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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14252 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17790 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 17/09/2025.
TRA
, nata in [...] in data [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri
Zanardelli, giusta procura.
-attore
E
(già con sede in Milano, viale Caldera n. 21, partita Controparte_1 CP_1
IVA di Gruppo codice fiscale ( Bancario con P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 CP_3 sede legale in Milano, Via Caldera 21 – Palazzo D STUDIO LEGALE ASSOCIATO – CP_4
Via San Martino n. 19, in persona dei suoi Procuratori speciali pro tempore dott. CP_5
e dott. in forza dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Controparte_6 Controparte_7
Amministrazione 18/10/2022, rappresentata e difesa giusta procura speciale asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana Pa ( – con studio in Milano, via San Martino n. 19 (Tel. 02 58316939 - Fax. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coppola corrente in P.IVA_4
Roma, Largo degli Eroi n. 6.
-convenuto
All'udienza del 17/09/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio l'odierna convenuta assumendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, -in via preliminare, nel rito, disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. tra la presente causa e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla Sig.ra nei confronti di dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_8
Roma – IX Sezione – Dott. Russo Giuseppe - RGN 14040/2022; - in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di prestito personale n. 10863673, stipulato in data 4 maggio 2012, risulta caratterizzato dall'indicazione di un TAEG errato per la mancata inclusione delle spese assicurative, nei fatti obbligatorie per ottenere il credito alle condizioni offerte, con conseguente applicabilità della sanzione ex art. 125 bis TUB comma 7 e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della Sig.ra della somma di Euro CP_1 Parte_1
2.642,014 o all'importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
- sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di prestito personale n. 13361370 stipulato in data 4 febbraio 2014 risulta viziato per indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, con conseguente nullità ex art. 125 bis TUB comma 8, derivante dall'erroneità dell'indicazione del capitale finanziato e/o delle modalità di rimborso e risulta nullo parzialmente per mancanza di causa essendo stato acceso per estinguere il debito residuo del finanziamento del
4/05/2012, parzialmente inesistente;
per l'effetto condannare alla restituzione in favore CP_1 della Sig.ra dell'importo di Euro 7.510,99 o all'importo maggiore o Parte_1 minore che dovesse essere ritenuto di giustizia. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché, in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giustizia”.
L'attrice ha citato in giudizio la esponendo di aver stipulato con la stessa tre Controparte_1 contratti di prestito personale, rispettivamente in data 4 maggio 2012, 4 febbraio 2014 e 26 ottobre
2015, oltre a un contratto di carta di credito revolving sottoscritto il 7 maggio 2012. L'attrice ha riferito che ciascuno dei predetti finanziamenti è stato successivamente estinto in anticipo e sostituito con un nuovo contratto proposto dalla banca, in un meccanismo di rifinanziamento che ha comportato il consolidarsi di rapporti negoziali strettamente connessi fra loro.
Ha dedotto che, nel corso di tali operazioni, ha posto in essere una serie di Controparte_1 condotte illegittime, consistenti tanto nella determinazione irregolare dei tassi e dei costi contrattuali, quanto nell'imposizione, quale condizione per la concessione del credito, di polizze assicurative formalmente indicate come facoltative ma, nei fatti, obbligatorie.
In particolare, ha sostenuto che il primo contratto di prestito, stipulato il 4 maggio 2012 per un importo finanziato di euro 13.383,02, presentava un TAEG errato, in quanto calcolato senza considerare il premio assicurativo di euro 430,78 inserito nel prospetto economico del contratto. Ha precisato che, sebbene la polizza fosse qualificata come “facoltativa”, la stipula della stessa era stata imposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento, poiché il premio era stato finanziato dalla banca, la durata della copertura coincideva con quella del prestito e l'indennizzo era stato parametrato al debito residuo. L'attrice ha pertanto ritenuto che la polizza dovesse essere considerata parte integrante del costo complessivo del credito e che la sua esclusione dal calcolo del
TAEG avesse determinato la violazione dell'art. 125-bis, comma 7, del Testo Unico Bancario. Sulla base di tale rilievo ha chiesto che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso, quantificate in euro 2.642,01.
Con riferimento al secondo finanziamento, stipulato in data 4 febbraio 2014 per un importo di euro
20.325,00, la Sig.ra ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la Parte_1 parziale nullità del contratto. In particolare, ha rilevato che l'importo della rata costante indicata in contratto non corrispondeva a quello risultante dall'applicazione del tasso nominale annuo all'importo finanziato, e che parte del nuovo prestito era stata utilizzata per estinguere il residuo debito derivante dal contratto precedente, che tuttavia era già stato in parte soddisfatto. Ha quindi sostenuto che il finanziamento fosse, per quella parte, privo di causa e, in applicazione dell'art. 125- bis, comma 8, TUB, ha domandato la restituzione della somma di euro 7.510,99 indebitamente corrisposta.
Con riguardo al terzo contratto, sottoscritto in data 26 ottobre 2015 per un importo deliberato di euro 21.548,21, l'attrice ha denunciato l'usurarietà delle condizioni pattuite, l'indeterminatezza delle pattuizioni economiche e la mancanza parziale di causa. Ha evidenziato che il TAEG effettivo, includendo i premi assicurativi finanziati (pari complessivamente a euro 1.524,21), risultava pari al
18,59%, in misura superiore al tasso soglia di usura fissato per il quarto trimestre 2015 nella categoria dei crediti personali (pari al 17,50%). In ragione di ciò, ha invocato l'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile e della legge n. 108 del 1996, chiedendo di accertare la nullità della clausola sugli interessi e la conseguente non debenza degli stessi. Ha inoltre rilevato che anche tale finanziamento era stato in parte destinato all'estinzione del debito residuo del contratto precedente, per un importo che riteneva parzialmente inesistente, con conseguente vizio della causa negoziale. L'attrice ha poi sostenuto che avesse indebitamente trattenuto costi e commissioni in CP_1 occasione delle estinzioni anticipate dei finanziamenti, in violazione della normativa europea e nazionale. Ha richiamato a tal fine l'articolo 16 della Direttiva 2008/48/CE e la pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18, c.d. OR), secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico, anche quelli sostenuti una tantum all'atto della stipula del contratto. Ha aggiunto che tale orientamento è stato successivamente recepito nell'ordinamento interno dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022, che ha riconosciuto la medesima tutela anche ai contratti stipulati anteriormente al luglio 2021. Pertanto, ha chiesto che la fosse condannata a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di CP_1 costi non goduti per effetto dell'estinzione anticipata.
L'attrice ha, inoltre, censurato la condotta della banca per l'abbinamento obbligato di polizze assicurative ai finanziamenti, sostenendo di essere stata indotta a sottoscriverle come condizione necessaria per l'approvazione dei prestiti, nonostante fosse già in possesso di coperture analoghe.
Ha evidenziato che aveva poi indicato in contratto tali assicurazioni come facoltative, con CP_1 ciò ponendo in essere una condotta contraddittoria e poco trasparente. Ha richiamato a sostegno della propria tesi i provvedimenti dell'IVASS e della Banca d'Italia del 17 marzo 2020, che avevano invitato gli intermediari al rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nella vendita abbinata di polizze ai finanziamenti, nonché la sentenza del TAR Lazio del 9 giugno 2021, che aveva sanzionato per pratiche commerciali aggressive e scorrette. Tali elementi, secondo CP_1 la prospettazione attorea, avrebbero dimostrato che il consenso alla sottoscrizione delle polizze era stato carpito con dolo, rendendo le relative clausole nulle ai sensi dell'articolo 1427 del codice civile.
Infine, la Sig.ra ha rappresentato che aveva successivamente ceduto il Parte_1 CP_1 proprio credito derivante dal contratto del 2015 alla società Itacapital S.r.l., la quale aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per euro 21.070,84. Contro tale provvedimento l'attrice aveva proposto opposizione, pendente dinanzi al medesimo Tribunale, e ha pertanto chiesto che la presente causa venisse riunita a quel procedimento ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., per evitare contrasto di giudicati e assicurare economia processuale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in persona Controparte_1 dei propri procuratori speciali, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per difetto dell'indicazione prevista dall'articolo 163, comma 3, n.
3-bis, c.p.c., e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma
1-bis, D.lgs. 28/2010, trattandosi di materia soggetta a tale condizione di procedibilità.
Nel merito, la convenuta ha ricostruito analiticamente la vicenda contrattuale. Ha riferito che in data
18 aprile 2012 la Sig.ra si era rivolta a per richiedere un prestito personale e Parte_1 CP_1 che, dopo essere stata informata sulle caratteristiche del prodotto e sulla possibilità di aderire a coperture assicurative non obbligatorie, aveva sottoscritto in data 4 maggio 2012 il contratto di finanziamento n. 10863673 per un importo complessivo di euro 13.383,02. Tale somma comprendeva, oltre all'importo netto erogato di euro 12.824,00, il costo di una polizza assicurativa volontaria denominata Creditor Protection Insurance, prestata da e MetLife, del valore di Pt_2 euro 430,78, nonché le spese di istruttoria pari a euro 128,24. ha precisato che la polizza era stata espressamente qualificata come “facoltativa”, non CP_1 necessaria per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni, e che il contratto riportava chiaramente il TAEG pari al 14,57% e il TEG, ai fini antiusura, pari al 17,14%, già comprensivo del premio assicurativo. L'importo finanziato era stato erogato a favore della cliente e il premio assicurativo versato alla compagnia su delega della stessa. Successivamente, la Sig.ra aveva estinto anticipatamente il finanziamento in data 28 febbraio 2014, mediante Parte_1
l'utilizzo di una parte del ricavato del nuovo contratto di prestito n. 13361370.
In relazione a quest'ultimo contratto, sottoscritto il 4 febbraio 2014, ha riferito che CP_1
l'attrice aveva richiesto un nuovo finanziamento per l'importo complessivo di euro 20.517,69, di cui euro 6.269,00 destinati all'estinzione del precedente debito ed euro 13.000,00 quale liquidità aggiuntiva. Anche in questo caso, la cliente aveva scelto di aderire volontariamente a due polizze assicurative – Lifestyle e Medical Protection – per un costo complessivo di euro 1.056,00, oltre a spese di istruttoria pari a euro 192,69, anch'esse finanziate. ha precisato che il TAN CP_1 applicato era pari al 13,15%, con TAEG indicato al 14,73%, e che l'intero procedimento di stipula era avvenuto nel pieno rispetto della normativa di trasparenza. La cliente aveva poi estinto anche tale contratto in data 26 ottobre 2015, accendendo un nuovo prestito con la medesima banca.
Quanto al terzo contratto, stipulato il 26 ottobre 2015, ha riconosciuto che esso aveva CP_1 avuto un importo complessivo pari a euro 21.548,21, con un TAN del 13,19% e un TAEG dichiarato del 15,04%. Ha tuttavia escluso qualsiasi superamento del tasso soglia d'usura, sostenendo che il TEG effettivo, calcolato secondo la normativa vigente, non eccedeva i limiti stabiliti per la categoria di appartenenza. Anche in tale occasione, la cliente aveva aderito a coperture assicurative qualificate come facoltative e aveva ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e precontrattuale. ha contestato in toto la ricostruzione attorea, sostenendo che la parte attrice non aveva CP_1 fornito alcuna prova in ordine al carattere obbligatorio delle polizze assicurative, né aveva dimostrato che la loro stipula fosse condizione per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni indicate. Ha sottolineato che la facoltatività risultava espressamente dal contratto, dal documento
SECCI e dalle condizioni di polizza, nelle quali era previsto anche il diritto di recesso entro trenta giorni dalla decorrenza della copertura, senza alcuna ripercussione sulle condizioni economiche del finanziamento. Ha inoltre prodotto, a titolo di prova comparativa, altri contratti conclusi nello stesso periodo con clienti aventi analogo merito creditizio, i quali avevano ottenuto il prestito a condizioni identiche senza sottoscrivere alcuna polizza assicurativa.
La banca ha pertanto dedotto di aver agito in piena conformità alla disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela, escludendo la sussistenza di qualsiasi errore nel calcolo del TAEG o del TEG e negando che le polizze abbiano avuto natura di costo obbligatorio. ha infine eccepito che, anche a voler ritenere applicabile la sentenza OR e la CP_1 normativa europea sulla riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata, la propria condotta era conforme alla disciplina vigente ratione temporis e non poteva comportare alcuna restituzione automatica di somme.
Alla luce di tali difese, la convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 163, comma 3, n.
3-bis, c.p.c. e, in subordine, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rigettando comunque nel merito tutte le pretese attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Concludeva, pertanto nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa e respinta: In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs 28/010 e sue successive modifiche ed integrazioni per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
Nel merito ed in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse di rigettare l'eccezione preliminare, rigettare le domande avversarie perchè infondate in fatto ed in diritto, contestate e non provate per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
Nel merito ed in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi che si formula per mero tuziorismo difensivo in cui la domanda dovesse ritenersi in qualche modo anche solo parzialmente accoglibile, compensare l'eventuale credito nei confronti di (fermo restando CP_1 il credito ceduto ad con il debito della sig.ra nei confronti della convenuta per CP_8 Pt_1
l'importo di € 2.312,70 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 ultimo comma c.c. dal 13.06.2019 al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali oltre a rimborso forfettario IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 17/09/2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei seguenti limiti. ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per asserita omissione CP_1 dell'indicazione relativa alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
3-bis c.p.c., nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010.
Tali eccezioni non sono fondate.
Con riferimento alla mediazione, il giudice, rilevata la questione, ha disposto l'esperimento della procedura durante la fase di trattazione, sanando ogni eventuale irregolarità iniziale. Non sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'improcedibilità della domanda, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza che riconosce natura sanabile alla condizione di procedibilità (Cass.
8473/2019; Cass. 40035/2021).
Parimenti infondata è la richiesta di riunione con altro procedimento pendente (R.G. 14040/2022) nei confronti di atteso che la connessione dedotta dall'attrice non integra Controparte_8 un'ipotesi di litisconsorzio necessario né di pregiudizialità tale da imporre la trattazione unitaria.
Difatti, la presente causa segue la procedura del nuovo Rito “Cartabia” e si trova in uno stato processuale differente rispetto alla causa portante Rg. 14040/2022. Inoltre, la connessione soggettiva e oggettiva tra le due cause è solo parziale e allo stato non sussistono motivi per procedersi alla riunione della presente causa a quella portante R.g. 14040/2022.
Superate le questioni pregiudiziali relative all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e alla connessione con altro procedimento pendente, occorre esaminare nel merito le doglianze prospettate dalla parte attrice, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati con negli anni 2012, 2014 e 2015. Controparte_1
L'attrice ha sostenuto che detti contratti fossero affetti da plurimi vizi di legittimità: (i) erronea determinazione del TAEG per mancata inclusione dei premi assicurativi per il contratto di finanziamento n. 10863673 del 4 maggio 2012; (ii) indeterminatezza delle condizioni economiche nel contratto di finanziamento n. 13361370 del 4 febbraio 2014; (iii) usurarietà delle condizioni economiche del contratto di finanziamento n. 15455902 del 26 ottobre 2015; (iv) illegittimità delle polizze assicurative abbinate;
e infine (v) mancata restituzione dei costi non goduti in caso di estinzione anticipata.
La controversia ha ruotato attorno alla qualificazione delle polizze assicurative “credit protection” stipulate in occasione dei contratti di prestito conclusi tra la sig.ra e Parte_1 CP_1 nel 2012, 2014 e 2015.
[...]
L'attrice ha sostenuto che tali coperture, pur qualificate in contratto come “facoltative”, abbiano costituito condizione necessaria per ottenere il credito alle condizioni applicate, integrando quindi una obbligatorietà di fatto.
di contro, ha insistito nel ritenere che le polizze fossero meramente opzionali, come CP_1 emergerebbe dalla clausola standard contenuta nel SECCI (“per ottenere il credito o per ottenerlo alle stesse condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione”).
