CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2388 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Marsala - c.da Ciancio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Paler- mo, Via Noto n. 12, presso lo studio dell'avv. Alessandro Finazzo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Sta- to di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo alla via A. De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
Appellato
E
con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo Controparte_3
n. 156 (C.F. ), in persona del procuratore speciale giusta, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo alla via Rodi 1 presso lo studio dell'avv. Guido Corso, che pure la rappresenta e difende per procura con- ferita con atto separato in calce alla presente;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2507/2019 del 21 maggio 2019;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 OGGETTO: Revoca contributi pubblici;
IN FATTO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio dinanzi Parte_2 al Tribunale di Palermo il e la banca Controparte_1 concessionaria per ottenere l'accertamento del Controparte_3 proprio diritto al mantenimento integrale del contributo pari a € 2.741.456,52 – concessole con ex lege n. 488/92 per la realizzazione di un nuovo impianto nel territorio del comune di Marsala – revocato con
[...]
del Direttore Generale, registro interno n. 283 del 7.2.2014, del Pt_3
25.2.2014, e ciò per il mancato inoltro alla Banca della documentazione finale di spesa entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dell'investimento (art.9, commi 1 e 2 d.m. 527/1995), nonché per avere la ditta sottoscritto un contratto di affitto dell'azienda senza darne comuni- cazione alla Banca concessionaria. Con comparse di costituzione si costituivano tanto la banca con- cessionaria quanto l'amministrazione convenuta, contestando la fonda- tezza della domanda attorea. Con sentenza n. 2507/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale di Pa- lermo rigettava la domanda attorea, evidenziando l'irrilevanza del fatto che la richiesta di integrazione documentale trasmessa nell'agosto 2006 sia stata inviata presso la sede dell'impresa pur in costanza di sequestro preventivo dell'azienda, atteso che non risulta prodotto il provvedimento di sequestro e non è possibile dunque valutare limiti e oggetto dello stes- so, e che comunque il è rimasto in custodia cautelare da giu- Parte_1 gno a settembre 2004, ossia due anni dopo rispetto al termine di sei mesi dalla data di ultimazione delle opere, datata 13 novembre 2002. Aggiunge che il fatto che in costanza di sequestro il abbia firmato il con- Parte_1 tratto d'affitto d'azienda denota che lo stesso in data antecedente all'ago- sto 2006 esercitò quindi poteri di legale rappresentante, con conseguente insostenibilità della tesi secondo cui l'adempimento omesso non poteva essere dallo stesso curato. In ordine al concesso affitto d'azienda segnala che l'aver l'impresa ottenuto l'autorizzazione giudiziale dal giudice della misura penale nulla rileva rispetto all'autorizzazione discrezionale ed ec- cezionale rimessa al Ministero all'esito della positiva istruttoria della ban- ca concessionaria, prevista di modo da assicurare che anche il cessionario abbia la capacità economica e gli strumenti per perseguire le finalità di in- teresse pubblico per le quali era stato concesso il finanziamento. Con atto di appello la si duole dunque delle suddette Parte_1 conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamenta allora che, rispetto alla mancata trasmissione della documentazione finale di spesa, è documenta-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 le la circostanza che tutta la corrispondenza, sia del che della CP_1
Banca concessionaria, è stata intrattenuta illegittimamente con la
[...]
e non invece con il custode giudiziario designato con il provvedimen- Pt_1 to del G.I.P. del Tribunale di Marsala in data 10.6..2004, allorchè venne di- sposto il sequestro preventivo di tutti i beni della ditta con esclusione del dalla gestione della stessa. Fa presente che tale misu- Parte_1 ra è rimasta vigente fino alla fine del settembre 2012, ossia fino al passag- gio in giudicato della sentenza di assoluzione del , e che sia la Parte_1
Banca concessionaria che il erano a conoscenza del sequestro e CP_1 dell'arresto del almeno da luglio 2004, come risulta documen- Parte_1 talmente provato dalla nota prot. n.4684 del 30 settembre 2004. Aggiun- ge quindi che poiché è illegittima la comunicazione della nota del 27.08.2004, anch'essa operata alla società personalmente, a cascata si è verificata l'illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti finali assunti con le impugnate note dell'11.08.2006 prot. n.1145, prot. n.1146 e n.1147 emesse dalla banca concessionaria e, quindi, con il decreto di revoca emesso dal Ministero che su di esse si fonda. In conseguenza il decorso di mesi 6 per la comunicazione della rendicontazione finale di spesa sarebbe dovuto avvenire a partire non prima del 27.08.2004 e non, invece, dal 13.11.2002, non senza tralasciare che dalla disamina delle note della CP_4
[..
concessionaria prot. n.1146 e 1147 dell'11 agosto 2006 si evince che la ditta non aveva provveduto ad integrare la documentazione finale di spe- sa con i documenti richiesti in data 27.08.2004, segno che questi erano stati inviati ma che risultavano incompleti. Segnala allora che l'art.9 del D.M. 527/1995 non prevede l'automatica revoca del finanziamento, resi- duando un dovere di verifica se in capo all'impresa si siano verificati giu- stificati motivi, nel caso di specie evidenti alla luce della vicenda proces- suale che ha coinvolto tutta la compagine sociale. Adduce altresì in rubri- ca la mancata valorizzazione della causa di forza maggiore. Con il secondo motivo denuncia che il 27 aprile 2005 veniva sottoscritto un contratto di affitto dell'opificio industriale tra , quale socio acco- Parte_1 mandatario e legale rappresentante di con Flexpack s.r.l., e Parte_1 che tale circostanza è stata posta come ulteriore motivo di revoca del con- tributo per il mancato assenso del Ministero, sebbene l'affitto sia stato autorizzato dall'autorità giudiziaria (essendo l'azienda sottoposta a seque- stro preventivo) ed il relativo onere di comunicazione incombeva sul cu- stode giudiziario, rappresentante pro tempore. Eccepisce dunque anche qui che entrambi i soggetti indicati non giustificano il ricorso alla revoca totale, dando per scontato che non sussistevano i presupposti per una re- voca parziale. Con il terzo motivo denuncia l'illegittimità della operata re- voca parziale anche per essere stata adottata sebbene l'art.
8.2. del D.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 n. 527/1995 preveda una sorta di “esimente” in presenza di “gravi e giu- stificati motivi”, eccezione sulla quale sussiste omessa pronuncia del giu- dice. Aggiunge altresì che è pure trascorso un lunghissimo lasso di tempo tra la conoscenza dell'asserita causa di revoca del finanziamento, comuni- cato al Ministero il 27.08.2004 e l'esercizio in concreto di tale potere, av- venuto soltanto nel 2014, senza palesare l'attualità dell'interesse pubbli- co. Adduce altresì in rubrica la mancata valorizzazione della causa di forza maggiore e del principio ad impossibilia nemo tenetur. Con il quarto moti- vo ribadisce l'eccezione di prescrizione posto che il diritto alla restituzione
– secondo la ricostruzione operata nel decreto di revoca – si sarebbe con- figurata a partire dal decorso di 6 mesi dal 13.11.2002, e dunque il 13.05.2003, rispetto al quale anche il termine decennale risulta spirato considerato che eventuali note interruttive non sono pervenute a cono- scenza della compagine sociale, estromessa dalla gestione, e che la nota datata 8 maggio 2013 non è stata inoltrata all'appellante prima del 17 maggio 2013. Con comparse di risposta si sono costituiti in giudizio i gravati In- CP_
e i quali, in relazione al primo motivo di re- Controparte_3 CP_6 voca, evidenziano che l'impostazione dell'appellante poggia su un equivo- co, in quanto la causa della revoca è diversa e consiste nella violazione dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del decreto di concessione provvisoria (D.M. n. 97949 del 9.04.2001) che prescrive la trasmissione alla Banca della documentazione finale di spesa “entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione”, obbligazione il cui inadempimento comporta la revoca del contributo in forza dell'art. 3 co. 2 D.M. cit. che in- clude l'obbligo di cui al co. 1 lett. d) fra quelli la cui inosservanza comporta la revoca. Poiché la società, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, aveva comunicato di avere ultimato i lavori il 13 novembre 2002, essa avrebbe dovuto inviare la documentazione finale di spesa entro il 13 mag- gio 2003, e avrebbe dovuto farlo senza necessità di alcuna sollecitazione. Aggiungono poi che col sequestro giudiziario la società non ha cessato di esistere, sicché correttamente la richiesta del 27 agosto 2004 è stata indi- rizzata alla sede della società, e non all'amministratore giudiziario, e che quanto alla distinzione tra documentazione di spesa e integrazione della documentazione di spesa, essa non giova per nulla alle ragioni della socie- tà poiché l'integrazione de qua concerne la documentazione finale di spe- sa di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del decreto provvisorio (e all'art. 9 del rego- lamento di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527) ed è ulteriore rispetto a quella che è stata inviata nel corso dei lavori per documentare lo stato di avanzamento e riscuotere la seconda rata, da qui la richiesta di integra- zione della documentazione già inoltrata. Deducono infine che l'asserita
