Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/07/2025, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06068/2025REG.PROV.COLL.
N. 02540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2540 del 2025, proposto dalla società LI s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I., la società Ecotherm s.r.l. in proprio e in qualità di mandante del costituendo R.T.I., la società General Smontaggi s.p.a. in proprio e in qualità di mandante del costituendo R.T.I., la società Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. a socio unico in proprio e in qualità di mandante del Costituendo R.T.I., tutte in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9929395BF5, rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Lezzi in Roma, piazza D'Ara Coeli 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnico-amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 2011, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della società NI s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I., della società Ireos s.p.a. in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., della società Ecologica s.p.a. in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., tutte in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Galante con domicilio determinato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria della Sezione e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della società 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari di adeguamento alla normativa vigente discariche abusive, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2325 del 3 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società NI s.r.l. ed altre;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la memoria di costituzione della società 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a.;
Viste le memorie della società LI s.r.l., Ecotherm s.r.l., General smontaggi s.p.a. e della Marazzato soluzioni ambientali s.r.l. a socio unico dell’8 aprile 2025, del 13 maggio 2025 e del 16 maggio 2025;
Vista la memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2025;
Viste le memorie delle società NI s.r.l., Ireos s.p.a. e Ecologica s.p.a. dell’8 aprile 2025, del 12 maggio 2025 e del 16 maggio 2025;
Viste le memorie della società 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a. del 13 maggio 2025 e del 17 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società LI e dalle altre società mandanti del costituendo R.T.I. (d’ora in avanti, per semplicità, R.T.I. LI o raggruppamento LI) e l’appello incidentale proposto dalla società NI e dalle altre società mandanti del costituendo R.T.I. (d’ora in avanti R.T.I. NI o raggruppamento NI) avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 2325/2025.
2. Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il decreto n. 386 del 10 ottobre 2024, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiudicato l’“ Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica per la progettazione esecutiva ed i lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell’impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta ”, per un importo pari ad euro 123.450.799,34 da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché verifica congruità delle offerte ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
Unitamente a questo provvedimento le società ricorrenti e le società ricorrenti incidentali hanno altresì impugnato gli atti endoprocedimentali prodromici e presupposti all’aggiudicazione.
3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. Con il bando di gara prot. n. 2682 del 2 agosto 2023, che ha fatto seguito al decreto a contrarre n. 228 del 25 luglio 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - unità tecnica amministrativa ex O.P.C.M. n. 3920/2011, quale ente delegato dal Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ha indetto la procedura di gara suindicata.
3.2. Al procedimento di evidenza pubblica hanno partecipato tre operatori economici.
3.3. All’esito della procedura di gara, il raggruppamento NI, odierno appellante incidentale, è risultato primo in graduatoria, mentre il raggruppamento LI, ricorrente in primo grado e odierno appellante, si è classificato secondo.
3.4. Con il decreto n. 386 del 10 ottobre 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità tecnica – amministrativa, ha aggiudicato la gara al R.T.I. NI.
3.5. La documentazione relativa all’affidamento è stata resa disponibile dalla stazione appaltante, mediante la piattaforma telematica il 16 ottobre 2024.
3.6. Ritenendo incompleta la documentazione depositata, in data 24 ottobre 2024, il raggruppamento LI ha proposto l’istanza di accesso alla seguente documentazione:
“a) eventuali altri verbali di gara - anche riservati - se presenti, oltre quelli già forniti ;
b) relativamente alla costituenda ATI “NI SRL (Capogruppo) - Ecologica SpA – IREOS SpA” quale prima classificata, le cartelle compresse (relative alla busta amministrativa, tecnica ed economica) così come caricate sul portale telematico, al fine di poter verificare la sussistenza delle firme sulle stesse di tutti i componenti dell’ATI ;
c) relativamente alla costituenda ATI “NI SRL (Capogruppo) - Ecologica SpA – IREOS SpA” quale prima classificata, tutta la documentazione dalla predetta presentata in riscontro al soccorso istruttorio ricevuto sia in fase di apertura della busta amministrativa sia in fase di apertura dell’offerta economica ;
d) tutta la corrispondenza (completa di allegati) eventualmente intercorsa tra la Stazione appaltante e la costituenda ATI “NI SRL (Capogruppo) - Ecologica SpA - IREOS SpA”, sia a conclusione della fase amministrativa, sia successiva alla determinazione dei punteggi di gara, ivi incluse le eventuali note di richiesta di giustificazioni, le eventuali integrazioni - complete di allegati- alla giustificazione dalla stessa fornita (e trasmessa) nonché ogni altro atto connesso e correlato ;
e) tutta la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali relativa al costituendo TI primo classificatosi e all’RTP dallo stesso indicato ”.
3.7. Il 5 novembre 2024 la stazione appaltante ha riscontrato l’istanza, evidenziando che alcuni documenti erano stati già messi a disposizione o non fossero esistenti, nonché trasmettendo taluni file relativi ad altra documentazione richiesta.
4. Il 7 novembre 2024, il R.T.I. LI ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al T.a.r. per la Campania, integrandola, successivamente, con motivi aggiunti, una volta esaminata la documentazione ricevuta a seguito dell’istanza di accesso del 24 ottobre 2024.
4.1. A sua volta, il R.T.I. NI, risultato aggiudicatario, ha proposto ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.
4.2. La società “3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a.” (d’ora in avanti “3ti”) presentava, con due distinti atti, intervento ad opponendum rispetto al ricorso principale e ad adiuvandum rispetto al ricorso incidentale.
4.3. Con l’ordinanza n. 7313/2024 del 23 dicembre 2024, il T.a.r. per la Campania ha dichiarato la sua incompetenza territoriale in favore del T.a.r. per il Lazio.
4.4. In seguito alla riassunzione del giudizio innanzi al T.a.r. per il Lazio, ad esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata n. 2325 del 3 febbraio 2025.
5. Con la sentenza n. 2325/2025, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile ambedue gli interventi proposti dalla società 3ti, in quanto controinteressata al ricorso, ha respinto il ricorso incidentale integrato dai motivi aggiunti, ha respinto il ricorso principale integrato da motivi aggiunti (dichiarando di poter soprassedere sull’esame dell’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti formulata dalla società 3ti) e ha compensato le spese del giudizio.
6. Il raggruppamento LI ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando cinque motivi di appello e riproponendo la domanda di risarcimento del danno, in forma specifica (mediante aggiudicazione e/o subentro nel contratto, previa eventuale inefficacia di quello già stipulato) e, in subordine, riservando la proposizione della domanda risarcitoria per equivalente nell’ambito di un futuro separato giudizio.
In sintesi, i motivi di appello ripropongono, criticamente, il thema decidendum del giudizio di primo grado.
6.1. La sentenza è stata impugnata anche dal R.T.I. di cui è mandataria la società NI, con appello incidentale condizionato.
6.2. L’appello incidentale è preordinato all’impugnazione della sentenza di primo grado “ nella parte in cui non accoglie i motivi a sostegno del ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti ”.
Nell’appello incidentale viene anche riproposta ai sensi dell’art. 101 c.p.a. l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti formulata in primo grado e non esaminata dal T.a.r..
