CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 256/2024 R.G. promossa da
UALE INCORPORANTE UBI Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CECCARDI 4/19, 16100, GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. RIVELLINI ANDREA appellante nei confronti di elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA MAZZINI 100 19038 CP_1
ZA rappresentata e difesa dall'Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO appellato
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante UALE INCORPORANTE UBI BANCA S.P.A.: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, in riforma DE sentenza n. 585/2023, pubblicata dal Tribunale di La Spezia in data 10/8/2023 a conclusione del giudizio n. 2314/2018 R.G., non notificata:
- in accoglimento del primo motivo di gravame: in via principale, rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, alla data del 30/6/2018, in - € 26.998,18, come da ricalcolo elaborato dal CTP DE Banca nelle osservazioni alla bozza DE CTU supplettiva, o nella diversa (maggiore o minore) somma ritenuta di giustizia;
in subordine, laddove per assurdo la rimessa del 3.10.2006 allegata in comparsa di costituzione non fosse ritenuta solutoria, licenziare CTU integrativa al fine di verificare ulteriori rimesse solutorie antecedenti al 26/4/2007 (dieci anni prima dell'invio DE missiva sub doc. 6 di parte attrice) sulla base del “saldo , come risultante dagli estratti conto Pt_2
e, per l'effetto, ricalcolare il saldo del c/c de quo a partire dalla data DE prima rimessa solutoria identificata procedendo a ritroso in detto periodo;
- in via di gradato subordine, in accoglimento del secondo motivo di gravame, nel denegato caso in cui (ma non si vede come) il primo motivo di impugnazione non venisse accolto, licenziare CTU integrativa al fine di verificare le rimesse solutorie prescritte, antecedenti al 26/4/2007 (dieci anni prima dell'invio DE missiva sub doc. 6 di parte attrice), sulla base del cd. “saldo rettificato”, risultante dall'espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi e, di conseguenza, ridurre il saldo così ricalcolato per un importo pari a quello delle suddette rimesse solutorie. - in ogni caso, rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e s.m.i., nonché le spese di CTU”;
Per l'appellata :“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le CP_1 causali di cui in premessa, in via principale: - respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale: - in parziale riforma DE sentenza impugnata, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese giudiziali e peritali per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione depositato in data 12/10/2018, la società ha agito nei confronti DE CA , chiedendo la rideterminazione CP_1 CP_2 del saldo del rapporto di conto corrente, deducendo:
- che, a far data dal 17 gennaio 1992, essa intratteneva il rapporto di “conto corrente ordinario” n. 13441 (poi numerato 93458) con la , Controparte_3 poi divenuta Controparte_2
- di avere chiesto il documento relativo alle condizioni generali, ma che la CA rilasciava un documento illeggibile;
- che sul predetto conto a decorrere dal primo trimestre del 1992 operava un'apertura di credito, non formalizzata in un contratto scritto, intervenuto solo in data 08.04.2013;
2 - che, non essendo stata convenuta per iscritto alcuna pattuizione relativa alla capitalizzazione composta delle competenze addebitate nel corso del rapporto, all'addebito degli interessi ultralegali, alle spese e agli oneri vari (tra i quali la Commissione di Massimo Scoperto), tutti i relativi addebiti sono illegittimi.
Si costituiva la convenuta, con comparsa depositata il 21 dicembre 2018, eccependo e deducendo:
- che, in data 17/1/1992, la accendeva, presso la filiale di La Spezia - Via Chiodo CP_1 dell'allora ( , il conto corrente n. CP_4 Controparte_3
13441 (in oggi n. 93458);
- che, dopo l'acquisizione DE da parte DE (già CP_4 Parte_1
, in data 30/4/2007 il conto corrente in oggetto diveniva “conto INTESA Controparte_5
Business light” e venivano pattuite le relative condizioni economiche;
- che, in data 16/5/2009, il (in oggi , in virtù dei successivi atti di fusione Controparte_6 CP_2 indicati in epigrafe) acquistava da il ramo di azienda costituito da Parte_1 complessivi n. 13 sportelli CAri, tra i quali la Filiale di La Spezia, sicché conto corrente in esame (già n. 13441) prendeva il numero 93458;
- che il rapporto in parola è, sin dalla sua accensione, un conto affidato, come ricavabile dalla Visura in Centrale dei Rischi ex adverso prodotta sub doc. 9 e dalle comunicazioni di fido;
altresì, che, dall'esame del contratto di conto corrente datato 30/4/2007 emerge l'espressa e pattuizione dei tassi di interesse debitori e delle commissioni a carico del cliente, nonché la commissione di massimo scoperto;
- che, inoltre, nel documento di sintesi e nelle condizioni generali di contratto sono espressamente previste la capitalizzazione, ad ogni chiusura trimestrale, degli interessi sia attivi che passivi, nonché le valute e spese di gestione del conto;
- che il conto è ancora aperto, e, al 17/12/2018, portava un saldo passivo di € 34.172,15;
- che la ode di affidamenti concessi dalla Banca, sotto forma di apertura di credito CP_1 in c/c., in particolare concessi per iscritto: o l'8/4/2013; o il 18/3/2014; o il 28/5/2015; o il 7/10/2015;
o il 17/12/2015; o l'8/6/2016 che in ciascuna apertura di credito erano espressamente pattuiti: la commissione per la messa a disposizione di fondi, il tasso annuo nominale e quello effettivo, entro fido ed oltre fido, il Pt_3
- che, comunque ogni preteso indebito relativo al rapporto de quo dovrà essere valutato alla luce DE maturata prescrizione decennale del diritto alla ripetizione, sulla scorta dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 24418/2010, essendo il primo atto interruttivo DE prescrizione la lettera inviata dal difensore avversario all'Istituto di credito esponente, a mezzo P.E.C., in data 26/4/2017 e l'ultima rimessa solutoria in data 3/10/2006;
- che, pertanto, tutte le doglianze avversarie sono infondate, dovendosi avere esclusivo riguardo al contratto del 2007;
- che, in ogni caso, non può essere avanzata domanda di ripetizione delle somme a conto aperto e dunque la domanda può valore solo come domanda di accertamento (esclusa, pertanto, ogni domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria).
3 La causa è stata istruita mediante una consulenza tecnica (disposta dalla precedente G.I.) e un'integrazione alla stessa.
All'udienza del 10 maggio 2023, dopo che le parti avevano precisato le proprie conclusioni, nei termini sopra indicati, la causa veniva trattenuta in decisione. Seguiva lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica” (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 2 ed s.). Con sentenza definitiva n. 585/2023 del 10/08/2023, il Tribunale DE Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “- dichiara inammissibile la domanda dell'attrice di accertamento dell'illegittimità delle variazioni dei tassi ex art. 118 TUB;
- in accoglimento DE domanda dell'attrice, accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n° 93458 intrattenuto dalla predetta con la convenuta era pari, alla data del 30 giugno CP_2
2018, ad € 137.585,93 in favore DE CP_1
dispone l'integrale compensazione delle spese: la spesa per la CTU dovrà essere sopportata da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...] con atto notificato in data 28.02.2024. Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale instava per il CP_1 rigetto dell'appello; proponeva appello incidentale.
Con ordinanza in data 12.07.2024, la Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 13.11.2024, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito DE quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 17.09.2025.
All'esito DE discussione orale, la Corte riservava il deposito DE sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SUI MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. in tema di prescrizione delle rimesse solutorie, da individuarsi sul saldo CA.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ritenendo che la verifica e l'individuazione delle rimesse solutorie andasse effettuata sul Pt_2 saldo rettificato e non sul saldo CA.
SECONDO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: insussistenza di un onere DE prova a carico DE in punto rimesse solutorie. Pt_2
L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto gravante sulla CA l'onere di individuare le rimesse solutorie andando di contrario avviso alla giurisprudenza DE Suprema Corte ed in particole alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15895/2019 secondo cui la CA “è tenuta soltanto ad eccepire il decorso del tempo, senza necessità di allegare le specifiche rimesse solutorie ante decennio… una
4 volta che è stata tempestivamente eccepita la prescrizione… compete al nominato CTU individuare le operazioni ritenute solutorie e ciò indipendentemente dalle allegazioni DE convenuta”. “In Pt_2 altri termini, come richiesto a più riprese dall'odierna appellante, il CTU avrebbe dovuto individuare, ad ogni modo, le rimesse solutorie e ridurre il saldo ricalcolato, risultante dall'espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi, per un importo pari a quello delle rimesse (solutorie) antecedenti al decennio e ciò avrebbe dovuto fare a prescindere dalla specifica rimessa allegata dalla convenuta nel primo atto difensivo”. Precisa infatti sul punto l'appellante che “Considerato che la costituzione DE in primo grado era avvenuta il 21/12/2018 e quindi prima del risolutivo intervento delle Sezioni Pt_2
Unite di giugno 2019 di cui sopra e che, perciò, all'epoca non vi era ancora un indirizzo univoco circa l'onere di allegazione in capo alla convenuta in ripetizione, in via del tutto prudenziale e per scrupolo difensivo, l'allora nell'eccepire formalmente la prescrizione di ogni preteso indebito CP_2 ultradecennale, allegava in comparsa una specifica rimessa (quella del 3/10/2006, sopra ricordata), quale prima rimessa solutoria individuabile a ritroso nel decennio precedente all'atto interruttivo DE
Alla luce delle considerazioni testé esposte, tuttavia, è evidente che l'odierna appellante non CP_1 possa in alcun modo essere penalizzata dalla allegazione, effettuata unicamente ad adiuvandum e senza che vi fosse alcun onere, di specifiche rimesse ritenute solutorie, come quella del 3/10/2006 indicata in comparsa”. (atto d'appello, pag.17).
Lamenta inoltre che, applicando correttamente i principi sopra esposti “in virtù dell'eccepita prescrizione, il CTU non avrebbe comunque dovuto considerare nel ricalcolo, in quanto non più ripetibili, tutti gli addebiti pagati tramite le rimesse solutorie (che lo stesso avrebbe dovuto previamente individuare) effettuate nel decennio precedente alla messa in mora”. “Per tali ragioni, in via di gradato subordine, in accoglimento del secondo motivo di gravame, la appellante chiede Pt_2 che venga licenziata di CTU integrativa al fine di verificare le rimesse solutorie prescritte, antecedenti al 26/4/2007 (dieci anni prima dell'invio DE missiva sub doc. 6 di parte attrice), sulla base del cd.
“saldo rettificato”, risultante dall'espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi e, di conseguenza, ridurre il saldo così ricalcolato per un importo pari a quello delle suddette rimesse solutorie”. (appello pag. 19).
I motivi di appello debbono essere scrutinati unitariamente in virtù DE connessione che li unisce.
La CA appellante ripropone la propria metodologia di calcolo senza confrontarsi con la sentenza e con la costante interpretazione giurisprudenziale in materia allegando che il giudice di prime cure non abbia ritenuto prescritte le pretese dell'attore in epoca antecedente alla rimessa che la parte assume solutoria (ovvero quella del 3.10.2006) e che il Tribunale non abbia disposto un supplemento di CTU al fine di verificare la sussistenza di ulteriori rimesse solutorie (dalle quali far decorre la prescrizione) sulla base del saldo CA.
La statuizione di primo grado, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta conforme alla costante giurisprudenza DE Suprema Corte a mente DE quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi CArie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" DE prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse
5 sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”. (Cass. Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv. 667221 – 01).
Come esposto in sentenza il CTU nominato ha verificato la natura DE rimessa operata in data 3.10.2006 sia sulla base del saldo rettificato sia sulla base del “saldo liquido”; nel primo caso il Ctu ha evidenziato la natura non solutoria del pagamento del 3.10.2006 essendo il saldo del conto non non solo entro il limite dell'affidamento ma a credito (cfr: “saldo del conto corrente rettificato, (vedasi Saldi Rettificati All. n.11 ) calcolato alle seguenti date: - 30/09/2006 a credito euro 47.681,05 - 01/10/2006 a credito euro 46.934,01 - 02/10/2006 a credito euro 104.044,80 - 03/10/2006 a credito euro 97.838,05 - 04/10/2006 a credito euro 97.789,31 CTU pag. 20); utilizzando il criterio del Saldo Liquido, per il CTU “il pagamento del 2/10/2006, valuta 3/10/2006” non ha natura solutoria, in quanto l'esposizione debitoria massima del periodo (il 2/10/2006 saldo € -96.614,93) resta abbondantemente contenuta dentro il limite del fido (€ 99.290 )” (CTU pag. 13).
Le conclusioni del CTU, ad avviso DE Corte sono condivisibili, in quanto conformi ai criteri di calcolo indicati dalla Suprema Corte.
Nell'elaborato peritale, e nelle successive osservazioni, non si rileva alcun vizio di “logicità” o
“atecnicità” nelle conclusioni DE consulenza tecnica.
Le considerazioni dei consulenti tecnici, cui il CTU ha esaustivamente replicato, consistono in un mero dissenso dalle conclusioni cui è prevenuto il CTU, mediante l'utilizzo di un metodo di calcolo più favorevole (quello del c.d. saldo contabile).
Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni DE scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione.
Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale DE relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
Peraltro “In tema di contratto di conto corrente, la CA che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione DE natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e DE volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26897, Rv. 672513 - 01).Tale onere può essere assolto “dando riscontro, attraverso presunzioni, DE conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore DE l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”. (Cass. Sez. 1, 14/12/2023, n. 34997, Rv. 669644 - 01).
Nel caso in esame possono essere applicati tali principi di diritto avendo il Tribunale ritenuto che il conto corrente oggetto di causa fosse affidato (cfr. sentenza pag. 8) e che tale statuizione non è stata impugnata.
6 Il correntista ha fornito la prova dell'affidamento e con essa la prova DE natura ripristinatoria delle rimesse: il CTU ha parimenti accertato, pur utilizzando il criterio del cd “saldo CA” che “che non sussistano i presupposti per la prescrizione in quanto il saldo del conto permane dento i limiti di fido e il conto corrente non risulta chiuso” (supplemento CTU pag. 24).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello principale deve essere rigettato.
2. SUI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO UNICO: Violazione del disposto di cui agli artt. 91-92 c.p.c. e 24-111 Cost.
L'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle per la c.t.u., pur avendo accolto la domanda DE società attrice.
Secondo l'appellante incidentale il Tribunale avrebbe adottato una motivazione apparente in punto compensazione delle spese legali adottando una formula di stile, perché anche la sussistenza di un dibattito giurisprudenziale non consentirebbe la compensazione delle spese in danno DE parte vittoriosa.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio DE soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato DE Corte di cassazione è limitato all'accertamento DE mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito. (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860, Rv. 674674 - 01).
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza DE Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione DE causa.” (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901, Rv. 674062 - 01).
Nella specie la statuizione del Tribunale risulta immune da vizi, non risultando violato tale principio di diritto.
Quanto alle spese di CTU le stesse risultano correttamente ripartite al 50% a carico delle parti, trattandosi di accertamento utile ad entrambe le parti.
“La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza
7 di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.” (Cass. Sez. 1, 10/06/2020, n. 11068, Rv. 657898 - 01)
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello incidentale deve essere rigettato.
3. SULLE SPESE
Le spese di lite possono essere compensate per 1/3 essendo stato rigettato l'appello incidentale.
I restanti 2/3 sono posti a carico DE parte appellata, soccombente, ritenendo, quanto alla misura DE liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza DE lite ed in particolare:
Valore DE causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio DE controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e quindi complessivamente € 14.317,00 e per i 2/3 € 9.545,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello principale confermando integralmente la sentenza appellata;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4. dichiara tenuta e condanna QUALE INCORPORANTE UBI Parte_1
BANCA S.P.A. a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate, già effettuata la compensazione, € 9.545,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore DE parte € 9.545,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
8 5. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state completamente rigettate.
Genova, 17.09.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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