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 estraniazione del legale dalla gestione sociale in conseguenza del seque- stro è smentita, come pure rilevato nella sentenza impugnata, dal fatto che il 27 aprile 2005 è stato lo stesso a firmare il contratto di Parte_1 affitto d'azienda. Quanto al secondo motivo di revoca rilevano che l'asserita fungibilità fra l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (che viene affermata, ma non dimostrata) e l'autorizzazione del Ministero, non sussi- ste poiché quest'ultima ha una funzione del tutto diversa e mira ad assicu- rare che l'interesse pubblico che sta a base del contributo non venga pre- giudicato dal nuovo gestore. In ordine al secondo motivo d'appello, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 8 co. 2 D.M. 527/1995 (rectius, art. 9 co. 2) e del principio ad impossibilia nemo tenetur, si lamenta che il Tri- bunale non avrebbe tenuto conto di tale disposizione, relativa alla docu- mentazione di spesa (così la rubrica dell'articolo), che consente di supera- re il termine di sei mesi dalla ultimazione del programma quando ricorro- no “gravi e giustificati motivi”, tralasciando che la società non ha mai fatto pervenire la documentazione finale di spesa, il che ha reso impossibile l'accertamento del corretto utilizzo del contributo. In ogni caso fanno pre- sente che l'impossibilità del rispetto del termine non è esistita in fatto giacchè il sequestro è stato disposto nel 2004, ossia oltre un anno dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Rispetto infi- ne all'eccepita prescrizione adducono che non soltanto le note della CP_4
[..
del 2004 e del 2006 avrebbero sicuramente efficacia interruttiva e sono state debitamente indirizzate alla società nella sede legale, ma che soprat- tutto la prescrizione non decorre dal momento della percezione del con- tributo, bensì da quello della revoca, come pure chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 23603/2017), in quanto solo a partire da quel momento il diritto della Banca alla ripetizione delle somme versate può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). All'udienza del 16.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 2.5.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
Inammissibile, prima che infondato, deve ritenersi anzitutto il primo motivo di appello. Come già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del 2017) rispetto ai requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, gli artt.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012, poi convertito nella legge n. 134/2012, sanciscono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Orbene, non ostante il Tribunale abbia già argomentato sia nel senso della totale mancanza di informazioni e prove in ordine ai contorni del sequestro penale in tesi ostatitivo, sia in relazione alla smentita dell'esautoramento totale del , che in costanza di tale misura Parte_1 reale il 27.4.2005 stipulava affitto di azienda, sia ancora in punto di mantenimento della soggettività giuridica dell'ente beneficiario anche in costanza del fumoso sequestro, e dunque della persistente idoneità delle comunicazioni presso la sede legale, l'appellante, in una sorta di duplicato del giudizio di primo grado, lungi dal confrontarsi con tali rilevanti considerazioni contro le quali si infrange la di lui tesi, glissa sull'argomento, omettendo quindi di confrontarsi con l'effettiva motivazione giudiziale reiettiva. Ad abundantiam, aggiungasi ulteriormente che, come già dedotto dai convenuti, l'ente societario è rimasto inspiegabilmente – e ancora oggi inspiegatamente – inerte rispetto al termine semestrale spirato nel maggio 2003, senza aver mai fornito la documentazione finale di spesa, invocando come causa di forza maggiore un sequestro patito oltre un anno dopo. La causa della revoca non attiene però alla mancata
“integrazione” (sul cui concreto contenuto, e sulla cui stringente impossibilità di esecuzione, seguita infatti, comprensibilmente, a serbare silenzio), invocata giusti solleciti degli anni successivi, durante i quali l'amministrazione era rimasta quindi in paziente attesa, bensì proprio all'infruttuosa e ingiustificata opacizzazione dei rilevantissimi dati prescritti. Quanto al secondo motivo, denuncia che il 27 aprile 2005 veniva sottoscritto un contratto di affitto dell'opificio industriale tra
[...]
, quale socio accomandatario e legale rappresentante di Parte_1 [...]
e Flexpack s.r.l., atto autorizzato dall'autorità giudiziaria essendo Pt_1
l'azienda sottoposta a sequestro preventivo, con la conseguenza che il re- lativo onere di richiesta incombeva sul custode giudiziario, rappresentan- te pro tempore. Eccepisce anche qui che non sarebbe giustificato il ricorso alla revoca totale. Incomprensibilmente, tuttavia, al di là della premessa che vede contemporaneamente il socio accomandatario e legale rappre- Parte_1 sentante di al pari del “custode giudiziario”, cui però in tesi Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 competeva l'istanza, non trattasi qui di accertare le responsabilità dell'uno o dell'altro (persino del tutto estranei al contraddittorio) rispetto alla omessa richiesta, ma di accertare se, oggettivamente, questa sia stata avanzata, e se la P.A., dunque, abbia potuto procedere alle valutazioni ri- messele dalla normativa, come preteso dall'art. 8 comma 1 del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 e dall'art. 3 comma 1 lett. h) del Decreto di conces- sione. L'assenza totale e l'impossibilità, peraltro persistente, di vagliare l'idoneità allo scopo del nuovo soggetto, non richiede ulteriori argomen- tazioni. Circa il terzo motivo di gravame si è già detto della totale insussi- stenza nella specie della dedotta esimente, nonchè della già prolungata attesa operata dalla P.A. prima di procedere alla revoca. A quest'ultimo proposito, in ordine all'addotta assenza di attualità dell'interesse pubblico al recupero delle somme, come pure evidenziato dalla difesa erariale, trattandosi di elargizioni di denaro pubblico, trattasi di interesse in re ipsa rispetto al quale non occorre motivazione alcuna (cfr. ex plurimis Cons. St.. VI sez., dec. 30/01/1998, n. 116; Cons. St., IV sez., dec. n. 4077/2000; C.di S. n. 5893 del 2002; C.di S. sez V n. 2559 del 2003). Rispetto infine all'eccepita prescrizione decennale di cui al quarto motivo, essendosi superato il decennio fra il maggio 2003 e il febbraio 2014, come correttamente eccepito dalla banca appellata, non soltanto le note della inoltrate a far tempo dal 2004, possiedono già efficacia CP_7 interruttiva per essere pretensive proprio di quelle somme corrisposte in sovvenzione per le quali è oggi giudizio, missive come detto debitamente indirizzate alla sede legale della società, ma soprattutto la prescrizione non decorre dal momento della percezione del contributo, bensì da quello della revoca, come pure chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 23603/2017; Cass., n. 12362 del 2024). Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va confermata, condannando l'appellante alla refusione delle spese processuali cui ha costretto i convenuti per l'odierna resistenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando:
• Rigetta l'appello proposto dalla Parte_4
nei confronti del e della
[...] Controparte_1 avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. Controparte_3
2507/2019 del 21 maggio 2019;
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 • Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali riferibili all'amministrazione convenuta per il pre- sente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00, oltre accessori di legge.
• Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali riferibili alla per il presente Controparte_3 giudizio, che si liquidano in € 16.000,00, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da parte dell'appellante principale. Così deciso in Palermo il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2388 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Marsala - c.da Ciancio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Paler- mo, Via Noto n. 12, presso lo studio dell'avv. Alessandro Finazzo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Sta- to di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo alla via A. De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
Appellato
E
con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo Controparte_3
n. 156 (C.F. ), in persona del procuratore speciale giusta, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo alla via Rodi 1 presso lo studio dell'avv. Guido Corso, che pure la rappresenta e difende per procura con- ferita con atto separato in calce alla presente;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2507/2019 del 21 maggio 2019;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 OGGETTO: Revoca contributi pubblici;
IN FATTO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio dinanzi Parte_2 al Tribunale di Palermo il e la banca Controparte_1 concessionaria per ottenere l'accertamento del Controparte_3 proprio diritto al mantenimento integrale del contributo pari a € 2.741.456,52 – concessole con ex lege n. 488/92 per la realizzazione di un nuovo impianto nel territorio del comune di Marsala – revocato con
[...]
del Direttore Generale, registro interno n. 283 del 7.2.2014, del Pt_3
25.2.2014, e ciò per il mancato inoltro alla Banca della documentazione finale di spesa entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dell'investimento (art.9, commi 1 e 2 d.m. 527/1995), nonché per avere la ditta sottoscritto un contratto di affitto dell'azienda senza darne comuni- cazione alla Banca concessionaria. Con comparse di costituzione si costituivano tanto la banca con- cessionaria quanto l'amministrazione convenuta, contestando la fonda- tezza della domanda attorea. Con sentenza n. 2507/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale di Pa- lermo rigettava la domanda attorea, evidenziando l'irrilevanza del fatto che la richiesta di integrazione documentale trasmessa nell'agosto 2006 sia stata inviata presso la sede dell'impresa pur in costanza di sequestro preventivo dell'azienda, atteso che non risulta prodotto il provvedimento di sequestro e non è possibile dunque valutare limiti e oggetto dello stes- so, e che comunque il è rimasto in custodia cautelare da giu- Parte_1 gno a settembre 2004, ossia due anni dopo rispetto al termine di sei mesi dalla data di ultimazione delle opere, datata 13 novembre 2002. Aggiunge che il fatto che in costanza di sequestro il abbia firmato il con- Parte_1 tratto d'affitto d'azienda denota che lo stesso in data antecedente all'ago- sto 2006 esercitò quindi poteri di legale rappresentante, con conseguente insostenibilità della tesi secondo cui l'adempimento omesso non poteva essere dallo stesso curato. In ordine al concesso affitto d'azienda segnala che l'aver l'impresa ottenuto l'autorizzazione giudiziale dal giudice della misura penale nulla rileva rispetto all'autorizzazione discrezionale ed ec- cezionale rimessa al Ministero all'esito della positiva istruttoria della ban- ca concessionaria, prevista di modo da assicurare che anche il cessionario abbia la capacità economica e gli strumenti per perseguire le finalità di in- teresse pubblico per le quali era stato concesso il finanziamento. Con atto di appello la si duole dunque delle suddette Parte_1 conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamenta allora che, rispetto alla mancata trasmissione della documentazione finale di spesa, è documenta-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 le la circostanza che tutta la corrispondenza, sia del che della CP_1
Banca concessionaria, è stata intrattenuta illegittimamente con la
[...]
e non invece con il custode giudiziario designato con il provvedimen- Pt_1 to del G.I.P. del Tribunale di Marsala in data 10.6..2004, allorchè venne di- sposto il sequestro preventivo di tutti i beni della ditta con esclusione del dalla gestione della stessa. Fa presente che tale misu- Parte_1 ra è rimasta vigente fino alla fine del settembre 2012, ossia fino al passag- gio in giudicato della sentenza di assoluzione del , e che sia la Parte_1
Banca concessionaria che il erano a conoscenza del sequestro e CP_1 dell'arresto del almeno da luglio 2004, come risulta documen- Parte_1 talmente provato dalla nota prot. n.4684 del 30 settembre 2004. Aggiun- ge quindi che poiché è illegittima la comunicazione della nota del 27.08.2004, anch'essa operata alla società personalmente, a cascata si è verificata l'illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti finali assunti con le impugnate note dell'11.08.2006 prot. n.1145, prot. n.1146 e n.1147 emesse dalla banca concessionaria e, quindi, con il decreto di revoca emesso dal Ministero che su di esse si fonda. In conseguenza il decorso di mesi 6 per la comunicazione della rendicontazione finale di spesa sarebbe dovuto avvenire a partire non prima del 27.08.2004 e non, invece, dal 13.11.2002, non senza tralasciare che dalla disamina delle note della CP_4
[..
concessionaria prot. n.1146 e 1147 dell'11 agosto 2006 si evince che la ditta non aveva provveduto ad integrare la documentazione finale di spe- sa con i documenti richiesti in data 27.08.2004, segno che questi erano stati inviati ma che risultavano incompleti. Segnala allora che l'art.9 del D.M. 527/1995 non prevede l'automatica revoca del finanziamento, resi- duando un dovere di verifica se in capo all'impresa si siano verificati giu- stificati motivi, nel caso di specie evidenti alla luce della vicenda proces- suale che ha coinvolto tutta la compagine sociale. Adduce altresì in rubri- ca la mancata valorizzazione della causa di forza maggiore. Con il secondo motivo denuncia che il 27 aprile 2005 veniva sottoscritto un contratto di affitto dell'opificio industriale tra , quale socio acco- Parte_1 mandatario e legale rappresentante di con Flexpack s.r.l., e Parte_1 che tale circostanza è stata posta come ulteriore motivo di revoca del con- tributo per il mancato assenso del Ministero, sebbene l'affitto sia stato autorizzato dall'autorità giudiziaria (essendo l'azienda sottoposta a seque- stro preventivo) ed il relativo onere di comunicazione incombeva sul cu- stode giudiziario, rappresentante pro tempore. Eccepisce dunque anche qui che entrambi i soggetti indicati non giustificano il ricorso alla revoca totale, dando per scontato che non sussistevano i presupposti per una re- voca parziale. Con il terzo motivo denuncia l'illegittimità della operata re- voca parziale anche per essere stata adottata sebbene l'art.
8.2. del D.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 n. 527/1995 preveda una sorta di “esimente” in presenza di “gravi e giu- stificati motivi”, eccezione sulla quale sussiste omessa pronuncia del giu- dice. Aggiunge altresì che è pure trascorso un lunghissimo lasso di tempo tra la conoscenza dell'asserita causa di revoca del finanziamento, comuni- cato al Ministero il 27.08.2004 e l'esercizio in concreto di tale potere, av- venuto soltanto nel 2014, senza palesare l'attualità dell'interesse pubbli- co. Adduce altresì in rubrica la mancata valorizzazione della causa di forza maggiore e del principio ad impossibilia nemo tenetur. Con il quarto moti- vo ribadisce l'eccezione di prescrizione posto che il diritto alla restituzione
– secondo la ricostruzione operata nel decreto di revoca – si sarebbe con- figurata a partire dal decorso di 6 mesi dal 13.11.2002, e dunque il 13.05.2003, rispetto al quale anche il termine decennale risulta spirato considerato che eventuali note interruttive non sono pervenute a cono- scenza della compagine sociale, estromessa dalla gestione, e che la nota datata 8 maggio 2013 non è stata inoltrata all'appellante prima del 17 maggio 2013. Con comparse di risposta si sono costituiti in giudizio i gravati In- CP_
e i quali, in relazione al primo motivo di re- Controparte_3 CP_6 voca, evidenziano che l'impostazione dell'appellante poggia su un equivo- co, in quanto la causa della revoca è diversa e consiste nella violazione dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del decreto di concessione provvisoria (D.M. n. 97949 del 9.04.2001) che prescrive la trasmissione alla Banca della documentazione finale di spesa “entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione”, obbligazione il cui inadempimento comporta la revoca del contributo in forza dell'art. 3 co. 2 D.M. cit. che in- clude l'obbligo di cui al co. 1 lett. d) fra quelli la cui inosservanza comporta la revoca. Poiché la società, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, aveva comunicato di avere ultimato i lavori il 13 novembre 2002, essa avrebbe dovuto inviare la documentazione finale di spesa entro il 13 mag- gio 2003, e avrebbe dovuto farlo senza necessità di alcuna sollecitazione. Aggiungono poi che col sequestro giudiziario la società non ha cessato di esistere, sicché correttamente la richiesta del 27 agosto 2004 è stata indi- rizzata alla sede della società, e non all'amministratore giudiziario, e che quanto alla distinzione tra documentazione di spesa e integrazione della documentazione di spesa, essa non giova per nulla alle ragioni della socie- tà poiché l'integrazione de qua concerne la documentazione finale di spe- sa di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del decreto provvisorio (e all'art. 9 del rego- lamento di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527) ed è ulteriore rispetto a quella che è stata inviata nel corso dei lavori per documentare lo stato di avanzamento e riscuotere la seconda rata, da qui la richiesta di integra- zione della documentazione già inoltrata. Deducono infine che l'asserita
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 estraniazione del legale dalla gestione sociale in conseguenza del seque- stro è smentita, come pure rilevato nella sentenza impugnata, dal fatto che il 27 aprile 2005 è stato lo stesso a firmare il contratto di Parte_1 affitto d'azienda. Quanto al secondo motivo di revoca rilevano che l'asserita fungibilità fra l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (che viene affermata, ma non dimostrata) e l'autorizzazione del Ministero, non sussi- ste poiché quest'ultima ha una funzione del tutto diversa e mira ad assicu- rare che l'interesse pubblico che sta a base del contributo non venga pre- giudicato dal nuovo gestore. In ordine al secondo motivo d'appello, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 8 co. 2 D.M. 527/1995 (rectius, art. 9 co. 2) e del principio ad impossibilia nemo tenetur, si lamenta che il Tri- bunale non avrebbe tenuto conto di tale disposizione, relativa alla docu- mentazione di spesa (così la rubrica dell'articolo), che consente di supera- re il termine di sei mesi dalla ultimazione del programma quando ricorro- no “gravi e giustificati motivi”, tralasciando che la società non ha mai fatto pervenire la documentazione finale di spesa, il che ha reso impossibile l'accertamento del corretto utilizzo del contributo. In ogni caso fanno pre- sente che l'impossibilità del rispetto del termine non è esistita in fatto giacchè il sequestro è stato disposto nel 2004, ossia oltre un anno dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Rispetto infi- ne all'eccepita prescrizione adducono che non soltanto le note della CP_4
[..
del 2004 e del 2006 avrebbero sicuramente efficacia interruttiva e sono state debitamente indirizzate alla società nella sede legale, ma che soprat- tutto la prescrizione non decorre dal momento della percezione del con- tributo, bensì da quello della revoca, come pure chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 23603/2017), in quanto solo a partire da quel momento il diritto della Banca alla ripetizione delle somme versate può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). All'udienza del 16.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 2.5.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
Inammissibile, prima che infondato, deve ritenersi anzitutto il primo motivo di appello. Come già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del 2017) rispetto ai requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, gli artt.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012, poi convertito nella legge n. 134/2012, sanciscono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Orbene, non ostante il Tribunale abbia già argomentato sia nel senso della totale mancanza di informazioni e prove in ordine ai contorni del sequestro penale in tesi ostatitivo, sia in relazione alla smentita dell'esautoramento totale del , che in costanza di tale misura Parte_1 reale il 27.4.2005 stipulava affitto di azienda, sia ancora in punto di mantenimento della soggettività giuridica dell'ente beneficiario anche in costanza del fumoso sequestro, e dunque della persistente idoneità delle comunicazioni presso la sede legale, l'appellante, in una sorta di duplicato del giudizio di primo grado, lungi dal confrontarsi con tali rilevanti considerazioni contro le quali si infrange la di lui tesi, glissa sull'argomento, omettendo quindi di confrontarsi con l'effettiva motivazione giudiziale reiettiva. Ad abundantiam, aggiungasi ulteriormente che, come già dedotto dai convenuti, l'ente societario è rimasto inspiegabilmente – e ancora oggi inspiegatamente – inerte rispetto al termine semestrale spirato nel maggio 2003, senza aver mai fornito la documentazione finale di spesa, invocando come causa di forza maggiore un sequestro patito oltre un anno dopo. La causa della revoca non attiene però alla mancata
“integrazione” (sul cui concreto contenuto, e sulla cui stringente impossibilità di esecuzione, seguita infatti, comprensibilmente, a serbare silenzio), invocata giusti solleciti degli anni successivi, durante i quali l'amministrazione era rimasta quindi in paziente attesa, bensì proprio all'infruttuosa e ingiustificata opacizzazione dei rilevantissimi dati prescritti. Quanto al secondo motivo, denuncia che il 27 aprile 2005 veniva sottoscritto un contratto di affitto dell'opificio industriale tra
[...]
, quale socio accomandatario e legale rappresentante di Parte_1 [...]
e Flexpack s.r.l., atto autorizzato dall'autorità giudiziaria essendo Pt_1
l'azienda sottoposta a sequestro preventivo, con la conseguenza che il re- lativo onere di richiesta incombeva sul custode giudiziario, rappresentan- te pro tempore. Eccepisce anche qui che non sarebbe giustificato il ricorso alla revoca totale. Incomprensibilmente, tuttavia, al di là della premessa che vede contemporaneamente il socio accomandatario e legale rappre- Parte_1 sentante di al pari del “custode giudiziario”, cui però in tesi Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 competeva l'istanza, non trattasi qui di accertare le responsabilità dell'uno o dell'altro (persino del tutto estranei al contraddittorio) rispetto alla omessa richiesta, ma di accertare se, oggettivamente, questa sia stata avanzata, e se la P.A., dunque, abbia potuto procedere alle valutazioni ri- messele dalla normativa, come preteso dall'art. 8 comma 1 del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 e dall'art. 3 comma 1 lett. h) del Decreto di conces- sione. L'assenza totale e l'impossibilità, peraltro persistente, di vagliare l'idoneità allo scopo del nuovo soggetto, non richiede ulteriori argomen- tazioni. Circa il terzo motivo di gravame si è già detto della totale insussi- stenza nella specie della dedotta esimente, nonchè della già prolungata attesa operata dalla P.A. prima di procedere alla revoca. A quest'ultimo proposito, in ordine all'addotta assenza di attualità dell'interesse pubblico al recupero delle somme, come pure evidenziato dalla difesa erariale, trattandosi di elargizioni di denaro pubblico, trattasi di interesse in re ipsa rispetto al quale non occorre motivazione alcuna (cfr. ex plurimis Cons. St.. VI sez., dec. 30/01/1998, n. 116; Cons. St., IV sez., dec. n. 4077/2000; C.di S. n. 5893 del 2002; C.di S. sez V n. 2559 del 2003). Rispetto infine all'eccepita prescrizione decennale di cui al quarto motivo, essendosi superato il decennio fra il maggio 2003 e il febbraio 2014, come correttamente eccepito dalla banca appellata, non soltanto le note della inoltrate a far tempo dal 2004, possiedono già efficacia CP_7 interruttiva per essere pretensive proprio di quelle somme corrisposte in sovvenzione per le quali è oggi giudizio, missive come detto debitamente indirizzate alla sede legale della società, ma soprattutto la prescrizione non decorre dal momento della percezione del contributo, bensì da quello della revoca, come pure chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 23603/2017; Cass., n. 12362 del 2024). Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va confermata, condannando l'appellante alla refusione delle spese processuali cui ha costretto i convenuti per l'odierna resistenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando:
• Rigetta l'appello proposto dalla Parte_4
nei confronti del e della
[...] Controparte_1 avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. Controparte_3
2507/2019 del 21 maggio 2019;
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 • Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali riferibili all'amministrazione convenuta per il pre- sente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00, oltre accessori di legge.
• Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali riferibili alla per il presente Controparte_3 giudizio, che si liquidano in € 16.000,00, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da parte dell'appellante principale. Così deciso in Palermo il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8