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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11549/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 16/06/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRANCESCO A SCORSONE, dell'avv. CATERINA ZUARDI
SCORSONE, dell'avv. DARIO SCORSONE e dell'avv. FLAVIO
SCORSONE;
contro
(ROMA, 01/05/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MATTEO SANTINI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.3.2008 in Castel
Sant'Elia (VT) con lle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
i è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo e hanno declinato le seguenti conclusioni congiunte:
“ Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.3.2008 nel Comune di Castel Sant'Elia (VT) dai
Signori nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Castel Sant'Elia (VT) n. 3 p. II s. A vol. 0 alle condizioni concordemente stabilite dalle parti e precisamente
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi pienamente autosufficienti.
2) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
– devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
e avranno collocazione paritaria Per_1 Per_2 presso la ex casa coniugale di Roma, Viale Tito Labieno n. 173 con il padre e presso il domicilio di Via Elio Lampridio Cerva n. 37 int. 2 con la madre e la loro residenza resterà invariata in Viale Tito Labieno n. 173
- I figli trascorreranno uguali periodi con ciascun genitore presso le loro rispettive abitazioni. A tal fine i genitori trascorreranno con i figli una settimana ciascuno alternandosi dal venerdì dall'uscita di scuola (ovvero in assenza di scuola dalle ore 10:00 venerdì) fino al venerdì successivo quando il genitore con il quale i figli trascorrono la settimana li accompagnerà a scuola ovvero, in caso di chiusura della scuola, fino alle ore 10:00 del venerdì quando li riaccompagnerà presso la casa dell'altro genitore.
- metà delle vacanze scolastiche natalizie secondo il principio dell'alternanza in deroga al regime ordinario, in modo tale da alternare negli anni le principali festività, con la precisazione che in difetto di diverso accordo tra le parti i figli trascorreranno con il padre le festività del 24, 31 dicembre e del 1° gennaio negli anni dispari e le festività del 25, 26 dicembre e 6 gennaio negli anni pari.
- Pasqua ad anni alterni in deroga al regime ordinario assicurando così che i figli trascorrano con i genitori alternativamente ogni anno le vacanze di Pasqua
dal venerdì al martedì.
- I figli trascorreranno con il papà, in deroga al regime ordinario, il giorno del suo compleanno e la festa del papà e con la mamma il giorno del suo compleanno e la festa della mamma mentre per il compleanno dei figli i genitori si alterneranno salvo diverso accordo tra le parti.
- Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli almeno 15 giorni consecutivi ciascuno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo il padre terrà con sé i figli la prima metà (dal 1° al 15) di agosto negli anni dispari e la seconda metà di agosto (dal 16 al 31) negli anni pari e la madre viceversa. Il restante periodo verrà regolato dal regime ordinario. - E' facoltà di ciascun genitore, ad anni alterni, portare i figli in settimana bianca o in viaggio di vacanza anche durante il periodo scolastico. Le spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore con cui i figli trascorrono la vacanza.
3) il Signor corrisponderà alla RA entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 1.200,00 ( € 600,00
per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di novembre 2024 quale contributo integrativo per il mantenimento dei figli per il periodo che gli stessi trascorrono con la madre. L'assegno verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat .
4) I coniugi dandosi reciprocamente atto che il figlio frequenta la scuola Per_2
privata Highlands Institute e che frequenta l'Istituto Santa Maria Per_1
concordano che per l'anno scolastico 2023/2024 ovvero fino alla fine del ciclo della scuola media inferiore di sarà il padre a provvedere al 100% delle Per_2
spese ( iscrizione, retta e qualsiasi ulteriore costo connesso alla frequenza)
mentre i coniugi ripartiranno le spese ( iscrizione, retta e qualsiasi ulteriore costo connesso con la frequenza) per il figlio quanto al 70% a carico Per_1
del padre e quanto al restante 30% a carico della madre.
Dall'anno scolastico 2025/2026 tutte le spese scolastiche per i due figli , anche per l'eventuale scuola privata che i coniugi sceglieranno per il figlio , Per_2
verranno ripartite quanto al 70% al padre e quanto al 30% alla madre.
Le spese mediche per i due figli verranno ripartite sempre nella misura del 70%
al padre e 30% alla madre.
Le spese straordinarie così come indicate nel noto protocollo del Tribunale di
Roma verranno ripartite al 50% tra i genitori.
5) il Sig. si obbliga a mantenere in essere ovvero stipulare una Parte_1
nuova polizza malattia per la copertura assicurativa dei due figli. Il relativo costo verrà dallo stesso sostenuto al 100%. 6) Il Signor ha già versato alla RA gli arretrati Pt_1 Controparte_1
Istat non corrisposti sia per l'assegno dei figli all'attualità che per l'assegno alla stessa attribuito in sede di separazione fino al 30.4.2024 ammontanti a €
3.392,72 a mezzo bonifico bancario..
Il Sig. ha, altresì, sempre negli stessi termini e medesime Parte_1
modalità, corrisposto l'ulteriore importo di € 6.600,00 a definizione di ogni pregressa pretesa economica dichiarando la RA che con la CP_1
ricezione di detti importi non ha null'altro a pretendere.
7) I Signori e essendo comproprietari Parte_1 Controparte_1
dell'immobile di Via Elio Lampridio Cerva n. 37 int. 1 sosterranno al 50% le spese straordinarie dell'immobile mentre le spese ordinarie fino al 20.1.2028
saranno sostenute integralmente dalla RA essendo la stessa CP_1
usufruttuaria al 100% sino a tale data.
Spese del giudizio compensate”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/03/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, ferma restando la validità meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11549/2024 R.G.A.C.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 30/03/2008 tra 16/06/1974) e Parte_2
ROMA (RM), 01/05/1977) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Sant'Elia (VT) al n. 3, Parte
II , Serie A, Anno 2008 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi