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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/07/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 794/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 794/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
24.04.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pescia (PT), Via Lucchese n.58, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Giuntini, con studio in
Capannoli (PI), Via di Solaia n.4 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e nata in [...]_2
(Federazione Russa) il 07.07.1975 e residente in [...] c.f. , rappresentata e difesa C.F._2 dagli Avv.ti Ottavia Quiriconi e Keti Tintori, con studio in Borgo a
Buggiano (PT), Via Linari n.11 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.04.2024, Parte_1
e , premettendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pescia (PT), il giorno 29.06.2009, precisavano che dall'unione era nata, in data 17.04.2011, la IA . Persona_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 237/2024 del 09.09.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 12.11.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 16.04.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1.pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pescia;
2.confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata in Pescia
(PT) Via Lucchese n.58 alla SI che continuerà Parte_2 ad abitarvi insieme con la IA , fino a quando la IA non Persona_1 avrà raggiunto l'indipendenza economica;
3. Affidamento della IA minore: la IA minore resterà Persona_1 affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno su di lei la responsabilità genitoriale. I SInori e Parte_1 Parte_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore
[...] interesse relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA garantendo così la sua crescita equilibrata e serena;
2 Diritto di visita: la IA resterà collocata prevalentemente Persona_1 presso la dimora materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé la IA quando vorrà tenendo conto delle eSIenze della minore e, compatibilmente, con gli impegni scolastici, extrascolastici ed i desideri della minore. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la IA : I° settimana: il martedì dalle ore Persona_1
14:00 (oppure dalle ore 9:00 quando non c'è attività scolastica) fino al mercoledì alle ore 19:00 e il venerdì dalle ore 14:00 (oppure dalle ore
9:00 se non c'è attività scolastica) sino alle ore 21.00; II° settimana: il mercoledì dalle ore 14:00 (oppure dalle ore 9:00 se non c'è attività scolastica) fino alle ore 19:00 e il sabato alle ore 10:00 fino alle domenica alle ore 21:30. Per la terza e la quarta settimana il diritto di visita della minore sarà regolato nello stesso modo indicato nella prime e nella seconda settimana.
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: durante le vacanze natalizie e pasquali la IA trascorrerà con i genitori in modo alternato i giorni delle festività vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il giorno di Natale con l'uno il giorno di ANto Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori.
FERIE ESTIVE: durante le ferie estive il padre potrà trascorrere con la IA, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eSIenze lavorative di entrambi, un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
I periodi di cui al precedente capoverso saranno concordati direttamente tra i genitori, tenuto conto delle modalità indicate ed avuto riguardo ai superiori interessi e alle eSIenze dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti SInificativi con gli ascendenti e di parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata della minore nell'armonia dei rapporti familiari.
4. Mantenimento ordinario della IA : il dott. Persona_1 [...] corrisponderà alla SI , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento ordinario della IA minore, la somma di
€ 1.100/00 (millecentoeuro/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese di
3 cui € 550,00 mediante bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...]
5. Le spese relative alle utenze e del passo carrabile della casa familiare posta in Pescia (PT) resteranno per intero a carico del dott. ad Pt_1 eccezione di quella relativa al gas metano che sarà pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
6. Mantenimento straordinario della IA : il dott. Persona_1 [...]
e la Sig.ra si faranno carico, nella Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da intendersi:
a)spese mediche: per quanto attiene alle spese mediche, prima di prendere ogni iniziativa i coniugi dovranno concordarne la necessità, le modalità valutandone la spesa, ove occorra procedendo a fare più preventivi.
Nessuno dei due coniugi potrà agire di propria iniziativa, per far effettuare visite mediche o controlli specialistici, che comportino partecipazione alle spese da entrambi i coniugi, senza preventivamente avvertire e concordarne la necessità con l'altro coniuge, a meno che non si tratti di decisioni da prendere con urgenza;
b) spese scolastiche da intendersi: tasse scolastiche, acquisto libri di testo, corredo di cancelleria inizio anno scolastico, gite, abbonamento trasporto pubblico, refezione scolastica, saranno divise tra i coniugi al
50% mentre quelle di rilevante impegno finanziario (viaggi di istruzione, soggiorni all'estero, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere, ripetizioni) dovranno essere preventivamente concordate e, in caso di raggiunto accordo, divise al 50%. Le spese di ripetizioni saranno pagate esclusivamente dal SI. Parte_1
c)spese ricreative e di svago, da intendersi quali le spese sportive (ad esempio, corsi di ordinaria pratica sportiva quale l'equitazione con relative attrezzature, corsi di musica) resteranno a carico del dott.
Pt_1
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti, se superiori ad Euro 100,00, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Il consenso comunque sarà da ritenersi esistente nel momento in cui un genitore comunicherà all'altro la necessità della spesa straordinaria e l'altro genitore non comunicherà
4 entro i 10 giorni successivi il proprio diniego purché adduca validi motivi di dissenso, altrimenti il rimborso sarà dovuto. Il termine per il rimborso sarà di 20 giorni successivi all'effettuazione della spesa.
La IA resterà fiscalmente a carico dei genitori al 50% e l'assegno unico per la stessa sarà suddiviso in parti uguali tra i medesimi.
7. DISPOSIZIONI INERENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Le disposizioni di cui infra rimangono efficaci e vincolanti per le parti se, per qualsivoglia motivazione, non siano state attuate ed eseguite nel rispetto dei tempi indicati nel ricorso di separazione personale. Pertanto dette disposizioni vengo di nuovo trascritte: la SI.ra
[...]
si impegna ed obbliga a trasferire al dott. Parte_2 Parte_1 la quota di 1/2 di proprietà dell'immobile adibito a casa
[...] coniugale, posto in Pescia (PT), Via Lucchese n.58, meglio identificato al catasto fabbricati del comune di Pescia foglio 86 part. 327 subalterno 7 e
8 cat. A/2, classe 3 consistenza 10 vani superficie totale 243 mq, nel quale continuerà ad abitarvi la SI.ra unitamente Parte_2 alla IA . Le spese relative al suddetto trasferimento Persona_1 immobiliare saranno ad esclusivo carico del dott. Il piano terra Pt_1 del citato immobile sarà ristrutturato dalle parti, ma utilizzato dalla SI.ra come studio professionale, salvo che ella decida di locarlo a terzi Pt_2
(senza tuttavia che sia riconosciuto alcun utile al dott. derivante Pt_1 dall'eventuale locazione). Le spese di ristrutturazione dello studio professionale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota immobiliare in capo al dott. (già oggetto di scrittura privata del 30.7.2019), Pt_1 corrispondente al 50% della casa coniugale (attualmente di proprietà esclusiva della SI.ra ) costituisce l'elemento Parte_2 funzionale e indispensabile del presente accordo di separazione.
Pertanto, la SI.ra , in forza del citato accordo Parte_2 patrimoniale, si impegna e si obbliga, ai sensi dell'art.1376 c.c., a trasferire al Dott. , entro 30 giorni dalla sentenza Parte_1 di separazione e compatibilmente con i tempi necessari per la predisposizione dell'atto da parte del Notaio, la quota di proprietà di ½ della casa coniugale sotto descritta. Tutte le spese relative a detto trasferimento immobiliare resteranno a carico del dott. Pt_1
5 Trattasi in particolare: A)immobili rappresentati al Catasto fabbricati del
Comune di Pescia sul Foglio di Mappa 86 dal mappale 327 subalterni 7 e
8, categoria A/2, classe 3 consistenza vani 10, superficie catastale totale
243 mq, rendita Euro 1.058,74.
Gli immobili posti in AN NZ e in Montecatini Terme acquistati dai coniugi durante il matrimonio rimarranno in proprietà esclusiva della SI.ra . Trattasi in particolare dell'immobile posto in Parte_2
Montecatini Terme (PT), Via Bovio n. 22 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Montecatini Terme al foglio 18 particella 181 subalterno 1
e particella 557 subalterno 1, consistenza vani 6 e dell'immobile posto in
AN NZ (LI), Via Di Vittorio n.28 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 2 particella 1417 subalterno 20, consistenza 3,5 vani.
Per quanto riguarda l'immobile posto in Firenze, Via Mercadante n. 54/A, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 53, particella 234, subalterno 541, consistenza 1,50 vani, anch'esso di proprietà esclusiva della SI.ra , sarà dalla stessa Parte_2 posto in vendita entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione consensuale. La SI.ra , che si Parte_2 occuperà esclusivamente della ridetta vendita immobiliare, si impegna e obbliga sin d'ora a corrispondere al marito SI. la Parte_1 somma di € 30.000/00 nei sette giorni successivi alla vendita immobiliare (resta inteso che detta somma sarà corrisposta al dott. nel rispetto dei tempi sopra descritti, non appena la SI.ra Pt_1
riceverà l'accredito del ricavato della vendita sul proprio Parte_2 conto corrente).
Le spese dell'agenzia immobiliare e del geometra saranno a carico del dott. nell'importo massimo di € 2500,00; Pt_1
9. Entrambi i genitori si impegnano altresì a non compiere atti di disposizione del loro patrimonio che possano pregiudicare totalmente i diritti riconosciuti dalla legge alla IA ai sensi degli artt.536 Persona_1
e ss. e 565 e ss. c.c., fatte salve le ipotesi di cui agli artt.463 e ss. c.c.
10. L'autovettura Mercedes tg. GA707MH e l'autovettura tg. FIM 15619 di proprietà esclusiva del dott. resteranno nella Parte_1 sua esclusiva disponibilità, mentre l'autovettura Honda Civic tg.
6 GD349CM di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà Parte_2 nella esclusiva disponibilità della medesima;
11. Le parti dott. e la SI.ra Parte_1 Parte_2 si impegnano sin d'ora a rimettere le querele presentate l'uno nei confronti dell'altra e viceversa impegnandosi altresì ad accettarne le rispettive remissioni. Le parti inoltre rinunciano a costituirsi parte civile in eventuali celebrandi processi penali e rinunciano a qualsivoglia risarcimento di danni conseguenti ad azioni riconducibili ai suddetti procedimenti.
12. Le parti manifestano reciproco consenso e si impegnano a non opporsi al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ai fini turistici in favore del figlio e si dichiarano disponibili a riprodurre in qualsiasi momento il suddetto consenso anche in forma scritta;
12. il dott. si impegna a corrispondere alla SI.ra Parte_1
la somma di € 5.000,00 a titolo di una tantum nel Parte_3 presente giudizio di divorzio entro e non oltre il 31.12.2025. Con la corresponsione della suddetta somma la SI.ra Parte_3 dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal SI. Parte_1
Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano,
[...] infatti, di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 16.04.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
7
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pescia (PT) il giorno 29.06.2009, tra i coniugi nato a [...]_1 il 21.04.1965 e , nata il [...] in [...]_2
Sverdlovsk (Federazione Russa), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 13, P. 1, anno 2009);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di ConSIlio del 22.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 794/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
24.04.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pescia (PT), Via Lucchese n.58, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Giuntini, con studio in
Capannoli (PI), Via di Solaia n.4 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e nata in [...]_2
(Federazione Russa) il 07.07.1975 e residente in [...] c.f. , rappresentata e difesa C.F._2 dagli Avv.ti Ottavia Quiriconi e Keti Tintori, con studio in Borgo a
Buggiano (PT), Via Linari n.11 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.04.2024, Parte_1
e , premettendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pescia (PT), il giorno 29.06.2009, precisavano che dall'unione era nata, in data 17.04.2011, la IA . Persona_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 237/2024 del 09.09.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 12.11.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 16.04.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1.pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pescia;
2.confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata in Pescia
(PT) Via Lucchese n.58 alla SI che continuerà Parte_2 ad abitarvi insieme con la IA , fino a quando la IA non Persona_1 avrà raggiunto l'indipendenza economica;
3. Affidamento della IA minore: la IA minore resterà Persona_1 affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno su di lei la responsabilità genitoriale. I SInori e Parte_1 Parte_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore
[...] interesse relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA garantendo così la sua crescita equilibrata e serena;
2 Diritto di visita: la IA resterà collocata prevalentemente Persona_1 presso la dimora materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé la IA quando vorrà tenendo conto delle eSIenze della minore e, compatibilmente, con gli impegni scolastici, extrascolastici ed i desideri della minore. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la IA : I° settimana: il martedì dalle ore Persona_1
14:00 (oppure dalle ore 9:00 quando non c'è attività scolastica) fino al mercoledì alle ore 19:00 e il venerdì dalle ore 14:00 (oppure dalle ore
9:00 se non c'è attività scolastica) sino alle ore 21.00; II° settimana: il mercoledì dalle ore 14:00 (oppure dalle ore 9:00 se non c'è attività scolastica) fino alle ore 19:00 e il sabato alle ore 10:00 fino alle domenica alle ore 21:30. Per la terza e la quarta settimana il diritto di visita della minore sarà regolato nello stesso modo indicato nella prime e nella seconda settimana.
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: durante le vacanze natalizie e pasquali la IA trascorrerà con i genitori in modo alternato i giorni delle festività vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il giorno di Natale con l'uno il giorno di ANto Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori.
FERIE ESTIVE: durante le ferie estive il padre potrà trascorrere con la IA, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eSIenze lavorative di entrambi, un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
I periodi di cui al precedente capoverso saranno concordati direttamente tra i genitori, tenuto conto delle modalità indicate ed avuto riguardo ai superiori interessi e alle eSIenze dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti SInificativi con gli ascendenti e di parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata della minore nell'armonia dei rapporti familiari.
4. Mantenimento ordinario della IA : il dott. Persona_1 [...] corrisponderà alla SI , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento ordinario della IA minore, la somma di
€ 1.100/00 (millecentoeuro/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese di
3 cui € 550,00 mediante bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...]
5. Le spese relative alle utenze e del passo carrabile della casa familiare posta in Pescia (PT) resteranno per intero a carico del dott. ad Pt_1 eccezione di quella relativa al gas metano che sarà pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
6. Mantenimento straordinario della IA : il dott. Persona_1 [...]
e la Sig.ra si faranno carico, nella Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da intendersi:
a)spese mediche: per quanto attiene alle spese mediche, prima di prendere ogni iniziativa i coniugi dovranno concordarne la necessità, le modalità valutandone la spesa, ove occorra procedendo a fare più preventivi.
Nessuno dei due coniugi potrà agire di propria iniziativa, per far effettuare visite mediche o controlli specialistici, che comportino partecipazione alle spese da entrambi i coniugi, senza preventivamente avvertire e concordarne la necessità con l'altro coniuge, a meno che non si tratti di decisioni da prendere con urgenza;
b) spese scolastiche da intendersi: tasse scolastiche, acquisto libri di testo, corredo di cancelleria inizio anno scolastico, gite, abbonamento trasporto pubblico, refezione scolastica, saranno divise tra i coniugi al
50% mentre quelle di rilevante impegno finanziario (viaggi di istruzione, soggiorni all'estero, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere, ripetizioni) dovranno essere preventivamente concordate e, in caso di raggiunto accordo, divise al 50%. Le spese di ripetizioni saranno pagate esclusivamente dal SI. Parte_1
c)spese ricreative e di svago, da intendersi quali le spese sportive (ad esempio, corsi di ordinaria pratica sportiva quale l'equitazione con relative attrezzature, corsi di musica) resteranno a carico del dott.
Pt_1
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti, se superiori ad Euro 100,00, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Il consenso comunque sarà da ritenersi esistente nel momento in cui un genitore comunicherà all'altro la necessità della spesa straordinaria e l'altro genitore non comunicherà
4 entro i 10 giorni successivi il proprio diniego purché adduca validi motivi di dissenso, altrimenti il rimborso sarà dovuto. Il termine per il rimborso sarà di 20 giorni successivi all'effettuazione della spesa.
La IA resterà fiscalmente a carico dei genitori al 50% e l'assegno unico per la stessa sarà suddiviso in parti uguali tra i medesimi.
7. DISPOSIZIONI INERENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Le disposizioni di cui infra rimangono efficaci e vincolanti per le parti se, per qualsivoglia motivazione, non siano state attuate ed eseguite nel rispetto dei tempi indicati nel ricorso di separazione personale. Pertanto dette disposizioni vengo di nuovo trascritte: la SI.ra
[...]
si impegna ed obbliga a trasferire al dott. Parte_2 Parte_1 la quota di 1/2 di proprietà dell'immobile adibito a casa
[...] coniugale, posto in Pescia (PT), Via Lucchese n.58, meglio identificato al catasto fabbricati del comune di Pescia foglio 86 part. 327 subalterno 7 e
8 cat. A/2, classe 3 consistenza 10 vani superficie totale 243 mq, nel quale continuerà ad abitarvi la SI.ra unitamente Parte_2 alla IA . Le spese relative al suddetto trasferimento Persona_1 immobiliare saranno ad esclusivo carico del dott. Il piano terra Pt_1 del citato immobile sarà ristrutturato dalle parti, ma utilizzato dalla SI.ra come studio professionale, salvo che ella decida di locarlo a terzi Pt_2
(senza tuttavia che sia riconosciuto alcun utile al dott. derivante Pt_1 dall'eventuale locazione). Le spese di ristrutturazione dello studio professionale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota immobiliare in capo al dott. (già oggetto di scrittura privata del 30.7.2019), Pt_1 corrispondente al 50% della casa coniugale (attualmente di proprietà esclusiva della SI.ra ) costituisce l'elemento Parte_2 funzionale e indispensabile del presente accordo di separazione.
Pertanto, la SI.ra , in forza del citato accordo Parte_2 patrimoniale, si impegna e si obbliga, ai sensi dell'art.1376 c.c., a trasferire al Dott. , entro 30 giorni dalla sentenza Parte_1 di separazione e compatibilmente con i tempi necessari per la predisposizione dell'atto da parte del Notaio, la quota di proprietà di ½ della casa coniugale sotto descritta. Tutte le spese relative a detto trasferimento immobiliare resteranno a carico del dott. Pt_1
5 Trattasi in particolare: A)immobili rappresentati al Catasto fabbricati del
Comune di Pescia sul Foglio di Mappa 86 dal mappale 327 subalterni 7 e
8, categoria A/2, classe 3 consistenza vani 10, superficie catastale totale
243 mq, rendita Euro 1.058,74.
Gli immobili posti in AN NZ e in Montecatini Terme acquistati dai coniugi durante il matrimonio rimarranno in proprietà esclusiva della SI.ra . Trattasi in particolare dell'immobile posto in Parte_2
Montecatini Terme (PT), Via Bovio n. 22 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Montecatini Terme al foglio 18 particella 181 subalterno 1
e particella 557 subalterno 1, consistenza vani 6 e dell'immobile posto in
AN NZ (LI), Via Di Vittorio n.28 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 2 particella 1417 subalterno 20, consistenza 3,5 vani.
Per quanto riguarda l'immobile posto in Firenze, Via Mercadante n. 54/A, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 53, particella 234, subalterno 541, consistenza 1,50 vani, anch'esso di proprietà esclusiva della SI.ra , sarà dalla stessa Parte_2 posto in vendita entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione consensuale. La SI.ra , che si Parte_2 occuperà esclusivamente della ridetta vendita immobiliare, si impegna e obbliga sin d'ora a corrispondere al marito SI. la Parte_1 somma di € 30.000/00 nei sette giorni successivi alla vendita immobiliare (resta inteso che detta somma sarà corrisposta al dott. nel rispetto dei tempi sopra descritti, non appena la SI.ra Pt_1
riceverà l'accredito del ricavato della vendita sul proprio Parte_2 conto corrente).
Le spese dell'agenzia immobiliare e del geometra saranno a carico del dott. nell'importo massimo di € 2500,00; Pt_1
9. Entrambi i genitori si impegnano altresì a non compiere atti di disposizione del loro patrimonio che possano pregiudicare totalmente i diritti riconosciuti dalla legge alla IA ai sensi degli artt.536 Persona_1
e ss. e 565 e ss. c.c., fatte salve le ipotesi di cui agli artt.463 e ss. c.c.
10. L'autovettura Mercedes tg. GA707MH e l'autovettura tg. FIM 15619 di proprietà esclusiva del dott. resteranno nella Parte_1 sua esclusiva disponibilità, mentre l'autovettura Honda Civic tg.
6 GD349CM di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà Parte_2 nella esclusiva disponibilità della medesima;
11. Le parti dott. e la SI.ra Parte_1 Parte_2 si impegnano sin d'ora a rimettere le querele presentate l'uno nei confronti dell'altra e viceversa impegnandosi altresì ad accettarne le rispettive remissioni. Le parti inoltre rinunciano a costituirsi parte civile in eventuali celebrandi processi penali e rinunciano a qualsivoglia risarcimento di danni conseguenti ad azioni riconducibili ai suddetti procedimenti.
12. Le parti manifestano reciproco consenso e si impegnano a non opporsi al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ai fini turistici in favore del figlio e si dichiarano disponibili a riprodurre in qualsiasi momento il suddetto consenso anche in forma scritta;
12. il dott. si impegna a corrispondere alla SI.ra Parte_1
la somma di € 5.000,00 a titolo di una tantum nel Parte_3 presente giudizio di divorzio entro e non oltre il 31.12.2025. Con la corresponsione della suddetta somma la SI.ra Parte_3 dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal SI. Parte_1
Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano,
[...] infatti, di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 16.04.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
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Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pescia (PT) il giorno 29.06.2009, tra i coniugi nato a [...]_1 il 21.04.1965 e , nata il [...] in [...]_2
Sverdlovsk (Federazione Russa), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 13, P. 1, anno 2009);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di ConSIlio del 22.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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