Con l’appello incidentale viene anche allegato che:
- il contratto di appalto per atto del Notaio Loredana Bocca è stato sottoscritto in data 15 febbraio 2025;
- i lavori hanno avuto inizio a seguito di ordine di servizio n. 1 del 09 gennaio 2025;
- in data 27 marzo 2025, con ordine di servizio n. 2 del direttore dei lavori ingegnere Massimo Paris, sono state ordinate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti onde evitare pericoli di disastro ambientale ed a salvaguardia della sanità pubblica.
6.3. Si sono costituiti innanzi al Consiglio di Stato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per resistere all’appello principale e a quello incidentale, e la società di progettazione 3ti Progetti Italia, per resistere all’appello principale che le è stato notificato dalla parte appellante.
6.4. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2025, convocata per decidere dell’istanza cautelare proposta dall’appellante principale, con l’ordinanza n. 1411 del 14 aprile 2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione al 29 maggio 2025 e ha chiesto documentati chiarimenti ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. domandando alla stazione appaltante “ se i documenti domandati dalle società LI e dalle società mandanti del relativo R.T.I. fossero o meno effettivamente “già presenti sulla piattaforma di gara dal 16.10.2024” così come eccepito dalla società NI e dalle società mandanti del relativo R.T.I. ”.
6.5. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle rispettive posizioni.
7. All’udienza di discussione del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via pregiudiziale, va evidenziato che non è stato impugnato da alcune delle parti il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità degli interventi proposti in primo grado dalla società 3ti, sicché il relativo capo della sentenza è passato in giudicato.
Tuttavia, la sentenza di primo grado ha espressamente accertato la qualifica di controinteressato della società 3ti e, pertanto, la sua partecipazione al presente giudizio è giustificata da tale qualità.
9. Va poi esaminata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla società LI, formulata dalla società 3ti e riproposta nel presente grado del giudizio dall’appellante incidentale e aggiudicataria società NI, oltre che dalla medesima società 3ti.
9.1. L’eccezione va accolta.
9.2. Al fine di decidere l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, per poter accertare quali documenti fossero immediatamente accessibili dalla piattaforma telematica, con l’ordinanza collegiale n. 1411 del 14 aprile 2025, resa all’esito della camera di consiglio convocata per decidere dell’istanza cautelare, il Collegio ha domandato ai sensi dell’art. 64 c.p.a. “ se i documenti domandati dalle società LI e dalle società mandanti del relativo R.T.I. fossero o meno effettivamente “già presenti sulla piattaforma di gara dal 16.10.2024” così come eccepito dalla società NI e dalle società mandanti del relativo R.T.I. ”.
9.3. In data 13 maggio 2025, in risposta al quesito formulato dal Collegio, l’unità tecnico-amministrativa, nella persona del RUP, depositando apposita relazione istruttoria, corredata da allegati, pur non senza qualche contraddizione emergente dalla suddetta relazione (in particolare, a pag. 5, il RUP dichiara che “ Nello specifico, per i punti c), d), ed e), oltre ai documenti già presenti sul portale “Net4market”, in risconto alla richiesta di accesso del ricorrente, si trasmettevano i seguenti documenti (file): … ”), ha infine concluso rilevando che: “ In conclusione, in evasione della richiesta del Collegio della sez. IV del CdS, questa stazione appaltante, e per essa il RUP, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., sugli atti domandati dalle appellanti principali con l’istanza del 24 ottobre 2024, per quanto illustrato ed esposto, nonché documentato, conferma che tutta la documentazione risultava effettivamente già presente sulla piattaforma di gara dal 16.10.2024 ” nonché enfatizzando visivamente l’ultima parte della risposta – a partire dalla parola “ conferma ” – con l’uso del “grassetto”.
9.4. Giova premettere che, quando l’amministrazione rende chiarimenti, ai sensi dell’art. 64, comma 3, ha l’obbligo di rispondere in maniera chiara ed univoca a quanto domandato dal Collegio e, se lo ritiene indispensabile, per poter elaborare la risposta, può anche domandare chiarimenti sul quesito che gli è stato posto, risultando ultroneo evidenziare che nel rendere i suddetti chiarimenti essa si assume, nei confronti del Collegio e delle parti, la responsabilità della veridicità e dell’esattezza di quanto dichiarato.
9.5. La risposta conclusiva del RUP, nella sua univoca formulazione, determina perciò, necessariamente, l’accoglimento dell’eccezione e, conseguentemente, la declaratoria di tardività delle censure formulate con i motivi aggiunti, che avrebbero potuto e dunque dovuto essere proposte nel termine di decadenza decorrente sin dalla pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma telematica.
10. Proseguendo nella disamina delle eccezioni di rito, va esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale formulata dal R.T.I. NI nella memoria del 12 maggio 2025.
L’appellante incidentale eccepisce l’improcedibilità dell’appello, allegando che è stato stipulato il contratto di appalto. Oppone, pertanto, come fatto impeditivo alla procedibilità del giudizio nel merito, che dal combinato disposto degli artt. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 e art. 125, comma 3, c.p.a. discenderebbe che l’eventuale accoglimento dell’appello e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione non comporterebbero l’inefficacia del contratto stipulato “a valle” dell’aggiudicazione e, conseguentemente, l’assegnazione dell’appalto all’appellante secondo classificato.
Ne deriverebbe che, non essendo stata proposta nel corso del processo la richiesta di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., l’appello dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
10.1. L’eccezione va respinta.
10.2. Il Collegio ritiene infatti fondata la difesa esposta nella memoria di replica dall’appellante società LI.
Segnatamente, la società LI deduce di aver allegato “ In particolare, a pag. 36 dell'atto introduttivo del presente giudizio [ scilicet del giudizio innanzi al Consiglio di Stato] , sotto la rubrica "Istanza di risarcimento del danno", […] che "Qualora il Collegio ritenesse non più possibile l'affidamento del contratto al TI appellante, ci si riserva espressamente di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 30, co. 5, seconda parte, c.p.a., […]” e di aver formulato le seguenti conclusioni nell’appello: “ in subordine, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 30, co. 5, seconda parte, c.p.a. ".
10.3. Il Collegio rileva che la manifestazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato - quando sia venuto meno, nel corso del giudizio, l’interesse alla pronuncia di annullamento, così come previsto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. - non implica necessariamente che tale dichiarazione debba essere contenuta in un’apposita dichiarazione esternata nelle memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a..
Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è sufficiente, infatti, che l’interesse all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. sia manifestato in giudizio dalla parte interessata (§. 13 della sentenza), in accordo all’ampia possibilità di scelta per il privato di modulare la propria strategia processuale a tutela dei suoi diritti ed interessi (§. 15 della sentenza), laddove il riferimento alle “ forme e ai termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm .” costituisce soltanto un termine finale di emendatio libelli e manifestazione dell’interesse di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., “ a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti ” (§. 17 della sentenza).
11. Conclusa la disamina delle eccezioni pregiudiziali, può procedersi all’esame dei motivi di appello, iniziando con i motivi formulati dall’appellante LI.
11.1. Vanno esaminati con priorità e decisi, disgiuntamente, dapprima il quarto e successivamente il terzo motivo di appello, che risultano fondati, e nell’ordine in cui il Collegio li ritiene satisfattivi dell’interesse dell’appellante all’accertamento di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
12. Con il quarto motivo di appello, le società appellanti impugnano il capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo (ed il secondo motivo aggiunto, con cui si ripropone e si amplia la censura) con cui si è dedotta “ l'omessa esclusione del TI NI per violazione delle regole fissate dalla legge di gara per la presentazione dell'offerta, di cui all'art. 17.1 del Disciplinare di gara ”.
L’appellante deduce che l’aggiudicataria avrebbe violato l’art. 17.1 e gli articoli 18 e 19 del Disciplinare di gara che richiedevano la sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica ed economica da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento a pena di esclusione. Si evidenzia che l’avvenuta sottoscrizione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica da parte dei soli progettisti delle ditte partecipanti alla gara impedirebbe di riferire le offerte medesime a tutti i membri del raggruppamento e di ritenerli vincolati all'impegno assunto, con conseguente necessità, per la stazione appaltante, di doverne disporne l’esclusione.
12.1. Il quarto motivo di appello è fondato.
12.1.1. Preliminarmente all’esame del motivo di appello, il Collegio puntualizza che, ai fini della decisione, si è tenuto conto esclusivamente di quei fatti e di quelle censure che sono state allegate dall’appellante con il ricorso introduttivo del giudizio e non anche di eventuali circostanze dedotte con i motivi aggiunti di primo grado, in quanto dichiarati irricevibili.
12.2. L’art. 68 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 dispone che: “1 . È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti .”.
Coerentemente a questa disposizione e alla norma che da essa si ricava, l’art. 17.1 del disciplinare prescriveva che “ la domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello A e firmata digitalmente dal concorrente ”.
La previsione dispone altresì che: “ La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
[…]
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; […]”.
Analoghe disposizioni erano stabilite per l’offerta tecnica (art. 18 del disciplinare) e per l’offerta economica – temporale (art. 19 del disciplinare).
12.3. Il disciplinare di gara dispone, dunque, la sottoscrizione della domanda e delle relative dichiarazioni, pur non prevedendo, espressamente, l’esclusione nel caso in cui ciò non avvenga.
Tale ultima mancata previsione non risulta però dirimente, in quanto dall’art. 68, comma 1, si evince l’essenzialità della firma quale imprescindibile elemento strutturale dell’offerta formulata da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, affinché l’offerta possa giuridicamente ritenersi proveniente da quest’ultimi. Infatti, la sottoscrizione di tutti gli operatori economici che intendono far parte di un futuro raggruppamento costituisce l’elemento strutturale ed essenziale affinché, secondo il paradigma legale, l’offerta presentata rivesta rilevanza giuridica. La firma apposta all’offerta costituisce, pertanto, non soltanto l’elemento che consente la riferibilità della sua provenienza, come dedotto dal raggruppamento NI nelle sue difese per argomentare l’irrilevanza di tale omissione (essendo l’offerta comunque riferibile, secondo la tesi di parte, al raggruppamento) ma configura, soprattutto, l’elemento che vincola giuridicamente ciascun proponente al contenuto dell’offerta e assicura la serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta formulata (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020 n. 6530; cfr., altresì, sez. V, 12 dicembre 2023 n. 10721; sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091; sez. V, 21 giugno 2017, n. 3042).
La sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante, risponde infatti a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell’offerta presentata nella gara ai medesimi operatori e determina la coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva. Queste esigenze non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi – quest’ultimo - di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del costituendo raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. III, n. 6530/2020, cit.).
La mancanza della sottoscrizione di taluno dei partecipanti alla gara costituisce dunque una carenza essenziale della volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura, ritenuta, peraltro, nella vigenza dei precedenti Codice dei contratti pubblici, neppure sanabile con il soccorso istruttorio (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n.5751; sez. III, 8 maggio 2017, n. 2093; sez. V, 13 febbraio 2017, n. 596; sez., IV, 19 marzo 2015, n. 1425; sez. V, 27 novembre 2012, n. 5971).
Quest’ultima questione non rileva, comunque, in quanto non dedotta nel presente processo da alcuna delle parti.
12.4. Risulta pertanto errata la motivazione della sentenza di primo grado che ha respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado affermando esclusivamente quanto segue e cioè che “ la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; id., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; id., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933) ”.
Il Giudice di primo grado si è limitato, infatti, a richiamare il principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, senza però motivare per quale ragione, nel caso di specie, ossia “ in concreto ”, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e di quella economica vincolerebbero all’impegno assunto anche quelle imprese che non sono firmatarie della proposta.
12.5. Invero, l’appellata-aggiudicataria si difende evidenziando, nell’appello incidentale e successivamente nelle repliche, che “ le imprese del TI aggiudicatario hanno provveduto ad apporre la propria firma digitale sulle cartelle “Offerta Tempo.zip” contenente tutta la documentazione relativa all’Offerta Economica – Temporale, e “Offerta Tecnica.zip ” contenente tutti i files relativi ” e invoca a tale proposito la previsione del disciplinare telematico secondo cui “ la firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella zip (cfr. pag. 5 del Disciplinare Telematico) ”, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce, nella memoria dell’8 aprile 2025, che “ nulla di quanto sostenuto dall’appellante è veritiero ed a tal proposito si richiama, a titolo di prova e di riscontro, il “report” dell’offerta tecnica (già prodotto in primo grado) regolarmente sottoscritta all’epoca da “TUTTI” i responsabili della TI NI s.r.l., con in primis il mandante […]”.
12.5.1. Quanto alla difesa dell’aggiudicataria NI, va preliminarmente rilevato come la deduzione svolta, contestata in maniera specifica nelle sue repliche dalla società appellante LI, risulti genericamente formulata, non essendo stato indicando al Collegio da quali dei numerosi documenti prodotti nel processo risulti comprovata l’affermazione secondo cui la cartella “offerta tempo.zip” contenesse “ tutta la documentazione relativa all’Offerta Economica – Temporale, e Offerta Tecnica.zip ”.
Inoltre, benché ciascuna delle parti abbia prodotto un gran numero di documenti (taluni dei quali anche qualora già prodotti in precedenza da altre parti del processo, come ad esempio avvenuto per il disciplinare di gara, prodotto per ben tre volte) - senza che negli scritti difensivi fosse chiarito o si evincesse, peraltro, quale fosse la rilevanza (e dunque l’ammissibilità) nel giudizio di molti di essi - non risulta tuttavia prodotto in atti il “disciplinare telematico” cui la società si appella a sostegno della sua difesa, il che, di per sé, depone ulteriormente per l’infondatezza della difesa a fronte delle contestazioni che ad essa muove l’appellante nelle repliche.
12.5.2. Infine, dal documento n. 19, prodotto in primo grado dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri emerge che, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese di quest’ultima, a firmare la “ relazione tecnica descrittiva ”, gli “ allegati relazione criterio A1 ”, il “ computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle sole migliorie proposte ” e il “ quadro di raffronto con il progetto a base di gara, non estimativo (senza prezzi) ” sono stati esclusivamente i legali rappresentanti del raggruppamento dei progettisti, il che confuta la difesa della medesima amministrazione. Alcunché si evince da tale documento quanto alla firma della cartella « “Offerta Tecnica.zip ” contenente tutti i files relativi», a cui fanno riferimento le appellate a sostegno della loro rispettiva deduzione difensiva.
Va inoltre puntualizzato che dal foliario depositato in atti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non vi è alcun atto denominato « “report” dell’offerta tecnica ». Quanto poi ai due documenti che riguardano le sottoscrizioni, del doc. n. 19 si è già detto, mentre del doc. n. 18 deve osservarsi che esso consiste in un elenco di file “pdf.p7m” che di per sé non prova nulla e avrebbe richiesto, verosimilmente, quanto meno un minimo di allegazioni esplicative per chiarirne la rilevanza ai fini del giudizio (Cass. civ., Sez. III, ord. 19 ottobre 2017 n. 24607; Sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115; Sez. III, 12 ottobre 2012, n. 17408).
13. Può procedersi all’esame del terzo motivo di appello.
13.1. Con il terzo motivo di appello, il raggruppamento LI impugna il capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, articolando plurime censure tutte concernenti l’erronea attribuzione del punteggio di 7,04 punti nell’ambito della valutazione del sub-criterio A.1.
L’appellante rileva che l’aggiudicataria non avrebbe potuto conseguire i 7,04 punti attribuiti al sub-criterio A.1, in quanto:
i. i quattro “lavori” in categoria OG12, dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio, non avrebbero potuto costituire oggetto di valutazione, perché la lex specialis si riferiva esclusivamente ai “servizi”; questa circostanza sarebbe stata confermata a più riprese dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti resi sui quesiti;
ii. la stazione appaltante non avrebbe dovuto tenere conto del servizio di progettazione della bonifica della discarica di Borgo Montello reso dal progettista LO, dal momento che:
a) il progetto di bonifica è stato eseguito in data antecedente agli ultimi 10 anni, come richiesto dal disciplinare di gara;
b) tale servizio non è stato comprovato dal CEP o da un documento analogo;
c) ove ancora in corso, esso non avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione.
Viene affermato che l’art. 18 del disciplinare prevedrebbe la mancata assegnazione del punteggio, nell’eventualità che le dichiarazioni siano ambigue o carenti della documentazione giustificativa.
Viene inoltre evidenziato che risulterebbe “ del tutto irrilevante a tal fine il possesso delle certificazioni ISO e SOA da parte della mandataria NI S.r.l. e dell'ausiliaria De MA S.r.l. ”.
Si aggiunge, infine, che, qualora la stazione appaltante avesse applicato correttamente le regole di gara, “ il TI NI avrebbe meritato l'assegnazione di un punteggio pari a zero per il criterio A.1. ” e “ Ciò avrebbe consentito il superamento in classifica da parte del TI LI ”, con conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
13.2. Il terzo motivo di appello è fondato.
13.3. Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica vi è quello controverso con il motivo di in esame, ossia il criterio “A.1” che, per quel che qui rileva, dispone che, ai fini della valutazione dell’offerta, vada prodotta in gara:
“ Documentazione sintetica illustrativa relativa ad un numero massimo di 5 (cinque) servizi svolti negli ultimi 10 anni ritenuti, dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini all'affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Ai fini della verifica/riscontro della veridicità delle certificazioni (CEP), dalla documentazione dovranno essere desumibili le indicazioni della committenza, l’importo delle lavorazioni, l’anno e la durata degli stessi, nonché la data del certificato di collaudo, buona esecuzione lavori, regolare esecuzione . […]”.
13.4. Il T.a.r. ha ritenuto che:
a. la su riportata previsione andasse interpretata muovendo dalla constatazione che: « Dunque, il riferimento letterale ai “5 (cinque) servizi svolti negli ultimi 10 anni”, rilevante ai fini dell’apprezzamento dell’esperienza professionale dei concorrenti, è da correlare ad una commessa che comunque riguarda “lavori di copertura” ».
Ad ulteriore e parallelo “sostegno” del suo convincimento, il T.a.r. ha soggiunto che:
b. “ l’Amministrazione ha adeguatamente ponderato il servizio reso dal progettista LO, considerandolo, per complessità e durata nel tempo, meritevole del punteggio poi definitivamente riconosciuto. Tale esperienza professionale non è affatto decaduta per superamento dei limiti di tempi, ma correttamente valutato dall’Amministrazione, e seppur erroneamente indicato, per mero errore materiale, il periodo 2000-2008, invero trattasi di una committenza avviata nell’anno 2018 e parzialmente ancora in essere, come evincibile dall’allegato al DGUE della società CGA s.r.l. ”;
c. “ Oltre a questo, non è fondatamente sostenibile che l’ATI aggiudicataria non abbia “assolto alla dimostrazione quantitativa del requisito esperienziale”, non avendo superato, le censure della ricorrente, la persuasiva opposizione della difesa erariale, ossia che i quattro servizi dichiarati – commesse riconducibili alla società NI s.r.l. (2) ed alla società De MA s.r.l. (2) – fanno capo a due società abilitate alla progettazione in ragione del possesso delle qualifiche certificative ISO 9001 ed ISO 14001, deponenti per l’esperienza richiesta dalla legge di gara.
In particolare, poi, la NI s.r.l. risulta possedere una SOA di Cat. OG12 VIII, prodotta in giudizio e con validità fino al 27.7.2025, compendiata – come sopra detto – dalla certificazione ISO 9001:2015 con validità fino al 15.12.2025 e dalla certificazione ISO 14001:2015 con validità al 22.12.2025: dunque da credenziali che autorizzano la progettazione e l’esecuzione di servizi.
Non dissimilmente, la ricorrente non ha confutato le certificazioni della società De MA s.r.l., prodotte a seguito di soccorso istruttorio e abilitanti all’effettuazione di servizi di ingegneria per la fase di progettazione .”;
d. “ La ricorrente non ha neppure confutato i dati acquisiti in sede di gara (e prodotti in giudizio dalla difesa della stazione appaltante), relativi all’espletamento negli ultimi 10 anni di servizi per 1,5 volte l'importo stimato dei lavori (art. 6.2.2. lett. e) da bando) per un ammontare di €. 402.385.594,83; nonché dei dati relativi all’espletamento negli ultimi 10 anni di due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori per un importo totale non inferiore allo 0,80 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (art. 6.2.2. lett. f) da bando) per un ammontare di €. 235.164.393,59 ”.
13.5. Quanto alla prima argomentazione (lettera “a”) posta a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, va evidenziato che il criterio fondamentale di interpretazione del bando e del disciplinare di gara è costituito dal criterio letterale (da ultimo, ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; sez. IV, 31 marzo 2025 n. 2680).
13.5.1. Facendo applicazione di questo criterio è innegabile che la motivazione del T.a.r. vada corretta, perché la disposizione del disciplinare, per la parte in cui riguarda la tipologia di “ esperienza dell’operatore economico ” da valutare, fa univoco ed esclusivo riferimento ai “servizi”.
Gli elementi che sul versante dell’interpretazione letterale potrebbero inclinare anche verso prestazioni relative ad appalti di lavori sono invece presenti nella parte della previsione riguardante la “ verifica/riscontro della veridicità delle certificazioni CEP ”, sicché risulta evidente che il T.a.r. non ha, in realtà, interpretato la lex specialis secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate, bensì ha fatto prevalere le indicazioni testuali della seconda parte della clausola su quelle univoche ricavabili dalla prima, senza motivare la ragione per cui le seconde dovrebbero prevalere sulle prime che sono direttamente e strettamente attinenti alla tipologia di prestazioni da valutare.