Dall'esame della documentazione contrattuale e dei conteggi allegati da entrambe le parti, è emerso che in tutti e tre i contratti: i) il premio assicurativo è stato finanziato all'interno dell'importo totale del credito, producendo quindi interessi passivi come parte del capitale mutuato;
ii) la durata delle polizze è coincisa integralmente con quella dei finanziamenti;
iii) l'indennizzo previsto in caso di sinistro è stato parametrato al debito residuo, cioè diretto a estinguere il prestito verso iv) CP_1 il cliente non ha ricevuto alcuna offerta alternativa di condizioni economiche prive della polizza;
v)
e, soprattutto, l'intera sequenza contrattuale mostra un collegamento negoziale continuo, in cui ogni nuovo finanziamento ha estinto il precedente e ha contestualmente rinnovato una nuova copertura assicurativa analoga.
Tali circostanze, valutate unitariamente, hanno dimostrato che l'assicurazione non ha avuto una funzione autonoma o personale di protezione del cliente, ma ha rappresentato uno strumento funzionale alla gestione del rischio di credito della banca, tanto da divenire un elemento strutturale dell'offerta di finanziamento.
In base all'art. 121, comma 2, del Testo Unico Bancario, rientrano nel “costo totale del credito” anche i costi relativi a servizi accessori – ivi compresi i premi assicurativi – quando la conclusione del relativo contratto costituisce requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
È ormai pacifico in giurisprudenza che la mera qualifica formale di “facoltativa” non sia sufficiente ad escludere l'obbligatorietà di fatto, qualora la struttura economica del contratto e la prassi commerciale dimostrino che il cliente non avrebbe potuto ottenere il credito, o lo avrebbe ottenuto a condizioni peggiori, senza quella copertura.
Nel caso di specie, la posizione della convenuta non è risultata convincente. ha richiamato, in primo luogo, la clausola contrattuale di stile, ma tale richiamo ha valore CP_1 meramente formale e non prova la libertà effettiva del cliente nella scelta. Anzi, proprio l'inclusione del premio nel capitale finanziato e la contestualità della stipula dimostrano che la banca ha predisposto il prodotto assicurativo come componente necessaria del pacchetto di credito.
In secondo luogo, ha tentato di fornire una “prova comparativa” – contratti di altri clienti CP_1 con simile rating e senza polizza – per dimostrare che la stipula non fosse requisito necessario.
Tuttavia: i) non è stato dimostrato che tali clienti abbiano ricevuto identiche condizioni economiche;
ii) non è stato chiarito se i contratti di confronto appartengano al medesimo periodo di offerta e alla stessa tipologia di prodotto;
iii) e, soprattutto, non risulta che alla sig.ra Parte_1 sia stata effettivamente prospettata un'alternativa priva di polizza.
La comparazione proposta, quindi, non ha fornito prova idonea a superare gli indici presuntivi di obbligatorietà.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che le coperture assicurative stipulate con i finanziamenti del 2012
e del 2014 abbiano avuto natura obbligatoria di fatto, e che il premio assicurativo dovesse essere incluso nel calcolo del TAEG.
L'esclusione del premio assicurativo dal calcolo del TAEG ha comportato un errore nella rappresentazione del costo effettivo del credito, in violazione dell'art. 125-bis, comma 6 e 7, T.U.B.
Ne deriva l'applicazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo, secondo cui, in caso di indicazione errata del TAEG, il cliente non è tenuto a corrispondere interessi o spese eccedenti quelli dichiarati.
Sulla dedotta usurarietà del contratto del 26 ottobre 2015, la doglianza non risulta fondata.
L'attrice ha posto a confronto il TAEG indicato (18,59%) con il tasso soglia di riferimento
(17,50%). Tale confronto, tuttavia, è improprio: la normativa antiusura richiede la comparazione tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) e il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia.
Il TAEG ha una funzione di trasparenza informativa, non di controllo dell'usura; la diversità dei criteri di calcolo è espressamente riconosciuta dal D.M. 8 luglio 1992 e dai successivi aggiornamenti.
Dai conteggi prodotti dalla banca è risultato che il TEG effettivo non ha superato il tasso soglia del periodo, sicché non sussiste usura oggettiva. Né è emersa alcuna condotta idonea ad integrare usura soggettiva. Sull'estinzione anticipata e il rimborso dei costi “up front” e “recurring”, l'attrice ha chiesto, inoltre, il rimborso pro quota dei costi sostenuti al momento della stipula, in ragione dell'estinzione anticipata dei contratti.
Pur dovendosi ritenere, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (C-383/18) e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del
2022, che il consumatore abbia diritto, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, ivi compresi quelli cd. 'up front', nel caso di specie la parte attrice non ha fornito prova idonea a quantificare la misura dei costi non goduti né ha richiesto idonea consulenza tecnica sul punto. Ne deriva che, in difetto di elementi oggettivi di riscontro, la domanda restitutoria non può essere accolta.
In ragione della reciproca soccombenza si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto;
- respinta la domanda relativa all'usurarietà del contratto del 26 ottobre 2015;
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna alla CP_1 restituzione in favore della Sig.ra della somma di €. 2.642,014. Parte_1
- respinge ogni ulteriore domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Roma, 15/ 10/ 2025 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17790 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 17/09/2025.
TRA
, nata in [...] in data [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri
Zanardelli, giusta procura.
-attore
E
(già con sede in Milano, viale Caldera n. 21, partita Controparte_1 CP_1
IVA di Gruppo codice fiscale ( Bancario con P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 CP_3 sede legale in Milano, Via Caldera 21 – Palazzo D STUDIO LEGALE ASSOCIATO – CP_4
Via San Martino n. 19, in persona dei suoi Procuratori speciali pro tempore dott. CP_5
e dott. in forza dei poteri conferiti con verbale del Consiglio di Controparte_6 Controparte_7
Amministrazione 18/10/2022, rappresentata e difesa giusta procura speciale asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana Pa ( – con studio in Milano, via San Martino n. 19 (Tel. 02 58316939 - Fax. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coppola corrente in P.IVA_4
Roma, Largo degli Eroi n. 6.
-convenuto
All'udienza del 17/09/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio l'odierna convenuta assumendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, -in via preliminare, nel rito, disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. tra la presente causa e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla Sig.ra nei confronti di dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_8
Roma – IX Sezione – Dott. Russo Giuseppe - RGN 14040/2022; - in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di prestito personale n. 10863673, stipulato in data 4 maggio 2012, risulta caratterizzato dall'indicazione di un TAEG errato per la mancata inclusione delle spese assicurative, nei fatti obbligatorie per ottenere il credito alle condizioni offerte, con conseguente applicabilità della sanzione ex art. 125 bis TUB comma 7 e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della Sig.ra della somma di Euro CP_1 Parte_1
2.642,014 o all'importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
- sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di prestito personale n. 13361370 stipulato in data 4 febbraio 2014 risulta viziato per indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, con conseguente nullità ex art. 125 bis TUB comma 8, derivante dall'erroneità dell'indicazione del capitale finanziato e/o delle modalità di rimborso e risulta nullo parzialmente per mancanza di causa essendo stato acceso per estinguere il debito residuo del finanziamento del
4/05/2012, parzialmente inesistente;
per l'effetto condannare alla restituzione in favore CP_1 della Sig.ra dell'importo di Euro 7.510,99 o all'importo maggiore o Parte_1 minore che dovesse essere ritenuto di giustizia. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché, in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giustizia”.
L'attrice ha citato in giudizio la esponendo di aver stipulato con la stessa tre Controparte_1 contratti di prestito personale, rispettivamente in data 4 maggio 2012, 4 febbraio 2014 e 26 ottobre
2015, oltre a un contratto di carta di credito revolving sottoscritto il 7 maggio 2012. L'attrice ha riferito che ciascuno dei predetti finanziamenti è stato successivamente estinto in anticipo e sostituito con un nuovo contratto proposto dalla banca, in un meccanismo di rifinanziamento che ha comportato il consolidarsi di rapporti negoziali strettamente connessi fra loro.
Ha dedotto che, nel corso di tali operazioni, ha posto in essere una serie di Controparte_1 condotte illegittime, consistenti tanto nella determinazione irregolare dei tassi e dei costi contrattuali, quanto nell'imposizione, quale condizione per la concessione del credito, di polizze assicurative formalmente indicate come facoltative ma, nei fatti, obbligatorie.
In particolare, ha sostenuto che il primo contratto di prestito, stipulato il 4 maggio 2012 per un importo finanziato di euro 13.383,02, presentava un TAEG errato, in quanto calcolato senza considerare il premio assicurativo di euro 430,78 inserito nel prospetto economico del contratto. Ha precisato che, sebbene la polizza fosse qualificata come “facoltativa”, la stipula della stessa era stata imposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento, poiché il premio era stato finanziato dalla banca, la durata della copertura coincideva con quella del prestito e l'indennizzo era stato parametrato al debito residuo. L'attrice ha pertanto ritenuto che la polizza dovesse essere considerata parte integrante del costo complessivo del credito e che la sua esclusione dal calcolo del
TAEG avesse determinato la violazione dell'art. 125-bis, comma 7, del Testo Unico Bancario. Sulla base di tale rilievo ha chiesto che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso, quantificate in euro 2.642,01.
Con riferimento al secondo finanziamento, stipulato in data 4 febbraio 2014 per un importo di euro
20.325,00, la Sig.ra ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la Parte_1 parziale nullità del contratto. In particolare, ha rilevato che l'importo della rata costante indicata in contratto non corrispondeva a quello risultante dall'applicazione del tasso nominale annuo all'importo finanziato, e che parte del nuovo prestito era stata utilizzata per estinguere il residuo debito derivante dal contratto precedente, che tuttavia era già stato in parte soddisfatto. Ha quindi sostenuto che il finanziamento fosse, per quella parte, privo di causa e, in applicazione dell'art. 125- bis, comma 8, TUB, ha domandato la restituzione della somma di euro 7.510,99 indebitamente corrisposta.
Con riguardo al terzo contratto, sottoscritto in data 26 ottobre 2015 per un importo deliberato di euro 21.548,21, l'attrice ha denunciato l'usurarietà delle condizioni pattuite, l'indeterminatezza delle pattuizioni economiche e la mancanza parziale di causa. Ha evidenziato che il TAEG effettivo, includendo i premi assicurativi finanziati (pari complessivamente a euro 1.524,21), risultava pari al
18,59%, in misura superiore al tasso soglia di usura fissato per il quarto trimestre 2015 nella categoria dei crediti personali (pari al 17,50%). In ragione di ciò, ha invocato l'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile e della legge n. 108 del 1996, chiedendo di accertare la nullità della clausola sugli interessi e la conseguente non debenza degli stessi. Ha inoltre rilevato che anche tale finanziamento era stato in parte destinato all'estinzione del debito residuo del contratto precedente, per un importo che riteneva parzialmente inesistente, con conseguente vizio della causa negoziale. L'attrice ha poi sostenuto che avesse indebitamente trattenuto costi e commissioni in CP_1 occasione delle estinzioni anticipate dei finanziamenti, in violazione della normativa europea e nazionale. Ha richiamato a tal fine l'articolo 16 della Direttiva 2008/48/CE e la pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18, c.d. OR), secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico, anche quelli sostenuti una tantum all'atto della stipula del contratto. Ha aggiunto che tale orientamento è stato successivamente recepito nell'ordinamento interno dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022, che ha riconosciuto la medesima tutela anche ai contratti stipulati anteriormente al luglio 2021. Pertanto, ha chiesto che la fosse condannata a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di CP_1 costi non goduti per effetto dell'estinzione anticipata.
L'attrice ha, inoltre, censurato la condotta della banca per l'abbinamento obbligato di polizze assicurative ai finanziamenti, sostenendo di essere stata indotta a sottoscriverle come condizione necessaria per l'approvazione dei prestiti, nonostante fosse già in possesso di coperture analoghe.
Ha evidenziato che aveva poi indicato in contratto tali assicurazioni come facoltative, con CP_1 ciò ponendo in essere una condotta contraddittoria e poco trasparente. Ha richiamato a sostegno della propria tesi i provvedimenti dell'IVASS e della Banca d'Italia del 17 marzo 2020, che avevano invitato gli intermediari al rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nella vendita abbinata di polizze ai finanziamenti, nonché la sentenza del TAR Lazio del 9 giugno 2021, che aveva sanzionato per pratiche commerciali aggressive e scorrette. Tali elementi, secondo CP_1 la prospettazione attorea, avrebbero dimostrato che il consenso alla sottoscrizione delle polizze era stato carpito con dolo, rendendo le relative clausole nulle ai sensi dell'articolo 1427 del codice civile.
Infine, la Sig.ra ha rappresentato che aveva successivamente ceduto il Parte_1 CP_1 proprio credito derivante dal contratto del 2015 alla società Itacapital S.r.l., la quale aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per euro 21.070,84. Contro tale provvedimento l'attrice aveva proposto opposizione, pendente dinanzi al medesimo Tribunale, e ha pertanto chiesto che la presente causa venisse riunita a quel procedimento ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., per evitare contrasto di giudicati e assicurare economia processuale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in persona Controparte_1 dei propri procuratori speciali, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per difetto dell'indicazione prevista dall'articolo 163, comma 3, n.
3-bis, c.p.c., e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma
1-bis, D.lgs. 28/2010, trattandosi di materia soggetta a tale condizione di procedibilità.
Nel merito, la convenuta ha ricostruito analiticamente la vicenda contrattuale. Ha riferito che in data
18 aprile 2012 la Sig.ra si era rivolta a per richiedere un prestito personale e Parte_1 CP_1 che, dopo essere stata informata sulle caratteristiche del prodotto e sulla possibilità di aderire a coperture assicurative non obbligatorie, aveva sottoscritto in data 4 maggio 2012 il contratto di finanziamento n. 10863673 per un importo complessivo di euro 13.383,02. Tale somma comprendeva, oltre all'importo netto erogato di euro 12.824,00, il costo di una polizza assicurativa volontaria denominata Creditor Protection Insurance, prestata da e MetLife, del valore di Pt_2 euro 430,78, nonché le spese di istruttoria pari a euro 128,24. ha precisato che la polizza era stata espressamente qualificata come “facoltativa”, non CP_1 necessaria per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni, e che il contratto riportava chiaramente il TAEG pari al 14,57% e il TEG, ai fini antiusura, pari al 17,14%, già comprensivo del premio assicurativo. L'importo finanziato era stato erogato a favore della cliente e il premio assicurativo versato alla compagnia su delega della stessa. Successivamente, la Sig.ra aveva estinto anticipatamente il finanziamento in data 28 febbraio 2014, mediante Parte_1
l'utilizzo di una parte del ricavato del nuovo contratto di prestito n. 13361370.
In relazione a quest'ultimo contratto, sottoscritto il 4 febbraio 2014, ha riferito che CP_1
l'attrice aveva richiesto un nuovo finanziamento per l'importo complessivo di euro 20.517,69, di cui euro 6.269,00 destinati all'estinzione del precedente debito ed euro 13.000,00 quale liquidità aggiuntiva. Anche in questo caso, la cliente aveva scelto di aderire volontariamente a due polizze assicurative – Lifestyle e Medical Protection – per un costo complessivo di euro 1.056,00, oltre a spese di istruttoria pari a euro 192,69, anch'esse finanziate. ha precisato che il TAN CP_1 applicato era pari al 13,15%, con TAEG indicato al 14,73%, e che l'intero procedimento di stipula era avvenuto nel pieno rispetto della normativa di trasparenza. La cliente aveva poi estinto anche tale contratto in data 26 ottobre 2015, accendendo un nuovo prestito con la medesima banca.
Quanto al terzo contratto, stipulato il 26 ottobre 2015, ha riconosciuto che esso aveva CP_1 avuto un importo complessivo pari a euro 21.548,21, con un TAN del 13,19% e un TAEG dichiarato del 15,04%. Ha tuttavia escluso qualsiasi superamento del tasso soglia d'usura, sostenendo che il TEG effettivo, calcolato secondo la normativa vigente, non eccedeva i limiti stabiliti per la categoria di appartenenza. Anche in tale occasione, la cliente aveva aderito a coperture assicurative qualificate come facoltative e aveva ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale e precontrattuale. ha contestato in toto la ricostruzione attorea, sostenendo che la parte attrice non aveva CP_1 fornito alcuna prova in ordine al carattere obbligatorio delle polizze assicurative, né aveva dimostrato che la loro stipula fosse condizione per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni indicate. Ha sottolineato che la facoltatività risultava espressamente dal contratto, dal documento
SECCI e dalle condizioni di polizza, nelle quali era previsto anche il diritto di recesso entro trenta giorni dalla decorrenza della copertura, senza alcuna ripercussione sulle condizioni economiche del finanziamento. Ha inoltre prodotto, a titolo di prova comparativa, altri contratti conclusi nello stesso periodo con clienti aventi analogo merito creditizio, i quali avevano ottenuto il prestito a condizioni identiche senza sottoscrivere alcuna polizza assicurativa.
La banca ha pertanto dedotto di aver agito in piena conformità alla disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela, escludendo la sussistenza di qualsiasi errore nel calcolo del TAEG o del TEG e negando che le polizze abbiano avuto natura di costo obbligatorio. ha infine eccepito che, anche a voler ritenere applicabile la sentenza OR e la CP_1 normativa europea sulla riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata, la propria condotta era conforme alla disciplina vigente ratione temporis e non poteva comportare alcuna restituzione automatica di somme.
Alla luce di tali difese, la convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 163, comma 3, n.
3-bis, c.p.c. e, in subordine, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rigettando comunque nel merito tutte le pretese attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Concludeva, pertanto nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa e respinta: In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs 28/010 e sue successive modifiche ed integrazioni per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
Nel merito ed in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse di rigettare l'eccezione preliminare, rigettare le domande avversarie perchè infondate in fatto ed in diritto, contestate e non provate per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
Nel merito ed in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi che si formula per mero tuziorismo difensivo in cui la domanda dovesse ritenersi in qualche modo anche solo parzialmente accoglibile, compensare l'eventuale credito nei confronti di (fermo restando CP_1 il credito ceduto ad con il debito della sig.ra nei confronti della convenuta per CP_8 Pt_1
l'importo di € 2.312,70 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 ultimo comma c.c. dal 13.06.2019 al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali oltre a rimborso forfettario IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 17/09/2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei seguenti limiti. ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per asserita omissione CP_1 dell'indicazione relativa alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
3-bis c.p.c., nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010.
Tali eccezioni non sono fondate.
Con riferimento alla mediazione, il giudice, rilevata la questione, ha disposto l'esperimento della procedura durante la fase di trattazione, sanando ogni eventuale irregolarità iniziale. Non sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'improcedibilità della domanda, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza che riconosce natura sanabile alla condizione di procedibilità (Cass.
8473/2019; Cass. 40035/2021).
Parimenti infondata è la richiesta di riunione con altro procedimento pendente (R.G. 14040/2022) nei confronti di atteso che la connessione dedotta dall'attrice non integra Controparte_8 un'ipotesi di litisconsorzio necessario né di pregiudizialità tale da imporre la trattazione unitaria.
Difatti, la presente causa segue la procedura del nuovo Rito “Cartabia” e si trova in uno stato processuale differente rispetto alla causa portante Rg. 14040/2022. Inoltre, la connessione soggettiva e oggettiva tra le due cause è solo parziale e allo stato non sussistono motivi per procedersi alla riunione della presente causa a quella portante R.g. 14040/2022.
Superate le questioni pregiudiziali relative all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e alla connessione con altro procedimento pendente, occorre esaminare nel merito le doglianze prospettate dalla parte attrice, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati con negli anni 2012, 2014 e 2015. Controparte_1
L'attrice ha sostenuto che detti contratti fossero affetti da plurimi vizi di legittimità: (i) erronea determinazione del TAEG per mancata inclusione dei premi assicurativi per il contratto di finanziamento n. 10863673 del 4 maggio 2012; (ii) indeterminatezza delle condizioni economiche nel contratto di finanziamento n. 13361370 del 4 febbraio 2014; (iii) usurarietà delle condizioni economiche del contratto di finanziamento n. 15455902 del 26 ottobre 2015; (iv) illegittimità delle polizze assicurative abbinate;
e infine (v) mancata restituzione dei costi non goduti in caso di estinzione anticipata.
La controversia ha ruotato attorno alla qualificazione delle polizze assicurative “credit protection” stipulate in occasione dei contratti di prestito conclusi tra la sig.ra e Parte_1 CP_1 nel 2012, 2014 e 2015.
[...]
L'attrice ha sostenuto che tali coperture, pur qualificate in contratto come “facoltative”, abbiano costituito condizione necessaria per ottenere il credito alle condizioni applicate, integrando quindi una obbligatorietà di fatto.
di contro, ha insistito nel ritenere che le polizze fossero meramente opzionali, come CP_1 emergerebbe dalla clausola standard contenuta nel SECCI (“per ottenere il credito o per ottenerlo alle stesse condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione”).
Dall'esame della documentazione contrattuale e dei conteggi allegati da entrambe le parti, è emerso che in tutti e tre i contratti: i) il premio assicurativo è stato finanziato all'interno dell'importo totale del credito, producendo quindi interessi passivi come parte del capitale mutuato;
ii) la durata delle polizze è coincisa integralmente con quella dei finanziamenti;
iii) l'indennizzo previsto in caso di sinistro è stato parametrato al debito residuo, cioè diretto a estinguere il prestito verso iv) CP_1 il cliente non ha ricevuto alcuna offerta alternativa di condizioni economiche prive della polizza;
v)
e, soprattutto, l'intera sequenza contrattuale mostra un collegamento negoziale continuo, in cui ogni nuovo finanziamento ha estinto il precedente e ha contestualmente rinnovato una nuova copertura assicurativa analoga.
Tali circostanze, valutate unitariamente, hanno dimostrato che l'assicurazione non ha avuto una funzione autonoma o personale di protezione del cliente, ma ha rappresentato uno strumento funzionale alla gestione del rischio di credito della banca, tanto da divenire un elemento strutturale dell'offerta di finanziamento.
In base all'art. 121, comma 2, del Testo Unico Bancario, rientrano nel “costo totale del credito” anche i costi relativi a servizi accessori – ivi compresi i premi assicurativi – quando la conclusione del relativo contratto costituisce requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
È ormai pacifico in giurisprudenza che la mera qualifica formale di “facoltativa” non sia sufficiente ad escludere l'obbligatorietà di fatto, qualora la struttura economica del contratto e la prassi commerciale dimostrino che il cliente non avrebbe potuto ottenere il credito, o lo avrebbe ottenuto a condizioni peggiori, senza quella copertura.
Nel caso di specie, la posizione della convenuta non è risultata convincente. ha richiamato, in primo luogo, la clausola contrattuale di stile, ma tale richiamo ha valore CP_1 meramente formale e non prova la libertà effettiva del cliente nella scelta. Anzi, proprio l'inclusione del premio nel capitale finanziato e la contestualità della stipula dimostrano che la banca ha predisposto il prodotto assicurativo come componente necessaria del pacchetto di credito.
In secondo luogo, ha tentato di fornire una “prova comparativa” – contratti di altri clienti CP_1 con simile rating e senza polizza – per dimostrare che la stipula non fosse requisito necessario.
Tuttavia: i) non è stato dimostrato che tali clienti abbiano ricevuto identiche condizioni economiche;
ii) non è stato chiarito se i contratti di confronto appartengano al medesimo periodo di offerta e alla stessa tipologia di prodotto;
iii) e, soprattutto, non risulta che alla sig.ra Parte_1 sia stata effettivamente prospettata un'alternativa priva di polizza.
La comparazione proposta, quindi, non ha fornito prova idonea a superare gli indici presuntivi di obbligatorietà.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che le coperture assicurative stipulate con i finanziamenti del 2012
e del 2014 abbiano avuto natura obbligatoria di fatto, e che il premio assicurativo dovesse essere incluso nel calcolo del TAEG.
L'esclusione del premio assicurativo dal calcolo del TAEG ha comportato un errore nella rappresentazione del costo effettivo del credito, in violazione dell'art. 125-bis, comma 6 e 7, T.U.B.
Ne deriva l'applicazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo, secondo cui, in caso di indicazione errata del TAEG, il cliente non è tenuto a corrispondere interessi o spese eccedenti quelli dichiarati.
Sulla dedotta usurarietà del contratto del 26 ottobre 2015, la doglianza non risulta fondata.
L'attrice ha posto a confronto il TAEG indicato (18,59%) con il tasso soglia di riferimento
(17,50%). Tale confronto, tuttavia, è improprio: la normativa antiusura richiede la comparazione tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) e il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia.
Il TAEG ha una funzione di trasparenza informativa, non di controllo dell'usura; la diversità dei criteri di calcolo è espressamente riconosciuta dal D.M. 8 luglio 1992 e dai successivi aggiornamenti.
Dai conteggi prodotti dalla banca è risultato che il TEG effettivo non ha superato il tasso soglia del periodo, sicché non sussiste usura oggettiva. Né è emersa alcuna condotta idonea ad integrare usura soggettiva. Sull'estinzione anticipata e il rimborso dei costi “up front” e “recurring”, l'attrice ha chiesto, inoltre, il rimborso pro quota dei costi sostenuti al momento della stipula, in ragione dell'estinzione anticipata dei contratti.
Pur dovendosi ritenere, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (C-383/18) e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del
2022, che il consumatore abbia diritto, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, ivi compresi quelli cd. 'up front', nel caso di specie la parte attrice non ha fornito prova idonea a quantificare la misura dei costi non goduti né ha richiesto idonea consulenza tecnica sul punto. Ne deriva che, in difetto di elementi oggettivi di riscontro, la domanda restitutoria non può essere accolta.
In ragione della reciproca soccombenza si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto;
- respinta la domanda relativa all'usurarietà del contratto del 26 ottobre 2015;
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna alla CP_1 restituzione in favore della Sig.ra della somma di €. 2.642,014. Parte_1
- respinge ogni ulteriore domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Roma, 15/ 10/ 2025 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari