1 quale fideiussore, nonché della Sig.ra , Parte_2 quale fideiussore della medesima Index, al pagamento in favore dell'Istituto di credito, del complessivo importo di Euro 18.196,30 oltre interessi successivi al 31.3.2014, da calcolarsi al tasso convenuto nel contratto di conto corrente, sull'importo di Euro 10.344,42 ed al tasso convenuto nel contratto di mutuo chirografario, sull'importo di Euro 7.851,88; con vittoria di spese di lite. La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. contabile e prova orale con l'audizione dei testi di parte attrice;
successivamente è stata tentata la composizione bonaria della lite che non ha avuto esito positivo sicché, la causa, ritenuta matura per la decisione è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 marzo 2019».
3 § 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attorea così come proposta e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna gli attori in solido al pagamento della somma di €.8.329,51 quale saldo rideterminato dal CTU alla data del 8 gennaio 2014, oltre alla somma di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario;
il tutto con interessi come da domanda.
- condanna altresì gli i convenuti al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di parte convenuta nella misura di € 4.875,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese necessarie per la CTU.».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Sul superamento del Tasso Soglia «Il giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione ivi allegata ritiene infondata la domanda attorea per le motivazioni che seguono: Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, occorre tenere conto della metodologia applicata dal CTU, tenuto conto delle Istruzioni di Banca d'Italia essendo la stessa ritenuta più corretta in esito all'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata in tal senso, tra cui quello di questa sezione II CTU, nella sua relazione, accertata l'applicazione di un TAEG oltre il Tasso Soglia, ha applicato il tasso legale in sostituzione di tutti gli oneri applicati al rapporto, nei trimestri per i quali è stata accertata l'usura; ha applicato le condizioni contrattuali previste per i trimestri non usurari ( entro la soglia); infine, in assenza di dati relativi alle condizioni applicate per i trimestri dal III 2013 al I 2014, ( in assenza degli estratti conto a scalare) ha fatto riferimento ai tassi previsti dall'art. 117 TUB. Il saldo originario del c/c n. 401448981 alla data del 8 gennaio 2014 è stato rideterminato in euro 8.329,51». Sulla violazione dell'art. 117 TUB «In corso di causa la ha provato per tabulas l'avvenuta CP_2 sottoscrizione dei contratti da parte degli odierni attori: non ricorre pertanto la presunta violazione dell'art. 117 T.U.B., avendo la convenuta provato la regolare sottoscrizione, da parte del Sig. , quale titolare della Parte_1 Index di Boccia Nicola, sia del contratto di conto corrente – 000401448981 – sia del contratto di affidamento ad esso collegato, sia, infine del contratto di mutuo chirografario – 6482723 – Risulta altresì sottoscritta la garanzia fideiussoria prestata dal sig. in proprio e dalla signora si tratta di fideiussione omnibus Pt_1 Pt_2 dacché in essa si legge (doc.6 fasc. conv.): “… il garante è tenuto al
4 pagamento immediato degli importi dovuti alla a semplice richiesta CP_2 scritta ed anche in caso di opposizione del debitore principale…” Il contratto soggiace pertanto alla regola di cui all'art. 1322, 2° co. c.c. che riconosce autonomia negoziale al contratto, in deroga alla norma generale di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c.. Con la fideiussione omnibus si è infatti inteso tutelare l'interesse del creditore di essere soddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata/inesatta prestazione del debitore. Nel caso di specie infatti, si è voluto trasferire da un soggetto – Index- ad altri ( il rischio CP_3 economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento per la sua inadempienza all'obbligazione principale: si distingue pertanto dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore. I patti negoziali erano noti e conoscibili ai contraenti che li hanno sottoscritti: si evidenzia che l'art. 13 del contratto di conto corrente è stato approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è comunque legittima anche ai sensi dell'art. 18 TUB. La revoca degli affidamenti non è stato un atto arbitrario della CP_2 ma è avvenuto in seguito alla notizia della intervenuta cessazione della Ditta Index di La risoluzione contrattuale è avvenuta secondo le Parte_1 pattuizioni contrattuali (art. 6 contratto di finanziamento e art. 4 contratto di conto corrente) e secondo quanto previsto dalla normativa generale agli artt. 1845 e 1855 c.c.». Eccezioni degli attori – carenza di prova «Gli attori hanno sostenuto che la banca aveva immotivatamente interrotto i rapporti senza darne comunicazione e che, in seguito alla interruzione dei rapporti con la Banca avrebbero appreso di aver rilasciato una fideiussione omnibus fino all'importo massimo garantito di €. 53.000,00 per tutte le obbligazioni derivanti dal conto corrente oltre ad una fideiussione limitata all'importo finanziato. Gli attori hanno dedotto, la nullità assoluta della concessione di linea di credito e dell'affidamento di €. 10.000,00 e degli atti fideiussori collegati in quanto il contratto di conto corrente mancava della sottoscrizione dell'Istituto di credito. Quanto alla fideiussione, la stessa non sarebbe stata mai rilasciata. Inoltre, il conto corrente di corrispondenza ed il contratto di mutuo sarebbero parzialmente nulli per l'applicazione di clausole vessatorie, applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, superamento del tasso soglia antiusura, priva della sottoscrizione della banca contraente. Tutte le eccezioni sollevate dagli attori non sono state provate nel corso del giudizio ed è superfluo qui evidenziare che, nel giudizio a cognizione ordinaria l'attore ha l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della propria pretesa».
5 Nullità del contratto per mancata sottoscrizione «Parte attrice ha continuato a sostenere – anche con le memorie di replica, la nullità del contratto di conto corrente per la mancata sottoscrizione da parte della CP_2 L non è fondato: sull'argomento sono intervenute le SS.UU. CP_4 della Cassazione che con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: “il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento , disposto dall'art. 23 del d.lgs 24.2.98 n.58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”». Decisione e spese «Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte attrice deve essere respinta in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale della convenuta nei limiti accertati dalla CTU. Alla soccombenza di e Parte_1 Parte_2 consegue la loro condanna in solido alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di come in dispositivo, con riferimento ai criteri di Controparte_1 cui al D.M.55/2014 e con adozione dei parametri medi ivi previsti».
§ 3. — Hanno proposto appello e Parte_1 [...]
ed hanno così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
1) in via cautelare/preliminare, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 c.p.c., ricorrendone tutti i requisiti richiesti dalla norma invocata, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Roma, G.I. Dott.ssa Cerenzia, RG 7387/2014, recante n. 6989/2020 depositata il 7.5.2020 per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c., accogliere le istanze istruttorie formulate dalla difesa di parte attrice non accolte nel giudizio di primo grado e sopra rievocate;
3) in via principale, accogliere l'appello dispiegato e per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza appellata, Tribunale di Roma, G.I. Dott.ssa Cerenzia, RG 7387/2014, recante n. 6989/2020 depositata il 7.5.2020 perché nulla, illegittima, contraddittoria ed immotivata, oltre che per aperta violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per le causali di cui in narrativa;
6 4) nel merito annullare e/o riformare la sentenza impugnata perché nulla per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per mancata indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di condanna degli attori al versamento del presunto saldo di conto corrente, per motivazione apparente e/o inesistente sul punto ed illegittimità per violazione dell'art. 1815 c.c. e della l. 108/96, e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti in favore della
né in relazione al rapporto di conto corrente né in CP_2 relazione al mutuo chirografario, stante la violazione di norme imperative, la sussistenza di clausole contrattuali invalide ed inefficaci, anche operando la compensazione tra quanto eventualmente da questi dovuto e quanto dovuto loro dalla CP_2
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non subito dagli istanti;
5) nel merito annullare e/o riformare la sentenza impugnata per violazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento e declaratoria di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della banca, anche per violazione delle regole di correttezza e buona fede, in violazione dell'art. 1175 e 1176 c.c., 1453 e 2043 c.c., e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificano in euro 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che l'adita Corte riterrà equa e di giustizia;
6) annullare e/o riformare la sentenza poiché illegittimità in relazione agli accertamenti compiuti in ordine alle fideiussioni rilasciate dai sigg. e e dichiarare l'estinzione delle Pt_2 Pt_1 garanzie per invalidità del rapporto principale, nonchè per nullità della garanzia specifica per mancata indicazione del limite di finanziabilità ed in ogni caso, la nullità delle fideiussioni oggetto di causa poiché stipulate su moduli prestampati per contrarietà alle norme bancarie uniformi e alla L. n. 287/1990, e per l'effetto accertare e dichiara che nulla è dovuto dai predetti nella qualità di fideiussori alla Banca appellata, neppure in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, indi la liberazione dei fideiussori anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
7) ancora nel merito accertare e dichiarare il vizio di motivazione sul rigetto integrale della domanda attorea, e, quindi, la violazione delle regole sul governo delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. e l'illegittimità condanna della condanna degli appellanti all'integrale al pagamento delle spese di lite e di CTU, ponendole a carico della banca convenuta odierna appellato, o, in subordine
7 operando la compensazione totale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza;
8) in tutti i casi condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi di lite, per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare: In via preliminare:
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 6989/2020 del Tribunale di Roma, per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante. In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto Pt_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Roma n. 6989/2020, rigettando tutte le domande e pretese ivi proposte e/o ribadite, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, e confermando integralmente la sentenza impugnata;
- per l'effetto, confermare la pronuncia di condanna in solido e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della complessiva somma di € 16.181,31 oltre CP_2 interessi il tutto con interessi come da domanda.
- in ulteriore subordine, condannare controparte all'eventuale minor importo di €. 14.606,12 (di cui € 6.754,32 quale pagamento della minor somma accertata dal CTU ed €. 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario); In via istruttoria:
- rigettare l'avversa istanza di ammissione di ulteriore CTU contabile in quanto inammissibile e infondata per le ragioni esposte in narrativa.
8 In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. Mancata indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di condanna degli attori al versamento del presunto saldo di conto corrente - motivazione apparente e/o inesistente - illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 1815, II co, c.c. e della l. 108/96. Con il primo motivo di appello, le parti appellanti censurano la parte della sentenza di primo grado in cui il Tribunale “pur condividendo la metodologia di ricalcolo adoperata dal CTU per la rilevazione dell'effettivo TAEG applicato al rapporto, rilevando usura contrattuale pattuita ab origine, ha poi condannato gli attori al pagamento del presunto saldo del c/c ricalcolato dal Consulente in relazione alla verifica della usura applicata, ossia della usura riscontrata per ogni singolo trimestre”, in contrasto, secondo gli appellanti, con quanto complessivamente accertato dal CTU. Il Giudice di prime cure, quindi, senza dare alcuna motivazione della propria scelta, avrebbe tenuto conto solo dell'usura sopravvenuta e non anche di quella c.d. contrattuale, benché il CTU avesse rilevato la sussistenza di entrambe.
*** Il motivo è fondato. Il CTU aveva riscontrato l'usura originaria in relazione al conto n. 401448981. Si legge nelle conclusioni a pag. 58 della relazione definitiva che risulta l'usura originaria sia confrontando il TEG con il tasso soglia, come chiesto dal giudice, sia confrontando il TEG secondo le istruzioni di Banca d'Italia con il tasso soglia relativo al IV trimestre 2010; sul punto, l'ausiliare ha pure confermato l'usura originaria quand'anche si faccia ricorso al tasso soglia relativo alle operazioni di “scoperto senza affidamento”, secondo quanto osservato dal CTP di Parte Convenuta. Nel paragrafo precedente l'ausiliare aveva risposto alle osservazioni critiche del CTP della banca convenuta
9 osservando che: “considerato l'effetto della commissione per utilizzo oltre i limiti di fido, considerato altresì che il quesito richiede l'accertamento di interessi usurari “promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, si conferma che il TAEG e TEG convenuto è superiore al tasso soglia preso a riferimento (quand'anche si faccia ricorso al tasso soglia relativo alle operazioni di “scoperto senza affidamento”). L'ausiliare ha pertanto così concluso: “Il saldo rideterminato in applicazione dei criteri previsti dall'art.1815 c.c. è pari a 6.754,32 a DEBITO del correntista” . La diversa somma di euro 8.329,51 a debito del cliente, recepita in sentenza dal giudice, è invece esposta dall'ausiliare quale risultante dell'eliminazione della sola usura sopravvenuta. Orbene, è evidente che in presenza dell'accertata usura originaria doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1815 c.c. con la conseguenza che, all'esito del ricalcolo, la somma a debito del correntista era pari ad 6.754,32 e non a quella di euro 8.329,51 ritenuta in sentenza. Sul punto pertanto la statuizione va riformata, dovendosi in proposito rigettare l'assunto degli appellanti avanzato in conclusionale, secondo il quale la condanna al minor importo esigeva l'impugnazione incidentale da parte della appellata. CP_2
L'assunto è errato, atteso che il giudice di primo grado aveva adottato il calcolo del CTU più favorevole alla banca e, dunque, avendo il giudice ricalcolato quanto dovuto ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale, la banca non era soccombente rispetto alla pronuncia. In ogni caso, la proposizione della domanda riconvenzionale nella maggior somma inizialmente chiesta, ricomprende anche la domanda per la minor somma che risulti al seguito dei ricalcoli demandati al CTU.
2. Violazione dell'art 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento e declaratoria di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della banca, anche per violazione delle regole di correttezza e buona fede - mancata valutazione delle risultanze istruttorie emerse per effetto della prova orale: violazione dell'art. 116 c.p.c.
- mancata pronuncia su punti decisivi della controversia – violazione dell'art. 1175, 1176, 1375 c.c., 1453 e 2043 c.c.
10 Gli appellanti lamentano poi la mancata pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della CP_2
Il Giudice di prime cure, invero, si sarebbe pronunciato solo parzialmente su tali domande, escludendo la responsabilità della controparte in merito alla revoca degli affidamenti e alla risoluzione dei rapporti, ma tacendo poi su tutti i profili relativi alla “responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per violazione di alcune clausole contrattuali nonché per l'applicazione costante di interessi anatocistici ed oltre il tasso soglia, nonché extracontrattuale per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti della Index, e di condanna della banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori a causa ed in conseguenza della mancata disponibilità delle somme liquide negli anni trattenute illegittimamente, di violazione delle regole di correttezza e buona fede imposte all'Istituto di Credito”. A tal proposito, gli appellanti richiamano, a sostegno della propria tesi, l'accertamento, tra gli altri, di usura contrattuale effettuato dal CTU, nonché il mancato assolvimento, da parte di dell'onere di prova contraria rispetto CP_1 all'inadempimento di obblighi contrattuali e diligenza professionale allegato dagli attori in primo grado. Alla luce di quanto allegato, provato ed emerso anche nel giudizio di primo grado, le parti appellanti chiedono pertanto, in via principale, la riforma della sentenza nei punti evidenziati e la conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni subiti, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di CP_1
*** La domanda risarcitoria, fondata su una serie di condotte contestate alla quali lo storno di alcuni versamenti, la CP_2 mancata indagine del merito creditizio nella concessione del mutuo, l'indisponibilità della home banking, oltre alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia e anatocistici, in merito alla quale il giudice non si sarebbe pronunciato, va respinta. Va premesso che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto contestato dagli appellanti, ha motivato la statuizione di rigetto sul rilievo della mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda: “tutte le eccezioni sollevate dagli attori non sono state provate nel corso del giudizio ed è superfluo qui evidenziare che, nel giudizio a cognizione ordinaria l'attore ha l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della propria pretesa”.
11 Per il resto si osserva quanto segue. Premesso che in relazione al rapporto di conto corrente non risulta dall'atto di appello alcuna censura riguardante la contestata applicazione di anatocismo vietato, deve rilevarsi che gli appellanti hanno quantificato il danno derivate dalle descritte condotte nella misura di euro 50.000; tuttavia, anche a voler ritenere per ipotesi fondata la contestazione sulle inadempienze della banca, peraltro tutte specificatamente contestate dalla CP_2
(pag. 15 comparsa costituzione e risposta), manca del tutto la prova del nesso causale e del quantum dei danni patiti, prova, questa, incombente sugli attori. Invero, non va dimenticato che, anche a seguito del ricalcolo del saldo, la parte correntista è risultata debitrice della banca, seppure in misura inferiore a quella esposta dalla convenuta, nella misura di euro ad 6.754,32 per il saldo di conto corrente, e nella misura di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario, e pertanto la necessità di effettuare bonifici al fine di scongiurare il superamento dell'affidamento concesso e l'impossibilità di accedere al credito determinato dalla segnalazione alla CRIF, non possono essere ascritti alle contestate inadempienze della banca.
3. Vizio di motivazione: mancata motivazione circa la mancata ammissione della richiesta di CTU per la verifica del contratto di mutuo - difetto di istruttoria
- violazione del principio di acquisizione della prova ex art 115 c.p.c. - necessaria assunzione dei mezzi di prova ritualmente richiesti e qui reiterati ex art. 365 c.p.c. Le parti appellanti censurano la sentenza di prime cure laddove il Tribunale non ha ammesso “i mezzi istruttori come articolati e richiesti da parte appellante”, impendendo così alle parti di “provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese, di fatto violando il c.d. principio di acquisizione della prova” e violando altresì il diritto di difesa, segnatamente con riguardo alle
“mancata ammissione della CTU tecnico contabile in relazione al contratto di mutuo chirografario, la cui mancata ammissione non è stata assolutamente motivata”. Affermano invero gli appellanti che “il Giudice, anche in sentenza, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza avanzata dalla parte ai fini dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio qualora di evidente utilità ai fini della decisione della controversia”.
12 Precisano le parti che la controparte non aveva nemmeno contrastato la richiesta istruttoria e che l'accertamento verteva su elementi essenziali della decisione, motivi per cui il rigetto delle istanze istruttorie risulterebbe, in difetto di motivazione, illegittimo.
*** Il motivo va respinto. Risulta invero del tutto generica la richiesta di CTU sulla legittimità del mutuo, in elazione al quale non vengono proposti specifici motivi di nullità, necessariamente diversi da quelli riguardanti il rapporto di conto corrente e di affidamento. Peraltro, quanto all'insussistenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, tale essendo il piano di rimborso allegato al contratto di finanziamento prodotto in atti dagli attori, deve ricordarsi che l'art. 1283 c.c., vieta unicamente la produzione di interessi su interessi scaduti. Diversamente, il sistema di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Per il resto, le S.U. con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso 19 luglio 2023, stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. In relazione all'eventuale usurarietà degli interessi è mancata da parte degli appellanti finanche l'allegazione del tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo, nonostante il contratto dagli stesi attori depositato indichi con precisione il tasso di interesse pattuito, di talché era sufficiente dedurre il tasso soglia vigente nel trimestre in cui il contratto è sorto in relazione alla tipologia di finanziamento oggetto di causa per apprezzare, senza
13 necessità di particolari indagini, il carattere usurario dell'interesse pattuito. La richiesta CTU risulta pertanto del tutto esplorativa.
4. Illegittimità della sentenza in relazione agli accertamenti relativi alle fideiussioni rilasciate dai sigg. e boccia: estinzione delle garanzie per Pt_2 invalidità del rapporto di conto corrente – nullità delle fideiussioni stipulate su moduli prestampati per contrarietà alle norme bancarie uniformi – violazione della l. N. 287/1990. La sentenza di primo grado viene altresì censurata nella parte in cui il Tribunale motiva solo parzialmente gli accertamenti relativi alle fideiussioni rilasciate dagli appellanti, in particolare qualificandole come fideiussioni omnibus e affermando che le stesse “sono risultate sottoscritte, soggiacendo così alla regola degli artt. 1322 II co c.c., in deroga alla norma generale di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c.”. Affermano invece gli appellanti che, in primo luogo, la fideiussione a garanzia del mutuo chirografario di € 20.000,00 dev'essere qualificata come una “fideiussione specifica” e che, pertanto, “la stessa andava dichiarata estinta ex art. 1957 c.c.”; in secondo luogo, ritengono le parti che “il GI avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della garanzia per invalidità dell'obbligazione principale”, alla luce dei vizi delle clausole relative al tasso di interesse, allegati dagli attori e confermati dalla CTU.
Inoltre, anche il comportamento della banca nell'erogazione del credito e nel corso del rapporto, in quanto contrario al principio di buona fede, avrebbe dovuto portare il Giudice, secondo le parti appellanti, all'accoglimento delle relative domande. Le fideiussioni prodotte da sarebbero poi nulle CP_1
“per contrarietà a norme imperative, e più nello specifico alle NUB e alla legge 287/1990”, poiché “ricalcano le clausole di cui allo schema contrattuale ABI, dichiarate lesive della concorrenza dall'antitrust di cui alla L. 287/90, con parere del 20.04.2005 nonché da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005”: il mancato accertamento di tale nullità, e quindi il rigetto delle doglianze degli odierni appellanti, vizia, secondo gli appellanti, la relativa parte della sentenza di primo grado.
*** Va premesso che gli appellanti hanno rilasciato due fideiussioni: una fideiussione omnibus in data 12.10.2010 per le
14 obbligazioni in essere e future della correntista Index di Pt_1
fino alla concorrenza di euro 53.000, ed una fideiussione
[...] specifica relativa al mutuo chirografario, sempre in data 12.10.2010. Entrambe le fideiussioni prevedono all'art. 6, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1957, che il termine previsto dalla indicata norma sia stabilito in 36 mesi. Quanto al rilievo secondo il quale la nullità relativa al carattere usurario degli interessi del rapporto di conto corrente renderebbe nulla la fideiussione, esso va rigettato, atteso che la nullità ha riguardato solo la clausola relativa agli interessi, mentre, per il resto, il rapporto, rimasto valido, ha determinato un saldo a debito del correntista pari ad euro 6.754,32 in ordine al quale la fideiussione è rimasta valida ed efficace. Del tutto indimostrata risulta l'eccepita liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.: invero nessuna prova hanno fornito gli originari attori della conoscenza da parte della banca del peggioramento delle condizioni economiche della correntista Index, senza contare la circostanza che il era il titolare della Pt_1 suddetta impresa. Quanto alle altre censure relative alla violazione della normativa antitrust, anche a tacere della tardività della contestazione in comparsa conclusionale nel primo grado e della produzione dei relativi documenti solo in appello, si rileva che:
-la fideiussione specifica è al di fuori del perimetro di applicazione della nullità ritenuta dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, che, come è noto, riguarda esclusivamente lo schema ABI 2003 relativo alle fideiussioni omnibus, con la conseguenza che gli appellanti non possono valersi del suddetto provvedimento quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, dovendo invece provare che anche con riferimento alla fideiussione specifica vi era tra le banche italiane un'intesa restrittiva della concorrenza alla data della stipula, ossia nell'ottobre 2010;
- la fideiussione omnibus sottoscritta dagli appellanti non è conforme al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, discostandosi da quest'ultimo proprio nella deroga all'art. 1957 c.c., che nel modello ABI è interamente derogato, mentre nel caso in questione è derogato solo il termine, essendo previsto che l'estinzione della garanzia opera allo scadere di trentasei mesi, anziché di sei mesi, di talché, anche in questo caso, gli appellanti non possono avvalersi del provvedimento della Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, non
15 essendo quello di cui è causa il modello sanzionato dalla Banca d'Italia;
- in ogni caso entrambe le fideiussioni, stipulate nell'anno 2010, sono al di fuori del perimetro di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005, che, come si è visto, aveva ad oggetto le fideiussioni stipulate sulla base del modello ABI, dal 2003 alla data del provvedimento 2005 n. 55. Ne consegue che gli appellanti avrebbero dovuto provare l'esistenza dell'intesa restrittiva tra le banche italiane nell'anno 2010 (si veda, in proposito, Cass. n. 30383/2024).
5. Vizio di motivazione sul rigetto integrale della domanda attorea - violazione delle regole sul governo delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. - illegittimità della condanna integrale al pagamento delle spese di lite e di ctu - necessaria compensazione totale e/o parziale delle spese di lite. Infine, gli appellanti lamentano la contraddittorietà e, comunque, l'illegittimità della parte della sentenza di primo grado relativa alle spese, dal momento che “la lettura congiunta della parte motiva in uno alla parte dispositiva della sentenza, pare far trapelare l'accertamento di soccombenza degli attori e, di conseguenza, la condanna di questi alla rifusione della spese di lite che è palesemente illegittima”. Notano infatti gli appellanti che “l'attore parzialmente vittorioso in relazione all'unica domanda proposta ovvero nel caso di vittoria su una delle plurime domande avanzate, quand'anche soccombente per il resto e, quindi, nell'ipotesi di vicendevole soccombenza, non può essere affatto condannato alle spese, neppure parzialmente;
al più queste possono essere compensate”.
*** Il motivo è fondato. Attesa la parziale riforma della sentenza e l'esito complessivo della lite, che vede accolta la domanda degli attori unicamente in relazione al carattere usurario degli interessi sul rapporto di conto corrente e di affidamento, e dall'altra parte, l'accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti sopra indicati, le spese del giudizio di primo grado liquidate dal Tribunale vanno compensate per un quarto, mentre per il resto seguono la prevalente soccombenza degli attori. Le spese della CTU vanno poste a carico di appellanti e appellata nella misura del 50% per ciascuno.
16 § 5. — Le spese del grado di appello, in applicazione dei medesimi principi, vanno compensate nella misura di un quarto, mentre per il resto seguono la soccombenza degli appellanti. Esse si liquidano per l'intero, avuto riguardo al valore della causa ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Controparte_1
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — in parziale riforma della sentenza, condanna gli attori in solido al pagamento della somma di €. 6.754,32 quale saldo rideterminato dal CTU alla data del 8 gennaio 2014, oltre alla somma di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario;
il tutto con interessi come da domanda;
compensa nella misura di un quarto le spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero nella misura di € 4.875,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge, e condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata dei restanti tre quarti;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna, le spese della CTU svolta in primo grado;
ferma per il resto l'impugnata sentenza;
2. — compensa nella misura di un quarto le spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata dei restanti tre quarti. Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025. Il presidente estensore
17
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Giuseppe Palladino PARTE APPELLANTE E (C.F. e P. IVA: ), con gli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati Simona Daminelli, MArco Pesenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo, Flora Josephine Alda Lettenmayer, Luciana Cipolla PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6989/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «All'udienza del 12 marzo 2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche. I signori e , nella Parte_1 Parte_2 rispettiva qualità di correntista e garante della ditta individuale
1 Index- poi cessata hanno convenuto in giudizio la Controparte_2 al fine di sentirla condannare alla restituzione di tutte le
[...] somme illegittimamente incassate, dall'apertura del conto corrente oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze, in favore del dott. ; accertare e dichiarare la nullità Parte_1 delle garanzie presuntivamente prestate dagli attori e, in via gradata accertare e dichiarare l'annullamento delle garanzie prestate per errore o dolo ex art. 1427 c.c. imputabile alla CP_2 con conseguente risarcimento di tutti danni patrimoniali e non, sui rischi del fideiussori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta per mancanza di buona fede;
la violazione di clausole contrattuali;
la revoca delle linee di credito precedentemente accordate;
la immotivata risoluzione contrattuale;
l'applicazione di interessi anatocistici ed oltre il tasso soglia, la concessione abusiva del credito nei confronti della Index;
per tali motivi sentir condannare la convenuta al risarcimento di tutti danni subiti e subendi da essi attori, patrimoniali e non, quantificati in euro 50.000,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Gli attori hanno concluso chiedendo segnatamente:
1. l'accertamento e la declaratoria di giuridica inesistenza e/o nullità del contratto di c/c, del contratto di apertura di credito, nonché dei contratti di fideiussione ad esso collegati per mancanza di forma scritta ad substantiam;
2. l'accertamento e la declaratoria di nullità assoluta del contratto di mutuo per mancanza di un elemento essenziale e necessario, nonché dei contratti di fideiussione ad esso collegati per mancanza di forma scritta ad substantiam;
3. l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c, del contratto di mutuo oggetto di causa nonché l'inesistenza e/o inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie ed illegittime contenute nei contratti “disponendo l'immediata inibizione al loro utilizzo, tanto nei rapporti futuri, che in quelli già in essere”;
4. l'accertamento e la declaratoria di responsabilità esclusiva in capo ad di natura precontrattuale, Controparte_1 contrattuale ed extracontrattuale con condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 50.000,00 o nella diversa somma individuata secondo equità;
5. l'accertamento e la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (cd anatocismo), nonché
2 l'applicazione di spese e competenze non dovute, l'indicizzazione ed il potere di modifica delle condizioni contrattuali;
6. l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura con conseguente declaratoria che nulla è dovuto a titolo di interessi;
7. la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme incassate in maniera asseritamente illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del Sig. ; Pt_1
8. la condanna della al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali - danno morale ed esistenziale - da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi;
9. l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o l'annullamento delle garanzie fideiussorie ex art. 1427 c.c., con condanna in favore dei garanti al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi;
10. l'accertamento dell'effettiva ed efficace opponibilità del debito verso il fideiussore e la conseguente declaratoria di invalidità e nullità totale o parziale, nei suoi confronti dei rapporti bancari oggetto del presente giudizio. La convenuta, ritualmente costituita, ha spiegato domanda riconvenzionale affinché fosse riconosciuto il proprio diritto al pagamento del credito di euro 10.344,42 quale saldo scoperto del c/c di corrispondenza oggetto di causa oltre alla somma di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario. Nel merito ha contestato ogni assunto prospettato dagli attori ed insistito per il rigetto totale delle domande avversarie, spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale per la condanna del Sig.
, quale titolare della ditta Index di e Parte_1 Parte_1 quale fideiussore, nonché della Sig.ra , Parte_2 quale fideiussore della medesima Index, al pagamento in favore dell'Istituto di credito, del complessivo importo di Euro 18.196,30 oltre interessi successivi al 31.3.2014, da calcolarsi al tasso convenuto nel contratto di conto corrente, sull'importo di Euro 10.344,42 ed al tasso convenuto nel contratto di mutuo chirografario, sull'importo di Euro 7.851,88; con vittoria di spese di lite. La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. contabile e prova orale con l'audizione dei testi di parte attrice;
successivamente è stata tentata la composizione bonaria della lite che non ha avuto esito positivo sicché, la causa, ritenuta matura per la decisione è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 marzo 2019».
3 § 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attorea così come proposta e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna gli attori in solido al pagamento della somma di €.8.329,51 quale saldo rideterminato dal CTU alla data del 8 gennaio 2014, oltre alla somma di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario;
il tutto con interessi come da domanda.
- condanna altresì gli i convenuti al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di parte convenuta nella misura di € 4.875,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese necessarie per la CTU.».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Sul superamento del Tasso Soglia «Il giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione ivi allegata ritiene infondata la domanda attorea per le motivazioni che seguono: Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, occorre tenere conto della metodologia applicata dal CTU, tenuto conto delle Istruzioni di Banca d'Italia essendo la stessa ritenuta più corretta in esito all'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata in tal senso, tra cui quello di questa sezione II CTU, nella sua relazione, accertata l'applicazione di un TAEG oltre il Tasso Soglia, ha applicato il tasso legale in sostituzione di tutti gli oneri applicati al rapporto, nei trimestri per i quali è stata accertata l'usura; ha applicato le condizioni contrattuali previste per i trimestri non usurari ( entro la soglia); infine, in assenza di dati relativi alle condizioni applicate per i trimestri dal III 2013 al I 2014, ( in assenza degli estratti conto a scalare) ha fatto riferimento ai tassi previsti dall'art. 117 TUB. Il saldo originario del c/c n. 401448981 alla data del 8 gennaio 2014 è stato rideterminato in euro 8.329,51». Sulla violazione dell'art. 117 TUB «In corso di causa la ha provato per tabulas l'avvenuta CP_2 sottoscrizione dei contratti da parte degli odierni attori: non ricorre pertanto la presunta violazione dell'art. 117 T.U.B., avendo la convenuta provato la regolare sottoscrizione, da parte del Sig. , quale titolare della Parte_1 Index di Boccia Nicola, sia del contratto di conto corrente – 000401448981 – sia del contratto di affidamento ad esso collegato, sia, infine del contratto di mutuo chirografario – 6482723 – Risulta altresì sottoscritta la garanzia fideiussoria prestata dal sig. in proprio e dalla signora si tratta di fideiussione omnibus Pt_1 Pt_2 dacché in essa si legge (doc.6 fasc. conv.): “… il garante è tenuto al
4 pagamento immediato degli importi dovuti alla a semplice richiesta CP_2 scritta ed anche in caso di opposizione del debitore principale…” Il contratto soggiace pertanto alla regola di cui all'art. 1322, 2° co. c.c. che riconosce autonomia negoziale al contratto, in deroga alla norma generale di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c.. Con la fideiussione omnibus si è infatti inteso tutelare l'interesse del creditore di essere soddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata/inesatta prestazione del debitore. Nel caso di specie infatti, si è voluto trasferire da un soggetto – Index- ad altri ( il rischio CP_3 economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento per la sua inadempienza all'obbligazione principale: si distingue pertanto dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore. I patti negoziali erano noti e conoscibili ai contraenti che li hanno sottoscritti: si evidenzia che l'art. 13 del contratto di conto corrente è stato approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è comunque legittima anche ai sensi dell'art. 18 TUB. La revoca degli affidamenti non è stato un atto arbitrario della CP_2 ma è avvenuto in seguito alla notizia della intervenuta cessazione della Ditta Index di La risoluzione contrattuale è avvenuta secondo le Parte_1 pattuizioni contrattuali (art. 6 contratto di finanziamento e art. 4 contratto di conto corrente) e secondo quanto previsto dalla normativa generale agli artt. 1845 e 1855 c.c.». Eccezioni degli attori – carenza di prova «Gli attori hanno sostenuto che la banca aveva immotivatamente interrotto i rapporti senza darne comunicazione e che, in seguito alla interruzione dei rapporti con la Banca avrebbero appreso di aver rilasciato una fideiussione omnibus fino all'importo massimo garantito di €. 53.000,00 per tutte le obbligazioni derivanti dal conto corrente oltre ad una fideiussione limitata all'importo finanziato. Gli attori hanno dedotto, la nullità assoluta della concessione di linea di credito e dell'affidamento di €. 10.000,00 e degli atti fideiussori collegati in quanto il contratto di conto corrente mancava della sottoscrizione dell'Istituto di credito. Quanto alla fideiussione, la stessa non sarebbe stata mai rilasciata. Inoltre, il conto corrente di corrispondenza ed il contratto di mutuo sarebbero parzialmente nulli per l'applicazione di clausole vessatorie, applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, superamento del tasso soglia antiusura, priva della sottoscrizione della banca contraente. Tutte le eccezioni sollevate dagli attori non sono state provate nel corso del giudizio ed è superfluo qui evidenziare che, nel giudizio a cognizione ordinaria l'attore ha l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della propria pretesa».
5 Nullità del contratto per mancata sottoscrizione «Parte attrice ha continuato a sostenere – anche con le memorie di replica, la nullità del contratto di conto corrente per la mancata sottoscrizione da parte della CP_2 L non è fondato: sull'argomento sono intervenute le SS.UU. CP_4 della Cassazione che con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: “il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento , disposto dall'art. 23 del d.lgs 24.2.98 n.58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”». Decisione e spese «Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte attrice deve essere respinta in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale della convenuta nei limiti accertati dalla CTU. Alla soccombenza di e Parte_1 Parte_2 consegue la loro condanna in solido alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di come in dispositivo, con riferimento ai criteri di Controparte_1 cui al D.M.55/2014 e con adozione dei parametri medi ivi previsti».
§ 3. — Hanno proposto appello e Parte_1 [...]
ed hanno così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
1) in via cautelare/preliminare, disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 c.p.c., ricorrendone tutti i requisiti richiesti dalla norma invocata, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Roma, G.I. Dott.ssa Cerenzia, RG 7387/2014, recante n. 6989/2020 depositata il 7.5.2020 per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c., accogliere le istanze istruttorie formulate dalla difesa di parte attrice non accolte nel giudizio di primo grado e sopra rievocate;
3) in via principale, accogliere l'appello dispiegato e per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza appellata, Tribunale di Roma, G.I. Dott.ssa Cerenzia, RG 7387/2014, recante n. 6989/2020 depositata il 7.5.2020 perché nulla, illegittima, contraddittoria ed immotivata, oltre che per aperta violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per le causali di cui in narrativa;
6 4) nel merito annullare e/o riformare la sentenza impugnata perché nulla per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per mancata indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di condanna degli attori al versamento del presunto saldo di conto corrente, per motivazione apparente e/o inesistente sul punto ed illegittimità per violazione dell'art. 1815 c.c. e della l. 108/96, e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti in favore della
né in relazione al rapporto di conto corrente né in CP_2 relazione al mutuo chirografario, stante la violazione di norme imperative, la sussistenza di clausole contrattuali invalide ed inefficaci, anche operando la compensazione tra quanto eventualmente da questi dovuto e quanto dovuto loro dalla CP_2
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non subito dagli istanti;
5) nel merito annullare e/o riformare la sentenza impugnata per violazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento e declaratoria di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della banca, anche per violazione delle regole di correttezza e buona fede, in violazione dell'art. 1175 e 1176 c.c., 1453 e 2043 c.c., e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificano in euro 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che l'adita Corte riterrà equa e di giustizia;
6) annullare e/o riformare la sentenza poiché illegittimità in relazione agli accertamenti compiuti in ordine alle fideiussioni rilasciate dai sigg. e e dichiarare l'estinzione delle Pt_2 Pt_1 garanzie per invalidità del rapporto principale, nonchè per nullità della garanzia specifica per mancata indicazione del limite di finanziabilità ed in ogni caso, la nullità delle fideiussioni oggetto di causa poiché stipulate su moduli prestampati per contrarietà alle norme bancarie uniformi e alla L. n. 287/1990, e per l'effetto accertare e dichiara che nulla è dovuto dai predetti nella qualità di fideiussori alla Banca appellata, neppure in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, indi la liberazione dei fideiussori anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
7) ancora nel merito accertare e dichiarare il vizio di motivazione sul rigetto integrale della domanda attorea, e, quindi, la violazione delle regole sul governo delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. e l'illegittimità condanna della condanna degli appellanti all'integrale al pagamento delle spese di lite e di CTU, ponendole a carico della banca convenuta odierna appellato, o, in subordine
7 operando la compensazione totale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza;
8) in tutti i casi condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi di lite, per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare: In via preliminare:
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 6989/2020 del Tribunale di Roma, per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante. In subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto Pt_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Roma n. 6989/2020, rigettando tutte le domande e pretese ivi proposte e/o ribadite, in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, e confermando integralmente la sentenza impugnata;
- per l'effetto, confermare la pronuncia di condanna in solido e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della complessiva somma di € 16.181,31 oltre CP_2 interessi il tutto con interessi come da domanda.
- in ulteriore subordine, condannare controparte all'eventuale minor importo di €. 14.606,12 (di cui € 6.754,32 quale pagamento della minor somma accertata dal CTU ed €. 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario); In via istruttoria:
- rigettare l'avversa istanza di ammissione di ulteriore CTU contabile in quanto inammissibile e infondata per le ragioni esposte in narrativa.
8 In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. Mancata indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di condanna degli attori al versamento del presunto saldo di conto corrente - motivazione apparente e/o inesistente - illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 1815, II co, c.c. e della l. 108/96. Con il primo motivo di appello, le parti appellanti censurano la parte della sentenza di primo grado in cui il Tribunale “pur condividendo la metodologia di ricalcolo adoperata dal CTU per la rilevazione dell'effettivo TAEG applicato al rapporto, rilevando usura contrattuale pattuita ab origine, ha poi condannato gli attori al pagamento del presunto saldo del c/c ricalcolato dal Consulente in relazione alla verifica della usura applicata, ossia della usura riscontrata per ogni singolo trimestre”, in contrasto, secondo gli appellanti, con quanto complessivamente accertato dal CTU. Il Giudice di prime cure, quindi, senza dare alcuna motivazione della propria scelta, avrebbe tenuto conto solo dell'usura sopravvenuta e non anche di quella c.d. contrattuale, benché il CTU avesse rilevato la sussistenza di entrambe.
*** Il motivo è fondato. Il CTU aveva riscontrato l'usura originaria in relazione al conto n. 401448981. Si legge nelle conclusioni a pag. 58 della relazione definitiva che risulta l'usura originaria sia confrontando il TEG con il tasso soglia, come chiesto dal giudice, sia confrontando il TEG secondo le istruzioni di Banca d'Italia con il tasso soglia relativo al IV trimestre 2010; sul punto, l'ausiliare ha pure confermato l'usura originaria quand'anche si faccia ricorso al tasso soglia relativo alle operazioni di “scoperto senza affidamento”, secondo quanto osservato dal CTP di Parte Convenuta. Nel paragrafo precedente l'ausiliare aveva risposto alle osservazioni critiche del CTP della banca convenuta
9 osservando che: “considerato l'effetto della commissione per utilizzo oltre i limiti di fido, considerato altresì che il quesito richiede l'accertamento di interessi usurari “promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, si conferma che il TAEG e TEG convenuto è superiore al tasso soglia preso a riferimento (quand'anche si faccia ricorso al tasso soglia relativo alle operazioni di “scoperto senza affidamento”). L'ausiliare ha pertanto così concluso: “Il saldo rideterminato in applicazione dei criteri previsti dall'art.1815 c.c. è pari a 6.754,32 a DEBITO del correntista” . La diversa somma di euro 8.329,51 a debito del cliente, recepita in sentenza dal giudice, è invece esposta dall'ausiliare quale risultante dell'eliminazione della sola usura sopravvenuta. Orbene, è evidente che in presenza dell'accertata usura originaria doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1815 c.c. con la conseguenza che, all'esito del ricalcolo, la somma a debito del correntista era pari ad 6.754,32 e non a quella di euro 8.329,51 ritenuta in sentenza. Sul punto pertanto la statuizione va riformata, dovendosi in proposito rigettare l'assunto degli appellanti avanzato in conclusionale, secondo il quale la condanna al minor importo esigeva l'impugnazione incidentale da parte della appellata. CP_2
L'assunto è errato, atteso che il giudice di primo grado aveva adottato il calcolo del CTU più favorevole alla banca e, dunque, avendo il giudice ricalcolato quanto dovuto ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale, la banca non era soccombente rispetto alla pronuncia. In ogni caso, la proposizione della domanda riconvenzionale nella maggior somma inizialmente chiesta, ricomprende anche la domanda per la minor somma che risulti al seguito dei ricalcoli demandati al CTU.
2. Violazione dell'art 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento e declaratoria di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della banca, anche per violazione delle regole di correttezza e buona fede - mancata valutazione delle risultanze istruttorie emerse per effetto della prova orale: violazione dell'art. 116 c.p.c.
- mancata pronuncia su punti decisivi della controversia – violazione dell'art. 1175, 1176, 1375 c.c., 1453 e 2043 c.c.
10 Gli appellanti lamentano poi la mancata pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della CP_2
Il Giudice di prime cure, invero, si sarebbe pronunciato solo parzialmente su tali domande, escludendo la responsabilità della controparte in merito alla revoca degli affidamenti e alla risoluzione dei rapporti, ma tacendo poi su tutti i profili relativi alla “responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per violazione di alcune clausole contrattuali nonché per l'applicazione costante di interessi anatocistici ed oltre il tasso soglia, nonché extracontrattuale per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti della Index, e di condanna della banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori a causa ed in conseguenza della mancata disponibilità delle somme liquide negli anni trattenute illegittimamente, di violazione delle regole di correttezza e buona fede imposte all'Istituto di Credito”. A tal proposito, gli appellanti richiamano, a sostegno della propria tesi, l'accertamento, tra gli altri, di usura contrattuale effettuato dal CTU, nonché il mancato assolvimento, da parte di dell'onere di prova contraria rispetto CP_1 all'inadempimento di obblighi contrattuali e diligenza professionale allegato dagli attori in primo grado. Alla luce di quanto allegato, provato ed emerso anche nel giudizio di primo grado, le parti appellanti chiedono pertanto, in via principale, la riforma della sentenza nei punti evidenziati e la conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni subiti, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di CP_1
*** La domanda risarcitoria, fondata su una serie di condotte contestate alla quali lo storno di alcuni versamenti, la CP_2 mancata indagine del merito creditizio nella concessione del mutuo, l'indisponibilità della home banking, oltre alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia e anatocistici, in merito alla quale il giudice non si sarebbe pronunciato, va respinta. Va premesso che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto contestato dagli appellanti, ha motivato la statuizione di rigetto sul rilievo della mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda: “tutte le eccezioni sollevate dagli attori non sono state provate nel corso del giudizio ed è superfluo qui evidenziare che, nel giudizio a cognizione ordinaria l'attore ha l'onere di provare le circostanze poste a fondamento della propria pretesa”.
11 Per il resto si osserva quanto segue. Premesso che in relazione al rapporto di conto corrente non risulta dall'atto di appello alcuna censura riguardante la contestata applicazione di anatocismo vietato, deve rilevarsi che gli appellanti hanno quantificato il danno derivate dalle descritte condotte nella misura di euro 50.000; tuttavia, anche a voler ritenere per ipotesi fondata la contestazione sulle inadempienze della banca, peraltro tutte specificatamente contestate dalla CP_2
(pag. 15 comparsa costituzione e risposta), manca del tutto la prova del nesso causale e del quantum dei danni patiti, prova, questa, incombente sugli attori. Invero, non va dimenticato che, anche a seguito del ricalcolo del saldo, la parte correntista è risultata debitrice della banca, seppure in misura inferiore a quella esposta dalla convenuta, nella misura di euro ad 6.754,32 per il saldo di conto corrente, e nella misura di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario, e pertanto la necessità di effettuare bonifici al fine di scongiurare il superamento dell'affidamento concesso e l'impossibilità di accedere al credito determinato dalla segnalazione alla CRIF, non possono essere ascritti alle contestate inadempienze della banca.
3. Vizio di motivazione: mancata motivazione circa la mancata ammissione della richiesta di CTU per la verifica del contratto di mutuo - difetto di istruttoria
- violazione del principio di acquisizione della prova ex art 115 c.p.c. - necessaria assunzione dei mezzi di prova ritualmente richiesti e qui reiterati ex art. 365 c.p.c. Le parti appellanti censurano la sentenza di prime cure laddove il Tribunale non ha ammesso “i mezzi istruttori come articolati e richiesti da parte appellante”, impendendo così alle parti di “provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese, di fatto violando il c.d. principio di acquisizione della prova” e violando altresì il diritto di difesa, segnatamente con riguardo alle
“mancata ammissione della CTU tecnico contabile in relazione al contratto di mutuo chirografario, la cui mancata ammissione non è stata assolutamente motivata”. Affermano invero gli appellanti che “il Giudice, anche in sentenza, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza avanzata dalla parte ai fini dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio qualora di evidente utilità ai fini della decisione della controversia”.
12 Precisano le parti che la controparte non aveva nemmeno contrastato la richiesta istruttoria e che l'accertamento verteva su elementi essenziali della decisione, motivi per cui il rigetto delle istanze istruttorie risulterebbe, in difetto di motivazione, illegittimo.
*** Il motivo va respinto. Risulta invero del tutto generica la richiesta di CTU sulla legittimità del mutuo, in elazione al quale non vengono proposti specifici motivi di nullità, necessariamente diversi da quelli riguardanti il rapporto di conto corrente e di affidamento. Peraltro, quanto all'insussistenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, tale essendo il piano di rimborso allegato al contratto di finanziamento prodotto in atti dagli attori, deve ricordarsi che l'art. 1283 c.c., vieta unicamente la produzione di interessi su interessi scaduti. Diversamente, il sistema di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Per il resto, le S.U. con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso 19 luglio 2023, stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. In relazione all'eventuale usurarietà degli interessi è mancata da parte degli appellanti finanche l'allegazione del tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo, nonostante il contratto dagli stesi attori depositato indichi con precisione il tasso di interesse pattuito, di talché era sufficiente dedurre il tasso soglia vigente nel trimestre in cui il contratto è sorto in relazione alla tipologia di finanziamento oggetto di causa per apprezzare, senza
13 necessità di particolari indagini, il carattere usurario dell'interesse pattuito. La richiesta CTU risulta pertanto del tutto esplorativa.
4. Illegittimità della sentenza in relazione agli accertamenti relativi alle fideiussioni rilasciate dai sigg. e boccia: estinzione delle garanzie per Pt_2 invalidità del rapporto di conto corrente – nullità delle fideiussioni stipulate su moduli prestampati per contrarietà alle norme bancarie uniformi – violazione della l. N. 287/1990. La sentenza di primo grado viene altresì censurata nella parte in cui il Tribunale motiva solo parzialmente gli accertamenti relativi alle fideiussioni rilasciate dagli appellanti, in particolare qualificandole come fideiussioni omnibus e affermando che le stesse “sono risultate sottoscritte, soggiacendo così alla regola degli artt. 1322 II co c.c., in deroga alla norma generale di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c.”. Affermano invece gli appellanti che, in primo luogo, la fideiussione a garanzia del mutuo chirografario di € 20.000,00 dev'essere qualificata come una “fideiussione specifica” e che, pertanto, “la stessa andava dichiarata estinta ex art. 1957 c.c.”; in secondo luogo, ritengono le parti che “il GI avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della garanzia per invalidità dell'obbligazione principale”, alla luce dei vizi delle clausole relative al tasso di interesse, allegati dagli attori e confermati dalla CTU.
Inoltre, anche il comportamento della banca nell'erogazione del credito e nel corso del rapporto, in quanto contrario al principio di buona fede, avrebbe dovuto portare il Giudice, secondo le parti appellanti, all'accoglimento delle relative domande. Le fideiussioni prodotte da sarebbero poi nulle CP_1
“per contrarietà a norme imperative, e più nello specifico alle NUB e alla legge 287/1990”, poiché “ricalcano le clausole di cui allo schema contrattuale ABI, dichiarate lesive della concorrenza dall'antitrust di cui alla L. 287/90, con parere del 20.04.2005 nonché da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005”: il mancato accertamento di tale nullità, e quindi il rigetto delle doglianze degli odierni appellanti, vizia, secondo gli appellanti, la relativa parte della sentenza di primo grado.
*** Va premesso che gli appellanti hanno rilasciato due fideiussioni: una fideiussione omnibus in data 12.10.2010 per le
14 obbligazioni in essere e future della correntista Index di Pt_1
fino alla concorrenza di euro 53.000, ed una fideiussione
[...] specifica relativa al mutuo chirografario, sempre in data 12.10.2010. Entrambe le fideiussioni prevedono all'art. 6, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1957, che il termine previsto dalla indicata norma sia stabilito in 36 mesi. Quanto al rilievo secondo il quale la nullità relativa al carattere usurario degli interessi del rapporto di conto corrente renderebbe nulla la fideiussione, esso va rigettato, atteso che la nullità ha riguardato solo la clausola relativa agli interessi, mentre, per il resto, il rapporto, rimasto valido, ha determinato un saldo a debito del correntista pari ad euro 6.754,32 in ordine al quale la fideiussione è rimasta valida ed efficace. Del tutto indimostrata risulta l'eccepita liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.: invero nessuna prova hanno fornito gli originari attori della conoscenza da parte della banca del peggioramento delle condizioni economiche della correntista Index, senza contare la circostanza che il era il titolare della Pt_1 suddetta impresa. Quanto alle altre censure relative alla violazione della normativa antitrust, anche a tacere della tardività della contestazione in comparsa conclusionale nel primo grado e della produzione dei relativi documenti solo in appello, si rileva che:
-la fideiussione specifica è al di fuori del perimetro di applicazione della nullità ritenuta dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, che, come è noto, riguarda esclusivamente lo schema ABI 2003 relativo alle fideiussioni omnibus, con la conseguenza che gli appellanti non possono valersi del suddetto provvedimento quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, dovendo invece provare che anche con riferimento alla fideiussione specifica vi era tra le banche italiane un'intesa restrittiva della concorrenza alla data della stipula, ossia nell'ottobre 2010;
- la fideiussione omnibus sottoscritta dagli appellanti non è conforme al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, discostandosi da quest'ultimo proprio nella deroga all'art. 1957 c.c., che nel modello ABI è interamente derogato, mentre nel caso in questione è derogato solo il termine, essendo previsto che l'estinzione della garanzia opera allo scadere di trentasei mesi, anziché di sei mesi, di talché, anche in questo caso, gli appellanti non possono avvalersi del provvedimento della Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, non
15 essendo quello di cui è causa il modello sanzionato dalla Banca d'Italia;
- in ogni caso entrambe le fideiussioni, stipulate nell'anno 2010, sono al di fuori del perimetro di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005, che, come si è visto, aveva ad oggetto le fideiussioni stipulate sulla base del modello ABI, dal 2003 alla data del provvedimento 2005 n. 55. Ne consegue che gli appellanti avrebbero dovuto provare l'esistenza dell'intesa restrittiva tra le banche italiane nell'anno 2010 (si veda, in proposito, Cass. n. 30383/2024).
5. Vizio di motivazione sul rigetto integrale della domanda attorea - violazione delle regole sul governo delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. - illegittimità della condanna integrale al pagamento delle spese di lite e di ctu - necessaria compensazione totale e/o parziale delle spese di lite. Infine, gli appellanti lamentano la contraddittorietà e, comunque, l'illegittimità della parte della sentenza di primo grado relativa alle spese, dal momento che “la lettura congiunta della parte motiva in uno alla parte dispositiva della sentenza, pare far trapelare l'accertamento di soccombenza degli attori e, di conseguenza, la condanna di questi alla rifusione della spese di lite che è palesemente illegittima”. Notano infatti gli appellanti che “l'attore parzialmente vittorioso in relazione all'unica domanda proposta ovvero nel caso di vittoria su una delle plurime domande avanzate, quand'anche soccombente per il resto e, quindi, nell'ipotesi di vicendevole soccombenza, non può essere affatto condannato alle spese, neppure parzialmente;
al più queste possono essere compensate”.
*** Il motivo è fondato. Attesa la parziale riforma della sentenza e l'esito complessivo della lite, che vede accolta la domanda degli attori unicamente in relazione al carattere usurario degli interessi sul rapporto di conto corrente e di affidamento, e dall'altra parte, l'accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti sopra indicati, le spese del giudizio di primo grado liquidate dal Tribunale vanno compensate per un quarto, mentre per il resto seguono la prevalente soccombenza degli attori. Le spese della CTU vanno poste a carico di appellanti e appellata nella misura del 50% per ciascuno.
16 § 5. — Le spese del grado di appello, in applicazione dei medesimi principi, vanno compensate nella misura di un quarto, mentre per il resto seguono la soccombenza degli appellanti. Esse si liquidano per l'intero, avuto riguardo al valore della causa ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Controparte_1
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — in parziale riforma della sentenza, condanna gli attori in solido al pagamento della somma di €. 6.754,32 quale saldo rideterminato dal CTU alla data del 8 gennaio 2014, oltre alla somma di euro 7.851,80 quale residuo insoluto del mutuo chirografario;
il tutto con interessi come da domanda;
compensa nella misura di un quarto le spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero nella misura di € 4.875,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge, e condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata dei restanti tre quarti;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna, le spese della CTU svolta in primo grado;
ferma per il resto l'impugnata sentenza;
2. — compensa nella misura di un quarto le spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata dei restanti tre quarti. Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025. Il presidente estensore
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