La motivazione del T.a.r. è pertanto errata perché sovverte il dato letterale che si ricava dalla prima parte della clausola contrattuale.
13.5.2. Che il convincimento del T.a.r. sia errato emerge, inoltre, anche da elementi esterni alla clausola di gara da interpretare, ossia dai chiarimenti (nn. 7 e 8) resi dalla stazione appaltante agli operatori economici, che rilevano come elementi esegetici per determinare l’intenzione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c..
Proprio la stazione appaltante, infatti, ha dichiarato nel chiarimento n. 7 che la previsione “A.1” facesse riferimento ai soli “ servizi ”.
Tale ultima circostanza consente, ulteriormente, di superare la circostanza, dedotta, in primo grado, nel ricorso incidentale, secondo cui il punto A.1 farebbe riferimento sia ai “servizi” che alle “lavorazioni”.
A specifica domanda posta in sede di “chiarimenti”, che metteva in evidenza l’ambiguità contenuta nei diversi enunciati di cui si compone la disposizione relativa al criterio “A.1”, il RUP ha ribadito che “ si fa riferimento ai “servizi” di architettura e di ingegneria analoghi a quelli oggetto della gara ”.
Inoltre, sempre nell’ambito dei chiarimenti resi dal RUP della stazione appaltante, nell’ambito della risposta n. 40, punto 3, si legge che: “ Si precisa che, come richiesto al punto di cui alla sub Sez. A1 del Disciplinare di gara, la dimostrazione dei servizi svolti è correlata alla consegna del CEP – certificato di esecuzione della prestazione (firmata dal RUP o da soggetto avente titolo dell’Amministrazione affidataria). In alternativa, tale dimostrazione è ammissibile anche attraverso un omologo documento che sia un “collaudo tecnico-amministrativo”, oppure un certificato di regolare esecuzione che contenga tutti i dati previsti dal CEP; questi due documenti (tipici per i lavori), sono ammissibili anche per i servizi purché includano la certificazione dei servizi tecnici svolti nell’ambito dei lavori .”.
Il tenore della risposta fornita dal RUP, rafforza la convinzione, ricavata dall’interpretazione letterale della clausola, che la previsione di cui al punto “A.1” abbia ad oggetto esclusivamente servizi.
13.6. Quanto alla seconda argomentazione (lettera “b”) posta a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, va evidenziato che essa è contraddetta dal tenore letterale di quanto dichiarato nell’offerta di gara, che fa riferimento al periodo “2000-2008”.
Non vi è alcuna evidenza in atti che si sia trattato di un’errata dichiarazione.
Se si fosse trattato di un errore, come affermato dal T.a.r., trattandosi di un errore facilmente evincibile, avrebbe dovuto essere oggetto di una rettifica mediante espletamento, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3 (“ chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ”).
Va inoltre evidenziato che, da quanto risulta dagli atti di causa, si profila fondata la deduzione di parte appellante secondo cui il progetto dichiarato in sede di offerta e il progetto oggetto della dichiarazione del 4 giugno 2021 non coincidano. Il primo ha infatti ad oggetto lavori di “ bonifica di area discarica e falda acquifera ” della discarica di Borgo Montello, mentre il secondo riguarda la “ progettazione esecutiva dell’impianto di compostaggio ” di Borgo Montello.
Come peraltro argomentato dall’appellante, è dubbio che il sub criterio di attribuzione del punteggio “A.1”, facendo espresso riferimento ai “servizi svolti”, potesse prendere in considerazione quelli in corso di svolgimento (quale sarebbe, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione e dall’aggiudicataria, quello relativo all’impianto di compostaggio iniziato nel 2018).
13.7. Quanto alla terza argomentazione (lettera “c”) posta a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, sono persuasive le due censure di parte appellante secondo cui “ l'Amministrazione non avrebbe dovuto tener conto dei n. 4 CEL (Certificati di Esecuzione Lavori) presentati dal TI NI, in quanto gli stessi non soddisfano i requisiti formali e sostanziali richiesti dal Disciplinare di gara per l'assegnazione del punteggio del criterio A.1, riguardando esclusivamente interventi di "lavori" nella categoria OG12 ” (pag. 22) e, conseguentemente, “… il TI NI non ha dimostrato il requisito esperienziale richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico previsto dal criterio A.1, risultando del tutto irrilevante a tal fine il possesso delle certificazioni ISO e SOA da parte della mandataria NI S.r.l. e dell'ausiliaria De MA S.r.l .”.
13.8. Quanto alla quarta argomentazione (lettera “d”) posta a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, in ragione della circostanza che la stazione appaltante non avrebbe dovuto tenere conto delle esperienze pregresse dichiarate, diviene irrilevante la mancata contestazione dei “ dati acquisiti in sede di gara ”, cioè della corretta quantificazione degli importi di quei servizi e di quei lavori ai fini degli artt. 6.2.2. lett. e) e lett. f) .
14. Dall’accoglimento del quarto e del terzo motivo di appello discende l'assorbimento del primo, del secondo e del quinto motivo di appello, i quali perdono così ogni immediata rilevanza decisoria ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto al R.T.I. NI.
15. Dall’accoglimento dell’appello principale, discende inoltre l’interesse all’esame dell’appello incidentale condizionato proposto dal R.T.I. NI.
15.1. A tale riguardo va evidenziato che, pur dovendosi fare applicazione degli artt. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 e 125 c.p.a. per quanto si dirà infra e non venendo dunque caducato il contratto stipulato da NI, l’interesse all’esame dell’appello incidentale condizionato discende dalla circostanza che l’accertamento compiuto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. prelude ad un possibile giudizio risarcitorio per equivalente che potrebbe vedere coinvolta ai sensi dell’art. 124 c.p.a., mediante la proposizione della domanda di rivalsa, anche la società aggiudicataria. Il peculiare “interesse” che è a fondamento dell’accertamento di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. sorregge dunque la disamina dei motivi proposti con l’appello incidentale condizionato.
16. Con il primo motivo di appello incidentale, si impugna il capo della sentenza che ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso incidentale.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe convincente in quanto, qualora i certificati e i documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale fossero stati depositati nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (“FVOE”) presso ANAC, non avrebbe avuto alcuna giustificazione il doppio soccorso istruttorio concesso al R.T.I. LI ed all’esito del quale sono state prodotte le dichiarazioni mancanti e i certificati di esecuzione lavori (“CEL”) omessi in sede di prima partecipazione.
Secondo l’appellante, presso il FVOE non erano presenti i CEL e la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale, né questi erano a disposizione per altri versi della Commissione di gara e della Stazione Appaltante.
In ragione di quanto dedotto, il primo motivo di appello incidentale sarebbe fondato e questo avrebbe imposto alla Commissione Giudicatrice di escludere il TI LI dal prosieguo del procedimento.
Viene conseguentemente riproposto il corrispondente motivo di appello incidentale già formulato in primo grado.
16.1. Il primo motivo di appello incidentale è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a.
16.2. Il T.a.r. ha respinto la relativa censura di primo grado affermando: “ Ma il disciplinare di gara ha previsto che “i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 36/2023, verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (c.d. “FVOE”).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima ”.
Ragione per cui la comprova dei requisiti è stata indicata come attività logicamente successiva, attuata ai sensi dell’art. 24 del codice dei contratti (“presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce”) e tale, quindi, da non prescrivere il deposito preventivo della documentazione a supporto dei requisiti speciali.
Onere – quello della verifica dei requisiti speciali – che la stazione appaltante ha assolto, nell’esercizio delle proprie prerogative, mediante il soccorso istruttorio disposto, in particolare, per la verifica del requisito di capacità economica e finanziaria – tecniche professionali dichiarato dal TI LI nel proprio DGUE.
Procedura, peraltro, che la stazione appaltante ha applicato anche nei confronti della ricorrente incidentale “per l’omessa produzione della polizza provvisoria e dell’Attestato SOA dell’ausiliaria; la società “Ecologica s.p.a.”, mandante del TI aggiudicatario, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, ha utilizzato le stesse modalità rispondendo affermativamente alla sezione α della parte IV del proprio DGUE, senza indicare alcun dato in merito al fatturato ed ai lavori eseguiti nella categoria prevalente” (cfr. pag. 32 della memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.1.2025) ”.
16.3. Con il motivo in esame, la ditta appellante incidentale si limita ad una contestazione generica ed esplorativa rispetto alla motivazione di primo grado, senza, per giunta, prendere posizione sull’intera portata argomentativa della stessa.
16.3.1. In particolare, su quest’ultimo aspetto, va rilevato come la pronuncia gravata evidenzi:
- da un lato, che la comprova dei requisiti sarebbe dovuta avvenire “ come attività logicamente successiva ” e, dunque, senza che fosse prescritto “ il deposito preventivo della documentazione a supporto dei requisiti speciali ” e tale affermazione è rimasta priva di adeguata censura;
- dall’altro, a sostegno della legittimità dell’attività di soccorso istruttorio la circostanza che tale attività sia stata espletata anche nei confronti dell’appellante incidentale, senza che alcunché venga censurato a riguardo.
16.3.2. La riprova della a-specificità del primo motivo di appello incidentale trova conferma inoltre dalle repliche di NICO, pag. 12, quando viene sviluppata un’articolata critica al punto della motivazione in cui il T.a.r. equipara il soccorso svolto nei confronti delle due ditte: tale critica, tuttavia, avrebbe dovuto essere sviluppata nell’appello incidentale e non nelle repliche.
17. Con il secondo motivo di appello incidentale, si impugna il capo della sentenza che ha dichiarato infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si è lamentata l’errata attribuzione al raggruppamento LI del punteggio premiale sub C (“Attuazione del protocollo di legalità e certificazione di qualità”), nella misura massima di 12, in considerazione della circostanza che soltanto una delle imprese costituenti il futuro raggruppamento avrebbe comprovato il requisito.
Si argomenta che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere che il requisito “Criterio C - Attuazione del protocollo di legalità” potesse essere posseduto anche da uno soltanto dei partecipanti al raggruppamento.
Viene infine evidenziato che “ il costituendo TI NICO s.r.l., IREOS s.p.a. e ECOLOGICA s.p.a. si collocava al primo posto della graduatoria finale, conseguendo il punteggio complessivo di punti 96, precedendo di quattro punti gli odierni appellanti, che se privati dei 12 punti conseguiti illegittimamente in relazione al Criterio C “Attuazione del protocollo di legalità”, non avrebbe occupato la seconda posizione della graduatoria, bensì la terza, pertanto, sarebbero stati privi di un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso, tral’altro non superando la prova di resistenza ”.
17.1. Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
In limine litis , va respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo in esame per violazione dell’art. 101 c.p.a. in quanto la censura proposta contiene una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, esordendo proprio con l’individuazione del capo della sentenza che si assume viziato e proseguendo con l’esposizione delle ragioni poste a sostegno della doglianza.
17.2. I “ criteri di valutazione lavori (MIS PROV) – offerta tecnica ”, prevedono, quanto al “ criterio C - Attuazione del protocollo di legalità e certificazione di qualità ”, un insieme di sub-criteri, rispetto ai quali viene suddiviso/frazionato il punteggio complessivo da attribuire.
Ciascuno di questi sub-criteri fa riferimento o al possesso di una tipologia di certificazione (ad es., Possesso della certificazione del Sistema di Gestione Anticorruzione UNI ISO 37001:2016, Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015) oppure all’avvenuta implementazione nell’organizzazione aziendale di un modello gestionale (ad es., Reale attuazione del Modello 231, Nomina dell’OdV esterno prima della pubblicazione del presente Bando di gara, Attivazione della funzione WHISTLEBLOWING).
17.3. Dal tenore letterale delle previsioni della lex specialis non emerge un’indicazione sulle modalità di applicazione dei punteggi né in un senso né nell’altro e, precisamente, se è necessario che le condizioni di attribuzione siano richieste in capo a ciascun componente il raggruppamento temporaneo o meno.
17.4. Nondimeno, sul versante logico e teleologico – criteri applicabili in mancanza di un dato letterale univoco - appare evidente che quanto viene richiesto debba essere posseduto da ciascuna imprese componente il raggruppamento.
Risulta illogico, infatti, prevedere che nei raggruppamenti a fornire la prova di “legalità e qualità”, in favore della stazione appaltante, sia uno soltanto dei componenti il consorzio, considerato che, in fase di esecuzione, le prestazioni saranno eseguite da tutte le componenti il raggruppamento.
Risulta, inoltre, contrario all’obiettivo che si prefissa il criterio di attribuzione del punteggio, ossia l’“ Attuazione del protocollo di legalità e certificazione di qualità ”, che esso avvenga in forma parcellizzata, e cioè rispetto ad una soltanto delle imprese costituenti il consorzio, venendo a mancare in capo a tutte le altre.
17.5. Questa interpretazione è corroborata dalla condotta tenuta in sede di procedimento dalla stazione appaltante, che - per quanto dedotto dall’appellante incidentale senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione ad opera delle controparti (pag. 34 appello incidentale) - nella persona del RUP, con il chiarimento n. 1, ha precisato che « in riferimento ai raggruppamenti orizzontali [...] “al fine di ottenere la premialità, i requisiti devono essere in capo a tutte le società costituenti il raggruppamento, altrimenti non applicabile.” ».
17.6. Diversamente da quanto opinato dal raggruppamento LI, in particolare con la memoria del 13 maggio 2025 (pag. 9 memoria), risulta al riguardo pertinente il principio di diritto enunciato da questo Consiglio con la sentenza n. 1916/2020, che, sebbene si riferisca all’applicazione del precedente codice dei contratti pubblici, si fonda su argomenti di ordine logico che risultano pertinenti anche con riferimento all’attuale disciplina.
17.6.1. Segnatamente, con il precedente in questione la Quinta Sezione ha affermato che: “ Il punto 13.2 (Griglia di valutazione) del disciplinare di gara, contenente la tabella riepilogativa dei criteri di valutazione componenti la griglia di valutazione (pag. 11), prevede per il criterio di valutazione n. 5 (Certificazione ambientale ISO 14001) il riconoscimento del punteggio di 3 (indicato nella colonna corrispondente intitolata “punteggio massimo”); però il punto 13.3 (Offerta tecnica: attribuzione dei coefficienti), alla pag. 13, per la “certificazione ambientale ISO 14001” individua quale parametro il “possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità” e quale “criterio di attribuzione coefficiente: SI/N0” specificando che il punteggio per il NO è pari a 0 e per il SI è pari a 3.
Ciò chiarito in punto di fatto, consegue che:
- il criterio qui in contestazione è di quelli c.d. on/off, cioè quelli per i quali, se il requisito sussiste, viene attribuito il punteggio previsto, altrimenti si riconosce un punteggio pari a zero; in senso contrario, non vale invocare, come fanno gli appellanti, l’indicazione di punteggio come “massimo” di cui alla griglia di valutazione, poiché si tratta dell’intitolazione della colonna genericamente riferita a tutti i criteri di valutazione elencati di seguito, per ciascuno dei quali però sono da intendersi fatti salvi gli specifici criteri di attribuzione di coefficiente e di punteggio di cui al successivo punto 13.3;
- è perciò infondata la pretesa delle appellanti di vedersi attribuito un punteggio parziale;
- per l’attribuzione del(l’unico) punteggio, allora, in caso di concorrenti in forma associata, il possesso del requisito deve fare capo a tutti i membri del raggruppamento, sia -come osservato dalle difese delle appellate- per garantire la qualità della prestazione (tanto più in caso, come quello di specie, di raggruppamento verticale) sia -come osservato dalla difesa del TI controinteressato- per non penalizzare i concorrenti in forma singola;
- si tratta di conclusione necessitata dalla lettera e dalla ratio della legge di gara, in tale senso dovendosi intendere il riferimento fatto in sentenza alla mancanza di previsione ad hoc, vale a dire alla mancanza di una previsione di deroga alla regola desumibile dal disciplinare di gara; giova precisare che è vero quanto sostenuto dalle appellanti circa il fatto che il necessario possesso del requisito in capo a tutti componenti del raggruppamento è richiesto di regola per i requisiti di ammissione, ma ciò deve indurre a ritenere che, per le ragioni suddette, la medesima regola valga anche quando i requisiti soggettivi siano richiesti ai fini dell’attribuzione di punteggi aggiuntivi, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di introdurre apposita deroga nella legge di gara; deroga che, come detto, non solo è mancante, ma addirittura smentita dalla legge di gara che ha configurato il requisito come on/off;
- di conseguenza è corretto l’operato della commissione giudicatrice, poiché, prevedendo espressamente (nel verbale della seduta riservata n. 7) che, per l’attribuzione del punteggio, le certificazioni dovessero essere possedute da tutti i componenti del soggetto concorrente, non ha fatto altro che uniformarsi alla legge di gara .”.
17.7. A completamento di quanto finora evidenziato, la delibera n. 1082 del 20 dicembre 2020 dell’ANAC ha affermato, anche richiamando giurisprudenza di questo Consiglio formatasi nella vigenza del precedente codice, che: “ Non è necessario che una disposizione della legge di gara disponga espressamente che la certificazione di qualità, in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, debba essere posseduta da ogni sua componente, ciò discendendo invero dalla natura orizzontale (e non verticale) delle ATI che possono partecipare alla gara in esame, stante l’assenza nella lex specialis di previsioni inerenti prestazioni principali e prestazioni secondarie: pertanto dall’esecuzione da parte di tutte le imprese delle medesime lavorazioni (non separabili né distinguibili, in termini qualitativi, tra principali e secondarie), deriva che per tutte risulta necessario, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso della prescritta certificazione di qualità in modo da fornire alla stazione appaltante adeguate garanzie in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto e delle prestazioni che ne costituiscono oggetto» (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 24 gennaio 2019, n. 606; Sez. IV, Sent. 14 febbraio 2005, n. 435) ”.
17.8. Dall’accoglimento di questa censura discende che l’Amministrazione riformulerà la graduatoria, tenendo conto di quanto statuito.
A tale riguardo, si evidenzia che il disciplinare, con riferimento a questo criterio di valutazione dell’offerta tecnica prevede l’attribuzione di “12” punti suddivisi tra tre distinte voci, una delle quali, quella designata come “C.1”, distinta a sua volta in ulteriori sub criteri.
In base a quanto dedotto dalla Presidenza del Consiglio, è inoltre emerso che al raggruppamento LI sarebbero comunque spettati almeno 4 punti su 12, perché tutte le imprese del r.t.i. posseggono le certificazioni Uni En Iso di qualità, a cui le voci “C.2” e “C.3” collegano l’attribuzione di due punti ciascuna. Tale affermazione difensiva è rimasta priva di adeguata contestazione e dà conto pertanto della persistenza dell’interesse all’esame del ricorso principale presentato da LI, che, secondo quanto allegato dalla stazione appaltante e non adeguatamente smentito dal raggruppamento NI, rimarrebbe comunque seconda classificata.
18. Con il terzo motivo di appello incidentale, si lamenta l’omesso esame del motivo aggiunto che l’aggiudicataria ha proposto dopo l’accoglimento della sua istanza di accesso agli atti da parte della stazione appaltante.
18.1. Con la prima censura (denominata “ primo profilo ”), l’appellante incidentale deduce la mancata produzione documentale nei termini previsti dalla legge di gara dei documenti che sarebbero serviti a comprovare, a pena di espressa esclusione da parte del disciplinare di gara, il possesso dei requisiti capacità economica e finanziaria e tecnico e professionale di cui all’art. 6 e art. 6.1.2. Lett. g) e h), del disciplinare di gara.
L’appellante incidentale deduce che questa mancanza non avrebbe potuto essere sanata dal soccorso istruttorio che la commissione di gara avrebbe pertanto illegittimamente autorizzato, permettendo al R.T.I. LI “ di “tentare” di comprovare in corso di gara il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti a pena di esclusione ”.
18.2. La prima censura è infondata.
18.2.1. Invero, l’art. 6, rubricato “ Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova ”, così si esprime: “ I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 36/2023, verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (c.d. “FVOE”).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima .”.
18.2.2. Come rilevato dal R.T.I. LI nella memoria del 13 maggio 2025, “ il Disciplinare di gara non prescriveva che i documenti a comprova dei requisiti dovessero essere prodotti unitamente alla documentazione amministrativa, in fase di partecipazione alla procedura.
Al contrario, l’art. 6 del Disciplinare richiedeva ai concorrenti il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dalla legge di gara, onerando la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 36/2023, di effettuare le relative verifiche mediante accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) ”.
18.2.3. Risulta evidente, quindi, dal tenore letterale della disposizione invocata dall’appellante incidentale, che la comminatoria di esclusione veniva correlata al mancato possesso dei requisiti e non alla mancata “ dichiarazione del possesso dei requisiti ” come invece allegato.
La deduzione di parte appellante incidentale, secondo cui la dichiarazione con cui il raggruppamento LI ha ottemperato al soccorso istruttorio della stazione appaltante è stata sottoscritta in data 5 gennaio 2025, risulta dunque irrilevante ai fini della verifica dell’avvenuto rispetto o meno della lex specialis , perché ciò che rileva, in base alla “legge di gara”, è invece se alla data di scadenza per la partecipazione alla gara, individuata nelle ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2024, le imprese partecipanti possedessero o meno il requisito, potendo rilevare al limite - ma la questione non è oggetto del thema decidendum del giudizio - se, alla data di scadenza, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico fossero presenti “ i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito ”.
A tale ultimo riguardo, il Collegio evidenzia che, in proposito, risulta del tutto generica e priva di un principio di prova l’affermazione di parte appellante incidentale quando afferma, in maniera cursoria ed esplorativa, “ che tale documentazione non era presente nella banca dati gestita da ANAC (FVOE) ”.
18.3. Con la seconda censura, l’appellante contesta la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lett. h) dell’art. 6.1.2 del Disciplinare di gara.
Si deduce che ogni operatore economico, per comprovare i requisiti di ordine speciale, poteva scegliere i migliori cinque anni dell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara e che il decennio di riferimento doveva essere ricompreso, quindi, tra il 3 agosto 2013 e il 3 agosto 2023, data di pubblicazione del Bando di Gara.
Si aggiunge che: “ molti dei lavori indicati dal R.T.I. odierno appellante principale sono lavori pluriennali ed in alcuni casi interessano annualità non comprese nei cinque migliori anni prescelti. In tutti questi casi era onere dell’operatore economico comprovare i lavori eseguiti nella categoria OG 12 per le cinque annualità prescelte, non solo attraverso i CEL e il quadro sinottico riepilogativo, ma altresì attraverso la produzione di fatture volte a dimostrare l’effettivo periodo (anno di riferimento) in cui le lavorazioni erano state eseguite.
Infatti, tale onere veniva richiesto dalla Commissione nella seduta pubblica del 07.11.2023, Verbale di gara n. 2, e confermata nel verbale di gara n. 3 del 1.12.2023 …”.
L’appellante elenca poi alcuni dei CEL prodotti, articolando specifiche censure rispetto a ciascuno di essi.
18.3.1. Sulla censura di appello incidentale in esame si osserva quanto segue.
18.3.2. La lett. h) dell’art. 6.1.2. “ capacità economica e finanziaria – tecniche e professionali ” dispone che: “ Ai sensi dell’art. 103, comma 1) lett. b), del D. Lgs. 36/2023, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto, opportunamente certificati tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori ” e che “ Per la comprova del requisito l’operatore economico dovrà esibire il certificato di esecuzione lavori in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000 ”.
Deve trattarsi dei “ i migliori cinque anni dell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara ”.
In ragione dell’inequivocabile tenore letterale della disposizione del disciplinare, risulta dunque infondata la censura secondo cui sarebbe stata necessaria l’allegazione delle fatture, non essendo questo onere testualmente previsto dalla lex specialis .
Risultano pertanto utilizzabili i seguenti CEL (contestati dall’appellante incidentale per l’assenza delle fatture): n. 10 LI; nn. 2, 3, 5, 6, 7, 9 Ecotherm s.r.l.; n. 1, 9, 10, 13 Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.
18.3.3. Relativamente alle ulteriori censure articolate rispetto ai CEL, si osserva:
i. quanto al CEL n. 1 società LI, è fondata la difesa della società LI, secondo cui “ il CEL de quo attesta lavori eseguiti fino alla data del 31/07/2023, ossia in un periodo antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, non può pertanto essere discussa la validità dello stesso in ragione della sua data di sottoscrizione, trattandosi di documento comunque idoneo a comprovare l'esecuzione dei lavori in un lasso temporale coperto dalla lex specialis. La sottoscrizione del CEL in data successiva al termine di presentazione delle offerte non inficia la validità della comprova, dovendo ritenersi che il documento in parola svolga il compito al quale lo stesso era chiamato: attestare la validità e la corrispondenza dei lavori eseguiti ai requisiti richiesti dal bando in data antecedente alla presentazione dell’offerta. ”. Del resto, la norma del disciplinare da applicare richiede che si fornisca la prova di aver eseguito i lavori senza null’altro richiedere.
ii. quanto ai CEL nn. 2, 3, 4 e 5 società LI, per un importo complessivo di € 882.882,00, la censura secondo cui non sono utilizzabili perché si riferiscono a lavori eseguiti nell’anno 2012 è fondata sia perché tale data (antecedente al periodo di riferimento preso in considerazione dalla lex specialis ) risulta ex actis sia perché tale datazione non risulta contestata dal raggruppamento LI;
iii. quanto al CEL n. 1 General Smontaggi, dalla disamina dell’allegato in atti risulta infondata la deduzione secondo cui il lavoro sarebbe stato eseguito il 10 aprile 2013, in quanto dal documento emerge che i lavori sono stati ultimati il 30 settembre 2014. Inoltre, nessun rilievo escludente assume la circostanza che parte dei lavori sarebbero stati affidati in subappalto in quanto la lex specialis non pone il divieto di far valere i lavori svolti secondo questa modalità né la parte appellante articola argomentazioni a sostegno della sua censura che risulta dunque apodittica;
iv. quanto ai CEL nn. 1, 2, 9, 10, 13, della società Marazzato essi risultano utilizzabili in quanto, come già evidenziato poc’anzi, le contestazioni relative sono relative alla mancata produzione di fatture oppure, sempre come già evidenziato, attengono all’espletamento di lavori mediante subappalto.
18.4. All’esito di questa disamina, risulta, pertanto, che la doglianza è infondata, in quanto il TI LI ha dichiarato di aver eseguito lavori in categoria OG 12 (prevalente), nel quinquennio prescelto, per un importo pari € 86.444.390,55. La soglia richiesta è 61.992.808,27. La somma da scomputare dalla cifra dichiarata è pari a soli 882.882,00. Il requisito è pertanto raggiunto.
19. In conclusione, all’esito della disamina degli appelli, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e va dichiarata l’illegittimità dell’atto di approvazione della graduatoria finale nella parte in cui attribuisce dodici punti al R.T.I. LI.
19.1. Le conseguenze rispetto ad eventuali fini risarcitori di tali declaratorie non costituiscono oggetto del thema decidendum del presente giudizio.
19.2. Giova infatti puntualizzare che dall’accoglimento dell’appello incidentale non discende la caducazione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e il raggruppamento aggiudicatario, trovando applicazione l’art. 125, comma 3, c.p.a. a cui rinvia l’art. 48, comma 4, d.l. n. 77 del 31 maggio 2021 (conv. in legge 29 luglio 2021 n. 108).
Segnatamente, l’art. 125, comma 3, c.p.a. dispone che: “ Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3 ”.
19.3. In riforma della sentenza di primo grado, va, dunque, pronunciato, in accoglimento dell’appello principale, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ai soli fini stabiliti dall’art. 34, comma 3, c.p.a., cui rinvia l’art. 125, comma 3, c.p.a..
Al medesimo fine, in accoglimento dell’appello incidentale, va pronunciato l’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria limitatamente all’attribuzione dei dodici punti relativi al Criterio C “ Attuazione del protocollo di legalità ” al raggruppamento LI.
20. Dall’accoglimento di entrambe le impugnazioni, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalle società LI s.r.l., Ecotherm s.r.l., General Smontaggi s.p.a. e Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. e sull’appello incidentale proposto dalle società NI s.r.l., società Ireos s.p.a. e Ecologica s.p.a., come in epigrafe proposti, in riforma della sentenza impugnata:
a) accoglie l’eccezione di irricevibilità formulata dalla parte appellante incidentale e, per l’effetto dichiara irricevibili i motivi aggiunti proposti in primo grado dalle società odierne appellanti, mentre respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse;
b) accoglie ai soli fini indicati in motivazione il terzo e il quarto motivo di appello proposti con l’appello;
c) accoglie ai soli fini indicati in motivazione il secondo motivo dell’appello incidentale.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO