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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 2776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2776/2023 promossa da:
Avv. Chiara Poggi, (CF. ), in qualità di Curatore dell'eredità giacente C.F._1 di nata a [...] il [...] e deceduta in Piacenza (PC) Persona_1
l'8.2.18, nonché quale procuratore della predetta Curatela
- parte ricorrente - nei confronti di:
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
- parte resistente, contumace-
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, così giudicare:
1) Nel merito, accertare e dichiarare, in capo alla sigra nata a [...]_1 il 13/10/1989, CF residente in [...]
81, la qualità di erede puro e semplice della sigra nata a [...]_1
(LO) il 18.11.1930 e deceduta in Piacenza (PC) l'8.2.18, CF , per effetto C.F._3 dell'accettazione ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art 485 c.c., e ciò per tutti i fatti, i titoli e
i motivi indicati nella narrativa del presente atto,
Pag. 1 2) per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lodi la trascrizione dell'emanando provvedimento, con suo esonero da ogni relativa responsabilità, per quanto riguarda le quote di comproprietà di relativa spettanza che verranno accertate, dei seguenti beni: - fabbricato civile abitazione sito in S. CO al Porto (LO) via Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati del predetto comune come segue: fg. 26, mapp.
68, sub 1, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84; - box sito in S. CO al Porto (LO) via
Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati del predetto comune come segue: fg. 26, mapp.68, sub 2, cat
C/6, cl. 3 consistenza 13 mq., rendita € 36,93; - casetta unifamiliare sito in S. CO al Porto
(LO) via Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati del predetto comune come segue: fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84; - appezzamento di terreno, poi tramutato in corte, sito in S. CO al Porto (LO) via Grande
Italia condotto a seminativo arborato e catastalmente identificato al catasto Terreni del predetto comune come segue: fg. 26, mapp. 65, qualità cl. corte, superficie(mq) 10 are 30 ca,
r.d. € 6,33, r.a. € 3,46.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15% e oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Chiara Poggi, Curatore dell'eredità giacente di nata a [...] il [...] e deceduta in Piacenza (PC) il Persona_1
08.02.2018, ha adito il Tribunale di Lodi domandando che venga accertata e dichiarata in capo a la qualità di erede puro e semplice della sig.ra per effetto Controparte_1 Per_1 dell'accettazione ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. e, per l'effetto, di ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Lodi la trascrizione della sentenza per quanto riguarda le quote di comproprietà di relativa spettanza sugli immobili siti in San CO al Porto via
Grande Italia di cui ai fg. 26, mapp. 68, sub 1 e sub 2, fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3, e fg. 26, mapp. 65.
A fondamento delle domande la ricorrente ha allegato:
- con provvedimento del 28.03.2018 il Tribunale di Lodi ha nominato la ricorrente curatore dell'eredità giacente della signora;
Persona_1
- in data 27.6.2019 la ricorrente ha prestato il giuramento di rito;
Pag.
2 - dalle indagini e dalla documentazione recuperata, è emerso che la sig.ra era Per_1 comproprietaria, dei seguenti beni, tutti siti in San CO al Porto (LO) Via Grande Italia:
1) per la quota di 32/1080 di un fabbricato civile abitazione sito in S. CO al Porto (LO) via
Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp. 68, sub 1, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84
2) per la quota di 32/1080 di un box sito in S. CO al Porto (LO) via Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp.68, sub 2, cat C/6, cl. 3 consistenza 13 mq., rendita € 36,93;
3) per la quota di 32/1080 di un casetta unifamiliare sito in S. CO al Porto (LO) via Grande
Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84
4) per la quota di 16/540 di un appezzamento di terreno, poi tramutato in corte, sito in S. CO al Porto (LO) via Grande Italia condotto a seminativo arborato e catastalmente identificato al catasto Terreni di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp. 65, qualità cl. corte, superficie(mq) 10 are 30 ca, r.d. € 6,33, r.a. € 3,46.
- comproprietari dei suddetti beni risultano, per effetto della successione in morte del padre i figli della sig.ra e , comproprietari dei Persona_2 Per_1 Controparte_2 CP_3 beni di cui sopra per la quota di 32/1080 ciascuno per abitazione, box e casetta e per la quota di 16/540 ciascuno per la corte/terreno;
- il marito della sig.ra - - e i due figli - e Per_1 Persona_2 Controparte_2 CP_3
- risultano tutti premorti rispetto alla de cuius, pertanto i soli chiamati all'eredità della defunta risultano i nipoti (figli della figlia), e Controparte_1 Persona_3
- la sig.ra abita, con tutta la propria famiglia, presso l'abitazione sita in San Controparte_1
CO (LO) Via Grande n. 81,
- con racc. a/r del 02.07.2020, la sig.ra veniva formalmente invitata a prendere contatti CP_1 con la ricorrente, al fine di confermare la sua intervenuta accettazione di eredità e quindi la sua qualità di erede della defunta Persona_1
- la raccomandata, regolarmente ritirata, rimaneva priva di qualsiasi riscontro;
- risulta pertanto necessario far accertare giudizialmente la qualità di erede della sig.ra CP_1
, che si trova nel possesso dei beni ereditari della nonna a far data
[...] Persona_1 della morte e non risulta aver effettuato alcun inventario né rinuncia;
- la sig.ra - essendo stata, al momento del decesso del figlio , nel Per_1 CP_3 possesso dei beni di cui era comproprietaria insieme al predetto figlio premorto (celibe e senza
Pag. 3 figli), non avendo trascritto rinunce e non avendo registrato inventari -potrebbe a sua volta essere divenuta erede del figlio ex art. 485 cc (la cui eredità si è ripartita a metà tra la madre e la sorella); in tal caso la quota di comproprietà della sig.ra risulterebbe rispettivamente Per_1 pari a 48/1080 per l'abitazione, il box e la casetta ed a 24/540 per la corte/terreno;
- per effetto dell'intervenuta premorienza nel 2008 della sig.ra , la sua eredità Controparte_2 si è devoluta tra i suoi due figli e che sono quindi divenuti a Controparte_1 Persona_3 loro volta comproprietari dei beni di cui sopra, prima della morte della nonna
[...]
Per_1
Alla prima udienza del 09.01.2024 è comparsa, oltre alla ricorrente, anche la sig.ra
[...] la quale ha dichiarato di risiedere presso l'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 Per_1 sito in via Grande Italia n. 81 ma di aver sempre abitato (per oltre 20 anni) nell'immobile sito al num. 83 della citata via, anch'esso di proprietà della nonna, prima assieme a quest'ultima e poi insieme al compagno e al figlio minore.
All'esito il Giudice ha assegnato termine alla ricorrente per introdurre il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Alla successiva udienza del 07.06.2024 la ricorrente, depositato il verbale negativo di mediazione, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice ha assegnato termine ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Mutata la persona del Giudice, a seguito di rinvio, è stata fissata udienza di discussione ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1 Come noto, l'accettazione presunta dell'eredità di cui all'art. 485 c.c. configura un'ipotesi di acquisto dell'eredità da parte del chiamato quale conseguenza automatica che la legge ricollega ad un determinato comportamento e che si verifica indipendentemente e anche contro la volontà del chiamato. L'art. 485 c.c. prevede infatti che il chiamato all'eredità che è nel possesso di beni ereditari deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno della apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso inutilmente tale termine il chiamato
è considerato erede puro e semplice.
Elementi costitutivi della fattispecie in discorso sono quindi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, accompagnato dalla consapevolezza dell'appartenenza del bene all'eredità, e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. civ., Sez. V, 19/07/2006, n. 16507).
Pag. 4 Quanto alla nozione rilevante di possesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con indirizzo costante, che è sufficiente il possesso, a qualsiasi titolo, e finanche la sola detenzione, essendo necessaria e sufficiente la mera relazione materiale tra il bene ed il chiamato all'eredità, che si trovi in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sul bene, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della sua appartenenza al compendio ereditario (Cass. civ., Sez. II, 14/05/1994, n. 4707, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n.
11018; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15468).
In tale ampia nozione è incluso altresì il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/03/2019, n.
6167; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15468).
Neppure è necessario che il possesso ricada su tutti i beni ereditari, essendo sufficiente il possesso anche di un solo bene se vi è la consapevolezza della sua provenienza (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018; Cass. civ., Sez. II, 14/02/2019, n. 4456; Cass. civ., Sez. II,
14/05/1994, n. 4707).
Ancora, ricorrente è il principio per il quale “agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso” (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587).
2.2 Alla luce dei principi sopra enucleati, nel caso di specie, occorre osservare che:
- risulta documentalmente che è residente presso l'abitazione sita in San CO Controparte_1 al Porto (LO) Via Grande Italia n. 81, dove la stessa ha ricevuto personalmente, in data
16.07.2020, la raccomandata inviatale dal curatore dell'eredità giacente;
- dalle visure catastali in atti emerge che la sig.ra era effettivamente Persona_1 proprietaria degli immobili siti in San CO al Porto (LO) Via Grande Italia e precisamente per la quota di 32/1080 degli immobili registrati catastalmente al fg. 26, mapp. 68, sub 1 e 2
(abitazione e box) e al fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3 (casetta unifamiliare) e per la quota di 16/540 del terreno/corte di cui al fg. 26, mapp. 65,
- l'apertura della successione può desumersi dal fatto stesso che sia stato nominato un curatore dell'eredità giacente il 28.03.2019 come da documentazione in atti;
- dai certificati di morte prodotti da parte ricorrente emerge che anche i figli della sig.ra Per_1 sono deceduti;
Pag.
5 - dalle ispezioni ipotecarie e dall'email dell'Agenzia delle Entrate in atti non risultano essere stati effettuati atti di rinuncia né di inventario da parte di né da parte di Controparte_1
Persona_1
- il rapporto di parentela tra la resistente e la sig.ra così come la consapevolezza di Per_1 possedere un bene ereditario emergono dalle stesse dichiarazioni rese da che, Controparte_1 seppure non costituita, è comparsa personalmente all'udienza del 09.01.2024 e ha confermato di abitare da oltre venti anni presso l'immobile di proprietà della nonna sito in San CO al
Porto via Grande Italia n. 83 nonostante conservasse la residenza presso l'immobile, anch'esso di proprietà della nonna, di San CO al Porto via Grande Italia n. 81. Occorre precisare al riguardo che, sebbene le visure catastali in atti non riportino i numeri civici degli immobili di proprietà della sig.ra il possesso in capo alla resistente di uno degli immobili Per_1 appartenenti all'eredità della de cuius si desume, oltre che dalla esplicita dichiarazione della resistente stessa, anche dal fatto che l'immobile di abituale dimora di sito in San Controparte_1
CO al Porto via Grande Italia n. 83 insiste proprio nella medesima via di un piccolo paese degli immobili che dalle visure in atti risultano di proprietà della sig.ra Per_1
Tutto ciò considerato, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, devono ritenersi provati i presupposti di cui all'art. 485 c.c. e quindi ritenersi accertato che sia Controparte_1 divenuta erede puro e semplice di per essere rimasta consapevolmente Persona_1 nel possesso del bene ereditario di cui sopra senza aver effettuato l'inventario nel termine di legge.
Deve in ultimo precisarsi che può ritenersi accertata in capo alla resistente la qualità di erede di solo per la quota di 32/1080 degli immobili siti in San CO al Porto Persona_1 registrati catastalmente al fg. 26, mapp. 68, sub 1 e 2 (abitazione e box) e al fg. 26, mapp. 56 e
69, sub 3 (casetta unifamiliare) e per la quota di 16/540 del terreno di cui al fg. 26, mapp. 65, non essendovi prova in atti dell'avvenuta accettazione, neppure ex lege, da parte di Persona_1 delle quote di proprietà dei predetti beni del figlio premorto In
[...] CP_3 particolare, non può desumersi dagli atti di causa il possesso da parte di Persona_1 dei beni che aveva in comproprietà con i figli al momento del decesso di questi ultimi o successivamente all'apertura della successione, essendosi parte resistente limitata a dichiarare di aver abitato nell'immobile di San CO al Porto via Grande Italia n. 83, prima con la nonna e poi con il proprio nucleo familiare, senza peraltro ulteriori riferimenti temporali che consentano di desumere che al decesso dei figli la sig.ra era nel possesso Per_1 dell'immobile.
Pag. 6 L'obbligo del Conservatore di trascrivere il presente provvedimento segue per legge.
3. Quanto alle spese di lite, nulla deve essere disposto, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che è erede puro e semplice di e Controparte_1 Persona_1 pertanto è proprietaria per la quota di 32/1080 degli immobili siti in San CO al Porto (LO) identificati al catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 26, mapp. 68, sub 1 e 2 e al fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3 nonché per la quota di 16/540 dell'immobile sito in San CO al Porto
(LO) al catasto terreni del predetto Comune al fg. 26, mapp. 65;
2) nulla sulle spese.
Lodi, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2776/2023 promossa da:
Avv. Chiara Poggi, (CF. ), in qualità di Curatore dell'eredità giacente C.F._1 di nata a [...] il [...] e deceduta in Piacenza (PC) Persona_1
l'8.2.18, nonché quale procuratore della predetta Curatela
- parte ricorrente - nei confronti di:
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
- parte resistente, contumace-
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, così giudicare:
1) Nel merito, accertare e dichiarare, in capo alla sigra nata a [...]_1 il 13/10/1989, CF residente in [...]
81, la qualità di erede puro e semplice della sigra nata a [...]_1
(LO) il 18.11.1930 e deceduta in Piacenza (PC) l'8.2.18, CF , per effetto C.F._3 dell'accettazione ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art 485 c.c., e ciò per tutti i fatti, i titoli e
i motivi indicati nella narrativa del presente atto,
Pag. 1 2) per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lodi la trascrizione dell'emanando provvedimento, con suo esonero da ogni relativa responsabilità, per quanto riguarda le quote di comproprietà di relativa spettanza che verranno accertate, dei seguenti beni: - fabbricato civile abitazione sito in S. CO al Porto (LO) via Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati del predetto comune come segue: fg. 26, mapp.
68, sub 1, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84; - box sito in S. CO al Porto (LO) via
Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati del predetto comune come segue: fg. 26, mapp.68, sub 2, cat
C/6, cl. 3 consistenza 13 mq., rendita € 36,93; - casetta unifamiliare sito in S. CO al Porto
(LO) via Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati del predetto comune come segue: fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84; - appezzamento di terreno, poi tramutato in corte, sito in S. CO al Porto (LO) via Grande
Italia condotto a seminativo arborato e catastalmente identificato al catasto Terreni del predetto comune come segue: fg. 26, mapp. 65, qualità cl. corte, superficie(mq) 10 are 30 ca,
r.d. € 6,33, r.a. € 3,46.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15% e oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Chiara Poggi, Curatore dell'eredità giacente di nata a [...] il [...] e deceduta in Piacenza (PC) il Persona_1
08.02.2018, ha adito il Tribunale di Lodi domandando che venga accertata e dichiarata in capo a la qualità di erede puro e semplice della sig.ra per effetto Controparte_1 Per_1 dell'accettazione ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. e, per l'effetto, di ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Lodi la trascrizione della sentenza per quanto riguarda le quote di comproprietà di relativa spettanza sugli immobili siti in San CO al Porto via
Grande Italia di cui ai fg. 26, mapp. 68, sub 1 e sub 2, fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3, e fg. 26, mapp. 65.
A fondamento delle domande la ricorrente ha allegato:
- con provvedimento del 28.03.2018 il Tribunale di Lodi ha nominato la ricorrente curatore dell'eredità giacente della signora;
Persona_1
- in data 27.6.2019 la ricorrente ha prestato il giuramento di rito;
Pag.
2 - dalle indagini e dalla documentazione recuperata, è emerso che la sig.ra era Per_1 comproprietaria, dei seguenti beni, tutti siti in San CO al Porto (LO) Via Grande Italia:
1) per la quota di 32/1080 di un fabbricato civile abitazione sito in S. CO al Porto (LO) via
Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp. 68, sub 1, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84
2) per la quota di 32/1080 di un box sito in S. CO al Porto (LO) via Grande Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp.68, sub 2, cat C/6, cl. 3 consistenza 13 mq., rendita € 36,93;
3) per la quota di 32/1080 di un casetta unifamiliare sito in S. CO al Porto (LO) via Grande
Italia catastalmente identificato al catasto fabbricati di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3, cat A/3, cl. 4, vani 3,5, rendita € 151,84
4) per la quota di 16/540 di un appezzamento di terreno, poi tramutato in corte, sito in S. CO al Porto (LO) via Grande Italia condotto a seminativo arborato e catastalmente identificato al catasto Terreni di S. CO al Porto come segue: fg. 26, mapp. 65, qualità cl. corte, superficie(mq) 10 are 30 ca, r.d. € 6,33, r.a. € 3,46.
- comproprietari dei suddetti beni risultano, per effetto della successione in morte del padre i figli della sig.ra e , comproprietari dei Persona_2 Per_1 Controparte_2 CP_3 beni di cui sopra per la quota di 32/1080 ciascuno per abitazione, box e casetta e per la quota di 16/540 ciascuno per la corte/terreno;
- il marito della sig.ra - - e i due figli - e Per_1 Persona_2 Controparte_2 CP_3
- risultano tutti premorti rispetto alla de cuius, pertanto i soli chiamati all'eredità della defunta risultano i nipoti (figli della figlia), e Controparte_1 Persona_3
- la sig.ra abita, con tutta la propria famiglia, presso l'abitazione sita in San Controparte_1
CO (LO) Via Grande n. 81,
- con racc. a/r del 02.07.2020, la sig.ra veniva formalmente invitata a prendere contatti CP_1 con la ricorrente, al fine di confermare la sua intervenuta accettazione di eredità e quindi la sua qualità di erede della defunta Persona_1
- la raccomandata, regolarmente ritirata, rimaneva priva di qualsiasi riscontro;
- risulta pertanto necessario far accertare giudizialmente la qualità di erede della sig.ra CP_1
, che si trova nel possesso dei beni ereditari della nonna a far data
[...] Persona_1 della morte e non risulta aver effettuato alcun inventario né rinuncia;
- la sig.ra - essendo stata, al momento del decesso del figlio , nel Per_1 CP_3 possesso dei beni di cui era comproprietaria insieme al predetto figlio premorto (celibe e senza
Pag. 3 figli), non avendo trascritto rinunce e non avendo registrato inventari -potrebbe a sua volta essere divenuta erede del figlio ex art. 485 cc (la cui eredità si è ripartita a metà tra la madre e la sorella); in tal caso la quota di comproprietà della sig.ra risulterebbe rispettivamente Per_1 pari a 48/1080 per l'abitazione, il box e la casetta ed a 24/540 per la corte/terreno;
- per effetto dell'intervenuta premorienza nel 2008 della sig.ra , la sua eredità Controparte_2 si è devoluta tra i suoi due figli e che sono quindi divenuti a Controparte_1 Persona_3 loro volta comproprietari dei beni di cui sopra, prima della morte della nonna
[...]
Per_1
Alla prima udienza del 09.01.2024 è comparsa, oltre alla ricorrente, anche la sig.ra
[...] la quale ha dichiarato di risiedere presso l'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 Per_1 sito in via Grande Italia n. 81 ma di aver sempre abitato (per oltre 20 anni) nell'immobile sito al num. 83 della citata via, anch'esso di proprietà della nonna, prima assieme a quest'ultima e poi insieme al compagno e al figlio minore.
All'esito il Giudice ha assegnato termine alla ricorrente per introdurre il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Alla successiva udienza del 07.06.2024 la ricorrente, depositato il verbale negativo di mediazione, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice ha assegnato termine ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Mutata la persona del Giudice, a seguito di rinvio, è stata fissata udienza di discussione ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1 Come noto, l'accettazione presunta dell'eredità di cui all'art. 485 c.c. configura un'ipotesi di acquisto dell'eredità da parte del chiamato quale conseguenza automatica che la legge ricollega ad un determinato comportamento e che si verifica indipendentemente e anche contro la volontà del chiamato. L'art. 485 c.c. prevede infatti che il chiamato all'eredità che è nel possesso di beni ereditari deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno della apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso inutilmente tale termine il chiamato
è considerato erede puro e semplice.
Elementi costitutivi della fattispecie in discorso sono quindi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, accompagnato dalla consapevolezza dell'appartenenza del bene all'eredità, e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. civ., Sez. V, 19/07/2006, n. 16507).
Pag. 4 Quanto alla nozione rilevante di possesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con indirizzo costante, che è sufficiente il possesso, a qualsiasi titolo, e finanche la sola detenzione, essendo necessaria e sufficiente la mera relazione materiale tra il bene ed il chiamato all'eredità, che si trovi in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sul bene, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della sua appartenenza al compendio ereditario (Cass. civ., Sez. II, 14/05/1994, n. 4707, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n.
11018; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15468).
In tale ampia nozione è incluso altresì il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/03/2019, n.
6167; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15468).
Neppure è necessario che il possesso ricada su tutti i beni ereditari, essendo sufficiente il possesso anche di un solo bene se vi è la consapevolezza della sua provenienza (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018; Cass. civ., Sez. II, 14/02/2019, n. 4456; Cass. civ., Sez. II,
14/05/1994, n. 4707).
Ancora, ricorrente è il principio per il quale “agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso” (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587).
2.2 Alla luce dei principi sopra enucleati, nel caso di specie, occorre osservare che:
- risulta documentalmente che è residente presso l'abitazione sita in San CO Controparte_1 al Porto (LO) Via Grande Italia n. 81, dove la stessa ha ricevuto personalmente, in data
16.07.2020, la raccomandata inviatale dal curatore dell'eredità giacente;
- dalle visure catastali in atti emerge che la sig.ra era effettivamente Persona_1 proprietaria degli immobili siti in San CO al Porto (LO) Via Grande Italia e precisamente per la quota di 32/1080 degli immobili registrati catastalmente al fg. 26, mapp. 68, sub 1 e 2
(abitazione e box) e al fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3 (casetta unifamiliare) e per la quota di 16/540 del terreno/corte di cui al fg. 26, mapp. 65,
- l'apertura della successione può desumersi dal fatto stesso che sia stato nominato un curatore dell'eredità giacente il 28.03.2019 come da documentazione in atti;
- dai certificati di morte prodotti da parte ricorrente emerge che anche i figli della sig.ra Per_1 sono deceduti;
Pag.
5 - dalle ispezioni ipotecarie e dall'email dell'Agenzia delle Entrate in atti non risultano essere stati effettuati atti di rinuncia né di inventario da parte di né da parte di Controparte_1
Persona_1
- il rapporto di parentela tra la resistente e la sig.ra così come la consapevolezza di Per_1 possedere un bene ereditario emergono dalle stesse dichiarazioni rese da che, Controparte_1 seppure non costituita, è comparsa personalmente all'udienza del 09.01.2024 e ha confermato di abitare da oltre venti anni presso l'immobile di proprietà della nonna sito in San CO al
Porto via Grande Italia n. 83 nonostante conservasse la residenza presso l'immobile, anch'esso di proprietà della nonna, di San CO al Porto via Grande Italia n. 81. Occorre precisare al riguardo che, sebbene le visure catastali in atti non riportino i numeri civici degli immobili di proprietà della sig.ra il possesso in capo alla resistente di uno degli immobili Per_1 appartenenti all'eredità della de cuius si desume, oltre che dalla esplicita dichiarazione della resistente stessa, anche dal fatto che l'immobile di abituale dimora di sito in San Controparte_1
CO al Porto via Grande Italia n. 83 insiste proprio nella medesima via di un piccolo paese degli immobili che dalle visure in atti risultano di proprietà della sig.ra Per_1
Tutto ciò considerato, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, devono ritenersi provati i presupposti di cui all'art. 485 c.c. e quindi ritenersi accertato che sia Controparte_1 divenuta erede puro e semplice di per essere rimasta consapevolmente Persona_1 nel possesso del bene ereditario di cui sopra senza aver effettuato l'inventario nel termine di legge.
Deve in ultimo precisarsi che può ritenersi accertata in capo alla resistente la qualità di erede di solo per la quota di 32/1080 degli immobili siti in San CO al Porto Persona_1 registrati catastalmente al fg. 26, mapp. 68, sub 1 e 2 (abitazione e box) e al fg. 26, mapp. 56 e
69, sub 3 (casetta unifamiliare) e per la quota di 16/540 del terreno di cui al fg. 26, mapp. 65, non essendovi prova in atti dell'avvenuta accettazione, neppure ex lege, da parte di Persona_1 delle quote di proprietà dei predetti beni del figlio premorto In
[...] CP_3 particolare, non può desumersi dagli atti di causa il possesso da parte di Persona_1 dei beni che aveva in comproprietà con i figli al momento del decesso di questi ultimi o successivamente all'apertura della successione, essendosi parte resistente limitata a dichiarare di aver abitato nell'immobile di San CO al Porto via Grande Italia n. 83, prima con la nonna e poi con il proprio nucleo familiare, senza peraltro ulteriori riferimenti temporali che consentano di desumere che al decesso dei figli la sig.ra era nel possesso Per_1 dell'immobile.
Pag. 6 L'obbligo del Conservatore di trascrivere il presente provvedimento segue per legge.
3. Quanto alle spese di lite, nulla deve essere disposto, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che è erede puro e semplice di e Controparte_1 Persona_1 pertanto è proprietaria per la quota di 32/1080 degli immobili siti in San CO al Porto (LO) identificati al catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 26, mapp. 68, sub 1 e 2 e al fg. 26, mapp. 56 e 69, sub 3 nonché per la quota di 16/540 dell'immobile sito in San CO al Porto
(LO) al catasto terreni del predetto Comune al fg. 26, mapp. 65;
2) nulla sulle spese.
Lodi, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
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