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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 14 gennaio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle forme della trattazione scritta nel giudizio iscritto al n. 11707 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Mercurio e Silvia Parte_1
Donnangelo;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
CP_1
resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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1 Con ricorso depositato il 26.09.2024 il ricorrente instaurava il giudizio di merito – post fase cautelare - e chiedeva riconoscersi il diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione
CP_2
Instauratosi il contraddittorio, parte ricorrente chiedeva la definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il giudicante decideva la causa nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
2 Orbene, nell'ipotesi in esame, l'avvenuto adempimento della prestazione costituisce causa valida e sufficiente per ritenere venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione dello stesso, sì che legittima è la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell , atteso che l'adempimento è avvenuto CP_1
dopo l'espletamento della fase cautelare, ancorché prima della notifica del presente ricorso, cui parte ricorrente era obbligata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 11707 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800, oltre CPA, CP_1
IVA e RSG, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 14 gennaio 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).